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La Costituzione finanziaria europea
Introduttore: prof. Hans Meyer
9 giugno 2001
Resoconto redatto dalla dott.ssa Martina Corrado
Angelo Antonio CERVATI presenta agli intervenuti il Prof.
Hans Meyer, ordinario di diritto costituzionale e Rettore magnifico dell’Università
Von Humboldt di Berlino, ringraziandolo per avere accettato l’invito ad
introdurre l’odierno incontro del seminario.
Hans MEYER ritiene utile procedere all'analisi della
Costituzione finanziaria europea partendo proprio dall'esperienza
dell'ordinamento tedesco onde trarne suggerimenti di cui si possa tener conto in
ambito comunitario. Vero è che per effettuare un simile confronto occorre poter
individuare alcuni "punti di contatto" tra i due sistemi.
Ciò che caratterizza la Costituzione finanziaria tedesca è
l'organizzazione federale della Germania. Il riferimento all'esperienza tedesca
ha un senso solo ove si concepisca l'Europa come un sistema federale (ein
foederales System). A riguardo non è necessario chiedersi se l'Unione
europea sia o meno uno Stato federale: partendo dall'assunto, peraltro pacifico,
secondo il quale gli Stati membri sono veri e propri Stati, il problema è solo
quello di vedere se anche a livello europeo siano presenti o meno sufficienti
elementi di statualità.
Meyer è dell'avviso che l'Unione europea, pur non essendo
ancora uno Stato federale, presenti alcune caratteristiche proprie dei sistemi
federali.
In primo luogo, occorre considerare il principio di
legittimazione. Se è vero che gli Stati membri costituiscono tuttora la fonte
esclusiva di legittimazione dell'Unione europea è anche vero che la presenza di
un organo, il Parlamento europeo, eletto dal popolo e dotato di crescenti
poteri, rappresenta il presupposto indispensabile atto a far si che l'Unione
europea, in un prossimo futuro, possa rinvenire solamente in se stessa la
propria fonte di legittimazione (Eigenlegitimation).
In secondo luogo, viene in rilievo il sistema di ripartizione
delle competenze. L'Unione europea è dotata di competenze proprie che in quanto
tali si sostituiscono a quelle degli Stati membri.
In terzo luogo, c'è da dire che la Comunità ha un proprio
territorio che risulta a sua volta dall'insieme dei territori nazionali.
L'esercizio del potere sovrano in questo territorio spetta alla Comunità in
quanto tale e non agli Stati membri.
Anche a non volere considerare l'Unione europea uno Stato
federale è indubbio che la strada intrapresa dall'Unione è quella del
federalismo.
Orbene, se da quanto detto risultano esserci delle analogie
di fondo tra il sistema comunitario e i sistemi federali in genere, per quanto
riguarda più specificatamente la materia finanziaria l'ordinamento comunitario
e l'ordinamento federale tedesco presentano più di un elemento in comune.
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In entrambi i casi i Laender/gli Stati nazionali
pre-esistevano al Bund/Comunità europea, ciascuno con un proprio sistema
finanziario.
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Originariamente la Repubblica Federale Tedesca si diede
una Costituzione finanziaria provvisoria. I Padri Costituenti non potevano
prevedere all'epoca quanto elevato potesse essere il fabbisogno finanziario
del nascente Bund. Se da un lato non esisteva una ragione per
"tagliare" le competenze finanziarie dei Laender, dall'altro lato
era chiaro che la fissazione a livello costituzionale di regole che
disciplinassero i rapporti tra il Bund e i Laender nel settore finanziario
avrebbe comportato innumerevoli difficoltà vista la elevata probabilità di
dover procedere ai necessari adattamenti che gli sviluppi futuri avessero
richiesto. In un primo momento si stabilì che le norme sul sistema
finanziario, essendo parte integrante della Legge Fondamentale, potessero
essere modificate attraverso lo stesso procedimento di revisione
costituzionale previsto per le altre norme costituzionali. Di conseguenza
una modifica della Costituzione finanziaria avrebbe richiesto un consenso
assai elevato e cioè la maggioranza dei 2/3 sia all'interno del Bundestag
sia all'interno del Bundesrat.
