Sergio Panunzio, dopo avere presentato il prof.
Francisco J. Bastida Frejado, ordinario di diritto costituzionale
nell'Università di Oviedo, gli dà la parola per introdurre la riunione sul
tema "Le Assemblee regionali e l'Europa"
Francisco J. Bastida afferma che l’oggetto di questa
riunione è l’analisi del ruolo dei parlamenti regionali nella costruzione
dell’Unione Europea. Il tema è particolarmente rilevante sia per quanto
riguarda la garanzia del livello di autonomia politica delle Regioni sia
con riferimento al deficit democratico che la Comunità Europea si porta
dietro dalla sua nascita. Afferma inoltre che non parlerà delle Regioni europee
in generale, bensì specificamente di quelle che hanno parlamenti, cioé,
assemblee legislative. L’integrazione europea interessa queste Regioni in una
maniera differente rispetto alle altre.
L’attenzione per questo tema ha condotto alla creazione di
una Conferenza di Assemblee Legislative delle Regioni d’Europa (CALRE), nel
1997, la cui prima riunione fu realizzata ad Oviedo (capitale del Principato di
Asturias, una regione della Spagna settentrionale). La seconda, nel 1998 a
Salisburgo e l’ultima l’anno scorso a Firenze.
La questione regionale ha trovato spazio solamente molto
tardi nell’Unione Europea, in parte perché la Comunità Europea si contempla
come associazione di Stati ed in parte a causa della difficile riconduzione in
una categoria unitaria di enti territoriali infrastatali che hanno natura
giuridica e politica, ambito e competenze molto diversi.
Il riconoscimento comunitario delle Regioni inizia da una
prospettiva economica e sociale, soprattutto in relazione all’articolazione
dei fondi strutturali. Ma anche nel momento in cui si passa ad un riconoscimento
istituzionale delle Regioni come enti con personalità giuridica, si accettano
come Regioni enti con una distinta dimensione giuridica e politica, identificate
più per ciò che non sono - né Stati membri dell’Unione né meri enti locali
- che per ciò che sono. Questo è ciò che succede con l’attuale Comitato
delle Regioni creato dal Trattato dell’Unione Europea. Si è pertanto
progressivamente passati dall’accettare il decentramento regionale dei paesi
membri che già possedevano questa organizzazione territoriale, ad auspicare la
generalizzazione di tale processo negli Stati membri con struttura territoriale
unitaria e a far entrare le Regioni nello schema istituzionale dell’Unione,
sebbene attraverso il citato Comitato delle Regioni, al quale sono assegnate
funzioni di carattere meramente consultivo.
In un organigramma come quello descritto gli enti regionali
con competenze legislative restano diluiti e sottovalutati in relazione al loro
peso specifico politico ed istituzionale, poiché l’autonomia della quale
godono non è meramente amministrativa, di carattere esecutivo, bensì di natura
politica. La loro forma di governo è parlamentare, la loro Assemblea o
Parlamento viene eletto mediante suffragio, esprime la rappresentanza politica
del popolo della regione ed è titolare della potestà legislativa nell’ambito
delle proprie competenze. La ripercussione dell’integrazione nella Comunità
Europea dello Stato al quale appartengono è molto importante per gli enti
regionali, perché la relazione di autonomia di tali enti regionali con il
proprio Stato perde equilibrio a causa di questo ingresso. Un ingresso ed un
successivo processo d’integrazione alla cui determinazione non partecipano
direttamente, ma che, però, li riguarda in maniera fondamentale, visto che
riduce la loro capacità di decisione e di attuazione di una certa volontà
politica.
Il Trattato di Maastricht, in direzione di una maggiore
partecipazione dei parlamenti nazionali alle questioni della Comunità Europea,
disegna una Conferenza di parlamenti nazionali e del Parlamento Europeo al fine
di ridurre questo deficit. Ma dimentica che anche i parlamenti regionali sono
parlamenti europei e non concede loro la dovuta attenzione. Quando l’Unione
esprime il desiderio di incorporare le Regioni alle istituzioni europee lo fa
insomma con una considerazione del fenomeno regionale così indistinta che
lascia nell’indifferenza Regioni che hanno autonomia politica ed
organizzazione parlamentare. In questo modo, i parlamenti regionali sono vittime
di un doppio oblio europeo. Come parlamenti regionali non sono tenuti in
conto nella "Conferenza di parlamenti nazionali e Parlamento Europeo";
come parlamenti regionali mancano di protagonismo nel "Comitato
delle Regioni". In esso sono infatti presenti le Regioni indipendentemente
dalla natura della loro autonomia, ed esse sono rappresentate da membri che non
sono designati direttamente dai parlamenti, bensì dallo Stato al quale
appartengono (art. 263, TCE).
Per questa ragione è importante sottolineare l’iniziativa
della creazione della CALRE. Un foro di parlamenti regionali con lo scopo di
discutere e promuovere proposte su problemi specificamente parlamentari, diversi
dalle questioni che interessano le Assemblee non parlamentari, cioè gli organi
collegiali di vertice che reggono i destini di altre Regioni. Se il concetto di
regione è diffuso e ambiguo, non così è il concetto di "parlamento".
La Conferenza non dovrebbe cadere nell’errore di articolarsi come una riunione
di Regioni dotate di parlamenti, bensì come una riunione di parlamenti
di enti regionali, che dunque presentano problemi parlamentari specifici
rispetto alle questioni europee, oltre ai problemi generali che hanno come
qualsiasi parlamento degli Stati membri dell’Unione.
È senza dubbio preoccupante il deficit democratico che fino
ad ora ha caratterizzato la costruzione europea, ma non lo è di meno il luogo
comune nel quale si è spesso risolta questa critica, soprattutto allorché si
argomenta che tale costruzione è opera degli organi di governo dell’Unione e
degli Stati. È necessario analizzare effettivamente dove si collochi il deficit
democratico, affinché i parlamenti, tanto nazionali che regionali, non cadano
nell’errore di voler edificare una struttura europea parallela a quella
esecutiva già esistente, con funzioni simili, ma di carattere parlamentare.
Sarebbe un errore nel caso dei parlamenti nazionali - nonostante l’importante
ruolo normativo - e lo sarebbe ancor di più nel caso dei parlamenti regionali,
le cui competenze normative sono minori.
Forse il problema si radica nell’eccessiva frequenza con
cui si guarda al fenomeno della costruzione giuridica europea con una visione
ottocentesca. La formazione del Rechtsstaat o Stato di diritto esprime la
tensione fra potere e legge; tra la doppia fonte di legittimità sovrana, il
principio monarchico e il principio parlamentare. La lotta per lo Stato di
diritto è consistita nella ricerca di canali giuridici per sottomettere lo
Stato - l’Amministrazione regia - al diritto, inteso come creazione giuridica
di un parlamento che rappresenti la Nazione, come è da tutti conosciuto. Tutta
la teorizzazione del diritto pubblico di stampo germanico si basa su questa
contrapposizione tra potere e diritto, tra Stato e Società, tra Re (Governo e
Amministrazione) e Parlamento.
Di solito, quando si parla del deficit democratico dell’Unione
Europea si vuol mettere in luce la burocratizzazione delle istituzioni europee e
la creazione di norme, in fase sia ascendente che discendente, senza la
sufficiente partecipazione dei parlamenti, unici rappresentanti della sovranità
nazionale o, eventualmente, della cittadinanza europea. Di nuovo si presenta la
dialettica tra "il potere" incarnato negli esecutivi nazionali ed
europeo, e la posizione dei depositari della legittimità democratica, i
parlamenti, fonte genuina della "legge".
