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Le influenze della CE sulla giustizia amministrativa
Introduttore: prof. Mario Pilade Chiti
20 aprile 2001
Resoconto redatto dal dott. Paolo Olimpieri
Sergio PANUNZIO, dopo aver ringraziato Mario Pilade Chiti
per avere accettato di introdurre la riunione del seminario, osserva che in
questa serie di incontri dedicati allo studio delle conseguenze sul piano
costituzionale del processo di integrazione europea non poteva non essere
analizzato il tema della Amministrazione che, sia nella dimensione
organizzativo-funzionale, sia in quella contenziosa, tocca un punto centrale
dell'assetto costituzionale. Cede pertanto la parola a Chiti.
Mario Pilade CHITI ritiene che, solo qualche anno
fa, il tema delle influenze della C.E. sulla giustizia amministrativa, solo
qualche anno fa, ad avviso di, sarebbe apparso come una mera curiosità
intellettuale, stante le forti resistenze nazionali ad accettare ingerenze da
parte del diritto comunitario sul diritto processuale in generale e su quello
processuale amministrativo in particolare. Oggi, invece, lo scenario si presenta
alquanto diverso. L’introduttore sottolinea infatti che tale influenza è
pacificamente ammessa, tanto che l’unico aspetto in discussione risulta essere
quello della sua ampiezza ed incisività.
Questa circostanza può spiegarsi in virtù di una diversità
nei punti di partenza dell’approccio comunitario. Non c'è dubbio, in
proposito, che nel Trattato di Roma questa problematica fosse del tutto
ignorata, con la sola eccezione di quella procedura di rinvio pregiudiziale che,
peraltro, a tutt’oggi, pur se di frequente utilizzazione, non ha una chiara
definizione quanto meno per la parte riguardante il diritto nazionale. Ad
esempio, non è chiaro se il giudice nazionale possa sospendere senza rinvio una
questione che egli conosce già essere stata rimessa alla Corte di Giustizia.
L'ultima giurisprudenza sul punto appare negativa perché, si dice, manca una
chiara norma processuale che lo consenta e, inoltre, a causa della
impossibilità di estendere in via analogica la disciplina prevista per il
giudizio di legittimità costituzionale.
Chiti osserva che in Europa, all’inizio del processo di
integrazione, tutte le esperienze processuali erano estremamente differenziate
mentre le distanze possono oggi considerarsi notevolmente ridotte per la
presenza di una serie di direttive comunitarie, nonché di principi generali
elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, a chiaro contenuto
processuale. Si pensi alle direttive in materia di appalti pubblici ed alle
numerose sentenze connesse. Si può pertanto parlare di una sempre più
pervasiva presenza del diritto comunitario in tema di processo e,
parallelamente, di forme alternative di tutela rispetto alla giurisdizione. In
proposito, Chiti fa presente che l'aggettivo "alternative", che deriva
dall’inglese, non appare tecnicamente proprio dal momento che non c'è una
alternatività di tali forme rispetto alla giurisdizione, bensì esse si pongono
come una opportunità ulteriore.
Chiti dichiara che la sua introduzione verterà sui seguenti
profili: le ragioni di fondo della tendenza verso un sistema processuale
progressivamente armonizzato; la base giuridica degli interventi comunitari; i
caratteri generali dei principi elaborati dalla giurisprudenza e desumibili
dalle direttive; l’influenza delle regole processuali sull'assetto delle
giurisdizioni nazionali.
Sul primo punto, Chiti ritiene che una ragione determinante
debba rinvenirsi nel principio di uniformità, così come sancito sin dalla
sentenza Costa, che costituisce uno dei principali cardini del diritto
comunitario. Il relatore osserva quindi che nel diritto europeo si è
progressivamente accettata l'idea secondo la quale "ubi ius ibi remedium",
per cui il diritto sostanziale non potrebbe non accompagnarsi ad una tutela di
carattere omogeneo. Questa giustificazione, inizialmente fornita dalla dottrina,
sembra ora trovare affermazione anche nella giurisprudenza che, ad es., nel caso
Fantask del 1997, ha affermato che l'esistenza di un rimedio è la
conseguenza ed il completamento di diritti conferiti ai singoli dalle previsioni
comunitarie. Rilevano nel senso sopra indicato anche una serie di tecniche del
processo di integrazione, come la progressiva abolizione di disposizioni interne
che attentino al diritto comunitario e l’attuazione del principio di mutuo
riconoscimento, che in determinate ipotesi impone scelte processuali davvero
originali. E’, ad es., il caso del riconoscimento reciproco della disciplina
dei beni culturali, la quale, ad un certo punto, non è stata più da sola
capace di assicurare la restituzione dei beni culturali agli Stati da cui erano
stati illecitamente trafugati; da qui l’approvazione della Direttiva n. 7/93
in cui è prevista una prima azione processuale comune agli Stati membri.
