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L’impatto della CE sull’amministrazione
Introduttore: prof. Salvatore Alberto Romano
4 maggio 2001
Resoconto redatto dal dott. Alessandro Goracci
Sergio PANUNZIO, dopo aver salutato i presenti, introduce la
seconda tappa di questo esame delle conseguenze dell'integrazione europea
sull'amministrazione: mentre nel seminario precedente si erano affrontati gli
aspetti legati alla giustizia amministrativa, oggi verranno affrontati i
problemi derivanti dall'impatto del processo di integrazione europea sul diritto
amministrativo sostanziale, organizzativo, funzionale. Detto questo, Panunzio
cede la parola al professor Romano, relatore dell'incontro odierno.
Salvatore Alberto ROMANO introduce la sua relazione
affermando di voler svolgere un'analisi sull'impatto del processo di
integrazione europea sull'amministrazione pubblica, proponendo al dibattito
qualche spunto di riflessione relativamente all'incidenza del fenomeno
comunitario sul diritto amministrativo sostanziale, sulla disciplina
dell'attività amministrativa (atto e procedimento), sull'organizzazione
amministrativa, sul modo di essere delle pubbliche amministrazioni, per poi
tentare di svolgere alcune riflessioni di carattere generale. Vengono
volutamente lasciate fuori dall'indagine le tematiche relative all'impatto del
processo di integrazione europea sulla giustizia amministrativa e sulle
autonomie locali, trattandosi di problematiche già trattate nel corso dei
precedenti seminari.
Romano ritiene opportuno premettere alcune osservazioni sul
fenomeno della Comunità europea.
La Comunità Europea – come indica il titolo di questi
seminari: "Mutamenti costituzionali ed integrazione europea" -
costituisce un fenomeno di integrazione fra gli Stati che vi partecipano, che è
sorto e si è sviluppato per rispondere alle esigenze di integrazione delle
rispettive società nazionali. Sono le società nazionali che avvertono
l'esigenza di una loro integrazione a livello europeo come condizione per il
loro sviluppo. Se ciò è vero, le ricadute sulle caratteristiche del diritto
comunitario sono enormi, perché il diritto comunitario, e la Comunità europea
come istituzione, dovrebbero servire appunto ad aiutare ciascuna società
nazionale a perseguire questo scopo di integrazione.
Non essendo la Comunità europea "il tredicesimo
Stato", non si attaglia ad essa la consueta distinzione, tipica degli Stati
moderni, tra atto legislativo e atto amministrativo, ed il "diritto
comunitario" è composto da un corpo di "regole di integrazione"
– che possono essere costituite da (soli) principi, da meccanismi di
armonizzazione o da compiute discipline, a seconda del settore oggetto di
integrazione europea – contenute non soltanto nei c.d. regolamenti comunitari,
ma nelle direttive comunitarie, nelle decisioni del Consiglio o della
Commissione, nelle sentenze e nei pareri della Corte di Giustizia, nelle
sentenze del Tribunale di primo grado; nelle raccomandazioni, nei pareri, nelle
comunicazioni della Commissione e in ogni altro atto di provenienza comunitaria,
avendo tali atti come obiettivo ultimo quello di realizzare l'integrazione fra
società.
Il "diritto comunitario" senza dubbio è
individuabile e distinguibile dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, se
non altro per la fonte di produzione; ma, proprio a causa della sua origine e
delle sue finalità, non dà luogo ad un diritto separabile da ciascun diritto
nazionale, cioè fruibile separatamente dal diritto nazionale, ovvero tale
componente è del tutto marginale. In altre parole, esemplificando, attualmente
è trascurabile il fatto che la Comunità disciplini gli appalti da lei banditi
attraverso il diritto comunitario, mentre costituisce elemento caratterizzante
il diritto comunitario il fatto che il Comune di Pachino (Sicilia) ovvero il
Comune di Scourie (Scozia) vedano disciplinare i propri appalti dal diritto
comunitario e da norme nazionali che ad esso si uniformano. Per questo possiamo
dire che il diritto comunitario non dà luogo ad un diritto che sta accanto al
diritto nazionale, ma al contrario, direi per definizione, dà luogo ad un
diritto (scritto e non scritto) che in vario modo (a seconda dei settori
interessati) si integra nel diritto nazionale (in ciascun diritto nazionale).
Romano evidenzia un altro elemento importante, relativo alle
conseguenze sui rapporti con le fonti del diritto nazionale. In ciascun diritto
nazionale, il diritto comunitario, proprio a causa della sua funzione (dettare
regole di integrazione), come tale si pone in posizione di primazia rispetto
alle regole giuridiche dettate dalle fonti nazionali, quale che sia il rango
formale di queste ultime, prescindendo (o, se si vuole, tendenzialmente
prescindendo) dal rango formalmente attribuito alla fonte comunitaria
produttrice della specifica regola giuridica da applicare. Certamente, ciò
avviene in quanto gli Stati membri lo hanno consentito e lo consentono, ma a
Romano sembra si possa affermare che oggi il processo di integrazione portato
avanti dalla Comunità europea è ad una fase tale che gli Stati possono
influire rallentando o accelerando il processo di ulteriore integrazione, mentre
solo eventi traumatici straordinari potrebbero interrompere od invertire la
tendenza.
Dopo aver svolto queste premesse, Romano affronta il primo
dei temi da lui indicati all'inizio, relativo all'impatto dell'integrazione
europea sul diritto amministrativo sostanziale. Il diritto comunitario investe
non soltanto il diritto amministrativo, ma molti altri rami del diritto
nazionale, come, ad esempio, il diritto del lavoro, il diritto commerciale, etc.
Tuttavia è sufficiente scorrere i Titoli dell'attuale Parte III del Trattato
istitutivo della Comunità europea per rendersi conto della vastità delle aree
della vita della società italiana che sono oggetto di un diritto amministrativo
alla cui formazione contribuisce in prima persona, e con contributi a carattere
generale, il diritto comunitario: Libertà di circolazione; Agricoltura;
Libertà di circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali, Visti, asilo,
immigrazione e politiche connesse comma la libera circolazione delle persone;
Trasporti, Concorrenza, fiscalità e riavvicinamento delle legislazioni 8regole
di concorrenza – regime degli aiuti concessi agli Stati – disposizioni
fiscali); Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù;
Cultura; Sanità pubblica; Protezione dei consumatori; Reti transeuropee;
Industria; Coesione economica e sociale; Ricerca e sviluppo tecnologico;
Ambiente; Cooperazione allo sviluppo.
Se poi aggiungiamo a queste materie quelle relative al
secondo pilastro (politica estera e di sicurezza comune) e quelle relative al
terzo pilastro (giustizia e affari interni), ne viene fuori un quadro veramente
vasto, che copre tutte le materie di cui all'art. 2 del d.lgs. n.300/99
sull'organizzazione del Governo, recante l'elenco dei Ministeri (a ciascuno dei
quali finisce col corrispondere un settore di competenza comunitaria).
Peraltro i settori della società italiana la cui disciplina
giuridica è influenzata dal diritto comunitario sono resi ancor più numerosi
da varie tecniche dirette ad assicurare alla Ce un ancor più vasto ambito di
intervento, sempre al fine di promuovere l'integrazione europea. In particolare:
a) l'introduzione di nuovi poteri e nuove competenze tramite la procedura di
integrazione prevista dall'art.308 (ex art.235) del Trattato Ce (che consente,
con decisione unanime del Consiglio, su proposta della Commissione previa
consultazione del Parlamento, nuove azioni non previste dal Trattato, se
ritenute necessarie per raggiungere gli scopi della Comunità); b) il principio
di sussidiarietà nelle materie di competenza non esclusiva della CE (art. 5
Trattato Ce). Tra l'altro, tale principio è stato tradotto nel sistema
nazionale in modo differente rispetto a come viene inteso, interpretato ed
applicato nel sistema comunitario: in quest'ultimo ambito, infatti, esso viene
riferito alla Comunità e così diviene uno strumento che concorre a completare
l'intervento comunitario sulla disciplina nazionale.
