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Banca centrale, integrazione monetaria e finanze
statali
Introduttore: prof. Sergio Stammati
18 maggio 2001
Resoconto a cura del dott. Andrea Buratti
Dopo un breve saluto di Sergio PANUNZIO, prende
la parola Sergio STAMMATI, il quale tiene subito a far notare come il
tema da introdurre, lo si può constatare dal titolo che vorrebbe
circoscriverlo, risulti visibilmente sovradimensionato, tanto a considerarlo in
se stesso, dacché le sue tre articolazioni ben si presterebbero a distinte, e
per niente anguste, esercitazioni analitiche, tanto a considerarlo secondo il
metro con cui sono state per lo più ritagliate le scansioni scientifiche dell’intero
seminario. Tale situazione di base, se offre sicuramente splendide
giustificazioni ai presumibili vuoti dell’introduzione, oppone anche all’introduttore
particolari difficoltà di accesso al tema, per la molteplicità delle
prospettive secondo le quali il suo compito può essere svolto, tutte
alternativamente percorribili. La scelta sottostante all’introduzione che
sarà svolta è quella di considerare l’argomento secondo una prospettiva
dinamica che tenti di coinvolgere l’insieme dei suoi diversi segmenti,
anziché dal punto di vista di uno qualsiasi di questi ultimi (come forse
adombrato dal titolo precostituito dell’introduzione), da un punto di vista
più ampio donde cercare di afferrare il farsi contestuale degli aspetti
oggettivi e soggettivi dell’integrazione economica e monetaria e del
successivo stabilizzarsi, anch’esso dinamico, dei medesimi, una volta venuti
ad esistenza effettiva gli elementi essenziali di quel complesso farsi. E’
solo da questa prospettiva, per esempio, che si guarderà alla Banca centrale
europea e non dalla prospettiva opposta, la quale, tenuta a porla al suo centro,
sarebbe con ciò costretta a misurarsi con i molteplici problemi strutturali e
funzionali che la vedono coinvolta, e riuscirebbe a superarli solo al termine di
un troppo lungo tragitto argomentativo.
Operata questa prima scelta, è proposito dell’introduzione
tracciare, nella prima parte, un profilo genetico dell’Unione economica
e monetaria per illustrare l’ispirazione di fondo che sorregge le due
dimensioni costitutive (finanziaria e fiscale) sulle quali essa definisce la
propria identità; di esaminare, nella seconda parte, le due disposizioni
del Trattato istitutivo della Comunità europea, ognuna centro di vere e proprie
costellazioni normative di diritto originario e (su varia scala) derivato, le
quali rappresentano i perni positivi della costituzione economico–finanziaria
dell’UEM: l’articolo 99 TCE (ex 103) sul coordinamento, nell’ambito del
Consiglio europeo, delle politiche economiche degli Stati membri, vincolati
questi ultimi a considerare quelle politiche, "questioni di interesse
comune" (art. 99, comma 1) e l’art. 104 (ex 104 C), la disposizione
notissima che fa obbligo agli Stati membri di "evitare disavanzi pubblici
eccessivi" (art. 104, comma 1); infine, ulteriore proposito dell’introduzione
è di individuare, in una terza e conclusiva parte, alcuni degli effetti
più significativi che, a causa della disciplina economico–finanziaria della
CE, rimbalzano nel perimetro del diritto pubblico nazionale, direttamente
dirompendo il profilo di numerosi istituti giuridici positivi di carattere
finanziario, così come, parallelamente, la configurazione teorica di
concettualizzazioni e di istituti giuridici fra i più astratti e decisivi del
diritto pubblico che a quegli istituti sono decisivamente collegati in modo
dipendente. Ma su questo terzo aspetto, per il suo frastagliarsi in una vera e
propria rete di incidenze istituzionali, l’introduzione dovrà limitarsi a
svolgere considerazioni sintetiche, rimettendo ad altre sedi il compito di
effettuare gli approfondimenti analitici necessari.
1. Il parallelismo delle due integrazioni, economica e
monetaria, ovvero la filosofia costitutiva dell’UEM. Realtà e paradossi della
terza integrazione.