Quanto alla base legale di tale evoluzione, il relatore
ricorda che nel Trattato del ‘57 mancavano espresse previsioni individuabili a
tale fine. Tuttavia, da altre disposizioni, come quella sul divieto di
discriminazione in ragione della nazionalità, si sono progressivamente tratte
una serie di conseguenze di ordine processuale, quale quella che ha portato ad
affermare che i cittadini di altri Stati membri possono usare nel processo la
lingua invocabile dal cittadino dello Stato in cui si svolge la causa. Soltanto
in seguito, successivamente all'Atto Unico, nell'art. 100A (attuale art. 95) del
Trattato, si è rinvenuta una base normativa, ad avviso di Chiti piuttosto vaga,
su cui sono state adottate le Direttive n. 665/89 e n. 13/92 in tema di rimedi
negli appalti. Con il Trattato di Maastricht e di Amsterdam, poi, sono stati
fatti notevoli passi in avanti in tema di fondamento giuridico dal momento che
il terzo pilastro sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni
previsto dal Trattato di Maastricht, è diventato una sezione del primo pilastro
attraverso i vertici di Amsterdam e Nizza. Negli artt. 61 e 65, infatti, è
espressamente previsto che il Consiglio possa adottare delle misure nel settore
della cooperazione giudiziaria civile, da intendersi in senso ampio; su questa
base sono stati emanati alcuni importanti regolamenti in materia di processo
civile, che lasciano intravedere la possibilità di ulteriori interventi.
In relazione al terzo punto, secondo Chiti vale ancora il
criterio affermato dai giudici comunitari per il quale "in mancanza di una
disciplina comunitaria della materia", gli Stati mantengono una autonomia
per quanto attiene alla procedura giudiziaria. Tuttavia, tale criterio mette in
evidenza che si è in presenza di una libertà condizionata alla circostanza che
le regole nazionali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano analoghe
situazioni del diritto nazionale e che, comunque, esse non rendano troppo
gravosa una difesa per le posizioni giuridiche basate sul diritto comunitario.
Con queste indicazioni la Corte di Giustizia, per dirla con Tizzano, si è
arrogata una sorta di diritto di sorveglianza, un "droit de regard",
affrontando i nodi cruciali dei diritti processuali nazionali. Ad esempio, in
virtù del suddetto "diritto di sorveglianza", sono stati messi in
discussione i termini di prescrizione, la tutela cautelare, la non
impugnabilità degli atti endoprocedimentali, la disapplicabilità generalizzata
degli atti amministrativi comunitariamente illegittimi.
Per quanto riguarda il diritto scritto, Chiti rileva che le
caratteristiche di questo sono tali per cui se il diritto comunitario scritto è
particolarmente pervasivo, l’influenza processuale comunitaria risulta più
leggera; viceversa, se il primo si presenta a maglie larghe, l’influenza sul
sistema processuale è maggiore. C'è dunque un parallelismo incrociato. Non è
pertanto strano che in materia di appalti, dove la disciplina sostanziale è
minuziosamente prevista dal diritto comunitario, le direttive ricorsi siano
direttive di principio.
