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I diritti fondamentali nel quadro dell'Unione europea


I diritti fondamentali nel quadro dell'Unione europea
Introduttore: prof. Erhard Denninger
10 dicembre 1999

(resoconto a cura delle dott.sse Elisabetta Canitano e Adele Magro)


Sergio Panunzio nel presentare l'incontro dedicato al tema "I diritti fondamentali nel quadro dell'Unione europea", ricorda che nell'organizzazione del Seminario si è ritenuto che su alcuni temi centrali potesse essere particolarmente utile un confronto di opinioni con costituzionalisti di altri paesi. Pertanto, l'incontro odierno sarà introdotto dal prof. Erhard Denninger, costituzionalista tedesco tra i più noti in Italia, professore ordinario emerito di diritto pubblico e di filosofia del diritto dell'università di Francoforte sul Meno. Panunzio ringrazia il prof. Denninger per aver accolto l'invito e gli dà la parola.

Erhard Denninger ricorda che nello scorso febbraio (1999) il Gruppo di esperti per i diritti fondamentali della Commissione europea ha presentato il suo rapporto e le sue raccomandazioni per il futuro sviluppo dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

Già nel titolo del rapporto, gli esperti manifestano la loro ‘impazienza': "Garantire i diritti fondamentali nell'unione europea: è ora di agire". Gli stessi dichiarano poi che le ragioni della necessità di riformulare i diritti fondamentali sono state esposte spesso ed esaurientemente, pertanto al momento non occorrono ulteriori discussioni, ma chiare decisioni. Sono parole forti e franche, sostiene Denninger, tuttavia è sua opinione che sia ancora utile continuare il dibattito sui presupposti e il funzionamento dei diritti fondamentali, poiché troppi problemi restano ancora insoluti. Per fare un esempio recente, ricorda il caso di Tanja Kreil, una giovane diplomata in elettronica aspirante ad un posto di lavoro presso le forze armate tedesche, la cui richiesta è stata respinta sulla base dell'articolo 12 a, co. 4, II, della Legge Fondamentale, per il quale in nessun caso è permesso a una donna di prestare servizio militare con le armi. Fino ad oggi in Germania le donne sono ammesse nell'esercito solo come volontarie a tempo limitato nel servizio sanitario o in un corpo musicale. Ma già l'art. 3 della legge del 1975 sui diritti e doveri dei soldati, riproduce la formula consueta di tutte le leggi tedesche per garantire l'uguaglianza delle chances di accesso e di promozione nel servizio pubblico: il soldato deve essere assunto secondo criteri di idoneità, capacità, rendimento specifico e senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni sociali. Sono i divieti di discriminazione già elencati nell'art. 3, co. 3, della Legge Fondamentale, analoghi a quelli contenuti nell'art. 3, primo comma della Costituzione italiana. La giovane tedesca ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Hannover, il quale ha richiesto una pronuncia in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 TCE, della Corte di Giustizia di Lussemburgo sulla compatibilità della norma costituzionale tedesca (l'art. 12 a) con la direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976 (76/207/Cee) relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e nelle condizioni di lavoro.

Già in altri due casi, su richiesta di tribunali tedeschi (sono i casi Kalanke e Marschall) la Corte di Giustizia ha interpretato "autenticamente" la direttiva sulla parità di trattamento, "correggendo" le normative tedesche, ma in questo caso, osserva Denninger, per la prima volta la Corte dovrà pronunciarsi sul netto conflitto tra una direttiva europea e una norma della Legge Fondamentale, cioè della Costituzione. Già vi è chi predice un forte conflitto tra l'Unione europea e la Germania, e chi parla di una presunzione di competenza quasi inaccettabile da parte della Corte di Giustizia e richiede l'intervento del Tribunale costituzionale federale.

Denninger ritiene che il caso Kreil sia idoneo, per diversi motivi, ad illustrare la problematica della tutela giuridica dei diritti fondamentali tra il livello comunitario e quello nazionale. Innanzitutto, il diritto in gioco, ovvero la parità di trattamento tra uomini e donne, fa parte dei cataloghi dei diritti tutelati ad ogni livello normativo: dal diritto europeo primario (cfr. l'art. 6, comma 2 del Trattato sull'Unione nella versione di Amsterdam, nonché l'art. 13) e dal diritto secondario (si veda, ad esempio, la direttiva citata). Inoltre, nel diritto tedesco Denninger ricorda l'art. 3, commi 2 e 3 della Legge Fondamentale, ma anche a livello primario, il menzionato art. 3 della legge sullo status dei soldati e l'art. 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 (CEDU), le cui norme fanno parte dell'ordinamento tedesco con rango di legge ordinaria. Bisogna inoltre ricordare che analogamente all'art. 3, secondo comma, della Costituzione italiana, l'art. 3, secondo comma della Legge Fondamentale prevede come compito dello Stato la promozione dell'uguaglianza di fatto, dei diritti degli uomini e delle donne.

In secondo luogo, sostiene Denninger, il caso Kreil risulta interessante anche perché il principio di parità di trattamento viene invocato in un settore tradizionalmente considerato essenziale per uno Stato sovrano, ovvero l'organizzazione delle Forze Armate. La Costituzione italiana definisce la difesa della patria un sacro dovere del cittadino (art. 52), ma ignora la cittadina. Negli ultimi decenni l'obiezione di coscienza al servizio militare è stato un tema di grande rilievo ed è addirittura un diritto fondamentale della costituzione tedesca. Oggigiorno, le donne intentano anche causa per poter entrare nell'esercito (Denninger richiama il caso di una donna inglese che voleva diventare soldato dei Royal Marines). Sono sintomi, questi, di un profondo cambiamento della situazione economica, sociale, tecnologica e strategica in Europa.

Nel caso Kreil, l'avvocato generale della Corte di Giustizia, La Pergola, ha valutato il servizio militare - per lo meno il servizio di assistenza tecnica per le armi elettroniche - come qualsiasi altro lavoro, oggetto di libera scelta individuale e governato dal principio di parità di trattamento dei sessi. Dall'altra parte, il governo tedesco ha opposto che il potere organizzativo nel campo militare e della difesa, è di spettanza degli stati membri, e non della Comunità. La Commissione europea, l'Italia, e la Gran Bretagna hanno sostenuto questo punto di vista.

