|

Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli
Introduttore: prof. Martin Morlok)
7 dicembre 2000
Resoconto redatto dal dott. Gino Scaccia
Paolo RIDOLA ringrazia il Prof. Martin Morlok per avere
accettato di introdurre la riunione del Seminario sul tema "Il diritto
costituzionale nel sistema europeo a più livelli". Martin Morlok è
ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Dusseldorf; ha
insegnato nelle Università di Rostok, Jena e Hagen, e attualmente dirige l’Istituto
di ricerca sul diritto dei partiti in Germania e in Europa dell’Università di
Hagen. E’ autore di numerosissime pubblicazioni nelle materie del diritto
pubblico e costituzionale, tra le quali si segnalano i noti volumi sul metodo
nella teoria della Costituzione e sulla SelbstVerständnis come criterio
giuridico.
Il Prof. Martin MORLOK ringrazia Sergio Panunzio per l’amichevole
invito rivoltogli nell’ambito del seminario sui "mutamenti costituzionali
nel processo di integrazione europea", e Paolo Ridola per la cortese
presentazione; afferma che desidera iniziare proprio dalla formulazione del tema
del seminario, che rende possibili due interpretazioni, ovvero si riferisce a
due aspetti del tema da differenziare l’uno dall’altro. Con il termine
diritto costituzionale si può intendere infatti il diritto costituzionale
nazionale, ma anche il diritto costituzionale della comunità europea.
Diritto costituzionale nazionale
La creazione e lo sviluppo della integrazione europea solleva
chiaramente diverse questioni di diritto costituzionale nazionale. Lo Stato
nazionale tradizionale esigeva estese competenze regolative, in breve, la
sovranità. Su queste premesse si pone, dal punto di vista della integrazione
europea, la questione della ammissibilità di un trasferimento di competenze
agli organi della comunità europea; segnatamente, si tratta delle condizioni
giuridiche materiali, così come procedurali di un tale trasferimento di
sovranità.
Diritto costituzionale europeo (della comunità)
Il secondo aspetto riguarda il livello giuridico della
comunità, il livello europeo. Anche qui si pongono una serie di problemi sul
piano del diritto costituzionale.
In primo luogo e fondamentalmente, nota Morlok, si deve
rispondere all’interrogativo se il concetto di costituzione sia applicabile al
fenomeno della unificazione europea, posto che idea e concetto di costituzione
sono nati come reazione alla costruzione degli Stati, e che l’oggetto cui si
riferiva una costituzione era sempre uno Stato. Muovendo da ciò, si è
contestato, da parte di rilevanti correnti della letteratura, che il concetto di
costituzione non sia affatto applicabile alle istituzioni ed ai principi
giuridici della integrazione europea. Anche se non ci si arresta a questa
questione fondamentale, si presentano ulteriori difficoltà ad ammettere l’esistenza
di una costituzione europea. Per esempio, finora è sempre stato considerato un
presupposto logico autoevidente il fatto che a una costituzione appartenga anche
la qualità della unicità, la quale pretende che ci sia una sola costituzione,
non molteplici costituzioni contemporaneamente in vigore. Strettamente collegata
a ciò è la questione della sovranità o della Kompetenz-Kompetenz,
dunque della capacità di attribuire competenze. Si può parlare di una
costituzione europea, si interroga Morlok, senza che il livello europeo possa
disporre sulla competenza, per fondare o attribuire competenze?
Problema delle relazioni tra il diritto costituzionale
nazionale e il diritto costituzionale europeo.
Nel caso in cui si risponda affermativamente alle questioni
già discusse circa la esistenza di una costituzione europea, allora si pone un
terzo problema, e precisamente quello delle relazioni tra entrambi i livelli del
diritto costituzionale. Se si conferma infatti l’esistenza di una costituzione
europea, allora sorgono problemi conseguenti, ai quali non si può dare risposta
con la teoria tradizionale.
In questa sede l’interesse del relatore si indirizzerà
primariamente alla risposta al secondo quesito, oltre all’ulteriore questione
se si possa parlare in senso proprio di una costituzione europea. In conclusione
di ciò Morlok pone la relazione tra i due livelli del diritto costituzionale,
quello nazionale e quello sovranazionale.
I. Tesi centrale: il carattere plurilivello della politica
e della costituzione europee
Morlok ritiene che la riflessione sul diritto costituzionale
nella unione europea si deve liberare da categorie tradizionali. Essa può
trarre vantaggio dal fatto di assumere, anche nella discussione di teoria
costituzionale, il concetto di sistema politico a più livelli mutuato dalle
scienze sociali. La teoria del sistema multilivello può offrire almeno una
adeguata descrizione dello stato dei problemi circa il ruolo del diritto
costituzionale nel processo della integrazione europea.
La plausibilità necessaria per questa tesi è riposta nel
fatto che il processo di unificazione europea ha creato un sistema politico
integrato a più livelli, che pone espressamente l’esigenza di una
regolamentazione giuridica: l’Europa comune si autorappresenta come una
"Comunità di diritto".
Morlok considera le sue come delle riflessioni e
considerazioni di carattere teorico-costituzionale. Si intende la teoria della
costituzione come una metateoria per la dogmatica del diritto costituzionale. La
teoria costituzionale è certo orientata al diritto valido, e si differenzia in
ciò dalla scienza politica o dalla sociologia, che si prende maggiori libertà
rispetto al proprio oggetto, ad esempio la libertà di formulare proposte di
politica del diritto. Secondo Morlok è importante la differenza di livello
rispetto alla dogmatica del diritto costituzionale. Mentre la dogmatica analizza
il diritto vigente, sistematizza e formula proposte interpretative e con ciò
fornisce un ausilio per la pratica applicazione del diritto valido, la teoria
costituzionale pone in questione le prestazioni della dogmatica, ne
problematizza le categorie, ha come suo oggetto immediato dunque non il diritto
valido, ma la dogmatica del diritto costituzionale. Così compresa, la teoria
costituzionale costruisce un livello di riflessione della quotidiana dogmatica
del diritto costituzionale. Dal punto di vista pratico questo significa che la
teoria costituzionale giustifica la dogmatica del diritto costituzionale, sia
che essa indichi buone ragioni per il mantenimento della dogmatica corrente, sia
che individui buone ragioni per un allontanamento dalle correnti del diritto
costituzionale e formuli nuove proposte teoriche e con ciò contribuisca ad una
modificazione dei modelli di pensiero del diritto costituzionale, La teoria
costituzionale, così considerata, assume la responsabilità dello sviluppo
della dogmatica del diritto costituzionale.