Quanto alla incidenza delle regole comunitarie per un
possibile nuovo sistema giudiziario europeo, Chiti ritiene che si tratti di un
falso problema perché i giudici nazionali rimangono incardinati nei sistemi
nazionali, per quanto, trattando le questioni comunitarie, essi siano giudici
comuni del diritto comunitario, come afferma la Corte di Lussemburgo. E ciò non
solo attraverso la procedura di rinvio pregiudiziale, ma anche negli altri casi
in cui i giudici operano avendo come parametro il diritto comunitario. In
materia di concorrenza, ad es., le soluzioni dei giudizi nazionali some quasi
completamente tratte dalle soluzioni dei giudici di Lussemburgo. Per i giudici,
vale dunque quello che si dice per l'Amministrazione quando si afferma che
esiste una P.A. integrata e retta dal principio della leale cooperazione ex
art. 5 (ora art. 10). In quest'ottica, Chiti non condivide le proposte avanzate
per la disseminazione dei giudici comunitari in loco, poi tramontate per
problemi finanziari, cioè giudici comunitari con aree geografiche di
riferimento. A suo avviso, si tratta di soluzioni che non tengono conto di un
sempre più massiccia utilizzazione del giudice nazionale in funzione
comunitaria.
Per Chiti gli sviluppi più recenti di punti sopra esaminati
possono rinvenirsi, ad es., nella nuova dimensione assunta dal principio di
effettività della tutela. Tale principio non è nato, almeno in prima battuta,
in chiave di protezione dei singoli, bensì per garantire la prevalenza del
diritto comunitario contro le resistenza degli Stati membri. Da ultimo, invece,
esso comincia ad essere letto proprio nell’ottica della tutela dei singoli. Si
assiste dunque ad uno sviluppo significativo del principio fondamentale del
diritto comunitario contenuto nei passaggi della sentenza Van Gend & Loos
del 1963 sui caratteri dell’ordinamento giuridico comunitario e sui suoi
soggetti. Un passo ulteriore è poi rappresentato da quella giurisprudenza della
Corte di Giustizia tra il ‘95 ed il ‘98, definita come casistica per
distinguerla da quella di principio cui la Corte in altri campi ha abituato, la
quale ha progressivamente affermato nuovi poteri dei giudici a fronte di
questioni comunitarie. Ancora, si deve guardare all’uso sempre più massiccio
di forme di tutela alternative, come dimostra il tema del mediatore europeo e
quello delle procedure di conciliazione. Un altro esempio di effettività di
tutela rispetto al singolo è dato dalla giurisprudenza degli ultimi anni in
tema di poteri cautelari. La Corte ha così potuto sviluppare il caso Factortame
del 1990 con cui sancì il potere del giudice di sospensione temporanea della
vigenza di una legge, peraltro già implicitamente posta dalla sentenza
Simmenthal del 1978. Era una sentenza tuttavia finalizzata a garantire
l'effettività del diritto comunitario in un sistema arroccato ancora su
presupposti costituzionali assai diversi. Veramente nuovo, secondo Chiti, e’
invece lo sviluppo avvenuto l'anno successivo con la sentenza Zuckerfabrick, che
consente di sospendere in un certo Paese, a determinate condizioni, lo stesso
regolamento comunitario come trasfuso da atto interno; e, ancora di più, con il
caso Atlanta del 1993, quando, nei confronti dell’amministrazione, si previde
la possibilità di tutele additive ben oltre quelle offerte tradizionalmente dai
sistemi nazionali.
Lo stesso atteggiamento nel diritto scritto è riscontrato
dal relatore nella direttiva ricorsi e nella sua interpretazione data dalla
Corte di giustizia in un caso del 1996 relativo alla Grecia, che a suo avviso,
è stata la molla vera della riforma contenuta nella legge n. 205/2000 in
materia di potere cautelare.
