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La tutela giurisdizionale: diversità di modelli e tendenze all’armonizzazione
Introduttore: prof. Augusto Cerri
2 febbraio 2001
Resoconto redatto dal dott. Roberto Alesse e della dott.ssa Elisa Guarducci
Sergio PANUNZIO ringrazia Augusto Cerri per avere
accolto l’invito ad introdurre la riunione sul tema "La tutela
giurisdizionale: diversità di modelli e tendenze all'armonizzazione", e
gli dà la parola.
Augusto CERRI, osserva come l'approccio delle più
recenti riforme è, in un certo senso, inverso rispetto a quello della
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali; è approccio tipico di
"addetti ai lavori"; mentre quello della Commissione era tipico
dell'osservatore esterno. Entrambi possono presentare pericoli: quello attuale
presenta il rischio del "parlarsi addosso", senza "vedere"
problemi pur gravi per l'utente della giustizia; l'approccio "esterno"
presenta il rischio di fornire soluzioni "solo apparenti", perché
ignare della effettiva dimensione dei problemi.
La Commissione si espresse per la separazione delle funzioni
di controllo da quelle di giurisdizione contabile e per la separazione delle
funzioni consultive da quelle di giustizia amministrativa. Esiste, di certo, una
"continuità" fra controllo e giurisdizione contabile come esiste fra
attività consultiva e giurisdizionale; nel primo caso, peraltro, la
concentrazione delle due funzioni non comporta sensibili inconvenienti; ciò che
invece si verifica nel secondo, dato che l'esercizio preventivo di una funzione
consultiva perturba inevitabilmente la neutralità del giudice rispetto alla
regiudicanda.
Le riforme attuali operano nel senso di disegnare il riparto
della giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo secondo
"blocchi di materie", attribuendo al primo un potere "pieno"
di disapplicazione dell'atto provvedimentale ed, al secondo, una giurisdizione
anche sui c.d. "diritti patrimoniali conseguenziali". Ciò elimina non
pochi problemi teorici (ricorda la problematica del c.d. "automatismo"
o della natura risarcitoria in tema di corresponsione degli
"arretrati", ecc.) ed anche pratici, dispensando il privato dall'onere
di una "spola" defatigante fra le due giurisdizioni e riducendo il
"rischio" dell'errore nell'iniziale impostazione giuridica delle sue
pretese. Certo, è illusorio credere che i problemi interpretativi, anche in
tema di riparto della giurisdizione, verranno meno del tutto (l'illusione sempre
ricorrente di Giustiniano); è vero, invece, che già ne sorgono di nuovi, in
tema, ad es., di contratti connessi al "pubblico servizio", "in
espletamento" di esso o solo "collaterali", ecc.; la speranza,
non invero azzardata, è che si tratti di problemi maggiormente
"padroneggiabili" attraverso una giurisprudenza che fissi e stabilizzi
gli opportuni criteri. Il vantaggio che le soluzioni attuali possono presentare
per l'utente va misurato, ovviamente, in termini globali, complessivi; essendo
innegabile che la giustizia amministrativa, di per sé, risulterà gravata di
accertamenti che prima evitava e, quindi, perderà qualcosa della sua
tradizionale snellezza.
Riforme come questa, che muovono "nel senso
giusto", pongono però inevitabilmente problemi più radicali: se, ad
esempio, permangano le condizioni per una giurisdizione differenziata nei
confronti dell'amministrazione. Cerri ricorda come il problema fu posto in
Assemblea costituente dal Calamandrei, il quale propose l'eliminazione delle
giurisdizioni speciali, riconducendole a "sezioni specializzate" di
quella ordinaria. Calamandrei riconosceva i meriti "storici" della
giurisdizione amministrativa e contabile (ben diverse da altre giurisdizioni
speciali, non altrettanto gloriose); e, tuttavia, riteneva preminenti le ragioni
di una garanzia più radicale d'indipendenza quale era offerta dal Consiglio
Superiore della Magistratura che, contestualmente, assumeva rilievo
costituzionale. Quando si rese conto che la sua proposta incontrava resistenze
insuperabili, ripiegò su una "subordinata" (l'istituzione di organi
di garanzia similari al C.S.M. per le magistrature amministrativa e contabile)
che, a distanza di alcuni decenni, sembra, in qualche modo, "inverarsi".
Le resistenze insuperabili derivavano, peraltro, non tanto da
ragioni "corporative" quanto da ragioni storiche che occorre non
sottovalutare. Il nostro Stato nasce, come ebbe ad osservare anche il Giannini,
da un assolutismo autolimitato e, per lungo tempo, il giudice ordinario si è
"ritratto" di fronte all'esercizio del potere autoritario; basti
ricordare la storia delle azioni possessorie nei confronti dell'amministrazione,
del risarcimento del danno in seguito ad atti materiali, del "provvedimento
implicito", ecc.. Per lungo tempo la garanzia più solida del privato è
stata offerta proprio dalla giurisdizione amministrativa.
