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Il Referendum in materia elettorale
Introduttore: Prof. Chiola
23 aprile 1999

(resoconto a cura dei dott.ri Caterina Mercurio e Paolo Olimpieri)


Sergio PANUNZIO, dopo aver salutato i presenti, apre i lavori della riunione.

Claudio CHIOLA, in apertura della sua introduzione, sottolinea la difficoltà di affrontare il tema oggetto della riunione odierna, proprio a causa del fallimento della tornata referendaria avente ad oggetto l'abrogazione della legge per l'elezione della Camera dei deputati, nella parte relativa alla previsione del voto di lista per l'attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale. Egli, in primo luogo, osserva come il disinteresse degli elettori imponga d'intonare il "de profundis" per il referendum, giacché il mancato raggiungimento del quorum, l'astensionismo diffuso ha colpito la richiesta d'intervento popolare che aveva come obiettivo quello d'incidere sulla rappresentanza politica e quindi sul momento più alto della sovranità popolare. Tuttavia, per una corretta analisi del fenomeno, egli - come operatore giuridico - ritiene di dover procedere ad un'attenta disamina dei motivi tecnici che possono in qualche misura giustificare il fallimento dello strumento referendario per il mancato raggiungimento del quorum. Chiola ritiene che l'aver incluso le leggi elettorali tra le leggi costituzionalmente necessarie non abbia affatto agevolato l'utilizzazione dello strumento referendario, soprattutto per il corollario che ne è derivato, vale a dire la necessità assoluta di rintracciare nel testo della legge sottoposta a referendum una normativa di risulta. Di qui la necessità di un'abrogazione che può essere soltanto parziale e non totale della legge elettorale, per consentire comunque la sopravvivenza di un meccanismo elettorale. Dietro tale necessità si cela, di certo, il timore dell'inerzia del legislatore che potrebbe addirittura ridondare in un'assoluta inamovibilità dei membri di quel Parlamento che, una volta abrogata la legge elettorale, si rifiutassero di vararne una nuova. Il timore dell'inerzia, quindi, giustifica in qualche misura l'esigenza d'imporre una disciplina di risulta. Tuttavia, a giudizio di Chiola, tale esigenza poteva essere soddisfatta anche garantendo l'ultrattività della normativa precedente in attesa che il legislatore riempisse il vuoto referendario. In questo modo, peraltro bocciato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 15/95 e n. 26/97) si sarebbe potuto utilizzare a pieno lo strumento referendario nei confronti anche della legge elettorale. Ad avviso di Chiola, costituisce un ulteriore pesante limite all'utilizzo dello strumento referendario nei confronti delle leggi elettorali, la possibilità di applicare anche a questo tipo di referendum il recente limite della "manipolatività" o della "innovatività", che è stato introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n.36 del 1997. Tale limite, applicato al referendum elettorale, produce un'elevata contraddittorietà perché, da una parte, fa sì che il referendum sia necessariamente parziale e, dall'altra, fa sì che i promotori si debbano muovere entro le linee del disegno del legislatore. Tutto questo, peraltro, si pone in contrasto con la considerazione che questo tipo di referendum incide direttamente sulla sovranità popolare. Infatti, da un lato si ha la parzialità del referendum per consentire al popolo comunque e sempre di esprimere la sua volontà in relazione al rapporto elettori - eletti e dall'altro la volontà popolare è comunque vincolata a rimanere, grosso modo, entro il disegno costruito dal legislatore ordinario. In sostanza, Chiola ritiene che il limite dell'"innovatività" è stato elaborato dalla Corte Costituzionale per evitare che attraverso la tecnica del ritaglio si arrivasse ad una compiuta disciplina, immediatamente operativa, tale da rappresentare un concreto intralcio al successivo intervento del Parlamento. In materia elettorale, invece, il rientro in gioco del Parlamento si impone quasi come una necessità logica, in ragione del carattere necessariamente parziale di tale tipo di referendum. D'altro canto il referendum elettorale finisce per incidere sul principio di democrazia rappresentativa in relazione al quale l'intervento del rappresentante dopo la pronuncia popolare può ritenersi costituire anch'esso un'esigenza istituzionale. Chiola comunque ritiene che la causa principale della disaffezione degli elettori nei confronti dello strumento referendario vada rintracciata nell'opinabilità del vincolo per il legislatore successivo in caso di esito positivo del referendum. Egli ritiene infatti che la scelta popolare dovrebbe condizionare maggiormente il legislatore, anche al di là di quello che la Corte Costituzionale ha affermato con la sentenza n.460 del 1990 e poi con le sentenze nn. 32 e 33 del 1993. La Corte Costituzionale in realtà si è limitata ad escludere la mera riproduzione della legge abrogata. Si deve invece rilevare che mentre nei referendum elettorali la normativa di risulta non è necessariamente voluta e quindi non può costituire un limite al legislatore in quanto non rientra necessariamente nel quesito che viene posto all'approvazione popolare, maggiore rilevanza va attribuita al titolo del referendum che ne delimita l'oggetto e ne delinea le finalità. Il titolo del referendum viene individuato da un organo neutro, sentito il comitato promotore, quindi è questo titolo a segnare la direzione e l'esatta dimensione da dare alla volontà popolare. Secondo Chiola l'indirizzo che nasce dal referendum dovrebbe essere considerato vincolante nei confronti del legislatore successivo ai sensi degli artt. 1 e 75 della Costituzione, sebbene manchi o sia oltremodo difficile rintracciare dei meccanismi di controllo sull'operato del legislatore successivo. La Corte, con l'ordinanza n. 4 del 1997 ha bloccato la possibilità della via più immediata ed agevole per effettuare tale controllo, ovvero quella del conflitto di attribuzioni, ed ha indicato come soluzione alternativa quella del sindacato successivo di legittimità. In condizioni normali, tale via potrebbe essere percorsa, ma in relazione alle leggi elettorali, individuare un'ipotesi giudiziaria nella quale sollevare la questione di legittimità sembra un'operazione impervia. L'unica ipotesi che si riesce ad immaginare è forse quella di approfittare delle operazioni elettorali preliminari per aprire - in qualche modo - una parentesi giudiziaria nella quale sollevare la questione dinanzi la Corte. Chiola ricorda comunque che di fronte a tale difficoltà Sergio Panunzio abbia ipotizzato l'intervento del Presidente della Repubblica il quale, di fronte ad una legge adottata in aperta violazione del responso popolare, potrebbe anche rifiutarne la promulgazione. Chiola ritiene peraltro che una soluzione di questo tipo presupporrebbe addirittura una modifica incisiva della forma di governo per trovare applicazione.

