SENATO DELLA REPUBBLICA ———–
N. 2191
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del deputato BOATO
(V. Stampato Camera n. 185)
approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2003
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza
il 10 aprile 2003
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Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione
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1. Al comma 3 dell’articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346».
1. L’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
2. Quando in un procedimento
giurisdizionale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d’ufficio, se del caso,
l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente
riuniti.
3. Nei casi di cui al
comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile
l’articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza
in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell’articolo 129 del codice
di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di
archiviazione ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedura penale. Nel
processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari
alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le
conclusioni ed i termini, previsti dall’articolo 190 del codice di procedura
civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il
giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d’ufficio, in
ogni stato e grado.
4. Se non
ritiene di accogliere l’eccezione concernente l’applicabilità dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice
provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente
copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento del fatto. Se l’eccezione è sollevata in un processo
civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza
nell’udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di
copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla
deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata
può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La
sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non
ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci
giorni, gli atti al giudice, perchè provveda ai sensi dei commi 3 o
4.
7. La questione
dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere
sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il
fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità
nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che
il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni
altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette
all’autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole
all’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice
adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero
formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al
giudice l’autorità investita del procedimento.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all’esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all’esecuzione dell’accompagnamento coattivo, nonchè di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l’autorità competente richiede direttamente l’autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
2. L’autorizzazione è richiesta
dall’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa
dell’autorizzazione l’esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L’autorizzazione non è
richiesta se il membro del Parlamento è colto nell’atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di
eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla
quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia
a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e
presentata alla Camera competente all’inizio della legislatura
stessa.
1. Con l’ordinanza prevista dall’articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 3, l’autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell’articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte
processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all’articolo
268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le
intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini
preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi,
l’autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate.
3. La richiesta di
autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il
giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi
sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali,
delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla
quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere
dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata
alla Camera competente all’inizio della legislatura stessa.
5. Se l’autorizzazione viene negata, la
documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non
oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati
di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo
devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del
procedimento.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell’articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.