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Le tecniche della legislazione nella CE
Introduttore: prof. Giuseppe Ugo Rescigno
24 novembre 2000
Resoconto redatto dai dott.ri Francesco Clementi e Paolo Zuddas
Giuseppe Ugo Rescigno inizia con una
premessa: il fondamento delle sue considerazioni sul drafting in Europa deve
essere rintracciato nell’opera in due volumi a cura di Rodolfo Pagano, edita
dalla Camera dei Deputati nel 1997, dal titolo «Le direttive di tecnica
legislativa in Europa».
E’ infatti dalla lettura di quei volumi che si
può apprendere come quasi tutti gli Stati europei – e con essi l’Unione
europea – dagli anni ’70 ad oggi si siano dotati, in via ufficiale o
informale, di documenti più o meno analitici, per guidare gli addetti ai lavori
(ed i politici) nella redazione dei testi normativi.
Gli Stati presi in considerazione dall’opera di
Pagano sono Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, poi c’è
l’Unione europea e quindi l’Autore riporta giustamente un documento molto
significativo dell’OCSE del 1995, cui è da aggiungere un secondo documento
dell’OCSE, ancora più ricco del primo, del 1997. Come ricorda Rescigno, i
volumi contengono documenti ufficiosi, come quello del 1960 del Consiglio di
Stato del Belgio, e documenti ufficiali a noi molto più vicini; la cui
provenienza e forza giuridica è la più varia: si va dalla Costituzione alla
legge, dalla circolare agli accordi interistituzionali dell’Unione europea,
dalle istruzioni del governo ai propri uffici a veri e propri manuali.
A titolo di esempio Rescigno ricorda il testo
dell’art. 49, lett. a), della Costituzione austriaca, in base al quale:
«1. Il Cancelliere federale è autorizzato
insieme con i competenti ministri federali a ripubblicare con efficacia
vincolante le leggi federali nel testo vigente, mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
2. Con la pubblicazione possono:
essere corrette vecchie locuzioni e modi di
scrivere superati;
essere corretti i rinvii ad altre disposizioni
che non corrispondono più allo stadio della legislazione o qualsiasi altra
contraddizione;
essere dichiarate non più vigenti le norme che a
causa di successivi disposizioni di legge sono state implicitamente abrogate
ovvero sono divenute prive di oggetto;
essere stabilite intitolazioni abbreviate o
abbreviazioni con lettere delle intitolazioni delle leggi;
essere adeguatamente modificate le denominazioni
e numerazioni degli articoli di legge, dei commi e così via, per il venir meno
o per l’inserimento di singole norme e in tale contesto possono essere
adeguatamente corretti anche i rinvii ad essi contenuti all’interno del testo
della norme di legge;
possono essere riunite e, al tempo stesso, per
mezzo della pubblicazione, possono essere pubblicate separatamente norme
transitorie come pure redazioni precedenti ancora da applicarsi della legge
federale sottoposta a modifica, previa indicazione del loro ambito di validità.
3. A partire dal giorno seguente a quello della
pubblicazione della ripubblicazione tutti i tribunali e tutte le autorità e gli
uffici amministrativi sono tenuti, con riferimento alle fattispecie venutesi a
configurare successivamente, all’osservanza del testo della legge federale
quale risulta sulla base della ripubblicazione».
Rescigno sottolinea quindi l’assenza di una
piena corrispondenza fra i documenti dei diversi Stati; infatti, se pure esiste
un comune denominatore - costituito dalle regole meramente formali per la
scrittura dei testi normativi - poi però ogni testo considera questioni
diverse, talvolta limitandosi a trattare dei testi normativi, altre occupandosi
di qualunque testo con carattere giuridico (non solo quindi legislative
drafting, ma soprattutto legal drafting).
In conclusione della sua premessa Rescigno
precisa il proprio inquadramento del tema del drafting: egli ritiene che le
molte tecniche che possono essere adottate e praticate per la migliore redazione
dei testi normativi possano raggrupparsi in quattro campi principali:
1) Legistica o tecnica legislativa in senso
stretto, o drafting. E’ la tecnica che si preoccupa della redazione dei
testi normativi dal punto di vista sia del linguaggio comune, sia del linguaggio
giuridico nonché della forma esteriore e della migliore organizzazione
concettuale.
2) Analisi di fattibilità o la valutazione
legislativa. E’ l’insieme delle tecniche che consentono di valutare ex
ante un testo normativo per verificare, nei limiti del possibile, la sua
adeguatezza in termini di risorse materiali, personali, finanziarie, rispetto
agli obbiettivi perseguiti e ai risultati sperati e le conseguenze probabili che
la sua immissione determinerà nel sistema.
3) Controllo di gestione. E’ l’analisi
ex post, delle effettive conseguenze e realizzazioni raggiunte dall’applicazione
dell’atto normativo.
