I diritti fondamentali e le Corti in Europa
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Incontro del 10 giugno 2005 sul tema

Diritti e rapporti tra le Corti

(introdotto dal Prof. Pedro Cruz Villalon)

Resoconto redatto dal Dott. Angelo Schillaci

Bollettino n. 7/2005 (file Word file Word)

Salvatore Alberto ROMANO ringrazia il Professor Cruz Villalòn, sottolineando che la sua presenza come relatore dell’incontro conclusivo del Seminario su “I diritti fondamentali e le Corti in Europa” ha il pregio di consentire di fornire un quadro di sintesi delle questioni legate alle relazioni tra le Corti nel campo della tutela dei diritti fondamentali, trattate nei diversi incontri precedenti. L’esperienza acquisita dal Professor Cruz Villalòn – giurista altamente preparato, e noto in tutta Europa – come giudice, e Presidente, del Tribunale Costituzionale spagnolo, gli ha consentito di sviluppare un’attenzione particolare alle esigenze di coordinamento tra le Corti. Lo qualifica, inoltre, il fatto di essere stato il promotore di un seminario di confronto tra la Corte costituzionale italiana, quella spagnola, e quella portoghese, nonché autore di molti saggi sulla tematica che stiamo trattando, fino ai suoi scritti più recenti, dedicati proprio al processo di costituzionalizzazione dell’ordinamento comunitario Ciò consente, a maggior ragione, al Professor Cruz Villalòn di fornire un contributo assai rilevante agli incontri del Seminario, anche alla luce degli ultimi sviluppi – non proprio fausti, se si eccettua proprio il caso spagnolo – del processo di integrazione europea.

Pedro CRUZ VILLALON: S’impone in apertura un ricordo commosso della figura di Sergio Panunzio, grazie al cui invito è possibile l’incontro di oggi alla LUISS, e che negli ultimi anni si è adoperato per favorire la partecipazione di studiosi non italiani a questi pregevoli incontri, anche attraverso una assidua e attenta opera di aggiornamento dei medesimi sugli andamenti del dibattito che in questa sede si andava sviluppando.

Un ringraziamento particolare va anche a Paolo Ridola, che fu iniziale tramite con il Professor Panunzio, e al dottor De Petris, che negli ultimi mesi hanno provveduto a mantenere vivi i contatti.

Proprio da una frase, pronunciata da Sergio Panunzio nella lezione introduttiva di questo ciclo di seminari, nell’ormai lontano febbraio 2003, Cruz prende le mosse dell’esposizione:

“Oggi, il tema che la Convenzione europea sta affrontando è soprattutto quello dell’organizzazione. Quali che potranno essere i suoi risultati (tanto più problematici per le difficoltà insorte in questi mesi”) ritengo più utile che intanto i giuristi si dedichino al problema dei diritti: perché i giuristi, i giudici, gli interpreti della Costituzione, sono componente privilegiata di quella società in cui si sviluppano i processi culturali, la civiltà e quindi l’humus dei diritti. Sul terreno dei diritti essi possono essere più influenti che non su quello dell’organizzazione”

Forse questo consiglio non è stato seguito alla lettera, molte energie sono state spese nello studio dei lavori della seconda Convenzione, fino a giungere al secondo Trattato di Roma, energie forse perdute, certo non tutte; rimane assodato che i giuristi possono essere considerati cittadini europei “privilegiati” per ciò che riguarda i diritti fondamentali. Come affermava Panunzio, infatti, essi hanno più spazi di influenza sulla cultura dei diritti e delle giurisdizioni, piuttosto che sulla cultura della politica, dei Parlamenti, in una parola dell’organizzazione; privilegio certo maggiore, ritiene Cruz, per chi ha potuto partecipare al dibattito sedendo in un Tribunale costituzionale, partecipando attivamente, per qualche anno, alla costruzione di questa “comunità di diritti”, certo con maggiore o minore successo a seconda dei casi.

Inoltre, afferma Cruz, è davvero un onore per un giurista spagnolo poter partecipare a questo dibattito su di un piano paritario con molti stimati colleghi e amici italiani, specie per un giurista che appartiene ad una generazione per la quale non è del tutto naturale, ancora, che uno spagnolo partecipi ad un simile dibattito a livello europeo in condizioni di “pari dignità” con autorevoli giuristi di altre nazionalità, essendo ancora vivo il ricordo di passaggi fondamentali, quali il processo costituente democratico, l’entrata in funzione del Tribunale costituzionale, l’adesione alla CEDU, o l’ingresso nelle Comunità europee, che in altri Stati membri, per le medesime generazioni, sono ormai entrati a far parte della storia, più che della memoria personale, e costituiscono un’acquisizione culturale consolidata.

Certo la Spagna può vantare, oggi, una lunga e significativa esperienza in materia di tutela plurale dei diritti, secondo quei canoni di “molteplicità ” e “pluralità ” cui faceva riferimento lo stesso Panunzio, che già rappresentano, nell’esperienza spagnola, una realtà alquanto risalente, come d’altronde i conflitti.

Il tema assegnato, “I diritti e i rapporti tra le Corti”, alquanto generale, coincide quasi per intero con il tema del Seminario, se si eccettua, come elemento di specificità, il riferimento al profilo delle relazioni tra le Corti. I diritti, pertanto, come origine o fonte di relazioni tra le Corti, vale a dire come fattori di impulso di relazioni intergiurisdizionali, con riferimento al contesto europeo; il tema del presente intervento coincide dunque, in buona sostanza, con la ricerca di meccanismi formalizzati di articolazione razionale tra le diverse istanze giurisdizionali.

E’ noto che, almeno generalmente, i protagonisti di questa trama di relazioni sono tre, e cioè le due Corti europee e le rispettive Corti nazionali (che nei due casi italiano e spagnolo assumono la forma specifica di Corti costituzionali): si tratta insomma di relazioni triangolari, come tali difficili, e comunque delicate, e quando - come nel caso di questa introduzione – ci si trova ad affrontare un esercizio di comparazione, l’oggetto di studio è costituito da un triangolo, che possiede due vertici “fissi” – le Corti europee – ed un vertice “mobile” – e cioè la rispettiva giurisdizione di costituzionalità.