Infine, Chiola si sofferma sui progetti di legge Amato– Villone, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, avanzati peraltro dai presentatori in previsione di un esito positivo del referendum. Tali progetti, infatti, in relazione all'elezione della Camera elevano al 90 % la quota riservata al maggioritario riservando ad una parte soltanto del 10% residuo le aperture a favore delle minoranze (il riconoscimento del diritto di tribuna e di un premio ai migliori perdenti), mentre mantengono per il Senato una quota proporzionale del quarto.

Da ultimo Chiola affronta il problema del limite temporale di validità del referendum. In particolare egli si chiede se, stante l'esito negativo dell'ultimo referendum, il legislatore ordinario sia libero di muoversi in qualsiasi direzione in materia di elezione della Camera dei deputati o se per esso debba ritenersi ancora esistente il "vincolo" derivante dal precedente referendum. In particolare, egli si chiede se valga ancora per il Parlamento il limite o l'indirizzo di tipo maggioritario nato dal precedente referendum e sul quale è stato introdotto l'attuale sistema elettorale di tipo maggioritario sia pure misto o se al contrario il Parlamento è ormai libero di intervenire in materia elettorale senza condizionamenti .

Beniamino CARAVITA è drasticamente pessimista in ordine alle sorti dell'istituto referendario.

La sensazione è che i temi discussi da Chiola, pur costituendo una interessante palestra di esercitazione dei costituzionalisti, non rivestano quasi più alcun interesse politico – istituzionale. Infatti il risultato dell'ultimo referendum ha sancito il decesso del referendum abrogativo previsto nell'art.75 della Costituzione. Le ragioni che stanno alla base di tale convinzione sono di ordine squisitamente aritmetico: stante un 30% di astensione strutturale, un corpo votante diviso tra un 60 % di favorevoli all'abrogazione e in un 40 % di contrari all'abrogazione comporta che quel 40% contrario all'abrogazione è pari al 28% del Corpo elettorale totale, che sommato al 30% di astensione, conduce al 58%. Ciò posto, è sufficiente che al 30% di astensione strutturale (tendenzialmente sempre esistente) si aggiunga una parte del 40% di contrari per invalidare il risultato del referendum. Una situazione analoga si verificò nel 1990 in occasione dei referendum sulla caccia e sui pesticidi, solo che allora si interpretò quel risultato come una diretta conseguenza dello scarso interesse costituzionale dei referendum. Allo stesso modo, nel 1997 si pensò che il mancato raggiungimento del quorum fosse da considerare alla stregua di una sorta di sanzione per l'atteggiamento eccessivo e politicamente inappagante dei radicali. Tuttavia, l'interprete non può esimersi dall'osservare che questa volta il mancato raggiungimento del quorum è intervenuto su un tema particolarmente significativo, con 21 milioni di voti favorevoli all'abrogazione: ciò significa che d'ora in poi basterà che una minoranza corposa di contrari all'abrogazione decida di non intervenire al voto perché i referendum siano invalidati. L'unica possibilità che residua, secondo Caravita, è quella di sottoporre a referendum contestualmente quesiti sostenuti da due parti in contrapposizione tra loro. Tuttavia, nel 1995 la situazione era proprio questa: c'erano, da un lato, tre quesiti presentati da gruppi riconducibili alla sinistra in materia televisiva e, dall'altro, una pluralità di quesiti tendenzialmente di area di centro – destra e di area liberale - radicale in ordine a vari oggetti, tra cui le modalità di versamento delle contribuzioni ai sindacati. Ciò nonostante venne raggiunto appena il 57% dei partecipanti, nonostante nessuno avesse fatto propaganda per l'astensione. Da tali considerazioni, Caravita trae la conclusione che l'idea del referendum previsto dall' art. 75 della Costituzione come strumento di lotta, confronto e scontro politico-istituzionale debba ritenersi fallita per vari motivi: l'atteggiamento dei radicali, una giurisprudenza della Corte Costituzionale non molto chiara e la propaganda per l'astensione fatta da alcuni partiti in nome del richiamo alla difesa delle minoranze. In futuro, dunque, il referendum sarà possibile solo se determinerà una partecipazione plebiscitaria, sanzionando con l'80% dei voti favorevoli una decisione politica. Altrimenti, alla luce dei dati sopra esaminati, lo strumento non sarà più utilizzabile. Probabilmente si dovranno fare delle riforme costituzionali e –è l'ipotesi più probabile- si andrà ad uno scambio tra l'aumento delle firme e l'abbassamento del quorum.

Roberto NANIA si chiede se Caravita stia proponendo la soppressione del quorum, sulla base del quale si è imbastita una campagna politica non sempre coerente con l'impostazione costituzionalmente più corretta. Egli rileva che il costituente, proprio perché ha configurato il referendum come uno strumento di partecipazione, ha contestualmente dato un giudizio negativo sulla non partecipazione: non era nell'intendimento del costituente sollecitare il corpo elettorale alla non partecipazione al referendum. Nania esprime la propria contrarietà ad una ipotesi di riduzione del quorum, perché il referendum è uno strumento di partecipazione popolare e tale deve rimanere. Se il referendum non riesce a fungere da istanza di partecipazione di larga parte dell'elettorato, è bene che non assuma valenza decisionale.