Denninger non pretende di proporre una soluzione per questo conflitto, tuttavia vorrebbe comunque porne in rilievo alcuni aspetti che possono ben dimostrare le difficoltà che sorgono nel tentativo di unificare - o per lo meno armonizzare - la tutela dei diritti fondamentali a livello europeo; difficoltà per le quali neanche il lavoro, pur meritevole, del gruppo di esperti, ha trovato soluzioni definitive.

I problemi principali ineriscono alla questione delle competenze, ma sono anche di carattere contenutistico. Nel caso Kreil, infatti, c'è da domandarsi con riguardo all'art. 13 del Trattato se la menzionata direttiva volta a combattere le discriminazioni in base al sesso sia applicabile anche a funzioni militari, considerato che l'ambito della difesa non fa parte della CE ma rimane, quale terzo pilastro dell'Unione, di competenza degli Stati membri o, per dirla nei termini del Tribunale costituzionale tedesco, degli Stati che rimangono sovrani pur cooperando secondo gli articoli 11 e seguenti del Trattato sull'Unione. Dall'altro lato però vi è anche la questione se l'interpretazione comunitaria del principio di pari trattamento, necessariamente uniforme per tutti i membri dell'Unione, debba pretendere un rango normativo perfino superiore alle norme costituzionali nazionali. La risposta sarebbe abbastanza facile, se l'Unione europea potesse essere qualificata in qualche modo come uno stato federale, ma, almeno secondo l'opinione del Tribunale costituzionale tedesco che Denninger dichiara di condividere sotto questo profilo, non lo è.

Mettendo da parte il caso Kreil, Denninger, assumendo il punto di vista di un costituzionalista tedesco, si propone di esaminare la questione della tutela dei diritti fondamentali di un "abitante" della Germania, che è allo stesso tempo "cittadino" dell'Unione ai sensi dell'art. 17 del Trattato, considerando quattro diversi piani d'analisi.

Primo. A livello nazionale federale, la tutela in Germania è particolarmente forte perché qualunque violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione può essere perseguita tramite il ricorso costituzionale individuale (art. 93 LF). Se il ricorso risulta fondato, le leggi riconosciute come incostituzionali di regola verranno annullate; sentenze e atti amministrativi fondati su tali leggi verranno cassati. L'art. 23, comma 1, della Legge Fondamentale inserito in Costituzione nel 1992, formula le condizioni normative indispensabili per la partecipazione della Repubblica federale tedesca all'Unione europea e per l'ulteriore sviluppo di quest'ultima. Secondo l'art. 23, l'Unione deve basarsi sui principi di democrazia, stato di diritto, sociale e federale e sul principio di sussidiarietà; inoltre deve garantire una tutela dei diritti fondamentali analoga "nella sostanza" a quella della Legge Fondamentale. Giustamente questa norma è stata interpretata in un doppio senso, quale clausola garante delle strutture essenziali della Costituzione, e quale norma finalistica, che descrive un obiettivo dello Stato.

L'elenco di questi principi costituzionali nazionali trova una certa corrispondenza nell'art. 6 del Trattato di Amsterdam, cui bisogna aggiungere l'art. 2, che richiama il principio di sussidiarietà. L'art. 6 enumera come principi comuni a tutti gli Stati membri la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. A confronto con la Legge Fondamentale, si nota la mancanza dei principi di stato federale e sociale; tuttavia, il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri, imposto all'Unione dall'art. 6, comma 3, può essere considerato un debole richiamo a questi ultimi due principi.

Quanto alla tutela dei diritti fondamentali, l'art. 6, comma 2 del Trattato (e prima ancora l'articolo F del Trattato di Maastricht), definisce come misura del controllo giudiziario il rispetto "dei diritti fondamentali come garantiti nella Convenzione europea firmata il 4 novembre 1950 a Roma per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e come risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, come principi generali del diritto comunitario". Denninger osserva che come dimostra il caso citato in apertura, l'art. 6, comma 2, con questa formulazione, non fornisce una definizione ben precisa, ma anzi fa nascere una quantità di problemi di interpretazione. E la stessa constatazione si deve fare anche nei confronti della proposta, certamente lodevole, del gruppo di esperti, di incorporare i diritti previsti dalla CEDU nel diritto comunitario.

Il Tribunale costituzionale federale ha precisato il suo ruolo e le sue competenze di controllo nei confronti dell'applicazione del diritto comunitario in diverse sentenze; da ultimo, esaminando il trattato di Maastricht nell'ottobre 1993, il Tribunale ha ribadito la sua competenza in linea di principio, per una tutela efficace dei diritti fondamentali, anche nei confronti di atti di organi di un potere pubblico sovranazionale. Lo standard, è il livello di protezione assolutamente indispensabile, ossia il contenuto sostanziale (art. 19, comma 2 LF) di un diritto fondamentale. Ma dopo questa affermazione del principio, il Tribunale afferma che la propria giurisdizione sull'applicabilità del diritto comunitario secondario in Germania verrà esercitata in un "rapporto di cooperazione" con la Corte di Giustizia europea. Un rapporto di cooperazione nel senso che la Corte europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali in ogni singolo caso e per tutto il territorio della Comunità europea, perciò il Tribunale tedesco conclude che esso stesso può limitarsi a una garanzia generale degli standard indispensabili dei diritti fondamentali.

Denninger afferma che rimane oscuro che cosa ciò significhi e significherà in caso concreto di conflitto; a quale punto il "custode latente di Karlsruhe" si leverà per difendere un diritto fondamentale nella sua specifica impronta nazionale contro un pregiudizio del diritto comunitario. A tal proposito, occorre anche ricordare le osservazioni del Tribunale costituzionale federale sui limiti al carattere vincolante degli atti comunitari non conformi alla legge di approvazione tedesca del Trattato Maastricht; commenti che hanno suscitato numerose critiche a livello internazionale, anche da parte del presidente della Corte europea Rodriguez Iglesias nel 1996.

Secondo: tornando agli altri tre profili della tutela dei diritti fondamentali nel loro intreccio europeo, Denninger ricorda che la Repubblica federale tedesca si compone di 16 singoli stati, ciascuno dei quali dispone di una costituzione scritta che enuncia i diritti fondamentali e di un tribunale costituzionale. Di conseguenza, i ricorsi per violazione di un diritto fondamentale garantito dalla costituzione del Land, possono essere presentanti davanti al tribunale costituzionale dello stesso Land. Pertanto, contro lo stesso atto d'autorità sono, spesso, parallelamente possibili due ricorsi: uno davanti al tribunale federale, l'altro davanti al tribunale del Land. Spesso non è facile dire se la garanzia di un diritto fondamentale della costituzione del Land sia maggiore di quella della federazione o meno, ma la garanzia federale definisce lo standard minimo indispensabile.