L’architettura istituzionale e giuridica europea si
presenta, così, come un edificio nel quale i parlamenti appaiono come soggetti
indiretti ed esterni. Tuttavia, l’attuale realtà costituzionale è molto
diversa e non consente di sovrapporre lo schema appena descritto. Il
protagonismo dei governi e degli organi esecutivi nella costruzione europea non
è un segnale del tanto inflazionato deficit democratico. Non ci sono due fonti
di legittimità, una democratica, quella dei parlamenti, ed una non democratica,
quella dei governi e delle amministrazioni burocratiche. Nel costituzionalismo
contemporaneo solamente la democrazia è fonte di legittimità del potere, ed il
principio di divisione dei poteri non giustifica alcun potere esterno rispetto
all’ordinamento. Nei sistemi parlamentari quest’unica fonte di legittimità
fa del Governo, almeno teoricamente, uno strumento della maggioranza
parlamentare. Il Governo, quando agisce, lo fa con l’appoggio della
maggioranza parlamentare che gli ha assegnato in forma espressa o presunta la
propria fiducia. Non avrebbe senso che, esternamente, lo Stato manifestasse due
volontà differenti, quella del proprio Governo e quella del proprio Parlamento,
a maggior ragione se queste volontà fossero contraddittorie.
L’indirizzo politico del Governo, in materia di comunità
europea o in qualunque altra, è quella avvallata dalla maggioranza parlamentare
che lo appoggia e pertanto non soffre di una mancanza di legittimità
democratica nella propria formazione ed espressione. Quindi, la necessità di
una maggiore presenza dei parlamenti nella costruzione europea non può fondarsi
nel deficit democratico delle decisioni governative. La volontà politica e
giuridica dello Stato come tale deve essere solo una, indipendentemente da quale
organo la formi e la esprima, e sarebbe totalmente illogico la creazione di fori
nei quali uno stesso Stato o una stessa regione potessero manifestare volontà
distinte, contrastandosi tra loro e rivendicando una presunta maggiore
legittimità democratica.
Il deficit democratico nella costruzione europea ha cause
diverse, alcune di origine indubbiamente europea, come lo scarso ruolo dal
Parlamento europeo sia nell’attività legislativa che in quella di indirizzo e
controllo, la qual cosa ha provocato il disinteresse dei partiti e dei cittadini
per le elezioni di tali organi; altre cause sono dovute alla distorsione che
produce nel principio di legalità statale la prevalenza o primazia di un
diritto comunitario creato in maggior parte da organi governativi della
Comunità, e con un ruolo nel complesso marginale del Parlamento Europeo.
Tuttavia, il suddetto deficit proviene anche, ed in misura
importante, da una sorta di inibizione dei parlamenti nazionali e regionali
rispetto alla loro "missione europea". L’inibizione ha tre versanti
essenziali: la perdita di sovranità, l’insufficiente controllo governativo e
la crisi della funzione rappresentativa dei parlamenti. Più che un deficit
democratico vi è, prima di tutto, un deficit parlamentare.
È mancato un dibattito approfondito sulla perdita di
sovranità che comporta l’integrazione europea. La questione della sovranità
è stata tradizionalmente legata al potere costituente e al potere di riforma
costituzionale. L’integrazione europea ha supposto un trasferimento di
sovranità dagli Stati membri alle istituzioni europee. Ma questo trasferimento
è rimasto giuridicamente e politicamente occulto a causa dei canali d’integrazione
previsti dalle Costituzioni, che non sono quelli della riforma costituzionale,
bensì quelli di abilitare la legge affinché lo Stato possa realizzare tale
incorporazione nelle Comunità Europee. Con questo rinvio al legislatore la
Costituzione degrada il problema della "cessione di sovranità", lo
"decostituzionalizza" in maniera tale che dal punto di vista politico
e giuridico la "cessione" non si presenta in termini di sovranità e
resta almeno formalmente "incolume" il principio di sovranità statale,
identificato con quello di sovranità nazionale.
Stando così le cose, fino al Trattato di Maastricht, i
parlamenti non hanno affrontato questa questione cruciale, nonostante fossero
formalmente i depositari della sovranità nazionale e materialmente il punto d’incontro
tra sovranità e democrazia, e sono stati i Tribunali Costituzionali,
soprattutto quello tedesco federale, che, con la sentenza del 12 ottobre del
1993, ha ammonito a proposito dei limiti e condizioni costituzionali a tale
integrazione.
Il problema più immediato non risiedeva nella diminuzione
della sovranità statale, bensì nella sua consegna al margine del procedimento
espressamente stabilito nella costituzione per l’esercizio della sovranità
popolare. Era ed è necessaria la "costituzionalizzazione formale"
dell’incorporazione europea degli Stati membri. Ciò implica sopprimere le
abilitazioni generiche al legislatore e vincolare le cessioni di sovranità
giuridica dello Stato ai procedimenti formalmente previsti ad hoc, che
sono quelli di riforma costituzionale, nei quali interviene l’organo o gli
organi depositari della sovranità nazionale/popolare come soggetti dotati della
capacità di legittimare tale cessione. In parte questo è ciò che è successo
dopo la convulsa ratifica del Trattato di Maastricht, che mise in evidenza il
deficit di legittimità costituzionale e parlamentare, e pertanto, di
legittimità democratica, nella costruzione della Unione europea. La riforma
dell’art. 23 della Legge fondamentale di Bonn ne è un buon esempio: l’integrazione
della Germania nell’Unione europea trova ora come corrispondente l’integrazione
dei principi dell’Unione europea nella Legge fondamentale. Si
costituzionalizza così l’integrazione e si situa nell’ambito processuale
della riforma costituzionale il trasferimento dei diritti di sovranità e, in
generale, le modifiche o le aggiunte alla Legge fondamentale causate dai nuovi
trattati dell’Unione.
Il problema della relazione sovranità-integrazione europea
non riguarda solo i parlamenti nazionali ma anche quelli regionali, anche se a
prima vista potrebbe sembrare il contrario.
Per la Comunità europea i membri sono gli Stati. La forma
interna con cui essi si organizzano territorialmente è qualcosa che appartiene
alla loro sovranità. Dal punto di vista comunitario l’integrazione europea
non altera la distribuzione territoriale del potere che esiste in ogni Stato. In
questo senso è abbondante la dottrina della Corte di giustizia delle Comunità
Europee che afferma quello che viene chiamato principio di autonomia
istituzionale. Anche le Corti costituzionali degli Stati membri sostengono
lo stesso criterio e dichiarano che l’integrazione nell’ordinamento
comunitario europeo non sarebbe un titolo di competenza nuovo o addizionale,
cioè, non abiliterebbe lo Stato a sottrarre alle Regioni competenze autonome
che gli vengono attribuite dalla Costituzione o dal blocco costituzionale
(Costituzione più Statuti) . Tuttavia, ciò non è del tutto vero.
In primo luogo, la pratica dimostra che lo Stato si rifugia
nelle proprie funzioni ed obbligazioni di coordinamento, controllo e
responsabilità, al fine di oltrepassare il suo ambito di competenza a scapito
delle Regioni e, in secondo luogo, ma più importante, l’integrazione in
Europa interferisce sul modo in cui è concepita la relazione di autonomia fra
lo Stato e le Regioni. Ciò che rimane compromesso con l’integrazione europea
non è tanto il livello di competenze delle Regioni quanto il carattere della
loro autonomia. Le Regioni o Länder in Germania, Austria, Belgio,
Spagna, in parte Italia, etc. possiedono un’autonomia politica, cioè
un parlamento con tutto quello che ciò comporta in quanto a rappresentanza e
capacità rispetto alle decisioni politiche. Eppure questa autonomia politica
si riduce ad un’autonomia amministrativa in relazione alle istituzioni
europee e all’atteggiamento dello Stato di fronte a queste istanze, un
atteggiamento che lo Stato realizza senza l’intervento decisivo di tali
Regioni. Una voce così autorevole come quella di Francisco Rubio Llorente,
ordinario di diritto costituzionale ed ex Vicepresidente del Tribunal
Constitucional, lo sottolinea riferendosi al caso spagnolo. Secondo lui,
"l’inserimento nella Comunità [europea] altera gravemente tutto il
sistema di equilibri previsti nella Costituzione, e lo altera nel caso delle
Comunità Autonome, non solo perché può togliergli facoltà esecutive, che di
fatto non gli toglie né sarebbe grave, bensì perché gli toglie potere
politico reale, nella misura in cui non partecipano alla formazione della
volontà iniziale dello Stato in seno alla Comunità".
