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L'attuazione degli obblighi comunitari:
legge comunitaria e ruolo delle Regioni
Introduttore: prof.ssa Adele Anzon
30 marzo 2001
Resoconto redatto dal dott. Giuseppe Colavitti
Adele ANZON, considerato l'uditorio
presente, ritiene di dover dare per ampiamente conosciuti i molteplici aspetti
di incidenza del diritto comunitario sull'articolazione regionale dello Stato,
e per quanto più in particolare riguarda il tema di oggi, il processo di
progressiva e massiccia «comunitarizzazione» di settori sempre più ampi
attribuiti nell'ordinamento interno alla competenza propria delle Regioni,
nonché la vicenda che ha portato dall'esclusione di ogni intervento delle
stesse Regioni al riconoscimento della loro competenza ad eseguire e ad attuare
il diritto comunitario concernente le materie di loro spettanza.
Al fine di introdurre il dibattito odierno
le pare invece più appropriato limitarsi a considerare gli svolgimenti di
questo ultimo quinquennio, nel quale, all'accrescersi della «coscienza
comunitaria» delle Regioni e dunque ad un loro maggiore dinamismo nelle
«materie comunitarie», si sono accompagnate importanti novità sia sul piano
legislativo sia su quello della giurisprudenza costituzionale.
Per apprezzare queste novità occorre
però riassumere lo stato della questione quale si presentava agli albori del
quinquennio considerato. Per ragioni di tempo non sarà possibile sfiorare, sia
pure limitatamente alla posizione delle Regioni, le pur rilevanti connessioni
del tema di oggi con quello della fase «ascendente» dell'elaborazione della
normativa comunitaria.
In via di estrema sintesi, ricorda che la
partecipazione regionale alla fase discendente si è realizzata, fin dall'inizio,
in due differenti modi, o meglio, su due differenti livelli: da un lato,
mediante il coinvolgimento delle Regioni nelle operazioni di adeguamento di
competenza statale, effettuate principalmente con la legge comunitaria annuale;
dall'altro, in sede regionale, mediante l'attività di esecuzione o di
attuazione nelle materie di competenza regionale.
La partecipazione regionale all'attività
statale non è certo senza significato perché, essendo, quella statale, la sede
nella quale si fa il punto delle necessità attuative, e in cui si decidono, in
concreto, i modi di attuazione degli atti comunitari, è anche la sede nella
quale possono verificarsi per così dire «a monte» possibili interferenze tra
le competenze statali e quelle regionali e dove quindi è utile per le Regioni
essere presenti. Agli inizi del periodo da considerare, la posizione delle
Regioni era descritta dall'art.10 della «legge La Pergola» che istituisce
una sessione comunitaria semestrale della Conferenza Stato-Regioni, la quale,
tra l'altro, esprime pareri obbligatori «sugli indirizzi generali relativi
…all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali», nonché sulle modalità di adeguamento in sede regionale. Si tratta
di poteri consultivi non vincolanti dei quali è difficile valutare l'effettivo
peso, sia perché incidono solo sugli «indirizzi generali» di attuazione - e
non per esempio su singole tipologie di atti e tanto meno su singoli atti - sia
perché sono condizionati alla previa informazione sul tipo e sulla consistenza
della normativa da attuare, informazione per la quale la Conferenza resta
dipendente dallo stesso Governo al quale deve esprimere i propri pareri.
Quanto poi ai poteri delle Regioni di
eseguire o attuare, nei rispettivi ambiti, i diversi atti comunitari riguardanti
materie di loro competenza, ricorda che tali poteri erano disciplinati
fondamentalmente da tre atti legislativi ordinari statali: il D.P.R. n. 616 del
1977, la legge n.183 del 1987 (c.d. «legge Fabbri») e la c.d. «legge La
Pergola» (legge n. 86 del 1989). Secondo tale normativa, l'attuazione
regionale è consentita secondo due tipologie di interventi, corrispondenti alle
due figure tipiche di fonti comunitarie di riferimento. Come si sa, tale
tipicità si è attenuata nel tempo, ma questa impostazione è rimasta ferma ed
è tuttora attuale.
Tralascia, per non complicare
eccessivamente un quadro già di per sé non limpido, il problema della
partecipazione regionale all'attuazione di atti comunitari diversi da
regolamenti e direttive, in particolari delle decisioni del Consiglio e della
Commissione (art. 6 «legge La Pergola»).
L'«applicazione» dei regolamenti
comunitari è assegnata, nelle materie di competenza, alle Regioni dall'art.
6, comma 1 del D.P.R. n. 616/1977. Questa era ed è rimasta l'unica
disposizione in proposito per quanto riguarda le Regioni. In particolare, all'inizio
non si è avvertito e in prosieguo non si è ritenuto necessario affrontare il
problema, messo in luce dalla sentenza n. 304 del 1987 della Corte
costituzionale, dell'attuazione dei regolamenti comunitari non autoapplicativi,
dei regolamenti che non richiedono cioè una mera attività amministrativa di
esecuzione, ma una vera e propria attività normativa di attuazione. Secondo la
Corte Costituzionale, anche tale attività spetterebbe alle Regioni.
Una normativa più ampia è dettata invece
per l'attuazione delle direttive comunitarie, per la quale sono prescritte
diverse forme. Innanzi tutto è prevista l'attuazione in via legislativa e ne
è assegnata la competenza alle Regioni secondo il doppio regime dettato dall'art.
9 della «legge La Pergola» (nel testo ancora vigente nei primi anni novanta)
rispettivamente per le materie di competenza esclusiva e per quelle di
competenza concorrente, prevedendo solo per la prima competenza la possibilità
di attuazione immediata da parte del legislatore regionale, mentre, per la
competenza concorrente, l'intervento attuativo di quest'ultimo era
subordinato all'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva
alle direttive da attuare. Per entrambi i casi tuttavia era sempre fatto salvo l'intervento
della legge statale per porre le disposizioni di principio vincolanti il
legislatore regionale e ritenute necessarie per la corretta attuazione delle
direttive. Questo doppio regime è stato oggetto di immediate e costanti
critiche, che ritenevano ingiustificata la differenziazione del modo di operare
del vincolo delle direttive sulle Regioni a seconda del tipo di competenza di
incidenza.
Accanto all'attuazione delle direttive
in via legislativa è prevista anche, sia per lo Stato, sia per le Regioni, una
attuazione in via regolamentare e amministrativa distinta, a sua volta, in
diverse ipotesi.
Per quanto riguarda le Regioni, nel
periodo considerato, l'unica ipotesi di attuazione in via non legislativa, è
quella contemplata dall'art.11 della «legge Fabbri» n. 183 del 1987, in
ordine a materie non disciplinate da legge e non coperte da riserva di
legge, nelle quali è consentita, oltre che al Governo, anche, appunto, alle
Regioni in genere (e quindi a tutte le Regioni, e per ogni tipo di competenza) l'attuazione
con regolamento o con atto amministrativo generale.