Quantitativamente il fenomeno è imponente: ad esempio, basta
dare una rapida scorsa all'indice analitico della "LEX" del 1998,
relativo alla parte V ("Unione europea") per rendersi conto del numero
di atti comunitari, dall'ampiezza dei settori trattati e dell'analiticità degli
interventi. Invero è questo il principale "impatto" del diritto
comunitario sul preesistente diritto amministrativo sostanziale: ogni nuova
norma, ogni nuovo principio attinente a quel ramo del diritto che va sotto il
nome di "diritto amministrativo", che viene elaborato nell'ambito del
diritto comunitario, trasforma e modifica il diritto amministrativo vigente in
Italia.
Peraltro, nei numerosi settori della vita sociale rientranti
nella sfera di influenza della CE, l'obiettivo dell'integrazione europea viene
perseguito non tanto sostituendo al diritto prodotto dalle fonti nazionali il
diritto prodotto dalla Comunità, quanto attraverso l'europeizzazione del
diritto nazionale. Se, come visto, la Comunità Europea costituisce un fenomeno
di integrazione fra gli Stati che vi partecipano, sorto per rispondere alle
esigenze di integrazione delle rispettive società nazionali, allora ben si
intende che, vista l'evidente impossibilità di raggiungere tale scopo
trasferendo tout court alla Comunità il "monopolio della produzione del
diritto", si imponeva, affinché l'integrazione fosse concreta e reale, e
non astratta e velleitaria, la predisposizione di strumenti e l'elaborazione
giurisprudenziale di principi che consentissero di evitare il pericolo che
differenti linee nazionali di interpretazione e/o di applicazione del diritto
comunitario dessero luogo non già alla europeizzazione dei diritti nazionali,
ma ad una "babele" di diritti nazionali fra di loro difformi e
dissonanti. Per sopperire a tale gravissimo pericolo, il Trattato è intervenuto
non solo sancendo l'obbligo per gli Stati membri di dare applicazione al diritto
comunitario ed attribuendo alla Corte di Giustizia la giurisdizione in materia
di violazione degli obblighi comunitari, ma: a) attribuendo alla Corte di
Giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione
del Trattato e sulla validità ed interpretazione degli atti della Comunità; b)
nonché prevedendo l'intervento diretto della Comunità in funzione
"sussidiaria" (art.5) e l'azione della Commissione, ex art. 211 (già
art. 155) Trattato CE, di vigilanza sull'applicazione del diritto comunitario
col potere di adozione di raccomandazioni e pareri ritenuti a tal fine
necessari.
A sua volta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha
elaborato importanti principi volti a consentire una progressiva effettiva
integrazione dei diritti nazionali e, quindi, anche del diritto amministrativo.
Dobbiamo quanto meno elencare i più noti:
- il principio del primato del diritto comunitario (anche per
gli atti amministrativi: sent. Ciola); ed il principio secondo il quale
l'Amministrazione è tenuta a dare attuazione amministrativa anche alle sentenze
interpretative della Corte di Giustizia non solo attraverso l'istituto della
"non applicazione" della norma interna in contrasto, ma anche
attraverso l'adozione di atti amministrativi che consentano di eliminare le
situazioni di accertato contrasto con il diritto comunitario;
- il principio della diretta applicazione delle direttive
dettagliate (cioè che non si limitano ad indicare obiettivi e risultati, ma
contengano prescrizioni immediatamente applicabili);
- la regola dell'obbligo di una interpretazione conforme alle
direttive delle previsioni nazionali traspositive;
- il principio dei c.d. "poteri impliciti", secondo
cui alla Comunità si devono ritenere implicitamente attribuiti anche quei
poteri di azione che, pur non formalmente attribuiti, tuttavia sono strumentali
rispetto a competenze espressamente attribuite alla CE o comunque sono necessari
per raggiungere i fini attribuiti alla Comunità. ex art. 211 (già 155)
trattato;
- il principio c.d. "dell'effetto utile";
- il principio di leale collaborazione, in forza del quale,
pur in assenza di indicazioni dettagliate da parte del diritto comunitario e
quindi della necessità per l'Amministrazione nazionale di operare secondo le
proprie regole amministrative, tuttavia la CE obbliga le amministrazioni
nazionali ad esercitare i propri poteri in modo da conseguire un risultato che
sia rispettoso del diritto comunitario, in quanto (ex art. 5 trattato CE),
l'applicazione del diritto nazionale "non deve influire sulla portata e
sull'efficacia del diritto comunitario", ovverosia l'esecuzione del diritto
comunitario non deve essere resa "praticamente impossibile". A tale
principio può riportarsi anche il principio che potremmo dire "di
salvaguardia": si è cioè affermato che l'obbligo di agire in buona fede e
cooperando lealmente impone allo Stato di astenersi dal porre in essere atti
nazionali che possano gravemente compromettere la futura applicazione di
direttive per le quali è ancora aperto il termine per l'attuazione.
Sotto questo aspetto, è interessante analizzare anche
l'apporto della Corte Costituzionale italiana e dei giudici amministrativi ed
ordinari al processo di integrazione. Al riguardo, secondo Romano, non sono
importanti tanto le argomentazioni seguite dalla Corte nella ricostruzione dei
rapporti tra Comunità e Stato italiano, quanto il fatto che le sentenze più
recenti abbiano dato luogo ad effetti concreti tutti favorevoli al diritto
comunitario.
Lo stesso vale per giudice amministrativo e per il giudice
ordinario: basta fare un'analisi della giurisprudenza per rendersi conto del
fatto che sentenze solo di pochi anni fa non sono più affidabili come
"precedente" per un'accelerazione nell'evoluzione in senso comunitario
della giurisprudenza nazionale.
Un altro aspetto da prendere in considerazione, strettamente
correlato a queste ultime valutazioni è quello relativo alla "circolarità
del processo di integrazione". Come è stato osservato in dottrina, il
processo di integrazione è, per così dire, "circolare". I principi
del diritto comunitario, cioè, non sorgono dal nulla; essi provengono dai
diritti nazionali (soprattutto da quelli degli stati aventi maggiori tradizioni
e maggior peso politico, come Francia e Germania). Tuttavia sembra corretto
affermare che i medesimi principi nazionali, riformulati nel nuovo contesto del
diritto comunitario e così reintrodotti in tutti i diritti nazionali, danno
luogo ad un quid novi. Come è stato rilevato da più parti, il diritto
amministrativo europeo che ne scaturisce ha un'efficacia di ritorno sui diritti
nazionali e provoca una convergenza dei diritti nazionali che porta appunto alla
europeizzazione del diritto amministrativo, cioè all'effetto "integrazione
europea" che sta alla base dei Trattati comunitari.
Le accennate modalità attraverso le quali si è realizzata
l'europeizzazione del diritto amministrativo sostanziale italiano (ovvero del
diritto amministrativo che trova applicazione nella società italiana, quale che
sia l'ente di appartenenza della singola fonte di produzione: Stato, CE,
Organismo internaz.), lasciano intuire che la disciplina dell'atto o
dell'attività amministrativa non può non avere subito la forte influenza del
diritto comunitario. Tale influenza si presenta sotto varie forme:
- nei settori – abbastanza rari – della vita sociale nei
quali il diritto amministrativo non solo è prodotto dalla Comunità Europea ma
è anche applicato da organismi della Comunità, ad opera della c.d.