Può capitare nel corso di una causa davanti al tribunale costituzionale di un Land, che venga contestata la compatibilità di una norma - costituzionale o meno - del Land con una norma di diritto comunitario secondario. Questo si è verificato già tre volte in relazione alla menzionata direttiva 76/207/Cee (cfr. caso Kalanke di Brema, caso Marschall di Nordrhein Westfalia e un caso nell'Assia). Il tema comune in tutti e tre i casi è l'interpretazione del divieto di discriminazione in base al sesso o più precisamente, la questione della compatibilità di norme che prevedono azioni positive in favore dell'accesso delle donne al lavoro con la direttiva che impone la parità di chances di uomini e donne. Questi casi sono interessanti sotto il profilo dello sviluppo concreto di un diritto fondamentale. Il dibattito sulla portata di un diritto fondamentale –nel caso si trattava dell'uguaglianza professionale raggiunta tramite azioni positive - ha luogo tra i tribunali dei Länder (non solo le corti costituzionali, ma anche tribunali di prima istanza) da un lato e la Corte di Giustizia dall'altro. Il tribunale costituzionale federale rimane completamente fuori gioco.

Terzo: in relazione al terzo profilo, occorre considerare i due piani europei, quello della Convenzione di Roma del '50 per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quello dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam: Strasburgo contro Lussemburgo. Quanto alla Corte europea di Strasburgo, c'è da temere che essa diventi la vittima del suo proprio successo; infatti, a seguito della ristrutturazione della Corte e del procedimento mediante il protocollo n. 11, ogni persona fisica o giuridica – dunque ogni cittadino dei 41 stati membri – può presentare ricorso alla corte di Strasburgo (art. 34). Attualmente, sono pendenti circa 12mila ricorsi, e la cifra dei nuovi ricorsi aumenta ogni anno circa del 25%. La Corte può stabilire un giusto indennizzo per l'offeso, ma comunque non esiste nessun potere esecutivo sovranazionale che possa far eseguire con la forza una sentenza contro la volontà dello Stato condannato. L'ordinamento dei diritti fondamentali secondo la CEDU e quello previsto dal Trattato CE, sono indipendenti tra loro, nonostante la previsione dell'art. 6 del Trattato di Amsterdam. La Comunità europea come tale non fa parte della Convenzione sui diritti dell'uomo e per questo non può essere parte in causa davanti alla Corte di Strasburgo, tuttavia quest'ultima non ha esitato – come è accaduto in caso recente, il caso Denise Matthews – a condannare un membro della Convenzione, la Gran Bretagna, per violazione di un diritto fondamentale, ovvero il diritto di voto, che secondo il primo protocollo della Convenzione spetta anche agli abitanti di Gibilterra (come la signora Matthews). La Corte europea per i diritti dell'uomo sottolinea che la CEDU intende garantire diritti non teorici o illusori, ma concreti ed efficaci. Così viene riconosciuto il diritto di voto della ricorrente di Gibilterra per le elezioni al Parlamento della Comunità europea, nonostante il fatto che un atto normativo di questa avesse stabilito la non partecipazione degli abitanti di Gibilterra alle elezioni. Denninger fa notare che la Corte di Strasburgo, in via di sindacato incidentale, nel qualificare il Parlamento europeo come corpo legislativo, ha controllato anche le norme del diritto comunitario.

Quarto punto: il riferimento dell'articolo 6, comma 2 del Trattato di Amsterdam ai diritti fondamentali della CEDU, è vincolante per la Corte di Giustizia, ma con una specificazione importantissima: i diritti fondamentali vengono garantiti "come risultano dalle tradizioni comuni agli stati membri, come principi generali del diritto comunitario". Questo permette e richiede lo sviluppo di una giurisprudenza autonoma della Corte di Giustizia. Denninger fa presente la difficoltà di accertare le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri: di certo vi è grande accordo su principi generali come lo stato di diritto, ma subito si manifestano divergenze non appena si tratta di concretizzare ed applicare i principi più particolari derivati da quello generale – ad esempio il principio della tutela dell'affidamento. Il compito di sviluppare un'interpretazione uniforme dei diritti fondamentali secondo le norme della Convenzione di Roma è abbastanza spinoso.

Ognuno dei diritti individuali ivi garantito è sottoposto alla riserva di legge nazionale per ciò che riguarda le restrizioni indispensabili, per citare la formula tipica della Convenzione "in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della pubblica sicurezza, del mantenimento dell'ordine o della prevenzione della criminalità, della protezione della sanità o della morale, della tutela della buona reputazione o dei diritti altrui, dell'impedimento della diffusione di informazioni confidenziali o della tutela dell'autorità e dell'imparzialità della giustizia" (art. 10, comma 2 CEDU). Fra gli stati membri, sia della Convenzione europea che della Ce, le opinioni sulla dimensione di tali restrizioni divergono fortemente. Si pensi ad esempio al diritto di riunione e dimostrazione, al diritto di sciopero, e così via.

Ancora più difficile sarà trovare un consenso su quegli aspetti dei diritti fondamentali coinvolti dai problemi provenienti dalle nuove tecnologie: si pensi ai problemi della bioetica, dell'aborto, del commercio e trapianto d'organi e dell'eutanasia. Ma anche per le questioni meno discusse o meno esistenziali, quale sarà il livello europeo comune necessario per essere posto alla base della tutela da parte delle Corti europee a Strasburgo o a Lussemburgo? Sarà una tutela minima, sulla base del minimo comune denominatore, o una tutela massima? O sarà decisivo il livello del diritto dello stato querelato? Nella recente dottrina si sostiene che "il metodo generalmente riconosciuto per determinare il livello della tutela dei diritti fondamentali è il metodo della "comparazione giuridica in forma di giudizio"": nei termini dell'ex presidente Kutscher, la Corte di Giustizia cerca di riconoscere la più forte efficacia del diritto fondamentale comunque senza nuocere alla struttura e ai fini della comunità. Questa formula, osserva Denninger, come altre simili, brilla, forse, per bellezza astratta, ma non dice quasi nulla; dunque non c'è da meravigliarsi se i giudizi sulla qualità della tutela comunitaria dei diritti fondamentali presentano forti divergenze nella letteratura giuridica tedesca.

