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La coesione economica e sociale. I servizi pubblici e i diritti sociali
Introduttore: prof. Carlo Amirante
16 giugno 2000
Resoconto redatto dal dott. Piero Gambale
Carlo Amirante affronta il tema sotto tre differenti
profili: nel primo verranno formulate una serie di premesse di carattere
teorico-generale; nel secondo si affronterà il tema dei servizi pubblici ed,
infine, nel terzo si cercherà di trarre talune conclusioni di carattere
interlocutorio e interrogativo.
Per quanto attiene alla prima parte, Amirante ritiene che,
qualunque sia la concezione prescelta circa i rapporti tra ordinamento interno e
ordinamento comunitario – sia, cioè, che si abbracci la tesi 'monista' fatta
propria dalla CGCE e dalla dottrina comunitarista, sia che si scelga quella
cosiddetta 'dualista' (che presuppone la separazione fra i due ordinamenti) -
risultano oggi fondamentali, quale base normativa e programmatica comune ai due
ordinamenti, i principi contenuti nell'art.6 del Trattato di Amsterdam:
democrazia, libertà, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo. Non meno
rilevanti, ai sensi dello stesso articolo, risultano: la tutela dei diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali
del diritto comunitario; il riconoscimento e il rispetto dell'identità
nazionale degli Stati membri; infine, il principio secondo cui l'Unione si dota
dei mezzi necessari al perseguimento dei suoi obiettivi.
Al riguardo, Amirante sottolinea la rilevanza dei principi
costituzionali comuni per un'interpretazione sistematica dell'ordinamento
comunitario che, conformemente agli artt. 1-4 TUE, consideri i due principi
fondamentali del mercato e della concorrenza strumenti per realizzare uno
sviluppo economico equilibrato, tale cioè da attenuare i dislivelli fra le
economie delle regioni dei Paesi membri dell'UE, da riavvicinare i relativi PIL
in modo da rendere la qualità della vita nelle diverse regioni più simile di
quanto non sia oggi, anche assicurando servizi pubblici a costi accettabili,
sostanzialmente uguali sull'intero territorio della UE.
Amirante esprime tuttavia il dubbio sulla possibilità che
l'attuale esiguità del budget comunitario, e in particolare di quella parte
destinata alla spesa sociale, consenta di percorrere la via di quelle politiche
comunitarie indispensabili alla realizzazione dei fini suddetti.
Tra gli altri principi comunitari, indispensabili per
regolare i rapporti fra Unione europea e Stati membri - principi soggetti
comunque ad una pluralità di interpretazioni - Amirante individua in primo
luogo quello di sussidiarietà, nella sua triplice dimensione: innanzitutto
quella 'verticale', da intendersi come appropriazione da parte dell'UE di tutte
le competenze (non esplicitamente ad essa attribuite dai Trattati)
indispensabili per il perseguimento degli obiettivi comunitari; la sua versione,
per così dire, 'democratica', intesa nel senso della riserva di competenze
normative agli Stati membri ed agli enti territoriali nei quali essi si
articolano; infine, quella 'orizzontale', secondo cui tutte le funzioni e i
poteri che possono essere proficuamente affidati ad associazioni,
organizzazioni, ordini professionali e soggetti privati - che ne regolano
l'esercizio e/o li esercitano in proprio - devono essere sottratti agli Stati e
alle istituzioni pubbliche (c.d. deregulation), in nome dei principi di
efficienza, di efficacia e di economicità, ritenuti necessari ad assicurare il
rispetto delle regole fondamentali del mercato e della concorrenza.
Anche se quest'ultima accezione del principio di
sussidiarietà non sembra esplicitamente enunciata nei trattati, la decisiva
influenza che l'Unione europea ha avuto nel processo di privatizzazione di
interi settori dell'amministrazione pubblica e dei pubblici servizi sembra
senz'altro improntata ad un radicale mutamento della dialettica pubblico-privato
in significativi settori un tempo ondeggianti tra mercato e istituzioni. Ciò
non ha mancato di produrre effetti rilevanti sullo stesso concetto di funzione
pubblica e di servizi pubblici, provocando accesi dibattiti, che sono andati
dalla teoria della crisi dello Stato sociale – accusato di favorire di per sé
la crisi fiscale dello stato e di essere la causa principale del grave deficit
del bilancio pubblico – agli imperativi di riorganizzazione della funzione
pubblica all'insegna dei già citati principi di efficienza, di efficacia e di
economicità.