Può essere che tutto ciò sia in via di superamento; che le
radici culturali dell'autoritarietà siano ormai del tutto inaridite, che
l'indipendenza del giudice ordinario sia ora garantita a livelli tali da rendere
questa giurisdizione preferibile per il privato rispetto a quelle
amministrativa. E, tuttavia, prima di recidere le radici di una tradizione non
certo insignificante occorre ancora chiedersi: sono davvero i rapporti fra
amministrazione e privato riducibili in modo pieno al "diritto comune"
o residuano peculiarità difficilmente superabili ? Certo non pochi concetti
tradizionali risultano "datati", come l'autoritarietà, la
degradazione, l'inoppugnabilità, l'esecutorietà, ecc., e su questo la critica gianniniana
ha lasciato il segno; ma resta pur vero che l'amministrazione esercita una
"capacità" non comune a qualsiasi soggetto, sibbene ad essa
esclusiva, come quella di autorizzare, vietare, espropriare, levare imposte,
ecc.; non parlerei delle "concessioni", la cui natura può risultare
maggiormente controvertibile (ricordo un autore, qui presente, che ne ha
evidenziato la "insostenibile leggerezza"). Esiste poi il fenomeno,
del tutto peculiare, della discrezionalità amministrativa, che è valutazione
assistita da specifica garanzia, ricollegandosi al "circolo virtuoso"
della responsabilità politica e, dunque, al complessivo processo democratico.
Ed, oltre a ciò, sembra innegabile che la funzione, il servizio, il bene
pubblico non possono esser valutati nell'ottica di una giustizia meramente
commutativa, che non tenga conto dell'interesse dei "terzi", esterni
al rapporto controverso (le "esternalità" degli economisti) e,
dunque, della collettività. Ciò si verifica, talvolta, anche nei rapporti tra
privati; basta pensare alla normativa sull'accessione invertita, la quale
esclude, in linea di massima, la distruzione del fabbricato che sconfini,
prevedendo invece un'indennità raddoppiata (oltre al risarcimento), proprio
nell'ottica di evitare una distruzione di ricchezza complessiva. Ciò vale a fortiori
e, direi, quasi per definizione, con riguardo al pubblico servizio, al bene
pubblico, alla funzione pubblica (abbattere un ponte non potrà mai essere la
medesima cosa che abbattere un muretto di confine).
Anche nel diritto inglese, che pure viene assunto talvolta a
modello di un'amministrazione retta interamente dal "diritto comune",
si distingue, ad esempio, tra commercial contracts e public contracts....
In quest'ultimo caso l'amministrazione esercita, attraverso una forma
convenzionale, un servizio, un potere pubblico e, dunque, si ritiene possa
revocare il suo consenso, dal momento che il servizio pubblico è inesauribile e
l'amministrazione non può, in qualche senso, alienarlo, perderne
definitivamente il controllo. E le peculiarità del servizio, della funzione,
ecc. emergono, questa volta a vantaggio del privato, anche nella nostra
giurisprudenza sulla risarcibilità dei c.d. interessi legittimi. Di fronte al
sacrificio, con atto illegittimo, di un interesse "pretensivo", il
danno viene calcolato non solo alla stregua delle spese inutilmente sostenute,
ma, ancora, avuto riguardo all'eventualità di un effettivo ottenimento del
"bene finale" (danno da perdita di chance; calcolandosi questa
in termini percentuali); la responsabilità precontrattuale (nelle trattative)
è invece limitata nella giurisprudenza civile ai c.d. "interessi
negativi" (spese sostenute, ecc.).
Posto, dunque, che un "diritto speciale" delle
amministrazioni resta ancora radicato nel sistema, si tratta di valutare se le
riforme attuali siano "sovra" o "sotto-dimensionate"
rispetto a tale dato di partenza.
Cerri ritiene non opportuno spingere troppo oltre la polemica
nei confronti di figure come quella dell'interesse legittimo che ancora
costituisce uno dei concetti-base utilizzabili per decifrare il sistema della
giurisdizione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La giurisprudenza e
la dottrina hanno superato iniziali impostazioni per cui questa figura veniva ad
essere una sorta di occasionale investitura a far valere un pubblico interesse;
le impostazioni di Leopoldo Piccardi, di Garbagnati ed altri, pur pregevoli
sotto vari profili, non hanno trovato poi riscontro nell'effettivo svolgimento
del processo amministrativo; l'interesse legittimo è ora un interesse
"sostanziale" prima ancora che processuale e, correlativamente, il
giudizio si è svolto come processo di parti e sempre più tende a superare il
carattere meramente impugnatorio delle origini per investire il
"rapporto". Tutti questi svolgimenti, che in dottrina hanno trovato un
riscontro specialmente nei contributi del Piras, potranno avere gli esiti più
diversi, ma, direi, non è bene che siano puramente interrotti con un dictum
legislativo; pur se le attuali riforme, accentuando il rilievo della
giurisdizione esclusiva, finiscono con il ridurne anche la
"centralità".
