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Mercato e liberta' economiche
Introduttore: prof. Beniamino Caravita di Toritto
8 giugno 2001
Resoconto a cura del dott. Armando Nanìa
Sergio Panunzio dà la parola a Beniamino Caravita
di Toritto, che introdurrà sul tema "Mercato e Libertà economiche".
Beniamino Caravita ritiene di doversi
soffermare non già sull’analisi generale dell’impatto che la disciplina
comunitaria e la giurisprudenza della Corte hanno avuto sull’ordinamento
italiano, bensì intende affrontare e verificare tre specifici aspetti: lo
sviluppo delle libertà economiche garantite dal Trattato CE; l’evoluzione del
principio della libera concorrenza nella disciplina comunitaria; la
modernizzazione del diritto comunitario della concorrenza.
In ordine al primo punto, Caravita osserva che
tradizionalmente le libertà economiche sancite dal Trattato (libera
circolazione dei lavoratori, delle merci, dei servizi e dei capitali) sono state
ritenute fondamentalmente legate alle esigenze dell’integrazione del mercato
europeo, cioè funzionalizzate ad esso. Tuttavia, a suo avviso, tale nesso
funzionale non è che una parte del significato proprio delle libertà. Infatti,
se si guarda a quello che può dirsi l’attuale punto di arrivo dell’evoluzione
delle stesse, ci si accorge di essere piuttosto in presenza di un fascio di
situazioni soggettive, imputabili non più e solo all’homo economicus,
bensì alla persona, al cittadino europeo, che vanno ben al di là della sfera
delle relazioni patrimoniali. In altri termini, secondo Caravita, la
giurisprudenza ed il diritto comunitario derivato hanno pertanto esteso il ruolo
delle libertà oltre la loro funzionalizzazione alla integrazione del mercato
europeo. Questa vicenda, peraltro, avrebbe riguardato anche altre tematiche,
come quella della tutela dell’ambiente, che, inizialmente scarsamente
considerata a livello comunitario, ha finito col penetrare fra i principi
fondamentali.
Caravita è dell’opinione che alcune libertà abbiano
seguito dei percorsi evolutivi davvero emblematici e, a tale proposito, fa
riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori. Essa, infatti, nacque
per garantire l’integrazione del mercato del lavoro, ma, immediatamente, subì
una considerevole dilatazione: da un lato, sul fronte soggettivo, si è infatti
giunti ad un ampliamento del novero dei titolari che a quella libertà possono
ricollegarsi, ricomprendendosi adesso in essa tutte le tipologie di prestazioni
suscettibile di essere rese; dall’altro, invece, sul fronte della garanzia
oggettiva, la giurisprudenza è andata ben oltre l’elenco dei diritti
precisati dall’art. 48 (ora art. 39 Tratt. CE), e li ha dilatati fino a
coprire, ad es., anche il diritto al computo del servizio militare ai fini del
calcolo di anzianità, il diritto al cumulo dei periodi di lavoro prestati all’interno
di Stati diversi della Comunità, etc. . Ad ulteriore testimonianza, dunque,
dell’avvenuto sganciamento delle libertà rispetto alla mera integrazione del
mercato europeo, Caravita richiama l’attenzione sulla vicenda della
costruzione comunitaria dei diritti del consumatore.
Quanto al secondo profilo, sul significato che il principio
della libera concorrenza ha assunto nella costruzione comunitaria, Caravita
ricorda come l’art. 4 (ex art. 3 A) abbia elevato a principio generale dell’azione
comunitaria il parametro della economia di mercato aperta ed in libera
concorrenza. Si è assistito, cioè, ad un passaggio della libertà di
concorrenza da strumento originariamente necessario al perseguimento degli
obiettivi di integrazione a nuovo paradigma dell’azione delle Istituzioni
comunitarie e dei singoli Stati membri. Dunque, principio costitutivo e fondante
la Comunità.
Il dibattito sul principio dell’economia di mercato aperta
ed in libera concorrenza è stato condotto per lo più in connessione al
problema della realizzazione delle condizioni di stabilità necessarie per la
messa a regime della moneta unica. Ma, ad avviso di Caravita, ancora una volta,
continuare a soffermarsi su un solo aspetto, equivale a fornire una visione
parziale del fenomeno evolutivo del principio stesso, che, come è stato
autorevolmente sostenuto, è oramai divenuto modello ordinante ogni relazione -
non limitata ai soli rapporti tra privati - avente carattere economico.