Nella seconda parte del suo intervento, Morlok intende
delineate le basi di sviluppo e la qualità necessaria del sistema politico
europeo a più livelli; nella terza parte desidera affrontare la questione se
abbia senso parlare di una costituzione europea; quindi si soffermerà sulla
peculiarità di una unione di costituzioni (Verfassungsverbund) su più
livelli. La quarta parte della relazione è rivolta di nuovo alle strutture
nazionali nel sistema a più livelli per discorrere, conclusivamente, di alcuni
fenomeni di interazione tra livelli.
II. Sviluppo di un sistema politico europeo a più
livelli.
Sviluppo di un livello di direzione politica sovranazionale.
Lo sviluppo della integrazione europea con la costruzione di un sistema politico
a più livelli conosce differenti cause, che sono a tutti ben note. Il relatore
si limita dunque a degli accenni.
Di certo, all’inizio del processo di integrazione europea,
era dominante il motivo della assicurazione della pace in Europa. L’idea
rivoluzionaria consisteva in ciò, nel porre ostacoli al conflitto attraverso l’intreccio
economico degli Stati europei. Stati le cui economie sono reciprocamente
dipendenti non possono condurre più alcuna guerra l’uno contro l’altro.
Secondo questo concetto convincente e, come oggi constatiamo, di enorme
successo, cominciò l’unificazione europea con la CECA.
Fin dall’inizio si coltivò anche la speranza di
prosperità economica attraverso l’impiego in tutta Europa della cooperazione
e della divisione del lavoro, di economie di scala e di una intensificata
concorrenza. Si parlava quindi nel Trattato di Roma di "Mercato
Comune" e di "Comunità economica europea".
Da qualche tempo sono visibili inoltre ulteriori ragioni per
il progressivo sviluppo della integrazione europea, lasciando da parte la
politica estera e la politica di difesa. Rimangono tuttavia sufficientemente
importanti le palesi debolezze funzionali della direzione statale. In
conseguenza dell’enorme miglioramento delle possibilità di spostamento e di
comunicazione, e in conseguenza anche di diversi sviluppi nella tecnica, gli
Stati nazionali riescono ad eseguire le tradizionali prestazioni di regolazione
e di direzione in misura decrescente. Bisogna constatare una fattuale perdita di
sovranità dei singoli Stati. Per una parte questa incapacità da parte di un
singolo stato di influenzare in misura sufficiente la vicenda sociale ed
economica è già la conseguenza dell’intreccio delle economie internazionali,
che è stata stimolata politicamente e facilitata dalla comunità economica
europea. L’attività di imprese multinazionali, i movimenti sul mercato
internazionale dei capitali, la comunicazione via satellite che ha superato le
barriere della radio e della televisione ed anche il carattere, per sua indole
privo di confini, dei problemi ambientali, tutto questo rende inevitabile che l’adempimento
di compiti regolativi dello Stato sia esercitato in una misura che supera i
confini statali. Lo sviluppo di un livello di direzione politica sovranazionale
è stato così un risultato della efficienza nella direzione politica del
processo sociale ed economico. La rinuncia ad una direzione da porre a livello
sovranazionale significa in buona parte la rinuncia alla direzione politica tout
court. In questa prospettiva, dunque, lo sviluppo di un livello di direzione
politica sovranazionale si mostra come quasi inevitabile, se non si vuole
lasciare corso al processo sociale senza alcuna regolamentazione. Nel processo
di unificazione europea sono nate, in conformità a ciò, istituzioni della
formazione politica e della decisione politica su livello sovranazionale,
prescrizioni procedurali inerenti le decisioni su questo livello sovranazionale,
si sono sviluppate strutture di input e di output della politica
europea.
2.Il concetto del sistema a più livelli della politica.
a) Deve essere inteso per sistema politico una relazione
istituzionale per la posizione di decisioni vincolanti. Nel linguaggio
tradizionale si tratta di istituzioni sovrane, che per tutti o per un
determinato tipo di comandi hanno la chance dell’ubbidienza da parte
dei destinatari, secondo la definizione di Max Weber. Queste istituzioni di
formazione delle decisioni hanno strutture di input, producono un output
in forma di decisioni giuridiche, ma anche trasferimenti finanziari, e sono –
nelle condizioni dello stato costituzionale - giuridicamente disciplinate nella
organizzazione e nelle procedure.
Si parla di un sistema politico a più livelli solo quando ci
sono due o più sistemi politici di questo tipo, ordinati l’uno sull’altro,
che reciprocamente interagiscono. Questo caratterizza in misura così rilevante
il fenomeno in ciascuno dei sistemi politici, che una condizione essenziale di
azione della politica può trovarsi di volta in volta negli altri sistemi.
Questo raddoppiamento delle istituzioni politiche e delle procedure che in esse
si svolgono, insieme con l’intreccio dei diversi livelli, è ben conosciuto
negli Stati federali. Nella Repubblica federale di Germania o negli Stati Uniti
ci sono così Parlamenti e governi al livello dei Länder e
rispettivamente dei singoli Stati e a quello di federazione. Ma anche su un
livello sovranazionale può esserci un sistema politico nel senso mostrato. L’architettura
a più livelli, in uno Stato federale, può articolarsi su tre livelli; se si
considerano i Comuni, relativamente autonomi, perfino su quattro.
Il relatore sottolinea come i sistemi politici a più livelli
siano caratterizzati da una serie di problemi peculiari. Si pone in primo luogo
il problema della collaborazione tra i diversi livelli. Il coordinamento e la
compatibilizzazione del fenomeno sui diversi livelli trasformano in un problema
ciò che in un sistema politico monolivello non è affatto un problema. Si
tratta di intrecci che possono sfociare anche in blocchi politici, se le
possibilità di azione e le posizioni di veto dei diversi livelli non sono
superate. Le forme della cooperazione e della armonizzazione tra i singoli
livelli possono inoltre variare completamente. In considerazione di un sistema a
più livelli che comprende il livello sopranazionale, si possono differenziare
le forme sovranazionali di ricerca della decisione in senso stretto da quelle
intergovernative. Particolarmente con riferimento alle ultime, processi di
negoziazione giocano un ruolo crescente, mentre al contrario arretrano i poteri
di direzione gerarchica.