Insomma, l’integrazione europea comporta un deficit di
sovranità statale connaturale al processo stesso e, pertanto, anche una
perdita parziale del livello di autonomia che fino a quel momento le Regioni si
vedevano attribuito. Ma non è detto che questa cessione debba comportare un
deficit di sovranità nazionale né la trasformazione dell’autonomia politica
in autonomia amministrativa. La fonte di legittimità ed il limite di
tale cessione sono la sovranità nazionale e l’autonomia politica di quelle
Regioni alle quali viene riconosciuta costituzionalmente. Queste Regioni devono
partecipare necessariamente al processo d’integrazione europea; si tratta di
un’esigenza costituzionale, poiché il sistema di creazione normativa dell’ordinamento
statale nel suo insieme complesso (Stato-Federazione più Regioni-Länder)
risulta alterato in maniera decisiva con la realizzazione di questa apertura
"ad extra" dello Stato verso la Comunità Europea.
In qualunque modo possa realizzarsi l’integrazione europea,
e cioè attraverso riforme costituzionali, o per mezzo di abilitazioni al
legislatore previste nella costituzione, la partecipazione delle Regioni deve
materializzarsi su due livelli che, dal punto di vista organico, si possono
riassumere in uno: la articolazione del Senato o Camera Alta come una autentica
Camera di rappresentanza territoriale, che conti in maniera decisiva nelle
riforme costituzionali e nelle approvazione di leggi e trattati. Questa
configurazione del Senato non deve costituire solo uno strumento di difesa degli
interessi regionali di fronte alla possibile diminuzione di autonomia a causa
della integrazione europea, ma anche, e prima di tutto, deve essere intesa come
una via indiretta di participazione delle Regioni alla costruzione europea. L’integrazione
in Europa ha messo in rilievo una nuova dimensione delle Seconde Camere, e i
Parlamenti regionali dei Paesi della Unione dovrebbero approfittare di un foro
come è la CALRE per studiare proposte di modifica dei Senati affinché questi
siano autentiche Camere di rappresentanza territoriale e al fine di partecipare
attraverso esse alle riforme costituzionali e, in generale, alla fase ascendente
della formazione del diritto europeo. Anche se le successive fasi di
integrazione della Comunità europea si costituzionalizzassero, cioè si
realizzassero mediante un apposito organo di revisione della Costituzione, o
mediante il potere legislativo costitutuzionalmente abilitato in maniera
specifica allo scopo, il deficit democratico persisterebbe comunque, se in tali
organi non fossero rappresentati effettivamente le Regioni dotate di autonomia
politica. Non è politicamente né costituzionalmente logico riconoscere alle
Regioni legittimazione ad intervenire nell’esercizio del potere territoriale
dello Stato e non approfittare di questa legittimazione democratica per
indirizzarla verso la creazione e l’irrobustimento della legittimità delle
decisioni statali adottate con la partecipazione del Senato, soprattutto quelle
che riguardano la suddetta struttura territoriale. Allo stesso modo, è
incongruente che in virtù del principio di autonomia istituzionale, la
Comunità europea si disinteressi del fenomeno regionale e non tenga conto in
maniera specifica delle Regioni dotate di parlamento, quando la
rappresentatività politica per la quale si caratterizzano può essere fonte di
legittimazione della costruzione e della integrazione europee.
Si è menzionato il fatto che, in gran parte, l’isolamento
delle Regioni nelle questioni europee è dovuto alla loro stessa inibizione
rispetto a questi temi. Questo è ciò che è successo fino a poco tempo fa in
maniera quasi generalizzata nell’ambito delle funzione di controllo dei
parlamenti regionali. L’attaccamento ai temi tradizionali di esclusivo ambito
e responsabilità regionale ha condotto questi parlamenti a estromettere dalla
loro funzione di controllo questioni derivate dalla politica europea, come se
queste fossero esclusivamente di competenza statale per la fase ascendente, e
come se si trattasse di una attività puramente esecutiva e tecnica nella fase
discendente.
Tuttavia, non esiste una materia europea che sia oggetto di
distribuzione di attribuzioni, e che ricada nelle competenze dell’uno o dell’altro
ente, statale o regionale; bensì esiste una dimensione europea delle competenze
già assegnate, ed è in questo contesto che i parlamenti regionali possono
sviluppare una attività quotidiana alquanto fruttifera, sia nel loro aspetto di
parlamenti regionali (come organo istituzionale fondante i rispettivi enti
regionali), sia nella loro dimensione di parlamenti europei (come organi
parlamentari incardinati nel processo di creazione/applicazione del diritto
comunitario europeo).
Il concetto di "controllo" deve essere inteso non
solo nella sua accezione più conosciuta di vigilanza e supervisione sul
governo, ma anche nel suo significato di orientamento politico del comportamento
dell’esecutivo. Inoltre, si deve differenziare il concetto di controllo per
mezzo del parlamento dal concetto di controllo nel parlamento. Il primo
corrisponde al comportamento del parlamento come tale, cioè come organo che
esprime la sua volontà sul comportamento del governo attraverso una decisione
adottata dalla maggioranza dei suoi membri. Il secondo è quello che vede come
protagonisti i parlamentari, o individualmente, o per il tramite dei gruppi nei
quali si integrano, e che il parlamento attua come sede di dibattito e foro di
confronto tra la politica governativa sostenuta dalla maggioranza e la
valutazione che sulla stessa esprime l’opposizione.
La funzione parlamentare di indirizzo politico può essere
più materiale ed effettiva nei parlamenti regionali che in quelli nazionali, i
cui orientamenti politici nei confronti del governo sono più che altro formali,
considerando la forte egemonia del governo sulla maggioranza parlamentare e
sulle iniziative legislative. La questione riveste un grande interesse per la
politica ed il diritto europei, dal punto di vista della prospettiva
parlamentare regionale. In un Senato formato da senatori designati dai
parlamenti regionali, questi avrebbero la possibilità di elaborare direttive
politiche condizionanti l’attività della Camera Alta, e ciò rivestirebbe una
certa importanza nell’ambito del processo di formazione della volontà statale
nella cd. fase ascendente di creazione del diritto comunitario, e nell’ambito
della decisione sulla distribuzione ed il controllo di gestione dei fondi
strutturali europei.
In relazione al governo regionale, l’atto di indirizzo
politico più importante è la legge finanziaria, nella quale si possono
includere direttive sulla armonizzazione della politica di bilancio e sugli
obiettivi economici dell’Unione europea, o sui finanziamenti regionali che
devono completare quelli offerti dalla Comunità Europea attraverso i fondi
strutturali. Tuttavia proliferano sempre più spesso leggi settoriali che
approvano la cornice delle condizioni nelle quale deve svolgersi la politica
regionale di applicazione del diritto comunitario in ciascun ambito di materie,
siano esse l’agricoltura, la pastorizia, l’ambiente, etc..
Al margine dell’attività propriamente legislativa, la
funzione d’indirizzo politico può svilupparsi con dichiarazioni di carattere
generale, politicamente vincolanti; come attraverso la decisione sulla adesione
o meno a sistemi di finanziamento, o l’opzione politica di continuare ad
essere presenti in determinati fori di rappresentanza della Comunità (per
esempio, il Comitato delle Regioni dell’Unione europea), o quella di entrare
in altre istituzioni rappresentative (come la Conferenze di organi specializzati
in questioni comunitarie: COSAC). I regolamenti parlamentari disciplinano questo
tipo di dichiarazioni nelle quali il Parlamento esprime la propria posizione.
Una menzione a parte merita il crescente interesse dei
parlamenti regionali nel partecipare alla pianificazione dei programmi di
attuazione relativi ai fondi strutturali europei. In apparenza si tratta di un’attività
propria dei governi regionali, ma alcune Assemblee legislative hanno deciso di
approvare una cornice legale relativa a piani e programmi di sviluppo regionale
dei fondi strutturali. In tali cornici il parlamento regionale non solo si
riserva misure di controllo sull’esecuzione dei piani, ma influisce anche sul
loro contenuto e fissa i procedimenti d’elaborazione dei programmi.
I parlamenti regionali devono poter intervenire in una
materia di così grande rilevanza per la politica generale della regione, ma non
sembra conveniente che all’improvviso si trovino coinvolti in una
programmazione minuziosa del contenuto e della attuazione dei suddetti piani.
