LE OBBLIGAZIONI

 

Dr. Maurizia Venezia

 

Sommario: Introduzione - 1. Il diritto privato: definizione. - 2. Il codice civile del 1942. - 3. Principi fondamentali. - 3.1 Le persone fisiche. - 3.2 Le persone giuridiche. - 3.3 La sede delle persone fisiche e giuridiche. - 4. I diritti della personalità. - 5. La famiglia. - 5.1 I rapporti all'interno della famiglia legittima.- 5.2.- Il matrimonio.- 5.3. Il regime patrimoniale della famiglia.- 5.4 Lo scioglimento del matrimonio.- 5.5 La filiazione. - 5.5.a La filiazione naturale.- 6. Successioni a causa di morte e donazioni. - 6.1 La successione testamentaria. Tipi di testamento. - 6.2 La successione necessaria. - 6.3 Eredità e legato.- 6.4 Eredità e sorte dei debiti del de cuius.- 6.5 Le donazioni.- 7. I diritti reali.- 7.1 La proprietà. - 7.1.a Modi di acquisto della proprietà.- 7.2 I diritti reali di godimento.- 7.3 I diritti reali di garanzia.- 8. L'obbligazione in generale - 8.1 Nozione. - 8.2 Caratteri dell'obbligazione. - 8.3 Le fonti delle obbligazioni (rinvio). - 8.4 Tipi di obbligazioni. - 8.4a Le obbligazioni solidali. - 8.4b Un caso particolare: l'obbligazione naturale.- 8.4c Estinzione dell'obbligazione. - 8.5 L'inadempimento e le sue conseguenze giuridiche. - 8.5a Risarcimento del danno. - 8.6 Il contratto come fonte dell'obbligazione - 8.6a Nozione. - 8.6b Elementi. - 8.6c Tipi di contratti. - 8.6d Rimedi nel caso di inadempimento. - 8.7 Fonti non contrattuali dell'obbligazione. - 8.7a Atti unilaterali: Le promesse unilaterali. - 8.7b Obbligazioni nascenti dalla legge. - 8.7c Gli atti illeciti. - 9 Il lavoro e l'impresa (rinvio) - 10 La trascrizione.

 

Introduzione

1. Il diritto privato: definizione

Il diritto privato è il settore dell'ordinamento giuridico che si occupa di tutti i rapporti giuridici che si svolgono tra soggetti privati. Comprende sia il diritto civile, che il diritto commerciale.

Il diritto civile è rivolto all'approfondimento degli istituti della filiazione, successione, proprietà, obbligazioni, lavoro e tutela dei diritti.

Il diritto commerciale si occupa delle operazioni economiche attinenti al commercio, all'industria ed alle attività professionali.

Le fonti normative del diritto privato italiano sono: la Costituzione del 1948, il Codice Civile del 1942, le leggi statali e regionali, che si sono succedute nel corso degli anni sino ad oggi, i regolamenti, gli usi ed anche le norme sovrastatali (derivanti dall'ordinamento comunitario e da trattati e convenzioni internazionali).

 


2. Il Codice del 1942

Il codice del 1942 (testo legislativo approvato con r.d. 16 marzo 1942 n. 262, entrato in vigore il 21 aprile 1942) è il secondo codice civile dello Stato italiano: il primo entrò in vigore nel 1865 in seguito all'unificazione politica ed amministrativa dei vari Stati italiani. E' articolato in sei libri: Libro primo - "Delle persone e della famiglia"; Libro secondo - "Delle successioni"; Libro terzo - "Delle proprietà"; Libro quarto - "Delle obbligazioni"; Libro quinto - " Del lavoro"; Libro sesto - "Della tutela dei diritti".

 

3. Principi fondamentali

Il libro primo (artt. 1-455 cc) contiene disposizioni fondamentali in tema di persone e famiglia.

3.1 Le persone fisiche

L'ordinamento italiano riconosce e tutela l'essere umano come soggetto della realtà giuridica, riconoscendogli la titolarità e la possibilità di esercitare diritti e doveri giuridici.

Le persone fisiche sono considerate soggetti di diritto - ovvero punto di riferimento di diritti ed obblighi - sin dal momento della nascita. Il concepito può, infatti, unicamente, ricevere donazioni (art. 784cc) -ovvero atti a titolo gratuito attributivi di diritti- e acquisire diritti per testamento -ovvero a seguito di morte di un soggetto che abbia lasciato disposizioni sulla sorte dei propri beni - art. 462 cc -, a condizione che nasca vivo.

Non è consentita al concepito la titolarità di diritti diversi da quelli sopra indicati; ad es. al termine di un giudizio, non è stato riconosciuto al minore il risarcimento dei danni morali derivanti dalla morte del padre avvenuta prima della sua nascita.

L'attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive, è definita dall'art. 1 del codice civile "capacità giuridica". La stessa si perde con l'evento naturale della morte del soggetto: secondo l'art. 22 della Costituzione, infatti nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica.

Se con la capacità giuridica la persona fisica è destinataria di diritti ed obblighi giuridici, non può esercitarli se non con l'acquisto della capacità di agire, ovvero con il conseguimento della capacità di curare da sé i propri affari ed interessi.
Tale possibilità di acquisire ed esercitare da soli, con il proprio volere, diritti soggettivi ed assumere obblighi si ha con il raggiungimento della maggiore età - 18 anni; momento in cui l'ordinamento giuridico italiano considera ogni persona fisica capace di assumere responsabilmente le decisioni che la riguardano.

La capacità di agire, acquisita con la maggiore età, si conserva, normalmente ed integralmente, fino alla morte. Ciò a meno che non intervengano:
a) inabilitazione;
b) interdizione giudiziale;
c) interdizione legale.

a) L'inabilitazione, che può essere richiesta dallo stesso inabilitato, è frutto di un provvedimento giudiziale dal quale deriva una parziale incapacità di agire del soggetto (art. 415 cc).
E' prevista nei casi di:
- infermità di mente non tanto grave da giustificare l'interdizione;
- prodigalità (abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle proprie sostanze, che riduca notevolmente o abolisca del tutto la capacità di valutazione del denaro) o abituale abuso di bevande alcooliche o di stupefacenti (che alteri parzialmente la sfera psichica del soggetto) che espongano il soggetto o la sua famiglia al rischio di grave pregiudizio economico;
- imperfezioni fisiche, sordomutismo o cecità congenita o sopravvenuta dalla prima infanzia, che non siano state corrette da un'educazione tale da assicurare al soggetto una sufficiente autonomia nella cura di sé e nella gestione delle proprie sostanze.

L'inabilitato, a seguito del provvedimento di inabilitazione, conserva una capacità legale limitata: può compiere da solo unicamente gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero quelli di godimento e gestione normale del patrimonio (ad es. riscossione di fitti e pigioni); per gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. vendita immobiliare), al contrario, sono necessari l'autorizzazione del Giudice Tutelare ed il consenso di un soggetto nominato dal Giudice, il cd. Curatore.

b) L'interdizione giudiziale (art. 414 cc) è prevista nelle ipotesi di abituale infermità di mente che comporti totale incapacità per il soggetto di provvedere ai propri interessi (ad es. si puo' procedere all'interdizione nei confronti di colui che presenti i segni tipici della malattia di mente che impedisca di rendersi conto delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni).

E' dichiarata dal giudice con sentenza, dalla quale deriva l'incapacità legale totale dell'interdetto. Ne consegue che tale soggetto non puo' piu' compiere atti giuridici; la capacità di porre in essere negozi giuridici in sua vece spetta ad un tutore di nomina giudiziale.

Il tutore non integra la dichiarazione di volontà dell'interdetto (come il curatore per l'inabilitato) ma si sostituisce ad esso.

c) L'interdizione legale è prevista dal legislatore (art. 32 c.p.) come pena accessoria per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni per reato doloso.

Tale incapacità di agire opera durante l'esecuzione della pena.