4) Analisi delle procedure. E’ lo studio
sistematico delle procedure adottate o da adottare nella preparazione, redazione
e approvazione di un testo normativo al fine di coordinare al meglio e praticare
effettivamente tutte le valutazioni implicate dai tre numeri precedenti. Si
tratta di un campo strumentale, spesso molto trascurato, che serve a rendere
possibili gli altri tre in quanto, se non viene prestata un’attenzione
particolare alle procedure, qualsiasi iniziativa è destinata a fallire, non
trovando modo di inserirsi nella routine degli organi che si occupano di queste
cose.
Per quanto attiene più specificamente all’Unione
europea, Rescigno osserva come le regole sulla produzione degli atti normativi,
cioè le regole sulle regole, siano frammentariamente contenute in diversi atti.
Anzitutto, nel trattato della Comunità
europea vi sono due importanti articoli: l’art. 253 (ex 190) e l’art.
254 (ex 191). L’art. 253 prescrive che «i regolamenti, le direttive e le
decisioni adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
nonché detti atti adottati da Consiglio o dalla Commissione, sono motivati e
fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in
esecuzione del Trattato». L’art. 254 disciplina sommariamente la
pubblicazione legale degli atti nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo l’introduttore, maggiore interesse
destano però quei documenti che non si limitano a disciplinare
frammentariamente qualche aspetto degli atti normativi, ma che cercano di
affrontare il tema nel suo insieme. Sotto questo aspetto Rescigno ritiene
opportuno prendere le mosse dalla Dichiarazione n. 39, allegata al
trattato di Amsterdam, perché gerarchicamente si tratta del documento posto al
livello più elevato entro l’Unione e perché è singolare trovare un trattato
che affronti questioni di questo genere. Il testo è il seguente: «La
Conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è
di fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata
dalle competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli
ambienti professionali»; si richiamano poi le conclusioni tratte in
proposito dalla Presidenza del Consiglio europeo ad Edimburgo in data 11 e 12
dicembre 1992, nonché la risoluzione del Consiglio relativa alla qualità
redazionale della legislazione comunitaria adottata l’8 giugno 1993, per
aggiungere che la Conferenza ritiene che le tre istituzioni coinvolte nella
procedura di adozione della legislazione comunitaria (in tutti i testi, la
traduzione italiana parla di legislazione comunitaria, è cioè passata ormai l’idea
che si tratta di leggi, anche se ufficialmente si chiamano regolamenti) dovrebbero
definire orientamenti per la qualità redazionale di detta legislazione.
Nella Dichiarazione si sottolinea altresì che la legislazione comunitaria
dovrebbe essere resa accessibile e a questo riguardo ci si rallegra dell’adozione
e della prima applicazione di un metodo di lavoro accelerato per la
codificazione ufficiale dei testi legislativi, metodo individuato dall’accordo
inter-istituzionale del 20 dicembre 1994. Di conseguenza, la Conferenza dichiara
che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero: a) stabilire
di comune accordo orientamenti per il miglioramento della qualità redazionale
della legislazione comunitaria e seguire tali orientamenti nell’esame di
proposte di progetti di atti legislativi comunitari adottando disposizioni di
organizzazione interna che ritengano necessarie per far sì che i suddetti
orientamenti siano correttamente applicati; b) fare il massimo sforzo per
accelerare la codificazione dei testi legislativi.
Rescigno aggiunge che dopo la Dichiarazione 39 si
sono avuti tre altri interessanti documenti.
La relazione della Commissione al Consiglio
intitolata «Legiferare meglio, una responsabilità comune. 1998», dalla
quale è possibile apprendere i) che la relazione viene presentata ogni
anno al Consiglio dalla Commissione, che opera una valutazione sugli andamenti
della legislazione e sull’attuazione della Dichiarazione 39; ii) che la
Commissione ha cominciato ad applicare il protocollo sulla sussidiarietà e
proporzionalità nonché la Dichiarazione 39, senza attendere la ratifica del
trattato di Amsterdam; iii) che una delle conseguenze dell’applicazione
del principio di proporzionalità è l’obiettivo di «correggere l’eccesso
di dettaglio nella normativa»; iv) che la Commissione «incoraggia il
ricorso a strumenti alternativi alla legislazione» come ad esempio gli accordi;
v) che la Commissione prosegue i suoi sforzi nella codificazione,
rifusione e consolidazione (termini che non hanno il significato che siamo
soliti attribuirgli); vi) che è responsabilità di tutte le Istituzioni
non appesantire i testi legislativi, limitare il numero delle richieste alla
Commissione, recepire le proposte di semplificazione e di codificazione.
La relazione della Commissione al Consiglio
intitolata «Legiferare meglio 1999».