Questa nuova centralità del principio di economia di mercato
aperta ed in libera concorrenza ha portato ad una serie di conseguenze sulla
nozione di servizio pubblico universale e su quella di impresa. Preliminarmente,
Caravita sottolinea come il dibattito che ha accompagnato l’Italia degli anni
novanta sulla conciliabilità tra un Trattato ispirato al suddetto principio e
la presunta contraddizione con l’assetto della nostra Costituzione, debba
essere affrontato separatamente rispetto al tema in discussione, dal momento
che, a suo avviso, difficilmente è possibile interpretare una Costituzione
secondo modelli rigidi, dovendosi piuttosto avere a riferimento le vicende
economiche e sociali che l’hanno accompagnata e, in secondo luogo, non è dato
arbitrariamente assolutizzare l’idea di un contrasto tra l’assetto aperto e
concorrenziale del mercato europeo e lo Stato sociale. Le democrazie
occidentali, a suo giudizio, trovano un loro fondamento di legittimazione
costituzionale nello stato sociale e nella garanzia dei diritti sociali; cioè,
nella garanzia di un livello minimo di prestazioni attinenti ai rapporti
sociali. Pensare di tornare indietro, andare verso il "demontage"
dello stato sociale contraddice il cuore della legittimazione dello stato
democratico moderno. Caravita ritiene che il vero problema sia allora quello di
capire come ottenere tali risultati; in altri termini, se il risultato di
garanzia di quel fondamento di legittimazione debba essere raggiunto solo
attraverso interventi statalistici, secondo il modello keynesiano del prelievo
fiscale e della redistribuzione centralizzati, ovvero mediante modelli diversi
che conciliano e consentono l’espandersi della iniziativa economica privata.
La direzione che egli crede di potere scorgere negli assetti
costituzionali dei paesi europei sembra privilegiare un superamento della prima
opzione in favore della seconda. A tal proposito, Caravita ricorda il dibattito
sui servizi sociali in Italia ed in Europa, in cui il punto cruciale appare
essere il tentativo di massimizzare il diritto di scelta dei cittadini e la
libertà di tutti i soggetti che vogliano concorrere ad erogare servizi sociali.
In tal senso, una forte spinta è venuta dalle riforme che hanno attraversato il
diritto comunitario antitrust in materia di servizi pubblici. La giurisprudenza
comunitaria e l’azione amministrativa hanno operato una definizione in senso
restrittivo dei servizi di interesse economico generale e della conseguente
espansione del regime della libera concorrenza nella gestione di tutti quei
servizi ed attività non immediatamente connessi con il nucleo duro del servizio
pubblico (art. 90 Tratt. CE e art. 8 l. antitrust). Si ricordino le vicende
italiane relative al servizio pubblico aeroportuale, in cui si è andati
progressivamente a scorporare dalla nozione di servizio pubblico una serie di
attività non ritenute collegate al nucleo centrale del servizio (ad es.,
sicurezza, catering, etc.). Già dal 1996, la Commissione sottolineava come la
nozione di servizio universale fosse legata alla necessità di garantire ovunque
un servizio di qualità a prezzi accessibili a tutti. Per questa via, la logica
della concorrenza aveva condotto verso una nozione di servizio pubblico che
contiene in sé l’idea dell’eguaglianza nell’accesso ai servizi pubblici a
carattere industriale e commerciale e della partecipazione dei cittadini alla
vita culturale, sociale, politica ed economica del paese. Le autorità italiane,
chiamate a pronunciarsi sul problema della universalità del servizio pubblico
postale, hanno distinto i servizi di base – legittimamente rientranti nel
nucleo della riserva postale, da tutti quei servizi aggiunti, che non assolvono
alla funzione sociale del servizio, e che dunque vanno gestiti e contabilizzati
in forma separata. In queste situazioni, dunque, l’idea è quella di potere
individuare nei servizi pubblici un’area, che va necessariamente garantita a
tutti, ed un’altra circostante, in cui consentire l’operatività di soggetti
privati. Un altro punto su cui ha operato la giurisprudenza comunitaria e la
prassi, derivandolo dalla logica concorrenziale dell’art. 4, è quello dell’ampliamento
della nozione di impresa. Si è, infatti, ritenuto che i principi della libera
concorrenza si estendano a tutti i soggetti, a prescindere dalla loro natura
pubblica o privata, in relazione alla sola natura dell’attività svolta. Si
pensi, ad es., a quella giurisprudenza che applica i principi antitrust agli
ordini professionali.
