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I riflessi dell’integrazione europea sul sistema amministrativo in Francia
Introduttore: prof. Jean Louis Autin
3 marzo 2000
Traduzione a cura della dott.ssa Adele Magro
Resoconto a cura della dott.ssa Adele Magro e del dott. Armando Nanìa
Sergio Panunzio dà la parola al prof. Jean Louis
Autin, ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Montpellier,
che introdurrà il tema "I riflessi dell’integrazione europea sul sistema
amministrativo in Francia".
Iean Louis Autin, a guisa di introduzione, formula
alcune considerazioni preliminari: osserva, in primo luogo, che le incidenze del
processo di integrazione europea sul sistema amministrativo francese sono
sicuramente molto forti, ma, al contempo, difficili da misurare, poiché non è
sempre agevole distinguere, tra i contenuti delle riforme amministrative
intraprese in Francia, ciò che è da imputare alla costruzione europea e ciò
che, invece, discende da "preoccupazioni" prettamente nazionali. Non
sempre, infatti, sussiste un collegamento diretto e necessario tra la
realizzazione di una data riforma e la soddisfazione di esigenze derivanti dal
processo di integrazione europea.
Una seconda ragione che rende difficile la misurazione dell’impatto
della costruzione europea sulle istituzioni amministrative è la prudenza che le
autorità europee mantengono di fronte alle "suscettibilità"
nazionali: è raro, infatti, che a Bruxelles, a Strasburgo o Lussemburgo vi
siano delle prese di posizione che mettano direttamente in discussione l’azione
delle autorità pubbliche di uno Stato membro; ciò fa sì che il rapporto tra
gli imperativi della costruzione europea e le trasformazioni del diritto
amministrativo francese, o di altro Paese, non sia sempre facile da
identificare.
Il secondo punto da segnalare, secondo Autin, riguarda il
fatto che gli adattamenti di cui la costruzione europea necessita - in termini
di trasformazione dei sistemi amministrativi nazionali - sono spesso molto
delicati per una serie di ragioni, di cui una risiede nel fatto che le due
logiche, comunitaria e nazionale, sono profondamente diverse. Infatti molti
hanno osservato che il diritto comunitario riposa essenzialmente su delle basi
"funzionali", o "teleologiche": si individuano degli
obiettivi da raggiungere e, leggendo i Trattati di Maastricht o Amsterdam, ci si
accorge già dai primi articoli dell’importanza di tali aspetti finalistici,
di proiezione verso il futuro. Diversamente, il diritto amministrativo francese
si basa su criteri essenzialmente "organici" e formali; c’è un’opposizione
tra le due diverse logiche e, pur con la migliore intenzione di realizzare gli
adattamenti di cui l’attuazione del diritto comunitario necessita, l’impresa
è comunque molto delicata. Emblematico, secondo Autin, è un esempio relativo
alla questione dell’apertura dell’impiego pubblico (fonction
publique) francese ai cittadini degli altri stati membri dell’unione.
E’ noto che, al riguardo, la Corte di giustizia delle comunità europee ha
stabilito, negli anni Settanta, che il principio della libera circolazione delle
persone si applica al quadro delle differenti funzioni pubbliche nazionali. L’art.
48, II, del Trattato di Roma, che sancisce la libera circolazione dei lavoratori
salvo che negli impieghi riservati all’amministrazione pubblica, è stato
oggetto di un’interpretazione molto restrittiva da parte della Corte di
giustizia, la quale ha statuito che il divieto di accesso degli stranieri agli
impieghi pubblici si mantiene solo per alcune categorie d’impiego, concernenti
l’esercizio della "puissance publique" o la salvaguardia
degli interessi generali dello Stato.
Ebbene, in Francia ci sono stati molti problemi ad adattare
il regime della funzione pubblica a tale giurisprudenza della Corte, poiché
essa si fondava sulla nozione di impiego, che doveva essere aperto e
accessibile secondo il principio di libera circolazione, mentre il regime della
funzione pubblica francese si fonda sulla nozione di "corps" o
di "cadre" d’impiego: non si è reclutati sulla base di un
impiego, ma si è innanzitutto integrati in un "corps", che
inserisce in un certo impiego. Con un semplice esempio di questo genere, ci si
rende conto che anche quando le autorità nazionali vogliono adattare il diritto
amministrativo agli obiettivi e alle esigenze della costruzione europea, è
difficile pervenirvi.
Infine, la terza osservazione preliminare di Autin riguarda
le reticenze, se non resistenze, che continuano a sussistere quanto all’opportunità
di adattare il sistema amministrativo francese agli imperativi della costruzione
europea. Come appena ricordato, ci sono delle situazioni in cui le autorità
nazionali si sforzano di dotarsi di strumenti per trasporre gli obiettivi
europei nell’ordine giuridico nazionale, ma ci sono altre situazioni in cui,
invece, si manifestano delle vere e proprie resistenze. Ad esempio, Autin
ricorda che il Consiglio di Stato ha a lungo resistito all’idea del primato
del diritto comunitario sul diritto interno. E’ solo dal 1989, quindi
abbastanza di recente, che il Consiglio di Stato ha ammesso che anche le leggi
successive a direttive europee dovevano essere disapplicate e che il giudice
deve verificare la compatibilità dell’atto amministrativo non solo con la
legge nazionale ma anche con il regolamento o la direttiva europea. Tale
principio è stato stabilito solo nel 1989, con quindici anni di ritardo
rispetto, ad esempio, alla Corte di Cassazione che lo aveva già accolto nel
1975.
Ciò, comunque, non deve indurre a ritenere che oggi la
situazione sia di gran lunga migliore, che il Consiglio di Stato applichi
scrupolosamente le direttive europee e ammetta il primato del diritto
comunitario; infatti, Autin ricorda l’esistenza di orientamenti
giurisprudenziali in cui ancora si manifestano antiche reticenze, che dimostrano
che non tutto è pacifico in questa materia. Ad esempio, continua a persistere
una vecchia giurisprudenza secondo la quale un privato che contesti la legalità
di una decisione che lo riguarda non può – per dimostrare la validità delle
sue ragioni - invocare l’applicazione di una direttiva europea se non è stata
recepita nell’ordinamento nazionale.