Altre ipotesi di attuazione in via
regolamentare o amministrativa sono invece (unitamente a quella dell'art. 11
«legge Fabbri» ora esaminato) riservate allo Stato: la prima è quella a mezzo
di regolamento c.d. «autorizzato» (il c.d. «regolamento di delegificazione»),
e riguarda materie già coperte da legge ma non riservate alla legge
(art. 4 «legge La Pergola»); il ricorso a tale regolamento dovrebbe in
principio – ma vedremo subito quanto ciò sia problematico - ritenersi
limitato all'ambito della competenza statale e operare sulla base di
autorizzazione disposta dalla stessa legge comunitaria o anche dai decreti
delegati conseguenti (ovvero da altra apposita legge). Infine, riservata allo
Stato in ogni caso, e quindi, verosimilmente, anche nelle materie di competenza
regionale, è l'ipotesi dei c.d. «adeguamenti tecnici», mediante decreti
ministeriali, di direttive già recepite (cfr. art. 20, legge n.183 del 1987).
In ogni caso, come si sa, l'attribuzione
della competenza attuativa alle Regioni non ha mai significato che tale
attività fosse rimessa in toto alle Regioni medesime. Infatti, al
riconoscimento di simile competenza facevano da contrappunto apposite previsioni
legislative di poteri di ingerenza, nelle medesime sfere, riservati ad autorità
statali. Si tratta di poteri sostitutivi da esercitarsi dal Governo nelle forme
previste dall'art. 6, D.P.R. n. 616/77, e dall'art. 11 della «legge La
Pergola» nel caso di «inattività amministrativa» regionale tale da
comportare inadempimento degli obblighi comunitari. Inoltre, rimaneva riservata
allo Stato, anche nelle materie «comunitarie», la generale funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività regionali (art. 4, D.P.R. 616 e art.
3, legge 382/1975, art. 9, comma 5, «legge La Pergola» per le direttive). Per
quanto riguarda poi le facoltà di ingerenza nell'attività legislativa di
attuazione di direttive, spetta alla legge dello Stato il potere di adottare
norme di principio vincolanti per l'attuazione regionale, ed è previsto una
sorta di potere sostitutivo per così dire «in prevenzione», mediante l'adozione
immediata, in attesa delle apposite leggi regionali, di una normativa completa,
anche di minuto dettaglio, con valore suppletivo rispetto alla sopravveniente
legislazione regionale. Da notare che tale normativa può essere adottata dallo
Stato non solo con legge, ma anche con regolamento di delegificazione, con ciò
configurandosi una delle più criticate modalità di ingerenza statale, che è
stata anche - come si vedrà tra poco - oggetto di una pronunzia della Corte
costituzionale.
Questo intricato quadro normativo è stato
integrato e in parte chiarito da alcune importanti sentenze della Corte
costituzionale, le quali hanno razionalizzato il modello ricavabile dalla
legislazione ricordata. Quanto al quadro generale dei rapporti tra Stato e
Regioni negli «affari comunitari», la Corte ha dichiarato che nelle materie di
loro competenza, l'applicazione dei regolamenti e l'attuazione della
normativa comunitaria spetta in via di principio alle Regioni e l'ingerenza
dello Stato deve considerarsi eccezionale e può essere consentita solo se ha un
idoneo fondamento giustificativo nella necessità di perseguire, mediante
interventi e strumenti di vario tipo, interessi nazionali territorialmente non
localizzabili né frazionabili, oppure nell'esigenza di assicurare il
tempestivo e corretto adempimento dei corrispondenti obblighi comunitari
(compreso il caso di comprovata urgenza).
Tali eccezionali poteri di ingerenza
trovano dunque il loro fondamento in precisi limiti costituzionali interni,
imposti in via generale dalle norme costituzionali all'esercizio di tutte le
attribuzioni regionali. Rispetto a questa impostazione, per la quale ogni limite
alla competenza regionale proveniente dalla normativa comunitaria è filtrata da
limiti di carattere costituzionale interno, anche perché l'ordinamento
comunitario è indifferente all'articolazione interna delle competenze nell'ambito
degli Stati, del tutto anomala sembra la notissima sentenza n. 399 del 1987, la
quale ammette che norme del diritto comunitario derivato (regolamenti) possano
(sulla base dell'art. 11 Cost., e nel rispetto dei controlimiti) derogare all'ordine
interno delle competenze redistribuendo direttamente le competenze attuative tra
Stato e Regioni. Vedremo poi quale seguito ha avuto nel corso dell'ultimo
quinquennio questa pronunzia di difficile lettura e a lungo rimasta isolata.
Questa giurisprudenza sui rapporti
comunitari è poi accompagnata dal consolidarsi del principio di leale
collaborazione, inteso come principio di grado costituzionale, fondato sull'art.
5 Cost., che governa l'intero ambito dei rapporti tra Stato e Regioni, e
dunque anche i rapporti coinvolgenti l'adempimento di obblighi comunitari (un
esempio in tal senso è la stessa sentenza n. 304 del 1987, ma ne esistono
numerose altre).
Nella giurisprudenza di questo periodo
emerge, anche per l'attività di adeguamento all'ordinamento comunitario,
pure l'altro problema cruciale della legittimità dell'ingerenza statale
nelle materie regionali mediante atti non legislativi, in particolare, mediante
regolamenti dell'Esecutivo, oltre che con atti di indirizzo e coordinamento e
atti sostitutivi.
Quanto ai regolamenti veri e propri, la
Corte, anche se non con riferimento specifico al settore che ci interessa, ha
mantenuto un atteggiamento estremamente indeciso, ora negando che il loro
carattere di fonte secondaria sia idoneo di per sé a ledere le competenze
legislative regionali - in quanto capace di esplicare al massimo una efficacia
solo suppletiva nei confronti di successive leggi regionali - ora affermandone
la capacità lesiva per vizio di competenza per il solo fatto di penetrare,
eventualmente anche in violazione dell'art. 17 comma 1, lett. b), legge n. 400
del 1988, con norme di dettaglio nella materia regionale. Nei rapporti
comunitari la situazione di incertezza sulla legittimità di interventi statali
del genere si è protratta fino alla recente sentenza n. 425 del 1999, della
quale parlerò più avanti, dopo avere accennato alle novità sopravvenute nell'ultimo
quinquennio.
A partire dall'inizio degli anni novanta
si verificano importanti novità sulla scena comunitaria. Innanzi tutto è da
segnalare l'avvento del Trattato di Maastricht e la potente spinta all'integrazione
che ha impresso alla costruzione europea, nonché, in particolare, la previsione
del principio di sussidiarietà e l'istituzione del Comitato delle Regioni.
