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Le influenze della CE sulla giustizia amministrativa
Introduttore: prof. Mario Pilade Chiti
20 aprile 2001


Resoconto redatto dal dott. Paolo Olimpieri



Sergio PANUNZIO, dopo aver ringraziato Mario Pilade Chiti per avere accettato di introdurre la riunione del seminario, osserva che in questa serie di incontri dedicati allo studio delle conseguenze sul piano costituzionale del processo di integrazione europea non poteva non essere analizzato il tema della Amministrazione che, sia nella dimensione organizzativo-funzionale, sia in quella contenziosa, tocca un punto centrale dell'assetto costituzionale. Cede pertanto la parola a Chiti.

Mario Pilade CHITI ritiene che, solo qualche anno fa, il tema delle influenze della C.E. sulla giustizia amministrativa, solo qualche anno fa, ad avviso di, sarebbe apparso come una mera curiosità intellettuale, stante le forti resistenze nazionali ad accettare ingerenze da parte del diritto comunitario sul diritto processuale in generale e su quello processuale amministrativo in particolare. Oggi, invece, lo scenario si presenta alquanto diverso. L’introduttore sottolinea infatti che tale influenza è pacificamente ammessa, tanto che l’unico aspetto in discussione risulta essere quello della sua ampiezza ed incisività.

Questa circostanza può spiegarsi in virtù di una diversità nei punti di partenza dell’approccio comunitario. Non c'è dubbio, in proposito, che nel Trattato di Roma questa problematica fosse del tutto ignorata, con la sola eccezione di quella procedura di rinvio pregiudiziale che, peraltro, a tutt’oggi, pur se di frequente utilizzazione, non ha una chiara definizione quanto meno per la parte riguardante il diritto nazionale. Ad esempio, non è chiaro se il giudice nazionale possa sospendere senza rinvio una questione che egli conosce già essere stata rimessa alla Corte di Giustizia. L'ultima giurisprudenza sul punto appare negativa perché, si dice, manca una chiara norma processuale che lo consenta e, inoltre, a causa della impossibilità di estendere in via analogica la disciplina prevista per il giudizio di legittimità costituzionale.

Chiti osserva che in Europa, all’inizio del processo di integrazione, tutte le esperienze processuali erano estremamente differenziate mentre le distanze possono oggi considerarsi notevolmente ridotte per la presenza di una serie di direttive comunitarie, nonché di principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, a chiaro contenuto processuale. Si pensi alle direttive in materia di appalti pubblici ed alle numerose sentenze connesse. Si può pertanto parlare di una sempre più pervasiva presenza del diritto comunitario in tema di processo e, parallelamente, di forme alternative di tutela rispetto alla giurisdizione. In proposito, Chiti fa presente che l'aggettivo "alternative", che deriva dall’inglese, non appare tecnicamente proprio dal momento che non c'è una alternatività di tali forme rispetto alla giurisdizione, bensì esse si pongono come una opportunità ulteriore.

Chiti dichiara che la sua introduzione verterà sui seguenti profili: le ragioni di fondo della tendenza verso un sistema processuale progressivamente armonizzato; la base giuridica degli interventi comunitari; i caratteri generali dei principi elaborati dalla giurisprudenza e desumibili dalle direttive; l’influenza delle regole processuali sull'assetto delle giurisdizioni nazionali.

Sul primo punto, Chiti ritiene che una ragione determinante debba rinvenirsi nel principio di uniformità, così come sancito sin dalla sentenza Costa, che costituisce uno dei principali cardini del diritto comunitario. Il relatore osserva quindi che nel diritto europeo si è progressivamente accettata l'idea secondo la quale "ubi ius ibi remedium", per cui il diritto sostanziale non potrebbe non accompagnarsi ad una tutela di carattere omogeneo. Questa giustificazione, inizialmente fornita dalla dottrina, sembra ora trovare affermazione anche nella giurisprudenza che, ad es., nel caso Fantask del 1997, ha affermato che l'esistenza di un rimedio è la conseguenza ed il completamento di diritti conferiti ai singoli dalle previsioni comunitarie. Rilevano nel senso sopra indicato anche una serie di tecniche del processo di integrazione, come la progressiva abolizione di disposizioni interne che attentino al diritto comunitario e l’attuazione del principio di mutuo riconoscimento, che in determinate ipotesi impone scelte processuali davvero originali. E’, ad es., il caso del riconoscimento reciproco della disciplina dei beni culturali, la quale, ad un certo punto, non è stata più da sola capace di assicurare la restituzione dei beni culturali agli Stati da cui erano stati illecitamente trafugati; da qui l’approvazione della Direttiva n. 7/93 in cui è prevista una prima azione processuale comune agli Stati membri.