La seconda e la terza lettera della sigla UEM, che si
mostrano in questa come realtà simboliche reciprocamente collegate e
conciliate, riportano per contrasto il pensiero ai dibattiti che si erano svolti
all’interno del comitato nel quale si espresse per la prima volta l’intendimento
della (allora) CEE, di affrontare la questione dell’equilibrio monetario fra i
Paesi aderenti al mercato comune, ignorate, in un periodo caratterizzato dalla
stabilità dei rapporti fra le monete, dalla disciplina del Trattato di Roma e
portate prepotentemente sulla scena dall’ingresso della comunità
internazionale in una fase di turbolenza monetaria dovuta all’inadeguatezza
del dollaro a svolgere la funzione guida attribuitagli dagli accordi di Bretton
Woods, non ostante che in quella sede J.M. Keynes, contrastando la proposta
statunitense che finì per prevalere, avesse proposto di non attribuire quella
funzione a una moneta nazionale, ma a una moneta internazionale di nuova
creazione, della quale aveva financo suggerito il nome. In quel comitato, noto
come comitato Werner dal nome del componente lussemburghese che ebbe a
presiederlo, si delineò subito, infatti, un forte contrasto fra la posizione
economicista o fondamentalista sostenuta dalla RFT, e condivisa dall’Italia,
secondo la quale sarebbe stato necessario prima armonizzare le politiche
economiche degli Stati membri e poi varare politiche di armonizzazione
monetaria, e la posizione monetarista, che aveva per capofila la Francia,
secondo la quale, poiché le due politiche potevano essere considerate
reciprocamente indipendenti, e dal momento che difettavano a quell’epoca le
condizioni strutturali che consentissero di allestire una politica economica e
di bilancio comuni, sarebbe stato possibile varare fin dall’inizio una
politica comune di armonizzazione monetaria. Le proposte del comitato, le quali
fin da allora auspicavano la creazione di una moneta europea unica governata da
un’autorità monetaria sovranazionale parimenti unica, per quanto fossero
antiveggenti nei fini, erano, per i contrasti insorti, costrette alla reticenza
nell’indicazione dei percorsi destinati ad attingerli; onde non potevano che
essere percepite, in una situazione caratterizzata dalla forte chiusura
reciproca delle economie degli Stati nazionali aderenti al mercato comune, se
non come una fuga in avanti. E poiché furono appunto considerate alla stregua
di proposte futuribili, non ebbero il seguito pratico che solo una convergenza
politica determinata a superare le barriere che si frapponevano all’istituzione
di un mercato europeo effettivamente unificato e conforme alle disattese
previsioni del Trattato, avrebbe ad esse consentito di ottenere. In sostituzione
di quelle proposte, ambiziose, ma fragili, furono, invece, adottati accordi
monetari di carattere parziale, consistenti nell’essenziale in accordi di
cambio variamente modulati, sbilanciati ancora, in un primo tempo, verso il
dollaro, di nuovo assunto come moneta di riferimento (tale fu l’impostazione
fatta propria dal c.d. serpente monetario negli anni 1972 – 78), orientati,
invece, a partire dal 1978, verso parità reciproche definite in relazione all’ECU,
una moneta europea di natura composita, simile nella concezione ai diritti
speciali di prelievo utilizzati come mezzo di pagamento dal FMI, non sostitutiva
delle monete nazionali; tale fu l’impostazione seguita per la costruzione del
sistema monetario europeo (SME). Quanto all’illustrazione più specifica delle
caratteristiche tecniche dei due accordi, essa può essere considerata, in
questa sede, non rilevante per l’intelligenza della genesi dell’UEM.
Decisiva in vista di quest’ultimo scopo, deve considerarsi,
invece, a parere di Stammati, la svolta del Trattato comunitario in direzione
del superamento della stasi nella quale per anni era restata impigliata la
liberalizzazione del mercato interno della CEE, registratasi con l’approvazione
dell’Atto Unico europeo, nel cui testo l’art. 13 (che si inseriva come art.
8A nel TCE) stabiliva, (I comma), che la Comunità avrebbe dovuto adottare
"le misure destinate all’instaurazione progressiva del mercato interno
nel corso di un periodo" che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1992 e
precisava, (II comma), che quel mercato "comporta(va) uno spazio senza
frontiere interne, nel quale (doveva essere) assicurata la circolazione libera
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni
del … Trattato." Una volta affermatasi nel diritto originario della CEE
con valore giuridico prescrittivo l’intento di realizzare quello spazio, esso
ebbe un seguito, assai anticipato rispetto alla scadenza temporale fissata dall’art.
