Materiali
U. Allegretti - I diritti sociali
(Seminario Luiss - riunione del 21 maggio 2004)
1. Il tema investe un campo ricco di contraddizioni ; perciò intricato,
con conclusioni inevitabilmente incerte e con possibilità di interpretazioni
diverse.
Io cercherò di darne una, abbastanza definita e come sentirete
complessivamente severa (del resto non sono certo isolato) ma al tempo
stesso aperta ad altre letture e fiducioso che la discussione viva di
questo seminario la rettifichi e diversifichi su singoli punti o nel
complesso. D'altronde si tratta di una lettura generalista, che quindi
potrà lasciare insoddisfatti per le sue imprecisioni gli specialisti,
e che si riferisce ai diritti sociali in genere, non alla “politica sociale” in
senso specifico come intesa dai trattati (rinvio a Sciarra- Sem. 11 giugno
p.v.).
La contraddizione nasce dal fatto che, da un lato, il “modello sociale
europeo” è fortemente esaltato, anche come elemento differenziale
rispetto alla società statunitense (o alle società anglosassoni),
nel discorso politico abituale, nella retorica sia ufficiale che culturale
e in sostanza nello stesso linguaggio dei trattati. Questi significativamente
trascendono le espressioni puramente razionali per adottare anche quelle
morali ed emotive: come uando si parla di “attaccamento” ai “diritti
sociali fondamentali”.
Ma la nozione stessa di m.s.e. è generica. Intanto si intreccia
con quella più strettamente economica di due forme o modelli di
capitalismo (per es. Prodi, articoli raccolti in Il capitalismo ben temperato,
1995 - sulle tracce di Albert), l'anglosassone e il germanico o renano).
Poi conosce diverse accezioni o modelli nella realtà dei singoli
stati europei. Ciò sbocca anche sul piano costituzionale: si va
dalle Cost. che elencano con valore alla fine riconosciuto operativo
i singoli diritti sociali (Italia) alla enunciazione generale di “stato
sociale” che non si traduce in elenco cost. dei diritti (RFT), alla distinzione
spagnola tra “derechos y libertades pùblicas” e “principios rectores
de la polìtica social y economica” con dirette conseguenze sulla
tutela processualcostituzionale e l'azionabilità in giudizio (v.
Pizzorusso).
Quindi quando con riferimento diretto all'ordinamento europeo si parla
di “patrimonio cost. europeo” (in senso proprio: Pizzorusso) e di “tradizioni
cost. comuni degli stati membri” (CG e art. 6 Tr. Ue) si può dubitare
della presenza in esse dei diritti sociali allo stesso titolo dei diritti
di prima generazione.
Se poi dalle nozioni generali si passa all'esame dei dati più concreti,
politici, economici e giuridici dell'esperienza europea, vengono in rilievo gli
ostacoli e le forti carenze presenti nell'ordinamento e nella pratica,
con ricadute pesanti su quelli degli Stati, nei confronti di
un vero riconoscimento, o quanto meno a una accettabile effettività,
dei diritti sociali.
2. Alle origini della Ceca e della Cee sta senza dubbio una finalizzazione
essenzialmente economica
Qui tuttavia c'è quello che definerei un mistero storico (storiografico):
come mai mentre nei singoli Stati-membri si afferma sempre più la
forza dello Stato sociale tipica dei “trenta gloriosi”, l'integrazione
europea venga fondata su basi quasi solo economicistiche senza incorporare
alle nuove istituzioni significativi poteri in campo sociale. E' un mistero
simile a quello che riguarda la fondazione nell'immediato dopoguerra
del sistema di rapporti mondiali nel campo economico e monetario (Bretton
Woods e Gatt). Ma mentre lì molto si spiega con la posizione degli
Usa, qui il senso di una contraddizione-carenza è aggravato dal
fatto che i fondatori della Comunità sono gli stessi promotori
in seno ai singoli Stati di forte politiche sociali. La letteratura
(in particolare in Italia l'approfondito, anche sotto l'aspetto storico,
libro di Giubboni) avanza spiegazioni che lasciano alcuni interrogativi
e avrebbero bisogno di indagini dirette da parte degli storici.
