Dopo un breve saluto di Sergio PANUNZIO, prende la
parola Paolo RIDOLA, il quale precisa subito che, rimanendo fedele
all'impostazione di questo Seminario, si limiterà a segnalare profili di
discussione partendo da alcuni interrogativi di fondo: il principio democratico
è un principio basilare dell'ordinamento comunitario? L'ordinamento comunitario
dà vita ad un assetto ispirato al principio democratico? Prevale, in parte
giustificatamente, una valutazione pessimistica. Ancora recentemente, F.W.
Scharpf, in un saggio molto bello sulla democrazia nell'Unione Europea, afferma
che l'Unione Europea, pur presentando elementi di democrazia, non è una
democrazia. Ridola preannuncia, da parte sua, una risposta maggiormente
articolata. Egli è comunque dell'avviso che il tema debba essere affrontato su
due piani che tendono ad intersecarsi.
Il primo, più tradizionale, è quello circoscritto alla
"forma di governo" e va in definitiva a coincidere con l'annoso
dibattito relativo al problema del "deficit democratico" delle
istituzioni comunitarie. Un dibattito che si è sostanzialmente concentrato sul
ruolo del Parlamento Europeo e sui rapporti Parlamento-Consiglio-Commissione.
Tuttavia, dopo le riforme del Trattato di Maastricht e prima ancora dell'Atto
Unico Europeo, probabilmente anche questo profilo tutto interno al sistema
istituzionale comunitario tende ad allargarsi coinvolgendo ulteriori profili: la
realizzazione di istituzioni che funzionino più vicine al cittadino (quindi la
realizzazione del modello della "bürgernähe Demokratie"); il
rapporto fra il principio democratico e i sistemi autonomistici all'interno
degli Stati membri (altro profilo che ha assunto un notevole rilievo); gli
interrogativi nascenti dalla valenza discendente del principio di sussidiarietà;
le aperture in senso democratico-sociale derivanti dall'ampliamento degli
obiettivi della Comunità Europea. Che il tema della democrazia nell'Unione si
sia notevolmente esteso è testimoniato tra l'altro da un manifesto di studiosi
europei del 1993, il "Manifesto di Vigoni sul federalismo e la democrazia
in Europa", il quale tendeva appunto a delineare un quadro più ampio del
problema della democrazia nell'Unione Europea.
C'è poi un piano più generale del problema. Esso ruota
attorno al quesito circa la possibilità di trasferire dei modelli riconducibili
ad una istanza di democrazia ed elaborati nell'esperienza storica degli
ordinamenti statali, su un piano più ampio, quello delle organizzazioni
sovranazionali, se non su quello di comunità politiche
"postnazionali". Anche questo è un tema non del tutto nuovo.
Quantomeno è un tema fortemente presente con grande pathos alla cultura
politica e costituzionalistica europea tra le due guerre. È l'idea di innestare
la democrazia sociale sul tronco di un assetto federalistico che trascenda
l'esperienza degli Stati nazionali. In definitiva, è l'idea che lo Stato
nazionale rappresenti un ostacolo ad una compiuta affermazione del principio
democratico. Essa circola diffusamente nella cultura politica europea fra le due
guerre. È d'obbligo evidentemente la citazione del Manifesto di Ventotene di
Spinelli e Rossi. Ridola ricorda tuttavia anche gli scritti teorici di Silvio
Trentin ed in modo particolare il saggio su "Liberare e federare" del
1944. E' significativo che Trentin avesse elaborato la sua concezione del
rapporto tra federalismo e democrazia in Francia, dove era andato in esilio. In
effetti proprio nella cultura costituzionalistica degli ultimi decenni della III
Repubblica questi temi sono largamente diffusi. Basta ricordare René Capitant e
l'attenzione alla questione dei rapporti tra federalismo e democrazia nei suoi
"Principes de droit". Già mezzo secolo fa teorici della
politica e costituzionalisti si interrogavano sulle virtualità e i limiti del
binomio stati-democrazia. Oggi il tema ha acquisito una crescente attualità,
che coinvolge l'interrogativo circa l'impatto dei processi di globalizzazione e
di integrazione sovranazionale sui principi del costituzionalismo democratico.
Tra i contributi più recenti, Ridola si limita a segnalare un recente libro di
O. Höffe e il dibattito a più voci apparso su "Die Zeit" a cavallo
tra l'anno passato e le prime settimane di quest'anno.
Conviene però partire anzitutto da un inventario di quelle
disposizioni dei Trattati che sono rilevanti per identificare i caratteri del
principio democratico nell'ordinamento comunitario. A questi fini, è possibile
individuare quattro gruppi di disposizioni. Innanzitutto i preamboli ed i
principi dei Trattati, così come definiti dopo l'Atto Unico Europeo ed il
Trattato di Maastricht. Essi contengono un forte accenno all'attaccamento alla
democrazia, all'impegno a rafforzare il funzionamento democratico delle
istituzioni ed anche il richiamo ad un'Europa in cui le decisioni siano prese il
più vicino possibile ai cittadini. Pur non includendosi personalmente tra
quanti annettono un eccessivo valore a queste proclamazioni di principio, Ridola
ne sottolinea tuttavia il significato come valori fondanti, come elementi di
riconoscimento di un'appartenenza comune, come elementi di un processo di
integrazione. Certo qui sorge un primo interrogativo, che dovrà essere
discusso. L'idea di un "processo di integrazione" richiama la teoria
dell'integrazione di Rudolf Smend. Ma c'è un popolo europeo come humus
dei fattori di integrazione? Un secondo gruppo di disposizioni è rappresentato
da quelle relative ai diritti politici e alla partecipazione politica
nell'Unione. Qui evidentemente vengono in considerazione le norme sulla
cittadinanza della Unione Europea che fungono essenzialmente da contenitore di
diritti politici: diritto elettorale, diritto di petizione, diritto di
rivolgersi al Mediatore. Ad esse si aggiunge anche l'art.191 del Trattato C.E.
che riconosce i partiti politici europei come fattore di formazione di una
coscienza europea e della volontà politica dei cittadini dell'Unione. C'è poi
un terzo gruppo di disposizioni, quelle relative agli assetti istituzionali,
alla forma di governo (sempre che sia maturo e corretto – osserva Ridola –
utilizzare quest'ultima locuzione rispetto agli assetti istituzionali
dell'Unione Europea). Certamente, questo è il profilo che ha assunto una
maggiore centralità nel dibattito sulla democrazia nella Unione Europea, che è
ruotato prevalentemente intorno al ruolo del Parlamento. Ciò si deve al
processo di parlamentarizzazione degli equilibri istituzionali. Si pensi
all'elezione diretta, al potenziamento delle attribuzioni del Parlamento Europeo
dopo la svolta di Amsterdam ed in particolare all'ampliamento dei poteri di
controllo nei confronti della Commissione, e al ventaglio delle forme di
partecipazione ai poteri legislativi (consultazione, cooperazione, codecisione
– quest'ultima molto valorizzata con il Trattato di Amsterdam –, parere
conforme ecc.). È un profilo di grande interesse per identificare il carattere
del principio democratico nell'Unione Europea, che pone però anch'esso
interrogativi. Girolamo Strozzi osservava molto opportunamente che in fondo
anche le riforme di Amsterdam hanno introdotto un vero e proprio "labirinto
procedurale" con una fortissima moltiplicazione dei processi deliberativi e
decisionali all'interno dell'Unione. Ciò implica indubbiamente dei contraccolpi
in rapporto al principio democratico. Certamente, quanto più si potenzia il
contraddittorio, quante più voci partecipano al dibattito, tanto più si creano
occasioni di confronto democratico. Ma questa moltiplicazione dei processi
decisionali, questo "labirinto procedurale" riduce anche la
trasparenza degli stessi processi decisionali accrescendone la vischiosità.