Dal momento che si tratta di un tema alquanto complesso, sembra opportuno esaminare la questione dal punto di vista del “vertice” spagnolo del triangolo, insistendo meno sulla relazione costante, vale a dire quella tra la Corte di Giustizia delle Comunità europee e la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, tenendo comunque presente, ai fini della comparazione, che ognuna delle tre relazioni che compone il triangolo viene riguardata in maniera differente dall’ordinamento preso di volta in volta in considerazione. Anche la relazione tra le due Corti europee, per quanto possa apparire immutabile, a seconda del punto di vista nazionale di volta in volta adottato, non è priva di peculiarità, se riferita all’uno piuttosto che all’altro ordinamento nazionale, a causa, ad esempio, della diversa posizione che riveste la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo nei rispettivi ordinamenti: ciò fa sì, infatti, che il diverso rilievo che la Convenzione assume a livello comunitario per effetto della sua recezione ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, abbia delle ricadute differenti negli ordinamenti dei singoli Stati membri.

Quanto al primo profilo, vale a dire la complessità del sistema di tutela dei diritti fondamentali, sembra opportuno sottolineare, sinteticamente, che il primo compito che si prospetta all’interprete è quello della comprensione della ragion d’essere della pluralità di istanze giurisdizionali, e di questa più o meno profonda pluralità di sistemi di tutela dei diritti; in una parola, la comprensione dell’elemento di razionalità della complessità del sistema, e dunque del fatto che ognuna delle Corti possiede una propria identità, e una propria finalità istituzionale. Proprio la comprensione profonda delle diverse istanze identitarie, e delle finalità istituzionali di ciascuna Corte, può rappresentare una valida premessa per affrontare correttamente la questione delle relazioni tra le Corti.

Prendendo le mosse dai Tribunali Costituzionali nazionali, va dunque sottolineato come essi vengano definiti in relazione alle rispettive Costituzioni, e di conseguenza, in relazione al significato che esse hanno assunto in comunità politiche come quella italiana o quella spagnola; i Tribunali costituzionali sono prima di tutto interpreti supremi della Costituzione (in questo modo è definito il Tribunale costituzionale spagnolo dall’art. 1 della LOTC), e loro funzione fondamentale è la garanzia giurisdizionale della Costituzione, intesa come catalogo normativo in cui la comunità politica proietta la propria autorappresentazione come comunità autodeterminata, ed integrata da individui liberi ed eguali. In questo senso, la loro funzione in relazione ai diritti deriva direttamente dalla condizione dei diritti stessi come elemento strutturale della Costituzione; i Tribunali costituzionali apprestano la garanzia dei diritti fondamentali, ed è questa la forma specifica che i diritti assumono nella logica della Costituzione normativa.

In ogni caso, il mezzo di identificazione essenziale, e la finalità stessa dei Tribunali costituzionali, sono rappresentati dalla Costituzione, come norma fondamentale della libera comunità politica. La stessa comunità politica pienamente sviluppata è il parametro di riferimento basilare per i Tribunali costituzionali, e i diritti fondamentali appaiono essenzialmente come elementi che valgono a qualificare la medesima comunità politica.

Ferme restando le considerazioni che precedono, va aggiunto che i Tribunali costituzionali nazionali tendono a porsi come “signori dei diritti fondamentali”, se è consentito l’uso in via analogica di un’espressione tanto fortunata: simile affermazione certo non va intesa nel senso che i diritti restino a disposizione dei tribunali, ma piuttosto nel senso che tali Tribunali, al di là delle migliori intenzioni di integrarsi in un sistema plurale di istanze giurisdizionali, si riservano immancabilmente un potere di ultima istanza, una competenza a decidere sullo stato di emergenza – nel senso schmittiano – e dunque, in questo senso, una posizione “sovrana”.

A tale proposito, la recente Declaraciòn 1/2004 del Tribunale costituzionale spagnolo, sulla compatibilità con la Costituzione del Trattato costituzionale europeo, contiene un passaggio molto significativo, laddove afferma:

“I problemi di articolazione fra strumenti di garanzia sono elementi caratteristici del nostro sistema di tutela dei diritti fondamentali, dal momento che appartiene a questo Tribunale costituzionale la funzione di determinare il contenuto concreto dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti dal potere pubblico spagnolo, sulla base del fatto che concorrono ad una simile definizione norme internazionali e norme interne, e che le prime sono dotate di istanze di protezione proprie, e dunque di una competenza definitoria autorizzata del contenuto e della portata dei diritti garantiti nel proprio ambito di riferimento” (DTC 1/2004, FJ 6).

E’ dunque necessario tenere ben presente il vincolo di identificazione che lega i Tribunali costituzionali nazionali alle rispettive Costituzioni, e sono molti i dati che lasciano intendere l’intenzione dei medesimi Tribunali di continuare a riservare a se stessi l’ultima parola, in particolare in materia di tutela dei diritti fondamentali: a tale proposito, si può richiamare la recente sentenza del 14 ottobre 2004 del Bundesverfassungsgericht.

            Per contro, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, costituisce l’elemento chiave di un accordo tra gli Stati d’Europa, volto a garantire la tutela di una serie di diritti umani fondamentali, il cui numero si è progressivamente ampliato; proprio per assicurare il perseguimento di un simile scopo, a partire dal 1950, gli Stati hanno dato vita ad un’istanza giurisdizionale, la cui funzione precipua è quella di garantire l’efficacia del patto, attraverso il quale i medesimi Stati si sono impegnati a rispettare i “diritti umani e le libertà fondamentali”, per ricorrere alle parole dello stesso titolo della Convenzione di Roma.

Perciò, l’originaria ragion d’essere della Corte Europea dei diritti dell’uomo deve essere necessariamente ricercata nella garanzia di effettività del mutuo impegno assunto dagli Stati; questo spiega, ad esempio, il motivo per cui, sin dalle origini e per un buon numero di anni, non fosse obbligatorio per la Corte ricevere i ricorsi individuali (art. 25, oggi 34 CEDU): l’obbligo si limitava alla cognizione di ricorsi provenienti da altri Stati firmatari. Per concludere sulla Corte Europea, è necessario ricordare che essa, tra i Tribunali che si collocano ai vertici del triangolo di relazioni che caratterizza il sistema plurale di tutela dei diritti fondamentali, è l’unica istanza giurisdizionale che non ha altra finalità, se non quella di assicurare la tutela dei diritti in Europa, e l’unica, operante nell’ambito di un organizzazione internazionale che non mira a costituire un ordinamento giuridico di carattere nazionale o sovranazionale, nel quale i diritti si trovino a dover essere integrati: essa decide pertanto per il tramite di pronunce dichiarative di condanna degli Stati membri.