Oggi i processi di riforma dell'amministrazione pubblica e,
più in generale, delle funzioni pubbliche e dei rapporti stato-mercato sono in
realtà pienamente comprensibili nel quadro di quel processo di cd.
globalizzazione, che, al di là di esaltazioni acritiche dei 'mandarini' del
villaggio globale o delle sue negazioni-demonizzazioni, vede certamente un
progressivo fenomeno di internazionalizzazione non solo del commercio, degli
investimenti e della stessa produzione, ma anche di ideologie, consumi, stili di
vita e regole del gioco.
In questo contesto, potrà essere utile, secondo Amirante, ai
fini di una piena conoscenza del sistema dell'UE, ampliare l'indagine almeno a
quelle forme, diversamente istituzionalizzate, di interazione tra sistemi
economici di paesi diversi che vedono come protagonisti paesi che, nel processo
di globalizzazione svolgono un ruolo di leader. In effetti, una
comparazione tra UE e altre organizzazioni economiche sovranazionali può
aiutarci a comprendere meglio le ragioni per le quali, per un verso, il processo
di integrazione europea sembra irreversibile e, per un altro, esso non vale
comunque ad esaurire, proprio perché parte di un fenomeno più vasto, le
possibili soluzioni a problemi di grande rilievo (quali i fenomeni migratori, la
crisi degli stati nazionali e l'emergenza delle nuove società multiculturali e
multietniche, la dialettica fra riconoscimento dei diritti umani e gli strumenti
per renderli effettivi, ecc.).
Infatti, mentre l'Unione europea, con tutte le sue
contraddizioni, opera sulla base di un sistema normativo di crescente rilevanza
– a torto o a ragione definito come il sistema dei 'Trattati-costituzione' –
e di un articolato sistema istituzionale che, nell'insieme, hanno determinato un
rilevante processo di integrazione economico-sociale, sia le altre unioni
economiche sovranazionali, sia la stessa Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
operano in un quadro normativo ed istituzionale molto meno articolato. Il Nafta
ad esempio non sembra allontanarsi in modo significativo dalla tradizionale
ottica negoziale delle precedenti organizzazioni economiche internazionali (non
è certamente definibile un Trattato-Costituzione), né, tantomeno, appare
dotata di una significativa articolazione istituzionale, in ossequio alla
tradizione nordamericana da sempre poco propensa a cedere sovranità ad organi
sovranazionali.
La sensazione che si ricava da tale raffronto rafforza la
tesi dei costituzionalisti più radicali (si pensi, in particolare, a quegli
studiosi canadesi che mostrano preoccupazione circa l’impatto delle ulteriori
spinte neoliberiste, derivanti dagli accordi del Nafta, sul welfare state
canadese), secondo la quale si sarebbe oramai prossimi a dover ritenere i
principi contenuti nel testo del NAFTA un embrione di costituzione
economico-materiale, destinato ad intaccare alla lunga le garanzie che la
costituzione canadese, con tutti i suoi limiti, assicura alle minoranze
linguistiche ed etniche e, più in generale, ai cd. 'soggetti deboli'.
Ma, al di là delle notevolissime differenze che, sia sotto
il profilo della giuridicizzazione degli scambi commerciali, sia sotto il
profilo del livello di istituzionalizzazione raggiunto, intercorrono tra NAFTA e
UE, risulta evidente, quale minimo comun denominatore - ed è quanto emerge dal
confronto tra una certa giurisprudenza della CGCE e le tesi di alcuni autori
canadesi - un passaggio dalla fase in cui la mediazione privilegiata dei
rapporti economico-sociali fra paesi 'sovrani' era prevalentemente giuridica ed
istituzionale, ad una in cui tale mediazione risulta essere prevalentemente
economica.