Questo aspetto è oggetto di recente di discussione. Nelle conclusioni dei
Consigli Europei di Helsinki, di Colonia e prima ancora nel "Rapporto dei
saggi" dell'ottobre 1989 vi è una forte insistenza sul legame fra la
realizzazione del principio democratico ed una maggiore trasparenza dei processi
decisionali. Per concludere questo quadro, occorre menzionare un quarto gruppo
di disposizioni, pur sottolineando che esse sono oggetto di interpretazione
controversa. Si tratta delle disposizioni concernenti i nuovi obiettivi in campo
economico-sociale. È noto – osserva Ridola – come nel costituzionalismo
democratico il principio democratico abbia una valenza più ampia, che trascende
la democrazia come metodo e comprende anche la democrazia sociale. La
effettività della partecipazione diviene quindi condizione stessa della
democrazia politica. Pertanto divengono rilevanti i richiami dei Trattati alla
coesione economico-sociale, allo sviluppo equilibrato e sostenibile, all'elevato
livello di occupazione. Volendo forse ampliare questa prospettiva, si potrebbe
osservare con Robert Dahl che la moltiplicazione dei canali di accesso al
mercato è un fattore di decentramento del potere economico e di democrazia
economica. Su questo punto però occorrerebbe un maggior approfondimento, che
esula dall'ambito dell'incontro odierno.
La prima delle conclusioni emergenti dal quadro tracciato
sinora è che sussistono crescenti e progressive aperture dei Trattati nella
direzione dell'affermazione del principio democratico. Le difficoltà e gli
interrogativi nascono tuttavia nel momento in cui si voglia andare ad analizzare
quali siano i caratteri, il contenuto e l'ampiezza del principio democratico in
ambito comunitario. Ciò si deve alla circostanza che il principio democratico
si è essenzialmente realizzato nell'esperienza dello Stato nazionale:
un'esperienza costruita sul modello di una unità statale sovrana,
caratterizzata da una relativa omogeneità, dalla Selbsverständnis di
una identità comune, da una sfera pubblica già solidamente costituitasi e
capace di esprimersi sul terreno politico-istituzionale. Pertanto, chi studia
oggi la democrazia nella Unione Europea – osserva il prof. Ridola – si trova
dinanzi a questo dilemma: da un lato la Unione Europea non è (per comune
ammissione di tutti gli studiosi) riconducibile al tipo della statualità;
dall'altro la necessità di utilizzare alcuni schemi che dal modello della
statualità sono derivati.
Su questo punto si innesta un ulteriore fattore di
discussione che nasce dalle incertezze circa la configurazione della natura del
sistema comunitario. In effetti, ognuna delle ipotesi ricostruttive generalmente
utilizzate per definire il sistema comunitario porta con sé una serie di
implicazioni circa la lettura del principio democratico a livello comunitario.
Si possono individuare tre filoni fondamentali.
Il primo filone è rappresentato dal paradigma federalista.
Esso ha una sua storia anche da un punto di vista ideologico-politico nello
sviluppo dell'Unione Europea e si richiama all'idea di federalismo come concetto
intrinsecamente dinamico, secondo la lezione di C.J. Friedrich: il federalismo
come processo, come sviluppo costituzionale aperto. Secondo questa prima chiave
di lettura, gli assetti comunitari rappresenterebbero lo stadio preliminare di
un assetto federale in senso proprio. È la posizione sostenuta anni fa da
Antonio La Pergola nella relazione al convegno dell'Associazione Italiana dei
Costituzionalisti: gli assetti comunitari non sono assetti federali ma
funzionano als ob (come se) fossero degli ordinamenti federali, quindi
con caratteri tratti dai modelli federali. La conseguenza che se ne trae per
quanto riguarda la democrazia nell'Unione Europea è quella di porre il
Parlamento al centro di un assetto di tipo federalista.
Su questo punto però - sottolinea Ridola – dal sistema
comunitario emergono delle indicazioni abbastanza contraddittorie. Da un lato,
c'è l'evoluzione del Trattato riguardo ai poteri normativi: la procedura di
codecisione tra Consiglio e Parlamento, per come si è sviluppata, tenderebbe
quasi a rifarsi al modello tedesco, con il Consiglio assimilabile ad una camera
degli stati e con l'introduzione di un organo, il Comitato di Conciliazione, che
ricorda la Commissione di Mediazione dell'art.77 della Legge fondamentale.
Dall'altro lato, però, dubbi sorgono riguardo alla questione circa la
configurabilità del Parlamento come organo di rappresentanza dei cittadini
dell'Unione. Questi dubbi sono suscitati da una struttura che non è legata al
principio dell'eguaglianza democratica ma piuttosto ad una eguaglianza
costitutiva di un'associazione di stati. La formazione della volontà si basa
cioè sull'eguaglianza fra gli elementi di questa struttura federativa. Tale
criterio è ancora fortemente presente nella composizione del Parlamento
Europeo, anche se temperato da quel parametro di ponderazione basato sulla
popolazione degli stati e utilizzato per determinare il contingente di deputati
spettante a ciascuno di loro.
Il secondo filone è rappresentato dal paradigma
funzionalista. Anch'esso ha una lunga storia nel dibattito circa la natura
dell'ordinamento comunitario. È il filone che si affermò all'inizio e che è
stato via via ridimensionato a causa dell'ampliamento degli obiettivi
comunitari. Le conseguenze di questo paradigma sul terreno della democrazia
dell'Unione consistono nello spostamento del centro del sistema su istanze
decisionali autonome, di carattere economico e amministrativo-tecnico, con il
sacrificio di una legittimazione democratica più estesa.
Infatti questo è il paradigma che pone la Commissione
(questa sorta di agenzia di gestione funzionale) al centro del sistema
comunitario e degli equilibri istituzionali comunitari. Una centralità della
Commissione che, secondo questa visione avrebbe soltanto alcuni contemperamenti.
La stessa elezione diretta del Parlamemento Europeo costituirebbe solo un
elemento di temperamento di questa prospettiva, al fine di creare in qualche
modo delle infrastrutture di responsabilità politica nel sistema comunitario.
Un altro temperamento consiste nel ruolo di istituzioni formate da esperti
indipendenti (la Banca Centrale Europea, la Corte di Giustizia), la cui funzione
è quella di sottrarre certi tipi di decisioni politiche a rappresentanti
democraticamente legittimati per affidarle al giudizio di esperti indipendenti
che sono esposti a loro volta al giudizio, alla responsabilità della Őffentlichkeit
europea. Ma è una Őffentlichkeit
molto slabbrata, dalla quale è quindi difficile far emergere
meccanismi di responsabilità. C'è poi la concertazione corporatista tra le
istituzioni comunitarie e gli interessi organizzati: un altro modello che a
livello comunitario ha ricevuto una forte valorizzazione. Questo paradigma
funzionalista pone indubbiamente interrogativi sempre più forti in seguito
all'allargamento dei compiti comunitari. Infatti all'interno di tale quadro
diviene particolarmente difficile la traduzione dei compiti più estesi del
sistema comunitario nella formazione di "politiche".
Il terzo filone è rappresentato dal paradigma che M.
Kaufmann (uno studioso tedesco che a questo tema ha dedicato un saggio molto
stimolante) ha definito il paradigma «pluralista». E' una formula forse un po’
ottimistica, che sviluppa fondamentalmente le conclusioni cui giungeva il Bundesverfassungsgericht
nel Maastricht - Urteil del 10 ottobre 1993: l'Unione Europea come
associazione di Stati, come Statenverbund. In fondo, il senso della
"sentenza Maastricht" su tale punto era in definitiva proprio questo:
di fronte alle incognite che pesano sugli sviluppi in senso democratico delle
istituzioni comunitarie, è meglio puntare tutto sulla democrazia all'interno
degli stati come veicolo della legittimazione democratica della Unione. Infatti
gli stati sono gli attori dell'integrazione, i padroni dei Trattati, i soggetti
cui è rimessa in definitiva l'attuazione dello stesso diritto derivato. La
conseguenza, sul versante che concerne l'incontro odierno, è che la
legittimazione democratica dell'Unione si fonda essenzialmente sui sistemi
politici nazionali e sulle risorse che gli stessi sistemi politici nazionali
sono in grado di offrire in tema di democrazia. Ciò si traduce nell'ulteriore
conseguenza di scaricare tutto il peso della legittimazione democratica
dell'Unione sul funzionamento dei parlamenti nazionali e quindi sulla
salvaguardia delle prerogative dei parlamenti nazionali per quanto concerne sia
la revisione dei Trattati, sia la fase ascendente e discendente delle politiche
comunitarie. È questo un terreno sul quale la vicenda italiana appare
largamente problematica e insoddisfacente, ma ciò sarà oggetto di successivi
incontri.
