Sergio PANUNZIO, dopo avere presentato il prof. Ingolf
Pernice, ordinario di diritto costituzionale e direttore dell'Istituto W.
Hallstein di diritto costituzionale europeo dell'Università von Humboldt di
Berlino, gli dà la parola.
Ingolf PERNICE ricorda che, a distanza di cinquanta anni
dalla nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il tema
della Costituzione europea ha assunto una notevole importanza dal punto di vista
sia giuridico sia politico.
A tal proposito l'autore rileva come da più parti si
avverta ormai l'esigenza di dare all'Europa una Costituzione: il Ministro
degli Esteri tedesco Joschka Fischer ha proposto di sviluppare l'idea
di una Costituzione europea, Wolfgang Schauble e Karl Lamers nonché
il giudice tedesco alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di
Lussemburgo Guenther Hirsch si sono mostrati favorevoli all'ipotesi di
concludere un trattato costituzionale europeo; da ultimo il Presidente della
Repubblica Federale tedesca Johannes Rau ha espresso l'opinione di
elaborare una "Costituzione federale per l'Europa", mentre, al
contrario, Jacques Delors ha parlato espressamente di "contrat de
mariage".
Il gruppo di esperti, istituito dal Consiglio Europeo a
Tampere/Helsinki ed incaricato di elaborare una Carta europea dei diritti
fondamentali, viene già considerato una "assemblea costituente
europea" così come la stessa Carta dei diritti già finisce per assumere
il valore di parte integrante di una Costituzione europea.
E' meritevole di attenzione anche il progetto dei "tre
saggi", progetto peraltro avallato dal Parlamento Europeo. In questo
progetto si propone di suddividere i trattati dell'Unione Europea in una parte
"costituzionale" e in una parte "nella quale vengano disciplinati
tutti gli altri settori di minore importanza politica".
Gli ex giudici del Bundesverfassungsgericht, Paul
Kirchhof e Dieter Grimm, sono contrari all'idea di dare all'Europa una
Costituzione.
Se per Kirchhof una Costituzione europea
metterebbe in pericolo la vincolatività delle Costituzioni nazionali, per Grimm
"senza popolo non c'è Costituzione". A riguardo quest'ultimo
sostiene che l'Unione Europea sia già costituita (verfasst), sia pur
non attraverso una Costituzione, così come è avvenuto negli Stati membri,
bensì attraverso i trattati. Ciò che differenzia i trattati da una
Costituzione "è il soggetto di imputazione (das Zurechnungssubjekt)
ovvero il fondamento di legittimazione (die Legitimationsgrundlage). In
Europa la decisione fondamentale non è stata presa né da una collettività
europea né da un popolo europeo. La decisione è stata, al contrario, adottata
dagli Stati membri e solo da questi può essere nuovamente modificata. In questo
modo non si è in presenza di un atto di auto-costituzione (Selbstkonstitution),
ma di un atto di etero-costituzione (Fremdkonstitution). Non è l'Europa
che si è data un ordinamento giuridico, ma al contrario sono stati gli Stati
membri ad aver dato all'Europa un ordinamento giuridico".
Il Prof. Pernice, nonostante ritenga questa affermazione di
notevole interesse, perché con essa si afferma che non c'è identità tra gli
Stati membri e l'Europa (in poche parole che gli Stati membri non sono l'Europa),
è di diverso avviso. Egli sostiene che anche con riferimento all'Europa si
possa parlare di auto-costituzione, in quanto l'Europa si compone degli Stati
membri, dei popoli, dei cittadini degli Stati membri.
Peraltro la discussione su una Costituzione europea o su uno
Stato europeo è del tutto accademica e improduttiva. Uno Stato europeo inteso
nell'accezione tradizionale del termine, quand'anche si tratti di uno Stato
federale, non può porsi come obiettivo. Ciò che fu geniale nell'approccio di
Jean Monnet e di Robert Schuman esattamente 50 anni fa fu proprio l'aver
compreso la necessità di dover superare il modello di Stato nazionale classico
che non era stato in grado di porsi come garante della sicurezza interna ed
esterna.
Non ha altresì alcun senso chiedersi se l'Europa abbia o
meno bisogno di una Costituzione visto che l'Europa ha già una Costituzione,
sia pure in una accezione più ampia del termine e cioè a prescindere dall'esistenza
di uno Stato o di un popolo. Questo assunto è confermato sia da una precedente
giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht sia da una costante
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Non si tratta quindi di elaborare una Costituzione per l'Europa,
bensì si tratta di vedere come questa Costituzione possa essere sviluppata e
migliorata.
I Trattati dell'Unione Europea debbono essere considerati
una Costituzione complementare (Komplementaerverfassung) rispetto alle
Costituzioni degli Stati membri. La Costituzione europea non può essere
considerata isolatamente, ma solo nel contesto delle Costituzioni nazionali. La
sua evoluzione è al tempo stesso evoluzione e mutamento delle Costituzioni
nazionali.
Nel suo significato originario il termine
"Costituzione" indica non solo una delimitazione del potere statale,
un vincolo al potere statale e a quello del monarca, ma anche tutela dei diritti
dell'uomo, in altre parole, delimitazione della sfera statale da quella
sociale.
Nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino del 1789 è sancito il principio in virtù del quale "una
collettività nella quale non sia assicurata la tutela dei diritti e nella quale
non sia prevista la separazione dei poteri non ha una Costituzione".
Ciò che è interessante in questa formula è che essa non
parla di Stato, bensì di collettività. Determinante è poi la previsione dei
diritti e la separazione dei poteri. La Costituzione è quindi un ordinamento
del diritto (eine Ordnung des Rechts) che si occupa altresì della separazione,
fissazione, attribuzione, delimitazione delle funzioni.
Hasso Hoffmann sottolinea chiaramente come, all'epoca della
rivoluzione francese, sia stata
attribuita più importanza al principio della separazione dei
poteri che non a quello della tutela dei diritti: "ciò che dominava gli
uomini della rivoluzione francese era il sentimento positivo di diventare
signori del proprio destino grazie alla Costituzione".