Sullo sfondo dei problemi generali su descritti, il tema dei
servizi pubblici si presta a fare da esempio, particolarmente significativo, non
solo dell'impatto dell'ordinamento comunitario sull'ordinamento interno, ma
anche degli effetti (positivi o negativi) che il nuovo regime giuridico dei
servizi - conseguente sia ai processi di privatizzazione, che alla loro
riorganizzazione all'insegna dei principi della concorrenza e, dunque, nel
rispetto delle regole di efficienza, efficacia ed economicità – produce sui
diritti e sulle esigenze dei cittadini europei.
Trascurando in questa sede una descrizione analitica del
quadro normativo - (per il quale si rinvia al saggio "I servizi pubblici
fra ordinamento comunitario e ordinamento interno: regole di mercato e funzione
sociale", in AA.VV., a cura di S. Gambino, Stati nazionali e poteri
locali, Rimini 1998) - un punto di partenza normativo privilegiato per la
trattazione del tema oggetto del seminario è rappresentato dalla Comunicazione
della Commissione in materia di servizi di interesse generale in Europa (1996),
nella quale si evidenzia come il processo di trasformazione dei rapporti tra
sistema comunitario e sistemi nazionali sia destinato ad evolversi sulla base di
alcuni valori, che non sono solo quelli già citati di efficacia, efficienza ed
economicità, ma anche quelli che favoriscono la coesione socio-economica. Dal
momento che, fin dall'introduzione di tale Comunicazione, si precisa che
"gli europei … considerano i servizi di interesse generale come veri e
propri servizi sociali", tali servizi dovrebbero essere, anche per quanto
riguarda il contenimento dei prezzi, "al centro del modello europeo di
società", improntato ai valori della solidarietà.
In proposito, Amirante richiama l'attenzione sul problema
interpretativo concernente il valore normativo dell'atto 'comunicazione' e la
sua posizione nel regime delle fonti: in effetti, in ragione della continua
dialettica tra Commissione e Corte di giustizia, le comunicazioni, pur non
potendo sul piano formale essere equiparate alle direttive self-executing,
funzionano spesso da parametro delle decisioni della Corte, perché specificano,
talora in modo innovativo, criteri applicativi e principi programmatici più
generali, contenuti in regolamenti e direttive, precisando, sviluppando e di
fatto, non di rado, rendendo operativi, principi e criteri enunciati dalla
stessa Corte nella sua giurisprudenza.
Inoltre, l'interesse della Comunicazione della Commissione in
materia di servizi può essere rinvenuto nel fatto che essa preannuncia quella
piccola 'rivoluzione' interpretativa circa i rapporti fra ordinamento
comunitario e ordinamenti costituzionali degli Stati membri, che, con la nuova
formulazione dell'art.6 del Trattato di Amsterdam , e soprattutto con il ruolo
che in proposito spetta alla CGCE , potrebbe quanto meno rappresentare una
svolta significativa.
Amirante esamina quindi la tipologia dei servizi pubblici
nell'ordinamento comunitario, distinguendo: 1) i servizi pubblici universali; 2)
i servizi pubblici di interesse generale; e, infine, 3) i servizi pubblici
economici 'speciali'.
Per quanto concerne in particolare la prima categoria, la
Commissione si è lungamente soffermata sull'importanza di tali servizi
(corrispondenti ai servizi pubblici essenziali elaborati dalla dottrina
amministrativista), la cui disciplina deve prevederne la fornitura a chiunque,
in ogni luogo e non deve essere necessariamente sottoposta alle regole della
concorrenza e del mercato. L'individuazione materiale di tali servizi vi
comprende le telecomunicazioni e i servizi postali, tra l'altro in molti Paesi
completamente privatizzati.