Occorre piuttosto sottolineare che tutti gli istituti possono attraversare momenti di crisi . Le ragioni della non partecipazione al voto sono di difficile decifrazione: questo referendum non ha suscitato l'interesse dell'elettorato a causa del significato fortemente partitico di cui era stato caricato, pur interessando il modo di essere del sistema elettorale, quindi il rapporto tra cittadini ed eletti e, dunque, il nucleo della sovranità popolare. In sostanza, con questo referendum veniva assegnato al corpo elettorale il compito di dirimere controversie tra i partiti che compongono il sistema politico italiano. Quindi potrebbe sostenersi che la mancata partecipazione è derivata dal fatto che questo quesito referendario aveva una valenza prevalentemente politico – partitica. Potrebbe da ciò dedursi che, salvo il referendum elettorale precedente, svoltosi in presenza di condizioni eccezionali, alla crisi dell'istituto sia possibile porre rimedio tornando ai temi civili, ossia a quei temi che toccano da vicino la vita delle persone. Tuttavia, se è vero che vi è stata un'elevata partecipazione nel referendum sul divorzio, è altrettanto vero che vi è stato un elevato astensionismo rispetto a quello sui pesticidi. Pertanto non è possibile affermare con certezza che la crisi dell'istituto derivi dalle materie troppo squisitamente politiche oggetto del referendum. Piuttosto, la diffusa partecipazione ed il massiccio assenteismo rispetto ad un referendum dipendono di volta in volta da un complesso di variabili di difficile decifrazione e previsione. Dunque, la mancata partecipazione al referendum è sintomo della scarsa capacità del nostro sistema politico – rappresentativo di procedere ad un recupero del principio rappresentativo, facendosi carico delle esigenze provenienti dai cittadini e manifestate dall'opinione pubblica.

La crisi dell'istituto di democrazia diretta si manifesta in un momento in cui è tutt'altro che in auge la capacità del sistema rappresentativo di corrispondere alla sua logica. L'istituto di democrazia diretta mostra pertanto segni di crisi e di disaffezione proprio in un contesto generale di scollamento tra il sistema politico – istituzionale ed i cittadini. Nania condivide l'impostazione di Chiola: se il referendum è un istituto di partecipazione e se la democrazia vive di partecipazione dei cittadini, allora occorre chiedersi come restituire al referendum la sua attrattività rispetto ai cittadini. Tale obiettivo può essere raggiunto, anzitutto, valutando, con molta attenzione, l'opportunità o meno di adottare un atto d'iniziativa referendaria. Inoltre, allo stesso fine, si possono ipotizzare soluzioni di ordine tecnico: la strada da percorrere è quella di interrompere la deriva giuridico – formalistica che ha assunto via via il quesito referendario anche a seguito della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si avverte il bisogno sempre maggiore di restituire al quesito referendario una chiarezza di contorni tale da porre il cittadino di fronte ad una scelta tra grandi principi. A giudizio di Nania, andrebbe in tal senso recuperata a pieno l'ispirazione contenuta nel testo della Bicamerale a proposito della riformulazione del quesito ai fini della sua piena comprensibilità da parte dell'elettorato. Ciò posto, il problema è quello di stabilire chi debba compiere questa operazione di riformulazione, magari in termini dialogici per consentire lo sviluppo di questo strumento di comunicazione pubblica impedendone la torsione ed involuzione in senso giuridico – formale. Sia Panunzio che Chiola hanno ipotizzato la chiamata in causa della figura del Presidente della Repubblica: Nania ritiene tale opzione rischiosa sia su tale versante che su quello della tutela dei risultati referendari. A ciò si aggiunga che una soluzione di questo tipo riceverebbe peraltro un'accoglienza non favorevole nel nostro clima politico – culturale, da sempre ostile a qualunque interferenza della figura Presidenziale nel circuito referendario (le ragioni sono dovute ad un atteggiamento critico nei confronti del periodo gollista, nonché della stessa fase weimariana). La soluzione alternativa potrebbe essere quella di una sorta di ombudsman del referendum come garante della fedeltà del quesito formulato in termini dialogici e perfettamente congruente rispetto alla natura dell'istituto referendario. Questo è l'unico modo in cui si può restituire attrattiva al referendum anche in relazione al rispetto dei risultati referendari. Sul punto, egli condivide le opinioni espresse da Chiola e si chiede se anche per questa fase successiva non vi sia bisogno di un ombudsman del referendum. Vi è la necessità di una figura istituzionale che restituisca al referendum la sua piena attrattività come istituto di partecipazione popolare sia a monte sia a valle della deliberazione popolare. Solo riflettendo su tali temi si potrà porre rimedio all'ipotesi del declino irreversibile dell'istituto referendario postulata da commentatori particolarmente critici.

Federico SORRENTINO invita a riflettere su quello che è stato l'istituto del referendum nel nostro sistema politico – istituzionale, nel quale esso è stato concepito come uno strumento fisiologico di partecipazione e di contrapposizione rispetto ad una rappresentanza politica poco sensibile a certe esigenze. In particolare, questa funzione del referendum in materia elettorale è stata avvertita con particolare nettezza. La stessa giurisprudenza costituzionale sulla necessità del carattere autoapplicativo del quesito ne è la conferma. In sostanza, si ricorre al referendum in materia elettorale perché si ha consapevolezza dell'inerzia del Parlamento, incapace di coagulare una maggioranza capace di sostenere la scelta di un determinato sistema elettorale. Anzi, il più delle volte si dubita della capacità del Parlamento, una volta ottenuto l'esito favorevole del referendum, di fare fronte al suo compito che dovrebbe essere quello di disegnare un nuovo sistema elettorale. La stessa esperienza del 1993 è assai indicativa: nessuno , né tra i giuristi né tra le forze politiche più avvedute aveva immaginato che l'esito del referendum dovesse determinare una legge elettorale "sotto dettatura" del referendum stesso od "a rime obbligate". Tuttavia, ciò è avvenuto per l'incapacità delle forze politiche di orientarsi verso una soluzione diversa. Allora, la circostanza che un referendum, sia pure in una materia importante come quella elettorale, sia fallito per mancato raggiungimento del quorum deve fare riflettere, ma essa può avere anche il significato di una sostanziale fiducia da parte dell'elettorato nel nostro sistema elettorale attuale o, ancor meglio, nella capacità dell'attuale Parlamento di offrire al popolo italiano un sistema elettorale diverso. Sorrentino ritiene che il fallimento di un referendum che ha avuto un carattere oppositivo e di sollecitazione, (al punto da richiedersi la necessità del carattere autoapplicativo), possa essere interpretato anche in termini di recupero dello spirito della nostra forma di governo che è una forma di governo rappresentativa e non a democrazia diretta. Sorrentino, inoltre, osserva come la sequenza che lega la necessità del referendum 'autoapplicativo', l'esito favorevole di esso e, infine, l'intervento di una legislazione di mera cosmesi "a rime obbligate" sia poco compatibile con la tesi che poi il Parlamento non abbia altro vincolo che quello di non potere ripristinare la legge abrogata. E' vero che sulla normativa di risulta non si vota, ma non è poi così sicuro che non si crei un vincolo a carico del legislatore sulla normativa di risulta stessa .Questo vale non con riferimento a qualsiasi tipo di referendum, perché nel referendum elettorale vi è la necessità del ritaglio e quindi della manipolazione; dove questa necessità non vi sia, la normativa di risulta, normalmente, è proprio il risultato cui tendono gli elettori. Sorrentino ritiene che il vincolo per il legislatore sia soltanto di carattere politico e che non si possa costruire un vincolo di carattere giuridico perché un tale tipo di vincolo rischierebbe di valere per l'"eternità", come la norma costituzionale nei confronti della norma legislativa. Se questo è esatto, allora ha ragione Chiola nel ritenere che dovrebbe essere proprio il presidente della Repubblica il garante di questo plusvalore politico del risultato referendario.