L'esperienza costituzionale francese dimostra come alla
base della Nazione francese non ci sia, come è avvenuto in Germania, la lingua,
la comune origine né tantomeno lo Stato, bensì la comune volontà di dar vita
ad una unione politica nel rispetto di determinati principi fissati nella
Costituzione. La Nazione si definisce attraverso una comune volontà politica,
attraverso la legge, attraverso una Costituzione. Kant parla dello Stato come
"l'unione di un insieme di persone sottoposte a norme
giuridiche". Attraverso la Costituzione l'insieme di persone
organizzate nell'ambito dello Stato si afferma come popolo.
Né lo Stato né il popolo possono essere considerati i
presupposti di una Costituzione. Per dirla con le parole di Peter Haeberle
"esiste tanto Stato quanta Costituzione" (esiste cioè tanto
Stato quanto la Costituzione stessa ne ha creato).
Questa affermazione si contrappone alla concezione classica
secondo la quale sia lo Stato sia il popolo sono presupposti della Costituzione
e la Costituzione viene dopo lo Stato e il popolo.
In questo senso la Costituzione si pone come un contratto
(fittizio, immaginario) o come espressione di una contrattazione che sempre si
rinnova, come un "plebiscito di tutti i giorni" (plébiscite de
tous les jours) attraverso il quale la popolazione stanziata in un
determinato territorio:
- si dà degli organi, titolari a loro volta di determinate funzioni, così
come si dà dei procedimenti per la loro costituzione e per la loro azione
da svolgersi sulla base di valori comuni;
- dota questi organi di limitate competenze per la realizzazione di
determinati obiettivi e compiti di interesse generale;
- si pone come portatrice della collettività che è stata così costituita,
collettività che si definisce attraverso l'esercizio del potere
costituente e che fissa lo status di ogni singolo individuo attraverso la
previsione dei diritti fondamentali e dei diritti di partecipazione.
Solo attraverso la Costituzione l'uomo diventa cittadino
della comunità alla cui formazione egli stesso ha partecipato. La cittadinanza
si qualifica come status di partecipazione (Mitgliedschaftsstatus). La
Costituzione non delimita in primis il potere statale, ma al contrario essa lo
costituisce. In questo senso i diritti dell'uomo assolvono ad una funzione di
primaria importanza: essi non creano l'omogeneità, ma, al contrario,
garantiscono l'eterogeneità. I diritti dell'uomo definiscono, quindi, il
diritto ad essere diversi, diritto posto a fondamento della collettività. La
loro garanzia è presupposto e obiettivo della Comunità di diritto che si
costituisce attraverso la Costituzione.
Questa Comunità di diritto un tempo era rappresentata dallo
Stato. I due concetti di Stato e Costituzione erano intimamente connessi l'uno
all'altro.
Al giorno d'oggi abbiamo di fronte un quadro completamente
diverso. Il preambolo della Legge Fondamentale di Bonn dà rilievo al popolo
tedesco (e non già allo Stato) quale "membro, equiparato nei diritti, di
una Europa unita" e definisce, insieme all'art. 23, comma 1, GG, l'identità
dello Stato tedesco come Stato membro di una organizzazione di carattere
sovranazionale.
La "statualità" è ormai relativizzata: è in
corso un processo di destatualizzazione. Konrad Hesse parla di "crepuscolo
dello Stato nazionale" mentre Hasso Hoffmann rileva che "il
processo di destatualizzazione fa degli Stati membri degli Stati costituzionali
integrati; lo Stato non è ancora morto, ma disincantato, demitologizzato".
Lo Stato nazionale rimane tuttora, anche in rapporto al diritto internazionale,
il centro di azione politica, tuttavia è già chiaro da tempo che esso, da
solo, non è in grado di affrontare i compiti che gli sono assegnati in Europa.
Si parla di "statualità aperta" (Klaus Vogel), di "Stato
costituzionale cooperativo o aperto alla cooperazione" (Peter
Haeberle, Stephan Hobe) fino ad arrivare al concetto di "statualità
integrata come principio della struttura statuale (Marcel Kaufmann)".
Lo Stato nazionale deve essere considerato come uno strumento
per l'adempimento dei compiti statali laddove l'Unione Europea deve essere
vista come uno strumento ulteriore ed aggiuntivo per l'assolvimento degli
stessi compiti. In altre parole, il cittadino ha dato vita allo Stato per
assolvere a determinati compiti, allo stesso tempo egli ha compreso che lo Stato
non è più in grado di assolvere a tutti i suoi compiti e conseguentemente ha
costituito insieme ai cittadini degli altri Stati membri un altro livello di
azione.
L'ordinamento comunitario e gli ordinamenti nazionali non
costituiscono sistemi separati, bensì entrambi sono intimamente connessi l'uno
all'altro, sì da costituire una unione costituzionale europea (ein
europaeischer Verfassungsverbund), un sistema costituzionale unitario.
Gli elementi caratterizzanti l'unione costituzionale
europea sono i seguenti:
- il fondamento originario del potere sovrano europeo;
- l'atteggiarsi del potere costituente europeo non come un unico atto,
bensì come un processo;
- l'auto-definizione dei cittadini degli Stati membri come soggetti di
legittimazione di un potere sovrano europeo e per questo portatori della
democrazia;
- il collegamento e l'integrazione del livello costituzionale nazionale
con il livello costituzionale europeo così da costituire una unità
materiale.
Per potere sovrano originario si intende il fatto che la
Costituzione europea non rinviene il proprio fondamento di legittimazione nello
Stato nazionale. Formalmente l'Unione Europea rientra nell'ambito del diritto
internazionale (i trattati comunitari sono atti di diritto internazionale),
sostanzialmente si tratta della creazione originaria di un potere costituente (Verfassungsgebung)
che si manifesta mediante un atto al quale partecipano tutti i cittadini degli
Stati membri mediante i loro rappresentanti nazionali.
Il potere costituente in Europa non si esaurisce in un unico
atto, ma rappresenta un processo in continuo divenire. Hasso Hoffmann ritiene
che all'origine di un processo costituente debba esserci una situazione
rivoluzionaria e che tale situazione manchi nel caso dei trattati comunitari.
Contrariamente a quanto affermato da Hoffmann l'Europa nasce proprio da un
"constitutional moment" quale si delinea nel 1945 all'indomani
della fine del secondo conflitto mondiale. Gradualmente il trattato ha acquisito
i connotati simili a quelli di una Costituzione, ma lo scopo ultimo e cioè il
mantenimento della pace nonché la effettiva tutela dei diritti di libertà e
dei diritti dell'uomo in Europa, è rimasto lo stesso e qualifica ancora oggi
l'ulteriore processo costituente.