3. L’opera di unificazione europea come sistema a più
livelli.
a) L’unione europea mostra, insieme con gli Stati membri,
un sistema politico a più livelli. Sul livello europeo vengono prese decisioni
vincolanti, attraverso organi istituzionalizzati e secondo procedure
giuridicamente definite. In questi organi sono progettate e perseguite
determinate politiche (nel senso di policies), si forma la maggioranza
attraverso negoziati e scambi, in senso politico, e tutto questo ha luogo in una
cornice istituzionale. Al livello europeo, a giudizio del Prof. Morlok, può
dirsi dunque senz’altro esistente un sistema politico. Esso è costruito sui
sistemi politici degli Stati membri, che, come detto, possono avere anche, al
loro interno, una struttura multilivello.
b) Deve rilevarsi già a questo punto che il concetto di
sistema multilivello, anche nella sua applicazione allo stato costituzionale, è
di natura puramente analitica. In particolare, con il discorso del sistema
multilivello e anche della teoria della unione di costituzioni non viene fatta
alcuna affermazione più o meno a favore della sovranazionalità.
c) Il sistema europeo multilivello è caratterizzato da una
grande varietà. Prima di ogni altra cosa il sistema europeo è in sé
differenziato, l’ambito della tradizionale comunità europea e le nuove
politiche, che devono essere condotte nella cornice della Unione europea, e
dunque la politica estera comune e le politiche comuni di sicurezza e gli sforzi
per la sicurezza interna, seguono regole differenti. Tutto ciò rende questo
sistema politico estremamente imprevedibile. Con riferimento al cittadino, sorge
con ciò un problema notevole, principalmente dal punto di vista della
democrazia. Il non specialista non è più in grado di sapere quale livello sia
responsabile per una certa politica, e per una determinata decisione.uale
livello è responsabile per quale
d) Emerge da ciò una ulteriore difficoltà: il sistema
europeo multilivello si sta sviluppando intensamente. Da molti anni si
registrano sempre nuove modifiche, finora di norma sviluppi ulteriori della
integrazione. Siamo dinanzi, rileva il relatore, all’ingresso di nuovi membri,
ciò che nuovamente richiede riforme del taglio istituzionale dell’Unione, e
anche in futuro l’integrazione europea potrebbe caratterizzarsi per la sua dinamica,
che investe anche istituzioni e regole procedurali.
e) Viene evidenziata ancora una importante particolarità.
Diversamente dal sistema federale, quale si ha ad esempio nella Repubblica
federale di Germania, l’Unione europea è da intendere come un sistema
multilivello eterogeneo. Deve con ciò intendersi che il livello
nazionale e quello sovranazionale delle istituzioni politiche e dei processi
sono notevolmente differenti, molto più ampiamente differenziati di quanto non
lo siano il livello dei Länder e il livello della federazione in uno
Stato federale tradizionale. Questa eterogeneità significa differenti tipi di
strutture di input, differenti strumenti di mediazione degli interessi,
differenti logiche del processo politico, ed è perciò una fonte di notevoli
difficoltà.
III. "Costituzione europea"?
1. Stato e Costituzione.
A questo punto Morlok tratta della questione se si possa
attualmente - o forse in futuro - parlare in senso proprio di una costituzione
europea. Si tratta di ciò, se quello che è stato stabilito sul livello europeo
corrisponda a quello che tradizionalmente si è inteso per Costituzione o se una
Costituzione richieda presupposti che non sono realizzati dalle istituzioni
della integrazione europea.
Una vasta corrente nella dottrina del diritto pubblico,
almeno in Germania, riferisce il concetto di Costituzione allo Stato. Uno Stato
è oggetto della costituzione e suo presupposto (J. Isensee, Staat und
Verfassung, in : J. Isensee – P.Kirchhof (a cura di ), Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1, 1987, § 13 Rn. 1). Inoltre
una Costituzione esige un popolo e questo manca nello schema europeo.
Ulteriormente si richiede che una Costituzione disponga della Kompetenz-Kompetenz,
anche se questo, rispetto alla integrazione europea, non risolverebbe comunque
la questione, come il principio delle attribuzioni di potere
"nominate" rende chiaro (art. 5 Trattato Cee; art. 5 Trattato
Maastricht e anche art. 249 Trattato Cee). Se si orienta, in questo modo, il
concetto di costituzione nella direzione tradizionale di una decisione statale,
allora l’Europa come tale non conosce una Costituzione.
Questo tradizionale riferimento della teoria della
Costituzione allo Stato, secondo il relatore, coglie tuttavia troppo poco. C’è
bisogno al contrario di una astrazione. La Costituzione, dal punto di vista
storico, è la risposta ai problemi di una statualità funzionante, ma l’impulso
per lo sviluppo delle garanzie di costituzionalità è stato dato non dalla
statualità come tale nella sua intera estensione, ma piuttosto dalla esistenza
di istituzioni effettive di potere politico. Nella misura in cui il potere è
stato esercitato effettivamente in modo istituzionale, nella stessa misura si
sono destati i contropoteri che pretendevano una disciplina di questo potere.
Questo elemento centrale del pensiero costituzionale, segnatamente la disciplina
del potere politico, è indipendente dallo Stato nella sua forma storicamente
data. Il problema cui la costituzione fa riferimento è la giustificazione e la
limitazione del potere politico istituzionalizzato. Ora, le istituzioni della
Unione europea garantiscono indubbiamente, nell’ambito nel quale sono
competenti, effettivi compiti di direzione di un sistema politico, adottano
decisioni vincolanti, esercitano in tal modo potere politico e sono per questo
plausibile oggetto di una limitazione giuridica da parte di una Costituzione.
2. I trattati come costituzione europea.
Se si vede il problema di riferimento di una costituzione in
un sistema politico funzionante, ma non necessariamente in uno Stato, allora è
possibile sostenere, secondo Morlok, che una costituzione europea c’è già, e
precisamente nella forma dei Trattati, del Trattato sulla comunità europea e di
quello sulla Unione europea. Il carattere costituzionale dei Trattati è senz’altro
riconosciuto da una parte della dottrina, e anche la Corte di giustizia europea
afferma che il Trattato rappresenta il documento costituzionale di una comunità
di diritto (EuGH Sammlung FRG 1986, 1339 - 1365 Rn. 23). I Trattati istituiscono
organi di decisione politica, essi creano al contempo strutture di input
e contribuiscono con ciò alla legittimazione di questi organi e delle loro
decisioni, non da ultimo limitano le competenze di questi organi, creano un tipo
di separazione dei poteri e introducono possibilità di difesa giuridica. In un
senso funzionale è possibile dunque riconoscere nella forma dei Trattati una
costituzione europea.
3. Obsolescenza di alcuni elementi della riflessione teorica
sulla Costituzione alla luce dell’Europa.