3.2 Le persone giuridiche

Si differenziano dalle persone fisiche gli enti, ovvero le persone giuridiche (artt. 11-35 cc), che, nel nostro ordinamento, sono "soggetti" non fisici, ma astratti ed autonomi rispetto alle persone fisiche che le compongono .
Esse si distinguono innanzitutto in p.g. pubbliche (rinvio) e private, tra le quali si annoverano le società (rinvio), le associazioni e le fondazioni.

Nelle associazioni, prevale l'elemento personale, in quanto l'ente nasce per volontà di una pluralità di persone, svolge le attività previste dalle stesse e soggiace in qualsiasi aspetto del suo funzionamento alle volontà degli associati.

Ad es. L'associazione italiana per il WWF è soggetto giuridico, autonomo dagli associati che lo compongono e lo sostengono finanziariamente, avente lo scopo di promuovere e sviluppare la tutela dell'ambiente.

Nelle fondazioni, si nota, al contrario, una prevalenza del cd. elemento patrimoniale, in quanto esse nascono per effetto della volontà di finalizzare un complesso patrimoniale allo scopo stabilito dai fondatori.

Ad es. La Fondazione S. Benedetto è soggetto giuridico, nato per volontà dell'Abate di Montecassino, che ha destinato un complesso patrimoniale allo scopo di promuovere e diffondere la cultura ed il pensiero benedettino.

Le associazioni e le fondazioni riconosciute sono soggetti di diritto distinti dagli associati, godono di proprie posizioni giuridiche soggettive e possono esercitarle da sole con il proprio volere, per il tramite dei loro organi.
Godono, inoltre, di autonomia patrimoniale, dal momento che il patrimonio della persona giuridica è nettamente separato da quello delle persone che ne fanno parte, con conseguente impossibilità per i creditori dell'associazione o della fondazione di aggredire il patrimonio personale degli associati in caso di insolvenza del patrimonio dell'ente.

Ad es. In caso di debiti non pagati del WWF Italia, i creditori non potranno aggredire il patrimonio dei singoli associati.

3.3 La sede delle persone fisiche e giuridiche

Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la loro attività è rilevante giuridicamente e l'ordinamento giuridico italiano distingue la dimora, luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente, la residenza, luogo di abituale dimora, il domicilio, il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43). Per le persone giuridiche non si parla di domicilio, ma di sede.

 

4 I diritti della personalità


La Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, stabilendo la loro l'inviolabilità (art. 2).
I principali diritti della personalità, aventi ad oggetto gli attributi essenziali della persona umana, sono:

- il diritto alla vita e all'integrità fisica tutelato sia dal diritto penale, (ad es. con la previsione dei reati di aborto - fuori dai limiti previsti dalla legge - omicidio, lesioni personali etc.), che dal diritto civile, ad es. l'art. 2043 cc prevede a carico di chiunque, compiendo un fatto con dolo o colpa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto l'obbligo di risarcire il danno; l'art. 5 cc vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando causino una diminuzione permanente dell'integrità fisica oppure quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (ad es. se sono consentiti il taglio dei capelli, la donazione del midollo spinale e del rene, è vietato, in vita, donare il cuore, un braccio, una gamba);

- il diritto all'onore e all'integrità morale, che tutela sia l'onore in senso stretto, ovvero il sentimento del proprio decoro personale, sia la cosiddetta reputazione sociale, ovvero la considerazione di cui una persona gode nell'ambiente in cui vive. Cio' sia attraverso disposizioni proprie del diritto privato, l'art. 2043 cc, supra citato, che attraverso la previsione dei reati di ingiuria (che punisce la denigrazione avvenuta alla presenza della persona offesa) e diffamazione (che sanziona l'offesa alla reputazione avvenuta alla presenza di sole altre persone, o con il mezzo del telefono, o a mezzo stampa, radio e televisione);

- il diritto all'immagine: sono vietate la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine altrui, a meno che cio' non sia giustificato dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da ragioni di giustizia o di polizia; da finalità scientifiche didattiche o culturali etc.

Ad es. Lo sfruttamento dell'immagine altrui da parte del fotografo è subordinato al consenso espresso o tacito della persona ritratta: la spontanea sottoposizione all'esecuzione di un servizio fotografico presso un'agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.

- il diritto alla libertà ed all' esplicazione della propria attività e personalità dell'individuo (tutelato dai cd. diritti di libertà previsti a livello costituzionale - art. 13 e ss- rinvio).

- il diritto al nome (artt. 6,7,8, cc), in quanto segno distintivo di una persona, che consente, nel caso di uso abusivo del nome da parte di altro soggetto, il diritto di chiedere in giudizio la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento degli eventuali danni.

 


5 La famiglia

La famiglia legittima è disciplinata dal legislatore come una unione tra due persone di sesso diverso fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità.

La famiglia naturale o di fatto, invece, è costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio.
Gli aspetti di rilevanza giuridica della famiglia di fatto sono i seguenti:
- assenza tra conviventi di fatto dei diritti e doveri reciproci alla coabitazione, alla assistenza morale e materiale, alla fedeltà, caratteristici del rapporto coniugale.
La reciproca assistenza materiale, quando prestata da un convivente a favore dell'altro, è tuttavia considerata adempimento di un'obbligazione naturale;
- i rapporti tra i genitori e i figli (denominati figli naturali), al contrario, sono equiparati a quelli della famiglia legittima, ricorrendo anche nella famiglia di fatto il diritto e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, comma I, cost.);
- inoltre, secondo una certa giurisprudenza, il familiare di fatto avrebbe diritto al risarcimento dei danni nei confronti del terzo che, con fatto illecito, causi la morte del convivente.
Infine, a favore del convivente di fatto, è ammessa la successione nel contratto di locazione.

5.1 I rapporti all'interno della famiglia legittima

L'ordinamento giuridico italiano definisce coniugio il rapporto che lega marito e moglie; parentela il legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite (genitori e figli, fratelli e sorelle, zie e nipoti etc.) fino al sesto grado; affinità il rapporto che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (suocero e genero).



5.2 Il matrimonio

Con il termine matrimonio, l'ordinamento giuridico italiano intende sia l'atto costitutivo della famiglia legittima, sia il rapporto giuridico che deriva dall'atto.

Il matrimonio come atto giuridico può essere regolato o dal diritto civile ovvero dal diritto canonico; i cittadini italiani, infatti, possono scegliere tra il matrimonio civile, celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile, ed il matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

Il matrimonio come rapporto, invece, è regolato unicamente dal diritto civile.

Le condizioni per la celebrazione del matrimonio ai sensi della legge italiana sono le seguenti: quali requisiti, la maggiore età (art.84 cc) e la sanità mentale (art. 85 cc); quali condizioni di validità, la libertà di stato (art. 86 c.c.), l'assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione, art. 87 c.c.; la mancanza dell'impedimentum criminis, ovvero l'essere stati condannati per omicidio tentato o consumato a carico del coniuge dell'altro (art. 88 c.c.).
Inoltre l'art. 89 c.c. prevede che non può contrarre matrimonio la donna se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il matrimonio eventualmente contratto nonostante tale divieto è valido, tuttavia, viene irrogata una sanzione agli sposi.
Il termine di trecento giorni è previsto dal legislatore per evitare dubbi in ordine ad una eventuale paternità.


Il matrimonio come rapporto è fondato dall'ordinamento giuridico italiano sull'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (art. 29 cost.).
I coniugi hanno numerosi doveri reciproci: sono tenuti reciprocamente alla coabitazione, ovvero alla normale convivenza. Infatti, devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art. 144 c.c.); alla fedeltà, ovvero all'obbligo di astenersi da rapporti sessuali con altra persona; all'assistenza morale e materiale; alla collaborazione nell'interesse della famiglia, concordando tra loro l'indirizzo della vita familiare; alla contribuzione ai bisogni della famiglia, entrambi i coniugi sono, infatti, tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a far fronte ai bisogni della famiglia.