Sono tutte vicende che non concernono direttamente la fase interna di attuazione
del diritto comunitario, ma che indubbiamente hanno ulteriormente accresciuto la
sensibilità comunitaria delle Regioni inducendole ad una maggiore attenzione e
ad un maggiore attivismo anche nell'adeguare i rispettivi ordinamenti al
diritto comunitario. Nel medesimo senso hanno indubbiamente influito anche le
varie forme di «presenza» sulla scena comunitaria ad esse consentite a partire
circa dalla metà degli anni novanta (leggi nn. 52 del 1996, 128 del 1998, e
D.P.R. n. 271 del 1998) e consistenti nell'apertura di uffici di collegamento,
in contatti diretti con le autorità comunitarie, nella partecipazione alla
Rappresentanza permanente dell'Italia con membri indicati ed esperti regionali
designati dalla Conferenza Stato-Regioni; nella segnalazione, sempre a mezzo
della Conferenza, degli argomenti e questioni di particolare interesse per le
amministrazioni regionali che il Ministro per gli Affari esteri dovrebbe
prendere in considerazione nella formulazione delle direttive alla
Rappresentanza permanente. Tali forme di «presenza» a Bruxelles consentono di
acquisire informazioni dirette e continue sull'attività comunitaria e possono
perciò essere molto utili anche nell'attività regionale interna di
attuazione delle politiche comunitarie.
Per quanto riguarda il versante dell'adeguamento
interno, le innovazioni legislative intervenute in questi ultimi anni sono
molteplici, ma di esse è tutt'altro che facile tracciare un quadro chiaro e
completo perché si sono succedute disordinatamente, mediante iniziative
puntuali effettuate da vari atti legislativi, e sono state per di più oggetto
di continui aggiustamenti.
Tali innovazioni provengono sia dai vari
provvedimenti legislativi che hanno realizzato finora la c.d. «riforma
Bassanini», sia da numerose modifiche alla «legge La Pergola» da parte di
singole leggi comunitarie. A queste innovazioni si deve aggiungere l'influenza
della riforma costituzionale in tema di autonomia statutaria e forma di governo
regionale, che pur non toccando specificamente il tema dei rapporti comunitari,
ha avuto e può avere notevoli ripercussioni sul loro assetto.
Prima di parlare delle novità concernenti
l'attuazione in sede regionale, accennerò anche qui alle novità concernenti
il coinvolgimento delle Regioni nell'attività di attuazione dello Stato.
Iniziando dalla «riforma Bassanini», ricordo che, nell'ambito del massiccio
potenziamento dei poteri della Conferenza Stato-Regioni, essa ha attribuito alla
medesima Conferenza la facoltà di esprimere parere obbligatorio, non solo sugli
indirizzi generali della politica di attuazione statale, ma anche in ordine a
singoli atti attuativi dello Stato e, precisamente, sullo schema del disegno di
legge comunitaria annuale (art. 5, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 281/97, legge n.
128/1998), nonché sugli schemi di disegni di legge, decreti legislativi o
regolamenti del Governo in materie regionali, dunque anche su quelli attuativi
di norme comunitarie (D.P.R. n. 281/1997, art. 2, comma 3). Lo stesso decreto,
inoltre, ha riconosciuto alla Conferenza, ma con particolare cautela, di
esprimere pareri anche sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che,
nelle materie di competenza regionale, danno attuazione alle direttive
comunitarie ed alle sentenze della Corte di Giustizia (art. 5, comma 2, D.P.R.
n. 281 del 1997): nel caso però non si tratta di pareri obbligatori, ma di
pareri da pronunziare soltanto su richiesta dei Presidenti regionali e col
consenso del Governo. E' superfluo sottolineare la grande importanza della
partecipazione della Conferenza alla determinazione - sia pure e sempre con
poteri consultivi - del contenuto di singoli atti che in qualunque modo
riguardino le Regioni.
Per quanto riguarda poi l'attività di
esecuzione/attuazione della normativa comunitaria da parte delle Regioni,
occorre distinguere tra attività legislativa e attività amministrativa (ivi
compresa quella regolamentare). Cominciando dalla prima, la prima e più nota
tra le innovazioni introdotte di recente sta nella parificazione di tutte le
competenze regionali in ordine all'attuazione delle direttive. La legge n. 128
del 1998 (art. 13) ha stabilmente innovato alla distinzione dell'art. 9 della
«legge La Pergola», prevedendo che tutte le Regioni possano identicamente dare
attuazione immediata alle direttive, sia nell'ambito della competenza
esclusiva, che in quello della competenza concorrente, dovendo solo indicare,
nelle rispettive «leggi», il numero identificativo della direttiva attuata.
Questa pur importante innovazione, che corrisponde in pieno a tutte le critiche
mosse al doppio regime prima previsto, è stata però superata da una
innovazione recentissima e ancor più radicale, operata dalla legge comunitaria
per il 2000, della quale è però opportuno parlare dopo avere accennato agli
sviluppi della giurisprudenza costituzionale intervenuti nel frattempo.
Quanto poi all'esecuzione/attuazione in
via amministrativa, la prima e principale innovazione consiste ovviamente nell'ampliamento
del campo di intervento regionale per l'attuazione in via amministrativa di
atti comunitari, in corrispondenza con l'ampliamento generalizzato della loro
dotazione complessiva di competenze a seguito del massiccio conferimento di
funzioni amministrative realizzato con i vari provvedimenti legislativi della
«riforma Bassanini». Nel settore che ci interessa, disposizioni espressamente
dedicate ai rapporti «comunitari» (art. 1, comma 4, legge 59/97 e art. 2,
D.P.R. n. 112 del 1998) prevedono che allo Stato restino riservati solo «il
coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea e i compiti preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione Europea», mentre «ogni altra attività di esecuzione»
- diversa dunque dal coordinamento e dai compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
degli obblighi comunitari - sia ripartita tra Stato e Regioni ed enti locali a
seconda delle rispettive competenze quali risultano dalle norme vigenti. Sembra
dunque che, per l'intero spettro delle funzioni amministrative conferite, i
compiti di attuazione in via amministrativa degli obblighi comunitari restano
assegnati alle Regioni (e agli enti minori), restando riservati allo Stato -
relativamente alle funzioni conferite - soltanto il potere di indirizzo e
coordinamento e il potere sostitutivo (in via amministrativa), per i quali sono
anche previste nuove modalità procedurali (rispettivamente, art. 8, legge n. 59
del 1997, e art. 5, D.P.R. n. 112 del 1998).
Ma l'amplissimo campo riservato, anche a
seguito della riforma Bassanini all'esecuzione e all'attuazione
amministrativa di atti normativi comunitari, è limitato, oltre che a vantaggio
degli enti locali minori, in un duplice senso. Innanzi tutto, l'area delle
competenze a qualsiasi titolo trasferibili in astratto alle Regioni può essere,
ed è stata, ristretta a causa delle numerose riserve allo Stato di «compiti di
rilievo nazionale» in quasi tutti i settori interessati dal trasferimento,
riserve operate, sulla base di una espressa autorizzazione della legge di
delega, dai decreti legislativi di attuazione con una tecnica non diversa da
quella già ampiamente sperimentata del «ritaglio» generalizzato per ragioni
di interesse nazionale (vedi per esempio, in tal senso, sia il D.P.R. n. 112 del
1998, sia il D.P.R. n. 143 del 1997).