L’Accordo inter-istituzionale del 22
dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale
della legislazione comunitaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. C 73 del
17 marzo 1999. L’accordo contiene un preambolo e si sviluppa poi in 22 punti,
alcuni dei quali interessanti, come l’affermazione che «gli atti
comunitari generali sono redatti secondo una struttura uniforme (titolo,
preambolo, articolato e – all’occorrenza – allegati)» e che «i
visto indicano la base giuridica dell’atto e le fasi essenziali del suo
procedimento di formazione», mentre «i considerando motivano in modo
conciso le norme essenziali dell’articolato senza riprodurne o parafrasarne il
dettato» e senza contenere enunciati di carattere normativo o dichiarazioni
di natura politica (n. 10). Inoltre, l’accordo enuncia i principio
fondamentali in base ai quali le modificazioni devono essere testuali, gli atti
divenuti obsoleti sono soggetti ad abrogazione espressa (n. 21) e l’adozione
di un nuovo atto «dovrebbe dar luogo alla abrogazione espressa di ogni atto
o disposizione divenuti senza oggetto per effetto di un nuovo atto o in
conflitto con il medesimo». Peraltro, l’accordo non si limita a questo ma
detta in qualche modo un programma di lavoro, prevedendo che le istituzioni
debbano incaricare i propri «uffici giuridici di elaborare entro l’anno
successivo alla pubblicazione dei presenti orientamenti una guida pratica comune
destinata a coloro che contribuiscono alla redazione dei testi legislativi».
Rescigno apre quindi una parentesi sul problema
del linguaggio. Sottolinea come tutte le lingue dei paesi della Comunità siano
lingue ufficiali e come, conseguentemente, tutti i documenti con valore
giuridico vengano tradotti in ciascuna lingua ufficiale. Peraltro, essendo l’inglese
e il francese le lingue «classiche» di lavoro, accade di frequente che i
traduttori in italiano adottino e italianizzino parole inglesi o francesi,
attribuendo ad esse un significato diverso da quello corrente in Italia. Ne
deriva un «italiano dell’Unione», diverso da «l’italiano dell’Italia»
ed un problema che dovrebbe essere segnalato e risolto a livello governativo.
Rescigno sottolinea come nei documenti in
italiano provenienti dall’Unione si trovino tre diverse espressioni: codificazione
(che usata senza aggettivo vuol dire codificazione costitutiva), rifusione
(che in realtà è un francesismo) e consolidazione (che invece è un
anglicismo pur non corrispondendo al significato della parola inglese, infatti
con consolidazione si intende una codificazione dichiarativa). Più
precisamente, con la parola codificazione, detta a volte anche
costitutiva, si intende la riunificazione in un unico testo di molti testi
anteriori con l’intesa che da un lato il nuovo testo codificato abroga tutti i
precedenti testi (per questo costitutiva), ma dall’altro lato che questa
codificazione si limita solo a correzioni formali, derivanti dalla necessità di
un coordinamento sistematico (non è quindi una vera codificazione nel senso
nostro, in quanto pur essendo innovativa si limita alla correzione formale). Si
opera poi una distinzione tra codificazione verticale (diacronica), che
riunifica testi che si sono succeduti nel tempo sullo stesso oggetto, e
codificazione orizzontale, che riunifica in un testo più ampio vari testi che
disciplinavano parti di tale oggetto. Questa codificazione corrisponde al nostro
testo unico con forza di legge allorquando la legge di delegazione attribuisce
al Governo solo il compito di organizzare sistematicamente i precedenti atti
senza apportare modifiche sostanziali. Non corrisponde al c.d. testo unico
compilativo in quanto ha forza di legge e quibdi abriga i precedenti atti anche
se si tratta di un testo unico che deve limitarsi al coordinamento e alla
riunificazione meramente formale. La locuzione rifusione, invece, per
come usata nei testi della U.E., è quell’atto che riunifica e sostituisce
precedenti atti apportando alle norme contenute in essi tutte le modificazioni
sostanziali che appaiono opportune. E’ il nostro testo unico con forza di
legge quando il Parlamento con la legge di delegazione individua anche criteri e
principi direttivi per la modificazione sostanziale del contenuto degli atti.
Infine, per consolidazione si intende il testo unico meramente
compilativo, redatto dagli Uffici e reso ufficiale dalla Commissione. Questo
testo però non sostituisce e non può sostituire gli atti riunificati
cosicché, in caso di divergenza, questi continuano a prevalere.
Riprendendo l’analisi dei documenti sul
drafting in Europa, Rescigno ritiene che il testo più organico seguito dall’Unione
per quanto attiene alla redazione degli Atti sia «Le regole di tecnica
legislativa del servizio giuridico della Commissione», la cui prima
redazione risale al 1976. Si tratta di un testo scritto in francese del quale
non si rintracciano traduzioni in altre lingue (un segnale da non
sottovalutare), che si rivolge agli uffici della Commissione e che, pertanto,
giuridicamente non vincola gli uffici di altre istituzioni. Peraltro, posto che
la Commissione ha iniziativa esclusiva nell’adozione degli atti normativi
della Comunità, questi vengono tutti redatti rispettando questo manuale, almeno
nella fase dell’iniziativa, e ne consegue una forte omogeneizzazione.
Questo testo, che rappresenta un vero e proprio
manuale, è diviso in tre parti, ciascuna con la propria numerazione decimale.
La prima parte è dedicata alla struttura degli atti; la seconda alla
modificazione degli atti e la terza a tutto il resto.
