INTRODUZIONE AL DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO
Dr. Sabrina Bruno
I. Definizione
del diritto commerciale. - II. Le
fonti del diritto commerciale. - III. La
nozione di imprenditore commerciale. - IV. Le
società in generale. - V. Le
società di persone. - VI. Le
società di capitali - 6.1 La società per azioni. - 6.2
La società a responsabilità limitata. - 6.3 La società in accomandita per azioni. - VII. Le
società con azioni quotate.
- Definizione del diritto commerciale
Per diritto commerciale s’intende quella parte del diritto privato italiano che regola la produzione, individuale
o collettiva, di beni e servizi la quale opera secondo criteri di mercato.
Il diritto commerciale italiano si occupa dei seguenti argomenti: l’imprenditore commerciale,
l’azienda, la società in generale, le società di persone, le società di capitali, le società con
azioni quotate e facenti appello al risparmio diffuso, il fallimento
e le altre procedure concorsuali, i titoli di credito, i contratti commerciali.
La seguente "Introduzione" tuttavia riguarderà solo il cuore della disciplina
del diritto commerciale e cioè i principi e le disposizioni di legge
in materia di: imprenditore, società di persone, società di capitali, società con azioni quotate.
II. Le fonti del diritto commerciale
Le fonti del diritto commerciale sono:
- la legge,
e quindi il Codice Civile emanato nel 1942, (le disposizioni riguardanti il diritto commerciale sono gli artt. da 2082
a 2642 inclusi) e le leggi speciali emanate nel corso degli anni per integrare o modificare il Codice Civile, anche al
fine di recepire le Direttive dell’Unione Europea;
- i regolamenti emanati dalle varie autorità competenti (ad es. la Consob, che è la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa);
- gli usi.
Queste fonti del diritto possono definirsi "formali" in quanto sono specificamente identificate nell’art. 1 delle
Disposizioni sulla legge in generale (contenute nel Codice Civile).
In aggiunta ad esse, bisogna pure considerare le fonti di diritto "sostanziali" (cioè non previste specificamente
dal Codice Civile). Esse sono:
- la dottrina
- la giurisprudenza
Più precisamente, fonte del diritto "sostanziale" è l’interpretazione offerta dalla dottrina e dalla
giurisprudenza sulle disposizioni previste nelle fonti del diritto "formale".
III. La nozione di imprenditore commerciale
La nozione fondamentale nel diritto commerciale è quella di imprenditore commerciale.
Perché questa nozione è fondamentale ? Perché solo l’imprenditore commerciale è assoggettato
ad una determinata disciplina definita "Statuto dell’imprenditore commerciale". Questa disciplina consiste nell’applicazione
delle norme in materia di:
e di altre norme di minore importanza.
Quindi, solo l’imprenditore commerciale può essere assoggettato al fallimento
ed alle procedure concorsuali; solo l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di preparare
e mantenere le scritture contabili previste dal Codice Civile; solo l’imprenditore commerciale deve iscriversi nella Sezione
Generale del Registro delle Imprese;
solo all’imprenditore commerciale è applicabile la disciplina speciale della rappresentanza.
Bisogna pertanto identificare chi è l’imprenditore commerciale.
Il Codice Civile ("c.c.") non definisce espressamente l’imprenditore commerciale ma nell’art.
2082 definisce l’imprenditore e nell’art. 2195 elenca gli imprenditori che devono essere iscritti nel Registro
delle Imprese. La nozione di imprenditore commerciale può identificarsi combinando
l’art. 2082 e l’art. 2195.
Art. 2082 c.c. "E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Art. 2195 c.c. "Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale
diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività
di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie
delle precedenti."
L’elenco di cui all’art. 2195 c.c. non è completo (ad es. è escluso dall’elenco l’esercizio di attività
finanziarie) ma è solo esemplificativo. Quindi, può dirsi che l’imprenditore commerciale è colui il quale
soddisfa i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. e che, per esempio, svolge una delle attività elencate dall’art.
2195 c.c.
Ma per identificare l’imprenditore commerciale è necessario fare riferimento ad altri due articoli: l’art.