            Infine, per ciò che riguarda la Corte di giustizia delle Comunità europee, è necessario sottolineare che essa è il perno di una giurisdizione incaricata di garantire l’effettività di un ordinamento giuridico autonomo, che tuttavia non è dotato di un potere politico di carattere statale, vale a dire non è dotato del monopolio dell’uso legittimo della forza: finalità di questa Corte è pertanto la garanzia di effettività del diritto prodotto in via autonoma dalle Comunità europee, ed è in simile prospettiva che i diritti sono stati presi in considerazione da parte della Corte di Giustizia, a partire dall’originaria conformazione esclusivamente economica delle finalità di tutela. Si pensi alla nota pronuncia relativa al caso della tedesca Sonja Kreil (CdG, 11 gennaio 2000, in c. 285/98), in tema di non discriminazione in ragione del sesso nell’accesso al lavoro, la quale ha risentito, con molta probabilità, della spinta francese a far valere sul piano comunitario le proprie maggiori conquiste sul tema, nell’ottica di evitare – nel confronto con le situazioni, meno avanzate, di altri Stati membri – qualsiasi possibile pregiudizio alla posizione dell’economia nazionale in seno all’Unione.

            D’altro canto, va messo in luce che, senza le resistenze dei singoli Tribunali costituzionali nazionali ad abdicare alla propria funzione di tutela dei diritti fondamentali, probabilmente non si sarebbe prodotto un simile avanzamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche per ciò che riguarda l’aggancio della tutela comunitaria a quella assicurata nell’ambito del sistema che fa capo alla CEDU.

In definitiva, resta fondamentale tenere presente come, nel sistema plurale di tutela dei diritti, ogni istanza giurisdizionale segua un proprio principio identitario, e una propria intrinseca razionalità; è pertanto necessario procedere con profondo rispetto delle diverse fonti di ispirazione delle Corti, in un’approssimazione di tipo funzionalistico al problema.

            Alla pluralità di Corti si ricollega la pluralità di dichiarazioni dei diritti; basti pensare al catalogo comunitario, che si è evoluto in via giurisprudenziale e ha trovato parziale codificazione nella Carta di Nizza, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, o ancora ai cataloghi presenti a livello costituzionale nazionale, che sono 25 nell’area UE, e ben 44, o forse più, se si considera il totale degli Stati aderenti alla CEDU.

Una simile pluralità, evidente sul piano strettamente formale, deve essere necessariamente sfumata da un punto di vista materiale: se è infatti innegabile che permanga in capo agli Stati una certa autonomia costituzionale in materia di diritti fondamentali, va comunque sottolineato che la pluralità di dichiarazioni è una pluralità convergente verso un nucleo fondamentale comune, rappresentato dalla dignità della persona umana. La convergenza, a sua volta, non vale ad escludere che permangano alcune differenze, le quali giustificano l’analisi qui svolta in tema di relazioni tra Corti. In simile contesto, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo assume certamente una posizione strategica centrale, contribuendo a descrivere e rappresentare il punto di convergenza tra le diverse Dichiarazioni.

Prima di passare alla descrizione dei tratti salienti del sistema di relazioni tra le Corti, per come si presentano dal punto di vista dell’ordinamento spagnolo, va detto che, in ogni caso, è ad oggi impossibile limitarsi ad esaminare il sistema plurale di tutela dei diritti a livello europeo: è necessario infatti fare riferimento al fenomeno della globalizzazione, che è stato oggetto di riflessione anche nell’ambito del presente seminario. La globalizzazione, infatti, si proietta sui diritti, i quali non abbandonano la persona per effetto di un passaggio di frontiera, ed esiste un margine di responsabilità dei poteri pubblici, anche al di là del proprio ambito di sovranità, fino al punto che è possibile parlare di un “diritto costituzionale transnazionale” – fenomeno su cui a lungo si potrebbe discutere, ma ciò esula in parte dai temi del presente intervento – sottolineando tuttavia che l’effetto transnazionale dei diritti finisce per proiettarsi anche sul sistema di relazioni tra Corti a livello europeo.

E’ ora opportuno passare all’analisi dell’esperienza spagnola, come possibile fonte di “saggezza” in materia.

Nel caso spagnolo, un primo problema di rapporti tra giurisdizioni si verifica all’interno dell’ordinamento nazionale, di modo che il triangolo diviene un “quadrilatero”, e talvolta un vero e proprio “ring”, in quanto lo sviluppo delle relazioni tra le due supreme giurisdizioni – il Tribunale Costituzionale e il Tribunale Supremo – ha assunto caratteri estremamente conflittuali. E’ dunque necessario fare riferimento, sia pur brevemente, a questa problematica, nell’ambito di un discorso sulle relazioni tra Corti in materia di tutela dei diritti.

Il sistema spagnolo, proprio per l’alto tasso di conflittualità interna tra giurisdizioni, viene ad assumere quasi le caratteristiche di un “antimodello”: basta ricordare che nel passato mese di gennaio la Sala civile del TS ha condannato i membri del TC a pagare, a titolo di risarcimento danni, una multa di 500 Euro, e che per tutta i risposta i membri del TC, dopo aver pagato, hanno presentato un ricorso di amparo dinanzi al medesimo Tribunale costituzionale; è una vicenda tuttora aperta, per ragioni facilmente immaginabili.

I fattori che hanno potuto condurre ad esiti tanto conflittuali possono essere così schematizzati.

In primo luogo, va ricordato che il TC è competente a conoscere ricorsi provenienti da qualunque soggetto privato che assuma di aver subito lesione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito per opera di un atto, promanante da qualsiasi potere pubblico – dunque anche dal potere giudiziario – sempre che esso non abbia forza di legge, e a condizione che siano stati esauriti i mezzi ordinari di tutela giudiziale.

In secondo luogo, bisogna tenere presente che in Spagna, accanto all’amparo constitucional è previsto un amparo judicial dinanzi alle giurisdizioni ordinarie, preventivo rispetto al primo, che opera nell’ordinamento civile e amministrativo, in forma di habeas corpus generico.

In terzo luogo, la disciplina costituzionale del TC è separata dalla disciplina degli altri organi giurisdizionali – ciò che non avviene, ad esempio, in Germania, dove pure è previsto il ricorso individuale al giudice costituzionale – e questo è un elemento che vale senza dubbio ad approfondire le distanze.