Un secondo esempio di queste difficoltà di adattamento della
giurisprudenza amministrativa si rinviene nel fatto che il Consiglio di Stato
continua a mantenere l’autonomia e il ‘particolarismo’ della sua teoria
dei principi generali del diritto, senza rifarsi affatto alla giurisprudenza
della Corte di giustizia e ai principi generali del diritto comunitario da essa
elaborati. Questi ultimi, osserva Autin, non sono per forza in contraddizione
con la giurisprudenza amministrativa, e ad essi, di fatto, il Consiglio di Stato
si ispira in maniera evidente senza però volerli richiamare apertamente e
direttamente. Il principio di certezza del diritto, o del legittimo affidamento,
o di proporzionalità, ad esempio, sono principi correntemente richiamati dalla
Corte di giustizia, ai quali però il Consiglio di Stato non si riferisce in
maniera esplicita, e pur non sconfessandoli o prendendo posizioni contrarie,
mantiene l’autonomia della sua teoria dei principi generali del diritto.
Poste tali premesse, nell’articolare la sua introduzione,
Autin ritiene che una riflessione sull’influenza del diritto comunitario sul
sistema amministrativo francese vada misurata su due piani: quello dell’organizzazione
dell’amministrazione e quello relativo all’azione dei pubblici poteri.
Sotto il primo profilo, occorre tentare di misurare l’influenza
dell’integrazione istituzionale sull’organizzazione amministrativa che si
realizza progressivamente tra i 15 stati membri; sotto il secondo profilo,
occorre considerare che la costruzione dell’Europa è avvenuta in riferimento
ai principi dell’economia di mercato e tentare di valutare la loro influenza
sulle modalità d’azione dei pubblici poteri.
Per ciò che concerne l’influenza dell’integrazione
istituzionale sull’organizzazione amministrativa, è noto che un importante
principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è quello
secondo il quale ogni Stato conserverebbe la propria autonomia istituzionale e
procedurale. E’ un principio risalente, al quale la giurisprudenza della Corte
si rifà costantemente da molti anni. Si può, però, constatare che
surrettiziamente e progressivamente tale principio sta divenendo cedevole
davanti alle necessità dell’integrazione europea: i progressi successivi dell’integrazione
europea conducono a rimettere in questione l’idea per cui, se rispettano gli
imperativi della costruzione europea, gli Stati nazionali sono padroni del modo
in cui gestire le proprie strutture e organizzare le proprie procedure
amministrative.
Per valutare, quindi, l’effettiva influenza sull’organizzazione
amministrativa, Autin si soffermerà su due profili: l’impatto dell’integrazione
europea sulle strutture dell’amministrazione attiva e sulla giustizia
amministrativa.
L’impatto sulle strutture amministrative va misurato a
partire dal principio di sussidiarietà, che ha fatto il suo ingresso, come
noto, con il trattato di Maastricht, e al quale il trattato di Amsterdam si
riferisce con maggiore insistenza, facendone l’oggetto, insieme al principio
di proporzionalità, di uno specifico protocollo addizionale. La sussidiarietà
è una nozione estranea alla tradizione amministrativa francese e ha destato
stupore che le autorità francesi abbiano potuto accettarlo e sottoscriverlo;
forse ciò è accaduto con eccessivo ottimismo, pensando che la sussidiarietà
concernesse solo i rapporti tra la comunità e gli Stati e che non avesse
vocazione ad applicarsi all’organizzazione istituzionale interna. Tali idee,
secondo Autin, sono da ritenersi superate e, adesso, occorre prendere coscienza
di tutte le conseguenze dell’accettazione del principio di sussidiarietà che
si sta diffondendo, attraverso differenti canali, nell’ordinamento giuridico e
amministrativo nazionale, benché formalmente continui ad applicarsi alle
relazioni tra l’Unione e gli Stati.
Autin vuole mostrare in che modo la ripartizione delle
competenze - essendo la sussidiarietà un principio dinamico di ripartizione
delle competenze - tra lo Stato e le collettività territoriali risponda
attualmente al principio di sussidiarietà, per dimostrare come il principio di
sussidiarietà sia il vettore di una vera e propria riorganizzazione del sistema
amministrativo francese.
Senza voler scendere nella analisi di specifici ambiti
materiali di competenze, che sarebbe difficile in questa sede, Autin vuole
pervenire a dimostrare come la logica della sussidiarietà sia già operante
nell’organizzazione del sistema amministrativo francese e nelle riforme che
esso sta subendo. La logica della sussidiarietà sta infatti indebolendo la
tradizionale struttura organizzativa dell’amministrazione, fondata, a partire
dall’epoca rivoluzionaria e poi napoleonica, sul classico trittico Stato -
Dipartimenti – Comuni, e sta favorendo l’emergere di un nuovo dittico basato
su Regioni e entità sovracomunali. Beninteso, tutto questo non avviene in modo
semplice e lineare. Ci sono dei continui choc che si producono, ma,
attualmente, la dinamica è a favore della nuova coppia Regioni/entità
sovracomunali, a detrimento del precedente binomio, che tuttora sussiste ma va
perdendo vitalità.
Il trittico tradizionale corrispondeva a ciò che i francesi
chiamano l’administration régalien, ovvero un’amministrazione con
prerogative di sovranità, avente per missione il mantenimento dell’ordine,
inteso in senso lato come giustizia, polizia, regolazione dei rapporti sociali.
Tutto il sistema amministrativo era basato su quest’idea. Attualmente, però,
lo Stato si sta indebolendo, anche perché i testi normativi comunitari lo
considerano come un livello di amministrazione territoriale tra gli altri (livello
europeo, infrastatuale, …), non più privilegiato. E si insinua l’idea, in
alcuni, che eventuali conflitti di competenza tra l’Europa e gli Stati
nazione, o anche tra lo Stato e i livelli infrastatuali, finiscano per essere
decisi dalla Corte di giustizia, idea questa che infonde molta inquietudine tra
i "sovranisti".
I Dipartimenti in Francia sono stati creati in epoca
rivoluzionaria per spezzare il particolarismo delle antiche province e fino agli
anni ‘60-’70 sono rimasti gli ambiti privilegiati dell’amministrazione
periferica dello Stato, con a capo il Prefetto, che rappresenta lo Stato e ha il
compito di mantenere l’ordine politico e sociale. Anche le ripartizioni
territoriali interne ai Dipartimenti, ovvero i Cantoni, sono inseriti nella
prospettiva finalistica di mantenimento dell’ordine sociale, poiché erano
sede della Giustizia di pace e delle gendarmerie. Infine, a livello comunale, l’entità
di base, i compiti statali erano assicurati dal Sindaco e ruotavano
essenzialmente intorno all’idea di polizia amministrativa, mantenimento della
tranquillità, della sicurezza, della salute pubblica.