2083 c.c. che definisce il piccolo imprenditore, e l’art. 2135 c.c. che definisce l’imprenditore agricolo.
Art. 2083 c.c. "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti
e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia."
Art. 2135 c.c. "E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.[…]".
E’ imprenditore commerciale colui il quale, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’art. 2082 c.c. ed ad esercitare,
ad esempio, una delle attività elencate nell’art. 2195 c.c. non sia né piccolo, né imprenditore agricolo.
In altri termini, le nozioni di imprenditore agricolo e di piccolo imprenditore servono ad identificare, per esclusione, chi
sia l’imprenditore commerciale. In effetti, la giurisprudenza considera imprenditore commerciale colui il quale soddisfa i
requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. e non sia né piccolo imprenditore, né imprenditore agricolo.
- Passiamo ora ad analizzare i singoli requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. Essi sono:
- "esercizio professionale" = "professionale" vuol dire esercizio svolto con continuità, costanza, determinazione,
intenzionalità....nel senso opposto all’attività svolta come hobby, oppure saltuariamente, di tanto in
tanto. Ad esempio, se una persona acquista un’automobile e dopo 1 anno la rivende ricavandoci un profitto, deve costui
essere considerato imprenditore ? Certamente no se ed in quanto la persona abbia posto in essere un singolo atto, consistente
nell’acquisto e nella rivendita, che pertanto non soddisfa il requisito della continuità;
- "attività economica" = "economica" vuol dire che l’attività deve essere organizzata in maniera tale
che i costi sostenuti siano inferiori ai profitti. "Attività" poi letteralmente significa una serie di atti.
Tuttavia, in alcuni casi anche un singolo atto può dare luogo all’esercizio di un’attività di impresa
se si tratta di atto di notevole rilevanza e che quindi, di per sé, implica la professionalità (si pensi
al singolo atto che è stato oggetto dell’impresa che ha realizzato il Tunnel del Canale della Manica: si trattava
di un singolo atto certamente, ma di rilevanza tale da configurare un’attività di impresa);
- l’attività deve essere diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi;
- "attività organizzata" = il requisito dell’organizzazione è il più importante in quanto contraddistingue
l’imprenditore commerciale sia rispetto al piccolo imprenditore, che rispetto all’imprenditore agricolo oppure ad una
qualsiasi persona fisica che non è imprenditore. Per organizzazione s’intende l’organizzazione di fattori produttivi:
capitale, lavoro, macchinari etc.
Esempio: pensiamo ad una delle categorie di piccolo imprenditore: l’artigiano. L’artigiano è colui
il quale riesce a realizzare un prodotto utilizzando la sua abilità personale. Ad esempio, un sarto è un artigiano:
egli riesce a realizzare un vestito utilizzando prevalentemente le sue mani, la sua abilità. Ma se il sarto
comincia a far lavorare con sé altre persone, ad acquistare macchinari per la realizzazione dei vestiti, ed ad utilizzare
ingenti capitali presi in prestito da terzi per acquistare macchinari ed corrispondere il salario alle persone impiegate,
egli diventa un imprenditore commerciale. Perché ? Perché attraverso l’impiego di altre persone alle sue dipendenze,
degli ingenti capitali, e dei macchinari egli mette su una vera e propria organizzazione. A quel punto, il vestito che sarà
realizzato dall’insieme di lavoratori dipendenti e dei macchinari sarà un prodotto dell’organizzazione e non il risultato
dell’abilità personale dell’artigiano.
IV. Le società in generale
Sia le società di persone che le società di capitali si basano su un contratto: il contratto di
società:
Art. 2247 c.c. "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio
in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili"
Il contratto di società ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività, cioè la costituzione
di diritti e di obblighi reciproci di collaborazione nella gestione di un’attività; l’attività è economica,
cioè è svolta con modalità tali da fronteggiare con i guadagni le spese, generando un utile a vantaggio
dei soci. Pertanto, non vi è contratto di società qualora le parti non prevedano l’esercizio in comune, cioè
la costituzione di diritti e di obblighi di collaborazione; né vi è società se il contratto ha per
oggetto il solo godimento di una o più cose in comunione; né infine vi è società se il contratto
prevede che ogni utile prodotto verrà devoluto a scopo di beneficenza.