In quarto luogo, va ricordato che i membri del TC sono soggetti, in quanto tali, alla giurisdizione civile e penale del TS, e ciò non solo in via teorica, dal momento che l’eventualità di una condanna, anche penale, nei confronti dei membri del TC, viene continuamente prospettata da parte del TS.

In quinto luogo, infine, vale segnalare che, alla morte di Franco, il personale giudiziario venne reclutato nelle fila dell’amministrazione della giustizia del periodo franchista, e gli ultimi tra costoro giungeranno al pensionamento solo nei prossimi dieci anni.

E’ questa la dimensione patologica del sistema, che va analizzata accanto ad una dimensione problematica fisiologica, oggettiva, che nasce quando - come avviene anche in Germania - per effetto della presenza di un Tribunale costituzionale competente a conoscere su ricorsi individuali – anche relativi ad atti del potere giudiziario - si rende necessaria una delimitazione reciproca delle competenze delle diverse istanze giurisdizionali: ciò avviene principalmente attraverso il ricorso alle due categorie astratte della costituzionalità e della legalità. E’ chiaro che formule tanto generiche possono facilmente dare luogo a circoli viziosi, e dunque ad inevitabili incertezze nella definizione delle competenze; dal punto di vista del TC, c’è il rischio che una interpretazione estensiva della propria competenza a conoscere delle violazioni dei diritti fondamentali – si pensi al principio di presunzione di innocenza, così come al profilo dell’applicazione dei diversi standards di tutela dei diritti – vada ad incidere sull’ambito di competenza del TS, mentre c’è il rischio che un orientamento restrittivo del TC sulla portata dei diritti fondamentali affidati alla propria cognizione possa pregiudicare l’esigenza di garanzia costituzionale dei diritti.

Può essere utile segnalare, a questo punto, la STC 160/1997 del Pleno, resa su recurso de amparo, che tenta di individuare una terza via per la delimitazione degli ambiti di competenza, attraverso la rottura della corrispondenza rigida tra la rilevanza costituzionale del diritto fondamentale di cui si assume la lesione, e la competenza del TC in materia: un simile sviluppo è reso possibile dalla constatazione dell’ampia capacità di penetrazione – la forza di irradiazione (Austrahlungswirkung, nell’espressione tedesca) - dei diritti fondamentali, in base alla quale il TC ha ritenuto di non essere tenuto a tutelare tutte le potenzialità dei diritti fondamentali, e di poter così rinunciare a conoscere di taluni profili dimensionali degli stessi, che certo non per questo cessano di essere diritti fondamentali.

Quasi per ironia della sorte, tre anni più tardi, la Corte europea dei diritti dell’Uomo condannò la Spagna, proprio per la mancata tutela del diritto fondamentale nel caso deciso dalla pronuncia appena ricordata: ciò avvenne con la sentenza Miragall Escolano y otros c. España (CEDU, sent. 25 gennaio 2000, su ricorsi n. 38366/97 e altri), con la quale la Corte si è rivelata totalmente insensibile alle peculiarità del contesto spagnolo, e dunque alla elaborata differenza tra contenuto proprio del diritto e potenzialità di irradiazione del medesimo.

Una simile posizione non è del tutto anomala, nel contesto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la cui funzione fondamentale resta quella di accertare eventuali violazioni della Convenzione, e che, al di fuori dei casi in cui simile lesione risulti da un bilanciamento con altri diritti egualmente garantiti, non avverte il bisogno di effettuare distinzioni interne al contenuto del diritto fondamentale. Pertanto, deve ritenersi che i problemi, tipicamente spagnoli, legati ai rapporti tra le giurisdizioni interne, non possano essere risolti con l’aiuto della Corte di Strasburgo e che, pertanto, con essi si debba continuare a convivere; quello appena richiamato è stato senz’altro un momento duro per le relazioni tra le giurisdizioni, in particolare per chi, come lo stesso Cruz, ha vissuto la condanna della Corte europea da Presidente del TC, ed estensore della STC 160/97.

            Passando ora alle relazioni fra Tribunale costituzionale spagnolo e Corte Europea dei diritti dell’uomo, va segnalato che esse presentano alcuni tratti differenziali rispetto a quella che intercorre tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo, legati essenzialmente alla diversa posizione occupata dalla CEDU nell’ordinamento spagnolo, e alla previsione, nel medesimo, di un ricorso diretto al Tribunale costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali (recurso de amparo).

E’ noto infatti che l’art. 10.2 della Costituzione spagnola dispone che i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione debbano essere interpretati conformemente alle dichiarazioni internazionali in materia sottoscritte dalla Spagna, e ciò concorre ad attribuire a simili dichiarazioni – e dunque, alla CEDU, nel caso di specie - una posizione abbastanza forte sul piano materiale. In conseguenza, il TC utilizza la giurisprudenza della Corte di Strasburgo come se fosse la propria, ed anzi spesso quasi fosse addirittura la giurisprudenza di un tribunale superiore; sicchè sarebbe addirittura possibile affermare che esso funziona, in parte, come delegazione della Corte di Strasburgo e, in una certa misura, è un giudice integrato nel sistema della Convenzione di Roma. Al proposito, può essere ricordata una sentenza che ebbe molta eco all’inizio degli anni ’90 – il caso Barberà, Messeguer y Jabardo (STC 245/1991) – nella quale il TC conclude affermando che la violazione di un diritto garantito dalla CEDU, come accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si traduce automaticamente in una lesione del corrispondente precetto della Costituzione spagnola.

A tale proposito, possono essere ricordate anche talune condanne, inflitte alla Spagna dalla Corte di Strasburgo in relazione alla giurisprudenza in materia di riserva di legge (“calidad de la ley”), in base alla quale determinate restrizioni dei diritti, particolarmente gravose – come le intercettazioni telefoniche, o la custodia cautelare in carcere - devono essere adottate sulla scorta di una previsione legislativa sufficientemente precisa e circostanziata, che disciplini nei dettagli i presupposti e le condizioni dell’adozione di simili misure restrittive.

In particolare, la Spagna è stata condannata sul presupposto che la legislazione vigente, benchè facesse riferimento in ogni caso all’intervento del giudice nell’adozione delle misure restrittive, fosse comunque eccessivamente generica nelle previsioni, e ciò radicava una violazione del principio della riserva di legge. Sembra possibile affermare, con riferimento a simili condanne, che la Corte di Strasburgo non ha tenuto adeguatamente in considerazione la circostanza che la legge spagnola perseguiva le medesime finalità garantistiche attraverso la previsione dell’intervento giudiziale, non richiesto espressamente dalla giurisprudenza in questione. E’ pertanto evidente, in considerazione dell’esempio riportato, la possibilità che si producano delle vere e proprie distorsioni, in tutti i casi nei quali una medesima finalità di garanzia venga perseguita con differenti modalità di articolazione concreta nei singoli ordinamenti statali.