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Poiché d'altra parte eventuali modificazioni si
sarebbero risolte con ogni probabilità in una perdita da parte dei Laender
delle proprie competenze finanziarie a tutto vantaggio del Bund,
modificazioni in tal senso apparivano difficili se non impossibili. Per
questo motivo i Padri Costituenti inserirono nella Legge Fondamentale una
Costituzione finanziaria provvisoria e allo stesso tempo stabilirono che una
eventuale modifica avrebbe richiesto la maggioranza semplice e non già il
quorum richiesto in sede di revisione costituzionale. Essi stabilirono
altresì un termine entro cui approvare la Costituzione definitiva, termine
che peraltro non poteva essere modificato a maggioranza semplice. Le
trattative furono così difficili che non solo il termine non poté essere
rispettato, ma lo stesso fu prorogato per ben due volte attraverso una
modifica costituzionale approvata a maggioranza dei 2/3.
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Una disciplina definitiva della materia entrò in vigore
solamente nel 1956 quindi 7 anni dopo la promulgazione della Legge
fondamentale.
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La Costituzione finanziaria europea ha conosciuto un iter
analogo a quello appena descritto: anche in ambito comunitario non si è
provveduto all'adozione di una Costituzione finanziaria definitiva. Il
sistema finanziario comunitario si fonda su una serie di norme ad hoc.
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Sia il fabbisogno finanziario del Bund sia quello
dell'Unione europea sono cresciuti notevolmente in questi anni. In entrambi
i casi ciò non è altro che la conseguenza del consolidamento e
dell'ampliamento delle competenze del Bund/Unione europea e del loro
relativo apparato.
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In uno Stato, quale quello attuale, più interventista
che autoritario, sussiste necessariamente un contrasto latente fra il Bund/Unione
europea e i Laender/Stati nazionali riguardo la destinazione delle risorse
finanziarie.
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Da ultimo, occorre tener conto anche del ruolo dei
partiti politici. Sia nell'ordinamento tedesco sia nell'ordinamento
comunitario l'elemento di collegamento fra lo Stato centrale e i Laender
ovvero fra Unione europea e i singoli Stati nazionali è rappresentato dai
partiti politici. I deputati, proprio perché radicati sia a livello
regionale sia a livello locale, sono in grado di attenuare gli interessi che
oppongono lo Stato centrale ai singoli Stati membri.
A distanza di cinquanta anni dall'entrata in vigore della
Costituzione finanziaria tedesca è possibile trarne alcuni
"insegnamenti".
Contrariamente a quanto si potrebbe supporre e a quanto
previsto dalla Legge Fondamentale, sono le competenze (die Sachkompetenzen)
che seguono il potere finanziario e non viceversa. L'esperienza tedesca dimostra
infatti che il Bund, senza peraltro suscitare le reazioni dei Laender, ha finito
per esercitare, nel corso degli anni, delle competenze che non gli spettavano:
l'adempimento di determinati compiti ha richiesto infatti un sostegno
finanziario che solo la Federazione era in grado di offrire. I Laender hanno
accettato di trasferire le loro competenze alla Federazione in quanto hanno
ritenuto che l'assolvimento di determinati compiti fosse più importante della
salvaguardia della loro stessa sfera di attribuzioni Conseguentemente non è
stato sollevato alcun conflitto dinanzi al Bundesverfassungsgericht. La
dottrina ha più volte sottolineato l'incostituzionalità di tale prassi. In
seguito a queste critiche è intervenuta una modifica costituzionale che ha
"censurato" il comportamento del Bund.
Resta il fatto che le competenze acquisite dal Bund, in
mancanza di una decisione del Bundesverfassungsgericht, non sono state
più restituite ai Laender
La Costituzione finanziaria di uno Stato federale deve
necessariamente disciplinare i rapporti tra il Bund e i singoli Laender ovvero
tra lo Stato centrale e gli Stati membri: è infatti difficilmente immaginabile
una Costituzione finanziaria del Bund distinta da quella dei Laender.