Amirante sottolinea l'esigenza di chiarire il rapporto
intercorrente tra tali servizi e quelli di interesse generale (ad esempio i
trasporti). In effetti, quanto ai secondi, la Commissione tende ad evidenziarne
il carattere essenziale di elemento di coesione e di identità culturale,
arrivando ad affermare, nelle premesse della comunicazione, che alle prestazioni
di servizi sociali corrispondono, nella convinzione dei cittadini europei, veri
e propri diritti sociali. Ciò è particolarmente avvertito in Francia ed in
Germania, dove si affida ai livelli nazionali l'individuazione degli strumenti
idonei per l'attuazione di tali servizi.
La Commissione si riserva poi di verificare che l'attuazione
di tali servizi si svolga nel rispetto dei principi della concorrenza e del
mercato. Le eccezioni ammesse sono rappresentate da tutte quelle condizioni di
fatto o di diritto che impediscono l'esercizio del servizio pubblico (invero, se
si escludono le ipotesi più generali in cui condizioni di fatto e di diritto
hanno impedito di realizzare il servizio pubblico nel pieno rispetto delle
regole del mercato e della concorrenza, l'unica vera eccezione ha riguardato i 5
Länder della ex DDR nei quali la UE ha ammesso l'aiuto dello Stato
allo scopo di favorire il processo di integrazione piena di quella parte della
Germania). Vanno tuttavia rispettati i principi di proporzionalità e dello strict
scrutiny.
Per quanto riguarda il terzo settore dei servizi – quelli
pubblici 'speciali' - esso è il meno problematico, dal momento che vi si
applicano con particolare rigore le regole del mercato.
Amirante sottolinea infine due importanti questioni: in primo
luogo, evidenzia come la realizzazione efficace dei servizi pubblici comunitari
potrebbe servire a compensare, sia pure parzialmente e con specifico riferimento
a particolari settori delle politiche sociali, quel deficit di
partecipazione che viene espresso nella nota formula del 'deficit
democratico', contribuendo all'affermazione del concetto di cittadinanza
europea. Infine, invita a non dare per scontato che tutto si riduca, oramai,
alla dialettica e all'azione combinata tra Commissione e CGCE.
Dall'analisi dell'art.16 TUE, già 7D Trattato di Amsterdam,
il quale recita: " La Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive
competenze e limitatamente all'ambito di applicazione del presente Trattato,
provvederanno affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni
che consentano loro di assolvere il loro compito", pare, infatti, evincersi
un rafforzamento di quelle eccezioni ai principi di libera concorrenza e del
rispetto delle regole di mercato, nell'intento di garantire direttamente o
indirettamente i diritti sociali. Può allora trarsi la convinzione che si
stiano avviando politiche comunitarie più sensibili al riconoscimento del
carattere prioritario delle missioni di natura sociale che i servizi pubblici
realizzano, con una conseguente attenuazione, in questi settori, del vincolo
esclusivo della concorrenza.
Il riferimento alle esigenze di promuovere una maggiore
coesione sociale e territoriale ed alla collaborazione fra Comunità e Stati
membri potrebbe forse essere un punto di partenza per politiche comunitarie
sensibili più all'effettiva prestazione di servizi universali eguali, efficaci
e a condizioni economiche accettabili, che al rigido rispetto dei principi
comunitari, destinati altrimenti a perpetuare, malgrado tutto, le distanze fra i
paesi che già godono di servizi efficienti e quelli che aspirano a conseguirli.
In conclusione, uno dei maggiori problemi che, ad avviso di
Amirante, l'UE pone ai Paesi membri è quello della 'tenuta' dei sistemi
federali, in un contesto nel quale, malgrado tutte le manifestazioni di ossequio
al principio di sussidiarietà (nelle sue molteplici e già menzionate
accezioni), la stessa esigenza di uniformità di regole e prestazioni potrebbe
implicare un livellamento anche culturale e identitario, che non corrisponde
allo spirito e alla prassi della tutela della diversità a cui i sistemi
federali sono particolarmente sensibili.
Infatti, la irrilevanza di tali pecularietà per i
legislatori ed i burocrati comunitari renderebbe più difficile al cittadino
membro di uno stato federale di considerare la tutela della propria identità
come un riconoscimento ed una valorizzazione di quel duplice livello identitario
che è strutturalmente tipico dei sistemi federali.