13AUE, nel diritto derivato della comunità, quando, nel 1988, per impulso
determinante del Presidente della Commissione europea, J.Delors, fu approvata la
direttiva 361/CEE, che, in attuazione dell’articolo 67 del Trattato, disponeva
che gli Stati comunitari sopprimessero le restrizioni ai movimenti di capitale
effettuati tra le persone residenti nei medesimi, effettuassero i trasferimenti
relativi a tali movimenti "a condizioni di cambio uguali a quelle praticate
per i pagamenti relativi alle transazioni correnti" (art. 1), e si
adoperassero per raggiungere, nel regime da essi applicato ai trasferimenti
relativi ai movimenti di capitale con i Paesi terzi, "lo stesso grado di
liberalizzazione" realizzato nelle operazioni omologhe fra residenti degli
Stati membri (art. 7). Dal suo canto, la Conferenza intergovernativa di Hannover
di quel medesimo anno, deliberava di istituire quel Comitato Delors, composto
dai governatori delle Banche centrali degli Stati membri, il quale riuscì, poi,
a trovare al proprio interno, nel giro di un anno, quell’accordo effettivo e
integrale, sui fini, ma anche sui mezzi, intorno al progetto di Unione monetaria
europea che venti anni prima il Comitato Werner era riuscito a raggiungere solo
con uno slancio impolitico di ottimismo. E’ evidente, al riguardo, che la
vicenda consumatasi nel biennio ‘86 – ‘88, che va dall’AUE alla
direttiva 361/88/CEE, fu decisiva ai fini del raggiungimento di quell’accordo;
una volta maturato il presupposto strutturale costituito dalla piena apertura
reciproca dei mercati particolari degli Stati aderenti alla CEE, il dilemma che
aveva visto formarsi due opposti schieramenti entro il primo comitato monetario,
perdeva la sua ragion d’essere, infatti. Era l’integrazione dei mercati, la
creazione di un mercato unico nella Comunità, a reclamare, in nome di ragioni
pratiche e logiche non oppugnabili, e prive di riscontri similari nel passato,
la creazione di un mezzo di scambio adeguato a rappresentare lo spirito e le
esigenze reali di quella unificazione; e d’altra parte, la creazione della
moneta unica, l’equilibrio della quale si trova necessariamente sospeso fra l’andamento
delle contrattazioni del mercato e gli orientamenti perseguiti dalle decisioni
politico–economiche degli Stati, postulava, con altrettanta imperiosità, l’esigenza,
internamente più articolata, di associare all’unificazione dal basso
realizzata con la liberalizzazione dei movimenti finanziari, anche un’unificazione
dall’alto delle politiche monetarie e di bilancio degli Stati membri. Quest’ultima,
infatti, si imponeva certamente, per adeguare quella politica al mutamento
strutturale già realizzato (l’unificazione del mercato), ma si mostrava
altrettanto necessaria allo scopo di creare le condizioni istituzionali
necessarie a realizzare il mutamento progettato come ineludibile seguito del
primo (la creazione della moneta unica), e, infine, con forza non meno
imperiosa, allo scopo di conservare alla politica economico–finanziaria degli
Stati membri la disponibilità degli spazi necessari ad attivare le decisioni
allocative indispensabili al raggiungimento degli obiettivi ultimi
esplicitamente enunciati dal TCE in chiusura del suo articolo 2, che la CE è
tenuta, per conseguenza, a perseguire. Il Comitato Delors, in definitiva, una
volta trovata la strada sgombra dagli ostacoli fino ad allora frapposti dagli
Stati alla realizzazione compiuta del mercato comunitario, che stavano alla base
della precedente controversia sul prima e sul dopo, e non gravato dalla
responsabilità di dover pensare in quel momento al come avrebbero potuto essere
realizzati gli obiettivi ultimi della Comunità, ebbe la possibilità di
concentrarsi sulla questione intermedia della creazione della moneta unica
europea e più in particolare sul modo attraverso il quale pervenire a quella
creazione; il percorso di avvicinamento all’obiettivo finale che, senza
rilevanti contrasti interni, venne proposto, prese corpo nella proposta che gli
Stati, per entrare nel futuro sistema della moneta unica, qualora fossero
effettivamente determinati ad entrarvi, avrebbero dovuto, gradualmente e