In estrema sintesi, si può affermare dunque che in Spagna il dialogo con la Corte di Strasburgo è incentrato sul Tribunale costituzionale, nella misura in cui ogni eventuale (posteriore) condanna della Spagna ha ad oggetto una questione posta in precedenza all’attenzione del TC; di conseguenza, una delle possibili soluzioni dei problemi rilevati con riferimento al recurso de amparo potrebbe essere una restrizione della possibilità di interporre ricorso diretto al TC ai soli casi in cui si sia realizzata una violazione della giurisprudenza di Strasburgo. Certo, sarebbe necessario fare ricorso a formule meno apodittiche di quella qui proposta, la quale indubbiamente pone taluni inconvenienti di carattere sistematico (dal momento che il TC è e resta il garante della Costituzione nazionale): in ogni caso, sembra che una simile riforma possa utilmente ridurre il carico di contenzioso gravante sul TC, mentre desta maggiori perplessità l’ipotesi, che pure è stata prospettata, di una sorta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Strasburgo, che non sembra molto coerente con i caratteri di fondo della Corte europea, i quali non si prestano certo all’introduzione di un simile strumento di integrazione tra ordinamenti.

            Quanto alle relazioni con la Corte di Giustizia, vale segnalare, in questa sede, che in Spagna - a differenza di ciò che avviene in Germania – la mancata interposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo da parte del giudice nazionale non viene considerata alla stregua di una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Una recente sentenza del TC, la 58/2004, ha prospettato l’esigenza di un mutamento di giurisprudenza sul punto, ma è affermazione che non può essere in questa sede condivisa, dal momento che il rinvio pregiudiziale continua a non poter essere inquadrato dal punto di vista dell’effettività della tutela giurisdizionale.

            Resta infine da analizzare l’incidenza della recente Declaraciòn n. 1/2004 in tema di tutela dei diritti fondamentali: in questa pronuncia che, come noto, ha ritenuto che la ratifica del Trattato costituzionale europeo non richieda una previa revisione della Costituzione spagnola, vengono affermati per la prima volta quelli che la dottrina italiana ha definito i “controlimiti” del processo di integrazione comunitaria, e si formula un monito pro futuro abbastanza deciso con riferimento all’eventualità che questi limiti ultimi non vengano rispettati, ipotesi nella quale il TC si riserva di intervenire, senza tuttavia precisare in quale forma. Nei controlimiti, come ovvio, vengono ricompresi i diritti fondamentali.

E’ anche interessante notare che il Tribunale costituzionale, di fronte alla richiesta del Governo di pronunciarsi sul profilo delle relazioni tra le Corti in materia di tutela dei diritti – tema che coincide con quello dell’intervento odierno – ha ritenuto di non potersi pronunciare, atteso il carattere estremamente astratto della questione prospettata anche e soprattutto in vista dell’attribuzione di vigore giuridico positivo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Si tratta infatti, ad avviso del medesimo TC, di questioni che andranno risolte caso per caso, in linea con ciò che è avvenuto rispetto alla Convenzione europea; d’altro canto, l’unica risposta prospettata evidenzia il rilievo della sostanziale convergenza dei sistemi di tutela verso la Convenzione, che assume i contorni di un substrato comune, al quale si potrà fare riferimento per risolvere i casi controversi. In ogni caso, simile soluzione appare forse eccessivamente ottimista.

            Passando, infine, al profilo dell’efficacia transnazionale dei diritti nello spazio costituzionale europeo, vale la pena analizzare nel dettaglio la STC 91/2000 (caso Paviglianiti), che presenta tratti di notevole interesse.

Essa ha ad oggetto il ricorso di amparo di un cittadino italiano residente in Spagna, condannato in contumacia dall’autorità giudiziaria italiana per reati di associazione mafiosa, avverso l’estradizione ammessa dall’Audencia Nacional, l’istanza giurisdizionale deputata alla decisione di simili questioni.

La questione era stata deferita al Pleno del TC, nell’intento di confermare o smentire definitivamente l’orientamento della giurisprudenza della Sala del TC che si era occupata di casi consimili: la Sala, infatti, in conseguenza del mutamento dell’orientamento dell’Audencia Nacional - che aveva iniziato a concedere l’estradizione di cittadini stranieri condannati in contumacia nel Paese di appartenenza - si era orientata a concedere l’amparo nella decisione sui ricorsi proposti avverso le suddette decisioni dell’Audencia, e dunque a negare la possibilità di procedere all’estradizione.

L’elemento di principio su cui si fonda la decisione in esame è stato condiviso da tutti i membri del TC, mentre così non è stato per le conseguenze concrete, vale a dire la concessione o meno dell’amparo nel caso di specie: sul punto il Tribunale si è diviso, tra una maggioranza favorevole alla concessione dell’amparo - che ha ritenuto che il diritto italiano vigente per la disciplina del caso di specie non assicurasse una tutela adeguata dei diritti fondamentali del ricorrente – e una minoranza di opinione opposta, che si è espressa in due opinioni dissenzienti, in una delle quali, a sua firma, Cruz ha tentato di argomentare proprio a partire dal concetto di efficacia transnazionale dei diritti. Quanto all’elemento condiviso, esso si imperniava sul concetto di contenuto essenziale, declinato nella dimensione particolare di contenuto la cui tutela lo Stato è tenuto a garantire anche al di là delle frontiere, ed essenzialmente coincidente con la dignità della persona.

L’argomentazione di fondo dell’opinione dissenziente si fondava sulla constatazione che nello spazio costituzionale europeo, la questione dell’efficacia transnazionale dei diritti va prospettata in termini tutt’affatto peculiari, fondamentalmente per la presenza di una Corte europea espressamente deputata alla tutela dei diritti dell’uomo, fattore che contribuisce a modificare il regime della responsabilità dello Stato. In conseguenza, si sosteneva la possibilità, dal punto di vista pratico, che l’esperimento del mezzo interno di tutela, innanzi al competente organo dello Stato estradando – nel caso di specie, il recurso de amparo – al momento dell’estradizione venga considerato fuori termini, e dunque irricevibile, qualora il soggetto estradando non avesse a suo tempo tempestivamente adito la Corte europea, a seguito della condanna nello Stato di appartenenza, beninteso ove fosse nelle condizioni di farlo; con ciò si intendeva proporre una integrazione tra il mezzo del ricorso individuale innanzi alla Corte di Strasburgo e i mezzi interni di tutela.