In ordine all’estensione delle regole sulla concorrenza e
al decentramento del controllo, Caravita evidenzia che, negli ultimi 5-10 anni,
la politica di enforcement delle regole antitrust comunitarie è stata
condotta della Commissione all’insegna del rinnovamento e della
trasformazione, ispirati dall’obiettivo del decentramento e della cooperazione
con l’Autorità Antitrust nazionale nell’applicazione dei divieti posti
dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE (gli ex artt. 85 e 86). Questa prospettiva
del decentramento è divenuta operante nel nostro sistema con la legge 52/96
(legge comunitaria del ’94), che ha esteso la competenza dell’Autorità
Antitrust nazionale nell’applicazione dei divieti comunitari sono stati
trasferiti anche a livello nazionale. La via del decentramento ha aperto la
prospettiva di un controllo efficace delle regole comunitarie e ha,
probabilmente, ridotto le possibilità di procedimenti paralleli tra sede
comunitaria e sede nazionale sulla medesima fattispecie. Nello stesso tempo, a
tale decentramento corrisponde, sul piano istituzionale, un ridimensionamento
del monopolio della Commissione nella gestione della politica della concorrenza.
Tale orientamento è peraltro confermato da una modifica del regolamento CE
sulle operazioni di concentrazione e dalle prospettive aperte dal Libro Bianco
della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli
artt. 85 e 86 del Trattato.
In questa ottica, la Comunità ha auspicato il
superamento del meccanismo delle
esenzioni individuali per quelle intese che possono essere
autorizzate in presenza delle condizioni richieste dall’art. 81. Questa
elasticità delle condizioni ha finora consentito un uso più politico della
concessione delle esenzioni, e la Commissione ha goduto di un vero e proprio
monopolio nella definizione delle fattispecie da esentare.
La possibilità, per i giudici nazionali, di applicare le
regole antitrust comunitarie ci pone oggi di fronte al problema della ‘sensibilità’
dei magistrati italiani verso i temi della concorrenza e del mercato. E tale
problema porta a chiedersi quale sia il relativo livello di preparazione dei i
giudici.
Ad avviso di Caravita, non è possibile entrare, in questa
sede, nella tematica della eventuale modifica delle competenze, ma devono essere
segnalati alcuni fenomeni di contraddittorietà e di complessiva scarsa
attenzione del giudice italiano ai temi della libertà di concorrenza,
ricordando due decisioni apparentemente contraddittorie tra loro. La prima è
una decisione della Corte Costituzionale del ’99, la n. 384, in cui la Corte
dichiara inammissibile un ricorso in via principale della Regione Marche,
perché, essendo il ricorso proposto per violazione del principio della libertà
di concorrenza, mancava l’indicazione del parametro. Decisione, secondo
Caravita, paradossale ed indicativa di grande incertezza nel giudizio della
Corte. Per converso, rispetto a questa sorta di eccessivo self-restraint
della Corte Costituzionale, va richiamato uno strano attivismo della Corte di
Cassazione, che, nella sentenza n. 5087/00, si è spinta fino a valutare la
compatibilità del regime degli "aiuti di Stato alle imprese" con
regole generali della concorrenza definite in ambito comunitario, dichiarando
illegittimo, in relazione all’art. 87 (ex art. 92) del Trattato, un certo
regime di aiuti dello Stato alle imprese (in una causa relativa ad un
fallimento, la Corte ha dichiarato in via di principio illegittime, in relazione
al Trattato, le norme sugli aiuti di Stato).
La sensazione di Caravita, in definitiva, è che non si possa
più pensare che la Costituzione vada interpretata alla luce del Trattato; che i
diritti di libertà economica del Trattato siano diritti che si sono espansi ed
allargati oltre il loro ambito di funzionalizzazione alla costruzione del
mercato europeo, assumendo un vero e proprio aspetto di situazioni soggettive
del cittadino europeo; che il dibattito sull’art. 4 (ex art. 3A), con il
principio di economia di mercato aperto e in libera concorrenza, abbia avuto
degli effetti estremamente forti sul regime delle imprese, sulle privatizzazioni
e sulle liberalizzazioni in tutta l’Europa.