Autin riferisce che tale struttura organizzativa
tradizionale, costruita intorno alla necessità del mantenimento dell’ordine e
di un’amministrazione régalien, attualmente è in crisi a vantaggio
del nuovo schema organizzativo sopra richiamato. Accanto a tale sistema
classico, infatti, si affermano dei nuovi sistemi di amministrazione, ruotanti
intorno alle dimensioni intercomunale e regionale, e si può dire che la
tendenza attuale vede gli enti di cooperazione intercomunale sostituirsi
progressivamente al Comune, e le Regioni svuotare e rimpiazzare progressivamente
i Dipartimenti.
Le strutture di cooperazione intercomunale, gli Etablissements
publiques de coopération intercommunale, non sono di recente istituzione ma
risalgono alla fine del XIX secolo; di recente tuttavia, nel 1999, due
importanti interventi normativi –la legge sulla semplificazione e il
rafforzamento dell’intercomunalità nelle zone urbane e quella sulla gestione
e lo sviluppo durevole del territorio, che concerne soprattutto i centri rurali
– li hanno riformati e valorizzati, dando vita a due nuovi strumenti di
intercomunalità: le Communautés d’agglomération, nelle zone urbane,
e i Pays, nelle zone rurali.
E’ interessante notare, secondo Autin, che queste due nuove
entità pubbliche si formano per aggregazione di comuni, su un modulo per metà
autoritario e per metà volontario, basato su forti incentivi finanziari e
fiscali dello Stato. La conseguenza è che attualmente il livello comunale non
appare ancora come il livello più adeguato di esercizio di un certo numero di
funzioni, preferendosi concentrare l’esercizio delle funzioni a livello
sovracomunale. Inoltre, questi nuovi strumenti, che si collocano tra il Comune e
il Dipartimento, sono una sorta di cavallo di Troia che sta facendo
"saltare" la cornice dei vecchi Cantoni che erano alla base della
struttura dipartimentale.
Accanto alle strutture di cooperazione intercomunale, sta
aumentando di importanza anche la Regione, la nuova istituzione che non era mai
stata troppo sviluppata nel sistema amministrativo francese: creata solo negli
anni sessanta, mancava nella tradizione amministrativa ogni riferimento alla
regione. Al contrario, come si faceva notare prima, la preoccupazione dei
rivoluzionari era quello di cancellare le Province con i Dipartimenti; il
riferimento alla regione era molto debole.
Le regioni risorgono nel 1964 e dopo circa vent’anni, agli
inizi degli anni ’80, nella fase di rilancio del decentramento, esse
acquistano sempre maggiore importanza e sono divenute la cornice amministrativa
di riferimento (c’è un Prefetto alla testa di ogni regione per esercitare la
sua autorità sui servizi dello Stato decentrati a livello regionale); e poi,
dal 1986, sono divenute la sede di una nuova collettività territoriale, le cui
attribuzioni vanno crescendo. Ed è interessante sottolineare che le sue
attribuzioni sono prevalentemente concentrate sulla gestione del territorio e
sullo sviluppo locale.
Si può notare molto bene l’articolazione che esiste tra la
crescita di importanza delle regioni e quello che accade a livello comunitario
con la politica regionale europea, che mira a ridurre le disparità regionali e
a favorire diverse azioni di sviluppo locale e che è basata su leve molto
incentivanti dal punto di vista finanziario: l’azione dei fondi strutturali e
dei programmi interregionali che la Comunità accetta di finanziare. Tale
volontà europea trova la sua traduzione nel sistema amministrativo francese
attraverso la realizzazione del Contrats de plan Stato-Regione, ovvero
del programmi e delle azioni che le regioni vogliono promuovere e sui quali lo
Stato accetta di investire dando dei fondi e che sostiene per l’accesso ai
fondi strutturali europei. E’ molto interessante perché attraverso tale
meccanismo dei contrats de plan Stato-Regione si vede in modo molto
chiaro la relazione che esiste tra la costruzione dell’Europa, la ricerca di
un livello adeguato di esercizio delle competenze, l’idea di sussidiarietà e
ciò che accade nell’ordinamento giuridico francese. I contrats de plan
hanno due volani: uno regionale e interregionale ovvero grandi azioni che la
regione vuole perseguire (infrastrutture, opere pubbliche) e che la comunità
europea contribuisce a finanziare, secondo le note tecniche (addizionalità,
cofinanziamento, partenariato); e poi un volano infraregionale, dove le azioni
privilegiate sono quello proposte dalle strutture di cooperazione intercomunale,
les communautés d’agglomeration e i Pays.
Dunque, attraverso questo strumento dei contrats de plan
Stato-regione sui quali è molto vivo l’interesse, si vede bene come la coppia
Regione/livello sovracomunale stia prendendo il posto del livello
Dipartimento/Comune.
A questo punto, Autin passa a valutare l’impatto sulla
giustizia amministrativa, che sarà visto soprattutto dal punto di vista della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo piuttosto che dal punto di vista
dell’Europa comunitaria.
Occorre prendere le mosse dalle particolarità storiche della
organizzazione giurisdizionale francese. E’ noto che la giustizia
amministrativa è stata instaurata in Francia solo nel 1872, ciò che viene
esemplificato con il passaggio da una "justice rétenue" a una
"justice deleguée", all’inizio della III Repubblica. Ma ciò
si fece nel quadro istituzionale di matrice napoleonica, senza modificare le
strutture dei Consigli che esistevano dall’inizio del XIX secolo (Conseil d’Etat,
Conseil de Prefecture). Si decise solo che tali consigli rendessero
giustizia in nome del popolo francese senza ricevere l’imprimatur del Capo di
Stato. Ma è importante mantenere questo spirito ideale perché il quadro
istituzionale descritto (anche se i Conseils de Prefecture ora si
chiamano Tribunali amministrativi) non si è mosso da Napoleone: il Consiglio di
Stato funziona come all’epoca napoleonica. E dunque si comprende agevolmente
che con riguardo alle esigenze della giustizia contemporanea, quali figurano
nella CEDU e soprattutto in relazione alle regole del giusto processo (procés
equitable), che deriva dall’articolo 6 della Convenzione, ciò solleva
molti problemi, sia a livello dell’organizzazione della giurisdizione, sia con
riguardo ai profili procedurali.