Dovendo fare un bilancio, il panorama emergente dal quadro
tracciato sinora – commenta Ridola – è, dal punto di vista della
legittimazione democratica dell'Unione, un panorama nel suo complesso
insoddisfacente: non completo superamento della marginalità decisionale del
Parlamento Europeo; impronta funzionalistica che fa ancora prevalere il
confronto degli interessi su procedure di democrazia politica; limiti
dell'incidenza di alcuni parlamenti nazionali.
Riguardo alle conclusioni che da questo quadro sono state
tratte, anche qui è possibile individuare, come base di discussione, tre
posizioni non esaustive del dibattito, ma piuttosto emblematiche.
C'è anzitutto la posizione che potrebbe esser definita
"pessimistica". È la posizione rappresentata in un saggio recente di
E.W. Böckenförde, una posizione nella quale si potrebbe inquadrare, sia pure
con maggior cautela, anche la posizione di D. Grimm.
Böckenförde muove dalla premessa che oggi una
organizzazione sovranazionale non può rinunciare a strutture democratiche. Ma
qui sorgono limiti derivanti dal fatto che, secondo questo Autore, l'Unione
Europea è una comunità di nazioni e di stati nazionali: questa è la causa
fondamentale della estraneità e della lontananza dei luoghi di decisione
comunitari dai cittadini dell'Unione. Böckenförde conclude affermando che la
legittimazione democratica è un bene scarso («ein knappes Gut») nella
Unione Europea. Il rafforzamento dei poteri decisionali del Parlamento Europeo
non risolve tutti i problemi poiché il Parlamento Europeo non può
rappresentare ciò che non esiste, e cioè un popolo europeo. Un popolo nasce da
una profonda comunanza, dalla appartenenza comune, dal riconoscersi in un mito
comune. Sono posizioni – commenta il Prof. Ridola – sulle quali possono
nutrirsi delle perplessità. Perplessità che nascono da due considerazioni.
Innanzitutto questa idea del legame tra la democrazia e un processo di
unificazione politica così stretto, così saldo, lascia perplessi. Per una
critica a questa concezione della democrazia, si può richiamare ad esempio
l'importante lavoro di Francesco Rimoli sui paradossi dell'integrazione
democratica. Inoltre è dubbio che si possa essere così certi della mancanza di
un mito comune degli europei. Alcuni contributi sulla soria dell'idea di Europa
(come quelli di Federico Chabod, Lucien Febvre, Gadamer ecc.) hanno smentito in
maniera molto convincente questa prospettiva.
La seconda posizione è quella fondata sulla sussidiarietà.
Così come la costituzione europea si basa sulla integrazione di strati
costituzionali differenti, allo stesso modo gli assetti istituzionali si
fonderebbero, almeno in prospettiva, sul raccordo tra livelli di governo di
differente ampiezza (sovranazionali, statali, infrastatuali) tutti collegati dal
principio di sussidiarietà. È una prospettiva cui recentemente O.Höffe ha
dato un respiro teorico molto suggestivo, ritenendo che questi assetti
federativi su base sussidiaria siano la risposta alla sfida alle democrazie
nell'età della globalizzazione. Discutere di questo esulerebbe dall'ambito
dell'incontro odierno, ma certamente le incognite a livello comunitario sono
molto forti. Un modello di democrazia di questo tipo, infatti, presuppone un
elevato livello di omogeneità tra i sistemi autonomistici, cosa che –
sottolinea Ridola – non pare sussistere in ambito comunitario. Inoltre pesano
tutte le incognite (a proposito delle quali si è lungamente discusso negli
incontri precedenti) sulla valenza del principio di sussidiarietà e sui suoi
possibili esiti centralistici.
La terza posizione è quella della "democrazia dei
molteplici demoi". Questa è la posizione che trae spunto da recenti
scritti di Weiler. La premessa è che nelle società complesse la sovranità
popolare e la democrazia non si fondano più sulla unicità del demos, ma
sulla organizzazione di molteplici demoi. Ciò sposta l'accento sulle
forti componenti contrattualistiche che dovrebbero esser valorizzate in assetti
istituzionali di questo tipo, con il conseguente ridimensionamento della
centralità del principio di maggioranza. L'Unione Europea costituirebbe un
esempio di assetto istituzionale ad elevato grado di complessità. Il che pone
ancora una volta di fronte all'interrogativo riguardo all'insufficienza di una
prospettiva imperniata sulla centralità del Parlamento Europeo. Vale a dire
che, anche muovendosi in questa ottica, il Parlamento Europeo non è in grado di
esaurire le istanze di democrazia del sistema comunitario. H. Heller teorizzava
che la questione centrale consiste nella realizzazione di un equilibrio fra
popolo come unità e popolo come molteplicità. Ciascun segmento di questo demos
articolato deve poter esercitare i diritti di sovranità che si sostanziano in
forme di opposizione. Ciò può avvenire mediante la valorizzazione di istituti
di democrazia diretta, di diritti di veto a livello regionale e a livello
settoriale.
Concludendo, il quadro emergente da questa rapida rassegna
– osserva Ridola – dimostra come la parlamentarizzazione del principio
democratico a livello comunitario, pur rappresentando sicuramente una conquista
importante e decisiva nella storia dell'Unione Europea, non sia di per sé
sufficiente. Ma, d'altra parte, quella del potenziamento della legittimazione
democratica dell'Unione Europea è una strada senza ritorno. Essa rappresenta
un'esigenza che è, paradossalmente, ancora più forte nella cornice dei nuovi
assetti decisionali, con l'allargamento della regola della maggioranza
qualificata nel Consiglio. Infatti la regola dell'unanimità ha in se stessa una
propria legittimazione (volenti non fit iniuria). Al contrario, la regola
della maggioranza postula dei congegni e delle garanzie che ad essa conferiscano
legittimazione.
Luigi COZZOLINO condivide la suddivisione della
problematica nei due profili, quello più ampio e quello meno ampio, anche se
considera ( come gli pare emerga pure dallo svolgimento della relazione
introduttiva) ineludibile stabilire l'implicazione tra i due piani. Da alcuni
studi citati anche dal Prof. Ridola, come quello di F.W. Scharpf ( in parte
ripreso da G. Majone) – prosegue il Cozzolino - emerge l'esistenza di uno
stretto collegamento tra assetto istituzionale e forma di stato comunitaria. Se
si guardasse ad un determinato tipo di integrazione, ad una integrazione
ristretta che non si estende alla prospettiva sociale, un problema di deficit
democratico non sussisterebbe e quindi sarebbe sufficiente questo assetto
istituzionale. Ma questo ragionamento viene utilizzato anche prescrittivamente:
non solo è sufficiente, ma deve esser sufficiente perché una maggior
democratizzazione presupporrebbe la creazione di un demos (dhmoV
) e ciò non è possibile. Il quesito – conclude Cozzolino – è
quindi il seguente: questa implicazione presuppone una acquisizione, e cioè che
il demos (dhmoV ) non possa essere
creato attraverso il diritto, attraverso gli strumenti giuridici, cosa che
invece sarebbe possibile per il processo di "integrazione" normale;
l'integrazione, cioè, si dovrebbe arrestare perché ad un certo momento la
coscienza non si crea con i normali strumenti del diritto ?
Cesare DELL'ACQUA interviene avvertendo che quando si
parla di demos e in genere di principio democratico è bene guardarsi da
un pericolo fondamentale e insidioso. Il rischio - pur non essendo certo il caso
di. Ridola è quello di cadere in una involontaria enfasi retorica. È un alone
sospeso sul concetto di demos che si nota di frequente. Tra l'altro,
questa enfasi retorica è pericolosa perché tende a rimuovere forse l'unico
dato relativamente certo cui è pervenuta la riflessione giuridica più matura
sul tema: la estrema varietà del significato che attribuiamo a questo concetto.
Ridola lo ha ampiamente ricordato in chiusura a proposito della terza posizione:
non esiste una sola via, una sola chiave di ingresso al demos europeo;
non esiste un unico criterio di individuazione certo del demos europeo.