Giuseppe Barbagallo, aprendo gli interventi, osserva che
l’evoluzione del diritto comunitario è un fenomeno complesso, caratterizzato
dalla destatalizzazione del diritto e dalla formazione di un diritto globale,
che si realizza per principi senza carattere immediatamente vincolante, o per
regole applicabili a singole clausole contrattuali o a momenti negoziali
tendenzialmente autonomi. In questo quadro, l’ambito del diritto comunitario,
che nasce come mero diritto economico, si estende alla tutela dei diritti
fondamentali, perché nell’attuale momento non è accettabile che il mercato
si svolga senza la tutela di tali diritti. Anzi, come è stato già detto nel
corso dei Seminari, il mercato e i principi della concorrenza si manifestano
quali strumenti per la tutela dei diritti fondamentali.
Giuseppe quindi ripercorre questa evoluzione del diritto
comunitario, facendo riferimento al suo intervento effettuato nel corso della
riunione del Seminario introdotto da Carlo Amirante (La coesione economica e
sociale. I servizi pubblici e i diritti sociali) il 16 giugno 2000.
Barbagallo ricorda che il tema può essere sintetizzato nel
seguente modo: il mercato è il fine oppure lo strumento? E’ sufficiente il
mercato per soddisfare un ordinamento di carattere generale? Ad avviso dell’interventore
la risposta non può che essere negativa e lo dimostrano sia l’evoluzione
della giurisprudenza sia quella della normativa comunitaria. Pur nascendo
infatti la Comunità Europea quale comunità economica, essa, a partire dal
1969, avverte l’esigenza di inglobare la tutela dei diritti fondamentali fra i
suoi principi generali pena il suo progressivo svuotamento.
Fin dalla sentenza Stauder del 12 novembre 1969, in
causa n. 29/69, la Corte di Giustizia ha affermato la sua competenza sui
"fondamentali diritti delle persone che fanno parte dei principi generali
del diritto comunitario"; inoltre, nella successiva sentenza Internationale
Handelsgesellschaft del 17 dicembre 1970, in causa n. 11/70, la Corte ha
espresso il principio che "la tutela dei diritti fondamentali
costituisce parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di
Giustizia garantisce l’osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur
essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va
garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità".
Inoltre, il comma 1 dell’art. F (ora, art. 6) del Trattato
sull’Unione Europea (TUE), come modificato dall’art. 1, comma 8, del
Trattato di Amsterdam, dispone: "l’Unione si fonda sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati
membri", ed il comma 2 dello stesso art. F del TUE prevede che "l’Unione
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi del diritto
comunitario".
Una delle novità, infine, introdotte dal Trattato di
Amsterdam è rappresentata proprio dall’attribuzione espressa alla Corte di
Giustizia della materia dei principi di cui all’art. 6, comma 2, TUE, operata
dall’art. 46, TUE, lett. d.
Barbagallo rileva, quindi, che una delle linee evolutive dell’ordinamento
comunitario è quella dell’affermarsi della tutela dei diritti fondamentali
della persona quale finalità primaria, in relazione alla quale i principi della
concorrenza e del libero mercato paiono rilevare, non in sé, ma quali strumenti
idonei per il raggiungimento del fine.
Una seconda osservazione si riallaccia alla questione della
vincolatività o meno del contenuto dell’atto comunitario "comunicazione".
Con la globalizzazione, secondo Barbagallo, diminuiscono sempre più le
disposizioni che hanno un valore vincolante nel senso classico del termine,
preferendosi accordi non vincolanti il cui valore resta comunque forte,
atteggiandosi infatti o come criteri-guida per il legislatore nazionale o come
contenuto di talune clausole generali o come vere e proprie normative
disciplinanti settori d’avanguardia (per es., la disciplina della bioetica è
quasi interamente regolata da questo tipo di fonti), i quali, per la mancanza di
soluzioni generalmente condivise, non tollererebbero regole rigide e vincolanti.
