Sergio PANUNZIO ringrazia il relatore, gli intervenuti e,
in particolare, il Ministro per le riforme istituzionali (Antonio Maccanico),
per la sua partecipazione alla riunione.
Andrea MANZELLA, riprendendo il titolo del Seminario,
puntualizza che la relazione sarà incentrata sull’analisi delle funzioni del
Parlamento europeo sotto un triplice punto di vista: il Parlamento come soggetto
dello "spazio pubblico europeo"; il Parlamento come soggetto
costituzionale della forma di governo dell’Unione europea; il Parlamento come
soggetto di coordinamento istituzionale.
Dal primo punto di vista, Manzella rileva come la tesi che
vede nel Parlamento il soggetto di uno "spazio pubblico europeo" non
sembri trovare riscontri testuali favorevoli. Infatti, l’art. 189 del Trattato
CE definisce l'Assemblea come soggetto "composto di rappresentati dei
popoli degli Stati riuniti nella Comunità", negando, di conseguenza, che
essa abbia la facoltà di esprimere la rappresentanza del popolo europeo.
Tuttavia, secondo l’introduttore, l'impostazione che vede nel Parlamento il
soggetto di uno spazio pubblico europeo sembra essere espressa nella sentenza
della Corte costituzionale tedesca del 12 ottobre 1993, laddove è affermato che
solo se crescono i poteri del Parlamento europeo vi può essere cessione di
sovranità che non intacchi il principio democratico. In tal modo, la Corte
costituzionale tedesca immagina lo spazio pubblico europeo come spazio
flessibile, non legato allo spiritus loci o allo spirito dei popoli,
bensì giuridicamente connesso all’affermarsi dei poteri del Parlamento
europeo.
In realtà, tale connessione –prosegue Manzella – è
stata colta appieno dal Parlamento europeo quando, il 15 luglio 1998, ha
approvato un progetto di principi elettorali comuni, avvalendosi dell’unica
facoltà di iniziativa legislativa riservata che gli attribuisce il quarto comma
dell’art. 190 del Trattato CE. In questo progetto di atto elettorale –
favorito anche dalla "convergenza" della Gran Bretagna sui regimi
elettorali degli altri Stati membri, con l’introduzione di un sistema
elettorale proporzionale per le elezioni europee – è contenuta la previsione
di una "circoscrizione trasversale paneuropea", con l’attribuzione
di una percentuale di seggi nell’ambito di una circoscrizione unica formata
dal territorio degli Stati membri. Con ciò, per la prima volta, il Parlamento
europeo viene a rompere il criterio di nazionalità nella definizione delle sue
circoscrizioni elettorali. Va tuttavia ricordato che si tratta soltanto di un
progetto, ancora in discussione, sul quale, tra l’altro, pesano veti come
quello posto dalla Germania, che si oppone all’idea di una circoscrizione
elettorale trasversale. Il Parlamento italiano ha invece recentemente approvato
una risoluzione che approva tale impostazione.
Manzella prosegue rilevando che anche nei lavori per l’elaborazione
di una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea viene incluso il
"diritto al Parlamento" dei cittadini europei: il diritto, cioè, di
partecipare alle scelte di governo dello spazio pubblico europeo per il tramite
di un’Assemblea rappresentativa. Tale formulazione esprime l’intento di
inserire il Parlamento europeo in uno spazio di cittadinanza in cui sarebbe
attore il Parlamento assieme ai partiti politici che il Trattato CE, all’art.
191, ricomprende nel Capo dedicato alle istituzioni europee, definendoli come
fattori per l’integrazione e contributo per la formazione di una coscienza
europea. Tale formula è stata criticata dagli "euroscettici", che
rivendicano il diritto a fondare partiti politici che siano contrari all’integrazione
europea. Sul punto, Manzella ricorda come, allo stato attuale dei lavori di
revisione dei trattati, ci si stia muovendo verso una definizione che, "riecheggiando"
l’articolo 49 della Costituzione italiana, fissi il diritto dei cittadini
europei a fondare partiti politici che contribuiscano con metodo democratico
alla costruzione di uno spazio pubblico europeo, nella quale possano
evidentemente riconoscersi anche partiti politici critici rispetto al processo
di integrazione.
All’inizio di questa legislatura, il legame del Parlamento
europeo con i partiti politici è stato fortemente sottolineato dal caso del
"gruppo tecnico" dei radicali e altri, costituitosi in contrasto con l’art.