Nella Costituzione finanziaria della Repubblica Federale
tedesca sono presi in considerazione anche i Comuni. Dal 1949 ad oggi sono stati
proprio questi ultimi ad assumere una importanza sempre maggiore. Secondo la
Legge Fondamentale i Comuni hanno diritto: a) ad un ammontare di determinate
imposte; b) ad una quota dell'ammontare delle imposte di maggior importanza; c)
alla perequazione finanziaria. Secondo Meyer è auspicabile che anche la
Costituzione finanziaria europea, così come quella tedesca, prenda in
considerazione almeno tre livelli. Ciò appare tanto più necessario quanto più
rilevante sia il carico finanziario.
Oltre al sistema fiscale sia il Bund sia i Laender
dispongono, nel silenzio della Costituzione finanziaria, di un sistema di
contributi straordinari (Sonderabgabensystem). In materia finanziaria, al
contrario di quanto avviene in altri settori, possono distinguersi tre tipi di
competenze e cioè: a) una competenza legislativa; b) una competenza esecutiva;
c) una competenza a ricevere l'ammontare delle imposte (cd. Ertragshoheit).
Il Bund ha di regola la competenza a legiferare sulle
imposte. Alla base di questa scelta vi è l'intenzione di creare uno spazio
economico che sia il più possibile unitario In ambito comunitario è
riscontrabile una tendenza simile (vedi l'armonizzazione fiscale).
L'esecuzione delle leggi federali sulle imposte (Bundessteuergesetzen)
spetta, secondo i principi generali in materia di ripartizione delle competenze,
ai Laender, salvo che per motivi di tutela dell'unità giuridica competente a
dare esecuzione alle leggi federali sulle imposte sia lo stesso Bund, come
accade per esempio per l'imposta sulla cifra di affari oppure per i dazi
doganali. E' da rilevare comunque che dal 1919 ad oggi non si è affermata in
Germania una forte amministrazione finanziaria federale. Già le forze di
occupazione non erano propense ad attribuire al Bund poteri significativi a
riguardo.
La Costituzione finanziaria tedesca fissa le modalità
attraverso le quali l'ammontare delle imposte deve essere ripartito fra i
diversi soggetti (Verteilung der Ertragskompetenz). Trattasi di un punto
assai delicato: il problema consiste nell'attribuire ad ogni singolo Land e al
Bund una capacità finanziaria tale da rendere possibile un adeguato
assolvimento dei compiti a loro spettanti.
Nella ripartizione dell'ammontare delle imposte lo Stato
federale deve tener conto della sovranità degli Stati membri, della sovranità
del Bund nonchè delle legittime pretese di conguaglio (Ausgleichbeduerfnisse)
avanzate dai Laender
Quando si procede alla ripartizione dell'ammontare delle
imposte occorre tener presente che la fonte di imposta non è sempre uguale. Ci
sono fonti di imposta che risentono della congiuntura economica e altre che non
ne risentono, come ad esempio l'imposta sul reddito. Conseguentemente il rischio
è quello di non tenere in debita considerazione i diversi fabbisogni finanziari
dei Laender. Ed è proprio per ovviare a questo rischio che in Germania si è
previsto di ripartire le imposte con un più elevato gettito fra il Bund e i
Lander e, in misura crescente, fra il Bund, i Laender e i Comuni.
Se di regola è la Legge Fondamentale che stabilisce in che
misura il Bund, i Laender, i Comuni si distribuiscono il ricavato delle imposte,
nel caso dell'imposta sulla cifra di affari è il legislatore ordinario che
fissa le quote di partecipazione al gettito fiscale (l'imposta sulla cifra di
affari è altrimenti chiamata "imposta cuscinetto" - Puffersteuer)
con la conseguenza che risulta più agevole procedere ad una revisione delle
stesse quote, se del caso.
Sempre al fine di garantire un equilibrio economico fra i
diversi Laender la Legge Fondamentale prevede un sistema di perequazione
finanziaria (Finanzausgleich) che si articola in quattro livelli.