In definitiva, si sta compiendo il passaggio da un diritto di
norme vincolanti ad una soft law vero e proprio portato della
globalizzazione.
Cesare Pinelli osserva che, se non si ha presente la
crescente interdipendenza fra libertà economiche e godimento dei diritti
fondamentali in ambito comunitario, è difficile decifrare quanto accaduto negli
ultimi anni, e soprattutto è difficile comprendere come mai nella Carta dei
Diritti le libertà economiche (e la proprietà) perdano quella centralità che
tuttora mantengono, ma anche qui in misura decrescente, nei testi dei Trattati
europei. Ciò vale a più forte ragione se ci si accosta alla tematica dei
diritti sociali, rispetto al cui godimento il mercato viene in parte
funzionalizzato e in parte limitato, nella prospettiva della garanzia dei
livelli minimi di prestazione pubblica, che si va configurando come coessenziale
agli sviluppi del costituzionalismo europeo sul tema dei diritti sociali. La
necessità che tale garanzia venga assicurata dalle autorità pubbliche pone, ad
esempio, il problema dell’individuazione degli standards di questi
livelli minimi.
Il nostro dibattito sul punto, nota Pinelli, è alquanto
arretrato, ruotando ancora su una contrapposizione fra chi – da un lato -
ritiene che la Costituzione italiana non si limiti a garantire dei livelli
essenziali, ma attribuisca "tutto a tutti", e – dall’altro - i
fautori di una versione liberista, che cerca sponde in una (malintesa) lettura
delle tendenze emergenti dal diritto europeo. Dall’uno e dall’altro punto di
vista, si finisce col trascurare la ricerca dei compiti delle autorità
pubbliche nella prospettiva ricordata, che è stata accolta nel nostro diritto
positivo in alcune significative occasioni. Non mi riferisco soltanto al
progetto di revisione del Titolo V, Parte II Cost., ma anche alle leggi di
riforma dell'assistenza, della sanità e della scuola approvate fra il 1999 e il
2000, dove traspare sempre la ricerca di un contemperamento fra mercato e
pubblici poteri, col limite del rispetto dei livelli essenziali di prestazione.
Alla luce di queste considerazioni, Pinelli si domanda se ci
si debba ridurre alla secca alternativa compatibilità/incompatibilità tra
diritto costituzionale e diritto comunitario, oppure se ci siano buone ragioni
per reinterpretare in ogni caso le norme sui rapporti economico-sociali alla
luce della nostra esperienza dello stato sociale: un conto è parlare di pura
necessità di adeguarsi al diritto europeo, quasi si tratti di una spada di
Damocle, un altro conto è far valere l'esigenza di reinterpretare la
Costituzione in base agli effetti e alle sperequazioni prodotte da una pervasiva
concezione dell'intervento statale.
Riguardo, infine, alla sentenza richiamata della Corte di
Cassazione, la n. 5087/00, Pinelli chiede se la Corte abbia deciso in
riferimento ad un principio enunciato dalla Corte di Giustizia sulla base di un
articolo del TUE, ovvero se abbia essa stessa direttamente applicato un articolo
del Trattato europeo. Soltanto nel secondo caso, infatti, saremmo di fronte ad
un'innovazione giurisprudenziale, poiché già la sentenza n. 113/85 della Corte
Costituzionale autorizzava espressamente i giudici nazionali a disapplicare una
legge confliggente con un principio enunciato dalla Corte del Lussemburgo.
Adele Anzon si chiede in che senso, entro quali
limiti, o con quali modalità, la libertà di concorrenza (in quanto principio
del Trattato Comunitario) si sia tradotta nella previsione di un vero e proprio
diritto soggettivo del cittadino europeo nella nuova Carta dei Diritti. All’interno
della Carta, infatti, almeno ad una prima lettura non appare evidente – a suo
avviso - l’espandersi di tale libertà in un vero e proprio diritto. Nella
Carta, cioè, è garantita la libertà di scelta della professione, di scelta
della sede in cui esercitare la professione, la libertà di impresa
(conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali) e il diritto di
proprietà, ma niente più di questo.