"amministrazione comunitaria autonoma" (si pensi nel settore della
commercializzazione dei farmaci, ai compiti di amministrazione attiva della
Commissione e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali) si è di
fronte a procedimenti pienamente europei nei principi, nelle regole procedurali
e nella stessa tutela giurisdizionale o extra-giurisdizionale;
- nei numerosi settori della vita sociale nei quali il
diritto comunitario è prodotto dalla Comunità, ma è posto in esecuzione
principalmente in maniera decentrata, ossia ad opera degli Stati membri per il
tramite degli organi amministrativi nazionali, è evidente che, dovendo
l'Amministrazione porre in esecuzione gli atti comunitari e le norme nazionali
attuative del diritto comunitario conformarsi ai principi comunitari e
all'interpretazione comunitaria delle diverse nozioni utilizzate dal diritto
comunitario, ne consegue necessariamente un effetto sostitutivo o
reinterpretativo in funzione del diritto comunitario dei principi tradizionali
che regolano l'azione amministrativa nazionale (si pensi, del resto, al dettato
del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 287/1990 che, nel disciplinare la
tutela della concorrenza e del mercato, espressamente stabilisce la regola
secondo cui l'interpretazione delle norme da essa dettate in tema di intese, di
abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione deve essere
effettuata "…in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee
in materia di disciplina della concorrenza");
- nei settori della vita sociale nei quali vi è una
compresenza di atti comunitari e di atti normativi ed amministrativi nazionali,
il principio del primato del diritto comunitario ancora una volta comporta la
rilettura dei procedimenti secondo il diritto comunitario anche attraverso la
non applicazione (o la modifica) di eventuali regole o prassi difformi;
- infine, nei settori estranei alla sfera di azione del
diritto comunitario - per l'effetto che è stato chiamato da taluni di
"imitazione", ma che più in generale risponde all'ovvia
considerazione che, nel lungo periodo, non è possibile, in una medesima
società civile, applicare regole difformi per situazioni comparabili - è
accaduto che, anche al di fuori dei settori direttamente legati al diritto
comunitario ovvero degli obblighi imposti dal diritto comunitario, si è
prodotta una generalizzazione dei principi comunitari, sia mediante le recenti
riforme legislative (gli studiosi del diritto amministrativo comunitario tendono
a ricollegare all'influenza del diritto amministrativo comunitario quasi tutte
le riforme legislative più recenti, come quelle intervenute in tema di
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, di
diritto all'informazione, di responsabilità della p.a., ecc.), sia mediante la
generalizzata applicazione, per via giudiziaria (e dottrinale), al procedimento
amministrativo dei principi che regolano l'azione comunitaria (es. il principio
della proporzionalità e relativo vizio di eccesso di potere) ovvero mediante la
rilettura in chiave comunitaria dei tradizionali principi in tema di attività
amministrativa. Del resto l'eccesso di potere si presta a simili riletture. Un
esempio emblematico, al riguardo, è quello relativo all'utilizzazione del
principio proporzionalità, quale parametro di valutazione della legittimità
dell'azione amministrativa. Oggi sono numerose le sentenze nelle quali il
giudice amministrativo riscontra la violazione del principio di
proporzionalità: se le leggiamo con attenzione, però, in certi casi tale
richiamo altro non è che un diverso modo per definire tradizionali figure di
eccesso di potere; ma non è sempre così, perché in alcune sentenze attraverso
l'uso del principio di proporzionalità si introducono obblighi per la pubblica
amministrazione che in precedenza non venivano considerati come tali e non
davano luogo a vizi di legittimità.
La dottrina italiana parla di "ibridazione"
progressiva del diritto amministrativo nazionale nei suoi concetti e nei suoi
istituti per influenza diretta del diritto comunitario (Luisa Torchia), come
anche di rilevanza del diritto comunitario sui principi generali del diritto
amministrativo italiano in termini di sostituzione integrale dei principi, di
adattamento di principi di diritto interno, di compresenza di una duplicità di
principi (Picozza). Ancora si parla (Cassese) di influenza del diritto
comunitario sul procedimento amministrativo nazionale: in modo verticale con
effetti diretti (come avviene sul diritto amministrativo degli appalti pubblici
per effetto della disciplina comunitaria sugli appalti pubblici sopra soglia);
in modo verticale con effetti indiretti (come avviene sul diritto amministrativo
degli appalti pubblici sotto soglia per effetto della disciplina comunitaria
sugli appalti pubblici sopra soglia); in modo indiretto orizzontale, (per
l'effetto imitazione delle procedure comunitarie da parte di quelle interne e
creando un ambiente comune che favorisce il passaggio di istituti giuridici da
un ordinamento statale all'altro).
E' appena il caso di avvertire che, quando si parla di
sostituzione o di adattamento o di duplicità di principi, si parla di
"terremoti" giuridici e quindi di eventi che provocano disagi e
contraddizioni nell'immediato e che richiedono tempo per dar luogo ad
assestamenti con nuovi coerenti equilibri. Per esemplificare, può citarsi il
caso, richiamato da CHITI nel precedente seminario, della sentenza Ciola (Corte
di Giustizia 29.4.1999 in causa C-224/97, pubblicata in RIDPC 1999, 1347) nella
quale si stabilisce il principio dell'obbligo del Giudice di disapplicare il
provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto definitivo se
contrario al diritto comunitario e dell'incidenza di tale sentenza sul principio
della esecutorietà degli atti amministrativi (che comporta l'obbligo di
applicare l'atto amministrativo illegittimo divenuto inoppugnabile, se non
annullato in sede di autotutela). Orbene, a prescindere dal giudizio sul caso
concreto (se esso effettivamente metta in discussione i principi tradizionali
italiani e non solo italiani: il caso Ciola riguarda l'Austria) indubbiamente
l'integrazione comporta "dolorosi" assestamenti che, peraltro, non
devono venire esagerati: vedi art. 6 trattato UE, primo e secondo comma, laddove
l'UE assume come principi generali del diritto comunitario anche i principi che
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Per quanto riguarda l'impatto dell'integrazione comunitaria
sull'organizzazione amministrativa, l'analisi di Romano parte dal richiamo al
tradizionale modo di affrontare la questione, secondo cui il diritto comunitario
sarebbe indifferente all'organizzazione degli apparati amministrativi degli
Stati membri. In un certo senso questo è ancor oggi vero. Nel senso, cioè, che
sarebbe errato affermare che la Comunità europea ha avuto l'effetto di
sostituire una propria nozione di "pubblica amministrazione" a quella
presente nel nostro diritto nazionale, ovvero sostenere che il diritto
comunitario abbia creato nuove figure organizzative, in particolare riferendosi
ai c.d. "organismi di diritto pubblico".. Il diritto comunitario,
necessitato in questo dagli obiettivi di integrazione europea che sono stati
inizialmente ricordati, volutamente utilizza nozioni generiche, sostanziali,
utilitaristiche e quindi non sempre coerenti, di "pubblica
amministrazione" ovvero di "ente pubblico" e di "organismi
di diritto pubblico", che appaiono, di volta in volta, ora molto ampi ed
onnicomprensivi, ora rigorosi e ristretti.
Tuttavia sarebbe errato trarre da quanto detto la conclusione
che l'impatto del diritto comunitario sulla organizzazione amministrativa sia
stato marginale. E' vero il contrario, poiché altri e più concreti sono i
parametri per misurare l'influenza che il diritto comunitario ha avuto ed ha
sull'organizzazione amministrativa nazionale. Invero, l'impatto
sull'organizzazione amministrativa nazionale, sulle sue strutture e sul suo
personale è stato forte ed è prevedibile che continuerà ad essere sempre
maggiore appunto perché, come abbiamo detto in premessa, il diritto comunitario
è un fenomeno di integrazione delle società nazionali facenti capo agli Stati
membri, ed un simile processo, a certi livelli di intensità, fatalmente
coinvolge anche gli apparati delle società stesse.