Circa il primo profilo, si pongono attualmente due questioni,
specie con riguardo al principio del giusto processo, che al momento non hanno
ricevuto soluzione soddisfacente in relazione alle preoccupazioni della Corte di
Strasburgo. Innanzitutto la questione del dualismo funzionale del Consiglio di
Stato: esso, come noto (perché anche in Italia è così), è suscettibile di
conoscere in sede di contenzioso questioni che ha già avuto modo di esaminare
in via consultiva. Ciò non vuol dire necessariamente che si tratti dei medesimi
consiglieri che si esprimono in via consultiva e che giudicano poi in sede
contenziosa, ma è possibile, e accade di frequente, che testi regolamentari sui
quali il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere gli siano sottoposti in
seguito da ricorrenti che ne contestino la legittimità attraverso il ricorso
per eccesso di potere.
In breve, c’è stata una condanna molto dura di tale
sistema da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nella
"sentenza Procola" del 1995. Una condanna quasi senza appello, perché
la Corte di Strasburgo ha detto, a proposito del Consiglio di Stato del
Lussemburgo, che la sua organizzazione era viziata di parzialità strutturale.
Allora, evidentemente è molto difficile immaginare un rimedio a tale
situazione, salvo a dividere il Consiglio di Stato in due, separandone
nettamente la funzione giurisdizionale da quella consultiva, ma ciò è
profondamente contrario allo spirito di un’istituzione che è stata concepita
in questo modo da Napoleone. Ed è ancora più difficile se si considera che vi
è stata una riforma nel 1963, dunque relativamente recente rispetto alla storia
del Consiglio di stato, volta ad imporre il principio della doppia appartenenza
in seno al Consiglio di Stato: con essa si stabiliva che ogni membro del
Consiglio di Stato deve essere affiliato sia alla sezione del contenzioso (che
conosce delle questioni sul piano giurisdizionale) sia ad una sezione
amministrativa, che tratta le questioni in via consultiva. E dal punto di vista
francese si è trattato di una buona riforma, che ha funzionato molto bene. Ma
la decisione della Corte di Strasburgo grava come una spada di Damocle e fino a
questo momento non c’è stata nessuna risposta francese.
Sembra una battuta umoristica, ma una delle risposte del
Consiglio di Stato a tale questione è consistita nell’inviare un Consigliere
di Stato a Strasburgo, quando si è trattato di rinnovare i giudici francesi
alla Corte europea (M. Costa).
Oltre al problema del dualismo funzionale, c’è anche un
problema relativo al doppio grado di giurisdizione. L’idea è che normalmente
una persona che si rivolge alla giustizia ed è destinataria di una sentenza
deve poter accedere a un nuovo grado di giurisdizione e far "rigiudicare"
il caso, sia in appello, sia in Cassazione. Tale imperativo, tale preoccupazione
di buona giustizia non è totalmente soddisfatto dal sistema francese di
giustizia amministrativa. Certo si sono avuti dei progressi in tal senso
attraverso la realizzazione di Corti amministrative d’appello, a partire dal
1989, sulla base di una legge del 31 dicembre 1987, ma esistono ancora delle
controversie amministrative giudicate in primo e unico grado dal Consiglio di
Stato, e che sono quindi giudicate una sola volta: certe questioni, certe liti
amministrative non possono essere portate che davanti al Consiglio di stato, che
conosce in primo e unico grado, e sono questioni anche molto importanti dal
punto di vista del ricorso per eccesso di potere: domande di annullamento che
riguardano tutti i decreti e le ordinanze, il potere regolamentare dei ministri,
le decisioni di organismi collegiali a competenza nazionale come le autorità
amministrative indipendenti, etc.
Dunque, c’è tutta una parte del contenzioso
amministrativo, che riguarda i ricorsi per eccesso di potere e le domande di
annullamento di atti amministrativi, che non beneficia del doppio grado di
giurisdizione.
Per ciò che riguarda i profili della gestione delle
procedure amministrative, anche qui esistono due pomi della discordia tra il CE
e la CEDU: uno concerne i diritti alla difesa e le regole del giusto processo,
ovvero il campo d’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea. La
Corte stima che le garanzie del giusto processo valgono quale che sia l’organo
chiamato a statuire sulle sorti di una persona, di modo che non solo quando si
è in materia penale ai sensi della Convenzione europea, ma ogni qual volta un
soggetto si espone a una sanzione, ogni qual volta vi sia esercizio di una
funzione repressiva, occorre garantirgli i diritti alla difesa quali previsti
dalla convenzione.
Per il Consiglio di Stato non è lo stesso: esso considera
che le garanzie e il campo di applicazione dell’articolo 6 valgono solo quando
si tratta di procedure propriamente giurisdizionali. È solo quando un giudice
è condotto a pronunciarsi che si applicano le garanzie del diritto alla difesa
e le regole del giusto processo. Per il Consiglio di Stato non è invece il caso
di applicare tali regole a procedure amministrative non contenziose, soprattutto
quando delle procedure e sanzioni repressive siano applicate da autorità
amministrative indipendenti. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 6 in
questo caso non si applica: certo ci si può trovare dinanzi a sanzioni, ma, in
quanto pronunciate in forma amministrativa, esse sono poi eventualmente
controllate dal giudice amministrativo, e solo in tal caso le garanzie devono
trovare applicazione; ma quando non si è davanti a un giudice (come nel caso di
procedimenti non contenziosi dinanzi ad autorità indipendenti) non si devono
applicare le regole del giusto processo.