Se si accetta questo allargato ambito di applicazione del
concetto di Costituzione, rispetto alla sua applicazione alle istituzioni della
integrazione europea, allora sono chiaramente ancorati al contesto originario
della Costituzione alcuni ulteriori elementi del concetto tradizionale di
costituzione, che, peraltro, in presenza di mutati presupposti, si mostrano come
superati. Comunque la teoria della Costituzione dovrebbe seriamente dibattere la
emancipazione del concetto di Costituzione da alcune condizioni che finora si
ritenevano connaturali ad esso.
a) La Costituzione era, corrispondentemente alla sovranità
dello Stato, caratterizzata dalla sua unicità. Nell’ambito di dominio
dello Stato essa rappresentava il solo ordinamento giuridico fondamentale e
completo, che non tollerava nessun’altra Costituzione accanto a sé. Questo
corrispondeva materialmente allo stabilimento dell’unità politica nello
Stato. Sul piano istituzionale la Costituzione installava istituzioni centrali,
le forniva di regole di decisione, provvedeva alle risorse necessarie e creava
per queste istituzioni anche la necessaria legittimità attraverso la
forma democratica delle strutture di input. Morlok ritiene che una
Costituzione europea non possa avere questa qualità, perché essa ha sempre a
che fare con le Costituzioni degli Stati membri, perché le istituzioni europee
hanno solo un ambito di competenza limitato, ciò che ora con il principio di
sussidiarietà (art. 5, II, Trattato Ce) è stato ulteriormente rafforzato.
b) Con il raddoppiamento o la triplicazione delle
Costituzioni nell’unione europea anche il livello più elevato, che si
aggiunge a quello delle Costituzioni, conserva un interrogativo. A causa della
limitatezza dell’ambito di applicazione del diritto europeo, il primato della
Costituzione europea non può avere la stessa qualità di quello della
Costituzione nazionale. Viene di nuovo in gioco il precetto della sussidiarietà,
che limita le competenze della comunità in modo non ancora sufficientemente
chiarito.
c) Passando alla illustrazione del successivo punto, il
relatore osserva che finora la rappresentazione di una Costituzione era legata
ad un atto identificabile del potere Costituente, che culminava nell’approvazione
di un documento costituzionale, nella forma idealtipica, dopo una accettazione
del popolo. Si constata invece quotidianamente che l’Unione europea è un
"work in progress", tanto che a ragione il titolo del Seminario
parla del Processo dell’Unione europea. Se dunque si applica seriamente
il concetto di Costituzione all’Europa, allora si deve prendere congedo anche
da questo carattere puntuale del potere costituente.
d) Rilevato che lo strumentario tradizionale della dogmatica
costituzionale è stato sviluppato per il suo speciale oggetto: lo Stato nella
forma fenomenica finora conosciuta, Morlok sostiene che questo apparato
concettuale deve essere ulteriormente sviluppato, per essere adeguato alla nuova
effettiva configurazione delle conquiste dell’integrazione europea. Solo un
tale ulteriore sviluppo della teoria è in grado di cogliere e analizzare il
processo di unificazione europea, accompagnandolo sul piano della teoria
costituzionale e cercando anche di dirigerlo con la ideazione di un modello
adeguato.
IV. L’unione di Costituzioni nel sistema multilivello
L’unione di costituzioni.
A Morlok sembra produttivo qualificare la situazione
costituzionale relativa alla integrazione europea come unione di costituzioni su
molteplici livelli. Questa terminologia denota il parallelismo tra costituzione
e sistema politico, (ma qui più correttamente dovrebbe parlarsi al plurale di
parallelismo tra costituzioni e sistemi politici). L’estraneità della
terminologia è interamente voluta e richiama l’attenzione sulla novità della
situazione. I fenomeni della integrazione europea non si lasciano ordinare
secondo la tradizionale coppia oppositiva Stato federale - confederazione di
Stati (Bundesstaat - Staatenbund). Il tribunale costituzionale federale
tedesco ha fatto di questa necessità virtù ed ha parlato di una unione di
stati. Se però ci si libera dalla concezione statalista che riecheggia in
questa sentenza e ci si indirizza verso la Costituzione, continua Morlok, allora
si deve parlare di una "unione di costituzioni", nella quale
costituzioni poste su diversi livelli stanno in relazione reciproca le une con
le altre. Per primo è stato Ingolf Pernice a sviluppare questa concezione dell’unione
di costituzioni poste su molteplici livelli, utilizzando per essa l’espressione
inglese di "multi-level constitutionalism", denominazione che
al relatore pare comunque utile, in quanto definisce in modo preciso l’essenza
di questo fenomeno inedito. Di seguito si pongono in risalto alcune peculiarità
della unione di costituzioni nel sistema europeo multilivello, senza potere con
ciò ogni volta trattare, anche solo approssimativamente, tutte le problematiche
connesse.
Persistenza del sistema multilivello
L’esistenza di molteplici livelli e di molteplici
costituzioni, che reclamano simultaneamente e reciprocamente validità, non è
solo un fenomeno transitorio, e comunque è da cogliere dal punto di vista
attuale non solo come stadio di passaggio sulla strada della nascita di uno
stato europeo. Secondo Morlok in futuro avremo piuttosto a che fare, secondo
ogni probabilità, con una lunga fase di coesistenza tra costituzioni vincolate
l’una all’altra, così che merita parlare di alcuni aspetti di una unione di
costituzioni siffatta.
Problemi di compatibilità e loro risoluzione
Diverse costituzioni, che sono in vigore simultaneamente,
fanno sorgere problemi di compatibilità. Va chiarito come gli ordinamenti
giuridici si rapportano l’uno all’altro e quali relazioni di prevalenza vi
siano in caso di conflitto.
La situazione particolare di una unione di costituzioni non
può risolvere problemi di compatibilità esclusivamente con il lungamente
sperimentato modello gerarchico. "Lex superior derogat legi inferiori"
rappresenta una regola estremamente pratica della giurisprudenza, tuttavia nella
sua indifferenziabilità non è adatta alla coesistenza di ordinamenti giuridici
diversi. Questo - almeno parziale – congedo da costruzioni strettamente
gradualistiche dell’ordinamento, nel senso di Kelsen o Merkl, che ancora
resistono, rappresenta una delle più grandi sfide al pensiero giuridico nel
sistema multilivello.
Con questo naturalmente il relatore non intende affermare che
il modello gerarchico è completamente eliminato. In effetti si opera già con
il "primato del diritto europeo". Tuttavia questa regola, in modo del
tutto prevalente, non è intesa come regola di collisione nel senso classico,
secondo la quale, qualunque norma che contrasti con una norma di più elevato
livello, è nulla. Piuttosto spetta al diritto europeo solo un rango di
applicazione. In un caso reale di collisione si impone il diritto europeo, ma
per il resto il diritto del livello più basso è conservato, specificamente per
l’utilizzo su questo livello più basso. Questo significato del "primato
del diritto europeo" corrisponde precisamente alla struttura multilivello,
sulla quale i livelli più bassi non sono affatto rimossi o livellati.
Interrelazioni istituzionali.
Questa coesistenza di ordinamenti giuridici, e anche di
costituzioni, si ripercuote pure, verso il basso, nell’ambito istituzionale.