In secondo luogo, ulteriori limiti alla
competenza regionale potrebbero essere stati introdotti a partire dalla legge
comunitaria n. 128 del 1998, e ripetuti con formulazione quasi identica nella
successiva legge comunitaria per il 1998 (n. 52 del 1999), che - facendo
contemporaneamente salvi i ricordati artt. 11 (attuazione di direttive in via
amministrativa in materie non già legificate né coperte da riserva di legge) e
20 (adeguamenti tecnici mediante decreti ministeriali di direttive già
recepite) della «legge Fabbri» n. 183 del 1987 - contemplano l'attuazione di
direttive mediante regolamento ministeriale o mediante atto amministrativo,
dettando modalità procedurali, tra cui, in particolare, l'attribuzione alle
Regioni «nelle materie di loro competenza» di un potere di indirizzare alla
Presidenza del Consiglio «proposte» in merito al contenuto dei provvedimenti.
Sia che si limitino a disciplinare modalità procedurali da seguire per l'applicazione
degli articoli fatti salvi, sia che invece prevedano, rispetto a questi, un'ipotesi
aggiuntiva, e cioè un ulteriore facoltà, per lo Stato, di attuare direttive in
via regolamentare o amministrativa (anche in materie non «libere» da leggi?
anche in casi diversi dagli adeguamenti tecnici?), tali disposizioni appaiono
lesive della competenza delle Regioni poiché consentono un generale e
indiscriminato intervento statale nelle materie regionali - per di più senza l'appropriato
supporto legislativo (tale non potendo considerarsi queste generiche previsioni
né la mera inclusione delle direttive nell'elenco allegato alla legge
comunitaria) - e corrispondentemente comprimono ingiustificatamente e oltre
misura la competenza locale riducendola ad un mero potere di proposta. Che si
tratti di censure di costituzionalità non proprio peregrine è dimostrato in
primo luogo dal fatto che la previsione di simile potere statale è stata
impugnata dinanzi alla Corte costituzionale e su di essa il giudizio è ancora
pendente, in secondo luogo dal fatto che nell'ultima legge comunitaria (n. 422
del 2000) questa previsione è scomparsa e vi è contemplata, oltre all'attuazione
mediante delega legislativa, solo l'attuazione mediante regolamento
«autorizzato». Naturalmente, però, non si può prevedere quale sarà l'esito
finale della vicenda.
Della giurisprudenza costituzionale dell'ultimo
quinquennio Adele Anzon si limita a segnalare le pronunzie su tre argomenti: la
capacità del diritto comunitario derivato di redistribuire le competenze tra
Stato e Regioni in deroga a norme costituzionali, i poteri statali di ingerenza
nelle funzioni regionali relative all'adempimento di obblighi comunitari, la
potestà dello Stato di penetrare con fonti regolamentari negli ambiti regionali
interessati dal diritto comunitario. Ometto, per le solite ragioni di tempo, di
prendere in considerazione la pur significativa giurisprudenza che ha
assoggettato al controllo di «costituzionalità» la normativa interna di
attuazione (sia essa statale che regionale) per contrasto con il diritto
comunitario, se impugnata in via di azione (a differenza, com'è noto, che nel
caso di impugnativa incidentale).
Quanto al primo punto, la sentenza n. 126
del 1996 riprende l'impostazione della ricordata e lontana sentenza n. 399 del
1987, rimasta isolata. Nel fare il punto sulle linee essenziali che debbono
caratterizzare l'assetto complessivo, in materia, dei rapporti tra Stato e
regioni, non si limita a ribadire l'impostazione per la quale la competenza
regionale è la regola e quella dello Stato l'eccezione, da giustificare con l'esistenza
di particolari presupposti ricavabili dai limiti costituzionali interni alle
competenze regionali, ma aggiunge che l'assetto dei rapporti di competenza tra
Stato e Regioni sia essere direttamente disegnato dai singoli atti di diritto
comunitario derivato, anche in deroga all'ordine costituzionale delle
competenze - purché nel rispetto dei «principi costituzionali fondamentali e
inderogabili» - per non meglio precisate «esigenze organizzative proprie dell'Unione
Europea». Non starò a ripetere qui le ragioni di critica a simile impostazione
che ho già espresso in un commento alla sentenza. Mi basta aggiungere che la
sentenza n. 425 del 1999 ha smentito questa impostazione, tornando a quella
tradizionale. Essa infatti testualmente dichiara che «l'esistenza di una
normativa comunitaria comportante obblighi di attuazione nazionali non
determina, di per sé, alcuna alterazione dell'ordine normale delle competenze
statali, regionali o provinciali, conformemente al principio che l'ordinamento
comunitario è, in linea di massima, indifferente alle caratteristiche
costituzionali (accentrate, decentrate, regionali o federali) degli Stati
membri, alla luce delle quali hanno da svolgersi i processi nazionali di
attuazione»; lo Stato tuttavia, come titolare della responsabilità sul piano
comunitario per l'adempimento degli obblighi relativi, deve usare tutti gli
strumenti che ne assicurino il corretto adempimento. In tal modo, mi sembra,
ogni possibile deroga all'ordine «normale» delle competenze è nuovamente
ricondotto, come avveniva in passato, ai limiti alle competenze regionali
ricavabili dal diritto costituzionale interno.
Quanto ai poteri (di indirizzo e
coordinamento, sostitutivi o suppletivi) di ingerenza dello Stato nell'attività
regionale di attuazione degli obblighi comunitari, finalizzati al perseguimento
di istanze unitarie e infrazionabili, la Corte (sentenza n. 20 del 1997) ha
dichiarato - nel ritenere inammissibile la relativa richiesta referendaria - che
la riserva allo Stato di tali poteri, imposta dal principio di unità e
indivisibilità della Repubblica ex art. 5 Cost., è costituzionalmente
necessaria e non può perciò essere rimossa. Si è poi ulteriormente
consolidato il principio di leale collaborazione come principio costituzionale
generale concernente tutti i rapporti Stato-Regioni nelle ipotesi di competenze
interferenti, compresi anche i «rapporti comunitari» ( vedi specialmente
sentenze nn. 242/97, 398 e 408 del 1998). Infine, quanto alla intricata
questione dell'ammissibilità o meno di regolamenti statali recanti norme di
dettaglio a carattere suppletivo in materie oggetto di normativa comunitaria, la
Corte, uscendo dall'incertezza che affliggeva la sua precedente giurisprudenza
in proposito, con la sentenza n. 425 del 1999 ne ha definitivamente sancito la
piena legittimità in via di principio, conferendo così un crisma di piena
legittimità anche alla corrispondente previsione della «legge La Pergola». Ha
ritenuto dunque che le norme regolamentari, da un lato, per il loro carattere
suppletivo, dall'altro per essere fondate su un adeguato supporto legislativo
costituito dall'atto comunitario da attuare e dall'autorizzazione
legislativa interna al ricorso al regolamento, non ledono le potestà
legislative esclusive delle Province autonome poiché non impediscono al loro
legislatore di legiferare. La Corte ha così respinto implicitamente le tesi (a
mio avviso fondate) che ritengono inammissibile l'ingresso, anche solo
temporaneo, di regolamenti nelle materie regionali per violazione del principio
della riserva di legge in tema di rapporti di competenza tra Stato e Regioni.
Accanto al riconoscimento apodittico dell'idoneità delle fonti comunitarie a
soddisfare il principio di legalità e quello della riserva di legge, ormai
peraltro espresso in varie decisioni, ulteriori perplessità infine suscita la
piana ammissione di norme di dettaglio cedevoli senza la previa determinazione
legislativa delle necessarie disposizioni di principio, alla quale la stessa
«legge La Pergola» sembra condizionare la possibilità di adottare norme del
genere.