V. Le società di persone
Le società di persone sono disciplinate dagli articoli 2251 a 2324 del Codice Civile.
Le società di persone non hanno personalità giuridica; i soci sono illimitatamente responsabili
delle obbligazioni sociali e quindi i creditori sociali possono rivalersi sia nei confronti della società che nei
confronti dei singoli soci per il soddisfacimento dei propri crediti. Sia i rapporti tra società e soci che i rapporti
tra i soci sono condizionati dall’intuitus personae, cioè dall’affidamento e dalla fiducia reciproca; l’essenza
personale (di persone fisiche) segna la differenza di natura con le società di capitali.
La disciplina prevista dal Codice Civile per le società di persone è
di tipo prevalentemente suppletivo, opera cioè se i soci non stabiliscono diversamente. Questo vuol dire che
ai soci è lasciata ampia autonomia
di determinazione del rapporto sociale, fatte salve alcune disposizioni che invece sono inderogabili.
Esistono tre tipi di società di persone:
1) la società semplice (s.s.);
2) la società in nome collettivo (s.n.c.);
3) la società in accomandita semplice (s.a.s.)
La principale differenza tra la società semplice e gli altri due tipi di società è che la
prima non può avere oggetto commerciale, cioè non può esercitare alcuna delle attività
elencate, in via esemplificativa, nell’art. 2195 c.c. Quindi la società semplice può avere un oggetto agricolo,
oppure può svolgere una delle attività che svolge il piccolo imprenditore (ad es. la coltivazione del fondo,
il piccolo commercio, un’attività artigianale), oppure qualsiasi altra attività purché non si tratti
di attività commerciale (quindi, ad esempio, può svolgere un’attività professionale che, in quanto
tale, è considerata non commerciale).
Gli altri due tipi di società di persone, e cioè la società in nome collettivo e la società
in accomandita semplice invece sono dette "società commerciali" in quanto possono avere un oggetto
commerciale e perciò sono assoggettate alla stessa disciplina speciale prevista per l’imprenditore commerciale, e
definita "Statuto dell’imprenditore commerciale".
Come già detto, la regola fondamentale delle società di persone è che i soci sono responsabili
illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Tuttavia questo principio non è assoluto.
Innanzitutto alcuni soci della società semplice (ad eccezione di quei soci che rappresentano la società
nei confronti dei terzi) possono limitare la propria responsabilità e questo patto di limitazione può essere
fatto valere nei confronti dei terzi.
Esempio: 3 dei 4 soci della società X possono limitare la propria responsabilità e comunicare
tale limitazione al Sig. Y (terzo); il Sig. Y conclude un contratto con la società per il tramite del socio (Sig.
W) che non ha limitato la propria responsabilità e che rappresenta la società. In caso di inadempimento del
contratto da parte della società, il Sig. Y può fare valere il suo credito solo nei confronti del Sig. W oppure
nei confronti del patrimonio della società. Invece il Sig. Y non può fare valere il suo credito nei confronti
degli altri 3 soci che hanno pattuito una limitazione della propria responsabilità.
Tale limitazione di responsabilità può essere pattuita anche tra i soci della società
in nome collettivo ma, in questo caso, la limitazione non può essere fatta valere nei confronti dei terzi. Un
eventuale patto di limitazione di responsabilità ha efficacia soltanto interna, tra i soci della società in
nome collettivo ma non rispetto ai terzi. Pertanto, un soggetto che conclude un contratto con una società in nome
collettivo può fare valere il suo credito, in ogni caso, sia nei confronti di tutti soci della società che
del patrimonio sociale.
Nella società in accomandita semplice, infine, esistono due categorie
di soci: i soci accomandanti ed i soci accomandatari. I primi non sono responsabili delle obbligazioni
sociali ma non possono né gestire, né rappresentare la società; i secondi invece sono
responsabili illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali ed hanno il potere sia di gestire che di rappresentare
la società. Ai soci accomandanti la legge
vieta di amministrare la società (nel senso che non possono né gestirla né rappresentarla nei
confronti dei terzi); se i soci accomandanti violano questo divieto, anche ponendo in essere un unico atto di rappresentanza
o di gestione, essi incorrono in una sanzione che consiste nella responsabilità illimitata e solidale per tutte
le obbligazioni sociali.