Non esiste neanche un unico criterio condiviso di misurazione del grado di
democraticità interna all'Unione. È bene sottolinearlo, pur potendo apparire
una banalità, perché una parte della dottrina italiana si comporta come se
possedesse già la formula magica, come se si trovasse di fronte ad un concetto
presupposto, quasi un postulato indimostrato e indimostrabile. Questo vizio
metodologico è assai grave e distorsivo rispetto all'obiettivo che si vuole
raggiungere. Eppure è a tutti noto – prosegue Dell'Acqua muovendo da una
seconda considerazione - come non esista solo la via istituzionale dei trattati
e degli accordi fra Stati. Esiste - come ricordava proprio Manzella in un
articolo di non molto tempo fa - anche la via, assai più pragmatica e
flessibile, della giurisprudenza della Corte di Giustizia. È in quella
direzione che va prendendo forma - a parere di tanti illustri colleghi - quella koinè
dei diritti (anche dei diritti fondamentali) che presenta caratteri peculiari ed
in parte dissimili dalle tradizioni nazionali. È prevedibile che l'ormai
prossima carta dei diritti prevista dagli accordi di Helsinki sancirà questa
tendenza. Pertanto è bene stare molto attenti ad assumere posizioni
pregiudiziali.
Un altro vizio metodologico corrente nella dottrina italiana
è che, a quanto pare, essa non presta agli avvenimenti riguardanti la
formazione di questa koinè dei diritti la stessa attenzione riservata
invece alle questioni concernenti il versante procedimentale-istituzionale. Il
motivo di questa asimmetria, di questa scarsa attenzione proprio sul versante
più innovativo risiede nella associazione che inevitabilmente scatta tra ual
èQQAaQQ uywtweytytweytewtyteyrivvvvaavvvvvvvvvvvvvvreteQQQ demos e polis:
ogni volta che si parla di demos inconsciamente si rinvia al concetto di
"politico". Non potrebbe essere altrimenti, visto che, prima ancora di
essere un concetto giuridico, il demos è un concetto politico. Perciò,
inevitabilmente, parlando di demos proiettiamo su questo concetto anche
la nostra idea di "politico". In proposito, sono significative alcune
interpretazioni stimolanti, ma sotto altri profili criticabili. Ad esempio la
relazione di G. Ferrara al convegno dei Costituzionalisti a Perugia, nel punto
in cui questi considera il processo di integrazione europea come il luogo
dell'assenza del "politico". È chiaro che assumendo una posizione di
tal genere diviene poi inevitabile considerare il processo di integrazione
europea come il luogo dell'assenza del demos, vista l'associazione, sia
pure in chiave antinomica, che spesso scatta in proposito. Occorre considerare e
valutare bene questa "lettura in nero" che non corrisponde alla
realtà delle cose e in particolare alla realtà di questa koinè in
formazione.
Per concludere, Dell'Acqua ricorda lo stimolo e la sorpresa
suscitati dalla lettura di un articolo di R. Dahrendorf apparso di recente su
"La Repubblica". In parte, l'affermazione di questo Autore può
sembrare ovvia: il demos nasce e muore con lo Stato nazionale. A ben
riflettere, tuttavia, si può forse concordare con la nascita, ma non (con
riferimento al demos europeo) con la morte: la fine dello Stato-Nazione
(ammesso e non concesso che sia imminente) segnerà semmai la morte delle
concezioni del demos che più risentono della visione statocentrica del
"politico". Ma questo – commenta infine Dell'Acqua – lungi
dall'essere un male è piuttosto un bene visto l'uso aberrante che di tali
concezioni si è fatto nel corso dell'ultimo secolo.
Nino LONGOBARDI interviene dichiarandosi d’accordo
con la sostanza di quanto sostenuto da Dell'Acqua. Quando si discute di
democrazia in Europa – osserva Longobardi – spesso si parte dalla situazione
esistente all'interno dello Stato nazionale come dato erroneamente ritenuto
scontato. Si pretende cioè di proiettare una visione assolutistica della
politica, come monopolio dei partiti, sulla costruzione comunitaria, la quale
– per fortuna – non consente tale proiezione proprio in virtù dei suoi
meccanismi interni. L'esistenza, la fortuna della costruzione comunitaria
dipende appunto dal fatto di non consentire questa proiezione. Le frontiere
della democrazia, se la si vuole salvare, non si situano assolutamente nel
rafforzamento della democrazia rappresentativa. La strada imboccata in Italia,
con la Commissione bicamerale e l'asservimento dell'amministrazione alla
politica, è una strada diametralmente opposta a quella che occorreva
intraprendere. C'è da augurasi – afferma Longobardi –che la crisi
verificatasi nelle altre grandi democrazie europee con fenomeni analoghi a
quelli di tangentopoli, porti ad una riflessione tale da avere un ritorno anche
nel nostro Paese, alla stessa stregua per cui certi livelli di civiltà, in
Italia, vengono imposti proprio dalla Comunità Europea alla quale si vuole poi
imputare una scarsa democraticità. Proprio per salvare la democrazia
rappresentativa è necessaria una integrazione forte di democrazia procedurale.
Mentre fino a qualche tempo fa (per esempio negli Stati Uniti) si parlava del
giudice o dell'amministrazione legata alle procedure, come qualcosa che
limitasse il principio democratico, oggi si comincia a discutere di "adjudication
as representation" e quindi di somiglianza di questi circuiti
decisionali plurali e particolari con il meccanismo proprio della democrazia
rappresentativa, il quale, se assolutizzato, diventa però mera finzione. In tal
guisa infatti, si sovrappongono i circuiti decisionali, diviene impossibile
esercitare un controllo e si sottrae alla politica il ruolo alto di regolazione
dei fondamentali immergendola nella palude degli interessi particolari.
Occorre anche ricordare – sottolinea Longobardi – che
oggi la forma "partito" non è più la stessa di cinquanta anni fa.
Ciò già dovrebbe essere sufficiente per sostenere che gli assetti di potere
devono tenere conto di questo cambiamento e che quindi non è più pensabile,
dopo un cinquantennio, ragionare ancora con gli schemi del «partito come parte
totale». Saggezza imporrebbe di puntare sull'accorta combinazione tra questi
elementi: democrazia rappresentativa, democrazia diretta e democrazia
procedurale; ruolo delle istituzioni rappresentative e ruolo del giudice;
amministrazione indipendente dalla politica (o comunque garantita nei confronti
della politica) e istituzioni rappresentative. L'esatto contrario di ciò che
sta avvenendo in Italia.
Andrea MANZELLA interviene osservando che il problema
del principio democratico nella Unione Europea rappresenta un aspetto
particolare, anche se più avanzato dal punto di vista dell'esperienza storica,
del generale problema della democrazia nell'epoca della sovranazionalità. Come
la caduta del muro di Berlino, anche Seattle è ormai divenuto un simbolo.
All'elenco degli elementi di democrazia nella Unione Europea proposto da Ridola
– osserva Manzella – si dovrebbero aggiungere due o tre fattori. Il primo di
questi consiste nella introduzione, mediante il Trattato di Amsterdam, della
fondamentale norma concernente il giudizio dei pari nei confronti degli Stati
membri che siano responsabili di violazioni dei diritti fondamentali. Per la
prima volta – sottolinea Manzella - l'Unione Europea ha introdotto al suo
interno questa ipotesi sanzionatoria rendendo giustiziabile ciò che nei
Preamboli è stato sempre enunciato, vale a dire che l'Unione si fonda sui
principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani.
Il secondo fattore è rappresentato dal fatto che in questi
anni tutta la politica esterna dell'Unione Europea si è basata sulla pretesa,
nei confronti degli altri contraenti, della clausola democratica. Ricordare il
braccio di ferro in occasione dell'accordo con il Messico – osserva Manzella
– può essere sufficiente per dimostrare come questa pretesa di imporre una
clausola di "ingerenza democratica e umanitaria" nei confronti di
paesi con cui si concludevano accordi commerciali, sia stata una delle
caratterizzazioni della Unione Europea. Nella "non-Europa" questa è
una circostanza che ha avuto un grande peso ed ha contato sempre più come
caratterizzazione della identità esterna della Unione Europea.
Il terzo fattore – prosegue Manzella - consiste nella
decisione di grande rilievo ricordata poc'anzi e maturata nel vertice di
Helsinki (strutturato nel vertice di Tampere) a proposito della redazione di una
carta dei diritti fondamentali. Non è parso più sufficiente il rinvio
recettizio alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950: a
simiglianza degli Stati che nelle proprie carte costituzionali hanno una
elencazione dei diritti fondamentali, anche l'Unione Europea deve avere una
elencazione dei diritti fondamentali. All'origine di questa esigenza – osserva
Manzella - vi sono due cause, una esterna ed una interna. La causa esterna è
stata la guerra balcanica e la inedita battaglia ideologica intrapresa per
rivendicare il suddetto diritto di ingerenza. La causa interna immediata è
rappresentata dal fatto che il Trattato di Amsterdam ha introdotto nella Unione
Europea lo "spazio europeo di libertà, di cooperazione giudiziaria e di
sicurezza", vale a dire uno dei punti del programma quinquennale che
condurrà ad una comunanza in terreni sensibili. Tanto sensibili – sottolinea
Manzella - che la Francia in relazione al diritto di asilo ha modificato la
propria costituzione.