Angelo A. Cervati, nel sottolineare come il quadro dei
diritti sociali non sia rassicurante, ricorda che tali diritti sono da
considerarsi solo nominalmente attribuiti ai cittadini. Si pone allora il
problema di individuare concretamente, anche in vista dell'elaborazione di una
Carta europea dei diritti, il contenuto delle enunciazioni di principio in
materia di diritti sociali, anche in considerazione del fatto che, al di là di
ogni previsione formale, questi ultimi dipendono dalle disponibilità
finanziarie.
Paolo Ridola evidenzia come la relazione di Amirante
si presti innanzitutto ad una riflessione di carattere generale: i problemi
dell'ordinamento comunitario sono oramai ampiamente sfuggiti alle categorie
tradizionali adoperate dagli studiosi delle organizzazioni internazionali. A
dimostrazione ulteriore di ciò, va la stessa considerazione formulata da
Amirante circa l'opportunità di inserire il sistema comunitario nella cornice
più ampia di altre organizzazioni sovranazionali, a loro volta in qualche modo
ripensate secondo categorie della letteratura costituzionalistica e
giuspubblicistica.
Nel particolare, invece, si pone in risalto la forte tensione
tra l'idea dei servizi pubblici come elementi della coesione economico-sociale e
quella, maggiormente radicata nella tradizione degli Stati nazionali (in
particolare in Francia e in Germania) dei servizi pubblici come strumento di
efficienza del sistema economico. Questo aspetto tocca uno dei punti centrali
della riflessione sul sistema comunitario, ovvero se quest'ultimo si configuri
quale sistema orientato verso il modello di una giustizia distributiva, oppure
di una giustizia direttiva/correttiva.
Da questa premessa scaturisce l'interrogativo circa la
plausibilità di uno stato sociale europeo e, conseguentemente, la
considerazione circa l'esistenza di taluni ostacoli presenti nell'ordinamento
comunitario. Il richiamo al principio di sussidiarietà mostra alcuni limiti,
dal momento che il legame principio di sussidiarietà-stato sociale sposta
inevitabilmente l'accento sulla sussidiarietà ascendente piuttosto che
sull'idea di un sistema comunitario che operi il più vicino possibile ai
cittadini.
Amirante sottolinea come la scelta di spostare sempre
più in alto la selezione delle forme attraverso le quali rispondere ai bisogni
delle collettività locali, bisogni assolutamente insoddisfatti dall'attuale
assenza di poteri effettivi del Comitato delle regioni, finisca per porre un
ulteriore problema di mancanza di legittimazione democratica degli organismi
comunitari, in particolare per quanto riguarda l'essenziale circuito decisionale
Commissione-CGCE.
Gaetano Azzariti ricorda che l'Unione europea tende ad
operare una semplificazione, realizzando una identificazione tra diritti sociali
e servizi pubblici. Al contrario, è noto che l'efficienza del servizio pubblico
è strumentale alla realizzazione del diritto sociale e non vi è dunque, tra i
due fattori, una identità. Ciò dovrebbe valere a centrare l'attenzione non sul
servizio sociale in sé, bensì sul contenuto e sulle modalità della
prestazione resa. Se ciò non avviene a livello comunitario, la ragione è una:
l'Europa sconta la sua genesi, ovvero il fatto che nei Trattati compare quale
valore di rilievo il principio della libera concorrenza (art. 3A). Si tratta di
una genesi che non è completamente tramontata; tuttavia, può scorgersi, ad
avviso dell'interventore, il progressivo delinearsi di una visione sociale
dell'Europa.
