Sergio Bartole, dopo aver premesso che il tema del
federalismo risulta un po’ stantio e comunque compromesso dall’uso simbolico,
ideologico – come ritengono anche i Proff. Carli e Zaccaria – che si fa
tradizionalmente dell’espressione "federale", esordisce
sottolineando l’opportunità di tentare di capire perché si fa uso dell’espressione
"federale" e quali sono conseguentemente gli obiettivi, dichiarati e
non, che un progetto di revisione costituzionale che si definisce federale,
persegue.
Osserva, quindi, come il tema in questione sia reso
particolarmente problematico dalla circostanza che questa riforma viene
configurata come un passaggio dall’ordinamento regionale all’ordinamento
federale, sul presupposto che sia possibile distinguere nettamente ciò che c’era
prima da ciò che dovrebbe esserci dopo.
A ciò si aggiunga, prosegue, che mentre in passato in
materia di Stati federali esistevano delle certezze - la coesistenza di più
sovranità, l’ordinamento fatto di Stati, gli ordinamenti creati attraverso
una pattuizione fra eguali che dava vita ad un ordinamento diverso costituivano
tutte posizioni che convergevano, in maggiore o minore misura, su un dato comune
e sia il contenitore che le entità componenti avevano una qualificazione
giuridica analoga – attualmente, invece, - come insegna in un bell’articolo
anche il Prof. Mauro Volpi - è difficile trovare elementi che valgano a
distinguere tra loro i vari ordinamenti federali anche perché non sono
rinvenibili caratteri sempre e necessariamente ricorrenti: la modalità di
elencazione delle funzioni, ad esempio, è smentita dalla esperienza canadese,
così come l’appartenenza in capo alle entità componenti di poteri di
relazioni estere contraddice le vecchie classificazioni.
Quando si parla di questi elementi tipici, spiega Bartole,
qualcuno li definisce come una sorta di elementi residui rimasti dall’antica
sovranità e perpetuati all’interno dell’ordinamento federale, dimenticando
che in realtà nell’ordinamento federale tali elementi acquistano una loro
individualità e vengono conformati in modo completamente diverso e nuovo, non
tenendo conto che certi poteri, i quali a parere di alcuni dovevano spettare fin
dall’inizio alle entità componenti, sono stati alle stesse attribuiti
soltanto in virtù di recenti riforme: basti pensare, ad esempio, al potere
estero dei Länder austriaci.
Basti pensare, ancora, al potere di darsi un ordinamento
costituzionale, che è diverso da ordinamento federale a ordinamento federale
(solo in alcuni ordinamenti federali l’ordinamento costituzionale dell’entità
componente è presidiato da una propria Corte costituzionale), per finire a
quello che dovrebbe essere l’elemento qualificante e realmente innovativo, l’elemento
sine qua non della presenza di un ordinamento federale, l’esistenza di
un Bundesrat, di una camera rappresentativa degli enti e non delle popolazioni,
quindi qualche cosa di molto più incisivo dello stesso Senato americano (qual
è oggi e non qual era ieri quando i senatori venivano eletti delle assemblee
degli Stati).
Se si considera, prosegue Bartole, che gli elementi che
potrebbero apparire "tipici" non sempre ricorrono, riesce estremamente
difficile arrivare a una definizione di Stato federale sulla base di essi, come
risulterebbe altrettanto inadeguato affermare che gli Stati federali si
differenziano in ragione di certe peculiarità della forma di governo. Per fare
un esempio, spiega Bartole, non si può dire che uno Stato è federale perché
ha un Bundesrat, mentre si può dire che uno Stato ha un Bundesrat perché è
uno Stato federale.
Secondo Bartole esiste una identità degli enti componenti e
probabilmente tale identità viene tutelata attraverso misure diverse, tuttavia
non sembra possibile individuare né cosa sia esattamente questa identità che
sta dietro agli ordinamenti federali, né percepire un ruolo speciale degli enti
componenti degli Stati federali, con la conseguenza che tutto il dibattito
politico sul tema sembra risolversi in una grande divagazione, in un grande happening,
che è servito ai politici per dividersi, per schierarsi senza che poi alla fine
nessuno dica realmente perché vorrebbe uno Stato federale.
A parere di Bartole, nel concetto di "federalismo"
al centro del dibattito c’è una certa ambiguità. Tale ambiguità è
probabilmente determinata dal fatto che nessuno dichiara apertamente che cosa
vuole: sintomo di tale ambiguità è la tendenza di certi partiti, che avrebbero
naturaliter una vocazione centralista, a trasformarsi improvvisamente in
federalisti.
Alla luce di tali considerazioni, Bartole suggerisce di
cercare, non tanto la conformità del testo del d.d.l. D’Alema-Amato ad un
ipotetico modello di Stato federale, quanto, piuttosto, di tentare di capire
perché si è ritenuto di predisporre un progetto che si dichiara come progetto
di ordinamento federale, tentando nel corso di questa operazione di colmare
anche il deficit culturale del discorso.
Bartole osserva, quindi, come non sia da sottovalutare anche
la responsabilità della dottrina costituzionalista per la mancanza di serietà
nel dibattito sul federalismo e sottolinea come spesso ci si è fatti prendere
la mano dalla tentazione di rincorrere i vari progetti predisposti in materia,
quasi che la cosa più importante fosse individuare quale di essi attribuisse
più poteri alle entità componenti, quale riuscisse meglio nell’elargire
funzioni, prerogative costituzionali, neanche poi che fosse vero e dimostrato
che elargire più poteri, più funzioni sia la soluzione delle soluzioni,
essendo comunque necessario un certo equilibrio, una certa misura.
Bartole, quindi, ammette di aver partecipato sempre con un
certo disagio ai dibattiti sul tema e fa notare che probabilmente la stessa
dottrina costituzionalista ha concorso a determinare questo deficit culturale,
cui a suo parere è ancora possibile porre riparo.
Con riguardo, in particolare, al d.d.l. in commento, Bartole,
interrogandosi sul futuro di tale progetto, presume che di esso si farà un uso
strumentale, simbolico, in occasione delle imminenti elezioni regionali e che,
comunque, non sarà approvato prima delle elezioni politiche.
Secondo Bartole, il punto di partenza va cercato nella Lega,
perché essa ha posto il problema dello Stato federale, inteso come misura di
tutela di identità etniche e culturali.
Dopo aver rammentato poi che qualcuno ha fatto riferimento a
Häberle, qualcun altro è arrivato a sostenere che in Italia ci sono tante
etnie - affermazione che lascia sorpreso non solo il Prof. Massimo Luciani in un
recente articolo -, Bartole sottolinea che, comunque, chi si è occupato di
minoranze nazionali spesso ha parlato dell’esistenza di tante etnie, di tanti
gruppi diversi culturalmente e linguisticamente quasi che l’Italia fosse una
sorta di Svizzera o una sorta di Russia, dove si rilevano circa 127-128
minoranze nazionali, e conclude affermando che l’idea della Lega di dare vita
ad uno stato federale corrisponde, se non proprio all’idea di creare una
Svizzera, al proposito di tutelare comunità etnicamente e culturalmente
diverse.