Nella prima parte si trova una lunga trattazione
dedicata al «titolo» cioè a quello che noi chiamiamo intestazione (numero
della legge, data, argomento); segue una parte molto interessante dedicata ai
«visti» e ai «considerando». I primi indicano la base normativa dell’atto
e attestano il procedimento seguito, i secondi elencano e spiegano i motivi, le
ragioni e gli obiettivi in base ai quali l’atto è stato approvato. L’importanza
di queste premesse al testo normativo è dimostrata da alcune recenti sentenze
della Corte di Giustizia (18 novembre 1999 in causa C 207/97; 23 febbraio 1999
in causa C 42/97; e 8 maggio 1998 in causa C 22/96) che, per valutare la
correttezza della base giuridica utilizzata, prende le mosse proprio dai
«visto» e dai «considerando».
Diversamente dall’esperienza europea, Rescigno
sottolinea come l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 escluda in Italia l’obbligo
di motivazione per gli atti normativi e riprende la distinzione operata da M.S.
Giannini tra giustificazione e motivazione. Se con giustificazione s’intende l’identificazione
dei presupposti normativi e di fatto che stanno a fondamento dell’atto, la
motivazione è invece l’enunciazione delle ragioni prospettiche e degli
obiettivi in base ai quali l’atto è stato approvato. Adottando questa
distinzione è possibile affermare che se la legge formale per antica tradizione
non è né giustificata né motivata, questo non è vero per gli altri atti
normativi che devono sempre essere giustificati (ex art. 3, d.p.r. n. 1092 del
1985).
Per quanto riguarda la ripartizione del testo
normativo l’esperienza europea di differenzia ancora di più dalla nostra
tradizione. Ci accomuna la ripartizione del testo in articoli ed anche l’individuazione
delle partizioni superiori all’articolo, che sono quelle tradizionali del
codice di Napoleone, riprese poi dal nostro codice civile: la sezione, il
capitolo (che da noi è chiamato capo), il titolo e la parte. Ci sono diversità
per quanto riguarda invece le regole sulla divisione inferiore all’articolo.
Rescigno prende quindi ad esempio un regolamento comunitario, il n. 203/2000 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, del quale ha analizzato il testo in italiano, in
francese, in inglese ed in tedesco, notando che se dal punto di vista grafico è
perfetta la corrispondenza, il problema maggiore è dato dalle corrispondenze in
queste lingue. Infatti al termine italiano capitolo corrispondono
chapitre, chapter, kapitel e al termine italiano articolo corrispondono
article, article, artikel. Inoltre, al di sotto dell’articolo, la distinzione
principale è data dal paragrafo, individuato da un numero arabo. In
corrispondenza del termine italiano paragrafo troviamo paragraphe,
paragraph, absatz ed a complicare le cose si nota come non sempre l‘articolo
sia diviso in paragrafi, potendo non essere diviso o potendo essere diviso in
qualcosa di diverso. Inoltre, il testo spesso è diviso in due parti e tra la
prima e la seconda parte ci sono due spazi. Queste parti, pur così individuate,
in francese si chiamano alinéa e vengono tradotte in italiano con comma,
pur trattandosi chiaramente di qualcosa di diverso. In inglese invece si usa l’espressione
sub-paragraph e in tedesco unt-absatz. C’è poi una parte che viene chiamata
in italiano punto, individuata da un i), che in francese diventa
point, in inglese ancora una volta sub-paragraph, ed in tedesco ziffer. Ancora,
la nostra lettera si chiama in francese sempre point, ed in tedesco
buchstade.
La parte seconda del manuale è invece tutta
dedicata alle modificazioni che, per una regola di buon senso, devono essere
espresse e testuali. Il manuale chiarisce come devono essere scritti i titoli
degli atti modificativi di precedenti atti, perseguendo l’obiettivo di rendere
possibile, a ritroso, la ricostruzione di tutte le vicende modificative di un
dato testo.
Una parte del manuale è quindi dedicata alla
correzione degli errori materiali mentre nella terza parte troviamo i formulari,
cioè la spiegazione di come si fanno le citazioni ed i rinvii; a tal proposito
Rescigno rileva come il testo dell’Unione Europea richiami il «Trattato di
legistica formale» edito dal Primo Ministro belga nel 1982.
Per chiudere la panoramica sui documenti che
trattano di drafting in Europa, Rescigno ricorda che dal 1995 viene
continuamente aggiornato un «Manuale inter-istituzionale di convenzioni
redazionali» che attiene a tutte le pubblicazioni dell’Unione e che
quindi contiene anche alcune regole di legistica, cui si accompagna poi il «Formulario
degli atti del Consiglio».