Chiti però attira l'attenzione sul tema dei nuovi poteri del
giudice sulla scorta del diritto comunitario, perché si è in presenza di
sviluppi che potrebbero divenire eversivi. Si pensi, in particolare, alla
questione sulla possibilità che il giudice sollevi d'ufficio motivi di ordine
comunitario non eccepiti dalle parti ovvero presentati tardivamente. La
giurisprudenza comunitaria ha trattato questo tema con tre importanti sentenze,
la cui importanza va tuttavia verificata nel prossimo futuro. In merito, il
giudice comunitario sembra essere molto cauto nelle conclusioni, trattandosi
dell'ultimo baluardo della sovranità processuale nazionale. E' chiaro infatti
che mettere in discussione il carattere dispositivo di certi processi significa
stravolgere l'intero sistema, poiché, come per i motivi, il medesimo
atteggiamento potrebbe valere anche per i termini, e così via. Secondo il
relatore, dunque, la Corte di Giustizia dovrebbe affermare l’applicabilità,
per quanto possibile, delle regole processuali nazionali tutte le volte in cui
esse non rendano più gravosa la tutela di diritti comunitari, facendo invece
scattare la pregiudiziale comunitaria negli altri casi, con le dovute differenze
tra processo civile e processo di diritto pubblico. Ad esempio, trattandosi di
diritto civile, la Corte ha considerato comune a tutti i sistemi che le parti
siano libere e in linea di principio pari e che il giudice non debba
condizionare le loro scelte, per cui, in mancanza di motivi di ordine
comunitario, anche quando questi siano colti dal giudice, egli non sarebbe
abilitato a sollevare d'ufficio tali questioni, diversamente dai processi di
diritto pubblico dal momento che in quel caso le parti non sono "signori
della controversia".. Chiti osserva tuttavia che, anche in un tema di puro
diritto civile, quello dei contratti stipulati tra professionisti e consumatori,
nella sentenza della Corte di giustizia del 27.6.00, si è detto che, non
essendo le parti in posizione paritaria, il giudice può e deve intervenire al
fine di riposizionarle dal momento che questo sarebbe il vero intento della
direttiva.
Fatto questo quadro, ad avviso di Chiti e' chiaro che anche
le questioni di giustizia amministrativa non possano non risultare influenzate
dalla integrazione europea. Ad es., il riparto della giurisdizione è una
questione che il diritto comunitario ignora ma sulla quale indirettamente
interviene. Perché nella misura in cui il diritto comunitario non conosce e non
vuole conoscere di tale distinzione, facendo riferimento comunque a
"diritti", cioè a situazioni giuridiche soggettive favorevoli,
favorisce quanto meno indirettamente lo sviluppo attuale, percepibile già nella
legge n. 205/00, dei blocchi di materia ovvero di una giurisdizione non più
collegata alle situazioni giuridiche bensì alle questioni sostanziali.
In ordine ai poteri cautelari, Chiti non ha dubbi sul fatto
che le disposizioni della legge n. 205 traggano origine da quella sentenza del
1996 della Corte di Giustizia relativamente alla Grecia, che aveva un sistema di
sospensive del tutto simile al nostro, offrendo al giudice amministrativo dei
poteri cautelari anche additivi, ma per prassi e non per chiara base normativa.
La Corte in proposito statuì che per essere in linea con le previsioni di cui
alla Direttiva n. 665 non si poteva non avere un sistema simile a quello ex
art. 700 c.p.c., che oggi, con la legge n. 205, esiste anche nel processo
amministrativo italiano.
Sulla risarcibilità degli interessi legittimi, tra le varie
ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione a sancirla con la sentenza del
luglio 1999, il relatore ritiene che la ragione principale della decisione sia
ravvisabile nella influenza del diritto comunitario che, secondo la Corte,
avrebbe una particolare "vis espansiva", riuscendo ad andare
anche oltre le questioni strettamente comunitarie e diventando criterio guida
per tutta la materia.
In materia di termini, secondo Chiti, una serie di sentenze
farebbero capire che non è pacifico che essi siano previsti a pena di decadenza
sulle questioni a rilievo comunitario. Questo tema, collegato a quello dei
poteri d'ufficio del giudice, per il relatore andrebbe affrontato alla luce
della sentenza Ciola, che, anche se ancora isolata, nel momento in cui afferma
che gli atti amministrativi, ancorché definitivi, sono disapplicabili
esattamente come gli atti normativi in contrasto con il diritto comunitario,
pone un principio generale e fa venire meno molto della discussione relativa ai
poteri del giudice, dal momento che, a prescindere dall’esito del giudizio, se
l'atto amministrativo è effettivamente contrario al diritto comunitario, se ne
potrà comunque tranquillamente prescindere.
Tutto ciò è però troppo recente ed innovativo per essere
considerato un vero e proprio punto di arrivo. Occorrono cioè delle concrete
conferme.