Certamente i trattati Ceca e Cee attestano che i fondatori ebbero
alcune “preoccupazioni sociali” ma non centrali e non dotate di estese
e dirette conseguenze sui meccanismi adottati. Questi si limitano
alle disposizioni del tr. Ceca sulla ristrutturazione di imprese e
sui salari e al tit. III del Tr. Cee sulla politica sociale, dove ci
si limita a promovimento di una collaborazione degli stati in campo
sociale e all'istituzione del Fondo Sociale, mentre solo la Pac è “un
vero e proprio sistema settoriale di Welfare State” (Giubboni) e l'armonizzazione
delle legislazioni è prevista solo per la parità delle
retribuzioni tra uomo e donna. Nella prassi l'unica notevolerealizzazione
sociale della Cee in questa fase è il coordinamento dei regimi
nazionali di sicurezza sociali per i lavoratori migranti, direttamente
finalizzata alla circolazione dei lavoratori.
Queste limitazioni sembrano dovute al fatto che venne ritenuto che lo
Stato sociale europeo non trovasse ostacoli ma anzi sarebbe stato
favorito (con potenziamento verso l'alto) dall'allargamento del mercato
e dalla crescita economica conseguente, benché ispirata,
in contrasto col keynesismo delle politiche interne, a un orientamento
liberalizzatore (idea che G. giustamente qualifica come ingenuamente
illuministica). La convinzione dell'automatismo di questi effetti fece
apparire superfluo dare a quelle istituzioni poteri in campo sociale.
Ciò poteva essere giustificato dagli ordinamenti della politica
economica in atto a quel tempo: oltreché dal livello ancora
modesto della liberalizzazione degli scambi, dal mantenimento agli Stati
della politica monetaria, del controllo dei cambi e specialmente del
governo dei movimenti finanziari.
Dové pesare inoltre il complesso delle ideologie e delle
culture pratiche che dominavano (e ancora dominano) le organizzazioni
politiche e sindacali delle classi subalterne, che portavano
a pensare le politiche sociali come strettamente legate allo Stato
(appunto “stato” sociale) e che fanno della politica sociale un
terreno per molti versi sorprendente di nazionalismo. E' noto
che tutti i diritti fondamentali si legano allo Stato (Allegretti n.
4/2001 Democrazia e Diritto ) ma massimamente i diritti sociali.
Un giudizio più severo, che porterebbe ad addebitare ai creatori
di quegli ordinamenti contraddizioni già notevoli, potrebbe però trarre
argomento dal rilievo della scarsa lucidità ch'essi mostrarono
nel non percepire il potenziale espansivo insito in principi liberisti
così contrari a quelli interventisti propri della politica
interna, nonché dalla mancanza di principi e diritti sociali.
Ulteriori interrogativi nascono dal constatare come anche negli ordinamenti
del Consiglio d'Europa e nella Convenzione del 1950 (fino almeno alla
davvero debole Carta sociale europea del 1961) manchi il versante sociale
(una spiegazione legata alla impossibiltà di attiavre meccanismi
giudiziari in campo sociale è affacciata da Sperduti).
3. Il problema diventa eclatante più tardi, quando si verificano
cambiamenti che hanno fatto parlare (Giubboni) di “metamorfosi”. La metamorfosi è dovuta
all'iruzione di nuovi modelli politici ed economici mondiali. A partire
dagli anni ‘70, e via via in maniera crescente negli anni 80 e 90, la
flessibilità dei cambi, la creazione di un libero mercato dei
capitali, la crescita della liberalizzazione degli scambi, la delocalizzazione
delle produzioni (insomma tutti i più generali meccanismi della
globalizzazione) rendono via via più difficile mantenere politiche
keynesiane e Stato sociale all'interno e fanno emergere pubblicamente
le contraddizioni, determinando l'intensificarsi continuo di difficoltà per
i diritti sociali entro gli stati.
Mentre le carenze dei trattati impediscono che politiche di realizzazione
dei diritti sociali siano svolte a livello europeo, gli Stati, che rimangono
padroni e responsabili in questo campo, espropriati come sono sempre
più dallo sviluppo del mercato interno e dalle politiche commerciali
esterne della padronanza della politica economica trasferita alle
sedi comunitarie, sono nel contempo limitati e vincolati dai
limiti finanziari e condizionat i nelle loro scelte (per questi
modelli di funzioni nei quali si può analizzare il cosiddetto “declino
dello Stato”, v. Allegretti 2002, p. 224 ss.; partic. chiaro su questo
legame politica economica-regolazione sociale Faugère cit. ivi;
ma v. anche Luciani, in Annuario 1999, p. 537; l'argomento centrale è il
legame disponibiltà delle risorse-soddisfazione dei diritti che
appartiene eminentemente alla natura stessa della maggior parte dei diritti
socvali).