Rescigno conclude quindi la propria introduzione
con un accenno alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
marzo 2000, dal titolo «Analisi tecnico-normative e analisi dell’impatto
della regolamentazione», pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 118
del 23 maggio 2000. Si tratta di un testo che, richiamandosi alle
raccomandazioni Ocse del 1995 e 1997, e viste le dichiarazioni allegate al
Trattato di Amsterdam, prevede due analisi distinte realizzate con due distinti
documenti da allegare a tutti i progetti governativi, tanto gli atti con forza
di legge quanto ai regolamenti. Con l’attuazione della direttiva, diventeranno
tre le schede di accompagnamento degli atti governativi: 1) la scheda
finanziaria, già utilizzata dal 1988; 2) l’analisi tecnico-normativa (ATN),
con la quale ci si ripromette di verificare il rispetto delle regole di
legistica; 3) l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Rescigno ritiene che l’analisi dell’impatto
della regolamentazione (AIR) determinerà un notevole aumento di lavoro per gli
uffici del governo; infatti, il documento dovrà contenere l’ambito dell’intervento
normativo, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni,
dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti, riprendendo l’idea della
c.d. «copertura amministrativa» (espressione coniata da Bettini una ventina di
anni fa per indicare quali uffici sarebbero coinvolti - in termini di mezzi,
qualità e procedure - nell’atto normativo da approvare). Inoltre, la scheda
dovrà contenere i presupposti attinenti le sfere organizzative, finanziarie,
economiche e sociali e dovrebbe dimostrare l’esistenza di ricadute su uno o
più settori economici non direttamente ricompresi negli obiettivi di
intervento.
In conclusione, Rescigno sostiene di non aver
rinvenuto nell’esperienza comunitaria un vero e proprio manuale comune per il
drafting legislativo, mentre a livello italiano proprio quest’ultimo
documento, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri su AIR e ATN,
rappresenta un testo molto ricco e molto avanzato.
Sergio Lariccia, dopo aver ringraziato l’introduttore
ed aver colto l’occasione per ricordare il prof. Barettoni Arleri, che del
tema della fattibilità della legge si era occupato molto, afferma di
condividere le preoccupazioni espresse da Rescigno in riferimento all’importanza
del linguaggio e ricorda in merito anche una relazione dell’attuale ministro
dell’Istruzione, Tullio de Mauro, dal titolo «Il linguaggio della
divulgazione». Lariccia ritiene che, alla luce anche delle considerazioni di
Rescigno, sia necessario ripensare al problema della conoscibilità del testo
normativo da parte di tutti i cittadini e sottolinea poi un ulteriore aspetto,
collegato alla preparazione delle figure professionali che saranno impegnate a
redigere i testi normativi.
Volendo in conclusione valutare i risultati del
lavoro di elaborazione di regole di tecnica legislativa, può affermarsi che
raramente la fattura redazionale è stata così scadente come in alcuni tra i
testi normativi più recenti, come le riforme «Bassanini» o le leggi
finanziarie, la cui formulazione presenta degli aspetti negativi evidentissimi
dal punto di vista della chiarezza del dato normativo.
Sergio PANUNZIO,
muovendo dall’accenno operato dal relatore a proposito di un indirizzo sulla
testualità delle modificazioni contenuto nel documento inter-istituzionale del
1998, chiede se c’è, o si prospetta nel sistema normativo europeo una
progressiva eliminazione dell’abrogazione tacita.
Giuseppe U. RESCIGNO
replica che per rispondere al quesito bisognerebbe compiere un’indagine di
tipo giurisprudenziale per constatare se e quante volte il tribunale e la Corte
europea hanno riconosciuto e individuato l’abrogazione tacita. L’indicazione
fornita è nel senso di evitarla, ma tale orientamento non rappresenta alcuna
garanzia.
In realtà il problema non riguarda tanto le
abrogazioni tacite, quanto le sovrapposizioni parziali. L’abrogazione,
infatti, presuppone una perfetta sovrapponibilità della fattispecie, in quanto
in tale ipotesi la fattispecie successiva è perfettamente sovrapponibile a
quella anteriore. Mentre quando ci si trova in presenza di sovrapposizioni
parziali - a tutt’oggi, data l’enorme estensione delle regole e il loro
continuo intreccio, assai frequenti - occorre valutare se una certa regola, per
un dato «pezzetto» della sua fattispecie, in realtà è derogata e sostituita
da un’altra. Questo fenomeno è impossibile da governare, anche perché è
pressoché impossibile immaginare l’impatto normativo, l’insieme di tutte le
conseguenze che una certa disposizione nuova introdurrà in tutte le
disposizioni dell’ordinamento. Questo lo scopre il giudice, cioè lo scopre la
pratica, quando ci si imbatte in norme che s’incrociano e bisogna decidere
quale delle due applicare. La ricerca è complicata anche nel caso di
abrogazione tacita, fenomeno anch’esso assai diffuso e di cui ancora si
ignorano le reali dimensioni. Per definirle compiutamente, infatti, è
necessaria una vastissima conoscenza della giurisprudenza, non conseguibile
attraverso l’aiuto dei repertori. Una ricerca sul complesso delle abrogazioni
tacite potrebbe essere effettuata solo da un istituto di ricerca che abbia un
programma molto ampio, lo metta in cantiere e disponga di decine di persone a
cui distribuire il lavoro.
Il numero di abrogazioni tacite non dovrebbe
comunque essere molto alto, mentre è altissimo il caso di sovrapposizioni
parziali da risolvere in sede giurisprudenziale.
Paolo OLIMPIERI
ritiene che i principali problemi operativi della analisi di impatto della
regolazione attribuita al nucleo per la semplificazione costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri derivino in buona parte dallo statuto
metodologico sul quale essa è fondata. Tale analisi, infatti, finisce per
riproporre i dubbi e le incertezze che agitano il dibattito relativo alla c.d.