Gaetano AZZARITI ritiene che la vicenda di quest'ultimo referendum – col suo insuccesso – dovrebbe indurre a riesaminare, non tanto l'istituto referendario in quanto tale, quanto la sua collocazione all'interno della forma di governo: solo in tal modo, riflettendo sul ruolo del referendum nell'ambito della forma di governo, si può riuscire – come auspicato da Nania – a restituire attrattività all'istituto referendario. Azzariti sviluppa allora, nella prospettiva indicata, alcune considerazioni critiche nei confronti delle ricostruzioni teoriche – di recente frequentemente avanzate – che hanno cercato di isolare la decisione referendaria, assegnando ad essa un valore di assoluta e incontaminata [recte: incontaminabile] immediatezza. Posizioni teoriche fondate su una presunta superiorità in grado della pronuncia popolare rispetto alle decisioni espresse dagli organi della rappresentanza (rispetto, dunque, alle decisioni del Parlamento); tesi che hanno indotto a ritenere sussistente, dopo il voto, un vincolo di carattere non solo negativo, ma anche positivo a carico del legislatore derivante dall'esito referendario. Queste tesi, a parere di Azzariti, sono espressione di un "tragico" errore teorico. Errate perché fondate su un presupposto sbagliato: l'unitarietà della volontà popolare. Mentre, come ci ha insegnato Kelsen, la volontà popolare espressa mediante il voto è resa unitaria solo grazie ad una "finzione" giuridica. Sicché, non è possibile tradurre immediatamente ad effetto, tramite un'univoca normativa, la volontà espressa dalle consultazioni referendarie. Anche l'effetto manipolativo, per quanto incisivo (e tralasciando ora i profili relativi alla sua ammissibilità), non può superare lo iato tra la decisione popolare sulla normativa vigente e la traduzione positiva del voto espresso in una nuova e specifica normativa. Così, anche quest'ultimo referendum, che pure è stato ritenuto dalla Corte costituzionale sicuramente "autoapplicativo" (la Corte, nel caso da ultimo sottopostole, ha ritenuto esservi "piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di risulta"), non ha impedito che tra i proponenti si esprimessero diverse e in parte contrastanti opinioni sul significato da dare e sul sistema che si sarebbe dovuto adottare ove il referendum avesse conseguito un esito positivo (basta pensare alle querelle tra i sostenitori del turno unico e quelli del doppio turno e tra questi ultimi tra chi preferiva il "doppio turno di collegio" ovvero quello "di coalizione"). La "piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di risulta", che – secondo l'opinione dei proponenti e accolta dalla Corte costituzionale – contrassegnava il quesito sottoposto al vaglio elettorale, non appare in grado di dare unitarietà alla volontà popolare, ma sembra rappresentare solo un "espediente" per superare il sindacato di ammissibilità della Corte e i vincoli che la pregressa giurisprudenza sull'ammissibilità dei referendum elettorali aveva imposto. Si intende che anche l'esito della consultazione referendaria, con l'insuccesso causato dal non raggiungimento del quorum di partecipazione, non può essere letto linearmente e univocamente: la "vittoria" dell'astensione è stata determinata dalle più diverse ragioni (non può ritenersi esservi un intento unitario tra chi non ha partecipato al voto per disinteresse, chi per impedimento casuale, chi per insofferenza nei confronti dell'istituto referendario in sé, chi per le delusioni nei confronti delle ripetute consultazioni sul medesimo tema delle modalità di elezione dei rappresentanti, chi per disaffezione nei confronti della politica tout court o del sistema politico attuale, chi infine non ha partecipato al voto con il consapevole obiettivo politico – che si è dimostrato fondato – di ostacolare il raggiungimento del quorum).

Le considerazioni esposte inducono Azzariti a ritenere che diversa sia la strada da seguire al fine di restituire al referendum la sua "dignità" costituzionale e al fine di ricercare una più precisa collocazione all'ancora sfuggente istituto del referendum nel nostro ordinamento costituzionale. Si tratta di riflettere sul tema (sollevato oramai da quasi un ventennio da Mezzanotte e Nania) dell'"innesto" delle decisioni referendarie all'interno del sistema politico e della forma di governo. Occorre tornare a riflettere sui complessi processi di produzione della volontà politica all'interno delle democrazie pluraliste, nelle quali il referendum risulta essere un momento importante ma non autosufficiente. In questa prospettiva, a parere di Azzariti, non è difficile comprendere come le attuali società complesse, se vogliono garantire il pluralismo come tratto specifico delle democrazie contemporanee, non hanno bisogno di recuperare principi assoluti d'identità collettiva ovvero semplificati meccanismi di espressione delle decisioni sovrane, bensì hanno bisogno di meccanismi di mediazione, partecipazione e consenso. Si tratta, cioè, non di scegliere un momento del processo di formazione della volontà politica (in caso il momento dell'espressione mediante referendum) attribuendo ad esso un valore assoluto e decisivo, bensì di valutare l'intero processo, scontando che l'esito (la decisione politica) è espressione del concorso di volontà di soggetti e istanze diverse. Isolare e contrapporre una delle diverse forme di espressione della sovranità finisce per indebolire sia il momento dell'immediatezza della pronuncia popolare sia quello della mediatezza della rappresentanza politica. In quest'ottica solo riflettendo sul complessivo stato di salute dei sistemi di democrazia rappresentativa e sulle sue istituzioni (il Parlamento in primo luogo) può valutarsi anche la specifica questione del referendum.