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Il primo livello ha riguardo al cd. principio delle
entrate locali (oertliches Aufkommen): il gettito fiscale rimane
laddove è stato prodotto. Così ad esempio i Laender ricevono il 42,5%
dell'imposta sul reddito.
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Il secondo livello costituisce una deroga al principio
delle entrate locali. In particolare, si prevede che la parte di spettanza
dei Laender sull'ammontare dell'imposta sulla cifra di affari è stabilita
per ciascuno di essi in base alla rispettiva popolazione. Se così non fosse
il Land Hessen, ad esempio, un Land di media grandezza, riceverebbe un
elevato ammontare dell'imposta sulla cifra di affari poiché la maggior
parte delle transazioni finanziarie avvengono a Francoforte.
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Conseguentemente l'ammontare dell'imposta non rimane
laddove si è prodotto, bensì va a confluire dove è necessario. Ciò è
quanto accade per i 3/4 dell'intero ammontare dell'imposta sulla cifra di
affari. La parte residua (1/4) può essere assegnata dal Bund - ed è ciò
che accade nella realtà -, ai Laender che sono più deboli economicamente.
Tali sono i Laender i cui introiti per le imposte locali sono sotto la media
degli altri Laender.
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Il terzo livello è rappresentato dalla cd. perequazione
finanziaria orizzontale, quella cioè fra i Laender più forti e i Laender
più deboli economicamente. La perequazione finanziaria orizzontale viene
stabilita con legge federale. Essa comporta la dislocazione di risorse dai
Laender più ricchi ai Laender più poveri. I particolari sono assai
complessi.
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Il quarto livello è rappresentato dalle cd. assegnazioni
supplementari (Bundesergaenzungszuweisungen). La legge (federale)
può stabilire che il Bund, con propri mezzi, attribuisca ai Laender con
minore capacità economica delle assegnazioni per la copertura supplementare
del loro generale fabbisogno finanziario. Queste assegnazioni supplementari
hanno assunto un importanza notevole in seguito alla riunificazione tedesca.
Meyer conclude la sua relazione con dei brevi cenni al
sistema finanziario della Unione europea/Comunità europea.
Nel 2000 le spese comunitarie ammonteranno a 99 miliardi di
EURO. In particolare, si registra una tendenza ad una crescita della spesa
comunitaria in misura più che proporzionale rispetto a quella degli Stati
membri.
All'agricoltura è destinata una parte rilevante del bilancio
comunitario (41,5 miliardi di EURO), seguita dai fondi strutturali (32 miliardi
di EURO) e dalle spese per l'amministrazione (10 miliardi di EURO). I fondi
strutturali, in particolare, hanno molto a che vedere con la perequazione
finanziaria prevista dal modello tedesco.
Il Trattato della Comunità europea prevede un sistema di
armonizzazione fiscale di cui detta una disciplina in forma negativa (artt. 90 e
91) e positiva (art. 93).
I contributi straordinari non sono previsti dai Trattati
(cosa che come si è visto avviene anche in Germania). Trattasi tuttavia di una
competenza tacita.
La Comunità è competente ad amministrare le seguenti
entrate: il prelievo a favore della CECA, l'imposta sul reddito degli impiegati,
le multe. Per il resto l'amministrazione delle entrate spetta ai singoli Stati
membri.
Sulla base di quanto disposto dalla decisione sulle risorse
proprie, peraltro modificata con effetto a partire dall'anno 2000, la Comunità
non si avvale più dei contributi dei singoli Stati membri, bensì essa può
contare su un sistema di risorse proprie.
A livello comunitario la perequazione finanziaria si è
realizzata in forma alquanto rudimentale. Un tipo di perequazione finanziaria
verticale può ravvisarsi nel procedimento di cui all'art. 100 II del Trattato.
Al contrario può considerarsi una forma di perequazione finanziaria orizzontale
il particolare trattamento riservato alla Gran Bretagna. E' prevedibile un
sistema di perequazione finanziaria sia nella politica agricola sia nella
politica dei fondi strutturali.