Ricorda, inoltre, che, nel dirigere per conto dell’Istituto
Regioni del CNR una ricerca diretta all’analisi della legislazione delle
regioni ad autonomia ordinaria volta a verificare se effettivamente la
legislazione di queste regioni ponesse in evidenza queste diversità
etnico-culturali, egli ha avuto modo di constatare che le peculiarità rilevate
nella legislazione regionale esaminata non perseguivano mai obiettivi di tutela
dell’identità di una comunità come tale, quanto, piuttosto, finalità di
promozione turistica, di tutela ambientale etc.
D’altro canto, Bartole esclude che la Costituzione consenta
di considerare le differenze etnico-culturali come la base, il fondamento del
pluralismo autonomistico: se ciò fosse vero, infatti, tutte le regioni
dovrebbero, ad esempio, poter adottare perfino quei provvedimenti di restrizione
dell’elettorato che sono presenti in Trentino Alto Adige, in particolare nella
provincia di Bolzano; dovrebbe esserci la possibilità di contenere l’arrivo
di chi viene da fuori; dovrebbe esserci, addirittura, quasi una sorta di
istituzionalizzata diffidenza dell’alieno, dove l’alieno potrebbe essere
addirittura il cittadino di un altra regione.
Il quadro, conclude Bartole, deve restare unitario sulla base
di valori civili e non di valori etnici.
Quindi si chiede se il federalismo dovrà nascere dall’alto
o dal basso.
Se, infatti, dovesse nascere dal basso, prosegue, allora
sarebbe ammissibile pensare ad una individuazione delle funzioni dei vari enti
sulla carta, come avviene in Spagna: ci sarebbe una lista di funzioni nella
Costituzione e le Regioni, all’atto del loro costituirsi, avrebbero la
possibilità di scegliere le funzioni che preferiscono o che, comunque,
ritengono più adeguate al soddisfacimento delle proprie esigenze. Laddove,
invece, un federalismo che nasca per altre ragioni, per esempio, in funzione
della razionalizzazione dell’esercizio del potere, di un alleggerimento delle
funzioni del centro, di una riduzione del peso che grava sullo Stato centrale,
dovrebbe, probabilmente, essere improntato ad una eguale distribuzione delle
funzioni anche perché, altrimenti, una distribuzione diversa e sbilanciata,
creerebbe più problemi al centro di quanti non ne risolverebbe.
Un secondo elemento molto importante di cui tener conto, a
parere di Bartole, è quello degli accordi fra le entità federate, fra le
entità componenti.
Un dottissimo conoscitore delle dottrine di lingua tedesca
come il Prof. Cervati senza dubbio conosce, rammenta Bartole, il libro sul
federalismo asimmetrico di Pernthaler, nel quale si insegna che proprio
attraverso gli accordi fra Länder anche l’Austria parrebbe essere diventata
un ordinamento federale asimmetrico, nel senso che i Länder, convenendo sull’esercizio
in comune di funzioni, avrebbero in qualche modo reso differenziata e complicata
la mappa della geografia politica e amministrativa austriaca, dando vita a
diverse situazioni, con l’effetto di una sostanziale mancanza di uniformità.
Ritiene che anche questo discorso non possa essere totalmente
condiviso e rammenta che il Prof. Pizzetti in uno degli articoli sulla riforma
regionale in senso federale sosteneva, in un passaggio, che se le regioni
italiane avessero potuto disporre dei poteri di pattuizione, di accordo fra di
loro, come quelli di cui dispongono, ad esempio, i Cantoni svizzeri, la Padania
sarebbe già stata costituita.
Affermazione rischiosa a parere di Bartole, in quanto i
poteri di accordo, di contrattazione fra entità componenti hanno sempre un
limite che in molte Costituzioni è espresso: si tratta, ad esempio, del divieto
di creare consorzi di carattere generale o, come stabilisce la giurisprudenza
della Corte suprema americana, del divieto di creare autorità sovrastatali che
siano in grado di competere con l’autorità politica centrale, e conclude nel
senso che, anche nell’ipotesi in cui le Regioni avessero potuto esercitare i
poteri di contrattazione dei cantoni svizzeri, in Italia non sarebbe stato
possibile costituire la Padania. La collaborazione fra Regioni di cui altra
volta ha parlato, è - dice Bartole - altra cosa.
In particolare, precisa Bartole, vi sarebbe stata la
necessità di Carte costituzionali scelte in modo del tutto autonomo ed adottate
con la espressa convinzione di dare un ordine interno alle entità componenti,
fino al punto addirittura da richiedere l’esistenza di Corti costituzionali
interne alle singole entità componenti, con l’effetto di una frammentazione
in senso forse organicistico della struttura statale.
Tale ipotesi di lavoro, prosegue Bartole, confligge, inoltre,
con l’ipotesi, da altri prospettata, dell’avvento delle macro-regioni -
ammesso che l’articolo 131 della Costituzione consolidi una realtà, una carta
geografica di identità culturali ed etniche differenziate - ipotesi che
comporta, comunque, la necessità di superare quanto disposto dall’articolo
132 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nel prevedere che la fusione
di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni debba avvenire con legge
costituzionale, comporta, di fatto, la possibilità che assemblamenti assentiti
dalle popolazioni interessate possano poi essere rifiutati dal Parlamento
nazionale.
Bartole conclude sostenendo che, se si aderisce all’idea in
base alla quale il federalismo nasce in funzione della tutela di una serie di
realtà diverse etnicamente e culturalmente, dovrebbero trarsi tutta una serie
di conseguenze che, in realtà, non sono nel progetto di legge in commento e che
non sono neppure, probabilmente, pensabili nell’odierno federalismo: le stesse
dottrine di Häberle, infatti, per quanto apprezzabilissime, si scontrano con la
realtà, a prescindere dal fatto che i parametri per la costituzione della
geografia dei Länder in Germania non sono solo parametri storico culturali, ma
sono anche economici e sociali, riguardando le dimensioni dei trasporti e tutta
una serie di altri fattori.
Tutto ciò dimostra, a parere di Bartole, che il federalismo,
in realtà, serve ad altre cose e non serve solo a quelle evidenziate da
Häberle.
Quanto al d.d.l. D’Alema – Amato, egli ritiene che il
testo vada esaminato partendo dall’esame del nuovo articolo 117 della
Costituzione proposto nel progetto.