A conclusione della sua introduzione, Chiti rileva come
questi temi presentino particolare complessità, anche in ragione del fatto che
il diritto processuale è materia nella quale i punti di diversità sono tali
che la Comunità è restia ad intervenire in modo sistematico. Una dinamica di
fondo è comunque chiaramente avvertibile nel sistema comunitario: è l’affermazione
progressiva di forme di tutela diretta ed effettiva per gli interessati, come
tradizione nell’esperienza giuridica degli Stati membri, superando l’iniziale
posizione comunitaria interessata a garantire l’effetto utile del diritto
comunitario tramite istituti, quali l’effetto diretto o la disapplicazione,
che finivano anche per assicurare indirettamente occasione di tutela ai singoli.
Da questa dinamica dovrebbero presto scaturire diffuse armonizzazioni dei rimedi
processuali. Quanto precede rimanda ad una serie di questioni non solo di natura
squisitamente processuale, ma anche di natura sostanziale, quale quella di quale
sia il regime degli atti amministrativi nazionali in contrasto con il diritto
comunitario: si tratta di una variante della invalidità tradizionale, in cui l’elemento
nuovo è solo il parametro di riferimento comunitario; oppure siamo di fronte ad
una invalidità di tipo nuovo, come Chiti sostiene, confortato dalla sentenza
Ciola e da sviluppi ulteriori? Se è così, il compito è quello di costruire in
termini positivi questo nuovo sistema di invalidità, come i costituzionalisti
hanno cercato di fare (con esiti diversi) per gli atti normativi in violazione
del diritto comunitario.
Marcello CLARICH, a proposito della c.d. disapplicazione
dell’atto amministrativo non conforme al diritto comunitario, chiede a Chiti
di immaginare le problematiche scauturenti dalla casistica relativa all’applicazione
di questo principio. Il caso dell’atto divenuto inoppugnabile richiama
immediatamente la perentorietà dei termini, tradizionalmente fondata su una
ratio di certezza dei rapporti tra privato ed amministrazione (fermo il potere
di autotutela di quest’ultima), la quale sembra travolta da tale principio.
Sergio LARICCIA ringrazia gli organizzatori per aver
voluto dedicare alcune riunioni a tematiche legate all’amministrazione, e
rivolge a Chiti due domande. Con la prima, Lariccia chiede quali soluzioni
possono essere adottate (anche con riferimento alla riforma dei corsi
universitari) per migliorare il livello di sensibilità al diritto comunitario
del giurista italiano. La pervasività del diritto comunitario, infatti, fa sì
che una preparazione inadeguata degli operatori dell’amministrazione si
traduca in un grave vulnus alla funzionalità amministrativa; ciò posto,
Lariccia si chiede come evitare che il diritto comunitario rimanga appannaggio
pressoché esclusivo degli internazionalisti o dei docenti di diritto dell’Unione
europea e come ottenere, invece, che esso costituisca parte integrante della
cultura comune dei giuristi, anche di coloro che non si dedicano al settore
specifico del diritto dell’Unione europea. La seconda questione è legata al
tema dell’indipendenza del giudice, stavolta dal punto di vista comunitario.
Una nota a sentenza di Umberto Pototschnig del ’65 contiene a tale riguardo
una serie di considerazioni preziose relative alla necessità di tener presente
la c.d. indipendenza interna del giudice amministrativo accanto a quella c.d.
esterna. A tale proposito, Lariccia si sofferma sulle considerazioni di Chiti
relative alla posizione del Consiglio di Stato ed alla funzione consultiva (il
riferimento obbligatorio è alla sentenza Procola); ciò posto, Lariccia domanda
a Chiti quali influenze possono derivare dal diritto comunitario nel senso di
portare a soluzioni innovative tale fondamentale problematica della
giurisdizione del giudice amministrativo.
CHITI, con riguardo al caso Ciola, chiarisce che esso
prende le mosse da un provvedimento particolare (sanzionatorio) e che la Corte
ne approfitta per affermare un principio di portata generale, considerandolo
come un corollario di tutta la precedente giurisprudenza (innanzitutto la
sentenza Simmenthal) relativa al contrasto tra atti normativi interni e diritto
comunitario. Chiti ribadisce la radicale diversità delle due fattispecie: la
disapplicazione della legge in un caso particolare non attenta alla legge
complessivamente intesa, mentre la disapplicazione del provvedimento lo
pregiudica per sempre. Se tale pronuncia venisse confermata, bisognerebbe
ragionare in termini di una sorta di tutela comunitaria; bisogna comunque tener
presente - avverte Chiti - che altri principi comunitari fungono da controlimiti
a quello in discorso, quali quello di legittimo affidamento.