Al fine di esemplificare quanto da ultimo indicato (la necessità di riflettere sul referendum in rapporto alla complessiva forma di governo e il rifiuto di considerare autosufficiente il momento referendario per inserirlo invece all'interno delle complessive logiche della rappresentanza e della decisione politica delle democrazie pluraliste), Azzariti, torna sulla questione, già inizialmente richiamata, dei limiti imposti al legislatore da una pronuncia popolare (ovvero conseguenti alla richiesta di referendum). Azzariti ritiene che, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, possano individuarsi limiti giuridici, ma solo di carattere negativo: così il divieto di ripristino della normativa abrogata da parte del legislatore (cfr. sent. 468/1990), lasciando qui impregiudicato l'ulteriore profilo del tempo di validità di detto divieto; un ulteriore limite sempre di carattere negativo può indicarsi nel principio stabilito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. 68/1978) del trasferimento del quesito effettuato dall'Ufficio centrale sulle nuove disposizioni adottate dal Parlamento ove queste riproducano i principi ispiratori della normativa sottoposta a richiesta abrogativa. Sono da escludersi, invece, obblighi giuridici di carattere positivo. D'altronde, chi ha ritenuto in passato la sussistenza di un obbligo positivo giuridicamente vincolante per il Parlamento di rispettare la (presunta) unitaria volontà espressa dal corpo elettorale si troverebbe oggi in una situazione forse paradossale. Quale significato unitario dare al non accoglimento della questione sottoposta e referendum? E quale vincolo positivo per il Parlamento sarebbe nato dall'esito del voto? Forse la coerenza con i presupposti teorici (da Azzariti non accolti) dovrebbe portare a formulare un'ipotesi da ritenersi invece infondata: oramai al Parlamento è vietata ogni possibile riforma dei sistemi elettorali che si ispiri ai principi non accolti dal corpo elettorale. Dunque non sarebbe più possibile adottare un sistema che accentui il carattere "maggioritario", ovvero un sistema che riduca la quota del 25% di distribuzione proporzionale dei seggi parlamentari. Si potrebbe ironizzare sulla nemesi storica: una costruzione giuridica posta al servizio (ovvero utilizzata) dai fautori delle riforme legislative per vie plebiscitarie, si troverebbero oggi travolti dalla macchina artificiale da loro stessi costruita, colpiti a morte dalla perdita di consenso attivo alle loro proposte (in fondo – potrebbe dirsi – anche i plebisciti hanno un'anima). Ma, al di là dell'ironia – e al di là della convenienza politica del momento – è invece da ribadire che anche in quest'ultima vicenda non può essere riscontrato né un'unitaria volontà politica del popolo (maggioritariamente astensionista), né un vincolo giuridico per il Parlamento conseguente all'esito del voto. In caso – ma è altro discorso – vi sono diverse lezioni di carattere politico che possono essere tratte dall'esito del voto (in primo luogo riguardo all'enfasi eccessiva posta sul tema della riforma dei sistemi elettorali al fine di risolvere la crisi del sistema politico e istituzionale). Infine, dall'esito del voto può trarsi anche una conferma circa la necessità, in precedenza ricordata, di tornare a riflettere su tutti i complessi meccanismi che concorrono nelle democrazie pluraliste alle decisioni politiche: non solo il referendum, ma anche la complessiva forma di governo e in essa sempre più urgente appare ad Azzariti la necessità di una approfondita riflessione sul ruolo costituzionale dei Parlamenti e sulla crisi delle loro funzioni.

Paolo RIDOLA sottolinea il logoramento dell'istituto referendario come processo in atto. Egli ricorda che nel 1990, in occasione dei referendum sulla caccia e sui pesticidi, andò a votare un numero di elettori pressoché uguale a quello che ha partecipato a quest'ultimo referendum. Ma il dato della mancata partecipazione al referendum elettorale risulta ancora più grave ponendo mente al fatto che quest'ultimo referendum, rispetto a quelli del 1990, ha avuto agli occhi dell'opinione pubblica una visibilità molto maggiore. In particolare, egli si chiede se la crisi cui sta andando incontro l'istituto del referendum non derivi anche dal fatto che il referendum stia gradualmente divenendo "istituzione". Esso sta subendo, cioè, una sorte analoga a quella che, a partire dalla fine degli anni '60, si è avuta per il sistema dei partiti. Allora, l'occupazione delle istituzioni da parte dei partiti provocò la crisi di legittimazione dei partiti stessi, oggi l'"occupazione" dell'istituto referendario da parte delle forze politiche sta provocando la crisi dell'istituto stesso.

In sostanza, quando il referendum appare agli occhi dell'opinione pubblica strumento di ricomposizione e di scomposizione di equilibri all'interno del sistema partitico, esso finisce col perdere attrattiva. Ridola si chiede se non sarebbe più opportuno un ripensamento dell'istituto referendario, riscoprendo la ricostruzione mortatiana del referendum come controforza: lì andrebbero ricercate le maggiori virtualità in futuro dell'istituto referendario. Di certo lo scenario invocato negli anni ‘30 da Carré de Malberg è fortemente sbiadito. Infatti, alla luce di quanto sta accadendo in Italia negli ultimi anni, pare assai lontana dalla realtà l'idea, pur affascinante, che un mélange tra istituzioni rappresentative e democrazia diretta possa essere prodromico rispetto ad un modello di democrazia fondato su basi di legittimazione completamente rinnovate rispetto al parlamentarismo rappresentativo. A ciò si aggiunga che al logoramento dell'istituto referendario hanno contribuito sia la Corte Costituzionale con la giurisprudenza sui referendum manipolativi sia la scarsa cautela mostrata negli ultimi anni dai promotori. A giudizio di Ridola si impone, più che l'aumento del numero delle sottoscrizioni, la necessità di razionalizzare la formulazione del quesito referendario.