L'influenza del diritto comunitario sull'organizzazione
amministrativa deve registrarsi anche sotto altri profili. E' stato acutamente
rilevato come l'esecuzione delle politiche comunitarie tramite le
amministrazioni nazionali – che costituisce la regola d'azione della Comunità
europea (ricorda Claudio Franchini che la CE nasce come un apparato che deve
necessariamente fare ricorso alle strutture amministrative degli Stati membri:
"non esegue, ma fa eseguire") – fa sì che queste operino non più
soltanto in funzione dello Stato nazionale, bensì in funzione di un potere
pubblico sovranazionale: la Comunità europea. Con la conseguenza, come
evidenzia Cassese, che questi organismi pur retti da leggi nazionali, diventando
rilevanti dal punto di vista del diritto comunitario, ne vengono condizionati
nella loro esistenza e nella loro struttura.
Si assiste, inoltre, al diffondersi di un modulo
organizzativo che la dottrina italiana ha chiamato della "co-amministrazione"
(Franchini). Con tale espressione si indica il fenomeno per cui una funzione è
attribuita sia alla Comunità sia all'amministrazione nazionale (che partecipa
non solo a livello strettamente esecutivo ma anche a livello di decisioni
esecutive), in modo che l'attività di un soggetto sia essenziale per l'altro e
che sia assicurato il raccordo tra il momento della decisione e quello della
esecuzione, con conseguente creazione di organismi e procedimenti misti.
Per quanto concerne l'impatto dell'integrazione europea sul
modo di essere delle pubbliche amministrazioni, Romano si limita a due
osservazioni: a) tutte le più recenti leggi in tema di organizzazione – come,
ad esempio, il d.lgs. n. 300 del 1999 di riforma dell'organizzazione
ministeriale – prevedono che ciascuna amministrazione debba operare nel
rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (art. 2,
comma 2); attribuiscono ai dirigenti il compito di promuovere e di mantenere
relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni attinenti al proprio ufficio (art.5, comma 5, lett. D); b) gli
studiosi che si sono occupati dell'organizzazione amministrativa comunitaria
hanno posto in giusta evidenza l'importanza della presenza di funzionari delle
diverse amministrazioni nazionali nelle strutture della Comunità europea. In
particolare è stata messa in evidenza la presenza di funzionari pubblici
nazionali nei gabinetti dei commissari e, soprattutto, il modo di operare della
Commissione per comitati nell'esercizio delle competenze e di esecuzione ad essa
conferite (la c.d. "comitologia"). Cassese definisce i comitati
"collegi amministrativi multinazionali il cui scopo è di assicurare una
consultazione permanente tra le burocrazie comunitaria e nazionale"..
Romano conclude, al riguardo, di non sapere se questo sia lo scopo dei comitati
in questione, ma di essere certo che questo è uno degli effetti di tale scelta
operativa.
Giungendo alle considerazioni conclusive, Romano riconosce
come il processo di integrazione non sia indolore, in quanto possono esservi
conflitti di fondo, rilevati più volte e non solo nel campo del diritto
amministrativo. Tali conflitti possono apparire addirittura traumatici in
culture giuridiche abituate meno della nostra a grandi (o disinvolte) aperture
interpretative.
Scorrendo la letteratura, Romano è stato colpito
dall'angoscioso dilemma della dottrina tedesca nel constatare che la mancata
applicazione della normativa giuridica nazionale, conseguente al dovere di
applicazione diretta del diritto comunitario, si scontra con il principio di
legalità dell'azione amministrativa "…che in Germania ha rango
costituzionale e costituisce una specificazione dello Stato di diritto, della
separazione dei poteri e dello Stato democratico" (Wielend). Non essendo
possibile, alla lunga, fermare il mondo, per risolvere il dilemma la dottrina ha
proposto la nota distinzione tra "disapplicazione" e "non
applicazione" del diritto nazionale (cioè di un primato applicativo del
diritto comunitario, nel rapporto tr a due organi legislativi di due diversi
ordinamenti). Ma l'Autore, non abituato evidentemente ai virtuosismi della
scienza dell'interpretazione, concludeva osservando che per il cittadino il bene
che il principio di legalità dell'azione amministrativa mira a tutelare è
violato anche se il danno proviene da una non applicazione della norma nazionale
invece che dalla sua disapplicazione (Wielend).
Romano ritiene, però, che il punto cruciale sul quale
soffermarsi è un altro; e la sua corretta impostazione costituisce, a suo dire,
il presupposto essenziale per la corretta impostazione dei singoli problemi.
Aldo Maria Sandulli, in apertura del suo notissimo Manuale di diritto
amministrativo, scriveva: "La definizione del diritto amministrativo
presuppone il concetto di pubblica amministrazione. E per giungere a questo
occorre partire dalla nozione di Stato".
Ebbene, l'impatto più profondo ed incisivo del diritto
comunitario sull'amministrazione pubblica e sul diritto amministrativo
(italiano) è dato dal fatto che sino a ieri si poteva concepire e studiare la
nostra organizzazione amministrativa partendo dall'idea che le strutture
pubbliche della società italiana operanti al livello politico –
amministrativo coincidevano con l'organizzazione amministrativa dello Stato
italiano. Con la rivisitazione del concetto di interesse pubblico e con la
teoria dell'amministrazione nello Stato pluriclasse legata – banalizzando per
più facilmente intendersi – all'avvertenza che non si poteva parlare di
"pubblica amministrazione", al singolare, ma di "pubbliche
amministrazioni", al plurale, si è messa in dubbio o, se si vuole si è
superata l'idea di una P.A. monolitica di uno Stato monolitico. E il concetto è
reso ancor più evidente con la sostituzione della parola "Stato" con
"Repubblica Italiana", per cui oggi si dovrebbe più correttamente
parlare di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni costituenti
l'organizzazione amministrativa della Repubblica Italiana. Ma, secondo Romano,
tutte queste formule sono pur sempre legate all'idea che vi sia una coincidenza
tra società italiana e Stato o Repubblica Italiana, per cui può affermarsi sia
che le strutture pubbliche di livello amministrativo della società italiana
sono costituite dall'organizzazione amministrativa della repubblica Italiana,
sia che l'organizzazione amministrativa della Repubblica Italiana costituisce la
struttura pubblica amministrativa della società italiana. La riflessione sul
fenomeno dell'integrazione europea, invece, obbliga a prendere finalmente atto
che la società italiana ha strutture pubbliche di livello amministrativo molto
varie, tra loro interrelate, e che vanno oltre l'organizzazione amministrativa
della Repubblica Italiana e spesso della stessa Comunità europea.
Romano non vuole affermare che lo Stato viene meno, ma che lo
Stato e la sua nozione subiscono un radicale processo di trasformazione che
tocca tutti i profili che ne qualificano il concetto e ne rivelano le
caratteristiche, perché, nel contesto che si è a grandi linee disegnato, lo
Stato si trasforma radicalmente. Tornando a Sandulli, l'impatto della CE
sull'amministrazione pubblica è enorme perché comportando l'integrazione
comunitaria la necessità di rivedere la nozione di Stato, muta il concetto di
pubblica amministrazione e, di conseguenza, anche la stessa definizione del
diritto amministrativo. Spetta ai costituzionalisti tirare le somme da questo
cambiamento. L'amministrativista, a differenza dello studioso del diritto
costituzionale, è costretto comunque ad aggiornarsi: quando tratta di rifiuti
solidi urbani, l'amministrativista trova inutile fare distinzioni tra r.s.u.
nazionali e r.s.u. europei, dovendo semplicemente individuare la normativa che
proviene dalle regole di integrazione comunitaria. Il disagio che Romano prova,
quando legge le riflessioni dei costituzionalisti in materia, risiede nella
difficoltà di collocare il livello politico – amministrativo nel livello
politico – costituzionale, alla luce dei mutamenti derivati dal processo di
integrazione comunitaria.