5.3 Il regime patrimoniale della famiglia.

Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale dei beni, che comporta la titolarità e la gestione congiunta dei beni acquistati, anche separatamente, durante il matrimonio.

Ad es. ricade nella sfera giuridica di entrambi i coniugi l'acquisto di una casa effettuato solo dal marito.

I coniugi, tuttavia, possono convenire per un regime di separazione dei beni, di comunione convenzionale, ovvero per la costituzione di un fondo patrimoniale.

Con le comunioni convenzionali, i coniugi possono escludere alcuni beni dalla comunione o includere dei beni che non sarebbero compresi nella comunione legale, purchè non si tratti di beni di uso personale o beni che servono per la professione o beni ottenuti per risarcimento del danno o pensione.

Con la separazione dei beni, i coniugi possono pattuire espressamente che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Con il fondo patrimoniale, infine, possono conferire dei beni immobili, mobili registrati, ovvero dei titoli di credito in un fondo destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, il cd. fondo patrimoniale.


5.4 Lo scioglimento del matrimonio

L'ordinamento giuridico italiano prevede le seguenti cause di scioglimento del matrimonio: la morte, o la dichiarazione di morte presunta, di uno dei coniugi; il divorzio.

Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio indipendentemente dalla morte.

Può essere chiesto:
a) quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, e siano trascorsi almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, ovvero sia intervenuta la separazione di fatto, iniziata almeno due anni prima del '70 e protrattasi per tre anni;
b) quando un coniuge sia condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per i reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge etc.);
c) quando uno dei coniugi, che sia cittadiono o straniero, abbia contratto all'estero nuovo matrimonio;
d) quando il matrimonio non sia stato consumato;
e) quando sia passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge n. 164/1982.

5.5 La filiazione
Per filiazione si intende il rapporto intercorrente tra il genitore e le persone da lui procreate.
A seconda che tale procreazione sia avvenuta in costanza di matrimonio e fra marito e moglie, o fuori dal matrimonio (ovvero anche in costanza di matrimonio, ma tra uno dei coniugi e persona diversa dall'altro), o tra parenti o affini, abbiamo:
a) figli legittimi (in costanza di matrimonio);
b) figli naturali e figli adulterini (fuori dal matrimonio);
c) figli incestuosi (tra parenti o affini).
La filiazione adottiva , invece, è una forma di filiazione non dovuta a procreazione.

5.5.a La filiazione naturale

Figli naturali sono quelli nati da genitori non sposati tra loro. Al fine di assicurare tutela giuridica al figlio naturale, il diritto italiano prevede per i genitori la possibilità di riconoscerlo ed attribuigli pari diritti rispetto al figlio legittimo.

Il legislatore considera riconoscibile il soggetto nato da persone che, o non sono sposate, o erano già unite in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento; non riconoscibile, il soggetto nato da persone legate tra loro da vincolo di parentela (anche solo naturale, in linea retta all'infinito e in linea collaterale nel 2° grado) o affinità (in linea retta). Cio' tuttavia salvo che i genitori, al tempo del concepimento, fossero in buona fede, ovvero ignorassero la parentela esistente tra loro o salvo che sia stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale derivi il vincolo di affinità.

 


6. Successioni a causa di morte e donazioni

Il libro secondo del codice civile (artt. 456-809 cc) tratta delle successioni a causa di morte e delle donazioni (artt. 769-809 cc).

Con il primo termine, si indica il fenomeno dell'acquisto da parte di un soggetto (Tizio), a seguito di sua accettazione o mancata rinunzia nei termini previsti dalla legge, della titolarità di diritti e/o rapporti giuridici spettanti ad un altro soggetto (Caio), a seguito della morte di quest'ultimo.

Il principio fondante l'intera disciplina italiana in materia é che a seguito della morte di una persona fisica il patrimonio di quest'ultima si trasmette ad altri soggetti da lei designati (e a cio' consenzienti) mediante un proprio atto recante una dichiarazione di volontà in tal senso ( il testamento) o dalla legge.


Così, se Caio non ha lasciato alcuna disposizione sulla destinazione del suo patrimonio dopo la sua morte, i suoi beni e diritti andranno, secondo le regole della successione legittima, al coniuge, ai figli legittimi e naturali, ai genitori e nonni, ai fratelli o le sorelle, ai collaterali dal terzo al sesto grado (vari gradi di cugini) ed, in mancanza di tali soggetti, allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel titolo II del libro II del codice civile.

Al coniuge, secondo tali regole, spetterà la metà del patrimonio del defunto, se in concorso con un solo figlio, un terzo se vi sono piu' figli, 2/3 se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle del de cuius. Se con il coniuge non concorre nessuno di tali soggetti, lo stesso sarà l'unico erede.

Gli ascendenti piu' vicini (padre-madre) escludono quelli piu' lontani (nonni, zii), gli a. dalla parte del padre hanno uguali diritti successori di quelli materni; tutti concorrono alla successione, in mancanza di coniuge e figli, con i fratelli e le sorelle. Solo in mancanza di altri aventi diritto alla successione, l'eredità passa allo Stato.

Se, invece, Caio ha lasciato disposizioni (c.d. testamento), queste dovranno essere osservate (se dotate di determinati requisiti) nel rispetto dei diritti dei parenti più vicini (coniuge, figli, genitori).

6.1 La successione testamentaria. Tipi di testamento.

Il testamento é un atto solenne, che richiede la forma scritta a pena di nullità, revocabile, con il quale un soggetto dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art.587 cc).

Il legislatore disciplina tre tipi di possibili testamenti: il t. olografo, il t. pubblico, il t. segreto.

Il t. olografo é la forma piu' semplice, meno costosa e piu' ricorrente di disposizione testamentaria. E' scritto per intero di proprio pugno dal testatore, datato, con indicazione del giorno, mese ed anno, e sottoscritto dallo stesso (art 602 cc) e deve contenere l'effettiva ed inequivocabile intenzione di disporre dei propri beni per il momento in cui si avrà cessato di vivere. La sottoscrizione deve essere apposta al termine dell'atto, anche se é sufficiente che individui con certezza la persona che dispone, non essendo necessaria l'indicazione precisa del nome e del cognome dell'autore dell'atto, essendo ammissibile anche uno pseudonimo.

Il t. pubblico ha natura di atto pubblico (al contrario del t. olografo che é scrittura privata unilaterale) ed é redatto da un notaio, pubblico ufficiale a cio' abilitato ai sensi della legge italiana, secondo determinate modalità (art.603 cc). E' necessaria, infatti, la presenza di due testimoni al cospetto dei quali il disponente dichiara al notaio le proprie ultime volontà, trascritte a cura del notaio stesso.

Il t. pubblico deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Il t. segreto (artt.604-605 cc) consiste nella consegna al notaio di una scheda in cui sono scritte le ultime volontà. Puo' essere redatto dal testatore di suo pugno e da lui sottoscritto alla fine delle disposizioni, o essere scritto da un terzo, o con mezzi meccanici; in questo caso, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. La carta su cui sono scritte le disposizioni o quella in cui sono contenute deve essere sigillata dal notaio che annoterà sulla stessa l'avvenuto ricevimento, il numero e l'impronta dei sigilli e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. I testimoni assisteranno anche alla sottoscrizione dell'atto dal testatore e dal notaio ed apporranno essi stessi la loro firma sulla scheda. Questa forma di testamento ha il vantaggio di conservare il segreto sul contenuto delle disposizioni testamentarie ed il vantaggio della garanzia della conservazione dell'atto ad opera del notaio.

6.2 La successione necessaria

Il testatore é libero di disporre della sorte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, a patto che non leda i diritti dei parenti piu' vicini, denominati legittimari, i quali, ai sensi della legge italiana, non possono essere esclusi dalla successione (art. 536 cc).

La quota del patrimonio del de cuius, che a loro spetta in ogni caso, é detta quota legittima o di riserva e, nell'ipotesi che non venga loro attribuita dal testatore, é consentito ai legittimari agire in giudizio per ottenerne la restituzione. Godono di tale diritto il coniuge, i figli e gli ascendenti, se il defunto non lascia figli.