Non devono dimenticare di essere organi parlamentari, e che il loro
comportamento deve essere conforme alla loro funzione generale d’indirizzo e
controllo senza assumere le responsabilità e le competenze proprie del governo.
Poiché l’attività di attuazione della normativa
comunitaria presenta un forte carattere governativo, la funzione di controllo
esercitata nei confronti del Governo è la più adeguata affinché il parlamento
partecipi più intensamente alla fase discendente della formazione del diritto
comunitario. Interrogazioni, interpellanze e mozioni, i dibattiti generali sulla
azione politica e di governo, l’esame ed il dibattito delle comunicazioni, i
programmi ed i piani dell’esecutivo, etc. sono canali attraverso i quali la
minoranza può stimolare il dibattito parlamentare sulla politica governativa in
relazione a questioni europee; per esempio, il grado e il modo di attuazione del
diritto comunitario, così come la sua incidenza nella economia regionale, la
posizione difesa dal governo nelle conferenze settoriali, l’adempimento dei
programmi vincolati ai fondi strutturali, l’attività nel Comitato delle
Regioni, etc.
Indipendentemente dal risultato positivo o negativo del
controllo e dal fatto che la maggioranza imponga il suo criterio alla minoranza,
il parlamento adempie con la sua funzione di controllo anche ad una funzione
legittimatrice della politica regionale e, più concretamente, dell’integrazione
della regione nelle questioni europee.
Per una miglior realizzazione della funzione di controllo,
sia per ciò che riguarda l’indirizzo politico, sia per ciò che si riferisce
alla vigilanza e supervisione, i parlamenti regionali dovranno dotarsi di una
commissione parlamentare per le questioni europee, che si dedichi tanto agli
aspetti propriamente istituzionali che a quelli di coordinamento delle
commissioni che avessero in comune la dimensione europea delle proprie materie.
Sarebbe anche consigliabile che i parlamenti avessero l’appoggio di un ufficio
di documentazione e consulenza sulle questioni europee, la possibilità di
consultare esperti in questo campo e che potessero contare sulla già menzionata
rete informatica di collegamento tra parlamenti regionali, nazionali e
parlamento europeo. A ciò si dovrebbe aggiungere la creazione da parte di ogni
regione di un ufficio europeo a Bruxelles, come già hanno alcune Comunità
autonome, e dotarlo di un carattere istituzionale, in maniera tale da non farne
una dipendenza dell’esecutivo regionale, ma che esso consenta invece anche una
rappresentanza parlamentare.
Il dibattito sul decentramento dello Stato e sulla
partecipazione degli enti regionali alle decisioni statali è di per sé
interessante in ogni paese, ma acquisisce nuovi stimoli ed una nuova luce in
relazione ai rapporti tra i parlamenti regionali europei, non solo per lo
scambio internazionale di esperienze e iniziative, ma anche per l’effetto
europeo dell’esito di tali processi. Il desiderio delle istituzioni europee
manifestato ultimamente a proposito del fatto che le Regioni non rimangano al
margine del processo di costruzione dell’Unione può trovare nella Conferenza
dei parlamenti regionali un foro di armonizzazione di formule di partecipazione
delle Regioni all’integrazione europea.
La Conferenza deve servire affinché il carattere d’autonomia
politica che hanno le Regioni dotate di parlamento non si diluisca in un’autonomia
amministrativa ed oltrepassi la dimensione statale della propria relazione con
lo Stato nazionale per accedere ad una dimensione propriamente europea. Una
dimensione che finora non è stato particolarmente vantaggiosa per queste
Regioni, poiché dal punto di vista costituzionale ha finito per
"squilibrare" la loro posizione in relazione allo Stato, e dal punto
di vista delle istituzioni europee essa ignora la loro singolarità politica,
certamente distinta da quella delle altre Regioni. Se sul piano istituzionale
quelle che ne escono pregiudicate sono le Regioni dotate di autonomia politica,
sul piano organico si trovano svantaggiati i parlamenti regionali, perché i
governi regionali, in quanto organi imprescindibili nel processo di attuazione
del diritto comunitario, hanno trovato bene o male il proprio riconoscimento sia
nelle Conferenze settoriali statali che nel Comitato delle Regioni delle
Comunità europee.
I campi d’attuazione devono essere essenzialmente quattro.
Il primo è costituito dalla partecipazione delle Regioni
nella Camera alta dei parlamenti statali, sia che operino nella loro condizione
di organi di revisione costituzionale, sia che operino come assemblee
legislative, e lo sviluppo delle relazioni tra parlamento statale e parlamenti
regionali.
Il secondo è costituito dalla presenza diretta o
indiretta dei parlamenti regionali nelle istituzioni europee e davanti alle
stesse: riconoscimento della Conferenza da parte del Parlamento europeo e da
parte del Comitato delle Regioni, rappresentazione speciale nel Comitato delle
Regioni, partecipazione alla Conferenza di organi specializzati in questioni
comunitarie, proposte sulla disciplina delle elezioni al Parlamento europeo,
legittimazione attiva speciale delle Regioni con autonomia politica di fronte al
Tribunale di giustizia delle Comunità europee, nel senso auspicato dal Comitato
delle Regioni sulla Revisione del Trattato dell’Unione Europea e del Trattato
costitutivo della Comunità Europea, riunione di rappresentanti degli Uffici
regionali aperti a Bruxelles, etc.
Il terzo è costituito dallo scambio d’informazione e
di esperienze tra le commissioni parlamentari settoriali e quelle competenti per
le questioni europee, soprattutto per quanto riguarda le misure di controllo,
tanto quelle di orientamento politico che quelle di supervisione della politica
dei governi regionali.
Il quarto è costituito dalla determinazione dei mezzi
necessari per affrontare questa attività: creazione di una Commissione
permanente della Conferenza.
La CALRE non deve limitarsi agli aspetti giuridici del
problema della posizione dei parlamenti regionali nell’Unione europea, poiché
questi sono organi di rappresentazione politica e non solamente organi di
decisioni giuridiche. Ciò vuol dire che anche senza competenza specifica in
materie determinate, le assemblee legislative regionali sono legittimate ad
intervenire nella loro funzione generale di indirizzo politico e ad esprimere
politicamente la volontà della regione in materie d’interesse per i loro
cittadini.
I parlamenti regionali - come i nazionali - devono
affrontare, oltre al fenomeno del diritto comunitario europeo, il fenomeno del fatto
comunitario europeo. Spetta a loro creare una coscienza europea in capo ai
propri cittadini e lavorare affinché la dimensione della cittadinanza europea
informi l’indirizzo politico e le decisioni parlamentari, sia nell’ambito
regionale che nell’ambito della partecipazione agli organi e ai fori nazionali
ed europei. Il parlamento regionale incarna dei valori democratici che, in
quanto parlamento europeo, è tenuto a difendere e diffondere: i diritti umani,
i principi di convivenza democratica, libertà, tolleranza, non discriminazione,
solidarietà, rispetto delle diversità culturali, etc.
Nell’atto di fondazione della CALRE (firmato il 7 ottobre
1997 ad Oviedo, Spagna), si faceva riferimento ai tentativi precedenti tesi a
sviluppare il ruolo dei parlamenti regionali europei. Questi precedenti sono
essenzialmente tre:
1. La Dichiarazione della Assemblea delle Regioni d’Europa
(Basilea, 1996), nel cui punto 12.1 si affermava la necessità di stabilire
meccanismi di contatto tra il Parlamento europeo ed i Parlamenti regionali,
poiché si trattava di istituzioni che rappresentano la volontà diretta dei
cittadini.
2. Le Tesi di Stoccarda, sviluppate nel maggio 1997 da una
Conferenza internazionale organizzata dal Landtag del Baden-Würtemberg in
collaborazione con il Centro Europeo di Ricerca del Federalismo di Tubinga, sul
ruolo dei Parlamenti regionali dell’Unione europea nella politica europea. In
tutte queste tesi si sostiene la convenienza che questi parlamenti collaborino
alla elaborazione della politica europea.