A livello europeo non esiste il popolo nel senso di "demos",
ma i cittadini dell'Unione, così come sono attualmente definiti nel trattato
sull'Unione, sono i soggetti di diritto nonché i portatori della Costituzione
europea. Alla base dell'Unione Europea non c'è un popolo inteso nell'accezione
tradizionale del termine, come insieme di uomini legati da una stessa lingua, da
una stessa origine ecc…, bensì si tratta di un auto-definizione dei cittadini
dell'Unione Europea attraverso il diritto, attraverso la Costituzione europea.
Le Costituzioni nazionali si sono aperte a questo potere
sovrano europeo attraverso apposite disposizioni: le cd. clausole di
integrazione (Integrationsklauseln) . Queste clausole non costituiscono
il fondamento di legittimazione del potere sovrano europeo, ma al contrario si
limitano a disciplinare il procedimento per la costituzione del potere sovrano
europeo.
Oggi queste clausole devono essere lette in combinato
disposto con l'art. 48 del trattato sull'Unione avente ad oggetto il
procedimento di revisione della Costituzione europea. Le clausole di
integrazione insieme con l'art. 48 del trattato sull'Unione possono essere
considerate nel loro insieme come quelle norme che disciplinano il procedimento
di revisione della Costituzione europea.
Le Costituzioni nazionali e la Costituzione europea
costituiscono una sorta di "doppia Costituzione", secondo
l'espressione coniata dalla dottrina austriaca.
L'art. 20, comma 3 GG, stabilisce che tutto il potere
statale è vincolato alla legge e al diritto. Alla legge e al diritto appartiene
anche il diritto europeo, incluso il principio del primato.
I governi, i parlamenti, i giudici, le autorità degli Stati
membri sono al tempo stesso organi dell'Unione Europea. Tutti hanno una doppia
lealtà. A questa doppia lealtà corrisponde una doppia identità dei cittadini;
Si crea una sorta di ius commune europeo come
conseguenza dell'interazione fra il livello nazionale e quello europeo
attraverso i principi generali comuni (si veda la giurisprudenza della Corte di
Giustizia) e attraverso la neo Carta dei diritti fondamentali.
Il Prof. Pernice, a conclusione della sua relazione, si
sofferma sulle riforme che, a suo giudizio, si rendono necessarie nel sistema
costituzionale europeo.
La proposta di suddividere i trattati in una parte
costituzionale e in una parte nella quale rientrino le politiche di minore
importanza, così come richiesto dai "tre saggi", dal Parlamento
europeo e dalla stessa Commissione, è irrealistica perché nei trattati non si
rinviene alcun settore che possa essere ritenuto di minore importanza politica.
Di conseguenza, è auspicabile un consolidamento dei trattati in luogo di una
loro suddivisione. Una Costituzione europea deve essere un documento nel quale
siano chiariti sia gli aspetti relativi alle istituzioni sia gli aspetti
relativi alle competenze.
La Carta europea dei diritti fondamentali dovrà essere
necessariamente inserita nel trattato per potere acquisire efficacia vincolante.
Questo documento costituirà un fondamento essenziale della Costituzione europea
nell'ambito di quelli che sono i valori comuni e la garanzia delle libertà dei
cittadini.
La ripartizione delle competenze fra l'Unione europea e gli
Stati membri necessita di una maggiore chiarezza. Il modello tedesco della
ripartizione funzionale delle competenze non è il modello giusto per l'Unione.
Vi è altresì una contraddizione nell'atteggiamento dei Laender tedeschi. Il
sistema tedesco di ripartizione delle competenze non ha impedito l'erosione
delle competenze dei Laender da parte dello Stato centrale. Ciò nonostante i
Laender chiedono che questo stesso sistema faccia il suo ingresso in Europa. E'
auspicabile, al contrario, un sistema di ripartizione delle competenze di
carattere sistematico che preveda da una parte competenze legislative esclusive
e concorrenti e dall'altra parte competenze di coordinamento, competenze
finanziarie nonché competenze di controllo aventi ad oggetto determinate
politiche nazionali. La tutela delle competenze e delle identità nazionali non
è compito delle Corti costituzionali statali, bensì essa rientra nella
competenza dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.
Un'ultima questione riguarda la flessibilità ovvero la
cooperazione rafforzata. Il Governo tedesco, il Parlamento europeo, la
Commissione chiedono una maggiore semplificazione della procedura relativa alla
cooperazione rafforzata. Ciò costituisce però un pericolo per l'equiparazione
nei diritti dei cittadini dell'Unione, per il principio di solidarietà,
nonché per la coesione giuridica e politica dell'Unione. Tanto più è
elevato il numero degli Stati membri tanto più vi è la possibilità di veti
soprattutto nei settori che richiedono votazioni all'unanimità. La soluzione
per evitare eventuali veti quali per l'appunto si potrebbero verificare nel
caso di un allargamento dell'Unione non risiede nella flessibilità, bensì la
chiave risiede nella riattivazione del principio di solidarietà ex art. 10 del
trattato sull'Unione Europea. Tale principio richiede che un eventuale veto
posto contro eventuali progressi nel processo di integrazione debba essere
oggettivamente fondato e non possa quindi essere attivato arbitrariamente da uno
Stato membro. Dal principio di solidarietà si ricava che un gruppo di Stati
membri non può andare avanti nel processo di integrazione se ciò comporta per
altri Stati membri o anche per uno solo problemi magari di carattere
costituzionale.