Esempio: se un socio accomandante (il Sig. X), in violazione del divieto, conclude un contratto con il
Sig. Y, il Sig. X non soltanto sarà responsabile nei confronti del Sig. Y con riferimento al contratto concluso ma
risponderà pure di tutte le altre obbligazioni sociali che sono a carico della società e che sono state assunte
precedentemente o saranno assunte successivamente dalla società.
L’estensione della responsabilità del socio accomandante a tutte le obbligazioni sociali, anche laddove
il socio accomandante violasse il divieto di ingerenza negli affari sociali compiendo un unico atto, si spiega in quanto
tale responsabilità è appunto una sanzione disposta dal legislatore per evitare l’ingerenza vietata.
Le società di persone sono gestite dai soci: solo i soci possono essere gli amministratori della società
con poteri di gestione e di rappresentanza nei confronti dei terzi. Se le parti non stabiliscono differentemente nel contratto
sociale, l’amministrazione spetta a tutti i soci che possono esercitarla l’uno disgiuntamente dall’altro. Nel contratto
sociale comunque i soci possono accordarsi di affidare l’amministrazione soltanto ad uno o più di loro.
Anche il potere di rappresentanza, in assenza di una pattuizione diversa, spetta a tutti i soci e segue le regole
dell’amministrazione.
VI. Le società di capitali
Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, comma 1 del Codice
Civile che stabilisce la responsabilità limitata dei soci con riferimento alle obbligazioni sociali.
Art. 2325 c.c. "Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio"
Dall’art. 2325 c.c. si desume non soltanto che i soci non rispondono delle obbligazioni sociali ma si desume
pure un altro principio fondamentale: neanche chi agisce in nome e per conto della società risponde delle
obbligazioni sociali. Quest’ultimo principio sottolinea la differenza delle società di capitali rispetto alle società
di persone. Come sopra visto anche nelle società di persone, in alcuni casi, i soci possono avere responsabilità
limitata rispetto alle obbligazioni sociali (ad esempio: gli accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota conferita;
i soci di società semplice possono pattuire una limitazione della propria responsabilità); coloro i quali
agiscono per conto di una società di persone invece in nessun caso hanno responsabilità limitata (es.
gli accomandatari ed i soci rappresentanti di società di persone sono sempre inderogabilmente responsabili delle
obbligazioni sociali). Nelle società di capitali invece né i soci, né gli amministratori rispondono
delle obbligazioni sociali: i creditori sociali, per il soddisfacimento del loro credito verso la società, possono
rivalersi soltanto sul patrimonio della società. Per questa ragione, una parte fondamentale della disciplina delle
società di capitali è dettata a tutela dell’integrità del capitale sociale, che costituisce una fondamentale
garanzia per i terzi che vogliono porre in essere dei rapporti giuridici con la società.
Esistono tre tipi di società di capitali:
1) la società per azioni (s.p.a.);
2) la società a responsabilità limitata (s.r.l.);
3) la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Le società di capitali sono enti forniti di personalità giuridica.
La loro esistenza ha inizio con l’iscrizione nel Registro
delle Imprese. La regolamentazione delle società di capitali è disciplinata
principalmente dalla legge.
In quanto persone giuridiche, le società di capitali acquistano in proprio diritti ed obblighi con piena capacità
giuridica patrimoniale. La costituzione di una società di capitali consente pertanto la gestione impersonale dell’impresa
commerciale.
Coloro che agiscono per la persona giuridica sono organi
della stessa con diretta imputazione degli effetti sulla persona giuridica.
Gli organi
delle società di capitali sono:
1) l’assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio sindacale
L’assemblea esprime la volontà della società secondo il procedimento di decisione dei soci
che funziona in base alla regola maggioritaria: è la maggioranza dei soci in assemblea che esprime la volontà
sociale.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria: la differenza
riguarda le materie di competenza
(l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni, sulla nomina
e sui poteri dei liquidatori, mentre l’assemblea ordinaria è competente per tutte le altre materie), i quorum
costitutivi (richiesti per la validità della costituzione dell’assemblea) e
deliberativi (richiesti per la validità della deliberazione dell’assemblea), le formalità richieste per la
verbalizzazione della delibera (il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio).