Ma l'impostazione di quest'ultima
sentenza è forse meglio comprensibile se si ha presente l'attuale stato
complessivo dei rapporti tra fonti statali e regionali, in cui si è
generalizzato il ricorso al regolamento di delegificazione «suppletivo» in
tutte le materie regionali (vedi art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997,
nella recentissima versione introdotta dalla legge n. 340 del 2000), nonché lo
stato del sistema delle fonti propriamente regionali.
La realizzazione del c.d. federalismo
amministrativo da un lato, l'introduzione della forma di governo di tipo
para-presidenziale dall'altro, fortemente sbilanciata a favore della Giunta e
del «Governatore», hanno prodotto una tendenza stabile e progressiva non solo
alla «delegificazione», ma alla «amministrativizzazione» dei rapporti di
competenza tra Stato e Regioni e della stessa potestà regionale. Insomma, sia a
livello statale, sia e ancor più a livello regionale, la legge o l'atto
equiparato, appaiono fortemente recessivi a favore non solo degli atti normativi
regolamentari, ma degli atti amministrativi. Negli ordinamenti regionali la
legge tende, appunto, a scomparire a vantaggio degli atti della Giunta e tale
tendenza trova significative conferme nel dibattito sul contenuto dei nuovi
statuti.
Il ruolo garantista della legge, il
principio di legalità e la riserva di legge, la certezza del diritto sembrano
diventati articoli fuori moda. C'è chi prospetta l'idea che il pervasivo ed
imperante principio di sussidiarietà imponga, per assicurare la necessaria
flessibilità degli interventi dello Stato, l'abbandono del troppo rigido
strumento della legge a favore dell'assai più duttile e flessibile atto dell'Esecutivo.
Insomma, il principio di sussidiarietà, peraltro tuttora privo di formale
riconoscimento costituzionale, implicherebbe la rinuncia a principi basilari
dello Stato di diritto.
Un sintomo concreto ed eclatante di tali
tendenze nel settore specifico degli affari comunitari sta, sul fronte delle
fonti regionali, nella sorprendente modifica, apportata dall'ultima legge
comunitaria (art. 6, comma 9, legge n. 422 del 2000) al sistema di attuazione
delle direttive. Nella formulazione introdotta dalla legge n. 128 del 1998, che
aveva parificato la situazione della competenza concorrente e di quella
esclusiva, consentendo per tutte l'attuazione immediata da parte delle
Regioni, appariva chiaro che tale attuazione dovesse avvenire con legge
regionale, dal momento anche che poneva l'ulteriore condizione che «le
leggi» regionali attuative in via immediata dovessero indicare gli estremi
identificativi della direttiva attuata. L'ultima legge del 2000, con un breve
comma immerso in un lungo elenco di modifiche alla legge la Pergola, dispone di
sostituire, nella disposizione che pone tale onere, alla parola «leggi», la
parola «provvedimenti», con l'evidente scopo di sottrarre l'attuazione
regionale delle direttive alla riserva di legge e di consentirla anche con atti
diversi, regolamentari o anche amministrativi. In conclusione, si prefigura una
massiccia amministrativizzazione dell'attuazione regionale delle direttive,
perfettamente in linea con l'idea di potenziare il ruolo del regolamento
regionale, e in genere degli atti della Giunta, a danno della legge.
Ciò però, oltre che a gravi obiezioni di
principio, crea anche numerosi problemi pratici. Mentre infatti si potrebbero
anche ammettere simili immediati interventi amministrativi o regolamentari
regionali nel caso in cui la direttiva da attuare sia sufficientemente
analitica, perché quest'ultima potrebbe ritenersi idonea a far dire
rispettato il principio di legalità (come suggerisce da ultima la sentenza n.
425 del 1999 della Corte costituzionale), certamente ciò non potrebbe valere
nel caso della direttiva per così dire tipica, che lascia spazi di scelta più
o meno ampi alla discrezionalità delle autorità nazionali. La spicciativa
modifica finale della «legge La Pergola», rischia allora di abbandonare i modi
di attuazione delle direttive all'arbitrio delle autorità regionali,
favorendo anche qui la indiscriminata fuga dalla legge, alla quale è difficile
trovare un rimedio anche giurisdizionale. A tutto ciò si aggiungono poi le
complicazioni che possono sorgere, per esempio, in relazione al mancato
adeguamento di tali atti regionali a sopravvenute disposizioni di principio
poste dallo Stato. Come rimediare all'inerzia regionale: mediante l'immissione
di norme di dettaglio statali adottate in via preventiva e suppletiva con la
stessa legge o con regolamento autorizzato (art. 9, comma 4, «legge La
Pergola»), oppure con il ricorso ai poteri statali sostitutivi da azionare per
l'inadempimento dovuto ad inattività amministrativa della Regione?
La preoccupazione che le difficoltà
prodotte dal dilagare della fonte regolamentare e/o dell'atto amministrativo
sia a livello statale che nell'ambito regionale sia realistica sembra
dimostrato dal fatto che essa è stata evidentemente condivisa dai promotori
(tra i quali il Ministro per le politiche comunitarie) di un disegno di legge di
modifica della «legge La Pergola» - considerato favorevolmente, a quanto
risulta, anche dalla Conferenza Stato-Regioni, ma ormai decaduto - il quale, tra
l'altro, prevedeva testualmente (art. 11), sulla scorta, probabilmente, di una
soluzione già sperimentata da qualche Regione: «Le Regioni possono, secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti statutari, adottare annualmente leggi recanti
disposizioni per l'adempimento, anche mediante regolamenti regionali, degli
obblighi comunitari vertenti su materie di competenza regionale». Il progetto
cercava così, mediante l'introduzione di una specie di legge comunitaria
regionale, di dare un minimo di ordine e certezza nella scelta (e nei rapporti)
tra fonti da utilizzare per l'attuazione, nelle Regioni, delle direttive
comunitarie. Il progetto è decaduto, ma il problema permane.
Adele Anzon aggiunge infine alcune
considerazioni sulle ripercussioni sul tema dell'adeguamento regionale al
diritto comunitario che potrà eventualmente esplicare la riforma costituzionale
del Titolo V della Costituzione, recentemente approvata dal Parlamento e
sottoposta al referendum costituzionale. Per quanto riguarda l'argomento dei
«rapporti comunitari», non sembra che la riforma abbia introdotto novità
significative. L'art. 3, che modifica l'attuale art. 117, prevede innanzi
tutto espressamente che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni sia
soggetta ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Fin qui nulla di
veramente nuovo rispetto a quanto si ricava dall'art. 11 Cost.. Quanto alla
distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, lo stesso art.