Dopo tutto, dapprima nella giurisprudenza inglese (a partire
da una decisione del 1969), e poi in quella australiana, americana, e della
Corte di giustizia europea, è andata emergendo la figura delle legitimate
expectations, collegata alla tutela dell'affidamento, la quale, peraltro,
copre un campo che coincide, in parte, con quello dei nostri "interessi
legittimi pretensivi". Lord Denning negò la derivazione di questo concetto
da altre esperienze; ma non è impossibile un'influenza a livello sub-liminale.
Dopo tutto, anche in Francia si distingue una contenzioso di piena giurisdizione
(contentieux de plein jurisdiction) nei confronti dell'amministrazione ed
un contenzioso di mero annullamento (en anulation); anche in Germania si
distingue un'azione di annullamento (Anfechtungsklage) ed un'azione che
tende ad una vera condanna (Verpflichtungsklage). Anche in Germania si
afferma l'insindacabilità del potere discrezionale (freies Ermessen),
ecc.. Dunque, sul tema dovranno essere la giurisprudenza e la dottrina a fornire
eventuali ulteriori contributi; mentre una soluzione in via di pura autorità
potrebbe risultare affrettata e condurre a riforme solo apparenti.
Le peculiarità che presenta il diritto amministrativo
possono giustificare ancora una giurisdizione speciale; Cerri non è propenso a
"forzare" i tempi di una riunificazione di tutte le giurisdizioni in
quella ordinaria, che, per ora, non è "sentita" dai giudici speciali.
Per ora, invece, sarebbe opportuno accrescere le garanzie di indipendenza della
giurisdizione amministrativa, secondo un percorso che già da tempo è iniziato.
Un settore ove possono essere utili gli interventi, è anche
quello di una riduzione ulteriore dei "privilegi" del
"pubblico", fino ad attingere un esatto dimensionamento delle sue
peculiarità.... La nostra giurisdizione amministrativa forse troppo, ancora,
risente delle sue origini impugnatorie (Cerri ricorda le argute osservazioni di
Ledda, sull'annullamento del "silenzio"), per cui, anche in tema di
valutazioni tecniche che non contengono vera discrezionalità, finisce con
l'essere una sorta di giudizio di secondo grado, sui vizi della valutazione
propria dell'autorità amministrativa e non sulla valutazione stessa. E'
sintomatico il fatto che nella legge medesima siano considerate "di
merito" competenze del giudice amministrativo che richiedono accertamento
diretto del fatto; ciò si collega, appunto, ad un archetipo impugnatorio che
tutte le evoluzioni successive nel senso dell'attenzione al "rapporto"
non hanno ancora davvero eroso. Il giorno in cui il giudice amministrativo
esperirà consulenze tecniche, accerterà direttamente i fatti rilevanti, pur
nel rispetto della discrezionalità amministrativa (seguendo un percorso che
recenti riforme francesi ed anche il modello tedesco suggeriscono), forse si
avvicinerà maggiormente (anche nella subiettiva percezione del suo ruolo) al
giudice ordinario e matureranno i tempi per una giurisdizione unitaria o magari
per una specializzazione di sezioni, secondo idee già affiorate in sede
costituente.
Giorgio RECCHIA osserva come su questi temi la ricerca
è soltanto all’inizio per le innovazioni che giungono dalla giurisprudenza
comunitaria e per l’azione, sempre più intensa, della Corte di Strasburgo,
dove sono confluite esperienze giuridiche di una pluralità di paesi che –
come dimostra la recente sentenza sull’ accessione invertita – sollevano
sempre di più problemi di comprensione reciproca e di dialogo.
Peraltro, il tradizionale metodo della comparazione, volto
alla ricerca delle consonanze tra i diversi ordinamenti giuridici, può
comportare effetti distorsivi data la diversa tutela dell’interesse pubblico
presente nei vari ordinamenti.
Guardando alle singole sentenze su specifiche questioni
occorre rilevare come aspetti che costituiscono un patrimonio tipico della
nostra tradizione giuspubblicistica, quale l’attività consultiva e
giurisdizionale svolta dal Consiglio di Stato, siano difficilmente compatibili
con le equivalenti esperienze scandinave ed inglesi dove il concetto di
indipendenza e di imparzialità del giudice è diverso, come dimostra - sul
punto - la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Quindi occorre favorire un approccio metodologico negli studi
di diritto comparato volto a focalizzare l’attenzione sui momenti di armonia e
disarmonia, più che incentrare l’attenzione sulle c.d.
"uniformità".