In conclusione, la pluralità delle giurisdizioni in materia di tutela dei diritti è un dato consolidato, che si fonda su ragioni assolutamente valide, che meritano di continuare ad essere ritenute tali; ciascuna delle tre istanze giurisdizionali converge verso uno spazio di tutela condiviso di diritti che sostanzialmente concorrono a formare un patrimonio comune. Ciò prospetta la necessità di articolare le relazioni tra le Corti in forma dialogica, con la dovuta attenzione alle diverse prospettive da cui questo sistema di relazioni venga riguardato, vale a dire dal punto di vista di ciascuno Stato, Costituzione, giurisdizione costituzionale; centrale, pertanto, il mutuo riconoscimento di quella che si è definita l’identità, o l’autonomia, di ciascuna Corte, che è l’unico fattore in grado di garantire una relazione fluida tra le stesse. Tuttavia, non tutto può essere ascritto alla responsabilità dei Tribunali; tanto i rimanenti poteri pubblici, così come i cittadini, devono cooperare a preservare questa complessa architettura di garanzie, imparando a conoscere e valorizzare l’apporto che ciascuno degli elementi del sistema è chiamato a dare alla costruzione dell’ordinamento giuridico europeo.

Salvatore Alberto ROMANO ringrazia il Professor Cruz Villalòn per la sua relazione così completa, che ha dato un panorama davvero esaustivo delle problematiche legate al tema, specie con riguardo al differente approccio seguito nei diversi Stati europei: in particolare, sembra sia stato evidenziato il profilo della non immediata estensibilità del modello di relazioni tra le nostre Corti e le Corti europee a contesti diversi, anche se con riferimento ad ordinamenti tradizionalmente contigui al nostro, specie con riguardo alla peculiare posizione della CEDU nell’ordinamento spagnolo. Del pari molto interessante la questione dei rapporti tra TC e TS all’interno dell’ordinamento spagnolo, e si potrebbe riflettere sul fatto che la Corte di Strasburgo abbia finito per porsi quasi come arbitro delle relazioni tra le due istanze giurisdizionali supreme.

Paolo RIDOLA ringrazia l’amico Cruz per la sua bella e ricca relazione, e riprende una considerazione che egli faceva in apertura con riferimento alla memoria storica sull’Europa, ricordando di aver conosciuto Pedro Cruz nel 1988, in un’epoca in cui la cultura dei diritti in Europa era segnata da fratture molto significative, pur se meno profonde di qualche decennio prima. Senza insistere eccessivamente sul ruolo fondamentale della giurisprudenza nel “cammino comunitario” dei diritti, Ridola ritiene opportuno soffermarsi su un problema che si situa a monte: non c’è dubbio che in Europa i diritti siano divenuti, da un certo momento in poi, un fattore di alleggerimento della conflittualità sociale – secondo lo schema che risale a Luhmann – e che in questa funzione di alleggerimento della conflittualità sociale il ruolo delle Corti sia divenuto indubbiamente decisivo, potendosi anzi affermare che il ruolo delle Corti sia divenuto decisivo proprio perché è emersa questa funzione dei diritti.

Sul punto, Ridola pone al relatore due questioni: da un lato, se sia individuabile un patrimonio costituzionale comune, in tema di protezione giurisdizionale dei diritti, dal momento che dalla stessa relazione sono emerse luci e ombre (basti pensare alla concezione del contenuto essenziale dei diritti, che si è venuta configurando molto diversamente nelle esperienze costituzionali europee, o al principio di proporzionalità, o ancora alla questione delle riserva di legge); d’altro canto, quali siano le prospettive dell’affermarsi di un vero e proprio federalismo giurisdizionale: dalla relazione sono infatti emersi taluni profili problematici, specie con riferimento al fatto che se, nelle esperienze federali, il federalismo giurisdizionale nasce su due piani, nel contesto europeo entra in gioco un triangolo, con l’ingresso sulla scena della Corte europea, e si è visto come in Spagna il problema sia ancora più complesso.

In conclusione, Ridola concorda con le affermazioni finali della relazione introduttiva, e ribadisce che, in definitiva, il problema del rapporto tra le Corti europee in materia di diritti fondamentali presenta una complessità che è assolutamente irriducibile entro schemi rigidi, e che questo è anzi un punto emerso con evidenza in tutti gli incontri del Seminario. L’Europa, in particolare con riferimento ai diritti, si è rivelata un grande laboratorio di riflessione dei costituzionalisti, e non solo, su alcune categorie elaborate nel contesto dello Stato-nazione, che sono costantemente esposte ad un ripensamento. Dunque, complessità irriducibile entro schemi rigidi, e di conseguenza assoluta centralità della dimensione del dialogo tra le Corti, con la precisazione che anche il dialogo tra le Corti non può essere chiuso entro schemi troppo rigidi: basti fare riferimento, per concludere, alla presenza, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, di un complesso di tecniche argomentative, che risulta dalla commistione tra tecniche argomentative proprie del giudici di civil law, e dei giudici di common law, che sembra un indizio importante della formazione di una “società aperta degli interpreti” dei diritti fondamentali, per riprendere un’espressione di Peter Häberle; in secondo luogo, basti pensare al fatto che il dialogo tra le Corti si svolge sul terreno dell’interpretazione, ed in questo senso si può ricordare come la Corte costituzionale italiana – sempre costante nel ribadire che la CEDU ha il rango della legge ordinaria che le ha dato esecuzione – tuttavia abbia recuperato la centralità della stessa CEDU proprio sul piano interpretativo.

Gaetano AZZARITI esprime apprezzamento per la relazione del Prof. Cruz, ispirata, specie nelle parole finali, ad un forte ottimismo della volontà, benchè la stessa abbia realisticamente illustrato una situazione complessa, di difficile integrazione, caratterizzata da non irrilevanti conflitti di carattere interpretativo tra le Corti.