Giuseppe Colavitti si domanda se, in qualche modo, sia
possibile un processo "inverso". Se è indubitabile, come ha affermato
la Caravita, che la Costituzione repubblicana debba essere interpretata ormai
anche alla luce di taluni parametri forniti dal processo di integrazione
comunitario, si chiede tuttavia se le virtualità insite nell’assetto
costituzionale di alcune libertà fondamentali non possano a loro volta offrire
degli spunti ermeneutici, attraverso il filtro dell’art. 6 del TUE per
ricostruire efficacemente taluni profili del diritto comunitario. Si chiede in
particolare se l’assetto costituzionale italiano non poteva già offrire all’interprete,
anche prima degli effetti dell’impatto dell’integrazione europea, elementi
nel senso della oramai riconosciuta crisi della corrispondenza biunivoca ed
esaustiva tra oggetto e soggetto, in forza della quale il servizio pubblico
doveva essere prestato dal soggetto pubblico, assunto che pare a Colavitti
centrale nella relazione di Caravita. Aggiunge, inoltre, che tale assetto
costituzionale, se opportunamente integrato con taluni sviluppi della
legislazione ordinaria, almeno di quella di principio, sembra offrire approdi
particolarmente significativi in ordine alla definizione di un sistema di
relazioni tra pubblico e privato orientato nel senso di una forma di Stato
autenticamente democratica e pluralista; si riferisce, in particolare, alla
disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo delle formazioni
sociali (art. 9 legge 241/90), e al collegamento di questo tema con l’art. 18
Cost., a proposito del quale cita le belle pagine di Andrea Pubusa (A. Pubusa, L’attività
amministrativa in trasformazione, Giappichelli, Torino, 1993).
Coordinando questi dati anche con la consolidata
giurisprudenza costituzionale, che considera il principio partecipativo un
principio fondamentale dell’ordinamento, anche se (ancora) non di rango
costituzionale, si chiede insomma se l’ordinamento italiano non offra di per
sé qualche spunto ricostruttivo utile per interpretare in termini più
rispettosi delle "tradizioni costituzionali comuni" (cfr. Art. 6 del
TUE) taluni esiti del processo di integrazione europea.
Colavitti formula poi un’altra considerazione raccogliendo
un interessante spunto della relazione introduttiva. Il citato e condivisibile
dato del progressivo allargamento giurisprudenziale della nozione comunitaria di
impresa ad altre attività (quali quelle professionali) può essere
effettivamente assunto ad elemento utile per una ridefinizione della posizione
dell’impresa (e della posizione reciproca impresa-lavoro) nel quadro degli
ordinamenti dei Paesi membri, o, forse più semplicemente – anche se non meno
significativamente – tale estensione della nozione va intesa, com’è proprio
delle tecniche argomentative della Corte di Giustizia, in termini funzionali
alla applicazione della disciplina della concorrenza e delle pari opportunità?
Andrea De Petris si chiede, invece, se il nuovo
modello elaborato anche sulla base del diritto comunitario, che comporterà in
materia di libertà di concorrenza un adattamento anche a livello nazionale per
alcuni aspetti del welfare, risulti praticabile nella realtà attuale,
caratterizzata da profonde diversificazioni a livello socio-economico tra i vari
paesi. Inoltre, se sarà possibile giungere ad una situazione generale,
sostanzialmente omogenea, considerato che paesi come l’Inghilterra e la
Germania presentano condizioni economiche ed occupazionali completamente diverse
da quelle di paesi come la stessa Italia, la Grecia o il Portogallo. Infine,
cosa potrà accadere ove lo stesso modello venisse applicato, in toto, al
momento dell’allargamento ad Est dell’Unione Europea.
Sergio Stammati, osserva che la linea che distingue modi
di pensare integralmente liberali, e dunque in definitiva liberisti, da altri
caratterizzati da più forti preoccupazioni di equità sociale si fa tenue
laddove si possa verificare che dei risultati, fino a ieri ottenibili solo con l’uso
forte di strumenti pubblicistici, possono essere ottenuti, una volta che sia
maturata una coesione sociale più forte, con mezzi diversi. Personalmente
ritiene che fino al punto in cui obiettivi sociali condivisi possano essere
conseguiti attraverso una convergenza di azioni libere, queste debbano essere
preferire ad azioni condotte direttamente dai pubblici poteri atte a conseguire
i medesimi obiettivi. Fino a questo punto, dunque, condivide l’impostazione di
Caravita.