Gaetano AZZARITI solleva un dubbio sul sillogismo che
sorregge l'analisi di Romano, nonché, più in generale, sulla visione
complessiva del processo di integrazione europea che è stata illustrata e che
non convince fino in fondo.
Il sillogismo da cui è partita l'analisi potrebbe
riassumersi così: il diritto europeo è un diritto voluto dagli Stati al fine
dell'integrazione; pertanto, per Romano, si configura come diritto
"altro", che non si propone un'armonizzazione con i diversi diritti
nazionali, e quindi i diversi ordinamenti, nazionali e comunitario, sono
naturalmente separati; se, però, si prosegue nel processo di integrazione, i
due ordinamenti non possono continuare a rimanere separati e, quindi, non può
che discenderne la supremazia del diritto comunitario. Quella di Romano è,
secondo Azzariti, una visione forte del processo di integrazione, una visione di
integrazione, per così dire, "sovrana"; ma è anche una visione
legata a concettualizzazioni ormai superate.
Azzariti non contesta i dati, che sono stati illustrati,
però, a suo dire, essi, per come sono stati presentati, tendono a definire una
ricostruzione eccessivamente lineare del processo di integrazione. E' come se si
volesse sostituire alla sovranità dello Stato la sovranità europea. Le
tendenze di questi ultimi anni, non solo nell'ambito del diritto amministrativo,
ma sul piano più generale del diritto europeo, mostrano un processo di
un'integrazione molto più soft e molto meno lineare. L'idea di un'integrazione
che porta a sostituire la sovranità nazionale con quella europea finisce per
contrapporsi ad alcune concezioni teoriche (il multilevel constitutionalism),
ovvero a negare diverse categorie (la sussidiarietà, le cooperazioni
rafforzate) forse ancora poco determinate, ma che comunque si vanno imponendo.
Fino a qualche tempo fa, forse, si poteva ancora sostenere che il processo di
integrazione era lineare, però oramai, dopo il fallimento della Conferenza
intergovernativa di Nizza, ma già con il Trattato di Amsterdam, appare evidente
che il processo integrativo si va sviluppando soprattutto nella logica della
contemperazione, della differenziazione. Lo stesso concetto sopra richiamato di
"cooperazione rafforzata" sta ad indicare, sul piano dei processi
integrativi, che non "si marcia" più insieme, come prima, quando si
era in pochi, ma "si marcia" divisi. Ciò tanto più nella prospettiva
di allargamento delle sue componenti e dei suoi diritti.
Anche sul piano delle garanzie, delle tutele, e dunque
dell'applicazione dei diritti, entro cui si colloca lo stesso diritto
amministrativo, la prospettiva, secondo Azzariti, è più morbida, più sfumata,
rispetto a quella che emerge dalla ricostruzione di Romano. La prospettiva è
quella di una tutela fatta da più giudici, che è, poi, un problema non
indifferente. Ad esempio, la formulazione di una Carta dei diritti fondamentali,
che tutela valori codificati anche dalle costituzioni nazionali, consentirà
alla Corte di Giustizia del Lussemburgo di esercitare una competenza che andrà
a sovrapporsi a quella delle Corti costituzionali; la stessa istituzione di
Tribunali internazionali ha, in realtà, una ricaduta su tutti i piani
dell'ordinamento giuridico.
Azzariti, non nega che nell'esperienza giuridica concreta si
possa rilevare la prevalenza del diritto comunitario e che la stessa Corte
costituzionale italiana non fa una forte resistenza, ammettendo e anche
favorendo forme di supremazia del diritto europeo. Ciò che invece contesta
della ricostruzione di Romano è che si debba ancora ragionare in termini di
sostituzione/prevalenza, di gerarchia/competenza.
Il processo di europeizzazione del diritto amministrativo o,
più correttamente, il processo di europeizzazione del diritto tout court, non
fa scomparire i diritti nazionali. Esso invece impone una esigenza di
armonizzazione non facile a realizzarsi tra diritto europeo, diritto nazionale e
diritto subnazionale. Ciò che non convince Azzariti è l'idea, che emerge
dall'analisi di Romano, secondo la quale ci si muoverebbe verso un diritto
amministrativo unico di matrice comunitaria. I sistemi giuridici cambiano in
modo ben più complesso e articolato, anche nell'ottica giuspubblicistica: basti
riflettere sul fatto che nel diritto europeo si sta affermando, in modo
pressante, accelerato, anche un processo di forte privatizzazione del diritto
pubblico, fenomeno, anche questo, non certo lineare e privo di contraddizioni.
Salvatore Alberto ROMANO contesta l'interpretazione, data da
Azzariti, del suo pensiero, secondo la quale egli vorrebbe marcare una
contrapposizione netta tra sovranità statale e sovranità europea, ovvero porre
il discorso in termini di sovranità, di ordinamenti in competizione, di Stati e
superStati. Ciò che è cambiato, infatti, è proprio il modo con cui noi
dobbiamo concepire il rapporto tra società e diritto, alla luce della
considerazione per cui l'identificazione tra società civile e Stato va ormai
abbandonata senza per questo sostituire allo Stato la Comunità europea. La
logica in cui Romano vuole muoversi tende proprio a superare il concetto di
sovranità: non è più corretto porsi le tradizionali domande cui ha tentato di
rispondere la dottrina più risalente ("siamo di fronte ad un unico
ordinamento o a due ordinamenti differenti? E se gli ordinamenti sono distinti,
quale si pone in una posizione di supremazia?"). Invero, per capire questa
nuova realtà occorre, per Romano, mettersi dal punto di vista (sul quale
intendeva insistere di più ma che ha dovuto sorvolare per questioni di tempo)
di una società che vede l'esistenza di molti organismi internazionali che, come
la Comunità europea, oggi disciplinano settori della vita sociale anche
attraverso meccanismi giuridici analoghi a quelli utilizzati per rendere
applicabili le norme comunitarie. Un esempio per tutti: con l'art. 687 del
Codice della Navigazione si prevede che mediante provvedimenti amministrativi si
dia immediata efficacia a norme in realtà poste dall'ICAO.
Questo per dire che non siamo di fronte ad un problema di
sovranità da risolvere a favore dello Stato o della Comunità europea, né a
problemi da proporre in termini di separatezza o di gerarchia tra ordinamenti,
bensì semplicemente ci troviamo di fronte ad una società regolata da norme di
provenienza diversa e che, quindi, non può identificarsi con lo Stato e neppure
con lo Stato pluralista. Le stesse Autorità amministrative indipendenti sono
sintomo di tale nuovo modo di essere della società laddove pongono norme che
regolano alcuni settori della società, indipendentemente dalla responsabilità
degli organi costituzionali. Secondo Romano, è un errore metodologico
continuare a porre la questione in termini di sovranità, poiché non serve
ricostruire la realtà in tali termini; ciò sarebbe utile soltanto per tentare
ricostruzioni giuridiche anche articolate, ma fini a se stesse. Per chiarire,
Romano fa un esempio storico: nel passaggio dall'Impero allo Stato nazionale, i
giuristi come hanno spiegato la novità del regno? Dicendo che il Re è
imperatore nel suo regno. Chi ha avuto tale intuizione certamente ha ottenuto un
posto nella storia del diritto dimostrando un notevole sforzo di apertura nel
cercare di descrivere la nuova realtà con lo strumentario della vecchia
realtà.. Ma questo è anche il limite. Mutatis mutandis, se oggi si
continua ad utilizzare lo strumentario tradizionale non si perviene ad alcun
risultato veramente proficuo, perché sfuggono le vere ricchezze di questa nuova
realtà, non priva certo di contraddizioni. L'obiettivo è riuscire a tradurre
ed a trasporre i valori di cui si è nutrita finora la scienza del diritto
pubblico in una struttura istituzionale diversa, perché lo Stato non è più il
vecchio Stato e il mondo non è un insieme di Stati che trattano tra loro.