Sergio LARICCIA accenna in premessa alla sua
esperienza di magistrato della Corte dei conti negli anni 1965-1976, un periodo
nel quale il rapporto fra l'amministrazione e la giurisdizione contabile era
anche, talora, rapporto di collaborazione: la stessa collaborazione auspicata
dal presidente della Regione Lombardia, Formigoni, in occasione della recente
inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti a Milano.
Richiama quindi l'esperienza della Commissione bicamerale e
la proposta di scissione fra controllo e responsabilità, per la Corte dei
conti, fra consulenza del giudice amministrativo e giurisdizione, per il
Consiglio di Stato, rilevando la necessità di tornare ad affrontare questo
importante problema: un giudice che controlla e che tuttavia si trova in troppe
circostanze ad avere occasioni di connivenza, di collaborazione continua, con
l'amministrazione, a cominciare dall'importante funzione attribuita al Governo,
di designazione del presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Se Cerri faceva riferimento alle novità dell'autogoverno che
é stato introdotto per i due istituti della giustizia amministrativa e della
giustizia contabile, Lariccia sottolinea come questi non abbiano poi molto
modificato il sistema e ricorda, a titolo di esempio, le polemiche sollevate lo
scorso agosto dalla nomina di Francesco Staderini a presidente della Corte dei
conti, con l'organo di autogoverno che ha protestato per essere stata fatta la
designazione prima che ad esso fosse stato consentito di poter esprimere un
parere.
Pertanto, Lariccia sostiene che il problema dell'unità della
giurisdizione é senz'altro collegato ai temi ai quali Cerri ha fatto
riferimento: la vigenza e l'attualità di un diritto speciale, il
sovradimensionamento della parte di privilegio conferita al potere pubblico; ma
il vero problema delle tendenze verso l'unità della giurisdizione, é il
problema dell'indipendenza del giudice. Questo problema non si risolve dicendo
che i due istituti rappresentano una tradizione importante nella nostra storia
costituzionale, ma valutando se il collegamento fra controllo e responsabilità,
fra consulenza e giudizio di responsabilità, é oggi idoneo a garantire quelle
esigenze dei cittadini che credono che la funzione del giudizio, sia contabile
che amministrativo, debba essere attribuita a dei giudici realmente
indipendenti.
In conclusione, per Lariccia il tema della garanzia
dell'indipendenza, come hanno ben dimostrato recenti studi di Aldo Travi e di
Sergio Panunzio, merita ancora di essere trattato e approfondito, anche se egli
ritiene che dopo il fallimento della Commissione bicamerale sarà difficile
tornare ad affrontare il tema, perché i due istituti del Consiglio di stato e
della Corte dei conti nel frattempo si sono molto attivati per contrastare le
tendenze che, in sede politica, avevano spinto per la modifica del sistema. Ciò
nonostante, l'idea che debba spettare al Governo il potere di designare il
presidente del giudice amministrativo e del giudice contabile é per Lariccia
inaccettabile dal punto di vista costituzionale.
Riccardo CHIEPPA, sul problema della trasformazione
del giudizio amministrativo, sottolinea la necessità che l'annullamento passi
in secondo piano: facendo riferimento al problema del silenzio o dell'inerzia
dell'amministrazione - ritenendo non sufficiente la mera pronuncia di
annullamento del silenzio – considera un passo in avanti la possibilità di
nominare un commissario e tutti gli altri strumenti di sostituzione
dell'amministrazione che rendono più concreta la tutela e impediscono la
ripetizione dei giudizi. Ciò nonostante, ritiene che debba essere valorizzata,
soprattutto da parte del futuro legislatore, la possibilità che il giudice
provveda sulla pretesa fatta valere in presenza di attività non discrezionale.
Inoltre potrebbero essere previsti strumenti correttivi (come, ad esempio, in
ordine al tempo di efficacia o di durata dell’atto impugnato, ovvero in ordine
alla sola parte viziata), oltre l’annullamento, perché la nostra tradizione
– non solo nel campo del diritto amministrativo, ma anche in quello
processuale civile e soprattutto penale - tende invece sempre verso la rimozione
totale o la nullità dell'atto (come dimostra il fatto che il nostro ordinamento
configura una nullità nel diritto penale se manca la traduzione nella lingua
dell'imputato, mentre altri ordinamenti adottano più logici sistemi, come la
non decorrenza dei termini del sistema tedesco).