Stammati non condivide, invece, l’opinione secondo la quale
i diritti di libertà economica siano del tutto convertibili, se non oggi, forse
domani, nell’ordinamento comunitario e in quello interno, in diritti di
libertà civile; non è convinto della personalizzazione di tutte le libertà
economiche. Si considerino i due settori critici della scuola e della sanità.
Se si pretende di affrontare la questione della migliore forma dei servizi da
prestare ai cittadini in entrambi i settori lasciandosi guidare unicamente da
valutazioni economiche, si tagliano fuori i profili più decisivi delle
questioni che si propongono nell’uno e nell’altro. Il favore per la scuola
pubblica o quella privata, per esempio, non può dipendere dalla considerazione
dei costi di entrambe. Decisive sono le differenti concezioni, anche
costituzionali, del fenomeno educativo, la preferenza per un modello che tende
alla formazione separata di classi di cittadini o, al contrario, un modello nel
quale far confluire giovani di provenienza culturale differente, nella
persuasione che essi, nel contatto con le diverse personalità dei compagni e
dei docenti, potranno acquistare coscienza dell’identità culturale del
proprio paese. Anche la scelta fra l’uno o l’altro modello di gestione dei
servizi sanitari non può basarsi sull’idea che l’uno sia più efficiente
dell’altro; se così fosse occorrerebbe riportare il secondo al livello del
primo. Il criterio decisivo di scelta, ammesso e non concesso che le due forme
non siano integrabili, gli sembra quello dell’universalità o non
universalità della prestazione del servizio, cioè un criterio nel quale l’aspetto
della socialità prevale su quello della economicità. In questi due casi, la
personalizzazione del servizio sembra da ravvisare più nella circostanza che il
servizio è prestato a persone singolarmente considerate, che in quella onde
esso sia prestato da organizzazioni private o pubbliche.
Stammati, in chiusura, dedica qualche riflessione anche al
rapporto che tende ad instaurarsi fra prestazione dei servizi pubblici e tutela
dei diritti sociali. A proposito di questi ultimi, veniva affermato, per un
verso, il loro legame indissolubile (di presupposizione) con i diritti cioè
"altri", per altro verso che essi dipendevano fortemente da condizioni
di diritto e di fatto. Nessuna delle due posizioni negava, comunque, che la
realizzazione uguale delle pretese incorporate nei diritti sociali
rappresentasse uno scopo dei pubblici poteri. Il legame fra i diritti civili e
sociali è stato, in effetti, confermato dall’art. 117, II comma, del Titolo V
novellato della Costituzione secondo il progetto approvato dalle Camere, ma,
solo relativamente ai "livelli essenziali" delle prestazioni che li
concernono. Forse la "personalizzazione" della gestione dei servizi
andrà di pari passo con una certa depersonalizzazione dei loro fruitori?
Caravita condivide l’idea, segnalata precedentemente,
che il nostro dibattito sia arretrato. E, cercando di superare tale
arretratezza, ritiene che con la penetrazione nel sistema costituzionale
italiano di principi comunitari e, in particolare, di quel principio di libera
concorrenza, si dovrebbe poter trovare a questo punto un certo consenso, tra l’altro
già emerso, su alcune idee di Stato Sociale e di Servizi Sociali. La sua
ipotesi è che negli assetti democratici liberali e sociali del
costituzionalismo moderno, o meglio contemporaneo, l'operatore pubblico abbia
una sua funzione fondamentale, che non è più quella di fornire direttamente
prestazioni. La sostanza è quella di permettere e regolare l’accesso alle
prestazioni; cioè, l’operatore pubblico deve fissare gli standards
delle prestazioni, determinare chi ha diritto alle stesse, prevedere chi può
erogarle e controllare come esse sono erogate. Le modalità di erogazione
seguono il principio della libera iniziativa e della sussidiarietà. L’individuazione
dell’erogatore del servizio è un problema che attiene alla qualità del
soggetto, e non alla sua natura (pubblica o privata). Chi eroga le prestazioni
deve rispondere a determinate qualità.