3. La Dichiarazione di Germania, Austria e Belgio, dell’ottobre
97, che insiste su di una delle tesi di Stoccarda a proposito del principio di
sussidiarietà riconosciuto nel Trattato di Maastricht. Per chi ha firmato la
Dichiarazione, questo principio non riguarda solo gli Stati membri, ma anche l’organizzazione
dei Länder e delle Regioni, "posto che questi dispongono di un potere
legislativo proprio che gli è stato dato dal diritto costituzionale
nazionale."
Dopo la Conferenza di fondazione di Oviedo, la seconda
Conferenza, svoltasi a Salisburgo (6-7 ottobre 1998), insistette nello sviluppo
del principio di sussidiarietà; la relativa Dichiarazione sollecitava:
1. La possibilità che le Regioni possano difendere
direttamente i propri poteri legislativi di fronte al Tribunale di giustizia.
2. La redazione di un elenco chiaro di competenze delle
Regioni, secondo i trattati di fondazione dell’Unione europea.
3. Il rafforzamento della collaborazione tra il Parlamento
europeo ed i parlamenti regionali, senza diminuire le competenze dal Comitato
delle Regioni.
Nell’ultima riunione, svoltasi a Firenze (17-18 maggio
1999), la CALRE prestò una attenzione speciale ai seguenti punti:
1. Importanza delle relazione tra i Länder o Regioni con
potere legislativo per costruire il comune "pensare europeo". A tal
scopo si prevede la creazione in tutti i parlamenti di una Commissione per le
questioni europee, e l’avvio di un piano di scambio permanente d’informazione
e iniziative al riguardo.
2. Riconoscimento ufficiale delle relazioni tra le Assemblee
legislative regionali ed il Parlamento europeo e la sua inclusione nel testo dei
Trattati di fondazione comunitari. Si sollecita che il Regolamento del
Parlamento europeo contempli una partecipazione dei rappresentanti della CALRE
ai lavori della Commissione per la Politica regionale e nelle altre Commissioni
quando si affrontano questioni che si riferiscono alle Regioni.
3. Partecipazione delle Assemblee legislative delle Regioni
nell’assunzione di decisioni su temi che si riferiscono alla coesione sociale
e territoriale ed alla estensione dell’Unione.
Alcune di queste proposte cominciano ad essere tenute in
considerazione, ed i parlamenti regionali sono oggetto di attenzione, anche se
ancora molto scarsa, in diverse risoluzioni del Parlamento europeo. Per esempio,
per ciò che riguarda le norme generali sui fondi strutturali che devono
prevedere pareri obbligatori delle Assemblee legislative regionali (risoluzione
del 19 novembre 1998).
Insomma, l’Unione europea non si può costruire senza tener
in considerazione il ruolo europolitico dei parlamenti regionali. Come si
afferma in una delle tesi della riunione di Stoccarda, queste Assemblee
legislative, "come istituzioni particolarmente vicine ai cittadini hanno la
funzione di integrare l’interesse della popolazione nel processo d’assunzione
di decisioni dell’Unione europea, cosi come di spiegare e difendere i
risultati della politica europea di fronte all’elettorato. Questi parlamenti
devono aiutare ad evitare ed eliminare irritazioni, timori e riserve non
giustificate in un campo così importante. In questo modo contribuiscono in
maniera assai significativa alla legittimazione dell’Unione europea e della
sua politica".
Sergio Panunzio sottolinea il rilievo dei temi
trattati da Bastida non solo nel processo di costruzione europea, ma anche nel
quadro della "ricostruzione" degli ordinamenti nazionali.
Adele Anzon giudica di estremo interesse la formazione
della Conferenza dei Parlamenti regionali, che mette in luce uno dei punti
dolenti, sul piano istituzionale, della presenza delle Regioni nel processo di
integrazione europea, fino ad ora confinata nel Comitato delle Regioni, dove
sono entità tra loro assai eterogenee, alcune dotate di poteri legislativi,
altre dotate di poteri assai meno incisivi. Un collegio così variegato è tra
le ragioni di un ruolo così marginale, a livello europeo, del sistema
regionale. Che si formi un "fronte" delle Regioni dotate di poteri
legislativi è pertanto un fatto da salutare positivamente. Sarebbe interessante
seguire gli sviluppi dei lavori di questa conferenza. L’aspetto più
interessante dell’impostazione data alla relazione introduttiva concerne la
richiesta di un potenziamento della posizione politica delle Regioni sia sul
versante nazionale che sul versante comunitario, cogliendo pertanto il
collegamento tra le due dimensioni. La compressione dell’autonomia anche
politica delle Regioni a causa del processo di integrazione europeo si è
infatti spesso realizzata sul piano interno; in Italia, in particolare, la Corte
costituzionale ha riconosciuto che il diritto comunitario derivato possa
innovare all’ordine costituzionale delle competenze, espropriando le Regioni e
trasferendo le relative competenze allo Stato. Le Regioni si trovano pertanto in
una posizione alquanto debole. Particolarmente interessante appare pertanto la
linea suggerita da Bastida, a proposito della seconda Camera, e della
partecipazione delle Regioni ad ulteriori trasferimenti di quote di sovranità
in favore delle istituzioni comunitarie. Sul versante europeo, occorrerebbe
potenziare il Comitato delle Regioni perché diventi un collegio effettivamente
influente sulla formazione della volontà politica dell’Unione europea.
Claudio Rossano ringrazia il relatore per l’efficace
illustrazione di tematiche importanti per il futuro assetto dell’Unione
europea. Crede peraltro che sia difficile immaginare a breve una soluzione come
quella indicata da Bastida, giacché si vive un processo integrativo che sembra
muoversi in direzioni diverse. Di grande interesse i problemi prospettati, sia
per quanto affermato con riguardo alle modifiche degli assetti costituzionali
interni in chiave di potenziamento del ruolo regionale, sia per le prospettive
relative alla struttura della Unione europea che dovrebbe intendersi in una
chiave "plurifederalistica" (Federazione di Stati, a loro volta
organizzati sulla base del principio federale). Va però osservato che in Europa
esistono Stati con strutture completamente diverse (Stati federali, regionali,
con autonomie differenziate). Ciò induce a ritenere di difficile attuazione una
prospettiva unitaria del ruolo delle entità regionali nell’Unione nel senso
indicato di dare spazio ai parlamenti di quelle Regioni che godono di
significative autonomie politiche. Tale valorizzazione porterebbe
inevitabilmente ad uno squilibrio rispetto alle Regioni che non hanno parlamenti
o assemblee regionali di tal genere, ma godono solo di attribuzioni di tipo
amministrativo.
Per quanto concerne il problema del deficit democratico,
condivide quanto espresso da Bastida a proposito del fatto che la questione del
deficit democratico sia, sotto certi aspetti, uno pseudoproblema. Va osservato
che, sia per effetto della sentenza Maastricht del BVG a proposito del circuito
democratico comunitario mediato attraverso il rapporto tra parlamenti nazionali
e governi dell’Unione, sia per effetto di quanto affermato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo con riferimento ad una sorta di "doppio
binario" di democrazia, che passa attraverso il Parlamento europeo, va
ridimensionato il problema del deficit democratico, e collegato con la
circostanza che la rappresentanza politica nel parlamento europeo è una
rappresentanza dei popoli degli Stati e non del popolo europeo.
Nonostante un siffatto rapporto rappresentativo, va detto
comunque che l’imputazione della volontà è riferita all’istituzione
parlamentare. In essa si ha quindi una unificazione e una integrazione delle
volontà dei popoli degli Stati in una unica volontà di un soggetto unitario.
La situazione è analoga a quanto si verifica negli Stati federali, dove i
rappresentanti possono essere eletti partitamente sulla base di diversi sistemi
elettorali degli Stati membri e non si dubita del fatto che essi, una volta
eletti attraverso la rappresentanza del popolo di ciascuno stato componente la
federazione, rappresentino l’unità popolare della stessa.
Più rilevante del deficit democratico della rappresentanza
appare al giorno d’oggi la questione dell’allargamento dei compiti dell’Unione,
ove tale allargamento non passi attraverso l’attribuzione di funzioni al
Parlamento europeo.