Secondo Bartole, il nuovo articolo 117 non prevede una
assunzione di attribuzioni da parte degli enti decentrati "alla
carta": la distribuzione della potestà legislativa è fissata una volta
per tutte, c’è una ripartizione stabilita in Costituzione. L’unica
apertura, a parere di Bartole, è quella lasciata dal secondo comma del nuovo
articolo 131, laddove si stabilisce che: "forme e condizioni particolari di
autonomia, che non concernono le materie di cui al secondo comma dell’articolo
117, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei principi di cui all’art.
119".
Nel commentare tale disposizione, Bartole sottolinea, in
primo luogo, che il procedimento in essa delineato affida comunque la decisione
allo Stato, spettando alle Regioni esclusivamente l’iniziativa e, in secondo
luogo, fa notare la peculiarità del regime al quale il nuovo articolo 131
sottopone la legge dello Stato, ordinaria e non costituzionale, deputata all’approvazione
di forme e condizioni particolari di autonomia.
Il terzo comma del nuovo articolo 131 stabilisce, infatti,
che: "La legge di cui al secondo comma del presente articolo è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la
Regione interessata, ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini
elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza assoluta dei voti validi".
A parere di Bartole, un provvedimento, come quello di cui al
terzo comma del nuovo art. 131 Cost., dovrebbe richiedere non un referendum
limitato alle regioni interessate bensì un referendum nazionale.
A tal proposito, Bartole rammenta che quando in Svizzera si
è dato vita al Cantone del Giura non è stata interpellata soltanto la
popolazione del Giura, ma è stata sentita anche la popolazione del Cantone di
Berna dal quale il Cantone del Giura veniva staccato e, infine, l’intera
popolazione svizzera, in quanto con la creazione del Cantone del Giura sarebbe
comunque cambiata l’architettura complessiva del sistema federale.
Bartole ha la sensazione che la norma in esame riecheggi
previsioni analoghe contemplate nelle prime versioni dei testi elaborati dalla
Commissione Bicamerale: sembrerebbe, a parere di Bartole, una norma costruita ad
uso della Regione Veneto e probabilmente oggi non più rispondente alle esigenze
manifestate in passato da questa Regione.
Precisa, comunque, di essere convinto che le rivendicazioni
della Regione Veneto non fossero propriamente rivendicazioni di autonomia
quanto, piuttosto, di infrastrutture (ad es. di una migliore rete stradale).
Bartole, quindi, illustra il significato della disposizione
del nuovo articolo 123 della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale
1/99, sottolineando come tale norma costituisca un grande progresso con riguardo
alla potestà di ogni regione di darsi un proprio Statuto.
Secondo Bartole, almeno sotto il profilo dell’ordinamento
politico, tale disposizione sembra diretta a favorire una larga autonomia. Non
va tuttavia sottovalutato che, per quanto concerne la legge elettorale, il nuovo
articolo 123 stabilisce, a salvaguardia dell’unicità del sistema
politico-partitico, che la relativa legge regionale sarà tenuta comunque a
rispettare i limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica.
In ogni caso, spiega Bartole, tutto dipende dal tipo di
principi che si andranno ad adottare: se i principi riguarderanno non soltanto
la libertà di voto, le modalità della propaganda elettorale ma anche lo stesso
sistema elettorale – se, per esempio, l’opzione proporzionale/uninominale
sarà risolta al livello di legge statale - i margini di innovazione del sistema
politico regionale saranno decisamente ridotti.
Bartole giudica molto aperta la formula adottata nel nuovo
articolo 118, dedicato agli accordi fra le Regioni, non essendo rinvenibili in
tale disposizione quei limiti che sono invece previsti dalla Costituzione
spagnola.
Tale norma, al contrario, nel prevedere che "la legge
regionale ratifica le intese con altre regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni anche con individuazione di organi comuni" sembra
consentire, a suo parere, che si possa arrivare persino all’esercizio
congiunto di più funzioni contemporaneamente.
L’aspetto limitativo di tale disposizione è probabilmente
costituito, a parere di Bartole, dal fatto che deve trattarsi di organi comuni e
che quindi non potranno essere creati, ad esempio, un consorzio, un ente comune
diverso ma, quindi, solo organi con singole e determinate funzioni.
Inoltre, prosegue Bartole, per la stipulazione degli accordi
con enti di altri Stati sarà, comunque, necessaria la legge dello Stato.
Successivamente passa all’esame dell’articolo 117, come
riformulato dal d.d.l. in commento, nella parte in cui stabilisce che la
potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni nel rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, interrogandosi sul senso di tale previsione.
Tale norma, infatti, stabilisce che è "il riparto"
a dover rispettare i vincoli comunitari e non, piuttosto, l’esercizio delle
funzioni, consentendo, in tal modo, una rottura del riparto a vantaggio del
livello comunitario.
Infine, secondo Bartole, il d.d.l. non ha apportato una
sostanziale modifica all’articolo 132 Cost., in quanto non è stato modificato
quel potere di diniego dello Stato ad eventuali unioni o fusioni assentite dalle
popolazioni interessate.
Nell’esprimere un primo giudizio sul d.d.l., sulla base
degli articoli esaminati, Bartole sottolinea la prevalenza di un quadro unitario
anche se con un alleggerimento del peso che grava sul centro.
Ritiene, inoltre, interessante la possibilità che tale
quadro unitario sia comunque aperto all’eventuale sostituzione con un quadro
comunitario.
Anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
prosegue, sono rinvenibili alcune pronunce nelle quali si accenna alla
possibilità che regolamenti e direttive comunitarie sovvertano l’ordine delle
attribuzioni, tuttavia, se tale possibilità appare accettabile per l’ordinamento
comunitario non altrettanto può dirsi per i vincoli internazionali.
L’impressione di Bartole è che con questa norma si voglia
aprire l’ordinamento verso l’alto e consentire una mobilità di funzioni
forse addirittura maggiore di quella che è consentita verso il basso.
A tal proposito, Bartole sottolinea come nel d.d.l. D’Alema-Amato
non vi siano espresse indicazioni in ordine all’applicazione della
sussidiarietà verso il basso, mentre sono rinvenibili maggiori possibilità di
avocazione verso l’alto.
Manca, inoltre, una norma come quella, ad esempio, dell’articolo
72 della Costituzione tedesca, nella quale si stabilisce che i Länder possono,
in alcune materie ricadenti nella competenza centrale, esercitare, fino a quando
non intervenga nel rispetto di dati presupposti una legge federale, funzioni
anche legislative.