Su ogni livello ci sono istituzioni che esercitano le loro funzioni sul proprio
livello e che sono dinanzi ad un problema di compatibilità con le
corrispondenti istituzioni degli altri livelli. Così è oggetto di discussione
la relazione tra la Corte di giustizia europea e i giudici costituzionali
nazionali, e in Germania a tale riguardo si tratta di un "rapporto di
cooperazione" rispetto alla garanzia dei diritti fondamentali e alla
garanzia delle competenze degli Stati membri, da una parte, della Corte di
giustizia, dall’altra parte. Naturalmente il concetto di "rapporto di
cooperazione" esprime il problema, lo fa emergere, piuttosto che
risolverlo. Sono certamente immaginabili, tuttavia, diverse possibilità
istituzionali per ricomporre conflitti giuridici. Morlok ritiene che nel sistema
multilivello non sia affatto obbligatorio che solo le istituzioni del livello
più alto siano chiamate a decidere conflitti da collisione, e se anche milita
in tal senso la garanzia dell’unità dell’ordinamento giuridico europeo, se
si vuole garantire l’autonomia dei livelli più bassi, la decisione di casi di
conflitto – eventualmente limitata a determinati ambiti – può essere
affidata anche a istanze del secondo livello. Il diritto vigente conosce una
serie di ulteriori strumenti per ridurre problemi di compatibilità, come
obblighi di preavviso e predisposizione di procedure di decisione preventiva.
Superamento delle diversità nel sistema multilivello.
Un sistema multilivello contiene e produce diversità. Esso
è più ricco di possibilità di un ordinamento istituzionale su un solo
livello. In questa più ampia ricchezza di possibilità risiede uno degli
elementi di forza del sistema europeo, che è per questo strutturalmente più
adatto a integrare la grande varietà che l’Europa esprime. Una direzione
gerarchica unilaterale, una semplice integrazione dall’alto, secondo il
relatore, avrebbe qui verosimilmente grosse debolezze funzionali. La struttura
adeguata all’integrazione delle diversità (Hellen Wallace) è il sistema
multilivello.
Presa in considerazione delle individualità.
L’integrazione delle diversità europee può avere buon
esito solo se si considerano gli individualismi, se sono protette anche le
individualità. E’ questa una forma molto esigente di integrazione, che non si
esprime nella totale equalizzazione, né, in ogni caso, in una estesa
standardizzazione giuridica. Il sistema europeo multilivello delle Costituzioni
conosce in misura rilevante clausole di presa in considerazione delle identità
delle unità sottordinate, (in particolare l’art. 6, n. 3, del Trattato sull’Unione
europea).
Ampiezza delle variazioni nella pratica del diritto.
Il relatore ritiene che nella attuazione giornaliera del
diritto sul livello nazionale ci siano ancora senz’altro margini per far
valere le rispettive peculiarità. Specificità di cultura giuridica, tradizioni
nazionali, pratiche organizzative et alia fanno sì che l’applicazione
del diritto europeo a livello nazionale non sia completamente identica a quella
che si dà negli altri Stati membri. A ciò contribuiscono le rispettive
costituzioni nazionali con il loro influsso. Le previsioni del diritto
comunitario lasciano qui a ciascuno Stato membro, particolarmente con la
adozione di direttive, margini di decisione sul livello subordinato.
Questa ampiezza di varianti quanto alla applicazione del
diritto è rafforzata dalla separazione istituzionale tra la decisione assunta a
livello europeo e la esecuzione a livello nazionale. Perciò diverse pratiche
giuridiche devono essere viste non solo come devianze, ma possono - almeno per
una parte – essere considerate anche come varianti volute, come espressione
del rispetto per la identità di ciascuno Stato membro. Nel contempo esse
possono con ciò anche promuovere l’accettazione delle decisioni nei diversi
Stati membri.
Principio di sussidiarietà.
Il principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 Trattato
Cee e art. 2 Trattato sull’Unione europea agiscono nella stessa direzione.
Diversamente dal modello della "lex superior" si presenta qui
una interessante tecnica giuridica, che fa dipendere la competenza di un livello
dalla adeguatezza fattuale del livello di governo. In sede introduttiva Morlok
aveva parlato della necessità pratica di cercare per molti problemi una
soluzione sul livello sopranazionale: ora afferma che il principio di
sussidiarietà riconosce questa necessità, ma contemporaneamente esprime una
preferenza giuridica per le entità giuridiche più basse. Diviene con ciò
visibile come nel sistema multilivello non emerga solo la questione giuridica di
quale livello sia competente, ma si ponga anche la questione pratica, su quale
livello un problema possa essere meglio affrontato.
Il punto di vista del cittadino nel sistema multilivello.
Naturalmente nel sistema multilivello non può mancare il
cittadino. Dal suo punto di vista la struttura a più livelli porta con sé un
grosso problema di trasparenza e di imputazione di responsabilità. In quanto a
ciò, c’è ogni motivo di ricercarla, dopo una semplificazione delle strutture
europee, almeno sul livello europeo.
La struttura a più livelli è palpabile per il singolo
cittadino nella cittadinanza dell’Unione (art. 17 Trattato Cee).
Corrispondentemente alla struttura multilivello, essa non sostituisce la
cittadinanza dello Stato nazionale, ma la completa. Questa struttura
multilivello potrebbe essere pienamente avvertita dal cittadino. Essa
costituisce oggi un fenomeno, che il relatore rappresenta efficacemente con una
immagine di multiple lealtà concentriche, per le quali, ad esempio: si può
essere sostenitori della squadra di calcio della propria città; e
contemporaneamente, si può essere sostenitori, nelle competizioni regionali,
della squadra della propria regione; in quelle nazionali, della squadra della
propria Nazione; e nelle competizioni di atletica leggera tra continenti, della
squadra europea.
Unione europea come processo.
L’unione europea è stata finora un processo costante e
continuo e potrebbe anche in futuro conservare questo carattere. Ciò, rileva
Morlok, porta con sé delle difficoltà per il pensiero costituzionale, poiché
la Costituzione è stata finora considerata come ordinamento statale, che deve
valere per un lungo periodo. Alle condizioni del processo di unificazione
europea sono necessarie qui nuove tecniche giuridiche, per dirigere
giuridicamente la dinamica del processo di integrazione europea. Si pone con
ciò il compito di uno sviluppo costituzionale governato dalla costituzione.
I criteri di convergenza di Maastricht come esempio.
Quale esempio della efficacia pratica del diritto dei
Trattati comunitari nel senso di un diritto costituzionale inteso funzionalmente
vengono assunti i criteri di convergenza per la introduzione della moneta dell’Unione
europea. Quasi tutti gli Stati democratici soffrono di un cronico problema di
indebitamento. Un tale, endemico problema è senz’altro di rilievo
costituzionale. A ragione, quindi, si è discusso di un inasprimento dei limiti
all’indebitamento nelle costituzioni nazionali. Proprio questo effetto
discende dai criteri di convergenza del Trattato Cee (art. 21) e del protocollo
addizionale. Gli Stati interessati all’ingresso nella unione monetaria hanno
consolidato in misura considerevole la loro politica finanziaria.