6.3 Eredità e legato

Le disposizioni a causa di morte, inoltre, possono prevedere, non solo la successione a titolo universale di un soggetto (erede), da solo o in concorso con altri, indistintamente nell'universalità o in una quota di beni (patrimonio ereditario) del defunto, ma anche la successione a titolo particolare di un soggetto (legatario) solo in uno o piu' predeterminati rapporti patrimoniali non considerati quota (frazione aritmetica) dell'intero patrimonio.

In altri termini, se Tizio istituisce Caio suo erede, gli attribuisce la capacità di acquisire una quota (una metà, un quarto, un sesto) di tutti i rapporti patrimoniali, anche se dispone l'attribuzione allo stesso di beni determinati, sempre che risulti che abbia inteso assegnare quei beni come quota di patrimonio.

Se, invece, istituisce Sempronio suo legatario, gli assegna un bene, ad es. una autovettura, in quanto tale, non in quota ereditaria.


6.4 Eredità e sorte dei debiti del de cuius

Normalmente, l'erede subentra in tutti i rapporti, attivi (crediti) e passivi (debiti), del de cuius. Se, tuttavia, vuole evitare la confusione tra il proprio patrimonio e quello ricevuto a titolo di eredità, onde eliminare il rischio di essere costretto a pagare per passività che superino la massa attiva ereditaria, nel momento in cui accetta l'eredità, deve farlo con beneficio di inventario.

In questo caso, l'erede risponde delle obbligazioni del de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario; gli effetti del beneficio consistono, infatti, nella separazione tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto.

L'accettazione con beneficio di inventario deve essere manifestata con una particolare forma (art.484 cc). La legge prevede che debba avvenire, a pena di nullità, con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, pubblicizzata nel registro delle successioni e trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari.


6.5 Le donazioni

Le donazioni sono contratti con cui una parte, senza esservi tenuta né obbligata ed in mancanza di corrispettivo, arricchisce un'altra, cedendole un diritto o assumendo una obbligazione in suo favore. Ad esempio: Caio regala un quadro di un artista famoso a Tizio.

Lo spirito di liberalità e l'arricchimento patrimoniale del donatario sono, infatti, gli elementi caratteristici della donazione.

Per spirito di liberalità, si intende l'animo del donante di arricchire l'altra parte senza alcun corrispettivo e senza esservi tenuto, neppure per un dovere morale o sociale; per arricchimento patrimoniale del donatario, si intende l'effettivo e vantaggioso accrescimento del patrimonio di quest'ultimo che puo' avvenire, non solo con una disposizione a titolo patrimoniale in suo favore, ma anche con l'assunzione di un'obbligazione verso il donatario.

Oggetto della donazione puo' essere costituito da qualsiasi bene che si trovi nel patrimonio del donante al momento del contratto: non è ammessa, infatti, la donazione di beni futuri, né di beni di proprietà di altri soggetti.

La forma prescritta per tale contratto è quella pubblica, a pena di nullità, eccezion fatta per le d. di modico valore (solitamente le mance, i regali d'uso etc), per le quali è sufficiente la consegna della cosa.

Normalmente, è revocabile per ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli, cio' per ovvi motivi etici e sociali.

 

7. I diritti reali

Il libro terzo (artt. 809-1172 cc) si occupa dei diritti reali ed, in particolare, del diritto di proprietà.

I diritti reali sono quei diritti che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene. Sono tipici, in quanto non è ammessa la costituzione di diritti reali diversi da quelli previsti dal codice civile.

Presentano, inoltre, i seguenti caratteri:

- immediatezza: consistendo in un potere diretto sul bene, senza l'intermediazione e la collaborazione di altre persone. Ad esempio, Tizio, usufruttuario del terreno di Sempronio, ha il diritto esclusivo di coltivare il terreno, raccogliere e godere i frutti, per il tempo stabilito;

- assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutta la collettività, che si deve astenere da porre in essere turbative od ostacoli al godimento del titolare.

Nell'ambito dei diritti reali, infatti, esercizio e realizzazione del diritto coincidono: Tizio, proprietario di una macchina, esercita il suo diritto usando la stessa, vendendola, cedendola in noleggio etc; al contempo, realizza pienamente con tali comportamenti il suo diritto-potere di godimento e di disposizione sulla macchina, senza bisogno della cooperazione di altri soggetti, che saranno in posizione generica (dovere) di astensione dal porre in essere ostacoli a tali comportamenti.

Cio' contrariamente a quanto accade, come vedremo meglio in seguito, nei diritti di obbligazione : Tizio, creditore di Caio della somma di £ 290.000, esercita il suo diritto chiedendo la restituzione di tale importo, ma realizza la sua pretesa solo se Caio, adempiendo, lo consegna.

Tra i diritti reali, accanto alla proprietà, si distinguono i d.r. di godimento e quelli di garanzia.

7.1 La proprietà

Nella Carta Costituzionale (art42 Costit.) è dichiarato che la proprietà, pubblica o privata, è riconosciuta e garantita dalla legge; ne consegue che un'eventuale legge che la eliminasse sarebbe incostituzionale.

La Costituzione affida, tuttavia, alla legge il compito di determinarne i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, cio' allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. Sempre per motivi di interesse generale, ai sensi del terzo comma dell'art.42 Costit., la proprietà privata puo' essere espropriata, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo.


Il codice civile (art. 832 cc) disciplina la proprietà come il diritto di godere e disporre della cosa oggetto del diritto in modo pieno ed esclusivo, ovvero di decidere se, con quali modalità ed in quale momento utilizzare la cosa oggetto del diritto, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Ad esempio, Tizio proprietario di un fondo rustico, può decidere di coltivarlo o non coltivarlo, venderlo, donarlo etc.


I limiti di cui parla l'art. 832 cc sono sia di natura pubblica, che privata e possono vertere sia sul potere di godimento che di disposizione.

Come limite pubblicistico alla facoltà di godere, possiamo menzionare la servitu' pubblica posta su di un terreno per renderlo inedificabile o la requisizione, prevista dall'art. 835 cc, che prevede che possa essere disposta l'acquisizione allo Stato di beni mobili o immobili in caso di gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili e con previsione di un' indennità a favore del proprietario.

Come limite pubblicistico alla facoltà di disporre, si possono ricordare i vincoli sulle vendite dei beni di valore storico o artistico (art. 839 cc).

Come limite privatistico alla facoltà di godere, si segnalano:

- il divieto di atti di emulazione, previsto dall'art. 833 cc, che stabilisce che il proprietario non puo' fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.

Ad. es. una piantagione effettuata allo scopo di togliere la veduta panoramica al vicino; l'occupazione di un cortile comune con un'auto-rottame, per limitare il diritto di godimento spettante, sul cortile stesso, agli altri proprietari;

- o quello disciplinato dall'art. 844 cc, sul divieto di immissioni, che prevede che il proprietario di un fondo puo' impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili, derivanti dal fondo del vicino, che superino la normale tollerabilità;

Ad. es. l'infiltrazione sotterranea d'acqua nel fondo altrui, prodotta da assidua irrigazione nel fondo proprio.

Infine, come limite privatistico alla facoltà di disporre, possiamo ricordare la previsione di cui all'art 732 cc, che prevede, in caso di eredità indivisa spettante a piu' soggetti, che il coerede che voglia alienare la sua quota ad un estraneo debba preferire, a parità di condizioni, un altro coerede, al quale deve comunicare la proposta di vendita indicandone il prezzo. Tale diritto "ad essere preferiti" è denominato prelazione.

7.1.a Modi di acquisto della proprietà

Si è soliti distinguere i modi di acquisto della proprietà in derivativi, ovvero a seguito di passaggio del diritto da un soggetto ad un altro in forza di un contratto (rinvio) o di successione ereditaria (rinvio), ed originari.