Un canone importante, prosegue Bartole, è quello enunciato
all’articolo 114 che, nel prevedere che l’esercizio delle funzioni pubbliche
è ripartito sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione,
fornisce una qualche indicazione degli obiettivi. A parere di Bartole, gli
obiettivi sottesi al d.d.l. vanno, in primo luogo, nel senso di un
alleggerimento del centro, nei limiti in cui ciò sia voluto dal centro; in
secondo luogo, nel senso di un avvicinamento della sede decisionale alle
comunità interessate, avvicinamento che diventa un fatto istituzionale laddove
si stabilisce che le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni salvo
tutte le deroghe possibili.
Per quanto riguarda la potestà legislativa, prosegue
Bartole, restano consacrati i modelli di riparto tradizionali: c’è, in
sostanza, una ripartizione di tipo verticale fra i principi stabiliti dalle
leggi dello Stato e la normativa di dettaglio.
A parere di Bartole sulle disposizioni in materia di potestà
legislativa le aspettative erano, se non addirittura di una maggiore fantasia in
astratto, quanto meno di una maggiore consapevolezza dei problemi che le scelte
della Costituente hanno determinato in termini di giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Secondo Bartole, nella giurisprudenza della Corte
costituzionale sono rare le pronunce in cui la Corte abbia riconosciuto l’invasività
delle leggi statali di quadro rispetto alle competenze regionali. Rammenta poi
di avere verificato personalmente, in occasione di un apposita indagine da lui
condotta per gli studi Amorth, l’assenza di pronunce della Corte in tal senso,
se non sul terreno degli atti di indirizzo e coordinamento, giudicati a volte
dalla Corte troppo puntuali.
Comunque la sensazione di Bartole è che sostanzialmente i
poteri del centro restino e che resti anche il controllo: ciò non significa che
non vi sia un alleggerimento del centro, ma che si tratti di un alleggerimento
controllato dal centro medesimo.
D’altronde, prosegue Bartole, il d.d.l. D’Alema-Amato non
considera le Regioni come espressione di una realtà preesistente che in qualche
modo vuole essere tutelata, ma come enti che vengono creati per ragioni di
convenienza, di praticità del governo complessivo del sistema.
Secondo Bartole questa chiave di lettura spiega perché, per
esempio, il d.d.l. pone sullo stesso piano Regioni, Comuni, Provincie e persino
una creazione del tutto artificiale come le città metropolitane: se, infatti,
chi ha difeso i comuni contro le regioni ha parlato delle 100 città sostenendo
che la storia italiana è fatta di 100 città, tutto ciò alla fine riveste un
significato relativo perché, al momento opportuno, ragioni di efficienza, di
convenienza consentono di sostituire alle 100 città le città metropolitane
(cfr. ad esempio l’iniziativa del Sindaco di Trieste di costituire l’area
metropolitana di Trieste, senza tener conto che i comuni circostanti interessati
sono solo quattro e che per di più sono garantiti nella loro autonomia da
accordi internazionali per la tutela della minoranza slovena; identica l’iniziativa
del Sindaco di Gorizia, entrambi con lo scopo di inglobare Monfalcone).
Ribadisce, inoltre, come l’esistenza di una tutela eguale
per comuni e provincie stia a dimostrare l’assenza nel d.d.l. di un intento di
tutela delle comunità regionali come tali.
Non è rinvenibile, pertanto, a parere di Bartole, una
visione organica, unitaria della comunità regionale, logica conseguenza è l’assenza
nel testo del progetto della previsione di un Senato delle regioni.
L’idea del Bundesrat, spiega Bartole, è un’idea
felicissima di per sé, perché risolve molti problemi, ma è chiaro che se si
parte dalle impostazioni da cui sono partiti i legislatori costituenti in Italia
in questi anni, è difficile arrivare al Bundesrat perché bisogna cambiare la
filosofia interpretativa del sistema regionale, dovendosi sostituire ad un
disegno di sistemazione efficiente del potere una sistemazione diversa e una
preoccupazione diversa per le stesse identità delle entità componenti.
In conclusione Bartole osserva che, a suo parere, il d.d.l.
in esame ha sostanzialmente lo scopo di completare, a livello costituzionale, la
Legge Bassanini, di dare copertura costituzionale a tale legge e quindi, più
che una riforma che anticipi il futuro, deve considerarsi come una riforma che
insegue il passato.
Dopo aver espresso vivi apprezzamenti per la presentazione
del disegno di legge svolta da Bartole, Stelio Mangiameli, tra le ragioni
che spingono la classe politica a varare un progetto di carattere federale, ne
individua alcune: la crisi dello Stato sociale che - per problemi di bilancio -
vede ridurre i propri compiti; la perdita di pezzi di sovranità verso l’alto
a favore dell'integrazione europea; ed, infine, il mutare del quadro per effetto
della globalizzazione, rispetto al momento in cui fu adottata la Carta
costituzionale entro la quale lo Stato nazionale è inserito.
A questi elementi, Mangiameli aggiunge anche la modifica del
sistema elettorale che, divenendo prevalentemente maggioritario, ha diminuito il
rapporto tra rappresentanza parlamentare e corpo sociale. Infatti, se con il
proporzionale, prosegue Mangiameli, il consenso andava curato e coltivato
assiduamente dal rappresentante, con il maggioritario a turno unico questo
bisogno di cura e di ascolto dell’elettorato non c’è più, le candidature
sono distribuite dalle segreterie dei partiti e si basano sull’immagine
nazionale delle coalizioni. Ed il risultato di ciò, secondo Mangiameli, non
può che essere una certa assenza dal territorio, un allontanarsi dell'autorità
che spinge il cittadino a rivolgersi ai centri di potere che gli sono più
prossimi. Per queste ragioni, egli rileva che nel corpo sociale si è sviluppata
la richiesta di un ordinamento federale e in tal senso sottolinea che la Lega ha
costituito un canale di rappresentazione di questo bisogno, pur presente anche
in altre parti del territorio nazionale come, ad esempio, nel meridione.
Mangiameli ritiene, inoltre, che non sia opportuno puntare ad
una conformità del testo con un modello ipotetico di ordinamento federale,
giacché si è abituati a parlare di federalismo in tanti modi diversi e, nel
disegno di legge, sembra scorgersi la scelta a favore di quello che - nel
dibattito tra i costituzionalisti di lingua anglosassone e tedesca - viene
chiamato federalismo organico. Così facendo – ammonisce Mangiameli - si
rischia di superare quella che è stata la nostra tradizione, il regionalismo
cooperativo, in quanto non vi è presente più un vero e proprio riparto di
competenze ma, piuttosto, un unico spazio dove operano sia lo Stato centrale sia
le componenti della federazione (e, ovviamente, uno dei due soggetti deve
definire il ruolo e i compiti dell’altro).