Angel Antonio CERVATI manifesta apprezzamento per la
relazione di Pernice, in particolare per la impostazione generale del suo
discorso sull'idea della dogmatica statualistica e anche internazionalistica
tradizionale, perché se si vogliono affrontare i problemi dell'integrazione
non è possibile leggere i trattati con i concetti tradizionali del diritto
internazionale e dei diversi diritti costituzionali nazionali. E' necessario
prendere coscienza di questa sovranazionalità, e avere una visione teorica
adeguata a queste nuove realtà, a questi nuovi problemi. Tale apertura deriva
da tutta la scuola heberliana, la quale dà molta importanza al momento
dogmatico, però considera i concetti come qualche cosa che deve servire per
capire le realtà che si modificano, che si trasformano, e non per essere poi
condizionati dalle definizioni e dai concetti. Cervati avverte nelle parole di
Pernice un po' di critica alla sentenza di Maastricht del'93 della Corte
Costituzionale, che in parte utilizza anche questa dogmatica; confessa la
tendenza a considerare più positivamente la sentenza di Maastricht, se non
altro perché è una sentenza europea, è una sentenza che affronta i problemi
–pur non sempre risolvendoli-; essa dimostra ambiguità, contraddizioni, però
è anche vero che indica tanti punti in una prospettiva europea forte, ponendosi
persino dal punto di vista dello sviluppo delle democrazie parlamentari dei
paesi membri, e quindi del problema di quali possono essere i ruoli dei
parlamenti. Un ultimo punto importante della esposizione di Pernice è quello
che riguarda la flessibilità. Quello della flessibilità è in realtà un
problema centrale, sul quale - almeno in Italia - si è riflettuto ancora poco;
è un problema che soprattutto in vista dell'allargamento dell'Europa rileva
tutta al sua importanza, perché gli sviluppi, gli esiti possono essere i più
diversi.
Per Sergio STAMMATI suscita qualche difficoltà porre
in comunicazione reciproca la prima e la seconda parte della relazione, così
accurata e stimolante, di Pernice. La prima parte, infatti, appare sostenuta
dall'idea che le costituzioni contemporanee, per la formula politica
democratica sulla quale sono generalmente fondate (almeno nel mondo
occidentale), assolvano a un ruolo creativo e legittimante del potere politico e
della sua strutturazione istituzionale e che proprio in questo si differenzino
altamente dalle costituzioni dello scorso secolo le quali assolvevano al compito
più circoscritto di fissare limiti all'esercizio di poteri che, in larga
misura almeno, esse presupponevano esistenti. In questo senso la relazione fa
propria un'impostazione che appare largamente condivisa dalla dottrina
giuspubblicistica italiana. Ma qui si tocca il punto problematico. Coloro i
quali infatti condividono tale impostazione traggono da essa la conseguenza –
diversa da quella esposta da Pernice – che a tutt'oggi non possa essere
riconosciuta esistente una costituzione europea, poggiandola specialmente sul
fatto che nella disciplina dei Trattati manca quella previsione circostanziata
di diritto, civili, sociali e politici, rivendicabili dai cittadini degli Stati
aderenti all'unione europea nei confronti degli Stati di rispettiva
appartenenza e nella quale è riposto il nucleo essenziale delle moderne
costituzioni degli Stati democratici. Un dato questo che non pare poter essere
negato.
Per giungere alla diversa conclusione che una costituzione
europea esiste e soprattutto a quella più pregnante che essa svolga quella
funzione di legittimazione svolta attualmente dalle costituzioni degli Stati,
sembra a Stammati che per Pernice sia necessario lasciare sullo sfondo la
funzione legittimante dei diritti e dei principi costituzionali e trarre dalla
disciplina dei Trattati-costituzione, altri elementi ai quali legare il
riconoscimento di una costituzione europea e sui quali basare al contempo quella
stessa funzione fondativa delle istituzioni europee svolta entro i diritti
nazionali dalle costituzioni degli Stati. Riguardo a tale impostazione e alle
conclusioni che se ne traggono, Stammati ritiene di condividere l'opinione del
relatore (se egli l'ha rettamente intesa dall'ascolto) che i trattati
assolvano nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea a una funzione
di creazione costituzionale, non equiparabile a quella meramente limitativa
svolta dalle carte costituzionali dell'800, e che specialmente in essa risieda
la ragione di riconoscere in quelli la fonte di un ruolo costituzionale
modernamente inteso; ritiene, però, che il carattere democratico di tale
funzione svolta dai Trattati non possa essere predicato con una forza
paragonabile a quella con la quale essa viene comunemente predicata in relazione
alla finzione creativa svolta dalle costituzioni degli Stati membri, fondata
quest'ultima su formule politiche che richiamano direttamente in causa il
principio di sovranità popolare nella sua permanente tensione con il complesso
sistema delle libertà individuali e collettive.
PERNICE spiega di aver operato in due direzioni: la prima
è nel senso di una semplificazione terribile, l'altra è una
esplicazione teoretica di sviluppi successivi alla firma dei Trattati. Per
quanto riguarda la semplificazione, essa si riferisce al Trattato: si sono
create istituzioni a cui sono state attribuite competenze, si è creata una
relazione diretta tra i cittadini e il potere europeo. Tale relazione si
sostanzia nell'applicabilità diretta del diritto, del Trattato e dei
Regolamenti e nella partecipazione dei cittadini per la elezione al Parlamento
europeo, assieme ai diritti che i cittadini hanno ricevuto dal Trattato contro
gli Stati. Non è completo per una costituzione, ma è un inizio: il prossimo
passo è forse la creazione della carta dei diritti fondamentali e così il
processo continua a svilupparsi. L'idea teoretica è la seguente: è vero che
il 10.9.57 i cittadini non hanno pensato di creare una costituzione europea, ma
"in fatto" ciò è successo, lo sviluppo del diritto è andato in una
direzione che mette in evidenza più chiaramente come in verità si tratti di
una costituzione. E', questa, una interpretazione ex post di sviluppi
successivi alla firma dei Trattati.
Paolo RIDOLA effettua alcune considerazioni a partire dal
filo conduttore della conferenza del Prof. Pernice, vale a dire il fenomeno di
demitizzazione, disincantamento, che ha investito lo stato. Ha ragione Pernice
quando sostiene che tutto questo processo impone ai costituzionalisti un
ripensamento delle categorie su cui la scienza costituzionalistica ha costruito
il diritto costituzionale per un secolo e mezzo almeno, e quindi gli impone di
rielaborare le categorie del diritto costituzionale non facendo più riferimento
al concetto si stato. Ridola ritiene tuttavia che il discorso debba essere
storicizzato, e che in particolare nelle esperienze costituzionali europee del
secondo dopoguerra la rifondazione della statualità attraverso le costituzioni,
dopo le tremende esperienze della prima metà del Novecento, ha avuto anche una
funzione di costituire su nuove basi un momento di integrazione forte. Pernice
ha messo in luce che il problema della solidarietà e della coesione
economico-sociale diventa uno dei temi fondamentali della agenda costituzionale
europea dei prossimi anni. Ciò posto, Ridola si pone il problema della
democrazia nella costruzione europea: collegare la costituzione europea ad un
processo di integrazione richiede anche di risolvere alcuni problemi aperti
della democrazia nell'Unione europea, problemi aperti oggi quasi integralmente
affidati alle risorse degli stati. Ridola domanda quindi a Pernice in quale
direzione, a suo avviso, occorre muoversi sul terreno della democrazia nella
unione europea.