3, nel procedere poi all'applicazione del criterio rovesciato della
enumerazione statale, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato i
rapporti dello Stato con l'Unione Europea, e a quella concorrente -
secondo la distinzione principi/dettaglio - i «rapporti con l'Unione Europea delle
Regioni».. Le ulteriori disposizioni specificamente dedicate alla
partecipazione regionale al processo di integrazione europea sono poi
estremamente generiche, lontane anni luce da corrispondenti disposizioni
adottate da altre Costituzioni di Paesi dell'Unione europea, e tali da
rimettere sostanzialmente (così come del resto è oggi) l'intero problema al
legislatore ordinario statale, e ciò sia per la fase ascendente (dove si
prevede semplicemente che le Regioni «partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari»), sia per la fase discendente. Per
quest'ultima, in particolare, si dispone testualmente che le medesime Regioni
nelle materie di loro competenza «provvedono all'attuazione e all'esecuzione
... degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza». Si tratta, come si vede, di una
previsione che si limita a costituzionalizzare espressamente ciò che già è,
sulla base dell'ordinamento attuale, pacificamente riconosciuto, e che per il
resto rinvia in toto alla legge statale ordinaria senza ulteriori e più
specifiche indicazioni. In teoria la situazione normativa ordinaria vigente
potrebbe rimanere pressoché intatta. L'adempimento degli obblighi comunitari
in via amministrativa o regolamentare dovrebbe poi seguire la distribuzione
delle competenze corrispondenti secondo il modello generale disegnato dall'art.
4 in base a principi che ricalcano quelli anticipati dalla riforma Bassanini.
Non esiste alcuna clausola di riserva allo Stato di compiti o poteri legislativi
per ragioni di interesse nazionale, né la previsione di una generale funzione
di indirizzo e coordinamento. Tuttavia l'art. 6 attribuisce un pressoché
illimitato potere sostitutivo al Governo, che «può sostituirsi a organi delle
Regioni .. nel caso di mancato rispetto …della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità o la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali…La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.» Questa disposizione
costituirà, secondo Adele Anzon, la chiave di volta di tutti i futuri rapporti
di competenza tra Stato e Regioni.
Per quanto riguarda il nostro tema, essa
attribuisce al Governo generici e non precisati poteri sostitutivi per
sopperire al mancato rispetto della normativa comunitaria. Non è sancito che la
sostituzione debba avvenire con atti amministrativi o con atti normativi privi
di forza di legge. Tuttavia il riferimento espresso ed esclusivo al Governo
sembra legittimare il sospetto che, seguendo la rilevata tendenza alla «delegificazione»
dei rapporti tra Stato e Regioni, la disposizione favorirà, anche nel campo
degli «affari comunitari», l'esercizio normale dei poteri sostitutivi
mediante atti non legislativi. Inoltre, data la mancata considerazione analitica
dei poteri sostitutivi, e la mancanza di un loro collegamento con l'inerzia
regionale (si parla solo di mancato rispetto della normativa comunitaria), non
può escludersi che questa clausola autorizzi la sopravvivenza almeno di tutti
poteri già conosciuti di ingerenza statale nelle materie o anche di poteri
nuovi che, per di più in forma non legislativa, si possono tradurre in
compressioni difficilmente limitabili alla sfera di autonomia delle Regioni.
Come primo passo verso il «federalismo»
la riforma lascia a dir poco piuttosto perplessi.
Per concludere, Adele Anzon riassume il
senso di quanto ho detto finora: il settore dell'attuazione degli obblighi
comunitari nei rapporti tra Stato e Regioni registra i sintomi di una grave
turbolenza del sistema delle fonti normative interne. Le ragioni di questa
turbolenza non provengono però dall'ordinamento comunitario, né sono
provocate dalla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto
comunitario. Esse risiedono esclusivamente nell'evoluzione dell'ordinamento
interno e delle sue istituzioni, e trovano nel settore degli affari comunitari
solo un campo particolarmente fertile in cui radicarsi.
Almeno di questo, dell'abbandono dei
principi dello Stato di diritto, le maggiori responsabilità non ricadono certo
sul diritto comunitario. Se così fosse, ci troveremmo dinanzi ad uno dei «controlimiti»..
Ma, appunto, non pare proprio che sia questo il caso.
Interviene Roberto GUIZZI, che si
complimenta con Adele Anzon per la ricchezza e la completezza della relazione
introduttiva; a proposito della attuazione degli obblighi comunitari con atto
amministrativo, non ritiene che vi sia una grande differenza rispetto alla
previgente disciplina, salvo quella, invero stravagante, per cui le direttive
attuate con questa modalità non saranno più indicate in un apposito allegato
alla legge, ma verranno citate nella relazione governativa d'accompagnamento
(il che renderà il tutto meno conoscibile all'esterno); già in passato erano
assai numerose le direttive comunitarie che venivano attuate in via
amministrativa.
Più grave semmai la previsione dell'art.
6, comma 4, lett. b, dell'ultima legge comunitaria; anche in questo caso,
però, può esservi un'attenuante, se pensiamo che lo scrupolo del legislatore
potrebbe essere stato quello di arrivare ad una soglia di maggiore chiarezza e
certezza, dato che in passato non era sempre evidente quali fossero le direttive
attuate. Quanto al d.d.l. AC 7546, cui si riferiva Adele Anzon, osserva che
probabilmente lo scopo del legislatore è in questo caso quello di perfezionare
congegni di interazione delle Regioni nella fase cd. ascendente del diritto
comunitario, piuttosto che occuparsi propriamente della fase discendente. Le
Regioni, nel parere prodotto in merito attraverso la Conferenza Stato-Regioni,
sembrano accedere anch'esse a quest'ordine di considerazioni.
Marco OROFINO, a proposito della riforma
del Titolo V della Costituzione, per la quale Adele Anzon ha affermato non
esservi molte novità in tema di attuazione degli obblighi comunitari (potestà
esclusiva per lo Stato nei rapporti con l'Unione europea, potestà concorrente
per le materie di interesse regionale) si chiede se la ripartizione indicata non
si muova in una direzione opposta al modello del decentramento cooperativo, nel
senso di una certa separatezza tra Regioni e Stato.
Federico SORRENTINO, associandosi ai
complimenti per la relazione introduttiva, osserva che la progressiva
sostituzione dell'attuazione legislativa degli obblighi comunitari con l'attuazione
amministrativa è addebitabile, più che alle dinamiche proprie dell'integrazione
europea, alla crisi del sistema italiano delle fonti. Per un verso si consente
alle Regioni di attuare le direttive prima o indipendentemente dall'attuazione
statale; per altro verso si mantiene quel meccanismo per cui lo Stato adotta la
legge di recepimento ed indica i principi fondamentali della materia così
condizionando i successivi adempimenti regionali. Il sistema appare nel
complesso corretto: risponde alla logica per cui la legge cornice non condiziona
l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni (analogamente a quanto si
fece nel 1971 con la modifica della legge Scelba). L'idea del provvedimento
che si inserisce in questi meccanismi crea problemi sia sul terreno del rispetto
del principio di legalità, sia con riguardo a quella nota giurisprudenza
costituzionale che coglieva nell'elenco di cui all'art. 117 Cost.
altrettante riserve di legge regionale. Circa i poteri sostitutivi del Governo,
la relativa disposizione della legge di riforma del Titolo V Cost. può essere
interpretata come attributiva al Governo di qualsiasi potere sostitutivo, ma
forse andrebbe più correttamente interpretata come disposizione di eccezione
posta a tutela dell'interesse nazionale, nel quadro però dei principi
generali, e cioè nel rispetto del principio di legalità e degli altri principi
generali che disciplinano il riparto di attribuzioni legislative tra Stato e
Regioni (vedi sentenza n. 150/1982).