Per quanto concerne i vincoli ai servizi pubblici, e quindi i
termini per l'individuazione di una visione sociale dell'Europa, essi, secondo
Amirante, sono presenti nei Trattati europei. Azzariti ritiene che si tratti di
una strada, come del resto quella indicata da Ridola con riferimento alla
formulazione di una Carta dei diritti. Azzariti si chiede infine se, per la
concezione sociale dei servizi pubblici, non si possa creare un doppio binario
tra i Trattati comunitari e le costituzioni nazionali, che in alcuni settori si
impongono, in particolare in quelli in cui vi è un deficit di
regolamentazione a livello europeo (e il settore dei servizi sociali sembra oggi
ricadere tra questi.) A tal fine, la discussione che si svolge circa i rapporti
fra il principio di libera concorrenza e l'articolo 41 Cost., e più in
generale, il valore che la nostra Costituzione attribuisce al modo di
conformarsi dei servizi pubblici per la realizzazione dei diritti sociali può
rappresentare, secondo Azzariti, una modalità utile ad indirizzare lo sviluppo
sociale dell'Europa; se così fosse, si dimostrerebbe che il ruolo delle
Costituzioni nazionali non può dirsi completamente superato.
Sergio Lariccia pone in risalto, nel processo di
formazione di una Carta dei diritti civili e politici, una certa ritrosia da
parte dei Paesi di tradizione anglosassone ad includervi quelli
economico-sociali. Ritiene inoltre che il problema non sia risolvibile
esclusivamente attraverso la previsione di un'apposita norma all'interno di una
Carta dei diritti. Nell'invitare dunque alla cautela, Lariccia ricorda che nel
1964 Umberto Pototschnig era pervenuto ad importanti conclusioni in ordine al
significato culturale dei servizi pubblici e alla funzionalizzazione dei servizi
pubblici all'attuazione dei diritti sociali, alla luce delle premesse proprie di
quell'epoca. Oggi occorre tenere conto certamente dei mutamenti intervenuti al
livello di sistema complessivo, ma sarebbe opportuno riprendere in
considerazione gli studi dedicati al tema da un giurista della fine sensibilità
come Umberto Pototschnig.
Cesare Pinelli sottolinea come la relazione di
Amirante e gli interventi succedutisi evidenzino essenzialmente due aspetti: in
primo luogo, il tema della dignità di rango dei diritti sociali in sede
comunitaria. Al riguardo, non c'è dubbio, secondo Pinelli, che ad oggi i
diritti sociali non connotano lo status di cittadino a livello
comunitario. Non bisogna peraltro dimenticare l'esistenza di principi generali
dell'ordinamento comunitario, fra i quali va annoverato il principio di
eguaglianza sostanziale.
Il secondo punto, più volte richiamato, è quello
dell'effettività dei servizi pubblici, al quale, tuttavia, va fatta una
premessa. Nella prospettiva del diritto comunitario, mirante a superare la
contrapposizione fra proprietà pubblica e proprietà privata, non può che
trovarsi la conferma di un orientamento che, già a livello di servizi pubblici
locali, con la legge n. 142/90, evidenzia come la proprietà del servizio rilevi
in misura inferiore alla sua destinazione. Posto questo, il problema centrale è
quello organizzativo, dal momento che, per ottenere la destinazione pubblica del
servizio, occorre una struttura amministrativa che verifichi gli standard
di qualità del servizio. Una tale amministrazione non può esistere a livello
comunitario: pertanto, ad avviso di Pinelli, rientrano in gioco le
amministrazioni nazionali, facendo refluire tutta la vicenda dei servizi
pubblici comunitari in sede nazionale. L'unico elemento di novità che
emergerebbe a livello comunitario sarebbe da individuarsi nella tendenza alla
liberalizzazione, quale conseguenza di una scarsa effettività, da parte del
sistema comunitario, nell'opera di verifica degli standard delle
prestazioni rese dai privati.
Pasquale Policastro afferma che l'intervento di
Amirante consente di individuare i servizi pubblici come punto di partenza
metodologico per lo studio delle funzioni economiche dello Stato nel contesto
dell'UE. Ciò in stretta connessione con la questione della presenza e
dell'applicabilità delle norme sociali in una Costituzione, anche in vista
della formulazione di una Carta dei diritti (anche sociali) in Europa.