Dopo queste considerazioni critiche, Denninger propone la sua tesi sui diritti fondamentali europei: egli ritiene che la cultura europea dei diritti fondamentali non farà nessun progresso sostanziale, e quindi non ci sarà nessun catalogo dei diritti fondamentali sostanziale e praticabile, se non verranno sviluppate allo stesso tempo e in maniera democratica le istituzioni legislative; o, detto in termini più astratti, senza quella connessione intrinseca tra stato di diritto e democrazia, tra autonomia politica e autonomia privata, messa in rilievo ad esempio da Jürgen Habermas e, con accenti un po' diversi, da Norberto Bobbio. Questa correlazione reciproca deve essere rafforzata ed allargata anche al livello sovranazionale della Comunità europea, altrimenti la politica dei diritti fondamentali rimarrà mera retorica idealistica, o verrà a snaturarsi in argomentazioni burocratiche.

Denninger afferma che la sua tesi trova origine e motivazione nella profonda trasformazione del carattere di molti diritti fondamentali, che da garanzia di sfere di libertà individuali divengono programmi e obiettivi dell'azione dello Stato. Questa trasformazione dei diritti fondamentali si manifesta più o meno fortemente nelle Costituzioni nazionali, a seconda delle diverse condizioni storico politiche, ed è specialmente evidente in quelle Costituzioni - come quella italiana del 1948 o quelle dei cinque nuovi Länder tedeschi – nelle quali i c.d. diritti sociali (il diritto al lavoro, alla salute, all'abitazione, all'assistenza sociale, all'ambiente pulito, etc.), o, dall'altra parte, i doveri del cittadino, hanno ampiamente trovato espressione.

Molto più forte che nelle costituzioni nazionali degli stati membri, il carattere finalistico-programmatico è presente nei testi dell'Unione e della Comunità europea. Questo si spiega facilmente per il fatto che né l'Unione, né la Comunità devono essere concepiti come Stati, e i loro testi di base, di conseguenza, non si leggono come testi di una Costituzione, nel senso classico liberale. Si tratta piuttosto, detto in maniera un po' semplicistica, di un programma di azione e di cooperazione guarnito di alcune regole sulla divisione del lavoro tra gli organi competenti, e sulle procedure da rispettare. A dimostrazione, Denninger richiama il catalogo degli obiettivi dell'Unione contenuto nell'art. 2 del Trattato di Amsterdam, e ad esempio il punto n. 4: "il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione quale area di libertà, di sicurezza e di diritto" etc. Questo stile dinamico-programmatico si rispecchia, ad esempio, nella competenza del Consiglio, di cui all'art. 13 del Trattato, di prendere provvedimenti per combattere ogni forma di discriminazione a causa del sesso, della razza, della religione, etc., o anche nella definizione dei fini sociali dell'art. 136.

Paragonato con questo carattere dinamico e finalistico dei Trattati europei, che delineano un attivismo permanente del potere comunitario, le Costituzioni classiche dimostrano piuttosto la statica di una demarcazione dei confini fra la sfera dell'individuo e quella dello Stato. La differenza tra i due tipi di testi si esprime anche nelle diverse formulazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali. Ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948, si ispira agli ideali della rivoluzione francese del 1789: libertà, uguaglianza e fratellanza; i cinque diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo per la cui tutela e garanzia ogni potere statale viene istituito sono libertà, uguaglianza, proprietà, sicurezza e resistenza all'oppressione. L'art. 1 della Dichiarazione del '48 dice che tutti gli uomini sono nati liberi e sono uguali in dignità e diritti, sono dotati di ragione e di coscienza e devono trattarsi tra di loro in uno spirito di fratellanza.

Uno spirito diverso regna nel progetto di Costituzione dell'Unione europea approvato dal Parlamento europeo nel febbraio 1994: esso prevede un completo catalogo dei diritti fondamentali che comincia col diritto alla vita, alla incolumità fisica, alla libertà e alla sicurezza, cui seguono il divieto della pena capitale e della tortura; ma poi nell'art. 2 si stabilisce che "la dignità dell'uomo è inviolabile, essa comprende soprattutto il diritto fondamentale della persona a mezzi e prestazioni sufficiente per lei e la sua famiglia".

Denninger osserva che né i Padri delle Dichiarazioni francesi dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 o del 1793, né ancor meno i fondatori della Costituzione nordamericana avrebbero mai pensato di mettere in testa al loro catalogo dei diritti dell'uomo una tale pretesa di prestazioni dello Stato. Pertanto, se ci domandiamo quali siano i tratti più notevoli del nuovo complesso dei diritti fondamentali secondo i Trattati europei, la risposta potrebbe riassumersi in questo modo: se libertà dallo Stato e uguaglianza formale di diritto erano i contrassegni della Costituzione dell'epoca borghese e liberale, oggi dominano gli ideali e le richieste di sicurezza e di riconoscimento della diversità. Sicurezza in senso sociale, tecnologico, ecologico, biologico, etc. e diversità nel senso di una equiparazione sostanziale tramite una politica di riconoscimento delle differenze dei gruppi; notiamo il gusto della molteplicità e l'enorme sensibilità verso possibili discriminazioni. In questo nuovo contesto, la funzione primaria dei diritti fondamentali, almeno di quelli c.d. sociali, non sembra più tanto la difesa contro interventi dello Stato, quanto l'esigenza di fissare i contenuti basilari per specifici programmi legislativi. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, nell'interpretare i diritti fondamentali anche quali doveri di tutela, doveri per lo Stato, già da tempo ha riconosciuto e sviluppato questa funzione.

Una delle conseguenze è – e a questo punto Denninger riprende la sua tesi, - che il legislatore comunitario deve stabilire il concreto contenuto di un diritto fondamentale, ad esempio, del "dialogo sociale" dell'art. 136 del Trattato, o della garanzia effettiva dell'equiparazione di donne e uomini ai sensi dell'art. 141, comma 4 del Trattato, che autorizza agevolazioni specifiche a favore del sesso svantaggiato. Non è e non può essere compito della Corte di Giustizia fare faticosamente il lavoro di concretizzazione necessario di volta in volta, come accade adesso. Un'altra conseguenza, è che riguardo al contenuto non c'è più una differenza categoriale fra diritto fondamentale e direttiva o regolamento attuante un tale diritto. Le formule della direttiva 76/207/Cee, quasi testualmente potrebbero trovare inserimento in un catalogo dei diritti fondamentali europei; anche questo per Denninger è una conferma del fatto che la Comunità europea è un'associazione a fini determinati, ma non uno Stato nel senso tradizionale.