PERNICE rileva innanzitutto come a suo avviso lo Stato
non sia morto, ma non sia più assoluto, è diventato qualcosa che si aggiunge a
un'altra cosa. Non condivide l'affermazione che solo lo Stato esiste e che
tutt'altra cosa è il diritto internazionale. Anche la sentenza del caso Wood
su Maastricht è basata su un tale concetto classico, e non è più sostenibile.
Con riferimento alla seconda parte della domanda, rileva come Ibsen, nel 1985,
ha sostenuto che per la democrazia in Europa ci vogliono nuovi concetti, perché
non possiamo costruire l'Europa sui concetti del 1700; ciò è difficile,
perché si è prigionieri dei concetti appresi. Un dato pacifico è che il
Parlamento europeo sostiene una grande parte della legittimità democratica
della legislazione europea, ma tale fonte di legittimazione non è la sola:
quando il Consiglio prende decisioni legislative deve farlo attraverso un
processo pubblico, perché i Parlamenti nazionali possano meglio controllare i
propri Governi quando partecipano alla presa di decisioni nel Consiglio. Dunque,
ci sono due basi, due pilastri per la legittimazione europea. Certo, questo
sistema non è perfetto: vi sono molte difficoltà per la rappresentazione
proporzionale dei cittadini nel Parlamento Europeo; c'è la difficoltà dei
Parlamenti nazionali di controllare veramente cosa fanno i ministri nel
Consiglio, perché le decisioni non si prendono pubblicamente (la sessione del
Consiglio è pubblica, ma le decisioni sono prese al di fuori). Quindi è il
sistema negoziale di composizione delle volontà che non rispetta le regole
della decisione maggioritaria.
Ha grande importanza per la continuità dell'Unione il
fatto che in seno al Consiglio si formi una volontà comune attraverso il
consenso. La formazione dell'indirizzo politico sarebbe pienamente coerente
con i principi di democrazia se vi fosse una maggiore trasparenza e pubblicità.
A proposito della democrazia, Pernice ricorda come la nozione di essa differisca
da stato a stato, il che rende evanescente l'identificazione del concetto
ideale di essa e consegna un quadro molto problematico.
Cesare PINELLI si dichiara d'accordo con Pernice, il
quale ha fra l'altro confutato la tesi di Grimm, secondo cui non essendoci il
popolo europeo non c'è la Costituzione europea. La confutazione si basa sulla
affermazione dello Stato costituzionale: non è il popolo o lo Stato che fonda
la Costituzione ma è la Costituzione che fonda il popolo e lo Stato. Questo
significa anche mettere in luce in modo molto diverso il concetto di potere
costituente, che diventa molto meno centrale quando si dice che è la
Costituzione che fonda lo Stato e il popolo e non viceversa. Ciò posto, la
riflessione sul passato europeo degli ultimi 50 anni si rivela fondamentale per
capire quali siano gli sviluppi della costituzione europea, poiché significa
costruire una tradizione costituzionale comune che, se si crede nella
costituzione europea, è importantissima. Senza una tradizione costituzionale è
infatti molto difficile pensare a una costituzione. A quanto espresso da Paolo
Ridola, Pinelli ritiene necessario aggiungere un elemento che appare sempre meno
in conflitto con le tradizioni dello Stato, e che riguarda la natura stessa dell'Europa
nell'arco dei 40 anni che ci separano dal Trattato di Roma.
Fino a Maastricht l'Europa è stata una unione economica,
non una unione politica. Si è iniziato a parlare in modo serio di unione
politica solo da 10 anni a questa parte, almeno in Italia.
Questa lunga fase si può vedere come l'incubazione di un
processo oppure come fatto irrilevante. Può essere considerata una incubazione
a condizione di riflettere su un dato ricordato a più riprese dal Presidente
Ciampi: le condizioni dell'Europa alla fine della seconda guerra mondiale,
vale a dire un continente composto da Stati che si erano fatti la guerra per
quattro secoli. In tale prospettiva l'integrazione economica è stata un
fattore decisivo per produrre le condizioni della pace in Europa, molto diversa
dalla pace cui pensava Schmitt nel Nomos della terra, quando affermava
che in Europa non si era avuta guerra per un secolo perché i grandi Stati si
erano messi d'accordo. Questa riflessione mette in luce l'importanza della
profezia di Montesquieu e di Smith sul commercio come agente in grado di
favorire la pace e porre fine alle guerre; al contempo, riflettendo a come il
processo di integrazione è andato avanti -anche nei trattati di Maastricht e di
Amsterdam – ci si accorge che questo processo è proseguito spesso con salti,
interruzioni, ed improvvise accelerazioni: un processo lungo e complesso, non un
atto costituente ma un insieme di atti che pian piano hanno fatto emergere l'ipotesi
di cui si discute. Una costruzione incrementale, assai poco affine al
razionalismo del 18° secolo. Tuttavia anche Rousseau, il grande antagonista di
Montesquieu, disse qualche cosa di importante per il futuro: "oggi non ci
sono più tedeschi, spagnoli, francesi, italiani, ci sono solo
commercianti", vi sono europei che non amano più il loro paese perché
sono interessati solo al commercio.
Questi sono i due grandi poli, che sono tipicamente europei e
che non troviamo facilmente in altri contesti, che potrebbero far riflettere.
Sulla base di tali riflessioni, Pinelli domanda a Pernice quale ruolo ha
rispetto a quanto esposto nella relazione introduttiva il tema della
integrazione economica che precede storicamente l'integrazione politica e
ancor più l'integrazione costituzionale.