Anche in relazione a quanto affermato da Ridola, Azzariti domanda al Prof. Cruz attraverso quale tipo di dialogo egli pensi possano essere superate queste forti divergenze tra le Corti, in considerazione del fatto che esse nascono, da un lato, da una diversità strutturale dei diritti così come proclamati nei diversi “luoghi costituzionali” – Convenzione europea, Trattato costituzionale, per la fine che farà, ed infine Costituzioni nazionali – nonché, d’altro canto, dalla diversità nelle finalità perseguite dalle diverse Corti. Per meglio chiarire il proprio punto di vista sulla questione, Azzariti richiama l’intervento al Seminario di Vladimiro Zagrebelsky, giudice della Corte di Strasburgo, il quale ricordava come anche un diritto, il diritto, così antico ed importante quale il diritto di proprietà, sia in fondo caratterizzato, e tutelato, diversamente dalla Convenzione europea, dall’ordinamento comunitario, e dalle Costituzioni nazionali: a questo proposito, Azzariti si domanda in che termini sia possibile costruire un diritto costituzionale transanzionale se il diritto di proprietà – ma si potrebbe fare l’esempio di numerosi altri diritti, fondamentali e non – è riguardato in modi tanto diversi, e vengono apprestate per il medesimo tutele tanto diverse, e di conseguenza le Corti devono porre come parametro dei propri giudizi diritti tanto diversi tra loro. Per quanto riguarda le finalità delle Corti, A. si sofferma sul passaggio della relazione in cui il Prof. Cruz ha messo in luce come la Corte europea sia l’unica tra le Corti a non avere una finalità sovranazionale, rispetto alle altre che, in modo diverso, la hanno, dovendo fare i conti con il fatto di essere Corti di ordinamenti, nazionali o sovranazionali; ciò fa sì che la Corte di Strasburgo abbia, da un lato, una maggiore debolezza rispetto alle altre Corti – non gode, per fare uso di un’espressione usata dal Relatore, del monopolio della forza – ma, d’altro canto, sia una Corte più distaccata, o forse più autorevole, che può fare riferimento esclusivamente ai principi contenuti nella Convenzione. Questa era, nell’opinione di Azzariti – almeno fino a qualche tempo fa – la ragione per cui la Corte di Strasburgo si trova meno spesso in conflitto con le altre due Corti, rispetto a quanto accada tra di esse; simile opinione sembrerebbe tuttavia smentita da casi recenti, in particolare i casi Cordova – benchè poi, come ricordava Zagrebelsky nell’incontro da lui introdotto, nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, i casi Cordova sarebbero solo un modo di acquisire la giurisprudenza costituzionale italiana in tema di immunità – o lo stesso richiamo che ha fatto Cruz alla vicenda interna spagnola dell’amparo: alla luce di simili richiami, viene fatto di chiedersi se, nel dialogo, o meglio nella “guerra” tra le Corti, sia in procinto di entrare anche la Corte di Strasburgo, ciò che determinerebbe, in luogo di un dialogo, e di una integrazione, auspicabile, un aumento di conflittualità. In conclusione, Azzariti si domanda se la funzione interpretativa delle Corti sia sufficiente per integrare i diversi ordinamenti, e giungere ad una tradizione costituzionale comune, ad un diritto costituzionale transnazionale – lo si chiami come meglio si crede – e superare l’oggettiva diversità delle tutele, o se non si imponga, invece, un’esigenza di semplificazione preventiva del “giardino” dei diritti, omogeneizzando la struttura dei diritti, come disciplinati dalle diverse Costituzioni; certo, la grave crisi che sembra attraversare nel momento presente il processo di integrazione, con la difficile sorte del Trattato costituzionale, e dunque della Carta dei diritti, non sembra costituire un avanzamento su simile versante.

Tommaso Edoardo FROSINI, prendendo spunto anche dall’esperienza del Prof. Cruz come giudice e poi presidente del Tribunale costituzionale spagnolo, chiede se il dialogo tra le Corti europee e le Corti nazionali non possa essere oggi in qualche modo aiutato soprattutto da un dialogo tra le Corti nazionali, anche nelle forme di una omogeneità crescente all’interno della giurisprudenza delle Corti costituzionali degli Stati membri dell’Unione europea. Omogeneità giurisprudenziale, peraltro, che si era venuta sviluppando prima dell’avvento del processo di unificazione europea, e dello stesso Trattato costituzionale, quando – anche attraverso forme di coordinamento tra i giudici, e tra i Presidenti delle Corti costituzionali europee, su cui si erano concentrate anche ricerche in dottrina – emergeva progressivamente come le singole giurisprudenze costituzionali nazionali subissero l’influenza le une delle altre: in Italia, ad esempio, sono presenti nella giurisprudenza costituzionale molti riferimenti che lasciano chiaramente avvertire una eco della giurisprudenza costituzionale tedesca, soprattutto. Frosini domanda dunque al Prof. Cruz se abbia avuto percezione di simili dinamiche, nel corso della sua esperienza di giudice costituzionale, e di questo tentativo volto a creare un patrimonio costituzionale comune tra Corti costituzionali, non in funzione di argine all’intervento delle Corti europee, bensì quale tentativo di creare una uniformità di giurisprudenza costituzionale negli ordinamenti nazionali, che sia suscettibile di facilitare il dialogo con le Corti europee; se, insomma, sia opportuno che si parta da un dialogo tra le Corti costituzionali per creare poi, in maniera forse più proficua, un dialogo tra le Corti costituzionali nazionali – più che la singola Corte costituzionale nazionale – e le Corti europee.