'analisi economica del diritto'. In particolare, la direttiva del Presidente del
Consiglio sull'analisi di impatto impone di aprire la discussione relativa alle
opzioni metodologiche, spesso non chiare, che stanno alla base di ogni attività
di valutazione: in questo caso, dei benefici e dei costi derivanti
dall'introduzione di una certa disciplina nell'ordinamento. Le difficoltà di
natura teorica che una analisi siffatta incontra si traducono poi in problemi
operativi: ciò che non sembra sempre agevole è non tanto 'far dialogare tra
loro' gli specialisti delle varie discipline, quanto trovare un metodo di
ricerca applicata che consenta di ordinare gli apporti dei diversi saperi
(giuridico, economico, sociologico) all'interno di un quadro epistemologico
coerente ed attendibile. A quest'ultimo proposito, chiede a Rescigno quale ruolo
immagina per i giuristi all'interno di questa analisi; in particolare, non è
agevole rispondere alla domanda su quale rapporto dovrebbe instaurarsi con gli
economisti.
Giuseppe U. RESCIGNO
osserva che se si combinano insieme varie competenze diventa difficilissimo
dialogare, perché si opera con parole diverse e, naturalmente, concetti
diversi, spesso difficilmente armonizzabili. Tuttavia queste iniziative di
semplificazione funzionano solo se si creano dei gruppi di lavoro che
interagiscono tra loro. Il problema si era posto già in seno alla commissione
Barettoni-Arleri in relazione all’U.F.L. (Ufficio di Fattibilità delle Leggi)
nel quale - si immaginò - dovevano essere presenti esperti di organizzazioni
complesse, sociologi, ecc., operanti sostanzialmente insieme. I giuristi, in
realtà, in questo tipo di analisi hanno un ruolo secondario; tuttavia, in molti
casi, non si comprende nulla se non si conosce il diritto, perché se si vuole
sapere - ad esempio - quale sia l’impatto di una norma su un ufficio occorre
certamente l’aiuto di un esperto di organizzazione aziendale, però se non si
conosce il diritto pubblico, il diritto del lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione, si compiono grossi errori. Il problema, quindi, è che i
diversi esperti dovrebbero imparare a lavorare insieme. Inoltre, se queste
analisi vengono svolte da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, quali
sono spesso i professori universitari, che si incontrano una volta ogni mese o
ad intervalli anche superiori, i problemi non si risolvono; bisogna perciò
creare delle competenze interne all’Amministrazione, puntando su giovani
motivati, colti e capaci di studiare, che debbono in certa misura «inventarsi»
questo lavoro giorno per giorno.
Ma il problema più drammatico, soprattutto in
Italia, è che il nostro legislatore non programma mai il suo lavoro e quindi
interviene sempre all’ultimo momento, formulando risposte normative a problemi
assai complessi in tempi limitatissimi e assolutamente inadeguati. Da questo
punto di vista può essere d’esempio, almeno sulla carta, il sistema inglese:
la presenza, cioè, di un comitato dei ministri sulla legislazione che si
riunisce con un anno di anticipo e progetta la produzione normativa per l’anno
successivo, con la conseguenza che gli uffici sanno con molto anticipo che entro
un dato periodo debbono presentare un certo progetto, e quindi cominciano ad
attivarsi per tempo.
In Italia questo è impensabile. Bisogna quindi
immaginare iniziative molto più limitate. A riguardo l’unica esperienza di un
certo interesse è quella della regione Toscana, dove opera una persona che da
tempo ormai si occupa solo di questo, la quale sostanzialmente si inventa il
lavoro: esamina tutti i progetti di legge presentati nelle diverse materie e
cerca di capire intuitivamente quelli che saranno discussi, individua
approssimativamente il momento di inizio dell’esame in commissione,
approfondisce il contenuto dei progetti che «meritano», formula una relazione
e la offre al legislatore.
La recente direttiva sull’Analisi dell’Impatto
della Regolamentazione probabilmente migliorerà l’attività di produzione
normativa a livello governativo, però è chiaro che gli uffici possono fare
cose molto più semplici e più limitate di quello che è scritto nella
relazione di presentazione. L’importante, però, è che lo facciano, e che
tale attività diventi routinaria, perché il problema fondamentale in proposito
è legato al radicarsi di un costume, di un’abitudine. La burocrazia infatti
ha tanti difetti, ma ha un grandissimo pregio che è appunto la ripetitività,
la continuità, che garantisce che le cose si facciano. E poi è normale che col
passare del tempo le cose migliorino.
Luigi CIAURRO ricorda
che nel nostro ordinamento è presente una sorta di accordo interistituzionale
sulla redazione delle norme, che è la famosa circolare del 1986 sulle tecniche
di redazione dei testi legislativi. Di recente, presso il Ministro per i
rapporti con il Parlamento, una commissione di studio ha varato un’ipotesi di
aggiornamento di questa circolare che poi è stata trasmessa ai presidenti delle
Camere ed attualmente è in fase di esame al fine di valutare se può essere
ripercorso l’iter del 1986, e quindi emanare una circolare più aggiornata
sulle tecniche di redazione dei testi normativi.