Sul tema dell'indipendenza del giudice amministrativo e delle
funzioni sia consultive che giurisdizionali, Chieppa ritiene che occorra
impedirne il contemporaneo esercizio e soprattutto impedire che il consigliere
che ha svolto funzioni extraistituzionali possa tornare a giudicare, entro certi
limiti temporali, una determinata amministrazione. In merito, egli ricorda che
questo tipo di organizzazione della giustizia amministrativa è nato perché il
giudice ordinario difficilmente aveva le conoscenze necessarie per giudicare
dell'amministrazione: in altri ordinamenti, addirittura, il giudice
amministrativo prima di svolgere le funzioni giudicanti deve aver svolto
funzioni di amministrazione attiva. Il presupposto perché il sistema regga è
però che le funzioni non vengano mai svolte contemporaneamente e che il
giudice, dopo aver svolto le funzioni di amministrazione attiva, abbia un
periodo di decantazione. Pertanto, anche se rileva degli abusi e delle cattive
applicazioni sulle incompatibilità, Chieppa ritiene opportuno valorizzare la
funzione consultiva del Consiglio di Stato, soprattutto sull'attività
normativa.
Sul tema della nomina dei presidenti di Consiglio di Stato e
Corte dei conti, Chieppa sottolinea come dal 1982 in poi, per quanto riguarda il
Consiglio di Stato, il Governo si sia limitato a chiedere la designazione del
Presidente da parte dell'organo di autogoverno; per quanto riguarda la Corte dei
conti si avverte invece una inversione completa di prassi, peraltro a fronte di
una legge che conteneva le stesse espressioni di carattere verbale di quella del
Consiglio di Stato. Anche Chieppa si dice quindi preoccupato di questa prassi,
attraverso la quale inevitabilmente l'Esecutivo tiene sotto osservazione il
comportamento dei possibili futuri presidenti. In conclusione, invita a pensare
a cosa accadrebbe se fosse il ministro della giustizia a chiedere al CSM di
nominare un uomo da lui scelto a Presidente della Cassazione…
Filippo LUBRANO riprende due argomenti già sollevati
nel corso del dibattito, l’aspetto soggettivo e l’aspetto oggettivo della
giurisdizione.
Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, ricorda il titolo
di un articolo di Giannini, Il giudice interessato non è indipendente,
che trattava proprio della posizione dei magistrati amministrativi e del
problema che si determina in relazione alla consulenza, alle posizioni di Capo
Gabinetto, di Capo dell'Ufficio legislativo. Se è vero che per giudicare
l'Amministrazione occorre conoscerla, è innegabile che per giudicarla veramente
occorre anche esserne completamente staccati; tutto questo oggi non si realizza
se è vero che abbiamo giudici che oggi sono tali e che domani saranno i
consulenti dell'Amministrazione. Inoltre, guardando a quello che accade nei
giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, Lubrano ricorda quanto spesso accada che
il Presidente del collegio affermi di astenersi dal giudizio per
incompatibilità e affidi la presidenza a un altro consigliere allontanandosi
dall'aula, ma che poi non è dato sapere cosa accada, posto che nella camera di
consiglio non si può entrare. Peraltro, Lubrano sottolinea anche che, ancora
nel 2001, nel giudizio amministrativo c'è una notevolissima disparità di
posizioni delle parti, della parte privata rispetto alla pubblica
amministrazione Stato e soprattutto delle pubbliche amministrazioni non Stato
rispetto alle amministrazioni statali; e non di rado è il giudice a supplire
alla scarsa difesa dell'avvocatura dello Stato e a trovare gli argomenti giusti
per tutelare la posizione statale.
Quanto all'aspetto oggettivo del giudizio, rileva che sono
stati fatti passi avanti, come ad esempio per l'istituto del silenzio: i ricorsi
contro i silenzi dell'amministrazione adesso non restano a giacere anni e anni
perché vanno subito in discussione, in camera di consiglio, quasi fossero
sospensive e, con la possibile nomina di un commissario, si ha un controllo
immediato da parte del giudice. I tempi attuali, dopo soli 6 mesi di
applicazione della legge n. 205 del 2000, sono strettissimi; resta da domandarsi
cosa accadrà quando aumenteranno i ricorsi: a ben vedere anche nel 1974 si
apprezzava la celerità dei TAR, ma poi ci si è dovuti ricredere e la legge n.
205 è costretta – con coraggio e con una norma di dubbia costituzionalità
– a preoccuparsi dei ricorsi ultradecennali richiedendo una nuova procura,
quasi che la procura con il passare del tempo perda di efficacia.
Difficoltà nella conservazione di tempi stretti per la
risoluzione delle controversie deriveranno anche dal nuovo utilizzo dello
strumento cautelare: con il predominio della sospensiva per il riesame, con la
possibilità del silenzio rifiuto. Lubrano si chiede cosa ne sarà di quei
ricorsi nei quali non è in considerazione un silenzio dell'Amministrazione o
non venga applicato l'istituto della sospensione come mezzo di riesame della
materia da parte dell'Amministrazione. Ritiene che, presumibilmente, se adesso
la legge disciplina ricorsi ultradecennali, fra qualche anno dovrà porsi il
problema degli ultraventennali.