Alle insufficienze delle norme primarie e di quelle derivate degli ordinamenti
comunitari non può sopperire l'orientamento pur creativo della
giurisprudenza della Corte di Giustizia. In effetti, a essa è normalmente
accreditato di aver introdotto nel diritto comunitario il riconoscimento
dei diritti fondamentali e di aver così fatto conseguire un grande
progresso, importante sia sul piano teorico-costituzionale che pratico
per quanto riguarda alcune salvaguardie specifiche dei diritti.
Tuttavia è sempre da ricordare che questo riconoscimento ha dovuto
fare i conti col fatto che gli unici diritti davvero fondamentali
per la Comunità secondo il diritto primario dei trattati sono
le quattro libertà economiche (e non i diritti personali
né i diritti legati alla giustizia sociale) e i principi della
lbera concorrenza e del mercato sono gli scopi suprirori dell'intero
edificio comunitario. E quindi già anche i diritti civili e le
libertà (diritti di prima generazione) trovano come si sa una
sorta di subordinazione alle finalità prevalenti della Comunità -
si ricordino le sentenze Groener e Grogan (Cartabia) -.
Inoltre, nel campo specifico dei diritti sociali la giurisprudenza
della Corte è molto meno significativa. E' vero che essa
riconosce che anche la proprietà e l'impresa, riconosciute come
libertà fondamentali, sono ritenute legate a una funzione sociale
e perciò assoggettabili a limiti e vincoli per scopi di interesse
generale nei limiti del criterio di proporzionalità (sent. Hauer
e Schraeder). Ma ben più raramente delle libertà e dei
diritti civili i diritti sociali trovano sanzione in sentenze della
Corte. Come è stato notato anzi (da noi: Giubboni), i diritti
sociali sono sottoposti ad una “infiltrazione” del diritto della concorrenza
e del mercato che ne altera la consistenza (giurispr. Dassonville e
soprattutto Cassis de Dijon, pur attenuata in Keck e Mithouard e altre).
Mentre assai più raramente - a parte i casi sulla parità uomo-donna
con la loro base particolare nei trattati - sono oggetto di riconoscimento
diretto: i casi migliori sono le più recenti pronunce riguardanti
la previdenza sociale (Albany) e il diritto a ferie retribuite (BECTU)
ma vi sono casi meno apprezzabili come in materia di collocamento.
E' significativo che la BECTU fondi quel diritto – nonostante il richiamo
dell'Avvocato Generale alla Carta di Nizza – sul diritto secondario
della Ce e non sulle norme primarie.
E - dati i limiti della Convenzione - naturalmente non possono almeno
direttamente influire sui diritti sociali gli indirizzi della Corte europea
dei diritti dell'uomo.
4. Il culmine del processo di erosione si tocca ovviamente con i vincoli
finanziari imposti dal Trattato di Maastricht e coll'allargamento delle
politiche di liberalizzazione negli anni ‘90.
Si avvia però proprio allora una revisione critica, che - iniziata
con la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
(1989) - tocca il livello normativo primario a cominciare dal Trattato
di Amsterdam e prosegue poi, in particolare con le prospettive aperte
dalla “indivisibilità” dei diritti che sta a base della Carta
di Nizza.
Tuttavia, come molti hanno notato, l'andamento complessivo rimane
quanto meno perplesso e ricco di ambiguità . Il richiamo
alla cartet sociali del consiglio d'Europa e comunitaria è debole
nella forma e per i contenuti; i principi sui diritti fondamentali
recepiti nell'art. 6 del Tr. UE sono in misura molto incerta estensiibili
ai diritti sociali: si cita il principio dello stato di diritto
ma non quello dello Stato sociale; le finalità dell'Unione e
della Comunità riguardano il campo sociale con espressioni molto
sfumate (progresso sociale, elevato livello di occupazione e non piena
occupazione) le norme più direttamente riguardanti le politiche
sociali (136 ss.) impongono la coerenza di queste con la politica economica
e non viceversa e comunque le sanzioni per la loro osservanza sono
deboli; l'azione della Comunità resta di complemento e di sostegno;
gli interventi in materia sanitaria e di istruzione sono marginali
e soprattutto in tutti i campi del sociale le norme puntigliosamente
escludono l'armonizzazione . I livelli di tutela del lavoro dell'art.