Quanto alla base legale di tale evoluzione, il relatore ricorda che nel Trattato del ‘57 mancavano espresse previsioni individuabili a tale fine. Tuttavia, da altre disposizioni, come quella sul divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, si sono progressivamente tratte una serie di conseguenze di ordine processuale, quale quella che ha portato ad affermare che i cittadini di altri Stati membri possono usare nel processo la lingua invocabile dal cittadino dello Stato in cui si svolge la causa. Soltanto in seguito, successivamente all'Atto Unico, nell'art. 100A (attuale art. 95) del Trattato, si è rinvenuta una base normativa, ad avviso di Chiti piuttosto vaga, su cui sono state adottate le Direttive n. 665/89 e n. 13/92 in tema di rimedi negli appalti. Con il Trattato di Maastricht e di Amsterdam, poi, sono stati fatti notevoli passi in avanti in tema di fondamento giuridico dal momento che il terzo pilastro sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni previsto dal Trattato di Maastricht, è diventato una sezione del primo pilastro attraverso i vertici di Amsterdam e Nizza. Negli artt. 61 e 65, infatti, è espressamente previsto che il Consiglio possa adottare delle misure nel settore della cooperazione giudiziaria civile, da intendersi in senso ampio; su questa base sono stati emanati alcuni importanti regolamenti in materia di processo civile, che lasciano intravedere la possibilità di ulteriori interventi.

In relazione al terzo punto, secondo Chiti vale ancora il criterio affermato dai giudici comunitari per il quale "in mancanza di una disciplina comunitaria della materia", gli Stati mantengono una autonomia per quanto attiene alla procedura giudiziaria. Tuttavia, tale criterio mette in evidenza che si è in presenza di una libertà condizionata alla circostanza che le regole nazionali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano analoghe situazioni del diritto nazionale e che, comunque, esse non rendano troppo gravosa una difesa per le posizioni giuridiche basate sul diritto comunitario. Con queste indicazioni la Corte di Giustizia, per dirla con Tizzano, si è arrogata una sorta di diritto di sorveglianza, un "droit de regard", affrontando i nodi cruciali dei diritti processuali nazionali. Ad esempio, in virtù del suddetto "diritto di sorveglianza", sono stati messi in discussione i termini di prescrizione, la tutela cautelare, la non impugnabilità degli atti endoprocedimentali, la disapplicabilità generalizzata degli atti amministrativi comunitariamente illegittimi.

Per quanto riguarda il diritto scritto, Chiti rileva che le caratteristiche di questo sono tali per cui se il diritto comunitario scritto è particolarmente pervasivo, l’influenza processuale comunitaria risulta più leggera; viceversa, se il primo si presenta a maglie larghe, l’influenza sul sistema processuale è maggiore. C'è dunque un parallelismo incrociato. Non è pertanto strano che in materia di appalti, dove la disciplina sostanziale è minuziosamente prevista dal diritto comunitario, le direttive ricorsi siano direttive di principio.