Lubrano riserva l'ultima notazione alla giurisdizione sui
diritti e sugli interessi legittimi che abbiano una base di diritto soggettivo:
con la trasformazione dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971 il giudice
amministrativo, in tutte le materie di sua giurisdizione, si pronuncia anche sul
risarcimento del danno e sono abrogate le disposizioni di carattere contrario.
Dopo la sentenza n. 500 della Cassazione c'è quindi una trasformazione
ulteriore, e dopo l'iniziale vittoria del giudice ordinario, si può parlare
della rivincita del giudice amministrativo.
Massimo BACHETTI interviene sulla questione
dell'autonomia della magistratura, che ritiene non strettamente connessa con il
problema dell'unità della giurisdizione. Il problema dell'autonomia della
magistratura amministrativa, e comunque la sua condizionabilità, deriverebbe
infatti esclusivamente dalla disciplina normativa che consente la nomina
politica e la commistione fra le funzioni consultive e le giurisdizionali.
Questi elementi di condizionamento possono essere agevolmente eliminati
prevedendo comunque una nomina che passi dall'organo di autogoverno dei
magistrati amministrativi, come è per la magistratura ordinaria, e una
distinzione delle funzioni consultive dalle funzioni giurisdizionali, senza
necessità di passare attraverso l'unità della giurisdizione.
In risposta alla notazione critica di Lubrano sul ruolo del
giudice amministrativo e sulla funzione suppletiva che talvolta svolge, a fronte
di difese di mera forma dell'avvocatura dello Stato, Bachetti ritiene che due
siano le ragioni di siffatti comportamenti. Anzitutto vi è un aspetto
culturale, che deriva dalle radici storiche della magistratura amministrativa e
che fa sì che la forma mentis del giudice amministrativo lo renda
particolarmente sensibile alle ragioni dell'Amministrazione. In secondo luogo,
è necessario ricordare che nel giudizio amministrativo è sempre in gioco
l'interesse pubblico, che non può essere lasciato totalmente alla
disponibilità delle parti. Il processo amministrativo, in questo senso, non è
assimilabile al processo civile, che ha una natura dispositiva; nel processo
amministrativo l'interesse pubblico va comunque salvaguardato e di questo il
giudice deve comunque tenere conto.
In relazione ai limiti del controllo giurisdizionale
sull'attività amministrativa, Bachetti ritiene che la sensibilità del giurista
sia in grado di stabilire agevolmente quale sia la sfera del controllo
giurisdizionale sull'attività amministrativa e quale attività debba invece
essere sottratta al controllo giurisdizionale: in presenza di un'attività
vincolata, di un'indagine di fatto, di esercizio di mera discrezionalità
tecnica, il giudice può controllare l'operato dell'amministrazione e
sostituirsi ad essa; in presenza di esercizio di discrezionalità, non si può
pensare ad alcuna forma di controllo giurisdizionale. Facendo alcuni esempi
riferiti tanto ad interessi oppositivi quanto ad interessi pretensivi, Bachetti
sottolinea che di fronte ad una scelta discrezionale dell'amministrazione fra
due opzioni che rispondono entrambe all'interesse pubblico, la pretesa del
giudice di sostituirsi all'amministrazione determina una lesione della sfera
amministrativa: il problema non è più solo l'indipendenza della magistratura
dall'esecutivo, ma la salvaguardia del potere esecutivo da una esorbitanza del
potere giurisdizionale.
Cesare MIRABELLI propone di valutare quanto, al di là
e ben oltre la tendenza all'armonizzazione interna, questo processo non derivi
dalla armonizzazione indotta dall'esterno.
In riferimento alla tendenza interna all'armonizzazione, si
chiede se non ci siano profili organizzativi o assetti idonei ad incidere non
solo sui criteri di procedura e di decisione ma anche sulla soluzione e sui modi
d'essere della funzione giurisdizionale. Ad esempio, si chiede se l'istituzione
nell'ambito della Cassazione di una sezione che si occupa solo di diritto
tributario, e che tende a costruire un sistema, non sia destinata ad avere un
impatto sull'ordinamento tributario, sul modo di interpretarlo e sulla vita del
diritto; e se il fatto che questa funzione sia incardinata in un organo che ha
una sua struttura e una sua tradizione non produca effetti peculiari rispetto ad
un modello organizzativo diverso.
In riferimento invece all'armonizzazione che potrebbe
risultare indotta dall'esterno, Mirabelli fa l'esempio del regolamento
comunitario del dicembre scorso, che si basa sulla libera circolazione delle
decisioni in materia civile e commerciale, e si chiede se uno strumento di quel
tipo non determini una forza espansiva dei principi, proprio per la circolazione
dei provvedimenti e se, conseguentemente, non si possa pensare ad una
armonizzazione di principi, pur nella diversità di strutture e di regole. In
questo senso potrebbero forse svolgere un ruolo anche strumenti e modelli di
risoluzione dei conflitti in ambiti che apparentemente sono
extragiurisdizionali, cioè al di fuori della giurisdizione statale, come i
modelli arbitrali.