137 sono chiamati “minimi” e non “essenziali” e ciò sottolinea
il fatto che l'uniformazione tende vesro il basso (al contrario delle
credenze dei fondatori).Si giustifica così la nota conclusione
di Luciani che non diritti sociali ma obiettivi per le politihe dell'Unione
sono contenuti nei trattati e che i diritti della seconda generazione
sono ridotti come un tempo a riflessi del diritto obiettivo. Paradossalmente,
dunque, l'UE ripercorre a cent'anni di distanza il percoso per
generazioni diverse e successive di diritti già battuto dagli
stati e i i diritti sociali rimangono statali
Accenni di revisione, seppure debbano dirsi globalmente esitanti, si
trovano in questi ultimi anni anche nelle politiche sociali della Comunità e
in aperture della giurisprudenza. Le prime risultano più che
altro affidate - nonostante che in qualche campo non manchi all'Unione,
in virtù di singole norme dei trattati, la possibilità di
dettare agli Stati prescrizioni minime applicabili progressivamente - non
già all'armonizzazione delle legislazioni nazionali ma a quei
nuovi strumenti, in via di estensione, denominati “metodo aperto di coordinamento”, che
si limitano all'indicazione agli Stati di orientamenti per le loro politiche
la cui osservanza è poi soggetta a blande forme di verifica da
parte degli organi comunitari.
Quanto alle aperture della giurisprudenza della Corte di giustizia,
esse sono valutabili in termini più o meno favorevoli (e infatti
anche i commentatori presentano un ventaglio di letture) secondo che
si ponga l'accento sull'uno o sull'altro di orientamenti già ricordati
non sempre conformi e sulle diverse argomentazioni, più o meno
di principio e più o meno derogatorie o di specie, svolte nelle
varie pronunce (si pensi prorpio alle decisioni in tema di collocamento,
di previdenza, di diritto alle ferie e ad altre).
E' poi da valutare l'influenza dovuta alla Corte europea dei Diritti
dell'uomo, che da un lato attinge sicuramente nella sua giurisprudenza
un “tono costituzionale” più alto (Panunzio), dall'altro ha però come
detto meno occasioni dirette di svolgersi nei confronti dei diritti sociali.
5.. Non sembra comunque che i dati di fondo siano davvero mutati.
La filosofia dell'Unione vede ancora un impianto economicistico e una “superiorità” dell'economia
sulla politica. La normazione e le pratiche dell'Unione sono ancora dominate
dalla superiorità “costituzionale” dei principi della concorrenza
e del mercato, che subordinano a sé i diritti fondamentali e,
ovviamente, più di tutto i diritti sociali, che per genealogia,
tradizione e struttura si legano più d'ogni altro all'azione positiva
dei poteri pubblici.
Le possibilità di miglioramento in via applicativa potrebbero
essere riposte, per il momento, oltre che nell'influenza delle proclamazioni
della Carta di Nizza - che però anch'essa sembra assegnare uno
statuto assai forte ai diritti di proprietà e di impresa (sorprendentemente,
date le aperture della giurisprudenza sulla funzione sociale) e in campo
sociale soffre, pur contenendo alcune aperture considerevoli, soffre
di notevoli limitazioni - in una più piena strumentazione, con
riguardo ai diritti sociali, dei piani annuali da adottare nell'ambito
del metodo aperto di coordinamento.
Sul piano giurisprudenziale, si potrebbe confidare in sviluppi ulteriori
degli orientamenti recenti volgenti in senso più positivo per
i diritti e le politiche sociali, che potrebbero essere aiutati da un
franco ricorso alla Carta di Nizza, nei cui confronti la Corte di Giustizia
sembra però ancora esitante, nonché da una più decisa
sfida concorrenziale che può promanare dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo.
6. Quanto alle prospettive di nuovo trattato cosiddetto costituzionale,
esse non possono dirsi nell'insieme realmente innovatrici. Ancora una
volta, non si può dire che la filosofia dell'Unione, malgrado
l'inserimento della Carta dei diritti e altre utili riforme, sia veramente
cambiata (Allegretti, in Democrazia e Diritto , n. 2/2003) .