Le delibere dell’assemblea (sia ordinaria che straordinaria) possono essere impugnate
davanti al Tribunale del luogo in cui la società ha la sede in due casi: (i) se non sono conformi alla legge
oppure all’atto costitutivo; (ii) se il loro oggetto è illecito o impossibile. Nel primo caso (i) si parla di annullabilità
della delibera; nel secondo caso (ii) si parla di nullità della delibera. L’impugnazione della delibera annullabile
può essere richiesta dai soci assenti o dissenzienti, dagli amministratori e dai sindaci della società entro
3 mesi che decorrono dalla data della delibera oppure della sua iscrizione nel registro
delle imprese se la delibera è soggetta ad iscrizione. Le delibere nulle
possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo.
Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione della società;
la gestione può essere esercitata con la massima s.
Agli amministratori è affidato anche il potere di rappresentanza della
società: gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che
rientrano nell’oggetto sociale. A tutela dell’affidamento dei terzi ed in attuazione della Prima Direttiva dell’Unione Europea,
il Codice Civile prevede che i limiti al potere di rappresentanza degli amministratori (art. 2384 c.c.) oppure l’estraneità
degli atti posti in essere dagli amministratori rispetto all’oggetto sociale (c.d. atti ultra vires, art. 2384bis
c.c.), pur se risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto che sono pubblicati nel registro
delle imprese, non sono opponibili ai terzi e quindi vincolano la società
nei confronti dei terzi. Si parla in questo caso di rappresentanza organica in quanto caratteristica delle società
di capitali quali persone giuridiche. Il Codice Civile ammette però che, se la società riesce a dimostrare
che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società (nel caso di atto non rientrante nel potere di rappresentanza),
oppure che i terzi non erano in buona fede (nel caso di atto ultra vires), l’atto posto in essere dagli amministratori
non vincola la società.
Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea e possono essere dalla stessa
revocati.
Possono essere nominati amministratori anche i non soci.
Gli amministratori devono adempiere i doveri previsti dalla legge
e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario (art. 2392 c.c.). Se non adempiono ai doveri previsti dalla legge
e dall’atto costitutivo e così facendo causano un danno alla società possono essere dichiarati responsabili
nei confronti di questa su azione che deve essere deliberata dall’assemblea ordinaria a maggioranza dei soci (art. 2393
c.c.). Inoltre se gli amministratori agiscono con dolo o negligenza e causano un danno ai creditori sociali, a singoli soci
oppure a terzi sono responsabili nei confronti di questi su azione proposta da chi resta danneggiato dall’operato dell’amministratore.
Solo l’azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali è subordinata dal Codice
Civile ad un requisito specifico che è l’insufficienza del patrimonio sociale: quindi se il patrimonio sociale non
è insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori sociali questi non sono legittimati ad esercitare un’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2394 c.c.).
Il collegio sindacale è l’organo
di controllo interno della società. Il collegio sindacale ha il compito di controllare: l’operato degli amministratori,
l’osservanza da parte di questi della legge
e dell’atto costitutivo, e la regolare tenuta della contabilità sociale.
Anche i sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili in solido con
gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformità degli obblighi della loro carica.
Le società di capitali come entità patrimoniali sono rappresentate annualmente secondo il sistema
della contabilità dell’impresa commerciale, che si chiude con i documenti del bilancio. La disciplina del
bilancio, che è contenuta nel codice civile, è stata modificata nel 1991 al fine di recepire la Quarta Direttiva
dell’Unione Europea.
Il bilancio è costituito: dello stato patrimoniale che, anno per anno,
dà conto della consistenza del patrimonio; del conto economico che riporta annualmente i movimenti dei ricavi e dei
costi, il cui saldo misura, nel risultato dell’esercizio finanziario (utile o perdita), l’efficienza della gestione; della
nota integrativa che indica i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e per ciascuna di esse le informazioni
richieste da legge.
Inoltre il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e
sull’andamento della gestione.