Sono modi di acquisto a titolo originario:

- l'occupazione, ovvero la presa di possesso di cose mobili che non sono di nessuno (ad. es. la macchina abbandonata senza piu' targa);

- l'invenzione di cose smarrite, se trascorso un anno dal ritrovamento la cosa è stata consegnata al Sindaco e nessuno si è presentato a reclamarla la proprietà della stessa è di chi la ha trovata;

- l'accessione, in cui la proprietà preesistente attira le cose che prima ne erano estranee (ad esempio l'albero piantato sul terreno diventa di proprietà del proprietario del terreno stesso);

- l'usucapione, ovvero l'istituto giuridico in forza del quale il possesso protratto per un certo tempo ed in costanza di determinati elementi produce in capo al possessore l'acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento.

L'art. 1158 cc prevede, infatti, che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni. La legge prevede, inoltre, forme di usucapione abbreviata (artt. 1159 - 1159 bis- 1160- 1161- 1162 cc).


7.2 I diritti reali di godimento

I diritti reali di godimento comportano l'esplicazione di poteri sulle cose oggetto del diritto e sono: l'usufrutto, l'uso, l'enfiteusi, l'abitazione e le servitù prediali.

L'usufrutto (artt.978 e ss cc) consiste nel diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica: l'usufruttuario puo' trarre dalla stessa ogni utilità che questa puo' dare.

Ad esempio Caio, usufruttuario di una miniera di carbone, puo' utilizzare la stessa secondo la sua funzione economica estraendo carbone, non puo' trasformarla in un parco sotterraneo di divertimenti né in un percorso turistico; né puo' appropriarsi di un tesoro che eventualmente vi rinvenga.

L'uso (art. 1021 cc) attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi del bene e, se esso è fruttifero, di appropriarsi dei frutti, limitatamente però ai bisogni propri e della propria famiglia.
Tizio, titolare del diritto d'uso sul terreno di Caio, non puo' raccogliere i relativi frutti in misura tale da venderli ad una industria alimentare.

L'abitazione (art.1022 cc) attribuisce al titolare il potere di abitare una casa, limitatamente ai propri bisogni ed a quelli della sua famiglia.
Caio, titolare del diritto di abitazione sulla casa di Sempronio, non puo' adibirla a bed&breakfast.

L'enfiteusi (art.957 cc) attribuisce al suo titolare gli stessi diritti che avrebbe il proprietario in rapporto al godimento del fondo, la raccolta dei frutti e il rinvenimento di un eventuale tesoro. L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico consistente in una somma di denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali; incombono su di lui le imposte che gravano sul fondo.
Sempronio, enfiteuta sul terreno di Tizio, pur continuando a pagare il canone, non puo' non coltivarlo, in guisa da inaridire ed impoverire il fondo.

La superficie (art. 952 cc) consiste nel diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione e conseguirne la proprietà, con possibilità di alienare la stessa separatamente dalla proprietà del suolo.
Tizio, superficiario del terreno di Sempronio, costruita una casa adibita a civile abitazione sul terreno in oggetto, puo' concederla in locazione, alienarla, abbatterla, modificarla, senza che Sempronio possa far nulla per impedire tali comportamenti, rientranti nelle facoltà tipiche del superficiario.

Le servitù prediali (art.1027 cc) consistono in pesi imposti sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario.
Ad es. Tizio, proprietario di un terreno, è tenuto, ai sensi dell'art.1033 cc, a dare passaggio per i suoi fondi alle acque che occorrono a Caio per irrigare il suo fondo; Sempronio, che non ha accesso alla via pubblica dalla propria proprietà, ha diritto di pretendere da Caio il diritto (servitù) di passaggio attraverso il suo fondo per arrivarvi (art.1032 cc).

7.3 I diritti reali di garanzia

I diritti reali di garanzia, pegno ed ipoteca, consistono in un vincolo giuridico imposto su di un bene a garanzia di un credito (rinvio par 8).

Sono assoluti, in quanto opponibili a tutta la collettività dei consociati; sono inerenti ai beni su cui sono costituiti e conferiscono al creditore, in caso di inadempimento dell'obbligazione per la quale sono costituiti, il potere di vendere il bene secondo particolari procedure e rifarsi sulla somma cosi' ottenuta. Cio' anche se la proprietà del bene sia passata ad altri.
Se nel pegno il possesso della cosa passa al creditore, come vedremo meglio in seguito, nell'ipoteca rimane al debitore.

Il pegno ( art 2784 cc) è un diritto concesso dal debitore o da un terzo su una cosa mobile a garanzia di un credito; si perfeziona con la dazione materiale della cosa oggetto del diritto.

Possono essere dati in pegno i beni mobili (tutti quei beni non ancorati al suolo, secondo la definizione che si ricava dall'art. 812 cc ) eccetto quelli registrati (autoveicoli, navi, aereomobili; soggetti, per gli atti giuridici che li riguardano ad una particolare pubblicità, la cd registrazione presso i pubblici registri), le universalità di mobili (art. 816 cc, ovvero la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, ad es. la biblioteca, la pinacoteca etc.), i crediti, ed altri diritti aventi oggetto beni mobili.

Ad es. Caio ha prestato a Tizio la somma di £ 100.000 ed ha ricevuto in pegno, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, un quadro. In caso di inadempimento di Tizio alla data convenuta, Caio, dopo avere chiesto formalmente a Tizio la restituzione della somma, ha diritto di ricorrere al giudice per farsi assegnare in pagamento il bene oggetto del pegno o farlo vendere giudizialmente ( "ai pubblici incanti", ovvero in procedure affidate al controllo del giudice e soggette a particolari forme di pubblicità e garanzia).

Anche l'ipoteca (art. 2808 cc), al pari del pegno, attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è costituita ed essere soddisfatto nelle sue ragioni sulla somma ottenuta con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori. La differenza con il pegno sta infatti soprattutto nel fatto che oggetto di ipoteca non sono beni mobili, bensi' gli immobili con le loro pertinenze (art. 812 cc) , i mobili registrati e le rendite dello Stato. Proprio per la particolare natura dei beni cui inerisce è soggetta a pubblicità - iscrizione - presso i pubblici registri immobiliari. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine, che determina l'ordine delle priorità (grado) con cui il creditore verrà soddisfatto sul ricavato della vendita giudiziale del bene a preferenza di creditori che abbiano iscritto ipoteca successivamente.

Ad es. Tizio ha iscritto ipoteca ( di primo grado) sulla casa di Caio a garanzia di un debito di quest'ultimo; Sempronio la iscrive in un secondo momento (i. di secondo grado) sullo stesso bene.
Il credito di Tizio verrà soddisfatto prima di quello di Sempronio: se il ricavato della vendita giudiziale della casa di Tizio è di £ 200.000.000 ed il credito di Caio è di £ 200.000.000, Caio si puo' soddisfare e non rimarrà piu' nulla per Sempronio.

 

8 Le obbligazioni
Il libro quarto (artt. 1173-2049 cc) tratta delle obbligazioni.

8.1 Nozione

L'obbligazione è un vincolo giuridico in base al quale un soggetto (denominato debitore o soggetto passivo) è tenuto ad un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto (denominato creditore o soggetto attivo). Il debitore è, dunque, vincolato giuridicamente all'esecuzione della prestazione stabilita: in mancanza, il creditore ha diritto di chiedere l'adempimento in giudizio.
La relazione che intercorre tra debitore e creditore è detta rapporto obbligatorio ed il comportamento dovuto può essere di tre tipi:

a) di dare; b) di fare; c) di non fare.