Un secondo pomo della discordia riguarda ciò che si può
chiamare la struttura del processo amministrativo. Secondo un’antica
tradizione (ed ecco il peso della storia sull’organizzazione del sistema
giurisdizionale francese) il processo amministrativo si svolge al termine di un’istruttoria
che è di tipo inquisitorio e alla fine della quale si tiene un’udienza; e
durante l’udienza pubblica ci sono pochi momenti di scambio tra il giudice e
le parti o i loro rappresentanti. Nessuno prende la parola, gli avvocati si
rimettono alla saggezza del tribunale o del Consiglio di Stato; la tradizione è
nel senso di ne pas plaider. E il ruolo essenziale è svolto, nel corso
del processo amministrativo, dal Commissario del Governo, un membro della
giurisdizione amministrativa (un maître de requête del Consiglio di
Stato o un consigliere del Tribunale amministrativo) e il Commissario del
Governo è il pivot dell’udienza perché riepiloga il fatto, ricorda la
giurisprudenza anteriore, qualifica alla luce di questa la situazione giuridica
del caso di specie, propone una soluzione alla formazione della decisione. E,
sotto forma di conclusione del Commissario del Governo, l’udienza pubblica si
conclude. Ciò si presta a discussioni, a partire dal nome: si potrebbe infatti
pensare che il Commissario del Governo rappresenti gli interessi dell’amministrazione:
questo non è necessariamente vero: infatti spesso il Commissario del Governo
propone di accogliere la domanda del ricorrente. Ciò nondimeno questo fa
comunque nascere un certo sospetto sull’imparzialità e l’indipendenza con
cui il giudice si pronuncierà, poiché nessuno conosce in anticipo le
conclusioni del CG, che spesso sono solo orali, e che chiudono l’udienza. Poi,
dopo le conclusioni del Commissario del Governo, nessuno più parla, e questa
volta perché è vietato,. La parte si trova a non poter replicare.
Non c’è una presa di posizione ufficiale della Corte su
tale questione, ma ci sono molti ricorsi presentati per sostenere la violazione
delle regole del giusto processo, sul presupposto che il Commissario del Governo
difenda gli interessi dell’amministrazione. Si ragiona anche per analogia con
il processo penale. Si dice: occorre che il Commissario del Governo non sia l’ultimo
a parlare, così come il pubblico ministero non deve essere l’ultimo ad avere
la parola, ma deve lasciare l’ultima parola alla difesa, e non deve neppure
partecipare alla decisione.
La seconda parte dell’introduzione di Autin è dedicata
alla valutazione dell’impatto dell’economia di mercato sull’azione dei
pubblici poteri. L’economia di mercato presuppone la concorrenza, dunque la
libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei capitali, mentre il
servizio pubblico disconosce più o meno la libertà d’iniziativa economica e
i meccanismi di mercato; nell’economia di mercato, d’altra parte, le
relazioni tra i soggetti operanti sul mercato si basano sulla libertà
contrattuale, ciò che può sembrare opposto al sistema di puissance publique,
basato sugli interventi unilaterali e autoritari dello Stato.
E quando si prendono in considerazione le virtualità dell’economia
di mercato, ci si rende conto che essa potenzialmente minaccia i due pilastri
del sistema amministrativo francese: il servizio pubblico e la puissance publique.
Tutto il nostro diritto amministrativo è fondato sul
tentativo di conciliare queste due nozioni; oggi entrambe sono messe in causa
dalla generalizzazione dell’economia di mercato: concorrenza/servizio
pubblico; contrattualizzazione/puissance publique.
Circa il primo profilo, a livello europeo non sembrerebbero
esserci delle contrapposizioni dirette tra concorrenza e servizio pubblico; la
nozione di servizio pubblico non è direttamente contestata, ma la logica del
mercato colpisce tale nozione nella sua essenza profonda. La fine del processo
è ancora incerta ma Autin avanza un pronostico ottimista: il servizio pubblico
è indirettamente messo in causa, ma non è definitivamente condannato. Si può
però dire che la generalizzazione dell’economia di mercato ha delle
conseguenze che colpiscono l’organizzazione del nostro settore pubblico. Si
può fare l’esempio con tre elementi: la denuncia dei monopoli e dei diritti
esclusivi, che sono spesso accordati alle entità pubbliche (cfr. art. 37 TCE);
la condanna degli aiuti di stato, considerati come attentatori della libera
concorrenza (art. 92 TCE); più sottilmente, non la denuncia del carattere
pubblico di alcune imprese, ma la neutralizzazione di tale carattere pubblico,
considerando che, pubbliche o private, le imprese devono essere sottomesse al
diritto comune della concorrenza. Non ci sono dunque critiche dirette, ma una
sorta di "banalizzazione" delle imprese pubbliche, che sono spesso il
vettore del servizio pubblico.
Attualmente, il servizio pubblico non è definitivamente
condannato, innanzitutto perché si può superare la controversia sul divieto
dei monopoli, dato che la nozione di servizio pubblico non è indissolubilmente
legata a quella di monopolio. E’ vero che ci sono dei servizi pubblici con
vocazione all’esclusività, ma altri non hanno mai indotto una
pubblicizzazione completa dell’attività considerata; ad esempio, l’istruzione
è un servizio pubblico ma nessuno può dire che si tratti di un monopolio dello
Stato; la sanità è un servizio pubblico, ma c’è un sistema privato ammesso
da lunga data. Dunque, l’idea secondo la quale occorre demonopolizzare un
certo numero di settori e di attività non è incompatibile con il mantenimento
della nostra concezione di servizio pubblico.
Sempre su questa idea di monopolio, occorre considerare che
in diritto comunitario esiste la possibilità di mantenere delle situazioni di
monopolio: si pensi all’art. 90 TCE, e ad una giurisprudenza della Corte di
Giustizia della Comunità Europea, che entro certi limiti ammette il
mantenimento di situazioni monopolistiche. Ci sono soprattutto due decisioni:
una concernente le poste Belghe, la decisione Corbeau del 1993, che ammette il
mantenimento del servizio pubblico postale sotto forma di monopolio; un’altra
che interessa l’Italia, del 1994.
Quindi, non si può, in nome di una concezione restrittiva
del servizio pubblico, ritenere che la volontà di demonopolizzare debba
necessariamente condurre alla sparizione del servizio pubblico.
Autin constata che esistono degli equivalenti europei al
servizio pubblico alla francese, e che le due concezioni, comunitaria e
francese, non sono necessariamente incompatibili.
C’è nel Trattato di Roma un riferimento alla nozione di
servizi pubblici, ma soprattutto alla nozione di servizio d’interesse
economico generale; certo quest’ultima non corrisponde del tutto alla nozione
francese di servizio pubblico, anche se c’è comunque qualcosa che vi si
avvicina. Anche se la concettualizzazione della nozione di servizio d’interesse
economico generale non è ancora avanzata, si può sperare che passi una certa
concezione del nostro servizio pubblico.
Si osserva poi che, in molti dei settori che sono stati
oggetto di interventi di liberalizzazione, le direttive che portano a tale
apertura prevedono la realizzazione di un servizio universale, ovvero la
definizione di un fondo di prestazioni che devono essere assicurate a tutti i
cittadini in condizione di costi e qualità accettabili. Non si può dire che si
tratti esattamente della stessa nozione, ma c’è qualcosa che induce a sperare
che non tutto sia perduto della concezione francese.