 

Adele Anzon chiede l'opinione del prof. Denninger in relazione ai problemi posti dalla garanzia dell'uguaglianza nei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Traendo spunto dal caso Kreil, ricordato in apertura da Denninger, la Anzon si domanda se sia sempre sufficiente cercare di risolvere casi del genere rifacendosi all'applicazione delle regole sulla distinzione delle competenze tra stato nazionale e comunità; probabilmente, invece, la questione risiede soprattutto nel tentare di individuare il significato dell'uguaglianza, negli ordinamenti interni e in quello europeo. Ad esempio, nell'ordinamento italiano, il principio di uguaglianza non identifica una parificazione assoluta: pur essendo proclamata la necessità di non discriminare tra i sessi, non solo è ammessa, ma talora è imposta, una differenziazione di trattamento tra donne e uomini, quando esistano ragioni che la giustifichino. Si danno, quindi, deroghe costituzionalmente ammesse o addirittura imposte al principio di pari trattamento. La Anzon si chiede pertanto se a livello europeo il principio di pari trattamento ammetta o meno deroghe o se esso sia un principio di assoluta parificazione. Inoltre, le deroghe eventualmente ammesse possono trovare una giustificazione nelle ragioni di diritto costituzionale nazionale, oppure queste non sono sufficienti e occorrono ragioni che derivino direttamente dall'ordinamento comunitario? Nel caso esposto da Denninger, la deroga che la stessa Legge Fondamentale pone al principio di parità tra i sessi per il servizio militare, probabilmente avrà una giustificazione nella particolare funzione familiare della donna: ebbene, una ragione del genere non è sufficiente a giustificare anche a livello comunitario una deroga al principio di parità?

Denninger conferma che effettivamente il problema è quello di stabilire in quale grado si può accettare una discriminazione tra donne e uomini nel servizio militare in base al principio del pari trattamento. Il punto di vista tedesco è condizionato dalla presenza di una disposizione costituzionale, l'art. 12 a, comma 4, secondo la quale in nessun caso una donna può portare armi. Dall'altra parte, però, c'è la direttiva 76/207/Cee. Ancora il caso non è stato deciso, ma secondo La Pergola, avvocato generale della Corte, bisogna sostanzialmente domandarsi se il punto di vista tedesco consenta o meno eccezioni. La sua opinione è che eccezioni al principio di parità di trattamento siano possibili ma in senso molto restrittivo. Nel senso, per citare un recente esempio, che a una cuoca dell'esercito inglese non è consentito cambiare e prestare servizio nei Royal Marines, che sono un'unità per combattere nelle situazioni più rischiose ed estreme. In questo caso, la stessa Corte ha ammesso che la presenza di donne in grave pericolo di vita potrebbe influire sullo spirito d'azione degli uomini. In questo caso l'eccezione è stata giustificata, ma non si può giustificare in via generale e la tesi di Denninger è che il compito europeo sia ora quello di procedere a un'elaborazione dei diritti fondamentali che concretizzi queste problematiche: non basta dire che uomini e donne sono uguali, questo non vuol dire niente, perché si vede subito che nei casi concreti esistono differenze. Attualmente è ancora tutto in discussione, e c'è viva curiosità per come andrà a finire il caso Kreil, così come per le decisioni sui casi dei tre Länder tedeschi che hanno previsto azioni positive nell'accesso al lavoro nel pubblico servizio, stabilendo con legge la possibilità di preferire una donna ad un uomo quando essi siano ugualmente qualificati.

Paolo Ridola, prendendo spunto dalla relazione del Prof. Denninger e dalle considerazioni espresse in un suo saggio, recentemente tradotto anche in Italia, osserva che, in seguito alle rivoluzioni e ai processi costituenti che si sono svolti in Europa dopo il 1989, la triade intorno alla quale occorrerebbe ricostruire il sistema dei diritti non è più quella ereditata dalla rivoluzione francese, bensì quella fondata sulla Vielfalt, che il prof. Denninger traduceva poco fa in modo efficace come riconoscimento della diversità, sulla sicurezza e sulla solidarietà. Questa interessante ipotesi ricostruttiva ha suscitato un ampio dibattito nella letteratura tedesca degli ultimi anni, che ha concentrato la sua attenzione soprattutto sul problema della collocazione del principio di eguaglianza. L'eguaglianza, in questa nuova cornice, verrebbe a risultare dall'intreccio tra Vielfalt e Solidarität. Il principio di eguaglianza ha così fondamentali implicazioni sul terreno dei diritti comunitari e sul tema delle eguali chances nell'accesso ai diritti, coma dimostra lo sviluppo che sta avendo tale principio nella giurisprudenza comunitaria. L'utilizzo di questa triade pone però anche una serie di problemi in quanto i diritti comunitari restano in qualche modo pressati, sospesi tra le virtualità racchiuse nella dimensione transnazionale della tutela dei diritti, che da un lato consente di dare spazio a domande di libertà che nella tradizione degli stati nazionali non erano riuscite a farsi strada, e dall'altro determina la funzionalizzazione del sistema dei diritti comunitari agli obiettivi del Trattato. Appare evidente che le chances di sviluppo sono tutte affidate alla forza che potranno avere, nella esperienza concreta dello svolgimento delle politiche comunitarie, le aperture del trattato di Maastricht e poi del trattato di Amsterdam sul terreno dei diritti sociali e su quello del rafforzamento della coesione economico-sociale. Nodo centrale di tale questione è appunto il rapporto tra Vielfalt e Solidarität, come già evidenziato dal prof. Denninger da alcuni anni. Ridola pone infine una domanda, che riguarda le prospettive di allargamento dell'Unione Europea, già in atto per sei Paesi e in discussione nel vertice di Helsinki per altri sei. Come già ricordato da Denninger, la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea è stata principalmente opera della giurisprudenza della Corte di giustizia, che si è difesa in modo particolare dall'interferenza del sistema dei diritti della CEDU, attraverso un'indubbia operazione selettiva. Ridola, pur essendo d'accordo nel sottolineare che il sistema dei diritti in ambito comunitario si regge soprattutto sul nesso tra stato di diritto e democrazia, che però al livello comunitario è ancora tutto da costruire, si domanda se un sistema di tutela dei diritti affidato esclusivamente alla giurisprudenza della Corte potrà essere sufficiente, e al tempo stesso ritiene essenziale la realizzazione di un intreccio fra forme di tutela a livelli differenti e complementari. Un'indicazione in tal senso si potrebbe trovare proprio nel riferimento alla complementarità del principio di cittadinanza comunitaria presente oggi nei trattati.