Dinanzi ad una serie di tentativi volti a relativizzare il
contenuto normativo delle norme sui diritti sociali, in primo luogo da parte
della Germania, ma anche nei paesi dell'Est, lo studio delle funzioni economiche
dello Stato in termini di servizi pubblici consente di prospettare la vigenza e
l'applicabilità delle norme sui diritti sociali, utilizzando modelli
ermeneutici o di contemperamento quali il principio di proporzionalità, quello
di ragionevolezza, nonché quello del rispetto del contenuto essenziale. Un
altro aspetto rilevante è il rapporto fra servizio da esercitarsi in regime di
concorrenza e servizio pubblico. L'esempio viene dai servizi di investimento,
che solo in parte consistono nella gestione professionale di surplus e,
pertanto, solo in parte sono inquadrabili nel quadro della tutela generale
dell'attività economica; invece, in misura sempre maggiore, data anche la
privatizzazione dei sistemi pensionistici, le attività di investimento servono
a gestire risparmi forzosi, ovvero consumi differiti ai fini della sussistenza
dei cittadini nell'età in cui sono inabili al lavoro. In questo caso, la
presenza dell'elemento pubblico dovrebbe valutarsi case by case, anche al
di fuori dalla elencazione da parte dei poteri comunitari.
Un terzo aspetto degno di considerazione si collega alla
possibilità di utilizzare l'analisi delle funzioni economiche dello Stato in
termini di servizi pubblici, riferendoci al rapporto fra funzione di
programmazione, democrazia e democrazia locale.
Le recenti normative europee in materia di realizzazione di
laterizi con scorie industriali neutralizzate pongono il problema della
riduzione dell'impatto ambientale, riducendo da una parte l'attività estrattiva
a vantaggio dei cittadini dei distretti minerari, o in cui si trovano cave,
dall'altra ponendo l'onere, in capo alle comunità locali, di gestire le
discariche. Pertanto, il servizio pubblico, inteso anche come attività di
ricerca e di produzione nel campo delle tecnologie relative alla
neutralizzazione/riutilizzazione di queste scorie, sarebbe un profilo presente
anche con riferimento ad un'attività produttiva tradizionalmente intesa.
Giuseppe Barbagallo ricorda che il tema può essere
sintetizzato nel seguente modo: il mercato è il fine oppure lo strumento? E'
sufficiente il mercato per soddisfare un ordinamento di carattere generale? Ad
avviso dell'interventore la risposta non può che essere negativa, e lo
dimostrano sia la storia della giurisprudenza sia quella della normativa
comunitarie. Pur nascendo, infatti, la Comunità europea prevalentemente quale
comunità economica, essa, a partire dal 1969, avverte l'esigenza di inglobare i
diritti umani, pena il suo progressivo svuotamento.
Una seconda osservazione si riallaccia alla questione della
vincolatività o meno del contenuto dell'atto comunitario comunicazione. Con la
globalizzazione, secondo Barbagallo, diminuiscono sempre più le disposizioni
che hanno un valore vincolante nel senso classico del termine, preferendosi
accordi non vincolanti il cui valore resta comunque forte, atteggiandosi essi o
come criteri-guida per il legislatore nazionale, o come contenuto di talune
clausole generali, o come vere e proprie normative disciplinanti settori
d'avanguardia (es. la disciplina della bioetica è quasi interamente regolata da
questo tipo di fonti).
In definitiva, si sta compiendo il passaggio da un diritto di
norme vincolanti ad una soft law, vero e proprio portato della
globalizzazione.
Guido Sirianni ricorda che, in fondo, il tentativo è
quello di costruire una nozione comunitaria di servizio pubblico. Una nozione
che rimane però una delle più controverse e travagliate, secondo alcuni
addirittura inutile. Servizio pubblico è ciò che la legge definisce come tale.
Anche nel lavoro di Pototschnig non si addiviene ad una conclusione definitiva
sotto questo profilo.
Anche la giurisprudenza non si è mai discostata molto dalle
scelte legislative, sempre orientate, queste ultime, in senso monopolistico.