In conclusione, Autin intende spendere qualche battuta sul
fenomeno della contrattualizzazione, per dimostrarne i rapporti con la nozione
di puissance publique. Per far ciò, opporrà l’apparenza del
mantenimento di tale nozione contro la realtà del suo declino.
L’apparenza del mantenimento della puissance: è una
nozione che non è delimitabile nel diritto amministrativo francese, perché è
onnipresente.
La quasi totalità dell’azione amministrativa si fonda sull’idea
di puissance publique, che viene da molto lontano, forgiata nell’ancien
régime dai giuristi regalisti, ripresa dalla rivoluzione e perpetuata sotto
la repubblica; corrisponde all’idea della sovranità nell’ordinamento
internazionale o alla sovranità nazionale nell’ordinamento costituzionale
statuale; tradotto nell’ordinamento amministrativo, l’idea di sovranità si
trasforma in puissance publique. E’ il cuore del diritto
amministrativo, perché giustifica e spiega l’adozione di decisioni
esecutorie, di ordini, ingiunzioni, tutta la teoria dell’atto amministrativo,
il carattere préalable ed esecutorio dell’atto e, anche, la teoria dei
contratti amministrativi.
Non si può affrontare il tema del diritto amministrativo
senza imbattersi nella nozione di puissance publique. In qualche modo,
tale nozione ha ancora molta vitalità: si può osservare che attualmente ci
sono nuove manifestazioni della puissance publique. Ad esempio, il fatto
che l’amministrazione possa infliggere delle sanzioni, generalmente pecuniarie
– come è il caso delle autorità amministrative indipendenti – ma comunque
sanzioni, senza passare da un giudice, è una manifestazione di puissance
publique.
La nozione è onnipresente e non apertamente e direttamente
contestata a livello europeo; c’è inoltre in qualche modo la necessità, per
le istanze comunitarie, di rifarsi alla puissance publique, alla
prerogativa statale, perché non occorre dimenticare che le istanze comunitarie
non hanno presa sulle entità infrastatuali e non possono comunicare
ufficialmente, formalmente, fare pressione e influenza. Per costringere le
entità infrastatuali (imprese, collettività territoriali) a rispettare il
diritto comunitario occorre passare per lo Stato; e dunque le istanze
comunitarie hanno tutto l’interesse a che la prerogativa statale, sotto forma
di puissance publique, sia mantenuta. Ci sono una serie di argomenti a
favore del mantenimento della nostra concezione di puissance publique.
Tuttavia, occorre ammettere che la puissance publique
conosce una forma di declino, sotto l’influenza di ciò che si chiama la
contrattualizzazione dell’azione pubblica, un neologismo che abbiamo forgiato
da una quindicina d’anni per designare le relazione di tipo contrattuale (non
si è del tutto sicuri che si tratti di veri contratti) che si stabiliscono tra
soggetti pubblici. La novità non è il fatto che esistano relazioni
contrattuali tra le persone pubbliche e i soggetti privati, questo si verifica
da tempo; ciò che è relativamente inedito, e che tradisce un cambiamento di
comportamento da parte dello Stato, è il fatto che ciò avvenga tra soggetti
pubblici. Ancora fino a vent’anni fa, le relazioni tra soggetti pubblici erano
basate sui moduli della tutelle, forma particolare di controllo che lo
Stato esercitava sulle collettività locali, e del controllo esercitato sulle
imprese pubbliche. Adesso, senza che queste forme di controllo siano
ufficialmente soppresse, lo Stato organizza i suoi rapporti con le altre entità
pubbliche in forma contrattuale e si constata anche che ci sono contratti tra
tutte le persone pubbliche: anche tra le collettività locali di stesso livello,
tra le collettività locali e le imprese pubbliche, tra lo Stato e i diversi
livelli di collettività territoriale (prima si è parlato dei contrats de
plan tra Stato e regione), tra lo Stato e le città, etc..
Nell’ultimo periodo si sono addirittura fatti dei contratti
tra servizi autonomi di una stessa persona pubblica: lo Stato contratta con se
stesso. C’è un’esuberanza della contrattualizzazione di cui si vede bene il
legame con la costruzione dell’Europa e in particolare con la politica
regionale europea.
In altri termini, ciò che prima era organizzato secondo
moduli autoritari, corrispondenti a un’idea di puissance publique è
attualmente organizzato in forma più egualitaria facendo appello all’idea di
contratto: si comincia a parlare di partenariato amministrativo.
Ciò che è chiaro è che la causa non è unicamente la
costruzione europea (non si può dire che sia un effetto diretto, un obbligo
derivante da una direttiva comunitaria) ma certo il processo di integrazione
europea fondato sull’economia di mercato, che promuove la ricerca di
regolazioni più trasparenti e meno autoritarie, ha qualcosa a che fare con tale
fenomeno della contrattualizzazione. Al punto che, oggi, per tutte queste
ragioni, nella dottrina francese, molti preconizzano l’abbandono del
riferimento all’idea di puissance dello Stato e propongono di
sostituire tale espressione desueta, arcaica, un po’ misteriosa e inquietante
con quella di "autorità" pubblica.
Cesare Pinelli interviene dicendo che l’introduzione
appena esposta, peraltro molto chiara e completa, suscita due osservazioni. In
merito alla prima, riguardante la questione delle regioni, Pinelli ritiene che
sia molto interessante quanto sostenuto da Autin relativamente al caso italiano.
Diversamente da quanto è accaduto in Francia, non ci si è infatti accorti –
né tanto meno lo ha rilevato la giurisprudenza costituzionale – che in alcuni
casi il diritto comunitario cominciava a derogare alla regola della indifferenza
della autorità nazionale chiamata ad applicare il diritto comunitario stesso;
oppure cominciava, in modo sempre più incisivo, ad affidare alcuni benefici
esclusivamente a determinate autorità. Si pensi, ad esempio, al caso degli
aiuti in favore di alcune regioni. In Francia se ne sono accorti di più perché
il livello regionale era poco significativo, ma nella giurisprudenza
costituzionale italiana fra il 1996 e il 1998 sono emerse delle decisioni in cui
si è riconosciuto che la regola per cui in genere la CE è interessata solo al
risultato, indipendentemente dall’autorità chiamata ad adempierlo, viene
derogata dalla stessa CE. Quindi c’è un cambiamento significativo anche per
quanto riguarda l’Italia... Tutto questo significa che ci sono due sistemi
paralleli che stanno venendo fuori in ciascun paese, due sistemi di
articolazione territoriale e parallela: il sistema nazionale e un abbozzo di
articolazione territoriale derivante dal diritto comunitario.