Paolo RIDOLA osserva, in via preliminare, che il processo di
integrazione europea, se ha posto grossi interrogativi agli studiosi di diritto
amministrativo, ne ha posti uguali, se non più grandi, agli studiosi di diritto
costituzionale. Il giurista, oggi, si trova stretto tra due esigenze: da un
lato, utilizzare categorie che sono state elaborate per costruire il diritto
pubblico dello Stato nazionale; dall'altro, dover applicare tali categorie ad
una realtà profondamente mutata. Ci si deve muovere verso l'elaborazione di un
sistema europeo a più livelli: Unione, Stati, livello infrastatuale.
La questione su cui Ridola vuole porre l'accento è l'idea
della neutralità dell'ordinamento comunitario rispetto all'organizzazione
amministrativa degli Stati. Si tratta di un punto rilevante delle riflessioni di
Romano: la Corte di Giustizia ha affermato tale indirizzo con riferimento, in
particolare, ai sistemi autonomistici, tutte le volte in cui ha ritenuto che,
rispetto all'ordinamento comunitario, l'articolazione autonomistica degli Stati
membri è indifferente. In realtà la prassi dell'ordinamento comunitario si è
mossa in una direzione diversa: sappiamo, infatti, che la Comunità ha scelto
spesso, all'interno degli Stati membri, il livello di governo al quale allocare
lo svolgimento di determinati compiti. La stessa Corte costituzionale, per lungo
tempo, ha sostanzialmente avallato questo indirizzo (interessante è, al
riguardo, la sentenza sui Programmi Integrati Mediterranei); solo di recente, a
partire dal 1996, ci sono state sentenze in cui la Corte, pur con qualche
contraddizione, ribadisce che l'integrazione comunitaria deve rispettare
l'articolazione autonomistica degli Stati membri (cfr. la sent. n.126 del 1996).
L'interrogativo che Ridola pone, allora, è questo: dopo la
riforma del titolo V della Costituzione, varata alla fine della legislatura, il
quadro è profondamente cambiato, perché il nuovo articolo 118 della
Costituzione introduce il principio della generalità delle funzioni
amministrative dei Comuni, a meno che non scattino determinate clausole di
sussidiarietà a favore dei livelli di governo più ampi. Come si pone tale
modifica rispetto al discorso prospettato da Romano? In altre parole, il
principio della generalità delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni
rafforza la penetrazione dell'ordinamento comunitario negli Stati membri o la
indebolisce?
Cesare PINELLI ritiene che un punto delle riflessioni di
Romano su cui appare opportuno soffermarsi è quello relativo al rapporto fra
uniformità e differenziazione, in particolare come questo rapporto viene inteso
dal diritto comunitario e quanto esso si differenzi dal modo di intendere tale
rapporto nell'ordinamento nazionale. Si è correttamente parlato di
"uniformità di risultati": ciò che interessa, cioè, è che si
raggiunga un risultato uniforme, indipendentemente dalle differenti soluzioni
istituzionali, dagli attori che entrano in gioco e dai congegni organizzativi, e
non, che vengono messi in campo per raggiungere quei risultati. Tutto questo
risponde, o quanto meno ha risposto per lungo tempo, ad una "razionalità
strumentale", che aveva segnato il punto di maggiore estraneità rispetto
alla lettura del dover essere costituzionale che veniva dato, non solo dai
costituzionalisti, ma soprattutto dalla Corte costituzionale: questa
razionalità strumentale esprimeva qualcosa che non poteva combinarsi con una
razionalità rispetto ai principi, che invece costituisce il nucleo portante del
nostro sistema, come anche di altri sistemi costituzionali.
Ciò che è in gioco, oggi, è proprio la questione dei
principi. Sul piano comunitario, questo problema, che era stato a lungo messo da
parte, entra in gioco in modo prepotente negli anni '90, divenendo la grande
questione che pesa sul futuro dell'ordinamento europeo. Proprio l'elaborazione
di una Carta dei diritti ha a che vedere con questo tema, rispetto al quale
possiamo scegliere due strade: a) ritenere che la razionalità strumentale, la
quale aveva animato e continua ad animare per aspetti importanti il diritto
comunitario sia per così dire autosufficiente e pienamente in grado di dare
risposte adeguate; b) spostare tutto su un altro piano, in cui entra in gioco il
diritto costituzionale, tanto a livello costituzionale nazionale, quanto a
livello comunitario. La ricerca del punto in cui tale spostamento potrà trovare
una concretizzazione è il vero problema. Da questo punto di vista, Pinelli
vuole mettere in luce anche i forti problemi che esistono a livello comunitario
e che non vengono spesso colti dalla dottrina, tutta presa dall'impatto del
processo di integrazione sul piano delle normative: la questione della
legislazione della normativa comunitaria è stata, in questi anni, a Bruxelles,
un problema gigantesco, perché proprio la formazione del mercato, con il
divieto alle restrizioni alla concorrenza imposto a livello nazionale, ha fatto
si che i problemi di inflazione legislativa che, per quanto riguarda tale
aspetto, venivano eliminati dalla stessa comunità sul piano nazionale, sono
giunti fino a Bruxelles. A tale problema dell'inflazione, gli operatori
giuridici comunitari hanno reagito con il Protocollo sulla sussidiarietà,
allegato al Trattato di Amsterdam: tale Protocollo, a sua volta, produce
ricadute positive sul piano del diritto costituzionale nazionale. Tutto questo
è indicatore di un problema enorme, perché ciò che vale per il mercato unico
vale per l'ambiente, per il quale un problema di inflazione legislativa diventa
immediatamente un problema di diritto comunitario, nel momento in cui si capisce
che la legislazione nazionale per l'ambiente non funziona o funziona poco. Non
si deve dunque guardare al diritto comunitario come qualcosa che viene dall'alto
e che pesa come una minaccia: è questo un approccio inconsistente, come pure
una contrapposizione tra amministrativisti e costituzionalisti non funziona
perché salta la dimensione dei principi, che è quella in cui l'intero
dibattito politico comunitario sta ruotando in questo momento.
Luisa TORCHIA osserva come la relazione di Romano si sia
aperta con una forte sottolineatura del fine dell'ordinamento comunitario
(l'integrazione) e si sia conclusa con l'affermazione che si sarebbe perso
l'ancoraggio dello Stato, nella definizione del diritto amministrativo. Tra
queste due osservazioni, di apertura e di chiusura, c'è l'effetto dell'europeizzazione
del diritto e ci sono prospettive diverse per lo sviluppo del diritto
amministrativo nazionale ed europeo.