PERNICE sostiene che sia la Costituzione a creare lo
Stato ed i cittadini: gli individui si autodefiniscono concittadini di una
comunità in quanto essa abbia una costituzione. Non c'è un potere
costituente, è soltanto al momento in cui la gente si mette insieme per creare
una costituzione che si crea la forza, il potere costituzionale. Storicamente è
vero che si è creato il mercato comune, ma l'economia non ha avuto un ruolo
totalitario, l'integrazione si è fatta con il commercio ma attraverso le
condizioni che si sono create con i trattati e dunque attraverso la politica,
che ha abbattuto le frontiere al commercio ed ha creato quindi le condizioni
nelle quali il commercio si potesse sviluppare. I fattori agenti nella
costruzione europea sono allora, da un lato, la politica e la costituzione (in
un senso molto largo) e, dall'altro, i cittadini e le imprese che danno vita
al quadro; il trattato di Maastricht crea una comunità economica ma anche
politica, perché ha carattere squisitamente politico l'inserimento di un
articolo relativo alle imprese pubbliche ed alla liberalizzazione del mercato
pubblico, e nel contempo consente alle imprese di operare liberamente. La
liberalizzazione del mercato interno –si pensi all'Atto Unico del 1985/87-
ha permesso di aprire il mercato ma ha stabilito i principi di una politica di
ambiente, di protezione dei consumatori, di sanità, tutte politiche che non
sono soltanto economiche. La Comunità era politica molto prima che fosse
chiamata Unione, ma è vero che l'economia è un elemento molto importante per
realizzare le idee, e le due forze agiscono quale un insieme.
Gianclaudio DE CESARE rileva come la discussione portata
avanti in questo seminario in numerose occasioni ha riguardato la Costituzione
in Europa, la democrazia in Europa, i cittadini in Europa. L'approccio che il
relatore ha dato è molto importante, mettendo in luce che non c'è un potere
costituente formale ma c'è una "forza costituzionale" (termine
questo poco giuridico ma che rende bene il concetto): è necessario partire dal
punto per cui la realtà della Unione Europea come noi la conosciamo oggi,
frutto di una evoluzione di 50 anni, è una realtà diversa da un ordinamento
statuale, da uno Stato così come noi lo definiamo in diritto costituzionale. Il
primo punto sta nel colmare questa differenza, ed ecco che alcuni concetti
(quello di Carta costituzionale, quindi di Costituzione in senso formale) che
tradizionalmente si applicano in diritto costituzionale, all'ordinamento
statuale, allo Stato, devono invece essere applicati nell'esame della realtà
europea in una maniera costruttiva, evolutiva.
L'Unione, l'integrazione politica è, al momento attuale,
soltanto una ipotesi: l'integrazione politica, secondo alcune parti dell'Unione
Europea, non esiste. Ma credo che anche il concetto di Unione Europea come
ordinamento statuale non sia accettato da molte parti, è ancora un'idea in
fieri. I concetti di fondo per lavorare su temi come democrazia e
Costituzione sono due: in primo luogo, l'Unione Europea come la conosciamo
oggi è una costruzione atipica, cioè non è uno Stato e non è più un
ordinamento costituzionale. L'altro concetto di fondo che deve essere rilevato
e che è stato ben affrontato da Paolo Ridola, è quello del processo in
evoluzione: vi è in Europa una caratteristica specifica che porta verso la
costruzione di un quid, e questa caratteristica è che vi è un processo in
continua evoluzione, ed è una evoluzione costruttiva, che aggiunge
continuamente elementi. Indubbiamente, con l'avvento del trattato di
Maastricht e del trattato di Amsterdam c'è stato un salto di qualità, un
passaggio che porta dal concetto di Comunità Economica Europea al concetto di
Unione Europea, che è qualcosa di più che Comunità. Un versante che non è
stato finora trattato con la dovuta attenzione, in ordine al quale si sono fatte
delle affermazioni un po' "teoriche", è quello dell'allargamento
dell'Unione Europea: l'opinione di De Cesare è che il previsto allargamento
dell'Unione Europea a 15 verso l'Est, comporta un grave spostamento del
quadro complessivo su cui noi abbiamo finora lavorato, uno spostamento superiore
a quanto si possa immaginare: i concetti di cittadinanza, Costituzione, i
sistemi economici, i sistemi politici dei 15 paesi sono talmente vicini da
consentire una elaborazione insieme, comune; l'aggiunta di altre popolazioni e
di altri sistemi statuali possono portare a dei grossi problemi. Tali problemi
sono di quantità, ma sono anche problemi attinenti alla grande tradizione
comune che tra i 15 esiste , e che si è soprattutto consolidata in questi
ultimi 50 anni. E qui De Cesare fa riferimento a quello che ritiene essere il
terzo aspetto caratteristico della Costituzione europea, vale a dire il fatto
che il principio della democrazia è un elemento essenziale della costruzione
europea, nel senso della democrazia quale elemento co-sostanziale all'Europa:
questo aspetto non può essere trascurato quando si affronta il tema della
evoluzione della Unione Europea. De Cesare si riconosce nell'approccio che
Pernice ha voluto dare al tema della costruzione europea, e crede che su questo
piano si dovrebbe considerare come gli organi delle istituzioni della comunità
sono ormai strutturati nel loro complesso (dalla Corte di giustizia al
Parlamento europeo, al Consiglio che già in questi ultimi momenti si è
trasformato in un organo con caratteristiche diverse: il Consiglio europeo, il
c.d. Vertice europeo, il consiglio dei capi di stato e di governo nell'ultima
riunione in Portogallo ha già attribuito a se stesso una nuova veste
istituzionale). Ciò posto il quesito che si pone è se ormai queste istituzioni
sono già sufficientemente evolute per garantire esse, come sono oggi, una
costituzione democratica dell'Unione Europea.