contestualmente, conformare le proprie politiche economiche, parimenti a
condizioni restrittive di carattere squisitamente monetario (inflazione, tasso
di cambio, tasso di interesse a lungo termine) e a condizioni limitative della
propria politica di bilancio (limitazione del disavanzo annuale e del debito
complessivo). Nel progetto Delors, per effetto del mutamento strutturale dal
quale era stato immediatamente preceduto, giungeva, dunque, a maturazione la
possibilità che le politiche monetarie e le politiche di bilancio dei vari
Stati nazionali, le quali, in molti di essi, si erano fino a quel punto
incamminate lungo sentieri fra loro malamente comunicanti, venissero
vigorosamente (pure se non in forza di un obbligo giuridico) rilanciate verso la
convergenza reciproca, entro ogni Stato e, in parallelo, nelle relazioni fra gli
Stati, in vista dell’obiettivo di conseguire un nuovo e superiore livello di
integrazione fra le economie e le politiche economiche nazionali. Era la forza
dell’integrazione, affermatasi a un primo, basilare, livello, a propagare
irresistibilmente la propria forma costitutiva ai livelli secondi; essa agiva,
dunque, come causa del nuovo patto fra le forme della politica economica avanti
indicate e si proponeva come obiettivo capace di trascinare quel patto fra le
due politiche verso un consolidamento ulteriore. In tal modo quest’ultimo,
pure se destinato a riversarsi nelle disposizioni del Trattato istitutivo di una
nuova Comunità europea, dopo che gli Stati, come avvenne, avessero approvato il
progetto di unificazione delle monete e quello di integrazione delle politiche
economiche che lo sorreggeva, finiva per travalicare i limiti di quel Trattato
per assumere, senza dichiararlo apertamente, una chiara valenza politica. Per
dimostrarlo non v’è che da richiamarsi alla sostanza dei fenomeni che sono
confluiti nel progetto di unificazione–integrazione, schematicamente
descritto. Ma se si voglia aggiungere a quel richiamo, qualche riscontro
simbolico–positivo, si può chiamare in causa ancora la sigla del nuovo
costrutto economico–monetario, più volte evocata dalle disposizioni del TCE
(art. 116, ex 109, art. 121, ex 109 J, art. 124, ex 109 M), nella quale il
termine "Unione" con il quale è stato battezzato il patto fra
economia e moneta, oltre a valorizzare più l’unificazione (monetaria) che la
determinante integrazione, interna e esterna, fra i vari aspetti della politica
economica nazionale, non può non essere associato a quello identico che
denomina il Trattato nel quale è offerto il primo consistente sviluppo
istituzionale al progetto di unificazione politica degli Stati dell’Europa
comunitaria. Sullo stesso piano deve essere attirata con forza ancor maggiore l’attenzione,
(oltre che sulla formulazione dei commi 2 e 3 dell’art. 99 sulla quale ci
intratterremo più oltre), su quella dei commi 2 e 3 dell’art. 121 (ex 109 J)
del TCE, nei quali la decisione circa l’opportunità che la CE "passi
alla terza fase dell’Unione" (art. 121, comma 3, II trattino) è affidata
a quell’organo singolare costituito dal Consiglio dei Ministri "riunito
nella composizione dei Capi di Stato e di Governo", che rappresenta un’evidente
ibridazione fra un organo della CE, il Consiglio dei ministri appunto, (art. 7,
comma 1, I trattino, TCE) e il Consiglio europeo (art. 4 TUE), inserito quest’ultimo,
viceversa, nel "quadro istituzionale unico" (art. 3 TUE) dell’Unione
europea, e che, in via generale, è esplicitamente previsto dall’art. 7, comma
1, del TUE. Una formulazione cosiffatta offre, dunque, ampia materia per
argomentare che, non appena la CE, attraverso la moneta unica e la Banca
centrale, sostenute dall’integrazione delle politiche economiche nazionali, ma
al di là di esse, è riuscita a darsi le prime istituzioni economiche
effettivamente unitarie, da queste ultime, già in se stesse rappresentative del
primo, più elementare, nucleo di integrazione politica fra gli Stati
comunitari, abbia preso slancio un ulteriore processo di unificazione, volto a
conseguire superiori forme di espressione anche in questo terzo e decisivo campo
di integrazione.