Per Mangiameli, la preferenza per il federalismo organico
emerge dal fatto che è la federazione a definire puntualmente, di volta in
volta, le esigenze, modulando quali possono essere i compiti delle entità ad
essa collegate. Peraltro, egli rileva che l'assetto del disegno di legge è
migliore rispetto a quello proposto dalla Bicamerale che invece conservava come
criterio gli "interessi nazionali". Tale criterio poteva intervenire
in relazione a qualsiasi competenza ed avere effetti dirompenti. Nel disegno
governativo questo scompare, sia in sede di controllo sia in sede di riparto
delle competenze. E per Mangiameli ciò è avvenuto anche perché le
possibilità di riserva delle regioni rispetto ai poteri del centro sono molto
ridotti: per esempio, all'articolo 118 dove l’accordo delle regioni per il
migliore esercizio delle funzioni dovrebbe portare ad una forma di
sussidiarietà verso l’alto e ad impedire – se le regioni optano per questa
situazione – che intervenga lo Stato. In secondo luogo, per Mangiameli,
l'assenza della dicitura "interessi nazionali" si è determinata
perché, guardando all’esperienza degli ordinamenti federali, non ce n’è
uno nel quale le competenze della federazione non si siano allargate: in
America, l’allargamento dei poteri federali è stato enorme, in Germania, i
Länder sono stati di fatto spogliati delle loro competenze (si pensi alla
riforma del 1968, quella sui compiti comuni, che ha tolto ai Länder competenze
esclusive facendole diventare competenze comuni). Tra l’altro, Mangiameli
sottolinea che il riparto di competenze ricalca l’ordinamento kelseniano, in
quanto Kelsen – in riferimento alla Costituzione austriaca del 1920 –
affermava che l’ordinamento federale era un ordinamento unitario e, in base a
ciò, doveva essere creato dall’alto con una certa logica di ingegneria
costituzionale, senza determinare alcun problema di rappresentanza.
D’altronde, nota Mangiameli, il Bundesrat austriaco non è
mai stato come quello tedesco in quanto, pur essendo una sorta di seconda camera
su base regionale, non ha mai avuto quell’impronta forte che c’è in
Germania, dove invece i governi dei Länder lo caratterizzano.
Peraltro, nonostante per anni egli sia rimasto su una
posizione di difesa ad oltranza del modello costituzionale, contro tutte le
deviazioni della giurisprudenza costituzionale e del legislatore, Mangiameli
sottolinea ora che, in una fase di riforma costituzionale così impegnativa, è
necessario abbandonare questa visione poiché, in modo aprioristico, essa
pretende di tutelare un'autonomia delle regioni che non c’è e non c’è mai
stata. Quanto al progetto in discussione, Mangiameli ritiene che esso sia
compatibile con la struttura e con la tradizione del nostro sistema.
Egli, invece, individua qualche limite nella legge
costituzionale n. 1 del 1999 nella quale sembra essere presente quasi un senso
di rinuncia a dirigere il processo di riforma regionale. In proposito,
Mangiameli pone in evidenza come, pur in presenza della elezione diretta del
Presidente della Regione, vi sia la possibilità che lo statuto preveda qualcosa
di diverso, permettendo alle Regioni di essere reali protagoniste di un processo
costituente.
Un’ultima osservazione viene espressa da Mangiameli in
merito ai principi fondamentali in materia elettorale. Questi dovrebbero avere
tre caratteristiche. Anzitutto non dovrebbero coprire l’intero spazio delle
scelte politiche previste dal legislatore ma lasciare le scelte effettive al
legislatore regionale; in secondo luogo, dovrebbero consentire scelte
territorialmente diversificate; infine, dovrebbero non essere direttamente
applicabili, ma richiedere, necessariamente, l’ulteriore passaggio della legge
elettorale. Queste tre caratteristiche, rileva Mangiameli, nonostante qualcuno
in dottrina le abbia esternate, non sono mai state accolte dalla giurisprudenza
costituzionale.
Sergio Lariccia ritiene molto convincente la relazione
introduttiva al disegno di legge in materia di federalismo amministrativo. In
particolare, mettendo in luce i primi due punti della relazione laddove si
afferma che c’è una crisi della società, dello Stato, dei partiti politici,
delle istituzioni, che rendono necessaria un'innovazione, una serie di procedure
e di novità sostanziali. Riguardo a questi problemi Lariccia sottolinea come
ponendo a raffronto le premesse ed i risultati concreti, questi ultimi non siano
stati così incoraggianti.
Partendo dalla parte conclusiva della relazione di Sergio
Bartole, anche per Lariccia questo progetto appare un tentativo di
razionalizzare, di completare il disegno delle leggi Bassanini. Ciò nonostante,
egli esprime dubbi sul disegno di riforma dell'amministrazione impostata sulla
base dell’art. 3 della legge 59/97 e sottolinea come, in un recente fascicolo
della rivista "Giurisprudenza costituzionale", in una nota a sentenza,
anche Giuseppe Ugo Rescigno abbia ribadito le perplessità su questo processo di
delegificazione, a suo avviso contrario ai principi della Costituzione. Se è
vero che è possibile fare una riforma che si propone di proseguire il disegno
della legge Bassanini, Lariccia si chiede se sia possibile fornire risposte alle
numerose domande che un processo come quello delle riforme Bassanini ha avviato.
Quanto poi alla decisione che appare espressa nella relazione al testo
normativo, di rinviare il problema non soltanto della seconda Camera, ma anche
di un nuovo assetto del sistema delle fonti e del rapporto tra Parlamento e
Governo -perchè su questi temi controversi e dirompenti è necessario un
ulteriore approfondimento delle forze politiche – egli rileva che sia seria e
condivisibile. Lariccia, peraltro, si interroga se sia possibile organizzare,
prevedere, un sistema di ordinamento federale della Repubblica nello stesso
momento in cui si ritiene di non dire nulla sulla seconda Camera. E, ricordando
ciò che scriveva Giorgio Pastori sul progetto di riforma costituzionale,
sottolinea che, se non si riesce a fare qualcosa sulla seconda Camera,
probabilmente non si potrà avviare un sistema di autonomia coerente con le
istanze di un sistema realmente autonomistico. Inoltre, Lariccia si chiede se
sia ammissibile non toccare i due temi delle fonti del diritto e del rapporto
Parlamento-Governo.
Successivamente interviene Vincenzo Cerulli Irelli,
relatore di maggioranza alla Camera sul testo in discussione. Egli è d'accordo
con le osservazioni fatte da Mangiameli sul testo, sull’ispirazione e anche
sui suoi limiti, ma ritiene che comunque si tratti di un disegno sicuramente
più avanzato di quello austriaco, probabilmente un po’ meno avanzato di
quello spagnolo e, certamente meno avanzato di quello tedesco. In tal senso,
sarebbe d’accordo anche ad espungere la parola federalismo, ma sottolinea che
ciò non è, sul piano politico, possibile. Pertanto, Cerulli Irelli sottolinea
come questo progetto possa essere definito come il testo "del quanto è
possibile", affermando che, naturalmente, l’assenza del Senato delle
Regioni rende impossibile parlare non solo di federalismo, ma anche di
regionalismo compiuto. Comunque, il tema della seconda Camera per Cerulli Irelli
non è, al momento, affrontabile e rileva che (trascurando il discorso sulla
Conferenza permanente), forse si potrebbe positivamente introdurre soltanto una
soluzione intermedia, come ad esempio la Commissione Bicamerale per le questioni
regionali, magari in composizione allargata ai rappresentanti dei governi
regionali, intesa come luogo parlamentare di espressione di un parere vincolante
su alcuni tipi di leggi.