A Sergio STAMMATI sembra debba esprimersi
ampia perplessità a proposito della tesi (che non gli sembra peraltro condivisa
dalla relatrice) per la quale il principio di sussidiarietà si ripercuoterebbe
sul sistema delle fonti, in guisa da esigere la preferenza per l'utilizzazione
del provvedimento amministrativo anziché di quello legislativo, anche nelle
ipotesi nelle quali ciò debba suonare a detrimento del principio di legalità.
Se così fosse, il principio di sussidiarietà assumerebbe il rango di un vero e
proprio superprincipio, al quale sarebbe dato di regolare tutti gli altri. Per
quanto gli risulta dalla letteratura (a partire dal classico Isensee), una
configurazione di questo tipo non è stata mai affacciata e se ipotesi di
contrasto fra i due principi sono state adombrate (per esempio nella relazione
tenuta in passato da Pinelli sul tema, in questo ciclo di seminari), essendo
peraltro tutte da discutere, esse sono state sciolte a favore del principio di
legalità e nel senso dell'inattuabilità di quello di sussidiarietà. Quest'ultimo,
insomma, dovrebbe applicarsi, se l'ordinamento costituzionale vi consenta, all'interno
dei principi che definiscono la forma dello Stato, dai quali verrebbe così a
dipendere almeno finché non fosse condotto a un limite che ne implicherebbe la
negazione: nel mentre che, a propria volta, signoreggerebbe rispetto ad altri
principi, come quelli di proporzionalità e di efficienza, ai quali è affidato
il compito di regolare e graduare i mezzi di applicazione del potere giuridico,
dopo che siano stati definiti gli scopi (con il concorso del principio di
sussidiarietà) verso i quali quel potere è volto.
Passando ad altra, minore, questione,
chiede all'introduttrice qualche delucidazione teorica relativamente a quella
che è stata da Lei definita forma «parapresidenziale» del governo regionale e
qualche informazione più precisa relativamente all'affermazione che le
modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999
avrebbero condotto, anziché a una reazione attivistica, in forma anche
legislativa, dei consigli regionali, che si percepiscono declassati nella nuova
strutturazione delle relazioni fra i massimi organi regionali, una reazione
apatica dei medesimi, che avrebbe liberato completamente il campo all'attività
dei governi (sono ancora giunte?) regionali.
Chiede, infine, all'introduttrice, se
ritiene che le finalità enunciate nella formula costituzionale (art. 7 della
legge che modifica il Titolo V - II parte - della Costituzione), identiche a
quelle dell'art. 72 cpv. GG., Le appaiano generiche, in se stesse, o in
relazione al collegamento di esse al potere sostitutivo del Governo, il cui
rango formale è fra l'altro incerto e discutibile.
Salvatore Alberto ROMANO osserva che,
rispetto alle logiche tradizionali del principio di legalità e di preferenza
della legge, i nuovi indirizzi lasciano indubbiamente perplessi. Il che porta
alla seguente riflessione; se, nonostante un humus culturale sfavorevole, tali
indirizzi si stanno comunque consolidando, ciò non significa forse che tali
esiti rispondano ad esigenze concrete della società attuale? Se è certo
auspicabile cercare di inserire i cambiamenti in quadri di riferimento che
tengano conto delle esigenze sistematiche generali, pur tuttavia non andrebbero
assunte posizioni di ostilità troppo drastiche.
Sergio PANUNZIO ritiene che il quadro si
complicherà ancora di più allorquando entrerà in vigore il nuovo art. 121
Cost., che assegna alle Giunte il potere di adottare i regolamenti regionali,
sottraendo la relativa competenza ai Consigli regionali: non sarà allora solo
un problema di differenza di atti normativi, ma più effettivamente una
questione di diversità di soggetti istituzionali.
Adele ANZON, rispondendo alle obiezioni
mosse da Stammati, conferma le tendenze esposte nella relazione introduttiva.
Chiarisce poi che, parlando di forma di governo «di tipo para-presidenziale»,
non ha inteso definire la nuova forma di governo regionale, ma soltanto
sottolineare che, con il recente mutamento nel senso di un loro deciso
rafforzamento, anche l'attività normativa tende a concentrarsi sugli
Esecutivi regionali. Conferma che anche tra i funzionari regionali è diffusa la
constatazione che il tipo della legge regionale sia sempre più recessivo
rispetto alla proliferazione degli atti di Giunta. Quanto ai poteri sostitutivi
del Governo previsti dall'art. 6 del progetto di riforma costituzionale, mette
in rilievo che essi non sono collegati ad alcuna inerzia delle Regioni ; circa
il rilievo di Stammati per cui la formula che ne indica i presupposti sarebbe
uguale a quella dell'art.72 del Grundgesetz, osserva che nel caso
tedesco si tratta di una competenza formalmente legislativa, mentre nel caso
italiano no; osserva inoltre che l'intervento «concorrente» del Bund
è previsto non in via generale, ma in ordine a materie espressamente elencate.
Anche solo per queste ragioni le due ipotesi debbono ritenersi molto diverse.
Sul principio di sussidiarietà conferma che la tesi riferita nell'introduzione
(e contestata da Stammati) non è da lei condivisa , ma è stata sostenuta in
sede di commento al D.P.R. n. 112 del 1998. Quanto alle osservazioni di Romano,
è ben possibile che vi siano delle esigenze sociali alla base di certi
mutamenti dell'ordinamento rispetto al quadro costituzionale vigente, ma
allora è necessario riformare la Costituzione, posto che a costituzione
invariata certi limiti non possono essere superati. Sulle recenti modifiche
della legge La Pergola di cui all'ultima legge comunitaria, è vero, come
afferma Guizzi, che l'indicazione delle direttive nel relativo atto di
attuazione è utile, ma ciò non comporta di per sé che debba trattarsi di un
atto amministrativo, e non di una legge, come in passato. Rispondendo ad Orofino
osserva che la ripartizione di competenza tra centro e periferia non significa
che non si voglia realizzare un regionalismo cooperativo, ché la cooperazione
è una modalità di esercizio di competenze necessariamente ripartite, anche se
secondo moduli di integrazione e non di mera separazione e contrapposizione.
Salvatore Alberto ROMANO replica che la
Costituzione attuale ormai non ci consegna più la struttura fondamentale dell'organizzazione
amministrativa. Le leggi Bassanini, in particolare, hanno di fatto già
modificato radicalmente l'assetto costituzionale dell'amministrazione, e
dato che la Corte costituzionale non le ha dichiarate incostituzionali, ci
troviamo ormai di fronte alla necessità di prendere atto che molti principi
fondamentali sono ormai collocati in fonti diverse dalla Costituzione: nel
diritto comunitario o nella legislazione ordinaria. Gli esempi sono
innumerevoli; si pensi alle autorità indipendenti, munite di potestà
regolamentari, o alla concreta organizzazione dei pubblici uffici, sempre più
sottratta, di fatto, alla riserva di legge di cui all'art. 97 Cost.. In altre
parole, non sarà il caso di rielaborare le categorie tradizionali, ed in
ispecie il principio di legalità, per tenere conto di questa nuova realtà, che
è un dato normativo e giuridico e non solo sociologico?