Quanto alla incidenza delle regole comunitarie per un possibile nuovo sistema giudiziario europeo, Chiti ritiene che si tratti di un falso problema perché i giudici nazionali rimangono incardinati nei sistemi nazionali, per quanto, trattando le questioni comunitarie, essi siano giudici comuni del diritto comunitario, come afferma la Corte di Lussemburgo. E ciò non solo attraverso la procedura di rinvio pregiudiziale, ma anche negli altri casi in cui i giudici operano avendo come parametro il diritto comunitario. In materia di concorrenza, ad es., le soluzioni dei giudizi nazionali some quasi completamente tratte dalle soluzioni dei giudici di Lussemburgo. Per i giudici, vale dunque quello che si dice per l'Amministrazione quando si afferma che esiste una P.A. integrata e retta dal principio della leale cooperazione ex art. 5 (ora art. 10). In quest'ottica, Chiti non condivide le proposte avanzate per la disseminazione dei giudici comunitari in loco, poi tramontate per problemi finanziari, cioè giudici comunitari con aree geografiche di riferimento. A suo avviso, si tratta di soluzioni che non tengono conto di un sempre più massiccia utilizzazione del giudice nazionale in funzione comunitaria.

Per Chiti gli sviluppi più recenti di punti sopra esaminati possono rinvenirsi, ad es., nella nuova dimensione assunta dal principio di effettività della tutela. Tale principio non è nato, almeno in prima battuta, in chiave di protezione dei singoli, bensì per garantire la prevalenza del diritto comunitario contro le resistenza degli Stati membri. Da ultimo, invece, esso comincia ad essere letto proprio nell’ottica della tutela dei singoli. Si assiste dunque ad uno sviluppo significativo del principio fondamentale del diritto comunitario contenuto nei passaggi della sentenza Van Gend & Loos del 1963 sui caratteri dell’ordinamento giuridico comunitario e sui suoi soggetti. Un passo ulteriore è poi rappresentato da quella giurisprudenza della Corte di Giustizia tra il ‘95 ed il ‘98, definita come casistica per distinguerla da quella di principio cui la Corte in altri campi ha abituato, la quale ha progressivamente affermato nuovi poteri dei giudici a fronte di questioni comunitarie. Ancora, si deve guardare all’uso sempre più massiccio di forme di tutela alternative, come dimostra il tema del mediatore europeo e quello delle procedure di conciliazione. Un altro esempio di effettività di tutela rispetto al singolo è dato dalla giurisprudenza degli ultimi anni in tema di poteri cautelari. La Corte ha così potuto sviluppare il caso Factortame del 1990 con cui sancì il potere del giudice di sospensione temporanea della vigenza di una legge, peraltro già implicitamente posta dalla sentenza Simmenthal del 1978. Era una sentenza tuttavia finalizzata a garantire l'effettività del diritto comunitario in un sistema arroccato ancora su presupposti costituzionali assai diversi. Veramente nuovo, secondo Chiti, e’ invece lo sviluppo avvenuto l'anno successivo con la sentenza Zuckerfabrick, che consente di sospendere in un certo Paese, a determinate condizioni, lo stesso regolamento comunitario come trasfuso da atto interno; e, ancora di più, con il caso Atlanta del 1993, quando, nei confronti dell’amministrazione, si previde la possibilità di tutele additive ben oltre quelle offerte tradizionalmente dai sistemi nazionali.

Lo stesso atteggiamento nel diritto scritto è riscontrato dal relatore nella direttiva ricorsi e nella sua interpretazione data dalla Corte di giustizia in un caso del 1996 relativo alla Grecia, che a suo avviso, è stata la molla vera della riforma contenuta nella legge n. 205/2000 in materia di potere cautelare.