29, comma 1, del regolamento parlamentare, che prevede che i deputati si
organizzino in gruppi secondo affinità politiche. La questione, finita davanti
al Tribunale di primo grado per effetto del ricorso presentato contro l'atto
parlamentare dell’Assemblea che aveva negato l'autorizzazione a costituirsi in
gruppo in deroga ai requisiti di cui all’art. 29 del regolamento, si è
risolta con una sospensiva", che ha, di fatto, sancito il mantenimento del
gruppo tecnico dei radicali. Ciò appare in contrasto con il regolamento
parlamentare, che, in una logica di rappresentanza dello spazio pubblico europeo
sovranazionale, prevede una serie di incentivi alla costituzione di gruppi
multinazionali secondo affinità politiche.
Dopo la pronuncia del Tribunale, la questione è comunque
tornata all’esame dell’Assemblea, sollecitata, proprio da parte degli
appartenenti al gruppo tecnico, ad una revisione regolamentare che consenta la
costituzione dei c.d. gruppi tecnici (o gruppi misti). Tuttavia, durante l’iter
delle proposte di modificazione del regolamento, sono stati presentati
emendamenti (primo firmatario il deputato inglese David Corbett) che stanno
conducendo a conclusioni opposte: da un lato, accentuando il carattere
necessariamente politico dei gruppi parlamentari, e, dall’altro, ponendo
precise garanzie per il singolo deputato che attualmente appare "sacrificato"
dalle disposizioni regolamentari vigenti di carattere maggiormente "gruppocratico".
In definitiva, secondo Manzella, sembra affermarsi la
tendenza ad un rafforzamento del Parlamento europeo in quello spazio di
cittadinanza che era già stato delineato dagli articoli 19 e 21 del Trattato UE,
relativi, rispettivamente, alla disciplina del diritto di voto attivo e passivo
e al diritto al mediatore del cittadino europeo.
In questo processo, il Parlamento europeo sta riguadagnando
quella legittimazione che sembrava negata dalla pluralità delle rappresentanze
nazionali in esso incorporate.
Per quanto riguarda il secondo punto, l’introduttore rileva
invece che il ruolo del Parlamento come soggetto degli equilibri costituzionali
nel quadro della forma di governo dell’Unione sia entrato, se non proprio in
crisi, in una sorta di "cono d’ombra".
Tutto ciò, a discapito dell’aumento di poteri formali e
sostanziali di cui l’Assemblea, dopo l’approvazione del Trattato di
Amsterdam, ha potuto godere sia nei confronti della Commissione, sia nei
confronti del Consiglio.
Dal primo punto di vista, Manzella ricorda infatti che, in
base all’art. 214 del Trattato CE, la nomina del Presidente e degli altri
membri della Commissione è soggetta ad una approvazione collettiva del
Parlamento, con una vera e propria procedura di controllo investigativo,
paragonabile soltanto alle hearings del Senato americano in materia di
nomine.
L’introduttore ha quindi ricordato un recente
accordo-quadro, nel quale si esprime una sostanziale ridefinizione dell’assetto
delle relazioni tra Parlamento e Commissione in favore dell’Assemblea
rappresentativa. In esso, infatti, viene in primo luogo affrontata la questione
della sfiducia individuale, delineando una procedura che sposta sul versante
parlamentare la decisione, con novità sostanziali sia per il Commissario
censurato sia per il Presidente della Commissione europea. In secondo luogo, il
progetto di accordo interistituzionale riforma l’esercizio delle competenze
sull’iniziativa legislativa: da un lato, vincolando la Commissione a un
seguito alle proposte legislative avanzate dal Parlamento, e, dall’altro,
ponendo a carico della Commissione stessa obblighi di informazione preventiva al
Parlamento sulle iniziative legislative che intende intraprendere.
Manzella descrive quindi l'incremento dei poteri del
Parlamento europeo nella fase successiva al Trattato di Amsterdam – sul quale
si sono, tra l’altro, registrate le critiche di Delors a difesa delle
prerogative della Commissione – e mette in rilievo anche il processo di
riposizionamento del Parlamento rispetto al Consiglio.
Da questo secondo punto di vista, l’incremento dei poteri
parlamentari è in gran parte dovuto alla riforma della procedura di codecisione.