Sebbene si possa non essere tutti d’accordo su questo
punto, Caravita ritiene che si debba convenire di essere di fronte ad una
problematica che, dieci anni fa, non avrebbe avuto cittadinanza in Italia. Essa,
cioè, è il frutto dell’impatto della disciplina comunitaria, della logica
della concorrenza e dell’antitrust, sulla vicenda italiana. A suo giudizio, c’erano
potenzialità di questo tipo nella Costituzione italiana, ma non era ancora
possibile interpretare l’art. 2 e l’art. 18 in un determinato modo. L’interpretazione
dell’art. 3, comma 2, non è una interpretazione tutta pubblicista e
statalista. Il fatto però che la Costituzione non sia mai stata interpretata in
questo modo, e che solo oggi ci si ponga il problema, indica il verificarsi di
vicende legislative che spingono verso l’interpretazione da una parte o dall’altra.
Per Caravita, non si può ridurre la carta costituzionale ad
un lunghissimo elenco di principi fondamentali, in quanto si va così ad
irrigidire sia il processo di revisione sia la capacità di interpretazione del
testo. Ritornando a quanto detto per l’operatore pubblico, il discorso
potrebbe valere per tutto lo strumentario dei servizi. Nella vicenda dei c.d.
servizi a rete (Tlc, Gas, Acqua, Energia Elettrica), ad es., si è passati dalla
logica dell’operatore pubblico che gestiva tutto il servizio a quella dell’operatore
pubblico che decide gli standards, restando in ogni caso libera la natura
degli erogatori.
Il problema allora è quello di individuare un modello
esportabile a tutti i servizi. Ed è un problema che oggi si pone in Italia come
in Europa. E, comunque, sarebbe giusto porsi questa domanda scevri da
preclusioni ideologiche.
Il dato che negli ultimi dieci anni si è rilevato è quello
di un passaggio da una logica tutta pubblicistica dei servizi pubblici ad una
logica in cui, sui servizi pubblici, si ragiona in termini di "collocazione
del pubblico". Tale passaggio deriva fondamentalmente dall’impatto della
logica comunitaria nel sistema italiano. Cioè, la logica del mercato aperto e
della libera concorrenza con quell’interpretazione estensiva che ne ha fatto
la Corte di Giustizia.
Inoltre, questo passaggio deriva anche dalla consapevolezza
che la garanzia di un certo livello di prestazioni sociali faccia parte del
fondamento di legittimazione costituzionale degli stati democratici. Un altro
rischio, infatti, che la cultura europea ha corso e sta correndo è che, essendo
impraticabile la strada della garanzia tutta pubblicistica delle prestazioni
sociali, ci si sia chiesti se la strada non fosse quella dell’abbandono delle
prestazioni sociali.
La riforma del Titolo V della Costituzione pone, in qualche
modo, un problema di questo tipo, in quanto, affermando che allo Stato spetta la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, sostanzialmente si afferma che c’è un livello che va
garantito uniformemente e che c’è, poi, un qualcosa che va al di là di quel
livello, e che può essere affidato a scelte dei soggetti territoriali.
A questo punto, quindi, il problema è quello della
collocazione della essenzialità del livello, perché, se lo si colloca ad un
grado elevato, il margine di scelta dei soggetti territoriali è limitatissimo.
In relazione alle domande della Anzon, Caravita ritiene che
esse racchiudano una problematica interessante, in quanto libertà di impresa e
libertà di concorrenza possono ben essere distinte: il modello cinese è un
modello di libertà di impresa senza libertà di concorrenza. E’ un passaggio
successivo quello che porta alla coesistenza di libertà di impresa e di
concorrenza. Certo, a suo avviso, occorre chiedersi se non ci sia una funzione
reinterpretativa del principio contenuto nell’art. 4 TCE, che ci dice che gli
Stati membri devono comportarsi conformemente al principio di un’economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
Per quanto attiene alla Carta dei Diritti, infine, Caravita
auspica che, al più presto, la Corte di Giustizia ne faccia applicazione. Se la
Corte ha applicato la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, la cui
collocazione è, all’interno dell’ordinamento comunitario, assolutamente
ambigua, è molto probabile che farà applicazione anche della Carta dei
Diritti. Forse la Carta ha dei passaggi non soddisfacenti o delle posizioni più
arretrate rispetto all’ordinamento italiano, ma va nella direzione del
costituire una base comune per tutti i paesi europei dell’Unione, e un gradino
da raggiungere per i paesi dell’Est.
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