Chiti però attira l'attenzione sul tema dei nuovi poteri del giudice sulla scorta del diritto comunitario, perché si è in presenza di sviluppi che potrebbero divenire eversivi. Si pensi, in particolare, alla questione sulla possibilità che il giudice sollevi d'ufficio motivi di ordine comunitario non eccepiti dalle parti ovvero presentati tardivamente. La giurisprudenza comunitaria ha trattato questo tema con tre importanti sentenze, la cui importanza va tuttavia verificata nel prossimo futuro. In merito, il giudice comunitario sembra essere molto cauto nelle conclusioni, trattandosi dell'ultimo baluardo della sovranità processuale nazionale. E' chiaro infatti che mettere in discussione il carattere dispositivo di certi processi significa stravolgere l'intero sistema, poiché, come per i motivi, il medesimo atteggiamento potrebbe valere anche per i termini, e così via. Secondo il relatore, dunque, la Corte di Giustizia dovrebbe affermare l’applicabilità, per quanto possibile, delle regole processuali nazionali tutte le volte in cui esse non rendano più gravosa la tutela di diritti comunitari, facendo invece scattare la pregiudiziale comunitaria negli altri casi, con le dovute differenze tra processo civile e processo di diritto pubblico. Ad esempio, trattandosi di diritto civile, la Corte ha considerato comune a tutti i sistemi che le parti siano libere e in linea di principio pari e che il giudice non debba condizionare le loro scelte, per cui, in mancanza di motivi di ordine comunitario, anche quando questi siano colti dal giudice, egli non sarebbe abilitato a sollevare d'ufficio tali questioni, diversamente dai processi di diritto pubblico dal momento che in quel caso le parti non sono "signori della controversia".. Chiti osserva tuttavia che, anche in un tema di puro diritto civile, quello dei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, nella sentenza della Corte di giustizia del 27.6.00, si è detto che, non essendo le parti in posizione paritaria, il giudice può e deve intervenire al fine di riposizionarle dal momento che questo sarebbe il vero intento della direttiva.

Fatto questo quadro, ad avviso di Chiti e' chiaro che anche le questioni di giustizia amministrativa non possano non risultare influenzate dalla integrazione europea. Ad es., il riparto della giurisdizione è una questione che il diritto comunitario ignora ma sulla quale indirettamente interviene. Perché nella misura in cui il diritto comunitario non conosce e non vuole conoscere di tale distinzione, facendo riferimento comunque a "diritti", cioè a situazioni giuridiche soggettive favorevoli, favorisce quanto meno indirettamente lo sviluppo attuale, percepibile già nella legge n. 205/00, dei blocchi di materia ovvero di una giurisdizione non più collegata alle situazioni giuridiche bensì alle questioni sostanziali.

In ordine ai poteri cautelari, Chiti non ha dubbi sul fatto che le disposizioni della legge n. 205 traggano origine da quella sentenza del 1996 della Corte di Giustizia relativamente alla Grecia, che aveva un sistema di sospensive del tutto simile al nostro, offrendo al giudice amministrativo dei poteri cautelari anche additivi, ma per prassi e non per chiara base normativa. La Corte in proposito statuì che per essere in linea con le previsioni di cui alla Direttiva n. 665 non si poteva non avere un sistema simile a quello ex art. 700 c.p.c., che oggi, con la legge n. 205, esiste anche nel processo amministrativo italiano.

Sulla risarcibilità degli interessi legittimi, tra le varie ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione a sancirla con la sentenza del luglio 1999, il relatore ritiene che la ragione principale della decisione sia ravvisabile nella influenza del diritto comunitario che, secondo la Corte, avrebbe una particolare "vis espansiva", riuscendo ad andare anche oltre le questioni strettamente comunitarie e diventando criterio guida per tutta la materia.

In materia di termini, secondo Chiti, una serie di sentenze farebbero capire che non è pacifico che essi siano previsti a pena di decadenza sulle questioni a rilievo comunitario. Questo tema, collegato a quello dei poteri d'ufficio del giudice, per il relatore andrebbe affrontato alla luce della sentenza Ciola, che, anche se ancora isolata, nel momento in cui afferma che gli atti amministrativi, ancorché definitivi, sono disapplicabili esattamente come gli atti normativi in contrasto con il diritto comunitario, pone un principio generale e fa venire meno molto della discussione relativa ai poteri del giudice, dal momento che, a prescindere dall’esito del giudizio, se l'atto amministrativo è effettivamente contrario al diritto comunitario, se ne potrà comunque tranquillamente prescindere.

Tutto ciò è però troppo recente ed innovativo per essere considerato un vero e proprio punto di arrivo. Occorrono cioè delle concrete conferme.