Per ovviare ad una eventuale carenza di potere di tal fatta e
per assicurare il permanere del circuito democratico è auspicabile una più
penetrante collaborazione dei parlamenti nazionali e regionali con le
istituzioni comunitarie, e certamente con lo stesso Parlamento europeo.
La situazione attuale non è affatto rosea. Solo la Danimarca
prevede che il Parlamento nazionale dia delle indicazioni precise al proprio
Governo per le decisioni da assumere all’interno del Consiglio dei ministri.
In Italia invece a tal riguardo il Parlamento è molto deficitario, non
riscontrandosi una effettivo controllo sull’operato del Governo nelle sedi
comunitarie. Questo può quindi far ritenere, sul piano politico, che si
verifichi una interruzione del circuito democratico.
Con riferimento poi al tema del trasferimento di sovranità,
osserva Rossano che l’accezione tradizionale di sovranità non riguarda la
questione di specifiche competenze, ma la cd. "competenza delle
competenze". Allo stato questa permane ancora negli Stati che hanno aderito
al Trattato. Tanto vero che il Parlamento europeo non può modificare l’impianto
dei Trattati. In effetti giuridicamente il meccanismo è stato quello del
trasferimento di competenze e non di vera cessione di sovranità, che
presupporrebbe sul piano giuridico formale l’impossibilità di riappropriarsi
della sovranità. In Italia l’art. 11 Cost., con l’uso del termine
"può" con riguardo all’eventualità di apposizione di limitazioni
di sovranità depone in tal senso, e cioè dell’implicito riconoscimento della
possibilità, sul piano giuridico-formale, di un "ritorno all’indietro".
Analoghe disposizioni si rinvengono nella Costituzione francese e in quella
tedesca. Sul piano politico sostanziale, invece, sappiamo bene che il processo
è di carattere irreversibile, e ci si avvia probabilmente verso un modello di
tipo statualistico. Anche se si può per il momento parlare solo di una Unione
di Stati, la Comunità procede verso un’integrazione che per quanto possa
essere di esiti incerti, tende ad un sistema federale.
La vera devoluzione di sovranità dovrebbe quindi passare
attraverso modifiche delle Costituzioni degli Stati membri, al fine della
costituzione di un ente sovrano sul piano del diritto, più che sul piano
fattuale. Va peraltro anche ricordato che alcune ricostruzioni del fenomeno
arrivano alla conclusione che non sarebbero sovrani né gli Stati membri, né l’Unione,
in dipendenza del carattere sempre più globalizzato dei sistemi economici.
Sergio Stammati afferma di condividere l’affermazione
di Rossano relativa alla difficoltà di pronunciarsi con formule generali a
proposito delle condizioni e delle esigenze dei vari enti regionali –
denominazione essa stessa di significato non certo - presenti all’interno
degli Stati membri dell’Unione europea, quali articolazioni interne dei
medesimi. Allo stesso tempo manifesta perplessità rispetto alla tendenza emersa
nella relazione e nella prima fase della discussione. In particolare, non lo
trova consenziente l’affermazione onde quello del deficit democratico delle
istituzioni dell’Unione europea sarebbe una falsa questione, fondata sull’argomento
onde nella forma parlamentare di governo, quest’ultimo altro non farebbe che
esprimere indirizzi politici legittimati dalle maggioranze parlamentari, sicché
la volontà dei Governi espressa nella sede europea altro non sarebbe che la
volontà delle rispettive maggioranze parlamentari. Ciò dipende, infatti, dall’intensità
delle relazioni fra Governo e Parlamento a proposito delle varie questioni
iscritte nell’agenda politica, onde può ben verificarsi – e la politica
europea è stato per lungo tempo terreno quasi esemplare per la verifica
concreta di quest’ipotesi – che l’azione dei governi, in certi settori, si
svolga largamente al di fuori del raggio di indirizzo e controllo delle
istituzioni parlamentari. Affermazioni come queste valgono, comunque, non solo
in tesi generale, ma anche, se non di più, in tesi particolare. Se infatti si
lamenta, come ha osservato sulla base di argomenti del tutto fondati Bastida,
che il processo di integrazione europea abbia innescato un processo di
decostituzionalizzazione, onde i poteri legislativi spettanti agli enti
territoriali incentrati su assemblee parlamentari, per effetto di quel processo,
starebbero progressivamente regredendo al rango formalmente minore di poteri
amministrativi, non pare dubbio che un’inversione della rotta attuale non
possa limitarsi alla rivendicazione di un ruolo più forte per le Assemblee di
livello regionale, ma debba essere per necessità associata a quella di un
potenziato ruolo dei Parlamenti a livello nazionale. I due processi, infatti,
quello di dequotazione politico-costituzionale dei poteri delle istituzioni
parlamentari nazionali, incapaci nella situazione italiana, di adeguare la
nostra costituzione alle mutazioni dei trattati comunitari, e quello di
amministrativizzazione dei poteri delle assemblee parlamentari di livello
regionale, esibiscono, infatti, un parallelismo tanto evidente che, da un lato,
può esentare dall’onere di dimostrarlo e, dall’altro, rende ardua l’impresa
di contestarlo. Sicché a Stammati non sembra utile alla causa delle regioni
europee parlamentarizzate puntare su rivendicazioni concluse in se stesse, e
perdere di vista l’orizzonte organizzativo più ampio nel quale esse debbono
essere inquadrate, il quale esige una riqualificazione complessiva e contestuale
dei poteri spettanti ai Parlamenti nazionali e alle Assemblee regionali. Ma se
si postula la doppia esigenza di rilancio appena esposta, non si torna per altra
via alla questione, divenuta quasi scontata e all’apparenza banale, del
deficit democratico dell’Unione europea, che si voleva inizialmente
accantonare? Stammati si chiede, infine, se questioni come quelle discusse nel
seminario odierno, non offrano il terreno più appropriato a riflessioni
condotte in chiave di sussidiarietà, onde domanda al relatore di valutare l’opportunità
di esporre qualche sua opinione anche in tale chiave.
Andrea Manzella, a proposito dello stato attuale delle
Regioni in Europa, osserva che alcuni giorni or sono il Ministro-Presidente
della Baviera, Stoiber, ha affermato, nel corso di un’intervista a Die Welt,
che il nuovo Trattato, quello in preparazione per la conferenza intergovernativa
di Nizza, non sarà approvato se taluni livelli decisionali dei Länder
non saranno rispettati. E la Costituzione tedesca garantisce già il diritto del
Presidente del Länd di sedere nel Consiglio dei ministri europeo
allorché si trattino temi di interesse.
Ragionando in una prospettiva storica, l’unico Stato che
nel 1957 godeva di un’articolazione regionale o federale era proprio la
Germania. Oggi probabilmente la situazione è invertita, e forse solo uno degli
Stati membri dell’Unione non ha una struttura interna regionale, intesa in
senso lato, non tenendo conto, per un momento, della pur fondamentale
distinzione tra Regioni dotate di autonomia politico-legislativa e Regioni che
ne sono prive. In Francia il processo di regionalizzazione ha subito
accelerazioni assai rilevanti. In Portogallo solo un referendum ha impedito la
regionalizzazione, e l’argomento principale a sostegno del rifiuto di essa è
stato il pericolo di una moltiplicazione di una burocrazia politica invisa alla
maggior parte dei cittadini. Se questo è il quadro, completato dal proliferare
di uffici delle Regioni a Bruxelles, il Comitato delle Regioni ha avuto comunque
il merito di assicurare piena cittadinanza alle Regioni in un momento in cui il
loro ruolo in Europa era relativamente marginale.
La configurazione del rapporto città-regioni poi, dovrebbe
far riflettere sul rapporto tra federalismo regionale e federalismo municipale,
due prospettive che spesso finiscono per confliggere, specie quando le città
sono metropoli.