Il rilievo di questi elementi democratici ulteriori rispetto
a quelli ricordati con estrema incisività da Ridola suscita alcune riflessioni
su tre interdipendenze.
La prima interdipendenza svela che l'aver posto l'accento sui
diritti porta con sé il cedimento della classica divisione in pilastri sulla
quale poggiava in gran parte la teoria funzionalistica (dato che i tre pilastri
sono in fondo una esemplificazione, una applicazione di questa teoria). La
teoria funzionalistica - osserva Manzella – mostra la corda a causa della
indivisibilità e della interdipendenza dei diritti fondamentali. Non è infatti
possibile sostenere che un diritto sia perfetto nell'ambito del I pilastro ma
privo di protezione nel II o nel III pilastro. È la stessa materia dei diritti
a comportare il rigetto della ripartizione funzionalistica in pilastri.
La seconda interdipendenza – prosegue Manzella – risiede
proprio nell'allargamento. In fondo l'allargamento rappresenta una straordinaria
rivoluzione nella stessa concezione di Unione Europea. Finora l'Unione,
attraverso i meccanismi di coesione, di avvicinamento, di armonizzazione,
tendeva a governare fattori tra loro sempre più omogenei. L'allargamento a
trenta paesi pone di per sé un problema esattamente opposto, vale a dire il
problema del governo delle differenze. Infatti è storicamente impossibile che
questi trenta paesi, riescano ad omogeneizzarsi nello spazio dei prossimi venti
anni. Ciò nonostante, uno degli elementi del quadro interno (della cornice
istituzionale in senso lato) che consente di governare queste differenze è
rappresentato proprio dalla koinè dei diritti.
La terza interdipendenza è quella relativa alla protezione
di questi diritti. Essi implicano un forte richiamo istituzionale alla loro
tutela, visto che non possono risultarne sguarniti nella loro attività di
penetrazione sia nei pilastri sia nei paesi dell'allargamento. Ciò comporta la
necessità di coordinamento e di interlocuzione tra la Corte di Lussemburgo, la
Corte di Strasburgo e le corti e i sistemi giudiziari nazionali, ma anche la
comunicazione tra Parlamento Europeo e parlamenti nazionali visto che il
fondamento di tutte le protezioni, il diritto dei diritti, consiste nel diritto
al parlamento.
Tutto ciò rafforza la personale ed antica convinzione –
conclude Manzella – per cui ci si muove non nel campo della unione di stati (i
termini "confederazione" e "federazione" sono quindi termini
desueti ed improponibili in questo caso) ma piuttosto sul terreno dell'unione di
costituzioni: vale a dire sul terreno dell'unione di ordinamenti che hanno
alcune istituzioni in comune e complementari o, se si preferisce, sussidiarie.
Gaetano AZZARITI si chiede se (e in quale modo) sia
possibile ricollegare le considerazioni introduttive svolte da Ridola con le
questioni che tradizionalmente hanno contrassegnato la riflessione sul principio
democratico. Ritiene cioè opportuno riflettere su quello stretto collegamento
che, nella storia del costituzionalismo europeo e nella cultura europea e
nazionale, è sempre stato individuato tra il principio democratico, il
principio della rappresentanza e il principio della responsabilità politica; un
collegamento che ha fatto ritenere impossibile concepire una democrazia se non
sorretta tanto dalla rappresentanza, quanto dalla responsabilità politica.
L'impressione ricevuta sia dall'introduzione di Ridola, sia
dagli interventi succedutisi finora – osserva Azzariti – è che in ambito
europeo si sia ormai determinata una rottura di questo collegamento. Sarebbe
allora il caso di riflettere – sottolinea Azzariti – sulla reale
possibilità di accantonare il problema, e quindi di interrogarsi su come il
legame esistente fra i suddetti tre aspetti del principio democratico verrà ad
essere modificato.
In questa prospettiva, la parte più stimolante della
introduzione di Ridola appare quella dedicata alle considerazioni sulla
concorrenza dei demoi. Non potendosi però affrontare l'intera questione
in poche battute - e pur esprimendo la consapevolezza che in tal modo si
opererà una forzatura - Azzariti si propone di svolgere alcune considerazioni
avendo riguardo esclusivamente al demos europeo. Sulla concorrenza dei demoi,
Azzariti si riserva solo una battuta: vero è che in questa prospettiva emerge
in maniera molto evidente l'impossibilità di colmare il deficit
democratico a livello europeo riproponendo semplicemente la "vecchia"
idea della centralità del Parlamento (cioè esclusivamente rafforzando e
ampliando i poteri del Parlamento Europeo) dal momento che i demoi sono
tanti, e plurimi i luoghi e le forme che possono assumere i sistemi democratici;
ma la concorrenza dei demoi rende anche evidente l’impossibilità di
risolvere la questione democratica semplicemente adottando un'ottica
"tecnocratica" o "decisionista" (come lasciano trasparire le
ipotesi di modifica dei criteri per l'approvazione delle decisioni da parte
degli organi comunitari: non più adottate sempre all'unanimità). In entrambi i
casi, anziché fare i conti con la complessità degli ordinamenti governati da
una pluralità di demoi, ci si limita ad una "semplificazione"
(non inutile, ma insufficiente) di carattere politico ovvero organizzativo.
Circoscrivendo quindi l'analisi al demos europeo,
Azzariti osserva come, sulla base dell’analisi compiuta nell’introduzione di
Ridola e ripresa nei diversi interventi, la democrazia europea sembra oggi
svilupparsi essenzialmente nei limiti determinati dalle forme del confronto,
della codecisione e della partecipazione dei Governi (che operano in
rappresentanza degli Stati); finendo per restringere l'ambito del processo
democratico entro i rapporti istituzionali tra i diversi organi di governo.
Persino il ruolo (pur accresciuto) del Parlamento europeo si inserisce - nella
prospettiva della codecisione - in un processo fortemente istituzionalizzato di
raccordo con gli altri organi comunitari (Commissione, Conferenze
intergovernative), non teso invece a rafforzare il raccordo con i rappresentati
e di accentuare la responsabilità politica nei confronti di questi ultimi.
Ciò comporta, avverte Azzariti, un cambiamento nel modo
tradizionale di intendere il principio democratico, che coinvolge la sua
accezione minimale, di democrazia come metodo. Una "democrazia come
metodo", quale emergente dalla suesposta prospettiva, che prescinde dal
principio di rappresentanza. Una "democrazia come metodo", che diventa
mero "metodo istituzionale": quel metodo che definisce i rapporti tra
le istituzioni e gli organi europei. Una "democrazia come metodo" -
continua Azzariti riferendosi ad un passaggio della introduzione di Ridola –
che si traduce in "metodo del processo politico di integrazione
europea".
È tutta qui, si chiede Azzariti, la democrazia europea? Ove
la risposta fosse positiva difficile sarebbe negare che in Europa la visione
della democrazia (nonché le forme che essa assume) sia "zoppa".
Se non si vuole giungere a questa conclusione c'è da
chiedersi se la democrazia europea non possa recuperare differenti sostegni in
grado di irrobustirla, se non di sostituire efficacemente quelli mancanti.
È probabile che questi altri sostegni ci siano (o, precisa
Azzariti, siano comunque individuabili) ma anch'essi appaiono in qualche modo
"zoppi", insufficienti.
Così, ad esempio, potrebbe sottolinearsi il ruolo delle
"logiche discorsive e persuasive", che potrebbero servire per
integrare la vitalità della democrazia europea in base al principio secondo il
quale la ragione argomentativa dovrebbe esser parte integrante del demos.