A conclusione della sua introduzione, Chiti rileva come questi temi presentino particolare complessità, anche in ragione del fatto che il diritto processuale è materia nella quale i punti di diversità sono tali che la Comunità è restia ad intervenire in modo sistematico. Una dinamica di fondo è comunque chiaramente avvertibile nel sistema comunitario: è l’affermazione progressiva di forme di tutela diretta ed effettiva per gli interessati, come tradizione nell’esperienza giuridica degli Stati membri, superando l’iniziale posizione comunitaria interessata a garantire l’effetto utile del diritto comunitario tramite istituti, quali l’effetto diretto o la disapplicazione, che finivano anche per assicurare indirettamente occasione di tutela ai singoli. Da questa dinamica dovrebbero presto scaturire diffuse armonizzazioni dei rimedi processuali. Quanto precede rimanda ad una serie di questioni non solo di natura squisitamente processuale, ma anche di natura sostanziale, quale quella di quale sia il regime degli atti amministrativi nazionali in contrasto con il diritto comunitario: si tratta di una variante della invalidità tradizionale, in cui l’elemento nuovo è solo il parametro di riferimento comunitario; oppure siamo di fronte ad una invalidità di tipo nuovo, come Chiti sostiene, confortato dalla sentenza Ciola e da sviluppi ulteriori? Se è così, il compito è quello di costruire in termini positivi questo nuovo sistema di invalidità, come i costituzionalisti hanno cercato di fare (con esiti diversi) per gli atti normativi in violazione del diritto comunitario.

 

Marcello CLARICH, a proposito della c.d. disapplicazione dell’atto amministrativo non conforme al diritto comunitario, chiede a Chiti di immaginare le problematiche scauturenti dalla casistica relativa all’applicazione di questo principio. Il caso dell’atto divenuto inoppugnabile richiama immediatamente la perentorietà dei termini, tradizionalmente fondata su una ratio di certezza dei rapporti tra privato ed amministrazione (fermo il potere di autotutela di quest’ultima), la quale sembra travolta da tale principio.

 

Sergio LARICCIA ringrazia gli organizzatori per aver voluto dedicare alcune riunioni a tematiche legate all’amministrazione, e rivolge a Chiti due domande. Con la prima, Lariccia chiede quali soluzioni possono essere adottate (anche con riferimento alla riforma dei corsi universitari) per migliorare il livello di sensibilità al diritto comunitario del giurista italiano. La pervasività del diritto comunitario, infatti, fa sì che una preparazione inadeguata degli operatori dell’amministrazione si traduca in un grave vulnus alla funzionalità amministrativa; ciò posto, Lariccia si chiede come evitare che il diritto comunitario rimanga appannaggio pressoché esclusivo degli internazionalisti o dei docenti di diritto dell’Unione europea e come ottenere, invece, che esso costituisca parte integrante della cultura comune dei giuristi, anche di coloro che non si dedicano al settore specifico del diritto dell’Unione europea. La seconda questione è legata al tema dell’indipendenza del giudice, stavolta dal punto di vista comunitario. Una nota a sentenza di Umberto Pototschnig del ’65 contiene a tale riguardo una serie di considerazioni preziose relative alla necessità di tener presente la c.d. indipendenza interna del giudice amministrativo accanto a quella c.d. esterna. A tale proposito, Lariccia si sofferma sulle considerazioni di Chiti relative alla posizione del Consiglio di Stato ed alla funzione consultiva (il riferimento obbligatorio è alla sentenza Procola); ciò posto, Lariccia domanda a Chiti quali influenze possono derivare dal diritto comunitario nel senso di portare a soluzioni innovative tale fondamentale problematica della giurisdizione del giudice amministrativo.

 

CHITI, con riguardo al caso Ciola, chiarisce che esso prende le mosse da un provvedimento particolare (sanzionatorio) e che la Corte ne approfitta per affermare un principio di portata generale, considerandolo come un corollario di tutta la precedente giurisprudenza (innanzitutto la sentenza Simmenthal) relativa al contrasto tra atti normativi interni e diritto comunitario. Chiti ribadisce la radicale diversità delle due fattispecie: la disapplicazione della legge in un caso particolare non attenta alla legge complessivamente intesa, mentre la disapplicazione del provvedimento lo pregiudica per sempre. Se tale pronuncia venisse confermata, bisognerebbe ragionare in termini di una sorta di tutela comunitaria; bisogna comunque tener presente - avverte Chiti - che altri principi comunitari fungono da controlimiti a quello in discorso, quali quello di legittimo affidamento.