Per il diritto delle società di capitali la disciplina del bilancio è essenziale in quanto
è il bilancio, il documento che dà la rappresentazione, ai soci ed ai terzi, della consistenza patrimoniale
della società. In base al codice civile il bilancio è lo strumento che serve a commisurare la posizione dei
soci (es. le azioni, il diritto di voto sono misurati dal capitale sociale; così il diritto al dividendo, il recesso,
il diritto di opzione), mentre, dal punto di vista dei terzi, è il bilancio lo strumento attraverso cui conoscere
la consistenza patrimoniale della società prima di decidere se concludere o meno un contratto o altre operazioni
con la società.
Anche se il tipo di società di capitali più utilizzato nella prassi commerciale è la società
a responsabilità limitata, la società per azioni è il principale istituto del capitalismo italiano
per dimensioni del patrimonio, volume di affari e di lavoro.
Il codice civile disciplina la società per azioni negli articoli da 2325 a 2471. La disciplina prevista
per le società per azioni costituisce la base anche per gli altri due tipi di società, per i quali il Codice
Civile prevede espressamente soltanto le norme che derogano alla disciplina di base.
Vediamo ora le caratteristiche principali di ciascun tipo di società di capitali.
6.1 La società per azioni
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a Lire 200 milioni.
La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico (redatto da un notaio). I documenti costitutivi fondamentali sono:
1) l’atto costitutivo
2) lo statuto
L’atto costitutivo indica i nomi dei soci, la denominazione della società, l’oggetto, il capitale e tutti
gli altri elementi elencati nell’art. 2328 del Codice Civile. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della
società e deve essere allegato all’atto costitutivo.
Per costituire una S.p.A., due o più soci devono:
1) sottoscrivere integralmente il capitale sociale (oggetto dei conferimenti può essere: danaro e, nel
rispetto delle condizioni previste negli artt. 2254 c.c. e 2255 c.c., anche beni in natura e crediti);
2) versare presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro
Dopo avere redatto l’atto costitutivo, il notaio lo deposita presso l’ufficio del Registro
delle Imprese che verifica la regolarità formale della documentazione ed
iscrive la società nel Registro. Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista la personalità
giuridica.
Il capitale sociale delle società per azioni è rappresentato da azioni. L’azione è
lo strumento di partecipazione ad una S.p.A.: chi sottoscrive azioni diventa socio della S.p.A. La somma dei valori dei
conferimenti deve essere almeno pari all’entità del capitale. Poiché il capitale è diviso in azioni,
la somma indicata come capitale divisa per il numero delle azioni emesse dà un valore che è chiamato valore
nominale delle azioni. L’art. 2346 c.c. prescrive che le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore
nominale. Questa disposizione vuole dire che l’azione non può essere emessa se il suo sottoscrittore non versa o
non si obbliga a versare una somma di denaro almeno pari al valore nominale dell’azione stessa.
Esempio: Tizio e Caio costituiscono la S.p.A. X con capitale sociale pari a Lire 200 milioni. Tizio sottoscrive
Lire 100 milioni e Caio sottoscrive Lire 100 milioni. Il capitale sociale è diviso in n. 100 azioni; ogni azione
quindi ha un valore nominale di Lire 2.000.000. Sia Tizio che Caio possono sottoscrivere 50 azioni a testa corrispondendo
oppure obbligandosi a corrispondere Lire 100 milioni a testa. Le 50 azioni emesse a favore di Tizio e le altre 50 emesse
a favore di Caio dovranno avere un valore nominale di Lire 2.000.000 ciascuna e quindi un valore globale di Lire 100 milioni
per Tizio e di Lire 100 milioni per Caio.
Le azioni sono liberamente circolabili e rendono irrilevante l’identità dell’azionista che ne è
titolare. Le azioni possono essere nominative oppure al portatore e circolano come i titoli di credito. Alcuni limiti
alla circolazione delle azioni sono previsti dal legislatore oppure possono essere decisi dai soci ma, in quest’ultimo caso,
la circolazione non può essere esclusa del tutto.