Antonio SAGGIO si ricollega all'intervento di
Mirabelli sulla normativa comunitaria in tema di circolazione delle sentenze e
sugli effetti che questa potrebbe indurre sui sistemi nazionali. Egli ricorda un
altro e diverso elemento della giurisprudenza comunitaria, che si è impegnata a
definire la nozione di organo giurisdizionale di cui all'art. 234 (già 177) del
trattato, ai fini dell'accesso in via pregiudiziale alle Corte del Lussemburgo.
Saggio rileva come la nozione comunitaria di organo giurisdizionale appaia
estremamente diversa dalla nostra, perché tratta prevalentemente dalle
tradizioni giuridiche tedesca e del nord Europa: è infatti quella comunitaria
una nozione debole, che riconosce la natura di organo giurisdizionale anche ad
organi che non hanno indipendenza (intesa nei termini rigorosi propri della
nostra tradizione), come ad esempio a commissioni che vengono nominate con
modalità che non offrono garanzie e che risultano assolutamente prive di
stabilità, potendo essere rimosse dall'autorità politica. Per esempio, in
Germania sono considerate autorità giurisdizionali le commissioni chiamate a
riformare le decisioni dell'Autorità di tutela della concorrenza, composte da
funzionari della stessa Autorità. Ancora, Saggio sottolinea che, ai fini del
riconoscimento dell'autorità giurisdizionale, non sono ritenuti essenziali né
il rispetto del principio del contraddittorio, né la pubblicità e conoscenza
delle norme procedurali.
Gli esempi di Saggio mirano quindi a sottolineare come sia
giusto guardare all'esempio comunitario e quindi ad altri ordinamenti, senza
però dimenticare che abbiamo a che fare con sistemi che hanno diverse
sensibilità.
Alessandro PACE, partendo dalla considerazione del
presidente Saggio relativamente alla nozione di organo giurisdizionale nella
giurisprudenza comunitaria, invita i presenti a riflettere sulla prudenza che
deve sempre caratterizzare la comparazione giuridica. A tal proposito osserva
che la giurisprudenza comunitaria ricordata dal presidente Saggio, la quale
allarga la nozione di autorità giurisdizionale ai fini dell’accesso alla
Corte di giustizia (art. 234 TCE), gli ricorda molto l'analoga giurisprudenza
della nostra Corte costituzionale degli anni ’60, la quale non mirava tanto a
"costruire" un concetto universalmente valido di giurisdizione e di
autorità giurisdizionale, quanto a individuare, in maniera equilibrata, gli
organi a cui affidare le "chiavi" per l'accesso al giudizio
incidentale di legittimità costituzionale.
Pace ricorda, anzi, come in tal senso si discutesse sulla
possibilità di qualificare "autorità giurisdizionale" anche i
preesistenti organi di giurisdizione speciale, che certamente non avevano i
caratteri necessari per essere qualificati "giudici" alla luce della
Costituzione del 1947. In questa linea di pensiero egli stesso giunse ad
ipotizzare che addirittura i singoli consigli dell’ordine degli avvocati
potessero sollevare la questione di costituzionalità, proprio perché in epoca
pre-costituzionale essi erano stati qualificati organi di giurisdizione
speciale. Di qui la conferma della - peraltro ovvia - considerazione secondo la
quale, effettuando la comparazione giuridica non si può, aridamente, limitare l’analisi
al dato testuale, ma è opportuno studiare il contesto nel quale le soluzioni
vengono ricercate.
Analogamente, quanto al problema della durata dei processi
amministrativi sollevato da Lubrano, Pace invita i presenti a riflettere su
quali e quanti siano gli ordinamenti che nel mondo hanno disposizioni analoghe
al nostro articolo 24 della Costituzione. Egli ha la sensazione (ma il dato
andrebbe verificato) che gli unici ordinamenti che hanno disposizioni analoghe
al nostro art. 24 siano quello tedesco e quello spagnolo. Pertanto, anche se
molti dei gravissimi ritardi non possono essere assolutamente giustificati, non
deve tuttavia mai essere dimenticato - sotto un profilo generale - che, secondo
il nostro ordinamento costituzionale, se qualcuno ha un diritto soggettivo o un
interesse legittimo deve potersi rivolgersi ad un giudice
"professionale" inserito nell'organizzazione giudiziaria e
precostituito per legge. Il che, ad esempio, non accade nei paesi anglosassoni
che, non avendo una previsione normativa analoga, possono far decidere
controversie su situazioni giuridiche soggettive anche da Corti amministrative.
Pace conclude perciò sottolineando che esistono certamente
dei colpevoli e gravi ritardi ma che questi -almeno in parte- costituiscono la
conseguenza delle stesse nostre garanzie.