Esempi: a) obbligo di dare. Tizio ha dato in prestito a Caio la somma di £. 100.000. Caio si è impegnato a restituirla il 31 dicembre 1999 presso il domicilio di Tizio. D. Qual è l'obbligazione? R. L'impegno di Caio di restituire la somma di £. 100.000 a Tizio il giorno 31 dicembre 1999 e l'obbligo di Tizio di ricevere tale somma presso il proprio domicilio. D. Qual è il comportamento dovuto? R. La restituzione della somma. D. Quali sono i soggetti obbligati? R. Caio in qualità di debitore (o soggetto passivo) e Tizio in qualità di creditore (o soggetto attivo).

b) obbligo di fare. Tizio, titolare di una impresa di costruzioni, conferisce incarico a Caio, elettricista, che acconsente, di realizzare l'impianto elettrico nel proprio cantiere, per il prezzo di £. 10.000.000, da pagare a lavoro finito. D. Qual è l'obbligazione ? R. L'impegno di Caio di realizzare l'impianto elettrico in cambio del pagamento della somma di £. 10.000.000 a lavoro ultimato. D. Quali sono i comportamenti dovuti? R. La realizzazione da parte di Caio dell'impianto elettrico (obbligo di fare) ed il pagamento della somma pattuita da parte di Tizio (obbligo di dare). D. Quali sono i soggetti obbligati? R. Tizio e Caio, ovviamente. Tuttavia, in questo caso, Tizio e Caio sono contemporaneamente debitori e creditori, ovvero soggetti attivi e passivi del rapporto obbligatorio.

c) obbligo di non fare. Tizio, artigiano, si obbliga verso Caio, committente, a non utilizzare alluminio nelle finestre da realizzare. D. Qual è l'obbligazione? R. L'impegno di Caio a non utilizzare alluminio nelle finestre da realizzare. D. Qual è il comportamento dovuto? R. Non utilizzare alluminio. D. Qual è il soggetto obbligato? R. Caio in qualità di debitore (o soggetto passivo).


8.2 Caratteri dell'obbligazione

Il comportamento dovuto dal debitore o soggetto passivo deve avere determinate caratteristiche: a) patrimonialità. Deve poter essere valutabile economicamente, monetizzabile in denaro (art. 1174 cc). Esempio: Non è valido come obbligazione, perché a contenuto non patrimoniale, l'impegno di Tizio di sposare la figlia di Caio. Alla mancanza di patrimonialità della prestazione consegue la c.d. incoercibilità, vale a dire l'impossibilità per il creditore insoddisfatto di chiedere l'adempimento giudiziario. Tornando all'esempio di cui sopra, Caio non può rivolgersi al giudice e chiedere che venga imposto a Tizio di sposare la figlia, né può pretendere, in mancanza, il pagamento di una somma di denaro da Tizio.
b) possibilità. Il comportamento dovuto deve essere realizzabile, anche se con qualche difficoltà. Esempio: Tizio non si può validamente obbligare a consegnare a Caio un grattacielo da edificare in un giorno, mentre Sempronio, ulteriormente, ben può obbligarsi a pagare una somma di denaro a Caio, anche se ciò comporta per lui notevoli difficoltà.

c) liceità. La prestazione non può essere illecita.
Esempio, Tizio non può impegnarsi a vendere una parte del proprio corpo.

d) determinatezza o determinabilità

Determinatezza: il comportamento dovuto deve essere indicato dalle parti in maniera chiara, univoca e precisa. Esempio: Tizio non può genericamente impegnarsi con Caio a svolgere un lavoro, senza specificare di quale lavoro si tratti, quando debba svolgerlo, dove e con quali modalità.

Determinabilità : possono essere determinati, dalle parti stesse o dalla legge, i criteri per l'individuazione e la specificazione della prestazione. Esempio: Sempronio può non determinare il prezzo di un appalto dato a Tizio, in quanto l'art. 1657 cc prevede come questo vada determinato, in assenza di una previsione delle parti. Esempio: Caio può convenire con Tizio che sarà lo zio Sempronio a stabilire il prezzo della macchina da vendere a Tizio.


8.3. Fonti delle obbligazioni (rinvio)

Le fonti delle obbligazioni sono quei fatti o atti idonei a produrle, secondo l'ordinamento giuridico italiano, ovvero: contratto, atti unilaterali, obbligazioni ex lege, fatto illecito.


8.4. Tipi di obbligazioni

8.4a Le obbligazioni solidali

Solidarietà passiva. Siamo nell'ipotesi in cui vi sono più debitori, ognuno dei quali può essere costretto all'adempimento per l'intero e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Esempio: Caio e Sempronio debbono £. 100.000 a Tizio e Tizio può pretendere tutta la somma da ognuno dei due, salvi gli opportuni rimborsi che avverranno tra i debitori.

Solidarietà attiva. Una pluralità di creditori può pretenderne l'adempimento per intero. L'esempio classico è quello della cassetta di sicurezza cointestata a più soggetti: ognuno può pretenderne singolarmente l'apertura.

Obbligazioni divisibili. Più persone sono singolarmente obbligate per una parte all'adempimento della prestazione. Esempio: Tizio e Caio devono a Sempronio £. 50.000, nella quota di £. 25.000 ognuno.

Obbligazioni indivisibili. L'oggetto della prestazione è unico e non può formare oggetto di adempimenti parziali Esempio: Caio ha acquistato una macchina da Tizio e Sempronio, Tizio e Sempronio sono tenuti a consegnargli la macchina intera.

Obbligazioni alternative. Sono quelli obbligazioni in cui sono pattuite più prestazioni, ma l'adempimento di una libera il debitore. Esempio: Tizio, vincitore di un concorso fotografico, può scegliere tra due premi: una somma di denaro o una macchina.

8.4b Un caso particolare: l'obbligazione naturale

Parlando dell'obbligazione e delle sue caratteristiche, abbiamo evidenziato la necessità di un elemento fondamentale: la giuridicità del vincolo, dalla quale consegue la c.d. coercibilità dell'obbligo. I vincoli non giuridici non comportano, infatti, tale effetto: l'eventuale inadempienza potrà dar luogo, ad esempio, al discredito sociale, all'inimicizia, ma non attribuisce azione giudiziaria al creditore insoddisfatto.

Esempio classico di vincolo non giuridico per effetto della volontà delle patti è il c.d. patto tra gentiluomini o "gentlemen's agreement", in cui, accanto al contenuto patrimoniale della prestazione, vi è la dichiarata volontà delle parti di non voler attribuire giuridicità al rapporto. Per le considerazioni di cui sopra, all'inadempimento del "gentlemen's agreement" non consegue tutela giudiziaria.

In particolari circostanze, tuttavia, gli obblighi di carattere morale e sociale hanno rilevanza per il diritto. Si parla, allora, di obbligazione naturale (art. 2034. Qualunque dovere morale o sociale, in forza del quale, un soggetto determinato è tenuto ad eseguire una prestazione a contenuto patrimoniale a favore di un altro soggetto). In tale ipotesi, il debitore non ha l'obbligo, giuridicamente sanzionato, di adempiere, ma se compie l'azione dovuta non può avere la restituzione di quanto dato (tale effetto è solitamente definito con il termine latino "soluti retentio").

Esempio: a) art. 2940 cc, pagamento di debito prescritto. La legge assegna un termine temporale per l'esercizio di un diritto: tale termine si chiama "prescrizione". Compiuta la prescrizione (ovvero decorso il relativo termine che varia a seconda del tipo di diritto e/o azione da esercitare), il creditore non può più pretendere la prestazione. Tuttavia, se il debitore "paga", "adempie", spontaneamente, non può pretendere la restituzione.

8.4c Estinzione dell'obbligazione

L'adempimento

L'adempimento è la realizzazione esatta della prestazione dovuta, ovvero la corrispondenza del risultato procurato al creditore con l'obbligo assunto.
All'adempimento consegue l'estinzione dell'obbligazione.

La legge stabilisce che sia i preparativi dell'adempimento che la realizzazione dello stesso vadano compiuti dal debitore con "la diligenza del buon padre di famiglia" (ovvero con l'attenzione, la cura e la perizia dell'uomo di media cultura e normali capacità), secondo, dunque, le modalità di tempo, luogo, oggetto e soggetti pattuiti con il creditore. Così, se Tizio deve consegnare a Caio un mobile in noce, intagliato a mano, non si "libera" consegnandone uno in ciliegio, intagliato meccanicamente, o recapitandolo a Sempronio non autorizzato a ricevere l'adempimento.