Semplificata e razionalizzata, ora essa copre l’ottanta per cento delle
procedure normative dell’Unione. La stessa Conferenza intergovernativa,
attualmente in corso per la revisione dei trattati, sta lavorando al
rafforzamento del legame tra procedura di codecisione e regola della maggioranza
qualificata, nel senso di individuare procedure decisionali in seno al Consiglio
in grado di superare il criterio dell’unanimità.
L’accrescimento del ruolo del Parlamento trova inoltre
conferma nella riforma delle procedure sulla normazione amministrativa della
comitatologia, in cui il Consiglio giocava tradizionalmente un ruolo centrale
mediante l’attribuzione di funzioni normative a comitati tecnici di nomina
intergovernativa. A seguito delle riforme votate in esito alla "relazione
Aglietta", si è infatti finalmente giunti ad un riequilibrio paritario tra
Parlamento e Consiglio anche nell’esercizio di queste funzioni normative.
Tuttavia, a fronte della notevole implementazione dei suoi
poteri, il Parlamento europeo rischia di "subire" talune prassi e
convenzioni – che di volta in volta caratterizzano il divenire continuo della
forma di governo dell’Unione – mediante le quali si determinano equilibri
istituzionali che rischiano di sminuire il ruolo faticosamente conquistato in
rapporto alle altre istituzioni europee.
Secondo l’introduttore, il primo elemento di crisi si è
manifestato nella maniera attraverso al quale è stata gestita la crisi della
Commissione Santer, caratterizzata, in sede parlamentare, da un’animosa vis
polemica, piuttosto che da un’autentica attenzione ai profili istituzionali
del conflitto tra Commissione e Parlamento.
Un secondo elemento di crisi dell’istituzione parlamentare
si è rivelato nell’uso vessatorio della procedura di discarico, nella quale
si sono registrati aspri momenti di conflitto istituzionale, anche a seguito del
fatto che la COCOBU (Commission de contrôle budgetaire), in mano ad una
minoranza oltranzista, è diventata strumento di implementazione dei conflitti
con le altre istituzioni.
Un terzo elemento di malessere del Parlamento, secondo
Manzella, si è espresso nella fine della coalizione tra socialisti e popolari,
che assicurava un corretto funzionamento delle dinamiche istituzionali. Sul
punto, è stata registrata la "trasformazione" del partito popolare
europeo che, snaturando la sua essenza originaria, è divenuto una sorta di
"grande contenitore".
Accanto a questi elementi prettamente politici che hanno
segnato la crisi del Parlamento europeo, Manzella individua anche un elemento di
natura istituzionale. Esso è costituito dall’incremento di poteri del
Consiglio europeo, inteso come vera e propria struttura collegiale di indirizzo,
secondo un assetto quasi presidenzialistico dei pubblici poteri dell’Unione.
Il Consiglio europeo si è infatti imposto al vertice di un triangolo di government
i cui altri estremi sono rappresentati dal Consiglio dei ministri e dalla
Commissione, con compiti meramente esecutivi.
Il vertice di Lisbona ha ratificato questo nuovo assetto
istituzionale dell’Unione, che sembra tagliare fuori il Parlamento da parte
notevole delle dinamiche decisionali.
Anche un secondo caso di interna corporis ha
costituito l'indicatore della crisi delle istituzioni parlamentari: il Tribunale
di prima istanza ha accolto il ricorso di un gruppo di deputati che deduceva la
mancata compatibilità tra il loro status (e, segnatamente, le immunità
parlamentari) e le intrusioni dell’OLAF (organo di controllo contro le frodi
comunitarie) negli uffici dei singoli deputati. Anche in questo caso, il
Tribunale europeo si è pronunciato con una "sospensiva", che ha, di
fatto, sancito il mantenimento dell'attuale regime immunitario.
In questo panorama alquanto negativo per l’istituzione
parlamentare, Manzella vede però un unico punto in cui l’Assemblea di
Strasburgo è riuscita a far accogliere una sua importante richiesta. Si tratta
della rivendicazione del Parlamento di intervenire direttamente nelle procedure
di revisione costituzionale dei trattati. Ciò è avvenuto quando, con il
Vertice di Colonia, si è deciso di istituire la Convenzione per la redazione
della Carta dei diritti fondamentali che comprende 30 rappresentanti dei
parlamenti nazionali, 16 rappresentanti del Parlamento europeo, 15 rappresentati
dei governi e un rappresentante della Commissione.