Per rispondere a Lariccia, osserva come le soluzioni siano
condizionate dal periodo di transizione nel quale i giuristi operano.
Probabilmente fra qualche anno un libro di diritto amministrativo europeo non
avrà più ragion d’essere, perché i principi comunitari saranno quelli del
diritto amministrativo tout court.. Esiste indubbiamente una carenza di
approccio comunitario nelle singole materie, tranne in alcuni settori (il
diritto commerciale e quello del lavoro, ad esempio). Salva la competenza
specifica dei comunitaristi in senso stretto, l’approccio integrato degli
aspetti comunitari in ogni singola discipline è indispensabile.
Con riguardo al tema dell’indipendenza del giudice
amministrativo, Chiti ritiene che le connessioni più significative ed i
relativi sviluppi possono provenire non tanto dal diritto comunitario in senso
stretto, quanto dal principio dell’equo processo ed in genere ai principi
sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’attrazione di
quest’ultima nell’orbita del diritto comunitario è foriera di sviluppi;
sotto questo profilo, la sentenza Procola è un’anticipazione di possibili
sviluppi che renderanno sempre più difficile al Consiglio di Stato mantenere la
propria duplicità (o triplicità) di funzioni.
Sergio STAMMATI rileva come questi flussi comunitari
penetrino con un certo ritardo, forse perché devono passare attraverso il
livello costituzionale, il quale viene preliminarmente in contatto con l’ordinamento
comunitario e, di conseguenza, ha costituito il piano sul quale certe
problematiche si sono inizialmente manifestate. Ciò posto, Stammati domanda a
Chiti se l’ostacolo alla penetrazione nell’ordinamento interno di tali
indirizzi sia costituito più da certi aspetti della tradizione giuridica
nazionale o da un vero e proprio conflitto tra principi comunitari e principi di
rilevanza costituzionale. In secondo luogo, Stammati domanda a Chiti di offrire
chiarimenti in ordine al dubbio se il fluire di tali principi vada o meno nella
direzione di una maggiore effettività della tutela.
Aristide POLICE, riferendosi all’indipendenza del
giudice comunitario, rileva come esso sembra riservarsi un ruolo di organo
promotore del primato del diritto comunitario, anche andando al di là del
proprio ruolo di giudice; nel contempo, sembra che il medesimo giudice mostri un
certo disinteresse per la effettività della tutela (si pensi ai limiti al
sindacato ed al risarcimento del danno in materie caratterizzate da
discrezionalità amministrativa).
CHITI ritiene che gli sviluppi comunitari in tema di
diritto processuale non trovino ostacoli particolari nella nostra Costituzione,
non almeno in quel nucleo duro di principi che resistono all’impatto della
normativa comunitaria: tra questi ultimi, l’unico a venire in considerazione
è quello del diritto alla difesa alla luce del giusto processo. Tale limite è
però teorico: solo una volta nel 1989 la Corte costituzionale ha rilevato la
contrarietà di alcune procedure comunitarie con il diritto alla difesa. Per
quanto riguarda poi l’organizzazione della giustizia amministrativa ed il
relativo riparto di giurisdizione con quella ordinaria si tratta di problemi
che, allo stato, rimangono tutto sommato un fatto interno non rilevante sotto il
profilo del diritto comunitario, che tra l’altro ignora la distinzione tra
diritti soggettivi ed interessi legittimi. Tale distinzione costituisce un
merito quanto all’averla posta in luce, ed un’ombra l’averne tratto
conseguenze quali l’irrisarcibilità del danno per violazione di interesse
legittimo. I limiti alla penetrazione dei nuovi principi sembrano in definitiva
derivare da un self restraint della Comunità, che evita di travolgere
troppo repentinamente tradizioni secolari e, di contro, da una tradizione
giuridica nazionale impostata su principi diversi. Non a caso il Consiglio di
Stato (non solo in Italia) non ha rimesso nessuna questione alla Corte di
giustizia sino a tempi recenti. Il pericolo, ora, sembra opposto: di
sottolineare aspetti comunitari anche laddove essi non rilevino realmente.