V. Diritto costituzionale nazionale e strutture nazionali
nel sistema multilivello delle Costituzioni.
Il carattere a più livelli esige che ogni livello sia
regolato tenendo conto dell’altro. Questo riguarda le norme costituzionali, le
istituzioni, ma anche gli attori e i procedimenti del processo politico che non
sono istituzionalizzati dalla Costituzione. In tutti questi ambiti si tratta di
ciò, che le istituzioni degli Stati membri sono orientate alla cooperazione con
il livello europeo.
1.Norme di integrazione.
E’ opinione del relatore che, sul livello delle
costituzioni, questo significhi che le costituzioni nazionali hanno bisogno di
disposizioni che rendano possibile la collaborazione al processo di unificazione
europea, e che lo condizionino anche materialmente e processualmente. Il Grundgesetz
tedesco, con l’art. 23, ha creato una disposizione molto particolareggiata
sulla integrazione, le disposizioni corrispondenti degli altri Paesi sono di
diverso dettaglio.
2. Strutture politiche
L’allineamento al livello europeo tuttavia non può eludere
la questione fondamentale, che il processo politico in una unione a più livelli
potrà essere diretto dalle strutture istituzionalizzate dalla costituzione solo
se queste strutture siano anche modellate secondo i caratteri del livello
europeo. Si tratta in questa prospettiva di dirigere l’attenzione anche sulla
formazione della politica europea, e in particolare sul Parlamento, affinché il
livello europeo non sia esclusivamente determinato da istanze governative.
Appartengono a ciò l’istituzione di commissioni obbligatorie, la
predisposizione di procedure alle quali i Governi debbano sottomettersi prima
della procedura di cooperazione in Consiglio. Ciò anche dinanzi alla
circostanza che anche la tattica politica può giocare un ruolo nel problema, se
si debba affrontare una questione sul livello nazionale o su quello
sovranazionale.
3. Partiti politici e associazioni.
Quanto detto vale, corrispondentemente, anche per i partiti e
le associazioni. Essi hanno un ruolo essenziale nell’input democratico
nelle strutture decisionali del sistema politico. A ragione l’art. 191 del
Trattato Cee ha dato rilievo a questo ruolo essenziale dei partiti politici. Il
relatore ritiene che per un impiego democratico delle strutture istituzionali
della politica europea sia tuttavia inevitabile che partiti e associazioni si
adattino alle strutture di input del sistema politico europeo. Dal punto
di vista giuridico si dovrebbe pensare, accanto alla libertà di garantire
queste possibilità per partiti ed associazioni, anche ad incentivi di tipo
economico per farli orientare al livello europeo. Questo vale principalmente per
i partiti. L’impressione di Morlok è che le associazioni siano senz’altro
orientate all’Europa, mentre all’interno dei partiti si trova sempre una
completa separazione tra i politici europei e il resto del partito. E’
necessario al contrario, in una unione di costituzioni e in un sistema
multilivello della politica, il quale è integrato, che i diversi livelli della
politica siano intrecciati l’uno con l’altro, che siano in stretta
connessione. Qui si deve pensare ad un incentivo, in particolare di tipo
finanziario, per implementare l’orientamento al livello europeo anche all’ambito
nazionale.
4.Opinione pubblica.
I partiti, e a maggior ragione le associazioni, sono libere
unioni sociali, che non soggiacciono in via di principio a imposizioni statali.
E tuttavia, osserva il relatore, lo Stato può pur sempre introdurre incentivi,
e tali unioni sono sensibili agli incentivi, specialmente a quelli di tipo
finanziario. Una politica costituzionale, che volesse stimolare l’interazione
tra i diversi livelli politici, dovrebbe perciò mirare sistematicamente a ciò,
che il livello europeo della politica sia connesso con quello nazionale. Questo
potrebbe significare, per i partiti, che una parte del finanziamento statale li
dovrebbe beneficiare solo quando questi siano orientati all’Europa, così la
campagna elettorale europea potrebbe svolgersi su temi di politica europea.
VI. Interazione tra i livelli.
In definitiva, per Morlok, ci sono numerosi fenomeni di
cooperazione ed effetti di interazione reciproca tra i diversi livelli, dei
quali il relatore intende parlare brevemente in chiusura. In un sistema a più
livelli, si osserva, ci sono in linea di principio almeno due costituzioni e due
ordinamenti giuridici ad esse orientati, che hanno la loro propria e peculiare
qualificazione. Per questo dobbiamo abituarci ad una duplicità di prospettive,
molti problemi devono essere esaminati dal punto di vista del diritto
comunitario e da quello degli Stati membri, senza che l’una o l’altra
prospettiva abbia incondizionatamente la precedenza e senza che risulti chiaro
quale prospettiva sia quella dominante. Con ciò si perviene ad una interna
compenetrazione in entrambe le direzioni, dal basso verso l’alto e dall’alto
verso il basso.
1. Riflessi del livello europeo sul diritto nazionale.
La Corte costituzionale, così come il Bundesverfassungsgericht,
hanno affermato che il diritto comunitario e il diritto nazionale sono
"ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e
comunicanti" (così Corte cost., sent. n. 389 del 1989). Il diritto
costituzionale nazionale tollera limitazioni da parte del diritto europeo, ad
esempio la introduzione del diritto elettorale comunale per i cittadini dell’Unione
o anche la introduzione di ulteriori possibilità di tutela giuridica contro la
corona o la inapplicabilità di leggi del Parlamento nel Regno Unito per la loro
incompatibilità con il diritto della comunità europea. Il diritto
costituzionale nazionale da una parte si è aperto all’influsso europeo
attraverso clausole di integrazione, e inoltre i contenuti della Costituzione
sono in misura crescente interpretati anche in una prospettiva più ampia di
quella nazionale, finora presa come punto di osservazione. A livello di diritto
di fonte primaria deve essere praticata in molteplici modi una interpretazione
conforme a costituzione: dunque una interpretazione conforme al diritto
comunitario. Offre un esempio la disciplina dei partiti in Germania, ove,
secondo la lettera della legge, la partecipazione alle elezioni europee non
contribuisce ad assicurare lo stato giuridico di partito. Questa disposizione, a
causa del diritto comunitario, deve essere cambiata in via interpretativa. Un
altro esempio è rappresentato dalla tutela dell’affidamento (Vertrauensschutz),
che gode in sé di un livello costituzionale di protezione. Sulla base della
effettività delle regole sulle sovvenzioni di cui all’art. 97, lett. f, del
Trattato Cee la tutela dell’affidamento garantita a livello nazionale deve
essere ridotta.