La riflessione sul deficit democratico può essere intesa
secondo almeno tre prospettive: il grado di rappresentatività politica
degli organi comunitari (Consiglio, Consiglio europeo, Parlamento, Banca
europea, etc.), nella quale si segnala certamente la progressione dei poteri del
Parlamento europeo, che tramite le procedure di codecisione, decide ormai sull’80%
delle decisioni comunitarie (Prodi è stato accusato di avere troppo
"parlamentarizzato" la Commissione, forse come reazione alla crisi
Santér); il tema della cittadinanza europea, cioè del rapporto tra i
cittadini e il potere dell’Unione, dove si inserisce la redazione di una Carta
dei diritti fondamentali europei in seno alla "Convenzione" di
parlamentari nazionali, europei e rappresentanti personali dei Governi; infine
la interrelazione del principio di rappresentanza politica tra i vari
organi rappresentativi dell’Unione.
A proposito di quest’ultimo punto, Bastida ha evidenziato,
con una felice immagine, come i Parlamenti regionali siano anche parlamenti
europei. Il deficit democratico va insomma valutato non solo in relazione alla
posizione del Parlamento europeo o a quella del Parlamenti nazionali e
regionali, ma complessivamente, rispetto al sistema parlamentare europeo, del
quale fanno parte sia il Parlamento europeo, che quelli nazionali e quelli
regionali. Assumono poi sempre maggiore rilievo la COSAC, cioè la riunione
delle Commissioni speciali per gli affari comunitari, che, secondo il Protocollo
di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nell’UE, offre la possibilità di
influire sulle decisioni del Parlamento europeo, garantendo il collegamento di
questo con i Parlamenti nazionali. La seconda Camera non può allora non essere
espressione delle istanze regionali. Di recente la Camera dei deputati ha
discusso del programma legislativo dell’Unione europea. Probabilmente, se il
Senato fosse già camera rappresentativa dei governi regionali, la
partecipazione di questi al processo europeo già sarebbe cosa fatta.
Un altro aspetto sottolineato da Bastida è quello relativo
alla regionalizzazione del sistema elettorale europeo, anche se in questo
contesto si rilevano numerosi ostacoli nelle varie Nazioni (la Spagna non
desidera certo un distretto elettorale basco); in ogni caso, come ha rilevato
Bastida, la lista nazionale si oppone all’idea di un Parlamento europeo che in
un certo modo rifletta anche gli interessi delle Regioni. E’ vero che è in
atto un processo di "decostituzionalizzazione", ma per far luogo
subito ad un processo di "ricostituzionalizzazione", nel quadro di una
sovranità comunitaria sovranazionale, in cui tutti perdono e tutti guadagnano.
Lo slogan "l’Europa delle Regioni" è del tutto inaccettabile: la
disseminazione dei poteri regionali non può far perdere la dimensione dello
Stato nazionale, che deve restare uno dei pilastri della nuova Costituzione
europea.
Vincenzo Santantonio formula due osservazioni, una
sulle Regioni in generale, l’altra legata all’esperienza regionale spagnola.
Sul piano generale osserva che il regionalismo ha conosciuto una fase espansiva
negli anni ottanta, una fase di rafforzamento all’interno della Comunità:
basti pensare alle forme di associazionismo regionale, capaci di ottenere
normative comunitarie che tenessero conto del quadro regionale (si pensi ai
regolamenti in materia di fondi strutturali, e ai meccanismi di partnership
avviati). Si è forse assistito, però, ad una sorta di uso strumentale delle
Regioni, o meglio di una considerazione delle Regioni come meri strumenti per l’attuazione
delle politiche comunitarie, piuttosto che nel rispetto dei loro livelli di
autonomia politica. A volte si è avuta addirittura l’impressione che fosse
quasi indifferente per l’Unione la natura delle attribuzioni e il rilievo
politico degli enti regionali. Vi è stata la Carta comunitaria della
regionalizzazione, un invito agli Stati a dotarsi di un’articolazione
regionale al loro interno, ma il processo di regionalizzazione, che pur si è
avuto, ha per lo più risposto a logiche interne piuttosto che a tali
sollecitazioni europee. Alcuni Länder tedeschi oggi preferiscono lo slogan
"Europa con le Regioni", per rappresentare l’esigenza, che è stata
al centro della relazione di Bastida, che il processo di integrazione europea
non proceda senza tener conto dell’importante presenza delle Regioni. La prima
fase di attenzione delle Comunità al fenomeno regionale, magari volta anche a
valorizzarne il ruolo attuativo perfino in chiave di aggiramento delle
resistenze nazionali, è stata forse tra le cause della situazione attuale, e
forse proprio da quel contesto ci si può muovere per rivalutare, in una chiave
più consapevole dell’autonomia politica, il ruolo delle Regioni.
Con riguardo al regionalismo spagnolo, Bastida si riferiva
indifferentemente a Regioni e Comunità autonome, quasi parificandone la
posizione; in realtà la differenziazione è fortissima. Le Regioni dotate di
più autonomia chiedono allo Stato di mantenere la disomogeneità tra i livelli
di autonomia, a garanzia della specialità di alcune Regioni.
Interviene Gaetano Azzariti, il quale rileva come
Bastida abbia portato l’attenzione su una dibattuta e controversa questione,
quella del deficit democratico europeo, ma che l’ha affrontata in un’ottica
diversa rispetto a quella usualmente adottata: non tanto o direttamente
interrogandosi sul deficit di legittimazione democratica delle istituzioni
europee e dei poteri espressi da queste istituzioni, quanto su un altro deficit,
non meno importante, quello di rappresentanza e di rappresentatività delle
diversità territoriali locali.
Con riferimento alle analisi ed alle concrete proposte
avanzate nella relazione, Azzariti ritiene di dovere condividere la rilevata
insufficienza dei mezzi e degli strumenti esistenti per dare una voce alle
Regioni. Pertanto appare certamente opportuno tendere a rafforzare le attuali
istanze organizzative che permettono alle comunità territoriali di partecipare
al processo di integrazione europea - dal Comitato delle Regioni (che già la
prof.ssa Anzon ricordava essere una istanza del tutto insufficiente), al COSAC
–, e può risultare altresì utile individuare altre forme e formule di tipo
organizzativo che possano integrare quelle esistenti. Ma Azzariti si chiede se
il mero rafforzamento delle istanze organizzative sia sufficiente per risolvere
il problema - che vale a contraddistinguere l'essenza della "Europa delle
regioni", e che anche esprime la maggiore difficoltà nel fare partecipare
l'ente regione (indistintamente inteso) al processo di integrazione - della
tutela della diversità dei molteplici enti regionali dal punto di vista
culturale, politico e dell’organizzazione interna. Non a caso, come Adele
Anzon accennava nel suo intervento, uno dei limiti del Comitato delle Regioni è
che in esso vengono accostate «regioni» di tipo assolutamente diverso: non
sono equiparabili i länder tedeschi con le regioni italiane, né lo sono
le altre forme d'organizzazione territoriale che valgono a diversificare
l'articolazione interna nazionale dei diversi Stati europei. Il problema non è
allora solo quello di immaginare un tipo di organizzazione europea che unifichi
la voce delle Regioni per dare ad essa forza e rilievo nel processo decisionale
europeo. Il dubbio è di fondo e riguarda la possibilità stessa di esprimere con
voce unitaria i bisogni e le esigenze (recte: la rappresentanza)
delle diverse regioni europee. E’ infatti difficile sostenere che possano
essere comuni le richieste e tutelati insieme gli interessi della Regione basca,
della Regione Piemonte, ovvero del Länder della Bassa Sassonia. Ciò
porta a chiedersi se non vi sia il rischio che, sforzandosi di individuare un
unico ed unitario strumento, di carattere meramente organizzativo o
procedimentale al fine di dare "peso" alle regioni - come si fa quando
ci si propone di individuare un luogo istituzionale unitario di dialogo, di
discussione e di confronto tra "Regioni" e "Europa" -, non
si giunga a sacrificare la specificità locale. Usando uno strumento unitario
per dare rappresentanza alle diverse regioni europee, si rischia di sacrificare
definitivamente, anziché colmare, il deficit di rappresentatività dei singoli
enti territoriali locali.
E' perciò che la prospettiva più corretta appare quella
che, a fianco ed oltre ad auspicare il rafforzamento degli organi che danno voce
unitaria alle Regioni, pensa a garantire un modo di partecipazione non unitario.