Se nel prossimo Consiglio europeo di Nizza quel progetto di
Carta dei diritti verrà inserito nei trattati, il Parlamento europeo avrà per
la prima volta partecipato ad un processo di revisione costituzionale.
Per quanto riguarda, infine, il Parlamento come soggetto di
coordinamento istituzionale, è stato rilevato il ruolo che emerge dall’articolo
57 del regolamento del Parlamento europeo, laddove è previsto che "il
Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione del
programma legislativo dell’Unione". Il comma 6 dell’art. 57 prevede poi
che il Parlamento trasmetta la risoluzione sul programma legislativo alle altre
istituzioni dell’Unione ed ai Parlamenti nazionali. E’ proprio quest’ultimo
– secondo Manzella – il "punto di snodo" in cui prende forza
quello che prevede il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell’Unione
europea allegato al Trattato di Amsterdam, mediante il quale si viene ad
istituzionalizzare la funzione dei Parlamenti nazionali nel quadro delle
istituzioni comunitarie, intesa come partecipazione di istanze nazionali a
compiti strettamente comunitari. In definitiva, nel processo decisionale
comunitario, la partecipazione delle istituzioni nazionali non è più concepita
a tutela di interessi nazionali, ma viene istituzionalizzata assumendo il punto
di vista dell’Unione europea e degli interessi comunitari. E’ poi attraverso
la COSAC – l’organo che ricomprende le varie Commissioni specializzate in
affari comunitari dei Parlamenti nazionali – che si viene a fondare un sistema
di coordinamento parlamentare europeo. Tale organo si riunisce infatti con
poteri di proposta in materie di particolare rilevanza, quali lo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, le questioni relative ai diritti fondamentali e
l’applicazione del principio di sussidiarietà.
Questo ruolo del Parlamento europeo come istituzione di
coordinamento diventa di importanza cruciale nel momento in cui nell’agenda
dell’Unione vi è il grande tema della cooperazione rafforzata. Con il
passaggio dall’"Europa dell’omogeneità" – nella quale l’obbiettivo
centrale era quello di assicurare la coesione dei suoi membri – all’"Europa
della diversità", il problema fondamentale diventa quello di governare i
tempi e i modi dell’allargamento.
In questa prospettiva, il Parlamento europeo può assumere un
ruolo fondamentale di indirizzo e coordinamento a salvaguardia delle prerogative
dell’art. 3 del Trattato che afferma: "l’Unione europea dispone di un
quadro istituzionale unico, che assicura la coerenza e la continuità delle
azioni svolte per il perseguimento dei suoi obbiettivi". Di conseguenza: se
le cooperazioni rafforzate nascono sempre per il perseguimento di taluni
obbiettivi dell’Unione, che alcuni Stati vogliono perseguire più celermente,
un’istituzione "aperta", di coordinamento delle diverse istanze
nazionali e comunitarie come il Parlamento può essere il luogo ideale di
coinvolgimento per gli Stati che saranno esclusi dai meccanismi della
cooperazione rafforzata. Ciò che accade, in qualche misura, per i processi
decisionali in materia monetaria, laddove il Parlamento diventa il luogo di
dibattito che "compensa" l’esclusione degli Stati che sono fuori
dall’"Euro 11".
Mediante il riconoscimento del Parlamento europeo come
soggetto dello spazio pubblico europeo, come elemento costitutivo della forma di
governo dell’Unione e come soggetto di coordinamento istituzionale, l’istituzione
rappresentativa potrà dispiegare appieno le sue potenzialità per uscire in tal
modo dal "cono d’ombra" in cui lo hanno costretto certe impostazioni
vetero-statualiste dell’Unione e per riprendere, al fine, il suo ruolo di
soggetto federatore.
Paolo Ridola ritiene di dover fare due notazioni in
proposito. In primo luogo, egli esprime l’esigenza di spezzare una lancia in
favore della sentenza Maastricht del 93, la quale è stata criticata sotto molti
aspetti ma della quale è stato trascurato proprio il profilo che il prof.
Manzella metteva in evidenza, cioè la sottolineatura del principio
parlamentare, che è principio basilare dell’assetto costituzionale dell’Unione,
quale elemento comune alle tradizioni degli Stati membri, così come indicata
dal Tribunale tedesco nell’ambito di una tendenza ad allargare tale area.