Domanda quindi quali sono i possibili meccanismi
sanzionatori di norme redatte in violazione dei principi di tecnica legislativa;
segnala in proposito che la recente legge sullo statuto del contribuente, la n°
212 del 2000, contiene nei primi articoli una serie di regole di drafting
formale e addirittura sostanziale in materia di redazione di norme tributarie.
Chiede pertanto se l’eventuale dispregio di questi criteri, contenuti in una
legge ordinaria e quindi senza alcuna particolare valenza passiva, potrebbe
avere una rilevanza nell’ambito di quell’errore inevitabile nell’interpretazione
delle leggi tributarie che nella recente «riforma Visco» ha un’efficacia sia
per le sanzioni amministrative che per quelle penali.
Chiede infine quali possono essere le procedure
attivabili per sanzionare eventuali violazioni delle regole sulla redazione dei
testi normativi.
Nicola LUPO osserva
che la relazione di Rescigno costituisce motivo di grande interesse vista anche
dall’ottica italiana, tra l’altro perché fa emergere una situazione che a
livello europeo probabilmente non è molto migliore, in termini di qualità di
legislazione, di quella italiana.
Una caratteristica che accomuna il livello
europeo e il livello interno è l’approccio inter-istituzionale al tema, sia
per quanto riguarda il piano più alto - cioè la consapevolezza della
necessità di un miglioramento della qualità della legislazione come obiettivo
anche politico (che è presente sia nella dichiarazione n. 39 che in altri
documenti prima citati) - sia per quanto riguarda il piano più propriamente
tecnico, quello delle modalità di redazione dell’atto normativo e, in
particolare, delle disposizioni contenenti rinvii ad altri atti normativi.
Il primo ordine di problemi si è posto anche in
Italia, con particolare riguardo al Comitato per la legislazione della Camera
dei deputati, che ha avuto il merito di chiarire che l’obiettivo della
qualità della legislazione è un obiettivo politico, ma ha avuto il limite di
essere una esperienza situata in un unico centro di produzione normativa, e non
invece operante a livello diffuso.
Con riguardo poi ai profili di tipo tecnico,
ricorda che in Italia i problemi di rinvio e di citazione degli atti, ad
esempio, sono notevoli, soprattutto in prospettiva, in particolare nel caso dei
testi unici misti ex articolo 7 della legge n. 50 del 1999 (la prima
legge annuale di semplificazione): in un primo schema di testo unico misto
(sulla documentazione amministrativa), sul quale proprio in questi giorni le
Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato stanno esprimendo il loro
parere, sono presenti degli articoli, e anche dei commi all’interno degli
articoli, denominati come L) e R) a seconda che siano di rango legislativo o
regolamentare. Si avrà quindi un atto che sarà a tre forme, essendo costituito
da un decreto legislativo e da un regolamento, che saranno entrambi adottati, e
unificati, attraverso un D.P.R.: è evidente che un atto siffatto comporterà
problemi assai complessi per la sua citazione, ad esempio nell’ipotesi di una
sua modifica espressa.
L’esperienza comunitaria
conferma inoltre che al termine «codice» oramai corrisponde una realtà molto
diversa da quella del codice ottocentesco. Se ciò è vero anche in Italia, la
scelta della legge n. 50 del 1999 di chiamare testi unici e non codici questi
testi misti, come invece accadeva nel titolo del disegno di legge originario,
forse è stata una scelta in senso riduttivo. Sottolinea poi che la nozione di
articolo, in realtà, è una nozione costituzionale, presente nell’articolo 72
Cost., dove si richiede l’approvazione «articolo per articolo» dei progetti
di legge, e nella disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, ove l’articolo
71 Cost. prevede la presentazione di un «progetto redatto in articoli»; ma
tale nozione non è stata adeguatamente sviluppata, non essendosi riusciti a
garantire il contenuto omogeneo di ciascun articolo.
Infine, fa presente che è in corso in Italia un
processo di adattamento non solo della lingua, ma anche della struttura degli
atti normativi a quella degli atti comunitari. Ad esempio, si pensi alle
definizioni, alle quali sempre più spesso è dedicato, seguendo il modello
comunitario, il primo articolo dei testi legislativi. Probabilmente uno dei
prossimi elementi da mutuare saranno i preamboli, i quali, come si è visto,
caratterizzano gli atti normativi comunitari e che sono presenti anche nella
esperienza spagnola. In particolare, su quest’ultima prospettiva, che
configura una forma di motivazione delle leggi, chiede quale sia la valutazione
di Rescigno.
Tommaso E. FROSINI
si chiede se è possibile trovare un nesso fra la tecnica legislativa e la forma
di governo. Ovvero, se in quei paesi laddove c’è una maggiore strutturazione
del Governo e del rapporto maggioranza-minoranza, maggioranza-opposizione, ne
guadagna anche l’aspetto «creativo» della legge sul piano della tecnica
legislativa.