Come possa concretizzarsi questa partecipazione "divisa" delle regioni
non è facile dire. Per limitarsi, in questa sede, ad un'indicazione di
carattere generale, può richiamarsi la discussione sulla necessità di superare
il paradigma teorico e concettualmente unitario della sovranità. Nella diversa
prospettiva della divisione delle sovranità, appare necessario garantire, anche
nell'ambito del processo di progressiva integrazione degli Stati nazione
europei, la conservazione di alcune decisioni al livello locale. In fondo ciò
appare in linea di continuità con il ripetuto riferimento all'esistenza non
più ad un unico demos ma a diversi demoi, (quindi di diverse
forme e molteplici livelli di democrazia che devono essere salvaguardati all’interno
del processo dell’Unione Europea). Così anche la discussione sulla
"cooperazione rafforzata" fa emergere chiaramente come in realtà il
processo di integrazione europea, nella prospettiva dell’allargamento europeo,
non operi più solo nella logica della voce unitaria dell’Europa ma tende a
definire diversi livelli di integrazione europea (sebbene, nel caso della
cooperazione rafforzata, ciò riguardi l’ente Stato unitariamente inteso).
Così ancora, la stessa discussione in ordine al ruolo delle costituzioni
(nazionali ed europea) non può essere compresa entro gli schemi di un processo
lineare ed unitario, un processo cioè che induce semplicemente a svuotare
progressivamente le costituzioni nazionali a favore di quella, in divenire,
europea, che aspirerebbe a prenderne il posto. Ben più complessi appaiono i
percorsi da seguire, percorsi che prevedono piani diversi di organizzazione
costituzionale, a livello sia comunitario, sia nazionale, sia infine locale.
Francisco Bastida chiarisce il senso complessivo del
proprio intervento, sostenendo come non sia necessario lamentare sempre un deficit
democratico europeo: si deve partire dall’analisi di cosa fanno il parlamento
nazionale e quelli regionali per la costruzione europea prima di sancire che il
parlamento europeo ed in generale le istituzioni europee non sono democratiche.
Ad avviso di Bastida non c'è un deficit democratico, ma prima di tutto
un deficit parlamentare: il problema è la inibizione dei parlamenti
nazionali e regionali nel loro ruolo di difesa delle loro competenze all’interno
della dimensione europea delle loro materie (nel quadro della europeizzazione
di una pluralità di materie, settori). E’ importantissimo che in tutti
gli stati esista una seconda camera di rappresentanza territoriale: in Spagna l’art.
69 dispone che il Senato è "camera di rappresentanza
territoriale", ma nella realtà non è così poiché esso è una camera
nominalmente territoriale, avendo una rappresentanza politica uguale a quella
del Congresso dei deputati; quindi, un vero e proprio ‘doppione’. Il deficit
parlamentare deve risolversi con una impostazione nuova dei Parlamenti
nazionali.
Quanto alla questione del trasferimento della sovranità, si
tratta com'è evidente di un problema importantissimo, ma secondo Bastida il
discorso articolato attraverso la titolarità della sovranità e l’esercizio
di competenze è forse superabile. Infatti occorre riflettere sul concetto
(proposto in un saggio dello stesso Bastida) di sovranità "borrosa"
(in italiano: nebulosa, nebbiosa): la sovranità dello Stato è la sovranità
dell’ordinamento giuridico, e le caratteristiche della sovranità sono l’autoreferenzialità
e la positività dell’ordinamento; questa autoreferenzialità e questa
positività non sono qualità assolute;
non si corrispondono con una logica aristotelica binaria, di bianco-nero;
le caratteristiche della sovranità, "potere unico, indivisibile,
perpetuo,.." non sono rintracciabili. E’ questo il significato di
sovranità "borrosa", vuol dire che la
sovranità dell’ordinamento giuridico e la sua autoreferenzialità sono
relative, "nebulose" . Ciò posto, la
domanda che si pone è: quando un ordinamento giuridico, italiano o spagnolo,
perde un tale grado di autoreferenzialità che si è arrivati al punto in cui si
può dire che non è sovrano l’ordinamento giuridico italiano, perché esso è
ormai integrato in un altro ordinamento che, quello sì, ha l’autoreferenzialità
o una più importante autoreferenzialità? Si dice
"l’ordinamento giuridico spagnolo o quello
italiano hanno il potere di riforma costituzionale; pertanto,
hanno la sovranità": Però questo non è
totalmente certo. In
Spagna si può cambiare la monarchia in Repubblica e si possono eliminare le
comunità autonome attraverso la revisione costituzionale, ma neanche attraverso
la revisione costituzionale si può cambiare la quota del carbone, la
quota-latte, ecc.; questo
potere non lo ha l’ordinamento giuridico spagnolo. In
queste materie la autoreferenzialità è stata persa. Vi è stato un
trasferimento della referenzialità: l’ordinamento giuridico spagnolo non si
comprende nel suo complesso senza guardare a cosa succede all’integrazione
della Spagna nell’ordinamento comunitario europeo. La costituzione olandese, o
anche quella tedesca dopo la sua revisione, dice che tutto quello che si firma
come nuovo trattato della Unione europea è come se fosse una revisione
costituzionale, dunque si è trasferito in modo espresso il potere di revisione
costituzionale. L’autoreferenzialità
si fa complessa e diffusa.
Quanto alla decostituzionalizzazione di cui parlava Manzella,
il problema è quando essa non avviene per mezzo dell’intervento parlamentare:
l’integrazione spagnola è stata attuata con legge, non attraverso la
revisione costituzionale. La Costituzione permette alla fonte legge organica di
attuare l’integrazione europea. Nella
mia opinione, deve avere luogo una "ricostituzionalizzazione",
e deve essere una riforma costituzionale che può
operare questa trasformazione così importante per l’ordinamento giuridico
spagnolo.
Le Regioni europee sono molto diverse: il concetto di Regione
è ambiguo, eterogeneo, ma non il concetto di parlamento: il problema del
parlamento è che crea nella regione un livello di autonomia politica, e questo
è molto importante, marcando la differenza tra autonomia politica e autonomia
amministrativa. L’esistenza di un parlamento di per sé non è così
significativa, ma è il livello di autonomia politica raggiunto che comporta l’esistenza
di un parlamento; è un ruolo politico che supera quello fissato dalle
competenze, perché la rappresentanza di un parlamento è una rappresentanza
politica, non è un insieme di competenze come può essere quello di cui è
provvisto un organo esecutivo; per questo i parlamenti politici sono titolari di
una attività che può non essere espressione di competenze giuridiche, perché
è Parlamento, organo rappresentativo. Bastida non crede possibile una unica
voce in Europa di tutte le regioni, ed individua la funzione principale della
Conferenza nel costituire un foro di dibattito dove le regioni possano parlare
del loro problema parlamentare, della rappresentanza e del deficit democratico,
fino alla rappresentanza regionale. In riferimento alla Spagna, vi è oggi un
disconoscimento della realtà spagnola, perché all’inizio la costituzione
spagnola stabilisce due vie importanti per accedere all’autonomia, ma dopo due
importantissime riforme degli statuti delle autonomie oggi tutte le regioni
hanno praticamente le stesse competenze: il peso politico del Paese Basco e
della Catalogna è importantissimo, ma è un peso politico, non giuridico,
giuridicamente tutti gli statuti hanno le stesse competenze, tranne la polizia
autonoma, perché le altre comunità autonome non vogliono polizia autonoma,
hanno la competenza ma è troppo costoso. Il Paese Basco e la Catalogna sono
favorevoli ad una forza di polizia propria, pur essendo ciò molto costoso per
loro. In Spagna la situazione è questa: le Università appartengono alla
regione, tutta la scuola secondaria e le Università appartengono alle regioni,
così come tutto il sistema sanitario; sono competenze importantissime e solo in
Germania è rintracciabile un grado maggiore di autonomia. Però Catalogna e
Paesi Baschi desiderano creare un diritto alla differenza: questo è il
problema, perché lo stato nazionale si basa sul principio di eguaglianza di
tutti i cittadini e il problema delle regioni è che convertono il diritto alla
differenza in un privilegio e il privilegio in un diritto. Ma è un problema
politico, perché dal punto di vista costituzionale oggi tutte le regioni hanno
le stesse competenze.