La compensazione

Si ha compensazione quando due soggetti sono reciprocamente debitori e creditori e pongono il credito dell'uno in adempimento al debito dell'altro. Ad esempio, Tizio deve a Caio £. 10.000 e Caio deve altrettanto a Tizio: decidono di non aver più nulla da pretendere l'uno con dall'altro.

La confusione

Si ha confusione quando in uno stesso soggetto vengono a trovarsi riunite le qualità di debitore e creditore. Ad esempio, Tizio debitore di Caio della somma di £. 1.000.000 diventa erede di Caio.

La novazione

E' il contratto con il quale debitore e creditore stabiliscono di estinguere un'obbligazione e sostituirla con un'altra. Ad esempio, Caio deve a Tizio la somma di £. 30.000.000, ma stabilisce, successivamente, con Tizio di consegnargli non il denaro ma una macchina di pari valore.

La remissione

E' la rinuncia del creditore all'adempimento della prestazione. Ad esempio, Caio, creditore di Tizio della manutenzione della propria caldaia, rinuncia a pretenderla.

L'impossibilità sopravvenuta

E' l'intervento del caso fortuito o della forza maggiore che impediscono al debitore l'adempimento. Ad esempio, Caio, costruttore, deve consegnare a Tizio un appartamento per il 30 dicembre 1998, ma un terremoto avvenuto il 29 dicembre 1998, che distrugge l'appartamento, glielo impedisce.

8.5 L'inadempimento e le sue conseguenze giuridiche

Se il debitore non esegue la sua prestazione realizzando il risultato voluto dal creditore e non ricorre una ipotesi di impossibilità assoluta della prestazione, egli è inadempiente, con conseguente obbligo di risarcire i danni (art. 1218 cc) ovvero di pagare una determinata somma al creditore.

L'inadempimento può essere : a) assoluto, b) relativo.

Ricorre l'ipotesi sub a) quando il debitore non ha adempiuto e non può adempiere per sua colpa. Ad esempio: Tizia, sarta, non ha consegnato il vestito da sposa a Caia il giorno del suo matrimonio e deve risarcire i danni. Ricorre l'ipotesi sub b) quando il debitore non ha ancora adempiuto, ma può ancora farlo (il ritardo o l'adempimento relativo è detto "mora"). Ad esempio: Caio, costruttore, non ha consegnato a Tizio l'appartamento alla scadenza prevista, ma Tizio ha ancora interesse ad averlo. Caio, in questo caso, sarà tenuto oltre che al risarcimento del danno, per il ritardo, anche alla consegna dell'appartamento.


8.5a Risarcimento del danno

Abbiamo più volte parlato di risarcimento del danno: è quella somma di denaro che il debitore deve al creditore in caso di inadempimento assoluto o relativo (art. 1223 cc). Esso comprende il danno emergente, ovvero direttamente prodotto dall'inadempimento, ed il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno. Ad esempio: Tizio, grossista di stoffe, non consegna a Caio la merce prevista nonostante che Caio ne abbia già pagato il prezzo. Qual è il danno emergente? La perdita subita, ovvero, il prezzo pagato da Caio. Ed il lucro cessante? Quanto Caio avrebbe potuto guadagnare dalla vendita della stoffa. Inoltre, se l'inadempimento di Tizio è intenzionale (voluto: dolo), egli è tenuto al risarcimento anche dei danni che non avrebbe potuto prevedere; se non è voluto (ovvero l'inadempimento è colposo) egli è tenuto al risarcimento solo dei danni prevedibili. Infine, per il principio della "responsabilità patrimoniale" (art. 2740cc), il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: il creditore, a seguito di accertamento giudiziale (dopo aver chiesto al giudice di verificare l'esistenza dell'inadempimento e quantificato i danni), può far vendere forzatamente i beni del debitore e soddisfarsi sul ricavato.

8.6 Il contratto come fonte dell'obbligazione


8.6.a Nozione

Il contratto (art. 1321 cc) è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Nel contratto due o più soggetti privati esprimono in una dichiarazione gli effetti che intendono perseguire. Ciò in applicazione del principio in base al quale, per l'ordinamento giuridico italiano, la volontà dichiarata ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cc).

Proprio tale caratteristica di dichiarazione di volontà con la quale viene indicato il risultato voluto ed alla quale l'ordinamento giuridico riconosce efficacia è l'elemento che riconduce il contratto alla più ampia categoria del negozio giuridico, frutto dell'elaborazione dottrinale della pandettistica tedesca del XIX secolo. Secondo tali studiosi, infatti, la figura del negozio giuridico, alla quale vanno ricondotti non solo il contratto, ma anche il testamento (artt. 587-712) ed il matrimonio (artt. 84-142), ricomprenderebbe tutti quegli atti in cui vi è "una dichiarazione di volontà, con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico (a seconda della rispondenza ai requisiti previsti dal legislatore nei singoli istituti) ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto".

8.6.b Elementi

Per considerarlo contratto occorre la presenza di almeno due soggetti, che consentono ad assumere obblighi a contenuto patrimoniale, ovvero monetizzabili, valutabili economicamente. Ad esempio: Tizio si accorda con Caio perché in cambio del suo appartamento gli corrisponda la somma di £. 115.000.000 (vendita di bene immobile).

Gli elementi essenziali del contratto sono, dunque, (art. 1325 cc):

1) l'accordo delle parti: il consenso di entrambi che si crea dall'incontro di proposta ed accettazione;

2) la causa: lo scopo oggettivamente perseguito;

3) l'oggetto: il contenuto dell'accordo (che deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile, secondo quanto già visto per l'oggetto del rapporto obbligatorio);

4) la forma scritta: quando è richiesta dalla legge per la validità del contratto. Nelle altre ipotesi, la forma non è elemento essenziale, perché l'ordinamento giuridico considera sufficiente, come principio generale, la forma orale.

Tornando all'esempio di vendita di bene immobile. D. Qual è l'accordo delle parti? R. L'incontro tra la proposta di Tizio e l'accettazione di Caio per la compravendita dell'appartamento. D. Qual è la causa? R. Lo scopo oggettivamente perseguito tra le parti è reciprocamente la vendita e l'acquisto dell'appartamento. D. Qual è l'oggetto? R. Il passaggio della proprietà dell'appartamento dietro pagamento del prezzo. D. La forma è elemento essenziale? R. Sì, perché nei contratti aventi oggetto beni immobili il legislatore esige la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 cc).


8.6.c Tipi di Contratti

tipici: espressamente previsti e disciplinati dal codice civile (vendita, assicurazione, comodato etc.);

atipici: senza una disciplina specifica, ma espressamente consentiti ex art. 1322 cc (ad es. il contratto di posteggio);

a prestazioni corrispettive: sono previste prestazioni a carico di entrambe le parti (ad es. vendita);

con obbligazioni a carico di una sola parte: (ad esempio comodato: contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta -art. 1803 cc-);

a titolo oneroso: al vantaggio conseguito da una parte è collegato un relativo sacrificio. Ad esempio, Tizio acquista un appartamento da Caio: entrambi affrontano un "costo". Per l'uno il prezzo pagato, per l'altro la perdita del bene venduto;

a titolo gratuito: sono attribuiti esclusivamente vantaggi al beneficiario, senza che quest'ultimo debba sopportare alcun sacrificio. Ad esempio, Tizio dona a Caio un orologio d'oro. Caio ha esclusivamente il vantaggio del regalo ricevuto, senza affrontare alcuna perdita economica;

di scambio: con reciprocità di vantaggi per le parti. Ad esempio, Tizio consegna a Caio una penna d'oro in cambio di un accendino, lo stesso d'oro (c. di permuta);

associativi: ogni prestazione è diretta a perseguire un obiettivo in comune. Ad esempio, Tizio, Caio e Sempronio stipulano un contratto di società;

commutativi: vi è certezza dei reciproci sacrifici;