Il modo con cui l'integrazione è stata perseguita
nell'ordinamento europeo, ormai nell'ultimo mezzo secolo, è stato molto
diverso: essa nacque, all'inizio, intorno a valori non legati alla democrazia:
oggi si parla molto di deficit democratico dell'Unione europea, ma all'inizio i
fondatori non la pensavano in termini tali, perché non doveva essere una
democrazia; quando nacque, infatti, la comunità era concepita come
un'organizzazione con fini limitati. A questi fini limitati corrispondeva una
configurazione degli strumenti che era quella della totale uniformità, ovvero
dell'armonizzazione su tutto. Col passare del tempo, i fini si sono ampliati:
oggi l'ordinamento europeo può considerarsi un ordinamento a fini generali con
strumenti di armonizzazione ed integrazione che, invece, si sono andati sempre
più differenziando: c'è, come è noto, l'armonizzazione vera e propria; c'è
il mutuo riconoscimento, per cui pur facendo cose diverse, diciamo che hanno lo
stesso effetto; c'è l'ammissione di differenze. Ciascuno di tali strumenti ha
poi una varietà infinita di specificazioni e differenziazioni. Lo strumenti
oggi più incisivo, e al quale si ricorrerà sempre più in prospettiva
dell'allargamento, è quello della cooperazione rafforzata: calato nella realtà
del diritto amministrativo, esso comporterà che potremo avere diritto
amministrativo comune per certe parti ad alcuni Stati e, per altre parti, ad
altri Stati. Quando si decideranno politiche comuni con otto stati, invece che
con quindici, avremo strumenti diversi, a secondo della cooperazione che viene
attivata. Quanto detto rileva dal punto di vista dell'ordinamento dell'Unione
europea.
Dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, invece, si
perde l'ancoraggio con lo Stato. Torchia si pone però una domanda: la nozione
di Stato crolla perché si sviluppa il diritto amministrativo europeo, o il
diritto europeo si sviluppa perché il diritto nazionale non riesce più a
svolgere tutte le sue funzioni? Di recente ha preso corpo, all'interno della
riflessione storica, una tendenza a vedere nella nuova arena politica europea
una salvezza dello Stato - nazione, in quanto quest'ultimo riprodurrebbe, a
livello europeo, ciò che non è più in grado di fare a livello nazionale (a
livello europeo è troppo chiaro chi vince e chi perde, mentre a livello
dell'Unione è molto meno chiaro).
Ecco che si pone, quindi, un'altra domanda: in un ordinamento
di questo tipo, pluralista ed unitario nello stesso tempo, per il diritto
amministrativo si accentua di più l'aspetto di tale diritto come diritto della
differenza, che puntualizza caso per caso e che consente di applicare e attuare
i principi in modo differente da situazione a situazione, o l'aspetto del
diritto amministrativo come diritto dell'uguaglianza, che consente, applicando
principi generali, di avere strumenti che garantiscono certi risultati previsti
a livello dell'Unione europea?
A Sergio STAMMATI sembra che la discussione abbia mostrato
concordanze e discordanze rispetto all'esposizione di Romano. Le prime
riguardano l'impatto del diritto comunitario sull'attività e
sull'organizzazione amministrativa. Le seconde riguardano i concetti generali,
come sovranità, Stato, diritto amministrativo, diritto costituzionale e altri.
La cosa non è affatto strana perché, in presenza di riassestamenti globali di
ordinamenti giuridici tanto ampi come quelli dei Paesi membri dell'UE e come
quello stesso di quest'ultima, è più facile analizzare ciò che sta avvenendo
piuttosto che sistemare tutto questo entro concetti semplici di carattere
unitario. Per questo, anche per Stammati, è più facile riconoscersi nelle
osservazioni particolari di Romano a proposito dell'impatto crescente che il
diritto comunitario esercita sull'attività e sulla giurisprudenza
amministrativa (relativamente ai principi, al procedimento e alla stessa
configurazione delle situazioni soggettive), così come a proposito dell'impatto
esercitato da quello stesso diritto sulla nuova legislazione. Lo stesso
riconoscimento vale per le affermazioni relative al rapporto fra le istituzioni
amministrative comunitarie e amministrazioni nazionali sul quale, come è noto,
l'impatto comunitario, per lo scarto esistente fra la maturità
dell'amministrazione comunitaria in senso oggettivo e in senso soggettivo, è
stato molto diverso e più debole, si manifesta in forme variegate e versa in
uno stato assai legato alla transitorietà.
Muta con ciò il diritto amministrativo? Certamente si, se
con la domanda si vuol far emergere il dato per cui a un numero sempre più
ampio di questioni non può darsi risposta se non partendo da premesse positive
di diritto comunitario. Ma muta la stessa nozione di diritto amministrativo?
Romano pensa di sì, richiamando la posizione sandulliana che, a suo dire,
collegava strettamente quella nozione a quella di potere statale, così
confermando nella sostanza le impostazioni degli amministrativi orlandiani a
cavallo fra i due secoli. Stato non sovrano equivale, nella cifra esposta, a
diritto amministrativo in crisi. Ma se ci rifà a impostazioni diverse come
quelle di Amorth, di Benvenuti, di Allegretti, di Pastori, se ci rifà a Nigro,
a Giannini (Stammati ricorda l'ancor oggi citato progetto proposto senza
successo nella commissione Forti da M. S. Giannini e T. Barbera), cioè a un
diritto amministrativo orientato verso la tutela dei diritti, verso la
composizione dialogica degli interessi individuali e collettivi, verso la
prestazione di servizi alle società grandi e piccole, allora quell'equazione
non è proponibile. In questo senso l'impatto esercitato dal diritto comunitario
sul diritto amministrativo nazionale sembra condurre piuttosto all'accentuazione
delle caratteristiche funzionali già presenti in quest'ultimo che a una
trasformazione radicale della natura di quest'ultimo.
Meno facile è dissociare la vicenda del diritto
costituzionale da quella della crisi delle grandi istituzioni politiche intorno
alle quali esso è nato. E, tuttavia, il ridimensionamento del ruolo ancor oggi
svolto da quel diritto operata da Romano, appare eccessiva. Spetta pur sempre al
diritto costituzionale il compito di elaborare i criteri dell'unificazione
normativa dell'ordinamento, quelli che offrono le condizioni per la pensabilità
logica e giuridica del medesimo. Senza un lavoro diretto alla
"costituzione" continua dell'ordinamento giuridico, sempre da tentare,
a partire dal rifiuto costante dell'illusione di averla a un certo punto
definitivamente raggiunta, come decidere le questioni particolari che
incessantemente si propongono nei vari angoli di quell'universo ormai privo di
centro? Naturalmente la critica di Romano diventa accettabile se la si intenda
diretta non al compito di riordinamento in sé, ma al modo in cui quel compito
viene svolto, a distanza troppo grande dai problemi proposti dalla vita
concreta. Ma questa, evidentemente, è tutt'altra questione.
Claudio FRANCHINI parte dalla constatazione della realtà: un
giurista italiano degli anni '60, di fronte a qualsiasi problema, si sarebbe
comportato seguendo questo tipo di impostazione: quali sono le norme del nostro
ordinamento che regolano la questione? Dopo qualche anno, quello stesso giurista
avrebbe avuto il dubbio di pensare anche alle norme dell'ordinamento
comunitario. Quel giurista poi, passato qualche altro anno, non avrebbe avuto
dubbi dal partire dalle norme comunitarie per poi esaminare quelle
dell'ordinamento interno.
Franchini si chiede, allora, se oggi il giurista non debba
pensare solo alle norme dell'ordinamento comunitario e a quelle dell'ordinamento
interno, ma se debba piuttosto pensare anche a quelle norme che vengono poste da
una serie di istituzioni e di organizzazioni internazionali. Ad ormai
cinquant'anni di distanza dalla nascita delle Comunità europee, non sarebbe
più giusto chiedersi che cosa c'è non solo oltre lo Stato, ma anche oltre
l'Unione?
Massimo BACHETTI, come avvocato dello Stato, tende a
collocarsi in posizione più vicina a quella degli amministrativisti, pur
ritenendo opportuno spostare l'oggetto della discussione su un altro piano.