L’esistenza di una pluralità di azionisti è condizione indispensabile affinché nella S.p.A.
si conservi la regola della limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali. L’art. 2362 del Codice
Civile infatti stabilisce che se rimane un unico azionista, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni
sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.
6.2 La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata deve costituirsi con un capitale non inferiore a Lire 20 milioni.
La partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata è rappresentata da
quote. Le quote sono liberamente circolabili anche se il loro trasferimento non ha effetto nei confronti della
società se non dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
A differenza degli altri due tipi di società di capitali, la s.r.l. può costituirsi anche con un
unico socio (la c.d. s.r.l. unipersonale) e, in deroga a quanto previsto dall’art. 2362, l’unico socio conserverà
la limitazione della responsabilità purché si tratti di persona fisica. L’art. 2497 infatti prevede la responsabilità
illimitata dell’unico socio di s.r.l. quando sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali.
Il codice civile italiano ha previsto la possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale in attuazione della Dodicesima
Direttiva dell’Unione Europea.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo se il capitale sociale non è inferiore a Lire
200 milioni; quindi una s.r.l. costituita con capitale sociale pari, ad esempio, a Lire 100 milioni non deve avere il collegio
sindacale.
6.3. La società in accomandita per azioni
La società in accomandita per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a Lire 200 milioni.
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente
per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni che circolano come titoli di credito.
La funzione
di amministratori può essere esercitata esclusivamente dai soci
accomandatari cui spetta quindi una funzione di gestione permanente. La responsabilità illimitata dei soci accomandatari
si spiega proprio in ragione del potere di gestione illimitato che essi hanno.
VII. Le società con azioni quotate
Le società con azioni quotate sono disciplinate da una legge
speciale, il decreto legislativo No. 58 del 24 febbraio 1998 ("d.lgs. No. 58/1998") che è in vigore dal 1° luglio
1998.
La forma giuridica è sempre quella della società per azioni; tuttavia il legislatore ha integrato
la disciplina di base prevista dal Codice Civile che, quindi, si applica se non disposto diversamente dal decreto sopra
menzionato.
Trattandosi di società per azioni, la partecipazione sociale si esprime nell’azione che circola
come un titolo di credito in serie e di massa, è liberamente trasferibile, e documenta la posizione del socio.
L’azione rende agevole la raccolta di capitale tra il pubblico dei risparmiatori e quindi amplia la capacità di investimento
della società. L’esistenza di un mercato per la negoziazione dei titoli consente ai soci di liquidare il proprio
investimento senza intaccare il patrimonio sociale, che resta inalterato: il socio può disinvestire cedendo le azioni
sul mercato.
Le disposizioni previste dal d.lgs. No. 58/1998 per le società con azioni quotate, in deroga alla disciplina
della S.p.A. non quotate, sono state ispirate dall’esigenza di assicurare una maggiore protezione dei risparmiatori ed,
in particolare, dei soci di minoranza. Il decreto legislativo è anche conosciuto come "Decreto sulla corporate
governance".
Le società con azioni quotate sono sottoposte alla vigilanza da parte di un’autorità
amministrativa di diritto pubblico che è la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa). Inoltre
il controllo contabile della società è affidato ad un soggetto esterno, la società
di revisione.
La disciplina speciale amplia i doveri d’informazione delle società quotate, sia rispetto al pubblico che
rispetto alla Consob.
La tutela dei soci di minoranza consiste nella facilitazione dei poteri di convocazione
dell’assemblea, di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, e di
denuncia al collegio sindacale ed al tribunale delle gravi irregolarità nella gestione, e nella riduzione dei quorum
costitutivi e deliberativi che dovrebbe favorire la partecipazione in assemblea. Le nuove disposizioni subordinano l’esercizio
di questi poteri alla detenzione di percentuali azionarie qualificate; quindi il singolo socio non è destinatario
della tutela a meno che non possieda per lo meno il 2% del capitale sociale (che è la soglia minima prevista da una
delle disposizioni speciali).
Il voto in assemblea può essere esercitato anche per delega; la disciplina amplia la possibilità
di sollecitare e raccogliere deleghe tra i soci.
Nelle società quotate esiste una categoria speciale di azioni, dette azioni di risparmio, che sono prive
del diritto di voto.