Questo, a suo avviso, costituisce uno degli aspetti che doveva essere
maggiormente valorizzato da parte dei commentatori, anche se il processo di
parlamentarizzazione dell’Unione resta ancora in fieri sul terreno
istituzionale. Il punto delicato infatti è proprio questa tensione tra l’allargamento
dei poteri del Parlamento da un lato ed il ruolo del Consiglio dall’altro, che
ripropone in una dimensione più ampia rispetto al passato (quando il perno
della discussione sulla forma di governo era il rapporto
Parlamento-Consiglio-Commissione) il problema del dosaggio tra componenti
rappresentative e componenti plebiscitarie nell’assetto della U.E.. Si tratta
di un problema che risulta più delicato nella prospettiva dell’allargamento
dell’Unione dal momento che entreranno ordinamenti i quali, anche se si sono
dati una forma di governo nell’ambito del sistema democratico-liberale, non si
sono ancora dotati di una forma di governo parlamentare. E ciò può sicuramente
spostare il perno dell’assetto costituzionale comunitario sbilanciandolo verso
il polo plebiscitario.
In tale prospettiva, Ridola sottolinea la centralità del
tema della legge elettorale del Parlamento europeo e quello del mantenimento del
principio proporzionale, affinché lo stesso Parlamento possa essere il luogo di
decisione in un assetto in cui sono presenti forti diversità. Pertanto, il
principio proporzionale può considerarsi l’unico modello elettorale
compatibile con l’elevato livello di articolazione del quadro politico
europeo, tanto più che esso è stato sempre più avvertito come necessario
contrappeso rispetto all’azione del Consiglio dei Ministri.
La seconda notazione espressa da Ridola concerne invece il
ruolo dei partiti politici. Il destino del principio parlamentare – egli
osserva - è strettamente connesso al loro ruolo. In esso infatti va ravvisato
il contrappeso più forte rispetto al possibile rafforzamento degli elementi
plebiscitari e la difesa più incisiva delle componenti rappresentative degli
assetti istituzionali comunitari.
Manzella concorda sul fatto che la sentenza
Maastricht non sia stata considerata in tutti i suoi aspetti. In quest’ottica,
egli è convinto che anche se il "polo plebiscitario" tenderà ad
accentuarsi, contra avrà come valore determinante la capacità di
coordinamento e di giuntura del Parlamento europeo.
Quanto al principio proporzionale, a suo avviso, ciò che si
deve contestare è il rapporto proporzionalismo-territorialità, proprio come ha
fatto il Parlamento europeo che ha insistentemente chiesto una regionalizzazione
delle liste elettorali.
Sul tema dei partiti politici, egli osserva che una volta
corretta ed individuata la funzione dei partiti politici, bisognerà verificare
sul piano della politica reale lo loro effettiva portata, senza però
dimenticare che tra i partiti europei e quelli nazionali sussiste pur sempre un
rapporto di comunicazione bilaterale.
Gianclaudio De Cesare esprime profonda ammirazione per lo
sforzo di Manzella di sistematizzazione del ruolo del Parlamento. Egli
sottolinea però che il processo che ha portato il Parlamento ad assumere un
ruolo più rilevante si è sviluppato proprio in contemporanea con un processo
che invece ha visto la mancata riforma istituzionale.
Guardando ai risultati del trattato di Maastricht e di
Amsterdam, secondo De Cesare, la vera evoluzione istituzionale verso l’unione
politica ha costituito una occasione perduta, soprattutto in vista dell’allargamento
della U.E., dal momento che il maggior numero di Stati porrà sicuramente
problemi ulteriori per le eventuali revisioni.
A suo avviso, tuttavia, per il Parlamento europeo avrà un
ruolo positivo la bipolarizzazione del sistema partitico, permettendo essa un
maggiore sviluppo democratico nella lotta politica.
De Cesare esprime invece le proprie perplessità in merito
alle ripercussioni che nei confronti del Parlamento deriveranno dallo
sdoppiamento degli organi esecutivi della U.E. a seguito dalla creazione di Mr.
Pesc. A tal proprosito, egli si domanda se questa spaccatura si sanerà nell’ambito
di una linea politica di indirizzo che potrebbe essere unitaria soltanto se
gestita dal Parlamento europeo.
Manzella mette in evidenza che, in realtà, il modo in
cui la bipolarizzazione è stata realizzata appare quanto meno discutibile. Essa
è infatti non solo forzata, ma anche molto anticipata. A suo avviso, l’unica
e vera bipolarizzazione esistente in Europa è quella fra i sostenitori della
integrazione e coloro che ad essa sono contrari.