PERNICE confessa preliminarmente di non possedere una
vera risposta al quesito, ma in tema di integrazione politica rileva che molti
sostengono l'impossibilità di un sistema democratico perché non esiste un
‘discorso europeo' sui problemi comuni. Ciò era forse vero nel passato, ma
ci sono problemi nuovi, come le moneta unica, la carta dei diritti fondamentali,
sui quali si costruisce un discorso che diventa europeo, sia pur lentamente. Il
discorso europeo comprende anche l'Inghilterra: gli inglesi si pongono oggi
domande relative ad un concetto, quello di una costituzione europea; non tutti
gli inglesi, qualcuno, ma questo processo comincia, e va avanti più rapidamente
con il tema della carta dei diritti fondamentali. Ritiene che gli inglesi (ma
anche i greci) siano oggi in grado di essere più consapevoli che molte
decisioni si prendono a Bruxelles, e se si vuole fare una politica si deve
guardare a ciò che si svolge nelle sedi comunitarie. Questa consapevolezza si
fa strada lentamente, ma comincia a sussistere, ed è attraverso di essa che l'integrazione
politica si costituisce, un passo per volta. Con riguardo ai problemi dell'allargamento
dell'Unione, intendendo la creazione della Costituzione europea alla stregua
di un nuovo contratto sociale europeo, ne discende che detto allargamento è l'allargamento
di questo contratto sociale; ma normalmente i cittadini della Polonia o di altri
stati candidati non sono consapevoli di tale dato, e bisogna allora creare un
dialogo, un discorso che abbia ad oggetto ciò a cui si candidano questi paesi.
Quando, in materia di revisione dei trattati per l'allargamento del numero dei
membri, si sostiene che i nuovi membri devono rispettare l'acquis
communautaire, si deve tener presente che esso cambia nel momento in cui l'allargamento
si effettua, dal momento che la Costituzione europea risulterà modificata
rispetto a quella a cui hanno deciso di prendere parte. Dunque tutto è oggetto
di negoziazione con gli stati candidati e con i relativi popoli perché l'allargamento
possa funzionare.
La prospettiva è quella del passaggio da un'Europa a 15 ad
una a 30: è chiaro che dopo l'allargamento l'Unione non sarà la stessa, e
tale materia deve essere oggetto di un discorso pubblico, non solo interno all'Unione
europea nell'attuale composizione, ma anche con i paesi entranti. Il numero
dei cittadini non sarà raddoppiato ma crescerà da 380 milioni a 450; l'Unione
di 380 milioni di cittadini è preparata, può capire questi problemi in quanto
sono comuni, perché il non accesso di questi paesi creerà situazioni che l'idea
europea, la pace tra istituzioni comuni, ha voluto evitare: occorrono dunque
nuovi concetti per una unione che comprende tutti i 30 stati membri. Pernice
riconosce di essere ottimista, ma crede che non ci sia alternativa. Esprime poi
un'idea concernente Haider: questi sembra molto importante come esempio di
qualcosa che già esiste, ma che può rinforzarsi moltissimo. Gli artt. 6 e 7
del trattato sull'Unione pongono in essere un sistema reciproco di sicurezza
della stabilità democratica in Europa, e non vi è più l'autonomia
costituzionale degli stati membri in senso assoluto: è necessario essere
consapevoli di ciò, e Haider, che esprime soltanto una parte dell'Unione,
deve rispettare i vincoli che esistono per il fatto che l'Austria è parte
dell'Unione europea. Ciò costituisce una sicurezza supplementare circa il
fatto che i sistemi dittatoriali non sono più possibili in Europa.
Cesare DELL'ACQUA rileva come il termine più esatto
per definire l'evoluzione costituzionale in atto a livello europeo sia quello
di processo. E' un termine ambiguo nella lingua italiana, a volte sottintende
significati diversi e perfino conflittuali, ma è d'altronde un termine
inevitabile. Scegliendo di usare il termine processo, è necessario considerarlo
come qualcosa di spontaneo, che si sta facendo largo quasi per forza propria:
nonostante i trattati, e forse anche oltre la lettera di essi. E' un processo
autocreativo, che si autolegittima, un processo costituente che ha forti
elementi di novità rispetto alle tradizioni costituzionali degli stati membri
quali abbiamo conosciuto in questo dopoguerra anche in Europa. Rispetto a questa
evoluzione, è opportuno chiedersi se non sia limitativo puntare prevalentemente
o esclusivamente sulle mediazioni politiche (o politico-istituzionali)
attraverso le faticose mediazioni dei trattati, trascurando invece la via
giurisdizionale all'integrazione.
Il riferimento è allo spazio giuridico europeo formatosi in
gran parte grazie alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee
(si è infatti parlato di koinè dei diritti fondamentali, operata in
gran parte grazie alla giurisprudenza della Corte stessa). Ciò posto, Dell'Acqua
si chiede se non sia utile puntare anche su questa via giurisdizionale più
flessibile e pragmatica alla integrazione europea, e anche al demos europeo,
e chiede al proposito chiarimenti al relatore.
PERNICE sostiene che la Corte di giustizia ha un ruolo
molto importante, che le è stato dato in quanto centro maggiormente
indipendente dalle regole politiche nazionali. La Corte ha sviluppato il
concetto di una vera costituzione europea, termine questo non previsto nei
trattati. Una domanda importante da porsi è dove si fonda la legittimazione
della Corte di giustizia per fare questo. La risposta a tale domanda è: a)il
ruolo costituzionale della Corte, che ha una legittimità data dal Trattato; b)
la procedura della Corte, dove si trovano gli attori, le istituzioni, gli
avvocati, la commissione, il consiglio, il parlamento, i quali possono fare
dichiarazioni, dove si costruisce un sistema di comunicazione, un sistema
comunicativo di sviluppo della giurisprudenza. Inoltre, quando c'è una
decisione della Corte c'è anche la reazione dei professori, delle imprese,
del pubblico che partecipa per le decisioni future a questo sistema di
comunicazione. Peter Haeberle ha parlato della "società aperta degli
interpreti della Costituzione" : questa idea che noi tutti partecipiamo a
questo concorso di idee, conferisce una legittimità che si aggiunge a quella
della Costituzione. I limiti ai poteri della Corte di giustizia, d'altro
canto, sono più chiari dopo il trattato di Maastricht, e la decisione della
Corte costituzionale tedesca sul trattato di Maastricht è dominata dall'idea
che la Corte non deve concepire se stessa come una Corte di integrazione, ma che
l'integrazione dipende dalla volontà dei cittadini e che la Corte non è solo
una Corte europea ma anche una Corte che tutela i diritti degli stati membri e
dei cittadini, in fin dei conti una Corte dei cittadini. Più la Corte è
consapevole di essere una Corte dei cittadini, più essa costituirà una Corte
di integrazione.