2. Effetti del diritto nazionale sul livello europeo.
Al contrario ci sono differenti dimensioni nelle quali il
diritto nazionale produce effetti sul diritto comunitario. Nella sua
formulazione astratta questo concetto si trova anche nella regola della
considerazione per gli Stati membri o nella cosiddetta fedeltà alla comunità.
Il diritto costituzionale nazionale influisce sul diritto comunitario in
relazione alla figura dei "principi giuridici comuni", e lo sviluppo
di diritti fondamentali da parte della Corte di giustizia europea rappresenta un
imponente esempio di ciò. Inoltre, anche conquiste dogmatiche sono trasferite
dagli Stati membri al diritto comunitario. Gli stessi moduli procedurali e i
modelli organizzativi si mostrano come esempi di un effetto di condizionamento
reciproco. Spesso ci sono anche forme di cooperazione istituzionale,
nelle quali si realizza un effetto di condizionamento reciproco. Inoltre c’è
un dialogo tra la Corte di giustizia ed i giudici costituzionali nazionali.
Morlok ricorda come la Corte di giustizia comunitaria, nel suo parere sulla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha nei fatti accettato gli stretti
criteri che il Bundesverfassungsgericht ha elaborato nel Maastricht-urteil
in relazione all’art. 308 del Trattato Cee. Un altro esempio è fornito
dal caso Tanja Krejl, nel quale l’avvocato generale La Pergola, nelle sue
conclusioni, ha espressamente rinviato all’art. 79, III del Grundgesetz,
secondo il quale determinati elementi della costituzione tedesca sono sottratti
a ogni modifica: la prospettiva del diritto costituzionale tedesco giocava qui,
per l’accertamento del diritto dinanzi alla Corte di giustizia, un ruolo
esplicito. L’assunzione di questa prospettiva costituisce una forma essenziale
del rapporto cooperativo tra due ordinamenti giuridici.
4. Diritto costituzionale comune dell’Europa
A partire da questi diversi ordinamenti giuridici ha avuto
origine qualcosa di simile a un diritto costituzionale comune europeo, come
Peter Häberle lo ha descritto in modo così convincente.
A questa dimensione giuridico-materiale dovrebbe essere
aggiunta, secondo Morlok, anche una dimensione personale. Essenziale per il
diritto costituzionale europeo è anche il giurista europeo, qui nella
particolare qualificazione di "costituzionalista europeo". Le
peculiarità del diritto costituzionale europeo vivono e operano attraverso
persone concrete, che portano e sviluppano la cultura costituzionale europea. Il
relatore ritiene ci sia un habitus di questo giurista, che è acquisito
con la formazione e stabilizzato e sviluppato con il lavoro quotidiano. In
entrambe le fasi – formazione e lavoro giornaliero – è essenziale il
contatto con gli altri ordinamenti costituzionali e questo rappresenta un
prezioso contributo alla cura e allo sviluppo del diritto costituzionale
europeo.
Federico SORRENTINO sottolinea il fatto che una
strutturazione su più livelli, tesa, attraverso il principio di sussidiarietà,
a contemperare valori centrali e locali, avvicina la Costituzione Europea alla
Costituzione di un sistema federale, attraverso la collaborazione tra il livello
centrale e quelli locali. Nell’ordinamento statunitense, ad esempio, la
procedura di elezione del Presidente della Repubblica è disciplinata in parte
da un ambito federale, ma coinvolge anche istanze giuridiche locali.
La riflessione dell’oratore riguarda la realtà europea,
indubbiamente diversa da quella federale tout court: il punto è se si
tratti di una diversità qualitativa, o piuttosto se essa derivi dal fatto che
il processo di integrazione, in Europa, non è ancora compiuto e impedisce così
di raggiungere quell’unità che invece caratterizza una Costituzione federale.
Sergio PANUNZIO ritiene che interrogarsi sulle questioni dell’integrazione
politica e costituzionale sia certamente utile, in particolare per inquadrare i
problemi legati a questi temi. Accanto a quelli conosciuti, oggi si è
costituito, di fatto, un nuovo potere politico sovranazionale, come indicano
proprio in questi giorni le vicende di Nizza, le cui piazze sono divenute la
sede di manifestazione della protesta proprio perché si è diffusa nell’opinione
pubblica la consapevolezza che in quell’occasione si sia concentrato a Nizza
un potere politico reale, capace di incidere sulle vite dei cittadini europei.
Non è casuale, del resto, che le associazioni di interessi siano ormai attive
soprattutto a livello comunitario, poiché più rapidamente di altri esse sanno
individuare i soggetti e le sedi in cui si concentra il potere politico reale.
L’assunto secondo il quale se manca uno Stato europeo non
esiste nemmeno una Costituzione europea, e dunque non c’è necessità di
interrogarsi su questi temi, appartiene alla logica di una dinamica politica
tradizionale e solidificata: la fluidità della situazione attuale, invece,
comporta la necessità che la Costituzione ed i costituzionalisti intervengano
anche in realtà nelle quali l’elemento statuale sia assente. E’
fondamentale, per questo, arrivare a concepire un concetto di Costituzione
diverso da quello tradizionale, più emancipato dall’idea della statualità.
L’opinione di Panunzio è che nella fase attuale, cioè in
un periodo costituzionale transitorio, il principio regolatore possa continuare
ad essere quello della sussidiarietà. Gli sembra che sia però opportuno
chiedersi se tale principio possa continuare ad essere il criterio di
regolazione anche in una realtà politica di tipo federale, o se invece esso non
si dimostrerà insufficiente all’interno di un ordinamento
politico-costituzionale più integrato.
Cesare DELL’ACQUA sottolinea il tema della procedura di
redazione della Carta Europea dei Diritti nell’ambito dello schema di
integrazione comunitaria a più livelli descritto da Morlok. Questa procedura
rappresenta una sorta di terza via fra l’eterointegrazione guidata dagli Stati
membri e l’autointegrazione delle istituzioni comunitarie. Se è vero infatti
che la composizione dell’organo tecnico che ha redatto la Carta – cioè la
Convenzione – è in larga misura il prodotto della volontà degli Stati
nazionali, è altrettanto innegabile che in taluni casi essa ha saputo forzare i
limiti di competenza fissati all’atto delle sua istituzione. Si tratta di un
risultato parziale, certo, ma assai significativo, dovuto alla flessibilità
dell’organo indotta da diversi criteri e livelli di rappresentanza. Dell’Acqua
si chiede se questo precedente potrà trovare un seguito anche nelle future
scadenze comunitarie, e se l’idea di organi costituenti a legittimazione
plurima verrà adottata come modello vincente in tutti i casi di forte
conflittualità interna all’Unione.