Massimo LUCIANI esprime apprezzamento innanzitutto per la prospettiva di Cruz nel parlare di una “pluralità convergente”, riconoscendo al contempo che simile convergenza non impedisce l’esistenza di contraddizioni, di contrasti e differenze, che, pur nella convergenza, ancora impediscono l’incontro; esprime poi apprezzamento per il fatto che Cruz abbia parlato non soltanto dei rapporti tra Corti nazionali e Corti europee, ma anche dei rapporti tra le Corti nazionali, fatto non casuale, se si pensa che i problemi di rapporti tra Corti si pongono laddove esistono diversi principi di legittimazione, e diversi parametri di riferimento. Ciò accade non solo nelle relazioni tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario, ma anche all’interno degli ordinamenti nazionali, dal momento che i criteri in base ai quali giudicano, ad esempio, il TS e il TC non sono necessariamente gli stessi e non fanno riferimento, necessariamente, ai medesimi principi di legittimazione. E’ proprio per questo che si pongono problemi di contrasto tra le diverse giurisdizioni, in forma più o meno aspra e talora con risvolti preoccupanti, come ad esempio nella recente polemica, in Italia, tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione in tema di termini di carcerazione preventiva. Se ciò è vero, sembra che nell’opinione dissenziente espressa dal Prof. Cruz a margine della STC 91/2000 ci fosse un suggerimento molto importante. A ben vedere, infatti, i criteri di armonizzazione possono essere sostanziali o procedurali; la prima strada è quella seguita dal Tribunale costituzionale, laddove ha ritenuto che una violazione dell’art. 6 della Convenzione si traduca automaticamente in una violazione dell’art. 24 della Costituzione spagnola. Accanto a questa soluzione, che non sembra particolarmente convincente, vi è quella di una armonizzazione procedurale, che sembra più interessante, quale emerge proprio dalla richiamata opinione dissenziente: si può interporre il ricorso di amparo solo se prima si è esperito il ricorso individuale alla Corte di Strasburgo e si sono esauriti gli strumenti di tutela. A proposito, poi, dell’affermazione di Ridola sulla Offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, Luciani si chiede se non sia piuttosto il caso di porsi il problema di una Offene Gemeinschaft, e dunque della reale possibilità che vi sia effettivamente qualcosa di gemein: gli elementi di convergenza sono effettivamente notevoli, ma vi sono comunque delle divergenze che paiono davvero insormontabili. Basti pensare alla (relativamente) recente pronuncia della Corte di Giustizia, che tratta la prostituzione come attività imprenditoriale o professionale al pari delle altre – orientamento che, è ragionevole pensare, non sarebbe stato seguito da nessun Tribunale costituzionale nazionale – per manifestare, alla luce delle differenze tra i principi di legittimazione e tra i parametri di riferimento, un po’ di ragionevole prudenza quanto all’esistenza di elementi realmente e robustamente gemein nelle esperienze delle singole Corti.

Antonietta ELIA prende spunto da alcuni passaggi degli interventi del Prof. Ridola e del Prof. Luciani, specie laddove il primo parlava dei diritti come di fattori di alleggerimento della conflittualità sociale, e il secondo è intervenuto citando la giurisprudenza in materia di prostituzione. Ora, il ruolo della Corte di giustizia, come sostenuto da autorevole dottrina, non è assolutamente quello di una Corte costituzionale, in quanto non rientra tra le sue funzioni uno tra i compiti precipui, sia pur non formalizzati, delle Corti costituzionali, vale a dire il bilanciamento tra interessi sociali differenti, sì da arrivare ad una mediazione del conflitto sociale: in quest’ottica è quasi ovvio che la Corte di giustizia consideri la prostituzione come una “normale” attività professionale.

Pedro CRUZ VILLALON Gli interventi molto suggestivi che sono stati svolti si muovono, con inevitabili sfumature, sul terreno comune segnato dalla relazione introduttiva, e su numerosi profili è opportuno tornare sinteticamente.

In primo luogo, la preoccupazione legata alla necessità di comprendere il contesto in cui si situano i diversi attori del sistema di relazioni delineato in precedenza, e dunque le loro rispettive finalità istituzionali, come messo in luce dall’ultimo intervento.

Si tratta, in definitiva, di comprendere la logica delle singole Corti, come soggetti autonomi che prendono parte, da prospettive singolari, ad un foro comune segnato dai diritti. In aggiunta, esiste certamente il problema del principio di legittimità di ciascuna Corte, e dunque dell’autorità che ciascuna di esse possiede, problema particolarmente avvertito in Spagna, come si è visto, anche in relazione all’individuazione del soggetto legittimato a formulare una proposta in termini di valori di ispirazione della convivenza, e dunque della capacità di trasmettere simili proposte, con riferimento al linguaggio, e agli strumenti argomentativi.

Quanto al dialogo tra i Tribunali costituzionali, esso è senza dubbio importante, dal momento che le comunità politiche continuano ad esprimersi essenzialmente a livello statale, e che è a tale livello che si risolvono le istanze identitarie, pur con le esigenze peculiari legate ai movimenti autonomistici, come il movimento indipendentista basco in Spagna: la presente vicenda italiana del referendum in tema di procreazione assistita lo dimostra molto bene. Rispetto ad una simile situazione, è chiaro che la posizione della Corte di Strasburgo si mantiene distaccata, benchè essa intervenga puntualmente sulle più varie vicende interne agli Stati, lanciando messaggi ben precisi alle autorità nazionali, e segnatamente ai Tribunali costituzionali; basti pensare al caso Lòpez Ostra c. Spagna (CEDU, 9 dicembre 1994, in c. 16798/1990), una decisione di condanna per danno ambientale della Spagna, nel quale la Corte di Strasburgo si è espressa molto puntualmente sulla vanificazione del diritto alla vita personale e familiare a causa di una aggressione esteriore, quali, come nel caso di specie, le emanazioni di una conceria. Il TC recepì il messaggio tentando una mediazione tra l’accettazione del principio giurisprudenziale e il rigetto del ricorso nel caso di specie, e per questo la Spagna ha subito una ulteriore condanna, stavolta in un caso di inquinamento acustico; è in questo contesto che si possono inquadrare questi messaggi della Corte di Strasburgo, che possono avere un esito maggiore o minore, a seconda delle circostanze, ma che hanno comunque una sicura risonanza.

Certo, la giurisdizione di Strasburgo è molto fragile, incontra difficoltà sempre crescenti, legate all’entità della popolazione che ad essa fa riferimento come istanza di tutela, alle modalità di reclutamento dei giudici, e alla stessa difficoltà di tradurre l’intera documentazione sottoposta all’attenzione della Corte, che fa sì che in numerosi casi i giudici pronuncino sulla base di riassunti; la sfida del tempo presente è dunque quella di fare in modo che la Corte di Strasburgo venga messa nelle condizioni di lavorare al meglio, anche in termini di risorse umane e materiali, dal momento che per l’Europa è davvero fondamentale che essa lavori al massimo delle proprie possibilità, considerata anche la crescente domanda di tutela.

A Strasburgo, dunque, potrebbe in effetti concentrarsi progressivamente una proposta comune di valori in ambito europeo, anche se è necessario avere presenti le difficoltà di un simile esito, che comunque va concepito alla stregua di un processo, che ha il suo perno non solo nel dialogo istituzionale, ma anche nel dialogo sostanziale tra le diverse prospettazioni materiali: in un simile contesto, il conflitto va accettato, o quanto meno vanno accettate le posizioni fluide, e i momenti di inevitabile incomprensione, come elementi fisiologici del quadro che si è venuto delineando.