Il problema legato a Mr. Pesc, per Manzella, è uno
dei fattori di attuale malessere dell’Unione perché i "portavoce"
dell’Europa cominciano ad essere troppi. Ciò inevitabilmente rende il
Parlamento europeo una sede di composizione degli interessi soltanto in ultima
istanza.
Gaetano Azzariti ritiene che, dopo (e nonostante)
Amsterdam, si sia aperto un ciclo volto ad indebolire il ruolo e le funzioni del
Parlamento europeo. Un ciclo che trova un preciso riscontro istituzionale nelle
proposte di maggior peso che verranno discusse alla Conferenza intergovernativa
di fine anno a Nizza. Nessuna di queste misure riguardano il ruolo del
Parlamento, sebbene alcune di queste incideranno profondamente nell'assetto
istituzionale complessivo dei poteri e degli organi comunitari. Le più
rilevanti tra le ipotesi attualmente in discussione (si pensi all’estendersi
della c.d. cooperazione rafforzata e all’allargamento dei casi in cui le
decisioni potranno essere adottate non più all’unanimità, bensì con sole
maggioranze qualificate) traggono la propria giustificazione nella necessità di
garantire quello che Manzella ha chiamato il "governo delle
diversità". Non a caso proprio Manzella ha assegnato alle Conferenze il
compito di "governare le diversità", mentre al Parlamento ha
assegnato quello di difesa dell’Unione e della sua unità.
Quello assegnato al Parlamento (la difesa dell’Unione)
appare un ruolo certamente decisivo, e tanto più rilevante in una fase che
sembra avere abbandonato il principio della necessaria (anche se spesso forzata
o solo formale) omogeneità ed eguaglianza tra tutti i componenti dell’Unione,
per assumere il diverso spirito di una comunità di soggetti cui è permesso di
differenziarsi tra loro e nei loro reciproci rapporti. In quest’ultima
prospettiva, se si vuole conservare l’idea di "comunità", gli
organi espressione dell’unità e garanti dell’unione stessa, assumono un
valore decisivo. Dovrebbe dunque ritenersi che, anche in questa nuova fase di
sviluppo del processo di integrazione europea e di mutazione delle regole d’organizzazione
della comunità, il Parlamento debba svolgere un ruolo di fondamentale
importanza. Eppure, come detto all’inizio, l’impressione è viceversa quella
di una perdita di ruolo dell’organo parlamentare.
Un’annebbiarsi del ruolo del Parlamento che rischia di
rendere debole e incerto il suo stesso compito di garante dell’Unione e della
sua unità. Le ragioni dell’indebolirsi del ruolo del Parlamento sono
molteplici (di un Parlamento, si noti, che peraltro non è mai riuscito a
ricoprire un ruolo centrale nella costruzione e nel concreto operare della
Comunità), tra queste Azzariti richiama la causa forse più profonda che motiva
la "crisi" del Parlamento europeo, legata alla perdita degli specifici
presupposti di legittimazione su cui si regge l’istituzione parlamentare in
Europa. Detto in breve: sempre più sfilacciati e sottili appaiono i legami che
dovrebbero collegare il Parlamento europeo con i soggetti che si assume esso
rappresenti. Infatti, da un lato, non può dirsi che il Parlamento rappresenti
gli Stati-nazione: sono altri i luoghi istituzionali (Commissione, Conferenze,
organi ritenuti strettamente tecnici come la BCE) ove i singoli Paesi
contrattano e decidono delle proprie esigenze nazionali. D’altro lato deve
rilevarsi come si vada ad attenuare anche il legame del Parlamento con i
cittadini dell’Unione. Un legame che non è stato mai particolarmente stretto,
ma che tanto più si sviluppa il processo di integrazione, quanto più appare
inadeguato, evidenziando la carenza di rappresentatività dell’organo
"della rappresentanza". D’altronde la carenza di rappresentatività
non potrà essere colmata fin tanto che non si riuscirà a costruire quello
"spazio pubblico europeo" tante volte evocato, ma non ancora
realizzato.