In tal modo – continua Azzariti richiamando Habermas - si potrebbe costruire
una seconda "gamba" democratica a livello europeo, che andrebbe ad
aggiungersi a quella del metodo di raccordo istituzionale in precedenza
richiamato. Sennonché, anche in questa prospettiva, vi è da rilevare la
difficoltà di individuare il presupposto necessario - anche nella visione
habermasiana – per l'esplicarsi delle virtualità della logica dell’argomentazione:
ossia l'esistenza di una opinione pubblica europea. Pertanto, nella prospettiva
della democrazia sorretta dal principio della "discussione e
argomentazione", ci si deve limitare ad auspicare la costruzione di una
opinione pubblica europea; che almeno per ora - è necessario esserne
consapevoli - non esiste.
Un diverso sostegno alla debole democrazia europea, continua
Azzariti, potrebbe essere individuato nel ruolo degli Stati–Nazione. La
democrazia dei singoli Stati nazionali può infatti porsi a fondamento indiretto
della democrazia europea. Tuttavia, anche in questo caso, osserva Azzariti, si
deve costatare che si tratta di un sostegno traballante, anche questa una gamba
"zoppa". Due essenzialmente i motivi per cui gli Stati, nell'attuale
situazione, hanno difficoltà a contribuire a colmare l'ambito della
democraticità in Europa. Da un lato, il sostegno alla democrazia europea da
parte dei singoli Stati è indebolito dal fatto che gli attori della costruzione
e delle decisioni europee sono i Governi – tra l'altro nei limiti della
effettiva incidenza di ciascuno di loro, precisa Azzariti – e non i Parlamenti
nazionali o altre istanze rappresentative: il ruolo degli Stati in Europa
coincide essenzialmente con il ruolo dei Governi, sicché non è in tal guisa
che può pensarsi risolto la questione (prima denunciata) del deficit di
rappresentanza e di responsabilità politica in ambito europeo. Dall'altro lato,
e soprattutto, questo sostegno in prospettiva è destinato ad indebolirsi.
Questa "stampella" si indebolirà non tanto perché il ruolo degli
Stati stia per esaurirsi – sottolinea Azzariti – quanto a causa
dell'allargamento dell'Unione Europea. Inevitabilmente, il ruolo dei singoli
Stati membri (o dei loro Governi) diverrà tanto più marginale e residuo quanto
più se ne accrescerà il numero. Se, come non può escludersi per via
dell'allargamento, si arriverà effettivamente a rompere il "cordone
ombelicale" fra Stati nazionali e decisione europea, non è dato per ora
sapere (proprio della necessità o meno di rompere il "cordone
ombelicale" che lega gli Stati all’Unione si era discusso in un
precedente incontro). Ma di certo – osserva Azzariti – l’eventuale
ulteriore affrancarsi dell’ambito decisionale europeo da ogni colleganza con i
singoli Stati nazionali e la loro democrazia interna indebolirà ulteriormente
questa "stampella" della democrazia europea.
Per concludere Azzariti rileva come, da quanto emerso
dall'introduzione e dagli interventi succedutisi finora, sia rimasto in ombra il
problema degli strumenti, delle forme e dei soggetti che danno corpo, sostanza e
anima alla democrazia nell'ambito della Comunità. Ammesso e non concesso che la
democrazia e i suoi elementi così come tradizionalmente intesi dalla cultura
costituzionalistica del Novecento (da un lato gli organi della rappresentanza
politica, i Parlamenti e dall'altro i meccanismi di responsabilità politica
propriamente detti) stiano di fatto venendo meno, stiano entrando in crisi, c'è
comunque da chiedersi – avverte Azzariti – quali siano gli organi e gli
altri elementi che andranno a sostituire le assemblee rappresentative e la
responsabilità politica. Non solo. Una volta analizzato il nuovo scenario,
dovremmo anche interrogarci su quale giudizio dare di queste trasformazioni
delle concezioni della democrazia in ambito europeo.
Interviene Carlo AMIRANTE, il quale pone due premesse.
La prima è che l’introduzione di Paolo Ridola è sembrata così completa da
favorire un’ampia discussione e un’ulteriore apertura a temi e
problematiche, che forse meriterebbero maggiore approfondimento. La seconda
premessa è che l’attuale situazione dei 15 stati membri dell’Unione Europea
fa pensare a quella (sia ideologica che pratica) di alcuni decenni fa in cui l’indissolubilità
del matrimonio obbligava i coniugi alla convivenza anche quando fossero
intervenute circostanze tali da renderla intollerabile. Il problema del
significato delle critiche, dei rapporti fra capacità analitica o, meglio,
capacità di individuare criteri analitici corretti per capire quello che accade
e come intervenire su quello che accade, e dunque ipotizzare rimedi, deve fare i
conti con questo dato. Il rapporto tra democrazia e realtà
storico-istituzionale a livello comunitario dipende dal concetto che si ha di
democrazia. Se si ha un concetto angusto, limitato solo a qualcuno degli
elementi della democrazia, allora può essere facile semplificare e dare
risposte, preparare anche ricette pret-à-porter. Invece la situazione è
particolarmente complessa, anche perché nell’era della globalizzazione e
della internazionalizzazione, la democrazia non può essere soltanto democrazia
rappresentativa, ma deve essere democrazia partecipativa e democrazia dei
contenuti. Rilevano, da questo punto di vista, anche i riferimenti che Ridola
faceva ai preamboli e ai principi fondamentali (importantissimo l’art.6 del
Trattato di Amsterdam, circa la immissione nell’ordinamento comunitario del
principio democratico, del principio dello stato di diritto e della tutela dei
diritti umani, nonchè del recepimento della CEDU come parte integrante dell’ordinamento
comunitario). Il problema è se i costituzionalisti e gli studiosi di diritto
comunitario devono prendere sul serio queste norme, o le devono considerare come
venivano considerati una volta i preamboli delle costituzioni, cioè come
affermazioni declamate dai costituenti per salvare l’anima o come strumento di
legittimazione di costituzioni che tutto erano tranne che democratiche? Ad
esempio, chi conosce la letteratura tedesca sa che la Germania ha vissuto l’esperienza
di una commissione in cui si è affrontata e sviluppata l’ipotesi di una
trasformazione istituzionale, di dare un corpo nuovo ai principi programmatici
precisando quali sono gli obiettivi concreti che gli stati e le costituzioni
devono porre per coinvolgere e legittimare effettivamente la identificazione dei
cittadini in politiche costituzionali che si propongono di risolvere i loro
problemi. Problemi che sono fra i meno tutelati nell’ordinamento comunitario.
Per quanto riguarda la realtà della costituzione europea (tutti sappiamo che si
parla di un diritto dei trattati come costituzione europea) bisogna considerare
che la situazione è in piena evoluzione. Quest’anno si tengono ovunque gruppi
di incontro o seminari, e si istituiscono commissioni nominate dal Parlamento o
da altre istituzioni comunitarie. Esiste ad esempio un rapporto curato dal prof.
Monar, dell’università di Leicester, esperto di questioni comunitarie, già
consulente del governo tedesco e ora di quello britannico, che ha coordinato una
stimolante analisi dei prossimi venti anni di sviluppo della UE (The Future
of European Governance, Rapporto finale del progetto "Europe 2020"
del College of Europe), profilando il pericolo che, in mancanza di un sistema di
difesa comune europea, in assenza di una costituzione europea e di una carta di
diritti fondamentali, e di un spazio giuridico europeo, ancora inadeguato all’ampiezza
e ai livelli di integrazione economico-sociali effettivamente raggiunti, la
struttura prevalentemente tecnocratica della governance impedisca la
piena affermazione di un governo sovranazionale democratico e legittimato.
Ma per quanto riguarda la radicalità delle categorie di
approccio alla nostra materia, se dal punto di vista storico si potrebbe dire
che l’UE appare quasi un trionfo delle categorie luhmaniane dei sistemi e dei
sottosistemi (mentre Predieri parla di "sistemi-rete"), con la
conseguenza che la combinazione fra istituti parlamentari e di democrazia
rappresentativa e nuove forme di organizzazione degli interessi e dei diritti,
ha implicato trasformazioni semantiche e terminologiche di cui non pochi
giuristi e costituzionalisti non si rendono ancora conto. Così si è passati
dal mito del "buon governo" all’imperativo della "governabilità"
negli anni ‘70 (lanciato da un famoso pamphlet della trilaterale), mentre oggi
si parla di "governance", che va ben al di là del principio
della governabilità intesa come esigenza di un governo stabile ed efficace
anche a prescindere dalla sua legittimazione democratica, mettendo in crisi la
capacità di un organismo meramente politico (a vocazione
centralistica-universalistica) di governare la complessità. In sostituzione del
classico government si propone il concetto di "governance", che
evoca l’esistenza di più centri – economici, burocratici, finanziari,
politici, pubblici o privati – gli unici in grado di gestire la complessità.