Pinelli aggiunge che il fenomeno riferito da Autin alla
integrazione tra i comuni delle aree metropolitane sussiste anche in Italia, e
con le stesse tendenze (incoraggiate sul piano finanziario).
Infine, un’osservazione circa una questione che in Italia
è attualmente di forte attualità a seguito della recente approvazione di una
legge sulla scuola. Quanto detto da Autin a proposito del servizio pubblico lo
convince molto, ma aggiunge che i principi tradizionali del servizio pubblico in
Francia sono quelli di continuità, uguaglianza, adaptation; nella misura
in cui avanza il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, specialmente
sul piano locale, ma anche su quello nazionale, si pone il problema di garantire
gli stessi principi ad opera dei privati che gestiscono servizi pubblici. E’
evidente che il problema può essere declinato sotto il profilo costituzionale:
esso è quello della serietà ed attendibilità degli standards che garantiscono
le caratteristiche del servizio pubblico. Tali standards sono necessari non
perché il servizio sia gestito dallo Stato o dal comune, ma perché esso
riguarda la collettività e pertanto anche i privati sono tenuti ad osservarli.
Pinelli si chiede se su questo profilo vi sia in Francia una riflessione della
dottrina e giurisprudenza.
Autin osserva che, effettivamente, l’Italia ha un largo
anticipo sulla Francia. L’organizzazione amministrativa italiana, infatti,
precede le riforme di cui ha parlato, e che per i francesi appaiono
"rivoluzionarie".
Fa poi due osservazioni sul legame con l’Europa: è chiaro
che le riforme francesi sono articolate sulle nuove iniziative comunitarie; la
stessa cronologia dimostra una sorta di ricerca di adeguamento tra ciò che
accade a livello comunitario e ciò che è fatto a livello nazionale. Per
contro, non è l’Europa che crea la necessità di nuovi livelli territoriali,
ma, anzi, si può affermare che l’Europa è il meccanismo rivelatore di una
esigenza che già esiste. L’Europa dunque accelera la presa di coscienza. Per
questo, come osservava in apertura, Autin ribadisce che è difficile dire quale
sia l’effetto esatto dell’integrazione europea sulle riforme amministrative.
Sulle privatizzazioni, osserva che in Francia vengono
dissociati due processi: privatizzazione eventuale, parziale o totale, delle
imprese pubbliche e mantenimento del servizio pubblico. L’idea che è stata,
forse imprudentemente, avanzata dal Governo è che non si tocchino in ogni caso
le imprese che gestiscono i servizi pubblici: imprudentemente, perché
nonostante ciò, è stata privatizzata una parte del capitale di France
Telecom, ma non è stata privatizzata Air France, o SNCF, o il
settore elettrico. A livello di grandi imprese pubbliche nazionali, invece,
quelle che gestiscono un servizio pubblico non sono oggetto di privatizzazione,
anche se il capitale è privatizzato per una parte minima.
Tuttavia Pinelli ha ragione, secondo Autin, per ciò che
riguarda i servizi pubblici locali: la rappresentazione che se ne dà in diritto
amministrativo è che tra il concedente e il concessionario, tra il delegante e
il delegatario, sarebbe il delegante o il concedente a stare nella posizione di
forza, mentre il delegatario o il concessionario dovrebbero obbedire o seguire
le istruzioni. Ora, si vede bene che in un certo numero di settori, specie per
le collettività locali, non si ha la forza e l’esperienza sufficiente per
imporsi al concessionario del servizio pubblico; in Francia, ciò appare
particolarmente evidente nel settore della distribuzione dell’acqua: ci sono
dei grandi gruppi che si dividiono il mercato della distribuzione dell’acqua e
che si impongono come partner obbligati alle collettività locali, perché la
distribuzione dell’acqua è un serivizo pubblico comunale.
In questi casi, allora, la questione che si pone, forse, non
è tanto il mantenimento dei grandi principi - perché l’uguaglianza degli
utenti è osservata - ma è quella della trasparenza dei costi e del prezzo
esatto del servizio reso. Attualmente, l’idea avanzata dal Ministro dell’Ambiente
è quella di creare un’autorità di regolazione. Ma non ci sono altre
risposte.
Giorgio Recchia osserva come le riflessioni del Prof.
Autin consentano di scorgere fenomeni analoghi anche in Italia; tuttavia,
risulta pur sempre difficile la distinzione tra le novità dovute all’influenza
comunitaria e quelle determinate da esigenze interne di riforma.
In proposito, due recenti esempi sono chiarificatori: il
problema della responsabilità della pubblica amministrazione e quello del
riparto della giurisdizione.
Quanto al primo, si richiama la sentenza della Cassazione che
ha consentito di estendere la responsabilità extracontrattuale della pubblica
amministrazione anche in presenza di interessi legittimi. Stabilire in questo
caso se ciò sia dovuto all’influenza comunitaria ovvero a quella nazionale
non è certamente facile.
Analogamente accade per il problema del riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, che accomuna l’Italia
e la Francia dove si ripropone il problema sopra richiamato; vale a dire se le
modifiche apportate al nostro ordinamento trovino origine nella normativa
comunitaria oppure siano determinate da dinamiche interne. Infatti, sebbene la
Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali avesse proposto alcune
ipotesi di riforma, l’incidenza delle norme comunitarie sulla base del
principio di effettività, che impone l’adeguamento degli ordinamenti
nazionali a quello comunitario, ha fatto sì che alcune riforme che non si erano
potute attuare per via del fallimento della Bicamerale, siano state poi
gradualmente realizzate per effetto del diritto comunitario.
Preliminarmente, si pone pertanto una pregiudiziale di
carattere metodologico.
Comunemente si è portati a pensare che l’uniformità tra
gli ordinamenti sia funzionale al libero mercato ed alla concorrenza, ma per gli
studiosi di puissance publique, il vero scopo del diritto pubblico
comparato non è quello di ricercare l’uniformità tra i diversi sistemi
giuridici, bensì le loro divergenze. Quindi la valutazione degli effetti del
Trattato sull’Unione Europea, come normativa uniforme, sul diritto
amministrativo francese e italiano, deve essere volta a capire come le
specificità "domestiche" si rapportino ai principi teleologici dell’UE
(effettività, proporzionalità).