Denninger ritiene che la strada verso forme di tutela dei diritti a livelli complementari e differenti in ambito comunitario è stato intrapresa e che già si possa parlare di più livelli europei; riprendendo le considerazioni di Ridola sui principi di Vielfalt e Solidarität pone nuovamente in evidenza il loro stretto legame con il concetto di eguaglianza. Nel 1789 il principio di eguaglianza veniva interpretato nel senso di abolire i privilegi al fine di raggiungere un'eguaglianza formale, viceversa oggi tale principio si fonda sulla solidarietà, sulle azioni positive e sulla trasformazione della difesa dallo stato in richiesta di pretese dallo stato. Il problema dell'eguaglianza riemerge nel Trattato di Amsterdam in tema di sovvenzioni. Si consideri che i padri dell'Unione Europea avevano un modello di eguaglianza basato sulla concezione che attraverso la completa rimozione degli ostacoli alla concorrenza si raggiungesse la perfetta eguaglianza formale; nel nostro tempo appare evidente che ogni Stato necessità di sovvenzioni dirette e indirette per sostenere quella parte di popolazione maggiormente in difficoltà. Denninger inoltre rileva che di fatto si parla poco di armonizzazione delle tasse e si fa ancora meno in proposito, infatti non sono stati compiuti passi in avanti in tal senso. Quindi, afferma Denninger, si giunge a una vera ed efficace politica europea non applicando principi astratti come la concorrenza totale e l'eguaglianza formale, bensì attraverso l'adozione di soluzioni in senso concreto. In conclusione, sottolinea l'opportunità di creare un apparato legislativo funzionante e non soltanto di tipo intergovernativo, nonostante le difficoltà che ciò comporta.

Cesare Pinelli rileva come nella prima parte della sua relazione il Prof. Denninger sia riuscito ad evidenziare in modo puntuale i conflitti, le antinomie sorte dallo sviluppo in via giurisprudenziale dei diritti fondamentali a livello europeo, riferendo anche del caso tedesco attualmente in discussione davanti alla Corte di giustizia, che si presenta particolarmente complesso per la difficoltà di trovare una soluzione conciliante e armonizzante. Nel caso Matthews la Corte Europea dei diritti dell'uomo è entrata nel diritto comunitario imponendo al Regno Unito un principio che, in realtà, non esisteva e che è stato desunto da una interpretazione in via pretoria dal protocollo n. 1 sul diritto di voto. Osserva che l'opinione n. 2 del '96 della Corte di giustizia della comunità europea stabiliva che l'adesione dell'Unione europea al Consiglio d'Europa non poteva avvenire per ragioni in parte di diritto internazionale e in parte in riferimento all'art.235 (ora art.308) del Trattato, che per altri versi è stata la chiave per allargare le competenze del diritto comunitario in modo notevolissimo. In realtà dietro tale opinione si cela una problematica di notevole rilievo in merito alla presenza di due Corti in Europa, che aspirano entrambe al ruolo di Corti costituzionali. Forse una soluzione potrà venire paradossalmente dall'allargamento ad est della Comunità, se si considera che con la realizzazione di una maggiore coincidenza tra territori dell'Unione europea e territori del Consiglio d'Europa ci si troverà di fronte alla necessità di prendere una decisione, sebbene non sarà questa una soluzione definitiva. In questo ambito è da considerare un altro fattore: il rapporto delle Corti Europee con le Corti costituzionali nazionali. Nella seconda parte del suo discorso Denninger, parlando dei rimedi, ha sottolineato un punto che Pinelli condivide pienamente, che è l'importanza attribuita allo stretto rapporto tra diritti dell'uomo e democrazia e richiede alcuni chiarimenti proprio a proposito dei rimedi, in quanto la soluzione proposta da Denninger non sembra consistere nell'individuazione di un catalogo dei diritti fondamentali che possa fungere da Costituzione, quanto in una politica costituzionale delle libertà incentrata su quei punti individuati e sviluppati poco anzi da Ridola. Peraltro occorre tenere conto dei conflitti – talora latenti, talora espressi – emersi nel circuito giurisprudenziale che ha collegato in misura sempre più stretta la Corte di Lussemburgo a quella di Strasburgo, ed entrambe alle Corti costituzionali nazionali.

Denninger condivide quanto affermato da Pinelli in merito al ruolo centrale della dottrina costituzionalistica, però non ritiene possa essere sufficiente, considerando necessario al tempo stesso l'intervento di un vero legislatore. D'altra parte, pur mostrandosi favorevole all'introduzione del catalogo della CEDU in un catalogo dei diritti fondamentali europei, come proposto dall'attuale Commissione di esperti, afferma che ciò non basterà, soprattutto in considerazione della trasformazione dei diritti fondamentali che non sono più strumenti di difesa dallo stato, ma diventano sotto la spinta del principio della "solidarietà europea" strumenti di prestazioni dello stato. A tal proposito si evidenzia la differenza tra il funzionamento della CEDU e di Strasburgo da un lato e quello di Lussemburgo dall'altro. La Convenzione del Cinquanta aveva come oggetto i diritti liberali classici concernenti la libertà personale, come il diritto alla vita, alla salute e la tutela dell'abitazione, non essendo inclusa, viceversa, la sfera economica dei diritti. Denninger sottolinea che in precedenza la dottrina di Lussemburgo partiva dal presupposto che costruendo il mercato comune e la libera concorrenza non si toccavano tali diritti fondamentali e ritiene questo un grave errore, infatti, se può essere vero che il mercato comune non influisce direttamente sulla libertà di religione, lo stesso discorso non è valido per la libertà di opinione. Un esempio tipico sono i programmi radiotelevisivi che possono essere considerati merci o servizi, con tutte le conseguenze che ciò comporta; in Germania se i programmi radiotelevisivi vengono considerati merci la loro competenza è regolata dal Bund, altrimenti se sono considerati servizi personali la competenza spetta ai länder. In realtà i due cerchi di Lussemburgo e di Strasburgo si incontrano ma non sono identici e ciò comporta notevoli difficoltà. Inoltre, come ha sottolineato Ridola, è opportuno tener presente che i membri sono diversi, a Strasburgo sono 41, invece a Lussemburgo sono al massimo una ventina; e che essi provengono da culture giuridiche differenti, alcuni influenzati dalla tradizione tedesca, altri dalla francese e dall'anglosassone. Ed è proprio per questo che il Denninger ribadisce la necessità dell'intervento del legislatore, non essendo sufficiente la sola attività della dottrina giuridica.