Anche in questa sede, si sente in dovere di difendere lo Stato e la sua
esistenza rispetto alla società civile, che si autodisciplina e che impone
regole allo Stato. Forse sarebbe opportuno richiamare l'attenzione sul modello
di democrazia prefigurato da Habermas, democrazia nel senso di società di
soggetti liberi ed uguali, in cui ciascuno sia in grado di dare i propri
contributi, in cui ciascuno è portatore di un interesse che possa essere preso
in considerazione.
Allora il problema non è tanto quello di difendere certi
modelli tradizionali, ed appare oltre modo inopportuna una diatriba tra
costituzionalisti ed amministrativisti, i primi tesi a difendere modelli e
principi tradizionali, i secondi protesi ad affermare che quei criteri e quei
principi sono da considerarsi superati. L'idea di una società civile così
forte, che impone allo Stato le sue regole e che costringe lo Stato a non
svolgere più quella funzione costitutiva, ma soltanto a comporre, a dirimere
certi conflitti, a cercare la soluzione per giungere ad un compromesso tra i
vari interessi in gioco, risponde ad un autentico bisogno di democrazia, o non
vi risponde? E' necessario che rimanga un importante momento di sintesi a
livello politico – legislativo, in grado di rappresentare gli interessi del
singolo cittadino, che si trova di fronte ad un'Europa dei poteri forti, del
mercato, della libera concorrenza? Come ha correttamente rilevato Luisa Torchia,
forse è più facile incidere su certi interessi a livello europeo, perché a
livello italiano si sa chi si favorisce e chi no, mentre, appunto livello
europeo, queste differenziazioni così nette vengo meno. A livello europeo,
sostanzialmente, è più facile esercitare un certo potere. Ma tale potere è
esercitato nell'interesse dei singoli cittadini o è un potere che
effettivamente è espressione degli interessi forti della società civile?
Guido SIRIANNI ricorda un incontro recente, quando Cesare
Pinelli aveva illustrato l'evoluzione di questi ultimi anni, anche determinata
dal processo di integrazione europea, per cui il diritto amministrativo aveva
cominciato a scoprire la Costituzione, sotto molti profili. Il diritto
amministrativo, con la sua tradizione paludata, curiale, poco democratica, nel
corso degli sviluppi degli ultimi decenni avrebbe dismesso le vecchie origini
cameralistiche, avvicinandosi alle sensibilità di un ordinamento democratico.
Oggi ci avviciniamo ad un'esperienza nuova ed inquietante, quella di un diritto
amministrativo senza Stato o quasi, un diritto amministrativo la cui
legittimazione è quella di essere uno strumento dell'indirizzo politico,
secondo le note categorie, che si traduce, in altre parole, in una
legittimazione che nasce dall'amministrare e anche dal fatto di avere come
presupposto di base un rapporto con la legittimazione politica in senso lato.
Allora bisogna domandarsi quale rapporto viene fuori tra politica ed
amministrazione in questa dinamica, in cui il diritto amministrativo ha appena
scoperto una serie di valori democratici che la Costituzione aveva da tempo
affermato, ma che solo faticosamente sono emersi in questo nuovo impatto con
l'ordinamento e l'evoluzione comunitaria. Ciò a cui stiamo assistendo spinge,
forse, verso un reflusso nella direzione di una nuova cameralistica?
Salvatore Alberto ROMANO, nel replicare alle osservazioni
svolte, ritiene che questa serie di seminari sui mutamenti costituzionali doveva
dibattere di più su temi concreti. La questione di fondo è che, forse, molti
costituzionalisti, per colpa di quello che stanno studiando, sono troppo presi
da categorie desuete. Hanno avuto il vantaggio di avere davanti la Costituzione,
i principi, temi storicamente trattati. Però questo armamentario rischia di
essere ormai un peso. I riferimenti fatti a Guarino e a Giannini sono
interessanti, anche se molti studi svolti da Giannini ruotano comunque intorno
allo Stato. Effettivamente, in definitiva, l'Europa risponde per sopperire a
difficoltà che a livello globale i singoli Stati nazionali non potevano
affrontare. (L'Europa non è un punto di arrivo, ma una necessità). In realtà
l'amministrativista, a contatto con la legislazione della società che
disciplina i singoli aspetti della stessa, è più sensibile a questa idea di
cercare nuovi strumentari.
Per quanto riguarda il discorso della legittimazione, invece,
essa, ad avviso di Romano, si traduce nella capacità di rispondere alle
esigenze della società. Ciò che legittima, ad esempio, le Autorità
indipendenti e le nuove Organizzazioni internazionali consiste proprio in
questo: la capacità di rispondere a delle esigenze della società, ad una
disciplina della società. Pertanto la legittimazione di molti degli apparati,
che si trovano nella società attuale, è tale perché quegli apparati meglio
rispondono alle esigenze di uno specifico settore della società civile. Quegli
stessi apparati, in realtà, sono molto carenti sul piano della legittimazione,
se si prende in considerazione un altro metro di valutazione, quello legato ai
valori di democrazia. Se allora l'obiettivo è quello di salvare i valori che
possono essere compromessi nella società attuale, dobbiamo riuscire a farli
riemergere ed incarnare non con l'usuale sistema della gerarchia delle fonti.
Ancora, Romano rileva come effettivamente l'integrazione
avvenga a livelli vari e, in considerazione dei diversi livelli di integrazione,
cambino anche le modalità di integrazione. Appena si arriva al livello di
integrazione della società, più che dello Stato, non c'è uniformità, proprio
perché si cerca di rendere dialogabili le società (e ciò appare oltre modo
difficile). Appena si arriva a livelli quantitativi più elevati come la
Comunità europea, iniziano a sorgere anche i problemi legati all'esistenza del
principio democratico, al deficit di democrazia, e, non a caso,
contemporaneamente sorge e si ripropone, con nuove formule, la necessità di
attuare i valori di cui parlano i costituzionalisti. Pur essendo fallito il
Trattato di Nizza, Romano ricorda che nel Trattato sull'Unione europea c'è
scritto che l'Unione rispetta i diritti fondamentali, quali sono contenuti nella
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quali risultano dalle Carte
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario. Quindi, effettivamente, quando si arriva ad un certo
livello di integrazione, rinascono gli stessi problemi: saranno le risposte ai
problemi che devono essere adeguati alla nuova realtà (da questo punto di vista
è interessante la cooperazione rafforzata, perché prende atto che, a certi
livelli di integrazione, non tutte le società si integrano allo stesso modo).
Romano ritiene poi che integrazione non significa
uniformità, ma, più opportunamente, equipollenza. L'ultimo intervento di
Merusi è nel senso di dire che, proprio nell'ambito di quelli che sarebbero i
settori più europeizzati, c'è molta differenza (Merusi si chiede anche se sia
possibile mantenere queste differenze alla lunga).
Per quanto concerne poi il problema della razionalità
strumentale, è indubbio il fatto che, a certi livelli di integrazione della
società, il problema della razionalità strumentale è obbligatorio. Quando,
però, si arriva a un certo livello di integrazione, automaticamente si
ripropongono i problemi dei principi. Ciò che è importante è tradurre i
principi in modo nuovo, per evitare il rischio che un principio, a livello
comunitario, si scontri con lo stesso principio a livello nazionale.
Ciò dimostra, secondo Romano, che si deve ridiscutere il
modo di intendere il rapporto tra Stato inteso come "apparato-politico
amministrativo" e Stato inteso come "apparato
politico-costituzionale", che non va certamente abolito. E' per questo che
le trasformazioni della società vanno rivissute a livello costituzionale. In
questo senso, il nuovo testo sulle autonomie locali rappresenta un fattore
positivo, perché è in sintonia col sistema amministrativo. Occorre lo sforzo
di tutti, amministrativisti e costituzionalisti, per risolvere le questioni che
il processo di integrazione europea pone davanti al giurista odierno.
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