Anna MOSCARINI concorda con l'esigenza
di una riforma dell'art. 11 Cost. nel senso della introduzione nel testo
costituzionale di una «norma comunitaria» che consenta di chiarire il ruolo
del diritto comunitario nel sistema delle fonti. Quanto al problema della
riserva di legge ed ai rischi connessi alla crisi della medesima, ritiene che la
questione debba essere affrontata nella prospettiva di un sistema delle fonti
integrato con il livello comunitario, di guisa che, come sembrano indicare
alcuni spunti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della dottrina, il
rispetto della riserva di legge sia soddisfatto già a livello comunitario.
Gaetano AZZARITI esprime un apprezzamento
per l'introduzione di Adele Anzon, che con chiarezza analitica ha mostrato, nel
campo dell'attuazione degli obblighi comunitari da parte delle Regioni, la
gravità di un fenomeno spesso denunciato dalla dottrina giuridica: la
progressiva confusione del sistema delle fonti e la debolezza dei principi che
hanno retto nel passato il loro ordine.
Su un piano diverso sembrano però
collocarsi le considerazioni esposte nell'intervento pronunciato da Romano.
Osservazioni legate al modo di percepire le trasformazioni politiche in atto, e
che portano Romano a concludere con la provocatoria affermazione che
l'amministrazione "non sta in Costituzione".
La denuncia così formulata va discussa.
Sotto un certo profilo, non è affatto nuova. Sabino Cassese ha sempre sostenuto
che la Costituzione non è mai riuscita a plasmare effettivamente
l'amministrazione (è "passata sopra" la pubblica amministrazione).
Anche altri autorevoli studiosi, pur ritenendo incidenti le disposizioni
costituzionali sull'amministrazione, non hanno mai sostenuto l'esistenza di un
preciso modello costituzionale di pubblica amministrazione; si pensi alla nota
tesi di Mario Nigro, secondo il quale in Costituzione sono presenti non uno,
bensì tre diversi modelli di amministrazione.
La tesi esposta in questa sede sembra
però volere andare ben oltre le posizioni richiamate. La questione posta da
Romano è, tradotta in termini "brutali", quella dell'inutilità
radicale della Costituzione. Una Costituzione che, ormai, non "serve
più", non solo all'amministrazione, ma anche a spiegare il sistema delle
fonti, a dettare regole sociali e politiche, insomma ci sarebbe da prendere atto
- sembra questo l'invito di Romano - della fine della parabola del
costituzionalismo. Una prospettiva inquietante - e non solo per i
costituzionalisti - ma che non sembra condivisibile.
Così non sembra congruo richiamarsi alla
"costituzione materiale", che avrebbe ormai modificato (ma, secondo la
tesi sostenuta, meglio sarebbe dire che avrebbe ormai stravolto) la Costituzione
ritenuta "formale". In tal modo si finisce per tradire il significato
proprio della "realistica" ricostruzione che Mortati, con l'invito a
prestare attenzione al senso materiale delle costituzioni, invitava a fare.
Mortati, infatti, non tendeva tanto a contrapporre la Costituzione formale a
quella materiale, quanto ad assegnare alle forze politiche (e poi anche sociali)
"dominanti" il compito di realizzare i fini fondamentali
("materiali") della Costituzione. E' vero che oggi, soprattutto da
parte delle forze politiche, il concetto di costituzione materiale - in
considerazione di più o meno presunte distonie rispetto alla costituzione
"scritta" – è usato strumentalmente, al fine di giustificare
strappi o forzature del sistema costituzionale complessivo, ovvero per
legittimare modifiche alla Costituzione vigente. Ma non perciò il richiamo al
presunto necessario realismo che dovrebbe conseguire ad un'analisi sul senso
materiale della costituzione appare meno infondato.
In effetti, l'"iperealismo" di
queste tesi non sembra "realisticamente" considerare che "fare a
meno" della Costituzione e dei sui vincoli nei confronti del libero
sviluppo dei rapporti sociali e politici, finanche nel momento della
determinazione delle regole giuridiche, rischia alla fine di incrinare le stesse
basi su cui si regge la dimensione giuridica tout court, almeno per come si è
andata configurando in epoca moderna. Insomma, per dirla in breve, una volta
accettata l'idea che si possa fare a meno della "norma fondamentale",
non è facile opporsi a chi dovesse ritenere superati o superabili anche ogni
altro vincolo che il giuridico "per sua natura" tende a porre.
In fondo, anche se non nei termini tanto
"drammatici" ora richiamati, è questa la ragione che fa rimanere
perplessi dinanzi alle tesi, frequentemente sostenute, che debbano essere le
leggi ordinarie ad indicare la strada alle - ed anche ad anticipare le -
modifiche al testo costituzionale vigente. Alcune delle forzature costituzionali
che si sono volute imporre nel corso degli ultimi anni, com'è nel caso delle
riforme della pubblica amministrazione e del c.d. federalismo amministrativo
"a costituzione vigente", possono ritenersi esemplificazioni di questo
modo di pensare. Forzature che hanno finito per indebolire alcuni principi
importanti per la tenuta del nostro sistema costituzionale, da quello di
gerarchia delle fonti a quello di riserve di legge; con conseguenze che non
possono dirsi positive e che in fondo - tornando al tema della riunione odierna
- spiegano anche le disinvolte procedure di attuazione delle direttive e in
genere degli obblighi comunitari da parte delle Regioni (ma anche da parte dello
Stato, principalmente tramite le spregiudicate formulazioni contenute nelle
leggi "comunitarie"), che sono state denunciate con forza da Adele
Anzon e dagli interventi che sulla sua introduzione si sono succeduti.
D'altronde, una volta assegnato al principio di realtà il ruolo di "norma
fondamentale", non ci si può poi stupire se le altre regole - comprese
quelle che vengono poste dal diritto "più alto" - siano tutte
subordinate alla realizzazione dell'effettività.
Adele ANZON conclude riaffermando che le
discrasie tra legislazione ordinaria e Costituzione si traducono inevitabilmente
nella incostituzionalità della prima, a meno che non si cambi la Costituzione.
Quanto alla possibilità che la riserva di legge possa esser soddisfatta
mediante la normativa comunitaria, sostenuta dalla giurisprudenza
costituzionale, rileva che comunque certamente inidonea allo scopo sarebbe la
direttiva comunitaria «tipica», non avendo essa il contenuto normativo
analitico e circostanziato necessario a dare adeguato fondamento all'atto dell'autorità
che deve intervenire e a circoscriverne sufficientemente la discrezionalità; in
altre parole, si tratterebbe di un atto che, in ragione del tipo di normazione
che le è proprio, sarebbe naturalmente inadatto a soddisfare il principio della
riserva di legge anche sul piano sostanziale.
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