Da ultimo egli rivela di aver avuto l'impressione, nei giorni precedenti l'elezione del 18 aprile, che il referendum elettorale -anche per una scelta astutamente pilotata da parte del sistema partitico- si fosse trasformato sostanzialmente in un referendum consultivo. Al riguardo, egli osserva che il legislatore ordinario, nel varare la nuova legge elettorale, non potrà certo trascurare il fatto che il 40% degli elettori si è espresso per una modifica forte in senso maggioritario del sistema elettorale. Ma occorrerà considerare altresì che il voto del 18 aprile è un altro segnale, tra i numerosi che sono stati dati dall'opinione pubblica dal ‘92 fino ad oggi, del fatto che la società italiana resiste ad un'eccessiva semplificazione del sistema politico. Sotto tale profilo, Ridola si chiede se basti la previsione, nelle attuali proposte di modifica dei sistemi elettorali, di un diritto di tribuna, o se non occorra piuttosto lavorare su ipotesi che favoriscano la formazione di coalizioni, l'aggregazione nella formazione dell'indirizzo politico, senza semplificare un'esigenza, fortemente sentita, proiettiva delle varie linee di divisione che esistono nella società civile. Ribadisce inoltre le proprie perplessità circa la possibilità che attraverso le riforme elettorali si possano risolvere nodi profondi dell'assetto della forma di governo. Infatti la via del rinnovamento non passa solo attraverso la riforma del sistema elettorale, ma attraverso la correzione di alcuni congegni della forma di governo.

Giuseppe COLAVITTI ribadisce innanzitutto la necessità di una maggiore puntualità del quesito per restituire all'istituto referendario la collocazione che gli è propria. In particolare, egli ritiene che le ragioni della crisi vadano ricercate sforzandosi di assumere il punto di osservazione del cittadino- elettore. In questo senso costituisce senz'altro un problema lo scarso grado di comprensione del quesito di volta in volta sottoposto al corpo elettorale. Il quesito del 18 aprile 1999 era ben al di là della capacità di comprensione dell'elettore, a meno di non voler accogliere la tesi in forza della quale il cittadino dovrebbe esprimere le proprie valutazioni non già sulla base di quello che legge nella scheda, bensì in funzione della vulgata che i mezzi di comunicazione di massa, o le parti politiche, diffondono del quesito stesso e dei suoi esiti in termini di disciplina di risulta. Ma ciò, secondo Colavitti, è ben lontano da una effettiva, piena libertà nell'esercizio del voto, e pare più la "parodia" di un istituto di democrazia diretta. Se è vero, come è stato detto, che la democrazia vive di partecipazione, è altresì vero che tale partecipazione deve essere consapevole, per poter essere effettiva.

Cesare PINELLI ritiene che parlare di fine dell'istituto referendario sia piuttosto azzardato perché questo presupporrebbe, per lo meno, un aumento graduale delle astensioni nel corso dell'esperienza repubblicana, mentre così non è stato. Infatti, se è vero che nel ‘90 non si è raggiunto il quorum così invece non è stato nel ‘93. Inoltre, egli ritiene che non sia stato considerato il fatto che questo referendum si sia svolto mentre era in corso una situazione eccezionale, vale a dire la guerra nei Balcani. Se la guerra non ci fosse stata forse il quorum sarebbe stato raggiunto. In realtà, le ragioni dell'insuccesso del referendum elettorale del 18 aprile non si comprendono pienamente se non si colloca questo referendum nel più ampio ciclo inaugurato dal referendum elettorale del 1993. L'operatore giuridico deve anzitutto chiedersi qual è stato il significato ascritto da un ampio schieramento, peraltro trasversale, all'ultimo referendum e più in generale quale può essere il significato del referendum in un sistema di democrazia maggioritaria. In tale sistema il referendum viene chiamato ad assolvere ad una essenziale funzione di garanzia, o di controforza, rispetto ad un indirizzo politico maggioritario che si ritenga di volta in volta non rispondente alle istanze del corpo elettorale. Dal 1993 fino al referendum del 18 aprile 1999, l'istituto ha invece acquisito da noi una funzione di contrapposizione a una certa idea di democrazia rappresentativa, presenta in parte nel Paese e tra le forze politiche, o se si vuole, una funzione di ausilio al completamento della democrazia maggioritaria. Se allora di fine del referendum si vuol parlare, se ne può parlare solo in riferimento alla stagione specifica cui si è fatto riferimento. Comunque, a giudizio di Pinelli, il tema di diritto e di politica costituzionale più importante è quello della chiarezza del quesito: un tema sul quale la nostra esperienza porta ad alcune considerazioni elementari. I costituzionalisti dovrebbero riflettere maggiormente sulla possibilità di restituire chiarezza al quesito. Una strada percorribile è senz'altro quella delineata in seno alla Bicamerale, sia pure con qualche ulteriore aggiustamento. Egli ritiene che in sede di revisione costituzionale, una riforma che affiancasse un referendum di tipo propositivo al referendum abrogativo, consentirebbe di restituire al referendum abrogativo la sua intima natura. In un sistema siffatto, il quesito referendario sarebbe estremamente più chiaro e semplice perché si eviterebbero quei formalismi giuridici che sono l'inevitabile effetto del combinato disposto dei tanti congegni costituzionali che si misurano nel teatro del processo referendario. Pinelli, inoltre, valuta positivamente anche la proposta di anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte al raggiungimento di duecentomila firme. Egli ritiene che, nel momento in cui si decidesse di introdurre un referendum di tipo propositivo, la stessa valutazione di ammissibilità cambierebbe la sua natura per diventare un'operazione di riscontro quasi cartolare. Ove si verificasse una tale semplificazione del procedimento referendario, probabilmente si creerebbero le condizioni per l'attribuzione all'ufficio centrale presso la Corte di cassazione dello stesso scrutinio di ammissibilità. D'altronde la linearità e chiarezza del quesito sono strettamente legate alla restituzione o all'attribuzione al referendum di quella valenza di istituto di controforza che corrisponde assai meglio all'ordinamento costituzionale vigente ed anche ad un'auspicabile ordinamento costituzionale futuro.

Serio GALEOTTI ricorda di essere stato membro del comitato promotore dell'ultimo referendum, anche se la sua partecipazione al referendum elettorale del 1993 era stata più intensa. Egli ricorda, peraltro, che il referendum elettorale del 1993 era stato concepito proprio come controforza, mentre in questi ultimi anni il referendum ha assunto una valenza di contrattazione. In sostanza, l'istituto referendario ha perso via via quel carattere di controforza, di controllo che ad esso era attribuito, già, nella configurazione di Mortati. Tuttavia, Galeotti non condivide l'opinione di Caravita sull'inarrestabile declino dell'istituto referendario. Egli ricorda la presenza di elementi accidentali, come la guerra nel Kossovo, che hanno influito sul mancato raggiungimento del quorum nell'ultima consultazione referendaria. In presenza di situazioni straordinarie, eccezionali, viene meno quella condizione di normalità che l'art.75 della Costituzione ipotizza: è ragionevole attendersi e chiedere che la Costituzione chieda la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto per la validità del referendum, in condizioni di normalità. Quando le condizioni di normalità vengono meno, allora occorrerebbe o posticipare il referendum o non tenerlo. Inoltre, Galeotti ritiene che la minore partecipazione degli elettori nell'ultima tornata elettorale dipenda sostanzialmente dal sistema elettorale maggioritario vigente. Infatti, il maggioritario induce ad una minore partecipazione perché molta la gente si affida a quello che dirà la maggioranza. A ciò si aggiunga l'eliminazione del secondo giorno di voto. E' conforme alla Costituzione che si applichi questa norma anche alla consultazione del referendum abrogativo, per la quale è prescritto il raggiungimento del quorum come condizione di validità?