Federico Spantigati, partendo dall'ultima osservazione di Denninger, evidenzia che la dottrina tedesca sembra essersi allontanata da una visione fondativa della scienza giuridica per il suo ruolo e da una prospettiva metodologica universale, caratteristiche della tradizione tedesca dell'Ottocento che aveva influenza su tutto il globo. Viceversa il modello, ora delineato da Denninger, sembra riferirsi solamente alla situazione europea, in quanto non è proponibile come modello metodologico di discussione sull'esperienza giuridica, la normazione, il ruolo dei giudici, in paesi come il Sud America, il Centro dell'Africa o il Sud-est asiatico. Dunque, si domanda come gli europei possano avere un ruolo culturale nei confronti di questi Paesi, proprio secondo quei principi precedentemente indicati da Denninger, che è d'accordo nel ritenere fondamento della struttura europea, e quindi come sia possibile proporre al resto del globo un modello giuridico fondato sulla solidarietà. Tornando all'esempio iniziale di Denninger, in riferimento alla norma dell'ordinamento tedesco sulle armi e le donne, pone in evidenza che esistono città nell'America centrale e nel Sud-est asiatico dove sono esposti cartelli: "vietato introdurre armi nel locale"; tale regola è valida anche per le donne, ma in quel contesto sociale una norma costituzionale di quel tenore sarebbe una totale astrazione rispetto alla realtà: le donne hanno necessità di portare armi come gli uomini. La prima considerazione di Spantigati riguarda la dottrina, in particolare quella tedesca che, concentrandosi sulla modalità europea di elaborazione dei diritti, si pone in una posizione di rinuncia ad un ruolo che dovrebbe essere svolto nel contesto globale. La seconda considerazione è collegata alla prima: essendo d'accordo con la prospettiva di indicare nei giudici un elemento formativo molto forte per lo sviluppo dei diritti fondamentali in futuro, dubita che la dottrina stia seguendo in realtà questa strada e soprattutto che attraverso questa strada, come la intende oggi, la dottrina sia in grado di contribuire al lavoro dei giudici. Di fatto, la dottrina è "a rimorchio" dei giudici e non svolge più un ruolo di interlocutore critico sia a livello costituzionale che amministrativo. Nella prima metà del secolo la dottrina aveva, invece, un ruolo di guida per i giudici; oggi essa ha principalmente la funzione di elaborare sulle sentenze decise dai giudici. Spantigati per concludere si domanda se ciò non sia un limite forte dell'elaborazione metodologica della scienza giuridica.

Denninger, riprendendo l'ultima osservazione di Spantigati, sostiene che quanto detto sul ruolo della dottrina italiana si può ritenere valido anche per quella tedesca. In proposito è da considerare che molto spesso si verifica che alti magistrati sono professori universitari, come il caso del collega Kirchhof che ha fornito un importante contributo alla sentenza di Maastricht e che adesso, dopo dodici anni ha lasciato Karlsruhe, avendo terminato il suo ultimo importante lavoro, che è la sentenza sul conguaglio finanziario fra i länder tedeschi, sentenza influenzata notevolmente dal suo punto di vista dottrinario. Denninger non ritiene si possa parlare di una spaccatura tra il fronte della dottrina e la magistratura, piuttosto riscontra interazioni e identificazioni personali fra mondo accademico e magistratura. Per tornare alla prima considerazione di Spantigati è opportuno tener presente che ai tempi di Jellinek il mondo era molto più semplice e che l'esperienza di due guerre mondiali ha portato importanti cambiamenti; quindi, i tedeschi oggi non possono e non vogliono proporre modelli per tutto il mondo e in Germania sembra già un successo compiere progressi in campo europeo. Denninger pone in evidenza, inoltre, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha fatto enormi passi in avanti in materia di diritti dell'uomo. Basti pensare che dodici mila ricorsi sono all'esame di questa Corte, soprattutto, in conseguenza del fatto che prima erano legittimati a ricorrere solamente gli stati, mentre ora questo diritto spetta anche ai singoli individui; e se è vero che questo modello attualmente è limitato all'Europa, ottenuti risultati positivi, non è detto che poi non possa essere esteso anche nell'America del Sud, in Cina o in Giappone. Appare opportuno che lo sviluppo dei diritti fondamentali si evolva su più livelli e in questa prospettiva anche l'Africa, l'Asia, potranno offrire il loro contributo sul piano dei diritti di terza generazione, in modo che non si debba più parlare di neocolonialismo europeo, a proposito di diritti dell'uomo, e che questi non siano più modellati sullo stereotipo occidentale dell'uomo bianco, che impone il diritto con le armi. Inoltre Denninger esprime dei dubbi in merito all'opportunità di costruire un modello universale e omogeneo di diritti dell'uomo, proprio perché i Giapponesi, ad esempio, hanno una concezione dell'uomo completamente diversa da quella europea: si consideri innanzitutto che essi non hanno avuto la rivoluzione francese, che di fatto rappresenta uno spartiacque storico insuperabile, ma questo non significa che non siano un popolo legato a principi altrettanto validi. Per trarre delle conclusioni a riguardo, l'idea di un modello unico e omogeneo non appare a suo avviso una soluzione positiva.