Giuseppe U. RESCIGNO
ricorda, con riferimento all’ultimo quesito, che in Gran Bretagna esiste una
fortissima centralizzazione della redazione dei testi normativi. I testi
normativi provengono pressoché tutti dal Governo; i testi che vengono dal
Governo sono tutti elaborati da un solo ufficio alle dipendenze del Primo
Ministro; pertanto, chi scrive materialmente i progetti di legge è un solo
ufficio. I ministeri non possono scrivere progetti di legge; possono
semplicemente, sulla base del programma legislativo, inviare documentazioni,
richieste, sottolineare come dovrebbe essere il contenuto di questo progetto di
legge, dialogare con l’ufficio del Primo Ministro, ma poi chi ha la
responsabilità della scrittura finale è soltanto l’ufficio governativo. E
questo, ovviamente, non è che il riflesso della forte centralizzazione del
Primo Ministro che c’è in Gran Bretagna.
Anche in Germania il regolamento che disciplina
la redazione dei testi normativi è estremamente rigido. In Italia, invece, ogni
Ministro è sostanzialmente un feudatario. Ancora, la regolamentazione degli
emendamenti in Italia è pessima, e comporta la negazione di ogni progettazione
seria, perché da un lato il progetto può essere in ogni momento rivoluzionato,
dall’altro, quando si è arrivati a un accordo politico su un preciso testo,
non si può cambiare una virgola, anche se il testo è incomprensibile.
Con riferimento al preambolo, osserva che bisogna
modificare la legge sulla promulgazione nella quale è scritta la formula
relativa, introducendo nella formula il preambolo; questo anche nell’interesse
del Parlamento, perché assai di frequente la Corte Costituzionale, per
giudicare se è ragionevole una nuova legge, ricostruisce, in luogo del
Parlamento, le ragioni e i motivi dell’atto. Sarebbe quindi preferibile che
fosse lo stesso Parlamento a dire apertamente quali sono tali ragioni e i
motivi, costringendo la Corte a ragionare su di essi. Sarebbe estremamente
utile, ad esempio, in tutti i casi in cui la Corte giudica sulla ragionevolezza
e ne ricostruisce le ragioni: il Parlamento dovrebbe dire esplicitamente quali
sono le ragioni dell’atto, inducendo la Corte a misurarsi con quanto da esso
affermato. Così come la Corte di Giustizia ragiona sui «visti» e
«considerando» dell’atto, non ricostruisce autonomamente la volontà o le
ragioni del legislatore comunitario. Infatti, l’argomentazione della Corte di
Giustizia è straordinariamente analitica e precisa: punto per punto la Corte
cita esattamente le parole e ragiona sulle parole presenti nel preambolo.
Con riferimento alla nozione generale di
articolo, ricorda che la Costituente, quando parlava di articolo, voleva parlare
di qualcosa di sostanziale, cioè di un oggetto elementare, unitario, non
ulteriormente scindibile, che rappresenta l’articolazione concettuale di base
di qualunque atto normativo; con la conseguenza che se l’articolo lo si fa
diventare di cento commi, è immediatamente evidente che si sta frodando la
Costituzione. Ma questo malcostume ha naturalmente un significato politico,
perché questo è un modo di eludere un vero confronto, un vero dibattito
parlamentare: è chiaro infatti che se si accorpa tutto in un solo voto, una
discussione non ha più senso, perché non è possibile con una sola
dichiarazione di voto, un solo intervento, prendere in esame 100 commi
contemporaneamente, che sono in realtà 100 articoli.
Con riferimento alle sanzioni, osserva che le
regole sul drafting hanno a che fare con una materia troppo complicata,
troppo variabile per poter essere molto rigorosi. Valgono in materia meccanismi
di sanzione puramente interni agli uffici incaricati di redigere materialmente i
testi normativi. In realtà non ha senso stabilire sanzioni; si tratta
semplicemente di impostare e attuare meccanismi pratici operativi che migliorino
la situazione. Capire dove vanno collocati, come devono lavorare.
A conclusione dell’incontro Rescigno osserva
che però i risultati di tutte queste tecniche sono nulli, non solo perché tali
regole non sono rispettate, ma perché in definitiva non servono a niente....
Paradossalmente, non si è mai registrato infatti un aumento così vistoso di
normazione minuta da quando si è cominciato a parlare di semplificazione. Ciò
accade in quanto, più aumenta la concorrenza, la competizione, più lo Stato
deve intervenire con regolazioni. Noi stiamo infatti riducendo drasticamente lo
Stato imprenditore, il quale, nel momento in cui interveniva direttamente nella
dinamica economica, non aveva bisogno di molte regole perché le faceva lui caso
per caso, e le regole generali esistenti erano semmai regole interne; nel
momento in cui invece si demanda tutto ai privati, è necessario regolarne l’attività
in nome dell’interesse pubblico. Prima l’interesse pubblico si collocava all’interno
della struttura pubblica, era coessenziale alla stessa, dato che la struttura
pubblica garantiva l’interesse pubblico; adesso occorre fare tante regole
perché bisogna tutelare in altro modo l’interesse pubblico.
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