aleatori: non vi è certezza dei reciproci sacrifici. Ad esempio, Tizio scommette £. 100.000 sulla corsa di un cavallo;

ad esecuzione istantanea: la prestazione e la controprestazione sono concentrate in un determinato momento. Ad esempio, Tizio vende a Caio un cane di razza ricevendo una somma di denaro;

di durata: la prestazione si svolge in un considerevole lasso di tempo o si ripete a distanza di periodi predeterminati. Ad esempio, la compagnia di energia elettrica si impegna a rifornire Caio a tempo determinato o indeterminato;

a forma libera: è la normalità dei casi. Ad esempio, Tizio compra un giornale all'edicola (è sufficiente l'accordo orale: il pagamento del prezzo e la consegna del giornale);

a forma vincolata: è l'eccezione prevista espressamente dal legislatore solo per alcuni contratti. Ad esempio, la vendita di beni immobili deve avere la forma scritta a pena di nullità;

consensuali: il contratto produce i suoi effetti tipici (Ad esempio, trasferimento della proprietà, costituzione dell'obbligo) per effetto del solo consenso raggiunto tra le parti;

reali: si richiede anche la consegna del bene. (Ad esempio, il pegno, contratto di garanzia nel quale il debitore consegna al creditore un bene mobile a garanzia del futuro adempimento. Gli effetti del pegno si producono con la consegna del bene).


8.6.d Rimedi nel caso di inadempimento

I rimedi concessi al contraente non inadempiente: risoluzione del contratto; manutenzione; eccezione di inadempimento.

Di fronte all'inadempimento della controparte (obbligata in un contratto che sia fonte di obblighi per entrambe le parti) l'altra parte: a) se è adempiente, può insistere per ottenere l'adempimento (chiedendo al giudice che il contratto sia osservato ovvero chiedendo la c.d. manutenzione del contratto) o chiedere la risoluzione del contratto, in modo da far cessare gli effetti dello stesso per le parti; b) se è inadempiente, può, con l'eccezione di inadempimento, rifiutarsi di adempiere a sua volta, se l'altra parte non ha ancora eseguito la propria prestazione.


8.7 Fonti non contrattuali dell'obbligazione

8.7.a Atti unilaterali: le promesse unilaterali.

Le promesse unilaterali sono atti unilaterali tipici, cioè previsti espressamente dal legislatore, che producono effetti obbligatori per esplicita scelta della legge. Fuori dalle ipotesi seguenti, non esistono nell'ordinamento giuridico italiano altri casi di atti unilaterali fonte dell'obbligazione.

Le promesse unilaterali sono: la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, in cui un soggetto promette ad un altro di eseguire una determinata obbligazione in suo favore o si riconosce espressamente debitore; la promessa al pubblico, ovvero fatta ad un destinatario non ancora individuato, ma individuabile sulla base di requisiti ed elementi previsti nella promessa stessa; i titoli di credito (documenti che contengono, incorporano, la promessa di compiere una prestazione a favore di chi presenterà il titolo stesso al debitore).


8.7.b Obbligazioni nascenti dalla legge

Le obbligazioni che nascono dalla legge sono: la gestione d'affari, la ripetizione d'indebito, l'arricchimento senza causa. Si ha la prima ipotesi, quando un soggetto, senza essere in alcun modo obbligato o vincolato a farlo, conduca consapevolmente gli affari di un altro soggetto che non può provvedervi. Il soggetto che intraprende la gestione è per legge obbligato a continuarla finché non può farlo il titolare; quest'ultimo, se la gestione è stata intrapresa utilmente, ha l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte dal gestore.

Si ha la seconda ipotesi, ovvero la ripetizione d'indebito, quando viene adempiuta una obbligazione inesistente (indebito oggettivo) o viene adempiuto un obbligo spettante, in realtà, ad altro soggetto (indebito soggettivo). In caso di indebito oggettivo, il soggetto che ha erroneamente adempiuto ha diritto di pretendere la restituzione. In caso di indebito soggettivo, la restituzione è ammessa solo se l'adempimento da parte del soggetto non obbligato non poteva essere evitato usando l'ordinaria diligenza.

Si ha la terza ipotesi, ovvero l'ingiustificato arricchimento, quando vi sia un arricchimento di un soggetto con danno di un altro soggetto senza che vi sia una causa. Ad esempio, Tizio, riconosciuto dal giudice quale legittimo proprietario del terreno posseduto da Caio, è tenuto a rimborsare Caio l'importo dei miglioramenti dallo stesso apportati al terreno: è evidente che, in caso di mancato rimborso, vi sarebbe un ingiusto arricchimento a favore di Tizio.

Il soggetto che ha subito il danno può chiederne la riparazione che non potrà mai superare l'entità dell'arricchimento dell'altro soggetto.


8.7.c Gli atti illeciti

La responsabilità per atto illecito o extra contrattuale si basa sugli art. 2043 e ss. del codice civile, ma ha la sua disciplina fondamentale nell'art. 2043 cc. Ai sensi di tale norma, qualunque fatto doloso o colposo che determina ad altri un danno ingiusto, obbliga l'autore a risarcire il danno. Quindi, gli elementi dell'atto illecito sono:

a) elemento psicologico:
- il dolo, ovvero l'intenzionalità dell'azione dannosa o pericolosa e dei suoi effetti. Ad esempio, Tizio investe volutamente con il proprio automezzo Caio, suo acerrimo nemico;
- la colpa, la non intenzionalità della condotta e dei suoi effetti, ovvero la negligenza, l'imperizia, la superficialità, la violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ad esempio, Caio, distrattamente, non si ferma al semaforo rosso ed entra in collisione con l'autovettura di Tizio, procurandogli perciò un danno.

b) il danno ingiusto:
- l'azione dolosa o colposa deve aver provocato la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, sicché il fatto viene a violare la norma giuridica che attribuisce protezione a questo interesse. Ad esempio, Caio, incendiando il fondo di Tizio, lede il diritto assoluto di quest'ultimo sull'immobile.

c) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso:
- per nesso di causalità, si intende la riferibilità di un evento dannoso (morte, danneggiamento etc) alla condotta dell'uomo, in modo che lo stesso possa essere ritenuto responsabile. Ad esempio, Tizio investe Caio con la propria autovettura. Caio, trasportato in autoambulanza, muore a causa di un altro incidente avvenuto per colpa di Sempronio. Tizio e Sempronio saranno responsabili, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano, solo dei danni alla macchina ed alla persona direttamente cagionati nei rispettivi incidenti.

Alla responsabilità per atto illecito consegue, nel nostro ordinamento, l'obbligo di risarcire il danno provocato (danno che dovrà essere esprimibile in denaro). Si potrà avere un danno emergente (ovvero direttamente derivante dall'atto illecito) e/o un mancato guadagno (lucro cessante) e/o un danno non patrimoniale (dolore fisico e psichico). Nel caso di danno non patrimoniale, il risarcimento è subordinato alla verifica dell'esistenza di una ipotesi di reato nella condotta che ha provocato il danno. Ad esempio, in caso di reato di danneggiamento di cose, il colpevole deve risarcire anche i danni morali (dispiacere, dolore-apportati).

 

9 Il lavoro e l'impresa (rinvio)

Il libro quinto (artt. 2060-2642) del lavoro e dell'impresa (rinvio).


10 La trascrizione

Il libro sesto si occupa della tutela dei diritti (artt. 2643-2969) con particolare riguardo alla disciplina della trascrizione, ovvero del meccanismo previsto dall'ordinamento per risolvere il conflitto tra due persone che hanno acquistato lo stesso diritto su bene immobile, con atti distinti, dallo stesso titolare. Ad esempio: Se Tizio e Caio hanno entrambi acquistato lo stesso appartamento da Sempronio, l'effettivo proprietario sarà quello tra i due che ha trascritto per primo l'acquisto presso la competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (registro pubblico ove sono annotate tutte le vicende giuridiche riguardanti beni immobili).