Massimo BACHETTI fa rilevare come l'esposizione
di Pernice parta dal postulato che non sia possibile né utile istituire un
Parlamento con poteri sovrani per realizzare una autentica democrazia.
Questo poi costringe a costruire degli schemi teorici che
sono diversi da quelli tradizionali, perché non c'è parlamento con poteri
sovrani , quindi ovviamente c'è una forza intrinseca costituzionale nel
sistema, si costruiscono dei modelli teorici diversi da quelli tradizionali
proprio sulla base di questo elemento. Però bisognerebbe interrogarsi anche su
quali siano le ragioni per cui non è possibile o non è utile istituire un
parlamento con poteri sovrani, se ciò sia dovuto al fatto che la democrazia è
un fenomeno molto più complesso (la democrazia non è soltanto espressione del
potere politico, c'è la sfera economica, c'è la sfera amministrativa, una
complessità di fattori, ed Habermas illustra questa interazione di una serie di
elementi rispetto ai quali la produzione di diritto è un aspetto particolare).
Quello che sembra cogliersi nelle parole di Pernice è, a
giudizio di Bachetti, che non solo sia impossibile per ragioni politiche operare
questo processo di trasferimento di sovranità, ma anche che esso sia inutile
per assicurare un effettivo pluralismo, poiché il pluralismo non si ottiene nei
parlamenti ma in una serie di dinamiche complesse di cui quello è un aspetto
particolare, marginale. Pernice ha sostenuto che era più razionale il doppio
sistema della interazione, della complementarità fra gli stati e l'ordinamento
sovranazionale: Bachetti domanda se la mancata realizzazione di questo processo
di trasferimento della sovranità sia dovuta a ragioni di carattere politico
oppure derivi anche dal fatto che non è utile, non è necessario ai fini di
assicurare una effettiva democrazia. Sotto questo aspetto è vero che le
decisioni fondamentali non si assumono in Parlamento, ma le decisioni
fondamentali vengono prese a livello nazionale dalle dirigenze dei partiti
politici; nel momenti in cui si realizzasse un parlamento sovrano europeo,
sarebbe necessario costituire dei partiti politici europei e si determinerebbe
uno sfaldamento di questo profilo di potere politico che nella dinamica
complessiva dei vari fattori che interagiscono al fine di realizzare la
democrazia, avrebbe un ruolo certamente molto importante. Se in Italia si
formasse un partito socialista europeo, con seggi europei, e lì si prendessero
decisioni che riguardano l'Europa, ai fini dell'integrazione europea questo
non sarebbe certamente un elemento marginale, ma viceversa un elemento molto
importante che interagirebbe con la sfera economica, con la sfera
amministrativo-burocratica, in posizioni di grande rilevanza, nelle varie
dinamiche di potere. Bachetti conclude con l'osservare che la maggioranza che
esce fuori dalle elezioni del parlamento europeo è diversa dalla sommatorie
delle maggioranze dei singoli paesi: anche questo aspetto è da tenere in conto
per valutare se c'è effettiva democrazia.
PERNICE ammette di avere molta difficoltà nel riferirsi
al concetto di sovranità, poiché dal suo punto di vista la sovranità degli
stati membri non esiste più, è divisa, e il concetto della unione
costituzionale vuol proprio stare a significare che sono sovrani i cittadini che
danno il potere d'esercizio della sovranità in parte a livello nazionale, in
parte a livello europeo. Chi ha la sovranità al livello europeo, chi ha il
mandato di esercizio di questa sovranità dei cittadini europei? Secondo Pernice
la situazione attuale assegna questo potere in grande maggioranza ai governi. Si
deve dare maggiore importanza al Parlamento europeo, ma è altresì necessario
un equilibrio tra la democrazia rappresentativa che il Parlamento europeo ha in
parte, e il potere del Consiglio che ha l'altra parte della sovranità, e
soltanto il concorso di volontà dei due può produrre le decisioni legislative
della comunità. Non è corretto parlare della sovranità del Parlamento
europeo, perché l'idea di sovranità è un potere assoluto, e anche il
Parlamento non può avere un potere assoluto. Pernice chiarisce come il concetto
di sovranità non comprende in sé l'idea di assolutezza, ma soltanto quella
di un potere pubblico, un potere di partecipazione alla presa di decisione, ed
intesa in questo senso può spiegare come ci vuole un rafforzamento del potere
del Parlamento europeo.
In un sistema federalistico, quale il sistema europeo non
può non essere –in quanto è basato sull'esistenza degli stati membri con
poteri originari- la partecipazione più o meno decisiva dei rappresentanti
degli stati membri nel processo di decisione legislativo della comunità è a
giudizio di Pernice un elemento fondamentale. Ciò posto, è difficile
immaginare che solo il Parlamento come istituzione centralista possa avere la
sovranità della legislazione, ma è comunque necessario che in esso ed oltre ad
esso, in quanto istituzione che partecipa con molto potere alla decisione
politica, esistano ed operino partiti politici a livello europeo.
Pernice crede da una parte che l'influenza del Parlamento
si fondi sulla legislazione, ma dall'altra che, affinché esso sia visto come
istituzione politica europea da parte dei cittadini che partecipano alle
elezioni, andrebbe previsto un potere del Parlamento di eleggere il Presidente
della Commissione direttamente -forse sulla base di una lista fatta dai
governi-: il Presidente della Commissione deve essere un uomo politico e deve
essere scelto in maniera politica. Le elezioni si devono fare sulla base di
partiti cristiano-democratici, socialisti ed altri, dei quali ognuno abbia il
proprio candidato presidente della Commissione con un programma politico; in
questo quadro i cittadini possono scegliere. La stessa elezione del Parlamento
acquista per i cittadini significato ed importanza ben maggiori. Il Parlamento
europeo è composto in modo non corrispondente alla struttura politica dei
parlamenti degli stati membri. Può esistere una maggioranza socialista (come l'attuale)
benché negli stati membri la maggioranza dei Parlamenti sia conservatrice. I
Parlamenti nazionali possono esprimere orientamenti e maggioranze diversi ed
opposti da quelli del Parlamento europeo: è ciò che accade in Germania, dove
il Bundestag è socialista ma la maggioranza dei Parlamenti dei laender è
conservatrice.