Qui, però, la nuova questione che i giuristi dovrebbero
comprendere è la natura nuova dei rapporti tra economia, amministrazione e
diritto, per cui quest’ultimo finisce per perdere gran parte di quel suo ruolo
originario di strumento privilegiato di mediazione, assunto direttamente dall’economia
e dalla finanza.
Più di un lungo discorso può valere l’affermazione di
Keynes secondo cui "Le idee degli economisti e dei filosofi politici,
quelle giuste come quelle sbagliate, sono più presenti di quanto comunemente si
ritenga. In realtà, il mondo è governato da poche cose all’infuori di
quelle. Gli uomini della pratica, i quali si credono liberi da ogni influenza
intellettuale, sono spesso gli schiavi di qualche economista defunto, pazzi al
potere i quali odono voci nell’aria, distillano le loro frenesie da qualche
scribacchino accademico di qualche anno addietro", forse un po’
eccessiva, ma indubbiamente suggestiva nella ndividuazione dei responsabili dei
nuovi parametri di interpretazione del reale.
Ma – prosegue Amirante - è opportuno soffermarsi ad
esempio su un settore estremamente significativo dei trattati-costituzione,
tratto dalla Politica Agraria Comunitaria. In esso sono previste clausole dall’inequivoco
carattere "Labour saving" a proposito della tutela dei livelli
occupazionali delle condizioni di vita degli occupati. Possibile che questo
discorso valga soltanto per l’economia agraria, mentre una clausola
"labour saving" sarebbe incompatibile con l’ordinamento generale
della UE, fondato sui principi della concorrenza e del mercato? Oppure il
rapporto tra mercato e istituzioni si presenta ormai nettamente capovolto, così
da pensare - come affermò Cassese anni fa – che non ha più senso parlare di
Stato tout court date le centinaia di significati diversi assunti dalla parola?
Ma qualcuno è così ingenuo da ignorare che anche per la parola mercato
esistono altrettante interpretazioni possibili, e in particolare che la
concorrenza ha come protagonisti più i sistemi-paesi e gli oligopoli che non i
singoli operatori economici e finanziari? Chi è così sprovveduto da pensare
che nel mondo globalizzato sia ancora possibile un incontro reale tra domanda e
offerta, con la conseguenza che lo sviluppo economico sarebbe tuttora il
risultato di questo incontro, non si rende conto delle trasformazioni economiche
e sociali degli ultimi venti anni, che hanno imposto la centralità della
economia, anche nel complesso settore delle pubbliche amministrazioni.
Basti pensare alle trasformazioni dello stesso concetto di
funzione pubblica, che non è esplicitamente e direttamente regolato nell’ordinamento
comunitario, che però con il dare la preminenza pressochè assoluta alla
concorrenza, all’efficienza e all’efficacia, implica una trasformazione
profonda nel concetto di Pubblica Amministrazione così come era inteso fino ad
ora nei sistemi costituzionale e amministrativi dei singoli paesi europei.
Quando in Francia ci si domanda "Servizi pubblici al servizio di
chi?" (Bauby) si intende più esattamente chiedere se i servizi
pubblici in Europa debbano essere prioritariamente destinati all’impresa o a
tutti i cittadini. E’ la Pubblica amministrazione che deve essere
riorganizzata in modo da favorire il rispetto di criteri di efficienza senza
alcuna predeterminazione degli scopi e degli obiettivi? Insomma, l’efficienza
è funzionale al massimo di produttività oppure alla soluzione di problemi
comuni ai cittadini europei?
Cesare PINELLI rileva come il tema sia sfuggente e che i
profili che si sono legati ad esso siano cresciuti, soprattutto dopo che il
dibattito sul deficit democratico ha dimostrato la sua usura.
La fragilità di quel dibattito consisteva soprattutto nel
riferire problemi e istituti della democrazia interna agli stati a livello
comunitario. Il dibattito, per come si è svolto e per come è stato vissuto in
Italia ma soprattutto in altri Paesi, ha annebbiato la vista su quelli che erano
gli autentici problemi, sempre più comuni - in realtà - agli ordinamenti
costituzionali interni e all’ordinamento comunitario.
Visto che i problemi relativi a quella che noi chiamiamo
forma di governo, sul piano strettamente positivo comunitario hanno trovato un
principio di soluzione col Trattato di Amsterdam, che può garantire, se la
prassi andrà avanti in un certo senso, il varo di un modello sufficientemente
vicino al sistema parlamentare, sembra che il grosso del problema si sia
spostato sulle altre questioni che investono ad un tempo l’Unione Europea e
gli Stati-Nazioni al loro interno.
Il riferimento è soprattutto al delicatissimo rapporto fra
circuito di responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale, da un
lato, e la crescita delle autorità neutre dall’altro lato, incluso il potere
giurisdizionale. McCormick ha parlato a tale proposito di governo misto in senso
aristotelico. Ha sostenuto che siamo di fronte ad un passaggio che ci fa tornare
al governo misto, senza che questo necessariamente significhi un impoverimento
dell’idea democratica.
Sono molti i profili di questo discorso, naturalmente, ma
molto consiste nel vedere se l’attivazione delle nuove autorità indipendenti
porti con sé delle forme di responsabilità che vanno considerate anche alla
luce delle platee a cui si rivolgono, diverse dai cittadini, siano essi della UE
siano essi dello Stato-Nazione. Qual è l’origine di tali autorità? Esse
nascono, soprattutto con riferimento alla BCE, dal bisogno di tenere al riparo
dal circuito elettorale il conseguimento di certi obiettivi di interesse
generale: questo è un elemento di grande ambiguità, perché la politica a sua
volta è una attività destinata a rispondere alle attese del corpo elettorale
che concernono il futuro, essa non può attrezzarsi solamente ad un orizzonte di
breve periodo, come implicitamente da un certo punto di vista la crescita di
queste autorità lascia ritenere. Queste autorità - e in particolare la BCE –
nascono d’altronde proprio come risposta a questa esigenza, che quindi è una
esigenza che va contemperata con tutto il resto, e soprattutto con un discorso
nuovo sulle forme di responsabilità che si aprono in questa fase delicatissima.
Da questo punto di vista il discorso sui giudici è
altrettanto cruciale. Ciò che sosteneva Manzella con riguardo alla
costituzionalizzazione dei diritti fondamentali è molto importante. La
redazione di una carta dei diritti fondamentali ha un significato forte anche in
riferimento alla tendenza, presente nei trattati di Amsterdam e Maastricht, a
rinviare alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea la
enucleazione dei diritti. Pinelli ritiene che spetti proprio al legislatore
riconoscere i diritti fondamentali che poi spetterà alle Corti svolgere: l’opera
creativa deve avere un certo limite, in linea di principio e alla luce dei
cortocircuiti abbastanza forti tra Corti europee e Corti costituzionali che nel
frattempo vanno emergendo.