Gaetano AZZARITI, in primo luogo, riprende l’affermazione
di Morlok secondo cui condizione necessaria, ma anche sufficiente, affinché si
abbia una Costituzione è l’esistenza di una sovranità che richieda di essere
disciplinata, venendosi a limitare il potere politico. Se così fosse, dovrebbe
ritenersi che, ancor prima di una Costituzione europea, si abbia necessità di
una Costituzione che regoli l’ordinamento internazionale tout court. Un
ordinamento, quello "del mondo", ove le manifestazioni di sovranità
sono vieppiù evidenti, e il potere politico "bruto" (ovvero rimesso
ai soli rapporti di forza) richiederebbe certo di essere assoggettato a nuove
regole ed a solidi limiti. A parere di Azzariti, però, accanto alla necessità
di dare ordine al potere, perché si abbia una Costituzione in epoca moderna -
come indica il famoso art. 16 della Dichiarazione universale del 1789 - c’è
bisogno (almeno) di un’altra condizione: che sia assicurata la garanzia dei
diritti.
Azzariti, in secondo luogo, rileva come l’ipotesi teorica
di un costituzionalismo a più livelli proposta da Morlok (ma anche da altri, ad
es. da Pernice), implica il superamento sia della concezione monista dell’ordinamento
di Hans Kelsen, sia di quella concezione legata all’assolutezza dell’unità
politica e della decisione politica fondamentale di Carl Schmitt.
Entrambe le considerazioni fin qui svolte evidenziano come
sia sempre più urgente affrontare la questione della tutela dei diritti a
diversi livelli. Appare infatti ormai evidente come non sia più sempre e solo l’ordinamento
statale quello che garantisce la tutela dei diritti, ma come questa sia prestata
da più soggetti e da diversi ordinamenti. Azzariti ritiene inoltre che per dare
soluzione al problema della sovrapposizione delle tutele, ed evitare il rischio
di differenziare irrazionalmente gli ambiti e l’estensione della protezione
fornita ai diritti dell’uomo nei diversi ordinamenti, non sia sufficiente
estendere al campo dei diritti il principio di sussidiarietà (o analogo
criterio). Anzi, avverte che è proprio la diversificazione e la concorrenza di
molteplici soggetti (si pensi nello specifico al modo tra loro separato di
operare dei differenti Tribunali o Corti, nazionali o internazionali) e di
svariati ordinamenti che apprestano diversi strumenti di garanzia dei diritti (a
volte tra loro fortemente eterogenei, altre volte tanto omogenei da
sovrapporsi), ad esigere che venga ancor più che in passato assicurato il
rispetto dei principi di eguaglianza e di universalismo nella protezione dei
diritti. A conclusione del proprio intervento Azzariti si chiede se non ci sia
il rischio di un livellamento "verso il basso" del grado di tutela dei
diritti, venendo gli ordinamenti più progrediti attratti (o almeno
condizionati) da quegli ordinamenti e quei Paesi, ove la protezione dei diritti
è meno intensa. Non può negarsi infatti che i processi di integrazione, anche
se pensati per svilupparsi a più livelli e tanto più se coinvolgono le
organizzazioni e i diritti costituzionali, sollecitano una tendenziale
uniformità o comunque compatibilità di sviluppo. Gli ordinamenti meno
sviluppati potrebbero allora subire un’accelerazione, ma quelli più
sviluppati verrebbero ad essere condizionati dagli altri, a volte non
positivamente, come sarebbe nel caso della protezione di diritti dell’uomo.
Sergio LARICCIA osserva che gli eventi recentissimi di Nizza
inducono a pensare che ormai, a livello politico, tutto dipenda dall’Europa:
tale convinzione pone tuttavia problemi sui quali è opportuno riflettere. In
proposito, egli ricorda il caso della disciplina degli ordinamenti universitari,
sui quali in Italia, dopo la partecipazione del ministro dell'Università Luigi
Berlinguer all'incontro di Parigi, all'Università della Sorbona, il 25 maggio
1998, nel quale venne approvata una dichiarazione congiunta dei quattro ministri
competenti di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia su
"L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in
Europa", si è giunti a una decisione solo quando la questione è stata
risolta a livello europeo. Anche per il problema dell’immigrazione è giusto
pensare che forse l’approccio comunitario è il più appropriato. E vi sono
vari altri temi, come il diritto al lavoro, i diritti sociali, la pace, riguardo
ai quali si riscontrano influenze reciproche molto forti tra Stati membri e
Unione europea. Se però si confrontano le formule con le quali, nella Carta
europea dei diritti, si prevede una tutela di alcuni diritti, come il principio
dell’uguaglianza sostanziale, è agevole rendersi conto che esse istituiscono
in proposito delle garanzie più deboli rispetto a quelle di alcune Carte
nazionali, come ad esempio quella italiana. E’ opportuno chiedersi dunque se
questo possa dar adito a delle preoccupazioni per il futuro.
Sergio STAMMATI concorda con l’osservazione di Morlok,
secondo la quale la Costituzione europea non può semplicemente identificarsi
con quella degli Stati nazionali.
Il relatore ha detto giustamente che quello europeo è un
processo politico e costituzionale ancora in pieno svolgimento, al di là di una
Federazione di Stati, ma senza aver ancora raggiunto uno Stato federale. La
questione è se si possa comunque prevedere che il processo in atto si indirizzi
verso un Bundesstaat, o piuttosto se sia destinato - in mancanza di una
volontà politica a continuare - ad arrestarsi prima, regredendo addirittura
verso la fase degli Stati nazionali, con conseguenze che è difficile
immaginare.
Si interroga pure su come la Carta dei Diritti si inserisca
in questo processo. Confrontandola con il testo della Dichiarazione Universale
dei diritti umani, è possibile infatti accorgersi che quest’ultima contiene
una tutela molto netta, più forte di quella prevista non solo dalla Carta
europea, ma anche da diverse Costituzioni nazionali.
Il problema, ad ogni modo, non sembra all’oratore
insuperabile: la Carta europea non impedisce di predisporre garanzie più forti
a livello nazionale. Peraltro, sembra opportuno chiedersi se l’introduzione di
una tutela forte dei diritti a livello europeo possa avere come conseguenza
anche un rafforzamento delle istituzioni dell’ordinamento comunitario. In
questo caso, attraverso la Carta dei Diritti si può addirittura pensare ad un
processo inverso, ovvero non di rafforzamento dei diritti attraverso le
istituzioni, ma appunto delle istituzioni attraverso le garanzie dei diritti. Se
ciò è possibile, più che verso soggetti pubblici, sarebbe opportuno far
valere queste garanzie nei confronti di poteri forti di carattere privato,
realizzando delle forme di tutela che nelle Costituzioni nazionali sono
attualmente ancora deficitarie.
|