In questa materia, continueranno ad esistere notevoli
dissonanze tra i diversi sistemi giuridici fino a quando saranno compatibili con
il sistema teleologico dell’UE; pertanto ci si avvia verso un diritto pubblico
amministrativo fortemente dinamico, dove le dissonanze tra i sistemi permangono,
purchè in linea con i fini comunitari.
Autin, al riguardo, aggiunge solo un’osservazione,
che va nel senso di quelle esposte da Recchia: dal punto di vista della
dottrina francese, esiste una differenza tra il modo in cui le cose vanno a
Lussemburgo e quello in cui vanno a Strasburgo. Al livello della
giurisprudenza della Corte di giustizia c’è una sorta di atteggiamento di
comprensione: c’e’ l’idea che ci sia un cambiamento ragionevole, un
dialogo comunque utile e fecondo. Invece con la Corte di Strasburgo, non solo
per l’affair Procola, ma anche per altre questioni, ci sono delle
sensazioni di malintesi e di incomprensioni; come se là si pensasse che
esiste solo uno standard possibile di giustizia imparziale e
indipendente.
Sergio Lariccia intende anch’egli richiamare l’attenzione
sulla questione della "parzialità strutturale", di cui all’arrêt
Procola, richiamata da Autin. Egli ritiene che si possa arrivare ad una
conclusione: l’influenza del diritto comunitario è meno forte, ovvero è
destinata a non avere particolare successo, quando si scontra con le
tradizioni di corpi e di istituti che hanno una posizione di grande rilievo
nelle tradizioni degli stati membri. Ed è questo il caso del consiglio di
Stato e della Corte dei conti.
Lariccia esprime parere favorevole alla scelta che in
Italia era stata fatta dalla Commissione bicamerale, non credendo che
occorrano molte parole per dimostrare che c’è un conflitto difficilmente
sanabile tra le esigenze di una giustizia imparziale e indipendente e due
istituti che vivono la realtà di svolgere, insieme, un’ attività di
controllo e di giurisdizione sugli enti controllati, per la Corte dei conti, e
un’attività di giurisdizione e di consulenza nei confronti degli organi
dell’amministrazione, per il Consiglio di stato.
Vista la presenza in Italia di una tradizionale vicinanza
tra le tesi della dottrina amministrativistica e le posizioni espresse dal
Consiglio di Stato, Lariccia domanda se esista o meno in Francia una corrente
dottrinale favorevole ad opporsi alla resistenza del consiglio di Stato verso
la differenziazione tra le due funzioni di giurisdizione e di consulenza; e,
più in generale, se ci sia una tradizione della dottrina amministrativistica
rappresentata da persone che non svolgono attività professionali davanti al
Consiglio di Stato.
Autin afferma di non conoscere nessuno, nella dottrina
amministrativa francese, che si azzarderebbe a sostenere la posizione della
Corte di Strasburgo. E’ una risposta che potrebbe apparire forse troppo
semplice, ma che deriva dal fatto che la dottrina amministrativistica sente
profondamente di partecipare ad un’opera, certo perfettibile, ma che essa
costruisce assieme con il Consiglio di Stato, che talvolta è criticato, ma
che comunque gode di profonda ammirazione per il lavoro svolto nel corso degli
ultimi due secoli.
Allora, l’incomprensione viene dal fatto che se si prende
alla lettera l’articolo 6 della Convenzione, si legge che ogni persona ha
diritto a che la sua causa si svolga dinnanzi ad un tribunale indipendente e
imparziale.
Si parla della concezione della Corte di Strasburgo sull’imparzialità,
soggettiva, oggettiva e strutturale, ma si è persa per strada l’idea di
indipendenza. Ora, secondo Autin, nella redazione della Convenzione, le due
nozioni avrebbero potuto ognuna ricevere un significato complementare: si è
messa avanti una concezione estrema dell’imparzialità, dimenticando
completamente la nozione di indipendenza.
Ciò è stato fatto notare a proposito del Consiglio di
Stato lussemburghese. Ciò che era messo in discussione era la sua
indipendenza, la sua indipendenza strutturale, e non la sua imparzialità (si
tratta infatti di questioni diverse). Autin crede che la Corte di Strasburgo
abbia perso una buona occasione per dare senso alle due espressioni: l’indipendenza,
che dovrebbe rinviare alla struttura dell’organo, al modo in cui è
composto, allo status dei suoi membri; mentre l’imparzialità deve rinviare
anche al comportamento, al modo di agire dei membri dell’organo, che sia
tale da non mettere in discussione la rettitudine delle loro decisioni.
Nella decisione della Corte europea, l’imparzialità ha
assorbito i due profili, senza alcuna distinzione.
Flavia Lattanzi ritiene di poter capire le ragioni
che hanno spinto la Corte europea ad approfondire il problema dell’imparzialità
piuttosto che quello dell’indipendenza. A suo avviso, infatti, trattandosi
di un tribunale internazionale, nel senso stretto del termine, piuttosto che
di un tribunale costituzionale, essa non poteva non avere questa sorta di
cautela.
In particolare, Lattanzi chiede ad Autin se le
trasformazioni in atto nell’amministrazione pubblica francese sotto l’influenza
del processo di integrazione europea in generale e della regionalizzazione in
particolare, potranno aiutare la Francia a risolvere le questioni ancora
aperte.
Autin risponde che la Corsica non è più una regione,
poiché una legge del 1991 la rende una collettività territoriale sui
generis. Ma ciò che importa è misurare l’influenza del processo di
integrazione europea.
Ci sono stati molti accordi che vanno ben al di là di
quanto si poteva immaginare nell’ottica dello stato unitario repubblicano.
Un accordo riconosce la sovranità ripartita tra la Francia e la nuova
Caledonia, una cittadinanza propria accanto a quella francese, un potere
legislativo ai Congressi dei Territori. E’ una rivoluzione che avviene dal
basso.
C’è dunque la spinta europea e quella dei Territori,
entrambe aventi ad oggetto la riorganizzazione istituzionale del sistema
amministrativo francese. Da qui possono arrivare gli stimoli per la soluzione
dei problemi in corso.
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