Interviene Sergio LARICCIA, rilevando come Ridola
abbia svolto con molto rigore il suo compito di introdurre il dibattito, e come
sia necessario molto coraggio per intervenire con riferimento ad un amico che ha
l’abitudine di studiare sempre con molta cura i problemi ed arrivare sempre
preparato, e che ha studiato sotto tante sfaccettature l’aspetto fondamentale
della democrazia nei vari sistemi. Lariccia non rinuncia però a sottoporre un
dubbio: i giuristi sono abituati, come tutti quelli che usano il linguaggio
della scienza politica, della scienza giuridica, ad usare determinate
espressioni per connotarle di determinati significati, e una delle espressioni
significative di questo linguaggio politico e giuridico è naturalmente il
concetto di democrazia. Soltanto che questo di democrazia è concetto spesso
usato con una ampiezza tale di riferimenti che si ha appunto il dubbio se siamo
di fronte ad un unico concetto oppure non tanto ad un concetto diversificato in
reazione agli aggettivi che si collegano al sostantivo democrazia – come si è
fatto nel corso della riunione, parlando di democrazia rappresentativa,
democrazia sociale, e come di solito si fa per caratterizzare un concetto sotto
molte sfaccettature particolari- quanto se effettivamente ci si trova di fronte
ad un’unica nozione oppure davanti ad una nozione che non ha nulla a che fare
con quella centrale. Lariccia ha studiato a lungo il concetto democratico con
riferimento ad una realtà del passato, il principio democratico nella
Costituzione della Repubblica Romana del 1849, ed è rimasto colpito dal fatto
di fare riferimento ad una nozione, ad un problema, alla partecipazione, al
problema del Parlamento, al problema di quello che era il principio democratico
in una accezione abbastanza usuale. Invece in questo caso (il principio
democratico nell’Unione Europea) ci si trova in una situazione nella quale c’è
un Parlamento con poteri molto limitati e un Parlamento che – come ha
ricordato Dahrendorf- che non ha un δημος
cui fare riferimento. Quindi, molto probabilmente, noi usiamo il termine
democrazia in un significato completamente diverso, ed è significativo che si
sia parlato dell’importanza che ha l’opinione pubblica: Lariccia ricorda un
articolo che letto su un quotidiano in cui Hans Kling pone la domanda, se la
speranza di una democrazia nella chiesa cattolica non sia risultata
completamente sconfitta. Questo è un altro tipico caso in cui si parla di
democrazia con riferimento ad una nozione, la democrazia nella chiesa cattolica,
con un significato che evidentemente non è più lo stesso: si può anche
pensare che vi sia un arricchimento del valore dell’opinione pubblica per
influire sulla gerarchia ecclesiastica, ma non si ha la stessa nozione- quella
di democrazia nell’ordinamento statale e quella di democrazia in un
ordinamento confessionale-. Lariccia conclude ritenendo condivisibile che, come
ha detto Amirante "questo matrimonio ormai indissolubile", come
ha detto lo stesso Paolo Ridola "è indubbiamente una strada senza
ritorno"; è però necessario analizzare in modo approfondito i rischi
che questa consapevolezza dell’adesione ad un sistema in cui il principio
democratico non sussiste può comportare nella democrazia interna dei singoli
stati, perché a mio avviso la situazione alla quale ci si trova è che l’adesione
a decisioni prese a livello comunitario comporta l’esistenza di decisioni
nelle quali si perde l’elemento della democrazia per l’assunzione della
responsabilità all’interno dell’ordinamento italiano. Lariccia ricorda di
essere il testimone di un episodio significativo, a proposito della riforma dl
sistema universitario del 3+2, nel quale non c’è una possibilità di
ritornare indietro: un giorno, presso la commissione nella quale egli lavorava,
giunse il ministro Berlinguer il quale disse che doveva comunicare una cosa
molto importante, vale a dire che la settimana precedente c’era stato un
incontro a Parigi ( ricordato poi come l’incontro della Sorbona) in cui 4
ministri di altrettanti paesi europei (Germania, Francia, Inghilterra e Italia),
sedutisi al tavolo avevano deciso che il sistema dovesse svilupparsi intorno a
questa soluzione del rapporto tra i 3 anni iniziali, introduttivi, e i 2 anni
successivi di specializzazione. Quello che colpisce è che questa decisione è
stata subito ritenuta imprescindibile, una decisione rispetto alla quale
qualsiasi tipo di obiezione è ritenuta fastidiosa espressione di critica nei
confronti di una decisione immodificabile. Quindi il rapporto tra il principio
democratico - o la sua inesistenza all’interno dell’ordinamento europeo - e
la vita democratica, con quella che si chiama, con una bella espressione, "l’evoluzione
della vita democratica" nell’ordinamento italiano, può presentare a
mio avviso dei rischi molto forti.
Amirante rileva come si parli di una democrazia senza demos,
una Europa senza partiti. Per quanto riguarda l’integrazione negativa e
strumenti giuridici estremamente pervasivi sul piano dei limiti posti all’organizzazione
delle pubbliche funzioni, della concorrenza, degli aiuti, è fortissima, cioè
la pervasività dell’integrazione negativa, degli strumenti negativi è
enorme. Come si può pensare di trasformare il riconoscimento dei principi
democratici di lealtà se c’è un budget del 1,5-2% dell’Europa rispetto al
PIL dei diversi paesi e se gli strumenti invece di integrazione positiva
(interventi per l’occupazione, per la formazione, ecc..) sono di rilievo
marginale anche se ci sono dei giusti riconoscimenti sul piano dei principi?
Paolo RIDOLA interviene per aggiungere qualche
considerazione in ordine alle questioni sollevate dai colleghi. In ordine al
rapporto fra Carta dei diritti e principio democratico, concorda come esso sia
al centro della agenda comunitaria, nel senso che già nelle conclusioni del
Consiglio di Colonia, poi in quelle del Consiglio di Helsinki, poi nel rapporto
dei Saggi sulle implicazioni istituzionali, il problema della democrazia nella
Unione viene legato fondamentalmente a quello della Carta dei diritti nell’Unione
Europea. Il perché va ricercato nell’emersione del profilo ricordato da
Pinelli, relativo alla trasparenza, alla responsabilità delle istituzioni
comunitarie; il rapporto dei tre saggi sulle implicazioni istituzionali si
esprime chiaramente su ciò: "trovare i mezzi per rendere partecipe o
coinvolgere nuovamente la popolazione nel funzionamento delle istituzioni
comunitarie". Il tema della democrazia nell'UE si identifica oggi in
larga misura con quest'ordine di problemi e di esigenze. Ma probabilmente questo
versante lascia in ombra il profilo del rapporto fra il principio democratico e
il funzionamento delle istituzioni, e sembra che proprio il rapporto dei tre
saggi dell’ottobre ’99 punti troppo l’attenzione sul problema della
efficienza e troppo poco sui congegni che devono potenziare la democraticità
della forma di governo comunitaria. Ridola si dichiara dunque d’accordo circa
l’inclusione del principio democratico in una carta dei diritti, ma aggiunge
che occorrerebbe cautela nel seguire la strada della carta dei diritti, della
costituzionalizzazione dei diritti comunitari, in una fase di sviluppo nella
quale i Trattati indicano puntualmente nuovi obiettivi, le Zielbestimmurgen
cui faceva riferimento Carlo Amirante poco fa, mentre non si intravedono ancora
con chiarezza le politiche. Sarebbe forse preferibile attendere che certe
politiche si consolidino, e poi, sulla base del consolidamento di queste
politiche, lavorare ad una carta dei diritti che, in questa cornice, potrebbe
forse anche essere più innovativa rispetto alle costituzioni degli Stati
membri.
Con riguardo al principio democratico e gli equilibri
istituzionali dell’Unione, sembra che il dibattito si sia concentrato attorno
a due passaggi, a due alternative fondamentali, la democrazia dell’Unione deve
puntare a valorizzare la concorrenza fra sistemi o le procedure discorsive? Deve
prevalere la prospettiva di Luhman o quella di Habermas? Ridola ritiene che il
rafforzamento della democrazia dell’Unione debba puntare al rafforzamento
delle procedure discorsive piuttosto che di una concorrenza tra sistemi, in cui
i meccanismi di responsabilità sembrano evanescenti. Certo, rispetto a questo
profilo della valorizzazione dell’aspetto discorsivo della democrazia, il
punto delicato è quello della marginalità nel sistema istituzionale del
Parlamento europeo, certo ridimensionata, ma tuttora presente. Una concezione
della democrazia nell’Unione che davvero si fondi sul potenziamento di queste
procedure comunicative o discorsive richiede un Parlamento più forte, che non
sia solo una arena della comunicazione pubblica in Europa. Pizzorno ha ritenuto
recentemente che sia questo il destino ormai comune a tutti i Parlamenti, ma
probabilmente non basta questo, occorre che il Parlamento non sia un elemento
marginale nel sistema. Tra l’altro, ciò consente di orientarsi su un altro
interrogativo che è emerso dalla discussione: Ridola è incerto circa il
tramonto dei partiti politici europei, perché la politica ha cambiato soggetti,
ha cambiato fisionomia, ma il sistema politico europeo lascia intravvedere una
tenuta delle famiglie politiche tradizionali più forte di quanto non vi sia in
molti degli stati membri (per esempio in Italia), e questo è un profilo
rilevante. Per concludere, Ridola ritiene che il problema sia da porre in questi
termini: la democrazia nell’Unione europea deve orientarsi alla formazione di
politiche o soltanto alla individuazione di interessi generalizzabili (sempre
per citare Habermas)?