Se tutto questo movimento conduca verso una maggiore tutela
è in effetti dubbio. La tutela del giudice comunitario è limitatissima: essa
si rivolge agli stati ed ai soggetti ‘forti’ (mentre la posizione del
singolo è, normalmente, perdente) e spesso non rifugge da dinieghi di
giurisdizione che lasciano le parti prive di tutela. Il giudice rimane però il
motore dell’integrazione, essendo interessato ad unire la garanzia di tutela
con l’effettività del diritto comunitario (si pensi al caso della
responsabilità extracontrattuale quale strumento di tutela e, nel contempo, di
affermazione del diritto comunitario). Dunque, per la parte comunitaria si
assiste ad una diminuzione di tutela rispetto agli standard degli stati membri;
nel contempo, esso rappresenta un veicolo di sviluppi originali del diritto
nazionale sotto il profilo sia processuale che sotto quello di forme alternative
di tutela: si pensi alle procedure di risoluzione dei conflitti alternative alla
giurisdizione in materia di appalti pubblici, in Italia praticamente inapplicate,
o alla figura del difensore civico nazionale, che in paesi a noi più vicini
come la Spagna mostra di poter funzionare.
Sergio PANUNZIO fa riferimento al problema conseguente
alla prassi della sospensione del processo da parte del giudice senza
contestuale rinvio, in attesa della risoluzione da parte della Corte di
giustizia di una questione pregiudiziale identica sollevata nel corso di un
altro giudizio, ed alla limitazione grave del diritto di difesa che ne consegue:
sistema che sembra corrispondere all’idea secondo la quale ciò che più
rileva è l’interesse oggettivo all’esame della questione. Ciò posto,
Panunzio chiede a Chiti se tale problema non sia superabile con l’intervento
della parte del giudizio sospeso, ma senza rinvio, nell’omologo giudizio
nazionale sospeso con rinvio, e con la successiva costituzione nel giudizio
innanzi la Corte di giustizia CE.
Infine, Panunzio sottolinea la progressiva integrazione
didattica, oltre che culturale, tra le discipline pubblicistiche
"tradizionali" e il diritto comunitario, che manterrà comunque un suo
spazio. Ribadisce poi che il tema della "Costituzione europea" non
dovrà divenire esclusivo terreno di indagine dei comunitaristi, laddove si
consideri come la sensibilità specifica degli studiosi di diritto
costituzionale sia assolutamente necessaria alla comprensione di tali complessi
fenomeni.
CHITI concorda con Panunzio circa l’opportunità di
mantenere vivo l’interesse degli studiosi delle varie branche del diritto
interno sui vari profili del diritto comunitario, tra questi includendo
ovviamente quello relativo alla costituzione europea. Con riguardo ai problemi
di tutela collegati al rinvio comunitario, Chiti rileva innanzitutto come i
tempi processuali comunitari si siano allungati, con conseguenze negative sull’effettività
della tutela. Bloccare il potere di rinvio dei giudici inferiori non sembra
appropriato: una serie di casi celebri (Costa, Francovich) dimostra l’importanza
e la vitalità di questo canale per lo sviluppo del diritto comunitario. Il
Trattato di Nizza, che ha riformato completamente la giurisdizione comunitaria,
ha tentato di risolvere il problema attribuendo anche al Tribunale di primo
grado la potestà di decidere questioni pregiudiziali, con possibilità di
rinvio da parte del Tribunale alla Corte e di avocazione da parte di quest’ultima
di questioni ritenute di particolare rilevanza. E’ stata inoltre prevista, con
finalità di accelerazione, la possibilità di un esame monocratico delle
questioni. Rimane l’esigenza di delineare una facoltà generalizzata di
intervento per le parti interessate, che oggi è negata dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia, molto attenta nel delineare i presupposti dell’intervento.
In conclusione, Chiti ricorda come il sistema giurisdizionale, sempre in virtù
del Trattato di Nizza, si vada arricchendo, per alcune materie, di un grado di
giudizio (ad esempio, nelle materie di competenza delle Agenzie europee).
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