Cerulli Irelli è d'accordo anche con Bartole per quanto
concerne la copertura costituzionale delle Bassanini e ricorda come non solo con
le Bassanini, ma anche con i provvedimenti di carattere finanziario di questi
anni (oggi ci troviamo di fronte ad una finanza regionale della quale circa il
60% è coperto da mezzi propri) e, con la legge costituzionale n. 1 del 1999, il
quadro dei rapporti tra Stato e Regioni sia molto modificato. E, in tal senso,
sottolinea il fatto che per queste elezioni per la prima volta concorrano
personalità politiche di rango primario (anni fa si diceva che al momento in
cui Andreotti si fosse presentato come presidente della Regione Lazio, il
regionalismo si sarebbe davvero realizzato). Egli sottolinea come, pur essendo
avvenuti molti cambiamenti in questi ultimi anni, l’assenza di una copertura
costituzionale determini molte difficoltà. Peraltro, Cerulli Irelli ritiene che
nella norma finanziaria ci sia l’affermazione importante della pertinenza dei
tributi ricevuti dal territorio alle Regioni – almeno in certi limiti – ed
anche la questione delle autonomie speciali. Continuando nella analisi del
progetto, egli afferma che questa norma rappresenta il recupero di quell'idea.
Fermo restando che le regioni, almeno come trattamento di base, sono tutte
uguali, evidenzia inoltre che, allorquando qualcuna fra esse proponga un
progetto speciale di autonomia in termini di poteri di governo e di capacità di
spesa, questo progetto dovrà essere sanzionato da una legge rafforzata.
Mauro Volpi condivide molto la parte introduttiva
della relazione di Bartole, sottolineando come non vi sia un solo modello di
stato federale, ma diversi stati federali e che non esiste una forma di governo
federale, ma l’assetto federale e autonomistico caratterizza il funzionamento
della forma di governo che però può essere la più diversa (presidenziale,
parlamentare, direttoriale, semi-presidenziale).
Per quanto riguarda il progetto, Volpi è convinto che si
tratti di una semplice razionalizzazione, alla luce della costituzione vigente e
di quello che è stato fatto con le Bassanini, e non rinviene alcun cenno serio
all’ordinamento federale. Che non ci sia un’anima e un’asse regionalista
si desume, inoltre, dall’art. 117 dove, scorrendo le materie, si scopre che la
competenza esclusiva legislativa rimane allo Stato e che la legislazione
elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali di provincie, comuni
e città metropolitane, sono temi sui quali le regioni non intervengono.
Per quanto riguarda la legge costituzionale n. 1 del 1999,
Volpi sottolinea come le incongruenze siano molte e notevoli.
La prima incongruenza è il fatto che agli statuti è
attribuita la competenza di determinare la forma di governo, ma si rimette la
legge elettorale regionale ai principi delineati dalla legge nazionale (art.
122).
Nell’elezione diretta del Presidente della Giunta, Volpi
ravvisa tre discipline diverse: una di principio, costituzionale (elezione del
Presidente della Giunta, nomina degli assessori, scioglimento automatico in
assenza del Presidente); un’altra, contenuta negli statuti; un’altra ancora,
transitoria, una norma lunga e complessa che, nella pratica, modifica l’attuale
legge elettorale. Per Volpi questa legge non soddisfa neppure le esigenze di
autonomia che le stesse regioni avevano avanzato, introducendo in Costituzione
delle regole costituzionali che nascono già decostituzionalizzate.
Secondo Beniamino Caravita la novità dell’elezione
diretta del Presidente della Regione è diventata un luogo di fortissima
attrazione di personale politico di livello nazionale (addirittura nei congressi
dei partiti si manifestano divisioni se un ex ministro debba o meno fare il
Presidente di una Regione; se è stata presentata la candidatura del Presidente
della Commissione di vigilanza RAI-TV, ecc.) e ciò testimonia, in modo
evidente, la sempre maggiore rilevanza assunta dalle Regioni. Proprio questo
appare per Caravita come il fenomeno fondamentale dei prossimi anni che potrebbe
ricalcare quello dell’emersione di una classe politica di livello nazionale
nata dall’esperienza dell’elezione diretta del Sindaco. Infatti, continua
Caravita, gli ultimi dieci anni sono stati segnati, a livello di classe politica
nazionale, dall’emergere delle figure di Sindaci che oggi in qualche modo
dominano la vita politica nazionale, da Rutelli a Bianco, da Cacciari a
Bassolino. Pertanto, per Caravita, potrebbe essere possibile nei prossimi dieci
anni assistere al fenomeno di una classe politica che emerga dal livello
regionale. Nella sua ipotesi si sottraggono a tale indirizzo solo due Regioni,
Emilia Romagna e Toscana, in quanto esse hanno già vissuto, negli ultimi 10
anni, un fenomeno inverso, avendo avuto una classe politica regionale che è
diventata classe politica nazionale (Bersani e Chiti); tale fenomeno, peraltro,
era stato già conosciuto negli anni precedenti dal Veneto.A questo dato di
grande interesse, Caravita accosta anche il momento della redazione degli
statuti da parte delle Regioni.
In merito alla legge n. 1 del 1999, Caravita sottolinea di
non essere d’accordo con quanto obiettato da Mauro Volpi, poiché, pur
riconoscendo il fatto che non è una legge chiarissima, la recente innovazione
legislativa gli appare essere una legge buona ed importante, anche se
evidentemente problematica e scritta più sull’impeto della passione politica
che sul ragionamento giuridico. In merito, comunque, è contrario alla lettura
drastica che ne ha fatto Mauro Volpi e, parlando della decostituzionalizzazione
dell’elezione diretta del presidente della Regione, ribadisce che, anche in
presenza di un problema di rapporto principio- norma transitoria–statuti, il
passaggio dal principio alla norma transitoria era necessario, considerato il
lasso di tempo ed anche in funzione del fatto che sarebbe stato impossibile sia
approvare una legge elettorale nazionale, sia modificare tutti gli statuti.