Giuseppe DI GASPARE, in relazione all'ultima
considerazione di Lubrano sulla rivincita del giudice amministrativo sul giudice
ordinario, si chiede se la presunta vittoria della giustizia amministrativa non
possa segnare l'avvio di una mutazione genetica del giudice amministrativo
stesso: egli infatti dovrà ora mettere al centro dell'accertamento il punto di
vista del danno, dovrà cominciare a ragionare in modo diverso, non più sulla
base dell'esame dell'atto amministrativo come oggetto del giudizio, ma sulla
base di un comportamento, di un nesso di causalità con comportamenti
soggettivi, dovrà in sostanza spingersi su un terreno che decisamente non gli
è stato finora familiare. Le forme di accesso al fatto da parte del giudice
amministrativo dovranno cambiare, al pari degli interventi di tutela cautelare e
la stessa distinzione tradizionale fra diritto soggettivo e interesse legittimo
tenderà ad affievolirsi: In conclusione, per Di Gaspare il giudice
amministrativo si troverà ad agire con gli strumenti del giudice ordinario e la
tendenza è verso l'omologazione.
Sergio PANUNZIO rileva come gli argomenti della
discussione odierna traggono origine dal fallimento del progetto della
Bicamerale e dalla recente legge di riforma del processo amministrativo.
Quest'ultima, indubbiamente, ha fatto fare dei passi avanti al nostro
ordinamento, anche nel senso di una maggiore armonizzazione di alcuni aspetti
del nostro processo amministrativo rispetto ai risultati raggiunti in altri
paesi europei. Ciò nonostante, per diversi aspetti, questa riforma lascia
insoddisfatti, come ad esempio in relazione a quella permanente eccedenza di
"considerazione" delle ragioni dell'Amministrazione, od in relazione
al mancato rispetto del contraddittorio. Anche in base alla nuova disciplina,
infatti, nulla costringe l'Amministrazione a manifestare tempestivamente la
propria posizione, i propri argomenti di difesa, i documenti che vuole portare
nel giudizio, e la parte ricorrente è quindi costretta ad attendere la
fissazione dell’udienza per venire a conoscenza di tutto ciò. In sostanza il
principio del contraddittorio nel processo amministrativo continua a essere
violato.
Peraltro, Panunzio ritiene che, essendo la riforma così
recente, eventuali passi in avanti potranno venire solo dalla giurisprudenza o
dal processo di integrazione comunitaria, anche se l'intervento del presidente
Saggio induce a non farsi troppe illusioni. Presumibilmente però, laddove non
arriverà la Corte di Lussemburgo potrebbe invece intervenire più incisivamente
la Corte di Strasburgo. Panunzio pensa a possibili novità sul versante
organizzativo dell'indipendenza del giudice amministrativo (la Corte di
Strasburgo è stata infatti chiamata a decidere una controversia sul ruolo del Commissaire
de gouvernement nel giudizio amministrativo francese), del contraddittorio e
della tutela cautelare (per esempio in relazione alla possibilità di attivare
la tutela cautelare anche prima e a prescindere dal deposito del ricorso già
notificato).
Augusto CERRI osserva che l'incardinamento del
magistrato nello "Stato" non è problema solo del giudice
amministrativo ma anche di quello ordinario. E' un problema che già era stato
discusso da Maranini (giudici o funzionari).
La collaborazione fra funzioni di controllo ed
amministrazioni può anche non esser fenomeno patologico, in una contesto nel
quale le amministrazioni cercano (hanno fame di) punti di riferimento affidabili
sul terreno tecnico-giuridico. Diviene patologico quando il magistrato assume
funzioni di raccordo fra politica ed amministrazione (capo di gabinetto, ad
esempio). Anche in questo caso, esiste all'origine un problema di affidabilità
tecnica che non è di facile soluzione; ma la soluzione in esame sembra
sicuramente sbagliata, perchè introduce un fattore di contaminazione grave
dell'indipendenza del giudice.
Una specializzazione di sezioni, ove prevista per legge, può
essere utile, ma riproduce, a livello di questioni di competenza, quelle che
attualmente sono questioni di giurisdizione. Ove una specializzazione fosse
introdotta con atto di organizzazione interna (come, del resto, già avviene)
questo inconveniente può essere evitato; è vero, peraltro, che questi atti
organizzativi possono poi rilevare sotto il profilo della "precostituzione"
del giudice e, dunque, condurre ad eccezioni speculari rispetto a quelle di
difetto di competenza o giurisdizione.
Certo, esistono peculiarità storiche di ogni ordinamento ma
poi è anche innegabile una "storia comune" degli ordinamenti europei.
Il diritto inoltre, è anche uno sforzo di razionalizzare certe soluzioni ed, in
quanto tale, può assumere risvolti che trascendono una singola esperienza.
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