Premesso questo, appare assai difficile che quella entità, assai controversa,
possa acquisire una consistenza maggiore a livello comunitario. E' ipotizzabile,
a livello di logica comunitaria, soltanto l'individuazione di una cornice
metodologica per cui sia possibile 'spacchettare' tali servizi ed evitare che,
nel nome dell'interesse pubblico, si operino delle sottrazioni rispetto a degli
spazi di competizione e di mercato. Non sembra dunque esservi contrasto tra
diritti sociali ed azione comunitaria, dal momento che quest'ultima non pare
volta a contrastare i diritti sociali dei cittadini; anzi, al contrario, essa
sembra rivolta a migliorare la condizione del cittadino destinatario di tali
servizi. I veri avversari a riguardo sembrano invece, come storicamente
dimostrato, le burocrazie economiche nazionali cristallizzatesi, in nome dello
stato sociale, in una logica di autoreferenzialità.
Rubino ritiene che il ruolo dello Stato nell'erogazione
di servizi pubblici non sia facilmente sostituibile o integrabile, né a livello
sovranazionale, né secondo i principi della sussidiarietà orizzontale,
comunque considerati, né attraverso il c.d terzo settore. Ciò per la ragione
che lo Stato detiene il monopolio nella gestione fiscale e nell'attribuzione
delle competenze di carattere tributario.
E' necessario, allora, secondo Rubino, distinguere fra la
crisi fiscale dello Stato nel reperimento di risorse e il tentativo di
individuare possibilità di salvaguardia dei servizi pubblici e dei diritti
sociali in maniera ultronea rispetto a quella che privilegia il ruolo dello
Stato nazionale. L'esempio del Canada, paese nel quale sono state elaborate
varie proposte, piuttosto articolate, di riforma del sistema di burocrazia dei
servizi pubblici - che si imperniano intorno ad una triade di principi
rappresentata dall'orgoglio dei funzionari nella prestazione dei servizi, dal
carattere della performance (efficacia) e infine dal riconoscimento
sociale dei cittadini (legittimazione) – conferma, ad avviso di Rubino, il
carattere insostituibile della funzione pubblica (poco importa se affidata o
meno allo Stato-nazione) nell'erogazione dei servizi.
Amirante evidenzia, in conclusione, come il settore dei
servizi pubblici, offrendo la chance di configurare in qualche modo una variante
al mercato in ragione di un fattore di 'produzione di coesione sociale', metta
in risalto la ormai nota discrasia tra integrazione comunitaria 'negativa' e 'positiva'.
Senza negare, da un lato, i vantaggi che gli operatori economici (ma non essi
soli) sperimentano con la progressiva implementazione del mercato europeo, i
cittadini europei incontrano non pochi vincoli negativi in nome della
concorrenza. Sul versante positivo, non sembra invece adeguata alle loro
esigenze la possibilità di ricevere dall'Unione europea concrete ed effettive
possibilità di soluzione dei loro più pressanti problemi sociali
(dall'occupazione alla sicurezza, dalle opzioni economiche e fiscali alla
redistribuzione della ricchezza). Una situazione divenuta oramai insopportabile
per l'evoluzione del processo di integrazione europea, che non consente, finora,
ai cittadini di recuperare a livello europeo quei diritti e quelle aspettative
di intervento statale in forma di politiche economiche e di servizi sociali, non
più compatibili con un ordinamento comunitario che imponga anche agli Stati e
alle amministrazioni pubbliche di rispettare i principi di efficienza, efficacia
ed economicità nell'adempimento delle pubbliche funzioni.
Non mancano, infine, elementi di autoreferenzialità nella
tripartizione che l'Unione europea fa dei servizi pubblici: i primi (servizi
universali) sono fuori del mercato, quindi tornano nella sfera dei singoli Stati
(es. scuola dell'obbligo, sanità); i servizi economici speciali rappresentano
invece un corollario delle esigenze del mercato e sono rivolti prevalentemente
alle imprese, ragion per cui restano sostanzialmente soggetti alle leggi di
mercato.
Resta il problema, invero assai complesso, relativo ai
servizi compresi tra le due categorie, laddove l'Unione europea si limita a
fissare alcune regole, individuando i settori nei quali operano le leggi del
mercato e quelli dove invece vigono le eccezioni alle stesse.
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