Certamente - prosegue Caravita - l’art. 5, comma 2, della
legge n. 1/99, serve anche a bloccare tutti gli articoli degli Statuti che
regolano il rapporto di fiducia Consiglio-Giunta, ma, se non ci fosse stato,
sarebbe sorto il problema dell’elezione diretta. Per questo, ribadisce
Caravita, la norma transitoria è necessaria: sia per gli stretti tempi a
disposizione, sia per il problema di superare le norme degli statuti regionali.
Continuando la sua analisi, Caravita sottolinea due problemi:
l’incompatibilità dei parlamentari europei e l’immediata decorrenza o meno
della potestà regolamentare alle Giunte o ancora ai Consigli in base all’art.
121 nuova formulazione. Infine, Caravita si chiede quale sia la collocazione
delle città metropolitane e se esse possano e debbano somigliare alle
città-stato sul modello tedesco (ad es. Amburgo e Brema).
In chiusura di intervento, egli indica alcuni spunti di
riflessione.
Per quanto riguarda la potestà legislativa, Caravita
sottolinea come la potestà legislativa dell’art. 117 si muova in continuità
con l’attuale art. 117 e con la Bicamerale, sottolineando che si tratta
comunque di un elenco poco coraggioso, non perché sia lungo o corto, ma perché
non fornisce risposte al problema ordine pubblico e sicurezza. Sottolinea, tra l’altro,
per quanto riguarda l'istruzione universitaria, il problema di abbandonare l’autonomia
delle singole microuniversità al sostegno statale piuttosto che a quello
regionale. Riguardo alla legislazione elettorale, egli concorda pienamente con
Volpi. Infine, per la tutela dell’ambiente, afferma che la disciplina prevista
rappresenta un passo indietro rispetto alle cose già affermate addirittura
dalla Corte costituzionale.
Un elenco così composto per Caravita modifica anche il
giudizio sulla possibilità di differenziazioni ai sensi dell’art. 15, cioè
ai sensi dell’art. 131. Egli è convinto, come Cerulli Irelli, che la cosa
più interessante del d.d.l. D’Alema-Amato sia l’apertura verso il
regionalismo differenziato anche se sottolinea, in merito all'autonomia
finanziaria, una certa mancanza di coraggio giacchè si poteva affermare che le
imposte raccolte nella regione (come prevedeva un progetto della Regione
Lombardia) fossero tutte di spettanza regionale salvo, naturalmente, quello che
sarebbe stato attribuito allo Stato per far fronte al servizio del debito
pubblico, alle funzioni di sua competenza, ad interventi volti a favorire lo
sviluppo economico ed alla perequazione finanziaria a favore delle comunità
regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante fosse inferiore a certi
parametri.
Con questo sistema, per Caravita, si sarebbe invertita la
logica, fissando in Costituzione la spettanza regionale del gettito fiscale
raccolto a livello regionale e salvando il principio per cui questo gettito
sarebbe stato in parte riversato allo Stato. Così facendo si sarebbe evitato
che anche il nuovo art. 119 presentasse tutti i limiti del precedente.
Riprendendo la parola, Vincenzo Cerulli Irelli osserva
che, se è vero che le grandi città italiane hanno oggi un peso in termini
politici e finanziari e in termini generali di capacità di governo rapportabile
e in qualche caso superiore a quello delle Regioni, allora di questa realtà l’ordinamento
deve prendere atto. Per questo oggi sarebbe impensabile una qualche riforma che
assoggettasse il governo locale interamente o quasi alla potestà legislativa o,
ancor più, finanziaria, delle regioni. In Francia avverrebbe lo stesso se oggi
le regioni dovessero essere costituite. Per Cerulli Irelli, infatti, il sistema
di governo comunale è così forte che non potrebbe essere soppiantato. In tal
senso afferma che, in merito alle città metropolitane, egli non vede alcun
problema, prevedendosi una divisione del territorio della Repubblica in
Province, salvo che per le aree metropolitane dove, se i comuni si riuniscono in
città metropolitana, può operare la città metropolitana. In quelle aree –
prosegue Cerulli Irelli - al posto della Provincia c’è la città
metropolitana.
Per quanto riguarda la finanza, egli condivide la posizione
di Beniamino Caravita anche se ritiene che la "riferibilità territoriale
dell’imposta" rappresenti un passo avanti molto importante; non a caso,
anche da parte federalista - pensando per esempio a Tremonti che proponeva
qualcosa di molto simile al pensiero di Caravita – è riconosciuto il forte
passo in avanti. Ribaltare del tutto il criterio, affermando la proprietà dell’imposta
da parte dell’ente di governo territoriale che in parte la cede allo Stato per
esigenze di carattere nazionale, vorrebbe però dire veramente federalismo e per
questo secondo Cerulli Irelli non siamo ancora pronti.
Gaetano Azzariti prende spunto dalle considerazioni
svolte da Bartole alla fine della sua introduzione, il quale ha indicato il
principale intento di questa riforma federale dello Stato nell’esigenza di
"costituzionalizzare" le riforme in corso di attuazione per via
ordinaria. Azzariti, si chiede se quella seguita sia da considerarsi una strada
obbligata e, comunque, quali siano le ragioni e le conseguenze della scelta che
ha guidato il disegno di revisione costituzionale della forma di Stato.
Anzitutto, nota Azzariti, questo disegno riformatore non
trova il suo fondamento nei tradizionali presupposti che hanno giustificato, nel
corso delle passate esperienze storiche, lo Stato federale. Non si pone oggi in
Italia infatti un grave problema di diversità di etnie, né c’è da
realizzare l’unificazione nazionale: sono assenti cioè quelle condizioni che
hanno determinato in passato l’opzione federale nella organizzazione degli
Stati. Ma ciò non vuole dire che non vi siano altre ragioni che spieghino e
giustifichino una trasformazione della nostra attuale forma di Stato.
Principalmente, a parere di Azzariti, si tratterebbe di affrontare un grave
problema che certo richiede una rimeditazione anche sul piano della definizione
dei principi costituzionali e della forma di Stato in particolare: la questione
della progressiva erosione della sovranità nazionale e della nuova prospettiva
entro cui è necessario collocare la dimensione nazionale; una dimensione che va
subendo radicali trasformazioni a causa dell’estendersi dei poteri sia a
livello sovranazionale che subnazionale (al livello dell’articolazione interna
degli Stati). Azzariti teme però che la riforma proposta non sia adeguata all’altezza
ed allo spessore degli appassionanti e complicati, ma non per questo meno reali,
problemi richiamati. Anche perché è stata indotta da altre ragioni. Ragioni
tutt’altro che "indegne", ma più "contingenti".