Sergio STAMMATI, aprendo la serie degli interventi, osserva
che Meyer, nella sua ricca illustrazione, ha prospettato l’esistenza di una
doppia analogia, una generale ed una particolare, tra l'Unione europea e la
Repubblica federale tedesca, considerata quest’ultima emblematica di un’organizzazione
politica europea a forma federale. Entrambe gli sembrano fondate sull’ottimismo
federalistico della scuola berlinese che giudica le situazioni nella dimensione
del futuro sperato piuttosto che in quella, più angusta e deludente, del
presente.
Si può constatarlo, per la prima delle due analogie, notando
come il principio di autolegittimazione dell’UE, il primo dei pilastri che
sostiene l’analogia generale fra quest’ultima e lo Stato federale della RFT,
rappresenti per ora, lo ha rilevato lo stesso Meyer, soltanto una meta verso la
quale quest’ultima sarebbe orientata.
Si può constatarlo altresì per la seconda analogia, quella
particolare, relativa alla struttura finanziaria delle due organizzazioni.
Riguardo ad essa, la relazione introduttiva ha seguito la strada, imposta dal
diverso grado evolutivo dei due sistemi, di esporre nel dettaglio l’articolazione
su tre livelli (federale, statale, comunale) di quella della RFT, e di
illustrare minuziosamente i rapporti, formali (distribuzione delle competenze
legislative e amministrative) e sostanziali (le varie pretese alla ripartizione
delle imposte, alla perequazione finanziaria e alle assegnazioni supplementari),
stabiliti fra essi dalla legge fondamentale, e, talora dal legislatore
ordinario, in materia finanziaria.
Relativamente alla struttura finanziaria europea, la
relazione, sul primo punto, esprime l’auspicio che analoga articolazione (a
quattro livelli anziché a tre) assuma in futuro la struttura finanziaria dell’UE,
e sull’altro punto (quello dei rapporti fra UE e Stati nazionali con le
regioni a far da sfondo), illustra, nella parte conclusiva, i poteri dell’UE
in materia finanziaria: sviluppati quelli di armonizzazione delle imposte sugli
scambi, esangui e tutti da inventare quelli in materia di imposizione diretta,
rudimentali quelli di perequazione finanziaria. Paragonata a quella del Bund, la
costituzione finanziaria dell’UE, appare dunque, allo stato attuale,
infinitamente più debole, nonostante che forte appaia, invece, il
condizionamento che le regole europee esercitano sull’equilibrio delle
costituzioni finanziarie nazionali. E’ sulla dominanza di tali costituzioni,
invece, cioè sulla dominanza del livello intermedio del sistema finanziario
complessivo, che l’equilibrio di quest’ultimo ancor oggi si incentra.
Meyer ritiene che fra l’esperienza europea e l’esperienza
tedesca vi siano delle somiglianze. In ambedue i casi sono le competenze che
seguono il denaro e non viceversa. Ciò significa che tanto più l’Europa
sarà forte dal punto di vista finanziario tanto più gli Stati membri saranno
disposti a cedere le loro competenze, e ciò indipendentemente da quello che la
costituzione e i trattati dispongono con riguardo al sistema di distribuzione
delle competenze. Ad esempio, nel settore scolastico, la competenza dell'Unione
è assai ridotta: se l'Unione europea decidesse di destinare dei fondi al
miglioramento della scuola ogni Stato membro si preoccuperebbe di ricevere il
finanziamento senza chiedersi se l'Unione abbia o meno una competenza in questo
settore. Questo è quel che è accaduto in Germania.
Sergio PANUNZIO rileva, in primo luogo, che il sistema
finanziario europeo, pur presentando delle analogie con i sistemi delle
esperienze federali, presenta tuttora una grave lacuna sotto il profilo del
rispetto del vecchio principio "no taxation without representation".
Se è vero che il Parlamento europeo, in quest’ultimo periodo, sembra
aumentare i suoi poteri nei confronti della Commissione, tuttavia le decisioni
più rilevanti non sono prese dalla Commissione, bensì esse sono adottate in
una sede intergovernativa su cui il Parlamento europeo può ben poco.