Roberto Nania si sofferma in particolare su due punti dell'intervento di Denninger, il primo riguarda la difficoltà di individuare un fondo comune dei diritti di libertà europei, di trovare un precipitato delle diverse tradizioni costituzionali europee e concorda nel considerare una semplificazione eccessiva dei limiti alla libertà personale quella che la CEDU recava originariamente nella prima stesura. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana degli anni Cinquanta e Sessanta vi fu un attacco diretto e frontale al testo unico di pubblica sicurezza, in particolare alle norme visibilmente incompatibili con il nostro testo costituzionale e rileva come costantemente vi fosse qualcuno che citava i limiti troppo numerosi e generici previsti dalla Convenzione. Ad esempio il caso dell'obbligo nei confronti di chiunque ospitasse uno straniero di darne notizia al più vicino posto di Polizia provocò una accesa discussione di fronte alla nostra Corte costituzionale, in merito alle eventuali lesioni del diritto alla privacy. Appare evidente, dunque, che sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali l'Europa nasce forse debole; ma è vero anche che oggi le cose sono profondamente cambiate, in quanto, il tema del "fondo comune costituzionale" è notevolmente in espansione in sede comunitaria e la stessa comunità, sottolinea Nania, tende sempre più a collocarsi ad un livello più alto di quello nazionale con l'obiettivo di superare la concezione dei diritti di libertà comunitari come mero precipitato delle tradizioni costituzionali europee, pur nel rispetto delle peculiarità e delle idiosincrasie dei singoli stati. Si pensi per esempio all'evoluzione della libertà di circolazione, che ha subito un'accelerazione notevole con l'integrazione europea, in termini di fruibilità per il singolo delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda la seconda considerazione di Nania in merito alla descrizione di Denninger di un Unione Europea caratterizzata da un costituzionalismo troppo socializzato o troppo socializzante, cioè che attribuisce un rilievo preponderante ai diritti sociali e ai programmi sociali di intervento degli apparati, viene evidenziato che tale rappresentazione della realtà appare piuttosto singolare, soprattutto, in considerazione del fatto che la critica più diffusa al processo di integrazione europea tende a evidenziare una grave carenza e insufficienza dell'Unione sotto il profilo della tutela dei diritti sociali, che rappresentano la grande conquista del secondo dopoguerra, quali diritti fondamentali di seconda generazione. In ambito europeo i diritti sociali assumono piuttosto il significato di riequilibrare gli effetti del principio della libertà economica, che è il nucleo centrale del mercato comune, avendo come scopo di prevedere forme di tutela delle categorie più svantaggiate, all'interno di un processo di liberalizzazione economica. Riscontra inoltre da parte del relatore un evidente timore che a livello europeo la trasformazione dei diritti fondamentali in programmi di azione e di individuazioni di fini per lo stato possa rappresentare un fattore di forte pericolo per la tenuta dei diritti fondamentali nella loro configurazione tradizionale; tale concezione è stata già espressa da Denninger nei suoi scritti sul tema del restringimento delle libertà fondamentali e dell'attività di prevenzione in ambito statale. Queste stimolanti considerazioni sembrano riproporre alcune polemiche che ci furono fra grandi costituzionalisti dell'epoca, all'indomani della Costituzione di Weimar, in merito alla perdita di certezza e di territorio dei diritti fondamentali di fronte allo stato democratico. In proposito Nania osserva che tale trasformazione dei diritti fondamentali sul piano europeo, di cui ha parlato anche Ridola, non sembra nascondere pericoli e preoccupazioni. Egli altresì tende a sottolineare che dall'Europa proviene semplicemente una volontà, a passo con i tempi, di riformulare nuove istanze di libertà: basti pensare al principio di sussidiarietà che nell'accezione generalmente riconosciuta in Italia ha significato esattamente il contrario di un ipertrofia statualistica, sia pure di provenienza comunitaria; piuttosto gli è stata attribuita una valenza di tutela delle sfere della società civile e degli individui di fronte alla volontà pervasiva degli apparati pubblici.

Denninger ribadisce in primo luogo che la qualità dei diritti fondamentali è certamente un punto centrale. A proposito del valore della CEDU negli Stati nazionali, in particolare, in Germania, bisogna considerare che questa fino a poco tempo fa non veniva quasi mai citata dai giudici tedeschi, infatti la maggior parte di essi non ne conosceva l'esistenza, nonostante sia riconosciuto alla CEDU il rango di legge. Dalla sentenza sul Trattato di Maastricht, però, la situazione è cambiata notevolmente: oggi la stessa Corte costituzionale cita frequentemente i trattati internazionali sui diritti dell'uomo. Il primo caso dove sono stati citati i Patti del '66 è la sentenza sull'aborto del '93; prima di questa data in tutta la giurisprudenza della Corte è quasi impossibile rintracciare alcun riferimento a trattati internazionali sui diritti dell'uomo, in ben 92 volumi di sentenze. In merito alla CEDU, come ha evidenziato Nania, in Germania era ampiamente diffusa la convinzione che le libertà fossero tutelate meglio a livello nazionale; anche se diversi esempi dimostrano il contrario, come il caso del diritto sociale all'educazione professionale, che nella Legge fondamentale non è tutelato, mentre al contrario è previsto nel protocollo n.1. Così anche il principio di presunzione di innocenza dell'imputato, che in Germania non viene disciplinato neanche nel codice penale, ed invece è previsto nella Convenzione. Si consideri che nell'ordinamento tedesco i Tribunali amministrativi provinciali di primo grado, che in Italia non esistono, possono rivolgersi direttamente alla Corte del Lussemburgo, attenuando così il ruolo monopolistico del Tribunale federale. Questo è molto importante, in quanto significa che ogni sentenza riesce a rendere concreto il contenuto di una formula astratta e tale rapporto che si sviluppa fra i giudici nazionali di prima istanza e la Corte di Lussemburgo ha una notevole rilevanza nel sistema delle fonti che subiscono in tal modo modificazioni. D'altra parte, Denninger desidera chiarire che, in merito al rapporto tra diritti di libertà classici e diritti sociali, probabilmente, vi è stato un malinteso, in quanto non era sua intenzione attribuire una rilevanza maggiore ai diritti sociali rispetto a quelli classici, piuttosto ritiene importante sottolineare che esiste un parallelismo nella formulazione dei diritti sociali nelle costituzioni nazionali, in particolare nei länder tedeschi e nella formulazione delle stesse norme programmatiche nei testi della comunità. Infine Denninger riafferma di non voler svalutare in nessun modo i diritti di libertà classici e conferma la sua posizione favorevole all'inserimento della CEDU, seppure non ritenga questa una soluzione sufficiente. In conclusione attribuisce un importanza relativa al principio di sussidiarietà che considera un Giano bifronte: alcuni parlano di sussidiarietà riferendosi ai casi in cui l'istanza inferiore può intervenire in maniera più corretta dell'istanza superiore, viceversa altri lo interpretano in senso cattolico come il cerchio più piccolo che svolge i compiti in sostituzione di quello più grande, ma senza dubbio questa non è l'interpretazione prevalente tra i giuristi tedeschi. I burocrati di Lussemburgo tendono a evidenziare la prima interpretazione favorevole all'allargamento delle competenze comunitarie.

Universita\' di Perugia Università di Roma La Sapienza Luiss - Guido Carli