La riforma è nata sulla spinta di forti ragioni politiche:
al fine di dare una risposta politico-costituzionale alle richieste inizialmente
della Lega (un raggruppamento politico che in momenti diversi ha assunto una
posizione dichiaratamente secessionistica) e poi di gran parte delle formazioni
politiche presenti nello scenario italiano. Nel complesso il sistema politico ha
inteso così dare espressione e rispondere ad un antistatalismo diffuso nell’opinione
pubblica e negli stessi comportamenti individuali, che da qualche tempo
manifesta una chiara ed estesa ostilità nei confronti dello Stato centrale.
Ciò che però sul piano politico non appare essere stato chiarito è il quadro
di valori (non i meri principi d’organizzazione dello Stato) che si vogliono
affermare con la riforma costituzionale (forse un’eccezione può riguardare le
radicali proposte leghiste, che invece possono ritenersi espressione di un
quadro di valori - ovvero disvalori - sufficientemente definito, sebbene d’ordine
regressivo e la cui traduzione in un progetto di riforma costituzionale
stravolgerebbe il vigente sistema e intaccherebbe lo stesso fondamento di
legittimazione del nostro Stato costituzionale).
Se risponde al vero questa carenza di razionalizzazione delle
domande politico-sociali e se, in più, questa riforma non riesce a collegarsi
con le trasformazioni epocali che sono state da Azzariti evocate in precedenza
(la progressiva erosione della sovranità nazionale e la nuova prospettiva entro
cui è necessario pensare alla dimensione nazionale), sorge naturale un timore
di una riforma costituzionale di non alto profilo. Ma, sottolinea Azzariti, ciò
di per se solo non varrebbe a segnare negativamente l’intento riformista. In
caso dovrebbe indurre a riportare il progetto di modifica del testo
costituzionale all’interno dell’attuale sistema costituzionale; la revisione
rappresentando allora un’opera di manutenzione ed adeguamento, non potendo
invece (almeno per ora) aspirare a fondare valori nuovi che si propongono in
alternativa a quelli già contenuti nel nostro testo costituzionale.
Nella prospettiva indicata appare chiaro che sbagliato
sarebbe enfatizzare la portata innovativa (recte:
"rivoluzionaria") dell’intento riformatore. Un errore nel quale è
spesso caduto il ceto politico (alla ricerca di una nuova legittimazione anche
sul piano costituzionale), e che - nel terreno specifico della modifica della
forma di Stato - appare favorito dalla indeterminatezza della nozione di
federalismo. Un errore al quale non sono stati immuni neppure alcuni
costituzionalisti, che a volte più che riflettere sulle importanti ragioni di
sistema e sulla coerenza delle soluzioni tecniche prospettate, hanno preferito
dare sfogo alle proprie opinioni (o a quello del principe di turno), finendo per
fare più politologia che diritto costituzionale.
In conclusione Azzariti tiene a precisare che l’esercizio
della dote della moderazione cui dovrebbe ispirarsi un revisore consapevole dei
limiti del suo operare (per le ragioni che sono state sopra poste in luce) non
sempre è riscontrabile nel disegno di legge in discussione, anche se deve
apprezzarsi il calo delle ambizioni "costituenti" rispetto alle
ipotesi contenute nel precedente progetto della Commissione Bicamerale e
relative alla modifica della forma di Stato.
A conclusione degli interventi, Sergio Bartole
presenta alcune osservazioni. In primo luogo, gli sembra che sia necessario
definire meglio le autonomie speciali. Non essendo ancora stato chiarito quali
sono gli obiettivi della riforma, se queste dovessero rientrare in una
ristrutturazione dell’amministrazione statale ed in una sua semplificazione,
allora la diversificazione delle autonomie potrebbe risultare soltanto un
elemento di complicazione e, a tale proposito, Bartole, provenendo da una
Regione a statuto speciale, riconosce che la diversità delle situazioni
talvolta è più uno svantaggio che un vantaggio.
Per Bartole - tutto sommato - il tempo delle regioni speciali
è superato. Per questo egli ritiene che occorra prestare molta attenzione nel
creare delle autonomie speciali perché queste poi determinano anche una
specialità della struttura dello Stato, con il rischio di farne una sorta di
vestito di Arlecchino.
In tal senso, proseguendo l’analisi, Bartole si chiede
anche quali siano le ragioni della spinta di alcune regioni verso la specialità
e si chiede perché gli industriali del Veneto chiedano questo adesso. La
risposta che avanza è incentrata sul fatto che questi interessi hanno perso un
altro canale di specialità che era quello della "mamma Democrazia
Cristiana"; in precedenza, nota Bartole, essi avevano un canale di domanda
politica privilegiato che hanno perso ed ora scoprono improvvisamente l’autonomia;
se domani trovassero l'appoggio di un’altra forza sostitutiva della DC,
probabilmente lascerebbero perdere la strada dell’autonomia.
La seconda osservazione di Bartole attiene al rapporto enti
locali-regioni. Egli si chiede se sia giusto insistere pervicacemente nell’idea
che gli enti locali debbano ricadere interamente nella competenza delle regioni.
Guardando alla realtà, Bartole infatti ritiene che le regioni non si siano
meritate di essere enti esponenziali privilegiati all’interno della struttura
dell’ordinamento dello Stato. E' vero che le regioni obiettano di non aver
avuto la possibilità - per colpa dello Stato - di esercitare questo ruolo, ma
si potrebbe rispondere che evidentemente non hanno saputo esse stesse chiedere
ed ottenere o guadagnare alcuni poteri. In tal senso, egli ritiene che anche la
dottrina costituzionalistica abbia sbagliato nel continuare a pretendere
interventi dallo Stato senza però pretendere di più dalle regioni,
sottolineando, invece, come altrove le entità componenti degli ordinamenti
federali abbiano una loro storia, una loro tradizione, un'identità matura.
Tutto questo, per Bartole, in Italia non si è determinato, in quanto le regioni
sono state create guardando registri e carte geografiche. Questo non può invece
dirsi per le città. Bartole, peraltro, concorda con Azzariti sul fatto che il
compito del diritto non è quello di conformare dall’alto la realtà, ma di
dare conto di una realtà concreta e di dare a questa realtà un ordine
giuridico, sottolineando come certamente ciò non comporti che la dottrina si
astenga dall’ammonire, dal consigliare, dal suggerire.
In conclusione, Bartole invita ad un uso più accorto della
parola "federalismo". Egli sottolinea, infatti, che la dottrina
dovrebbe dire, a chi usa questa terminologia a sproposito, che sta sbagliando.
La Spagna ha un ordinamento su base federale però non l’ha chiamato federale
perché nella sua tradizione storica questo non c’era. Pertanto, egli esorta,
con uno sguardo alla tradizione storica italiana, a scoprire che il federalismo
non ci appartiene e che, solo perché ad un certo punto qualcuno è andato alle
fonti del Po, non si può pensare di introdurlo. In fin dei conti, conclude
Bartole, la Storia non si è mai fatta con il folklore.