Strettamente connesso a quest’aspetto ve ne é un altro: la perequazione
finanziaria. In particolare, l’interventore si chiede se, sia pure in una
visione di prospettiva, sia pensabile che nell’Unione europea possa essere
prestata sufficiente attenzione ai problemi di perequazione finanziaria, così
come avvenuto in Germania, ovvero il mancato rispetto del principio "no
taxation without representation" finirà per avere un’influenza
negativa riguardo quest’aspetto.
Secondo Meyer, il principio "no taxation without
representation" eserciterà un’influenza politica sempre maggiore nel
senso cioè che spingerà l’Unione a dotarsi di un proprio diritto fiscale,
con la conseguenza che alla fine sarà il Parlamento europeo ad avere l’ultima
parola in questa materia. Come già ricordato nella relazione, le spese
comunitarie per l’anno 2000 ammonteranno a 99 miliardi di EURO (pari a 200
miliardi di DM). Così stando le cose, è inammissibile pensare che, in un
prossimo futuro, una decisione simile possa essere adottata senza l’intervento
decisivo dell’organo di rappresentanza popolare tanto più che il volume della
spesa tenderà ad aumentare e non certo a diminuire.
Per quanto riguarda la perequazione finanziaria, Meyer non
crede che in Europa possa realizzarsi un sistema analogo a quello presente in
Germania, anche se la prassi si svilupperà sicuramente in tal senso. Se si
pensa all'allargamento dell’Unione agli Stati dell’Europa centro-orientale
si intravedono enormi problemi finanziari: ciò renderà sempre più urgente
l'introduzione di un sistema di perequazione finanziaria. In caso contrario non
ci sarà nessuna Unione.
Alessandro PALANZA osserva come, almeno allo stato attuale,
la più grande concentrazione di potere risieda negli Stati nazionali
considerati spesso in via di depotenziamento. Proprio il meccanismo fiscale
descritto dal Prof. Meyer sembra spiegare come a livello dello Stato centrale
(degli Stati nazionali) si decidano non solo i termini fondamentali della
finanza decentrata, ma anche quelli della finanza europea.
Meyer obietta che, nel momento in cui saranno trasferiti all’Unione
i compiti di armonizzazione fiscale, l’interesse dei Parlamenti nazionali a
legiferare in questa materia verrà meno giacché l’armonizzazione riguarda
non solo le aliquote di imposta, ma anche l’esenzione fiscale. Qualora le
aliquote di imposta dovessero essere determinate in modo uniforme sulla base di
un diritto europeo e l’esenzione dalle imposte dovesse essere vietata a causa
dell’armonizzazione, non ci sarebbe più alcun interesse politico ad
intervenire in questo campo. Vero è che se l’armonizzazione fiscale non si è
pienamente realizzata ciò è dovuto all’opposizione (di natura politica)
degli Stati membri.
Guido SIRIANNI chiude gli interventi sollevando una questione
concernente i rapporti finanziari tra gli Stati centrali e le realtà autonome,
da un lato, e il processo di armonizzazione fiscale, dall’altro. In
particolare, l’interventore ritiene interessante sapere se il processo di
armonizzazione fiscale possa incidere e alterare un quadro di rapporti
finanziari, quale quello fra gli Stati centrali e le realtà autonome, che
risultano essere da sempre rapporti problematici, fluidi, solo in parte
"incanalati" in chiare cornici costituzionali e per lo più
condizionati da una logica di politica di spesa (deficit spending).
Meyer non concorda con quanti ritengono che alla fine i veri
vincitori del processo di armonizzazione in campo fiscale saranno gli enti
locali e non già gli Stati membri. Questa opinione non tiene conto del fatto
che gli Stati nazionali sono restii a trasferire il potere politico agli enti
territoriali minori. Al contrario, il potere politico tenderà sempre, come
accade oggi, a mantenersi al livello più elevato. Ciò non significa che il
Parlamento europeo non avrà competenze in materia finanziaria.
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