Galeotti si sofferma inoltre a riflettere sulla singolare discrasia della previsione del quorum costitutivo nel referendum abrogativo e, viceversa, della sua assenza in quello inserito nel procedimento di revisione costituzionale. Tale dato, infatti sembrerebbe valorizzare, nel primo caso, la conservazione della legge, e –viceversa- quella della revisione costituzionale, nel secondo

Condivide l'esigenza, espressa da Nania, di restituire attrattività all'istituto, ma sottolinea come lo stesso fallimento del referendum rende più lontane quelle riforme che costituiscono il necessario strumento per ottenere tale obiettivo.

Fabrizio POLITI, riflettendo sul tema, sollevato da Nania, della crisi dello strumento referendario congiunta a quella dei canali rappresentativi, sottolinea come il riferimento più corretto è quello a "questo" referendum svoltosi il 18 aprile 1999, che sicuramente partecipa ma non esaurisce l'istituto previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Questo referendum si è caratterizzato sotto vari profili: l'oggetto, il modo in cui le forze politiche si sono disposte, ed in genere tutti gli elementi propri alla singola vicenda. L'esito di questo referendum –aggiunge Politi ricollegandosi a quanto espresso da Ridola- è la diretta espressione della crisi dei canali rappresentativi. Ciò rende evidente l'esigenza di tornare a riflettere su questi ultimi, e sui congegni della forma di governo: se è necessario stare attenti a non depauperare il referendum quale momento di partecipazione, altrettanta attenzione va posta nel non sopravvalutare tale strumento, proprio per superare la crisi dei canali della rappresentanza politica.

Tommaso Edoardo FROSINI sottolinea come forse sia prematuro sostenere che il referendum versi in una crisi irreversibile, dal momento che una serie di referendum svoltisi in passato ha rivestito una grande importanza: Basti ricordare quello del 1993 che ha consentito l'introduzione del sistema maggioritario, e che aveva il carattere assai chiaro di referendum che vedeva contrapposti due principi, ovvero due opposti metodi elettorali. Nel 1997, poi, una serie di referendum ha visto il popolo approvarne alcuni e respingerne altri, determinando molti a sostenere la raggiunta maturità del popolo.

Se di maturità può e deve continuare a parlarsi anche in relazione a questo referendum, allora si deve prendere atto che il popolo si è astenuto su un referendum il cui risultato era un sistema elettorale assolutamente stravagante ed occasionale, che forzando la distribuzione maggioritaria consente – per l'assegnazione del 25% dei seggi alla Camera - ai candidati meglio piazzati di venire eletti. Ricollegandosi al tema del rapporto tra referendum e forma di governo, riprende la citazione di Ridola del famoso dibattito tra Carré de Malberg e Mirkìne Guetzevich sulla compatibilità o meno del referendum con il parlamentarismo; per sottolineare come il parlamentarismo di quei tempi fosse affatto diverso da quello attuale, avendo poi subìto il processo di razionalizzazione e successivamente condotto al rafforzamento del principio maggioritario. Si chiede, dunque, se il referendum ex art. 75 Cost. possa convivere con una democrazia maggioritaria, e gli esempi degli altri ordinamenti europei (in Gran Bretagna è assente; in Germania è assente a livello federale e presente nei singoli stati; in Francia non è abrogativo e viene sollecitato dal Presidente della Repubblica) rafforzano i dubbi in tal senso: in una democrazia maggioritaria, forse la sovranità popolare viene soddisfatta nel momento elettorale attraverso la scelta della coalizione, del conferimento ad essa del mandato a governare e quindi, tra l'altro, anche a cambiare eventualmente la legge elettorale.

Riccardo CHIEPPA ricorda come alla fine dell'ottocento in Spagna e Portogallo c'erano sistemi elettorali che prevedevano il ripescaggio (limitato nel numero) dei primi non eletti che avessero superato una data votazione, che aveva la funzione di permettere l'elezione di personalità di grosso spessore. Si chiede poi il motivo per il quale molti elettori hanno disertato le urne: il singolo cittadino si è sentito inutile, ha percepito che il referendum aveva carattere meramente consultivo, poiché i politici erano pronti ad una legge elettorale diversa in modo che il sistema elettorale che sarebbe nato dal referendum non sarebbe mai stato applicato. Riflette poi sulla lunghezza e l'incomprensibilità del quesito: il rimedio adottato, quello della titolazione – data però dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, e non dai promotori- serve a ben poco, e forse è stato addirittura controproducente. Suggerisce come eventuale rimedio a situazioni come quella descritta, la previsione di una sorta di obbligatorio abstract del quesito che evidenzi l'obiettivo che si vuole raggiungere.

La certezza negli elettori che i risultati del referendum sarebbero stati disattesi ha dunque giocato un ruolo determinante.

Conclude chiedendosi se, dal punto di vista democratico, non sia stato migliore il non raggiungimento del quorum piuttosto che il suo raggiungimento ed il successivo spregio del risultato referendario.

Federico SORRENTINO si sofferma a riflettere in ordine al requisito della chiarezza, ricordando che tutti i quesiti referendari per essere intesi, nella loro portata, dall'elettore medio, abbisognano delle mediazioni offerte dalle forze politiche e dai mass-media. In questo caso non è stata tanto la complicatezza o l'elaboratezza del quesito ad attenuare la partecipazione al voto, quanto piuttosto la mancanza di chiarezza (non del quesito, ma) delle implicazioni politiche del referendum. Invero era proprio la posta in gioco ad essere poco chiara e non pare che i mass-media ed in particolare i dibattiti televisivi abbiano contribuito a definirla.