La formulazione dei diritti sociali soffre dei limiti precedenti (l'apporto
maggiore sarà dato dal fatto che la Carta di Nizza assumerà valore
direttamente normativo). E le politiche concrete codificate nella parte
III del Trattato sono le stesse del passato e, paradossalmente, sono
dichiarate prevalenti sui principi delle parti I e II.
In questa situazione, starebbe alla critica scientifica e politica il
proporre nuovi traguardi, anche da assicurare con future modifiche dei
trattati - che purtroppo non vengono facilitate dalle disposizioni sulla
revisione contenute nella parte IV del progetto all'esame della CIG.
-.
Ragionando a lume di concetti giuridici affinati, sembrerebbe che l'indicazione
più conforme a una logica istituzionale generale consisterebbe
nel porre tra le competenze dell'Unione, pur senza pensare di trasferirle
i compiti degli Stati destinati a soddisfare i diritti sociali (il che
non pare augurabile) quella di determinare, con adeguate procedure democratiche,
i livelli essenziali (e non minimi) di questi, con il duplice effetto
di incorporarli alle politiche monetarie ed economiche europee e di restituire
agli Stati la possibilità e il dovere di realizzarli.
Da parte di una classe scientifica consapevole di dover suggerire soluzioni
limpide ed efficaci - basate, in questo caso, sul valore metagiuridico
ma anche sulla consistenza giuridica dei diritti sociali concepiti come
diritti fondamentali - l'indicazione di questa soluzione sembrerebbe
naturale. Essa può parere però dotata di una praticabilità politica
scarsa alla luce delle resistenze rivelate da tutta la storia dell'Unione
e dal persistente atteggiamento di alcuni Stati-membri (in particolare
il Regno Unito e altri paesi del Nord), rinforzati le une e gli altri
dall'accesso all'Unione dei nuovi membri dell'Est Europa, dotati di politiche
sociali di livello molto elementare. Per cui può apparire come
un'indicazione, se non rinunciabile, almeno da rinviare a tempi medio-lunghi.
In questo caso, guardando al breve termine, si può pensare (con
Giubboni 2004) di determinare per il rispetto dei diritti fondamentali
almeno dei punti di riferimento specifici (benchmarks) da introdurre
nei piani annuali previsti nell'ambito del metodo aperto di coordinamento
e di procedere, comunque, per gradi e tenendo conto delle condizioni
economiche e politico-sociali dei vari Stati-membri - secondo un metodo
comunitario sperimentato -. E potrebbe essere eventualmente saggiata,
in questo quadro, la possibilità stessa di adottare anche nel
campo delle politiche sociali lo strumento delle cooperazioni rafforzate
previste dal trattato.
Indicazioni bibliografiche
Nella sconfinata letteratura, soprattutto straniera, si indicano, tra
gli scritti di autori italiani:
Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè 1991
Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, in Annuario 1999 dell'AIC
Bifulco, Cartabia, Celotto, L'Europa dei diritti. Commento alla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Il Mulino, 2001
Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Il Mulino 1993;
Bronzini, la Costituzione europea e il suo modello sociale: una sfida
per il Vecchio continente, in Democrazia e Diritto, n. 2/2003
Sciarra, Diritto del lavoro e regole della concorrenzain alcuni casi
esemplari della Cg, in Diritto del mercato del lavoro, n. 3/2000.
Per un'indagine che ripercorre tutte le precedenti e contiene molta
e scelta bibliografia:
Giubboni, Diritti sociali e mercato, Il Mulino 2003 (delllo stesso a.
v. anche Diritti politiche sociali nella crisi europea, Working papers “Massimo
D'Antona”, Univ. di Catania 2004).
Fra i contributi di chi introduce la riunione:
Allegretti, Diritti e Stato nella mondializzazione, Città aperta
2002
id., I diritti fondamentali fra tradizione statale e nuovi livelli di
potere, in Democrazia e Diritto, n. 4/221, e in I diritti umani tra politica
filosofia e storia, a cura di Barcellona e Carrino, Guida 2003
id., Il senso d'Europa nel progetto della Convenzione, in Democrazia
e Diritto n. 2/2003.
La giurisprudenza più rilevante della Corte di Giustizia è citata
in Cartabia, ivi, e in Giubboni, ivi. |