Per rispondere a Lariccia, osserva come le soluzioni siano condizionate dal periodo di transizione nel quale i giuristi operano. Probabilmente fra qualche anno un libro di diritto amministrativo europeo non avrà più ragion d’essere, perché i principi comunitari saranno quelli del diritto amministrativo tout court.. Esiste indubbiamente una carenza di approccio comunitario nelle singole materie, tranne in alcuni settori (il diritto commerciale e quello del lavoro, ad esempio). Salva la competenza specifica dei comunitaristi in senso stretto, l’approccio integrato degli aspetti comunitari in ogni singola discipline è indispensabile.

Con riguardo al tema dell’indipendenza del giudice amministrativo, Chiti ritiene che le connessioni più significative ed i relativi sviluppi possono provenire non tanto dal diritto comunitario in senso stretto, quanto dal principio dell’equo processo ed in genere ai principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’attrazione di quest’ultima nell’orbita del diritto comunitario è foriera di sviluppi; sotto questo profilo, la sentenza Procola è un’anticipazione di possibili sviluppi che renderanno sempre più difficile al Consiglio di Stato mantenere la propria duplicità (o triplicità) di funzioni.

 

Sergio STAMMATI rileva come questi flussi comunitari penetrino con un certo ritardo, forse perché devono passare attraverso il livello costituzionale, il quale viene preliminarmente in contatto con l’ordinamento comunitario e, di conseguenza, ha costituito il piano sul quale certe problematiche si sono inizialmente manifestate. Ciò posto, Stammati domanda a Chiti se l’ostacolo alla penetrazione nell’ordinamento interno di tali indirizzi sia costituito più da certi aspetti della tradizione giuridica nazionale o da un vero e proprio conflitto tra principi comunitari e principi di rilevanza costituzionale. In secondo luogo, Stammati domanda a Chiti di offrire chiarimenti in ordine al dubbio se il fluire di tali principi vada o meno nella direzione di una maggiore effettività della tutela.

 

Aristide POLICE, riferendosi all’indipendenza del giudice comunitario, rileva come esso sembra riservarsi un ruolo di organo promotore del primato del diritto comunitario, anche andando al di là del proprio ruolo di giudice; nel contempo, sembra che il medesimo giudice mostri un certo disinteresse per la effettività della tutela (si pensi ai limiti al sindacato ed al risarcimento del danno in materie caratterizzate da discrezionalità amministrativa).

 

CHITI ritiene che gli sviluppi comunitari in tema di diritto processuale non trovino ostacoli particolari nella nostra Costituzione, non almeno in quel nucleo duro di principi che resistono all’impatto della normativa comunitaria: tra questi ultimi, l’unico a venire in considerazione è quello del diritto alla difesa alla luce del giusto processo. Tale limite è però teorico: solo una volta nel 1989 la Corte costituzionale ha rilevato la contrarietà di alcune procedure comunitarie con il diritto alla difesa. Per quanto riguarda poi l’organizzazione della giustizia amministrativa ed il relativo riparto di giurisdizione con quella ordinaria si tratta di problemi che, allo stato, rimangono tutto sommato un fatto interno non rilevante sotto il profilo del diritto comunitario, che tra l’altro ignora la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Tale distinzione costituisce un merito quanto all’averla posta in luce, ed un’ombra l’averne tratto conseguenze quali l’irrisarcibilità del danno per violazione di interesse legittimo. I limiti alla penetrazione dei nuovi principi sembrano in definitiva derivare da un self restraint della Comunità, che evita di travolgere troppo repentinamente tradizioni secolari e, di contro, da una tradizione giuridica nazionale impostata su principi diversi. Non a caso il Consiglio di Stato (non solo in Italia) non ha rimesso nessuna questione alla Corte di giustizia sino a tempi recenti. Il pericolo, ora, sembra opposto: di sottolineare aspetti comunitari anche laddove essi non rilevino realmente.