Ecco dunque che, nella situazione delineata, due appaiono gli
scenari alternativi prossimi futuri. Il primo che vede un impegno comune delle
forze politiche e sociali europee e dei movimenti culturali per la definizione
di uno spazio pubblico europeo e per la costruzione di un'opinione pubblica
europea, cui dovranno finalmente rispondere i parlamentari europei e
l'istituzione rappresentativa nel suo complesso. L'altro scenario, opposto, è
quello del progressivo isolamento del Parlamento europeo, sempre più
inascoltato dai cittadini e lontano dagli Stati membri, con una conseguente
inevitabile caduta di ruolo e di funzione. Si intende che l'alternativa fa
riferimento a ipotesi estreme, ma non appare infondato il timore di vedere
ridotto il Parlamento europeo ad un mero "teatro della politica" (per
riprendere la feroce critica mossa da Carl Schmitt ai Parlamenti nazionali), con
in più l'aggravante che quello europeo risulterebbe essere anche un
"teatro periferico", di scarsa influenza, vista la distanza
dall'opinione pubblica.
D'altronde, questo processo di progressiva marginalizzazione
del Parlamento non è certo inevitabile; vi è infatti l'altro scenario in
precedenza delineato. Una prospettiva - quella legata alla definizione di uno
spazio pubblico europeo e la costruzione di un'opinione pubblica europea - entro
cui il Parlamento, potrebbe diventare uno dei diversi luoghi di composizione e
decisione degli interessi che si pongono a livello europeo, quelli più
strettamente legati alle logiche della rappresentanza e alla tutela dei diritti
dei cittadini. Può anche dirsi che questi specifici interessi siano quelli più
strettamente legati alla tutela dell'Unione e della sua unità, e che dunque in
tal modo il Parlamento eserciti la sua funzione di garante dell'Unione (secondo
l'indicazione di Manzella). In ogni caso, ove ci si proponesse di sviluppare
questa prospettiva - e in tal modo uscire dall'attuale fase di debolezza del
Parlamento - si potrebbe cominciare rafforzando gli attuali strumenti già oggi
a disposizione del Parlamento, quali l'audizione e la co-decisione. Strumenti
che, sebbene Amsterdam e poi la stessa prassi parlamentare hanno reso di uso
comune, moltiplicandone i casi e il numero, sono ancora oggi utilizzati ben al
di sotto della loro reali potenzialità.
La domanda che conclusivamente Azzariti rivolge a Manzella è
se c'è lo spazio e la volontà politica (nonché la consapevolezza) per
ipotizzare un rafforzamento e la valorizzazione di tali strumenti e per
intraprendere la strada da ultimo indicata.
Manzella osserva che i timori di Azzariti non sono
infondati, ma a renderli più sopportabili è il fatto che essi riguardino l’istituto
parlamentare un po’ in tutta Europa. Ciò che va evidenziato a suo parere è
che l’affievolimento del Parlamento riguarda, più che i poteri decisionali,
la capacità di incidere sulle scelte politiche degli Stati membri. Pertanto,
egli ritiene necessaria una istanza istituzionale che sia capace non solo di
stabilire dei vincoli organizzativi ma anche vincoli di tipo politico nel senso
più alto del termine.
Quanto ai presupposti legittimanti, Manzella crede che sia
comunque da tener presente che gli Stati non possano non avere un ruolo
comunitario, naturalmente scongiurandosi ogni sorta di ri-nazionalizzazione dell’U.E..
E, infatti, egli osserva che, non casualmente, si tende ultimamente a legare la
legittimazione al concetto di cittadinanza europea.
Panunzio sottolinea l’incapacità del metodo
"intergovernativo" a fronteggiare le esigenze che si delineano con il
progredire della integrazione costituzionale, di cui un momento importante è
sicuramente l’elaborazione della Carta dei diritti. Egli, pertanto, si chiede
se anche in quella sede emerga o meno il problema della valorizzazione di
procedure più democratiche rispetto alle conferenze intergovernative
Manzella ricorda che a Lisbona è stato coniato il
concetto di "coordinamento aperto", ribadendo che l’idea di una
partecipazione degli Stati nazionali è molto sentita, tant’è che una delle
barriere con cui si è difeso Fisher contro chi contestava la sua proposta
federale è stata proprio quella di avere immaginato accanto al Parlamento
europeo una Camera degli Stati. A suo avviso, tuttavia, essa costituisce una
soluzione difficilmente attuabile, anche se, nella sostanza, ogni uscita
federalista si nutre sempre della possibilità di partecipazione degli Stati
nazionali.