Francesco RIMOLI concorda con Politi in ordine all'opportunità di non generalizzare le considerazioni raggiungibili dall'analisi della vicenda del referendum del 18 aprile. La differenza con il referendum elettorale del 1993 risiede, a suo giudizio, nel fatto che allora la volontà del popolo venne espressa con la convinzione di possedere uno strumento per semplificare in senso positivo la politica italiana. Gli sviluppi successivi, con la proliferazione –a tratti al limite del grottesco- di piccoli partiti, hanno probabilmente ingenerato la sfiducia nella utilità dello strumento in questione. Rileva d'altro canto la necessità del quorum, che evidenzia la ratio (diversa da quella del referendum ex art.138) di una pronuncia di larga parte del corpo elettorale quale condizione necessaria per potersi contrapporre ad una scelta parlamentare, senza la quale verrebbe meno la legittimazione di una pronuncia popolare di tal genere . Discende da ciò la legittimità dell'uso strategico che è stato fatto dell'astensione da parte di alcune forze che avevano a questa soluzione la propria sopravvivenza. Può probabilmente farsi riferimento ad una crisi di un certo impiego del referendum, che l'esperienza pone in evidenza, per aggirare gli strumenti della democrazia rappresentativa, snaturandone il significato complessivo all'interno del sistema costituzionale.

Sergio PANUNZIO condivide la difficoltà di fare valutazioni prospettiche, in ordine ai destini futuri dell'istituto, basandosi su questa vicenda, ma esprime l' impressione che essa sia sintomo di una sofferenza non congiunturale ma strutturale dell'istituto. Riemerge il nodo dell'innesto del referendum nel nostro sistema politico costituzionale, non risolvibile ormai se non attraverso riforme profonde della sua disciplina, visto che oggi tale innesto è pregiudicato da tutta una serie di elementi non altrimenti eliminabili, a cominciare da un certo tipo di giurisprudenza della Corte costituzionale e dalle conseguenze del carattere di atto normativo con forza di legge che si è voluto dare all'istituto.

E' quindi auspicabile l'intervento riformatore, per ridare funzionalità ad un istituto di partecipazione democratica.

L'odierna società di massa mostra come i tradizionali istituti di democrazia rappresentativa si rivelino sempre più incapaci di svolgere funzioni non solo di partecipazione, ma di integrazione. Gli istituti di democrazia diretta, pur non costituendo l'unica soluzione a tale crisi, costituiscono un importante elemento di integrazione ed educazione civile dei cittadini. E' necessario, d'altronde, che essi siano ben congegnati, in modo tale che, fra le altre cose, siano evitati i noti problemi relativi alla chiarezza del quesito, e che il referendum viva come istituto collocato sul versante della società, anziché essere fagocitato dalle istituzioni.

Ciò posto, l'impressione di Panunzio è che il mancato raggiungimento del quorum sia dipeso soprattutto da due elementi tra loro congiunti: la sensazione diffusa che il referendum non avrebbe giocato come strumento della società nei confronti delle istituzioni politico-rappresentative, e che da queste ultime sarebbe comunque dipeso il risultato concreto anche in caso di vittoria del si: in sintesi, un senso di estraniazione della società rispetto al referendum.

Con riguardo al quorum, Panunzio osserva che quando esso venne previsto dall'Assemblea Costituente, la partecipazione politica era un dato completamente diverso da quello della realtà odierna, dove si afferma una progressiva riduzione della partecipazione. Dubita del fatto che il quorum sia elemento imprescindibile dal punto di vista della ratio dell'istituto, in quanto l'argomento che solo il quorum conferisca al referendum la legittimazione sufficiente a contrapporsi al Parlamento rischia di provare troppo, in quanto il quorum non è previsto nel referendum ex art.138, che ha valenza tipicamente oppositiva rispetto alla volontà espressa dal Parlamento. Chiarisce inoltre il suo pensiero, sottolineando come l'individuazione del Capo dello Stato quale garante del rispetto del vincolo derivante dal referendum scaturiva in un suo precedente scritto quale soluzione di risulta (in conseguenza della giurisprudenza della Corte costituzionale), ma altamente problematica e foriera di pericoli.

Il vincolo per la legislazione successiva è, probabilmente, solo negativo, essendo quello positivo ultroneo rispetto all'effetto giuridico che si può collegare al referendum.

Panunzio esprime la propria perplessità circa la tesi secondo cui il referendum non sarebbe in grado di esprimere, in modo diretto ed immediato, una volontà popolare unitaria. Essa sembra, fra l'altro, contraddetta dall'esistenza, in diversi Paesi, del referendum c.d. "deliberativo" (o "iniziativa popolare").

Conclude notando come l'art.48, che afferma essere il voto dovere civico, valga non solo per le elezioni, ma anche per le consultazioni referendarie: la previsione del quorum di partecipazione, sotto tale profilo, si carica di un significato particolare.

CHIOLA replica auspicando innanzitutto una accentuazione della portata del titolo del referendum, per favorire, da un lato, la chiarezza del quesito e, dall'altro, il vincolo nei confronti del legislatore futuro.

Prendendo spunto dalla lettura data da Frosini dell'esito del referendum del ‘99 che si distacca dalle altre in quanto l'astensione costituirebbe espressione di maturità del popolo che ha fatto una scelta in ordine a principi (ritorno al proporzionale?), obietta che la scelta del principio elettorale presuppone la possibilità di introdurre principi nuovi, operazione questa che appare invece difficile proprio al referendum in materia elettorale poiché grava sul medesimo, alla stregua della recente sentenza della Corte costituzionale, il duplice vincolo della assenza di manipolazione - novità del quesito e della operatività della normativa di risulta. Il percorso obbligato dei promotori è infatti quello di muoversi all'interno della legge abroganda aggredendo soltanto qualche norma la cui eliminazione mantenga in qualche modo la funzionalità dello strumento elettorale. E' questo il limite grave del referendum in materia elettorale, giacché impedisce all'elettore di sentirsi veramente sovrano poiché sa che in questa materia il Parlamento dovrà comunque rimetterci le mani.

Conclude non condividendo l'affermata superfluità del referendum in un sistema maggioritario, giacché al contrario, proprio in tale sistema, il referendum va rafforzato per rappresentare un effettivo strumento di contropotere.

Universita\' di Perugia Universitΰ di Roma La Sapienza Luiss - Guido Carli