Se tutto questo movimento conduca verso una maggiore tutela è in effetti dubbio. La tutela del giudice comunitario è limitatissima: essa si rivolge agli stati ed ai soggetti ‘forti’ (mentre la posizione del singolo è, normalmente, perdente) e spesso non rifugge da dinieghi di giurisdizione che lasciano le parti prive di tutela. Il giudice rimane però il motore dell’integrazione, essendo interessato ad unire la garanzia di tutela con l’effettività del diritto comunitario (si pensi al caso della responsabilità extracontrattuale quale strumento di tutela e, nel contempo, di affermazione del diritto comunitario). Dunque, per la parte comunitaria si assiste ad una diminuzione di tutela rispetto agli standard degli stati membri; nel contempo, esso rappresenta un veicolo di sviluppi originali del diritto nazionale sotto il profilo sia processuale che sotto quello di forme alternative di tutela: si pensi alle procedure di risoluzione dei conflitti alternative alla giurisdizione in materia di appalti pubblici, in Italia praticamente inapplicate, o alla figura del difensore civico nazionale, che in paesi a noi più vicini come la Spagna mostra di poter funzionare.

 

Sergio PANUNZIO fa riferimento al problema conseguente alla prassi della sospensione del processo da parte del giudice senza contestuale rinvio, in attesa della risoluzione da parte della Corte di giustizia di una questione pregiudiziale identica sollevata nel corso di un altro giudizio, ed alla limitazione grave del diritto di difesa che ne consegue: sistema che sembra corrispondere all’idea secondo la quale ciò che più rileva è l’interesse oggettivo all’esame della questione. Ciò posto, Panunzio chiede a Chiti se tale problema non sia superabile con l’intervento della parte del giudizio sospeso, ma senza rinvio, nell’omologo giudizio nazionale sospeso con rinvio, e con la successiva costituzione nel giudizio innanzi la Corte di giustizia CE.

Infine, Panunzio sottolinea la progressiva integrazione didattica, oltre che culturale, tra le discipline pubblicistiche "tradizionali" e il diritto comunitario, che manterrà comunque un suo spazio. Ribadisce poi che il tema della "Costituzione europea" non dovrà divenire esclusivo terreno di indagine dei comunitaristi, laddove si consideri come la sensibilità specifica degli studiosi di diritto costituzionale sia assolutamente necessaria alla comprensione di tali complessi fenomeni.

 

CHITI concorda con Panunzio circa l’opportunità di mantenere vivo l’interesse degli studiosi delle varie branche del diritto interno sui vari profili del diritto comunitario, tra questi includendo ovviamente quello relativo alla costituzione europea. Con riguardo ai problemi di tutela collegati al rinvio comunitario, Chiti rileva innanzitutto come i tempi processuali comunitari si siano allungati, con conseguenze negative sull’effettività della tutela. Bloccare il potere di rinvio dei giudici inferiori non sembra appropriato: una serie di casi celebri (Costa, Francovich) dimostra l’importanza e la vitalità di questo canale per lo sviluppo del diritto comunitario. Il Trattato di Nizza, che ha riformato completamente la giurisdizione comunitaria, ha tentato di risolvere il problema attribuendo anche al Tribunale di primo grado la potestà di decidere questioni pregiudiziali, con possibilità di rinvio da parte del Tribunale alla Corte e di avocazione da parte di quest’ultima di questioni ritenute di particolare rilevanza. E’ stata inoltre prevista, con finalità di accelerazione, la possibilità di un esame monocratico delle questioni. Rimane l’esigenza di delineare una facoltà generalizzata di intervento per le parti interessate, che oggi è negata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, molto attenta nel delineare i presupposti dell’intervento. In conclusione, Chiti ricorda come il sistema giurisdizionale, sempre in virtù del Trattato di Nizza, si vada arricchendo, per alcune materie, di un grado di giudizio (ad esempio, nelle materie di competenza delle Agenzie europee).

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