2. La disciplina positiva del TCE dalla convergenza delle
politiche economiche degli Stati a quella della loro stabilizzazione dinamica.
Nel passare alla seconda parte della sua introduzione,
Stammati osserva come sia complicato sistemare in un insieme ordinato le regole
scritte che disciplinano l’UEM. Per la gran parte esse sono individuabili in
quelle che il TCE riserva alla "politica economica e monetaria" (T,VII
ex T,VI, suddiviso in 4 capitoli che abbracciano la successione degli articoli
98 – 124), le quali si caratterizzano, non solo per il numero elevato, ma per
la sconnessione espositiva e per la singolarità del compito al quale devono
assolvere, che è quello di regolare, accanto a questioni di carattere
istituzionale e permanente (come quella, per esempio – art. 104 ex 104 C CE
–, dell’obbligo degli Stati di "evitare disavanzi eccessivi"),
altre, che, viceversa, posseggono carattere esplicitamente transitorio (capo IV
del titolo citato), incentrate come sono sulla disciplina della II fase dell’UEM
(che si sovrappone, fra l’altro, alla terza, conclusiva, fase dello SME),
nella quale era previsto il compiersi (entro il 1997) del processo di
convergenza delle politiche economiche, e destinate a consumare la propria
efficacia, non appena raggiunta, con l’introduzione dell’euro scritturale,
la terza fase dell’UEM. A tali disposizioni del trattato devono essere, poi,
affiancate, per ciò che riguarda la disciplina dello svolgersi di quest’ultima
fase, le regole direttive e imperative dettate da altri atti comunitari, di
indirizzo e regolamentari (li si citerà puntualmente più avanti), le quali,
pur giuridicamente disuguali da quelle del Trattato, ne condividono formalmente
la funzione, quella di essere volte a regolare una fase particolare e ancora
più avanzata del processo di integrazione delle politiche economiche nazionali,
caratterizzata, tuttavia, a differenza dell’altra, dal predominarvi dell’obiettivo
di stabilizzare (dinamicamente) tali politiche, anziché da quello di guidarle
verso esiti prestabiliti di convergenza da raggiungere a tappe forzate. A questo
pronunciato orientamento funzionale si lega la singolarissima scrittura dell’uno
e dell’altro fascio di regole, che, non ostante esse siano prevalentemente
iscritte sul più alto piano giuridico–formale, si caratterizza,
contrariamente a quanto avviene alle disposizioni tendenzialmente atemporali
collocate a quel livello, per la minuzia estrema delle previsioni, per il
carattere frequentemente autoregolativo delle stesse, per la natura della
prescrittività irradiata che, in misura amplissima, è procedimentale, per la
concatenazione molto elaborata delle regole basilari con le regole e con gli
atti ai quali le prime affidano la propria applicazione e, in definitiva, per l’intonazione
più amministrativa che normativa di tali catene prescrittive.
Stammati, richiamando osservazioni precedenti, osserva che
sono le disposizioni degli articoli 99, ex 103, (sul coordinamento delle
politiche economiche degli Stati nazionali) e 104, ex 104 C (sul divieto dei
disavanzi eccessivi), quelle che il diritto positivo del Trattato pone alla base
delle due principali fra tali concatenazioni normative, onde ritiene conveniente
procedere muovendo da ognuna di tali disposizioni stabili, per poi rintracciare
e analizzare schematicamente le regole ulteriori, dettate sul presupposto della
loro esistenza e allacciate a ciascuna di esse, le quali sono volte, in entrambe
le serie prescrittive, naturalmente con intenti e incidenze differenti, a
regolare il percorso nervoso e l’approdo della seconda fase dell’UEM e il
percorso più lento, attestato sulla difesa dei risultati raggiunti e aperto ai
balzi verso il finalismo ultimo della Comunità, che attraversa,
caratterizzandola decisivamente, la terza fase di questa stessa unione.
A) L’art. 99 TCE e le disposizioni ad esso collegate
nella fase di convergenza delle politiche economiche degli Stati e in quella
della stabilizzazione dinamica di tali politiche.
A parere di Stammati, la più interessante, per la sua
dinamicità, delle due concatenazioni è senz’altro quella che, facendo capo
all’art. 99 TCE, si prolunga, prima – relativamente alla seconda fase dell’UEM
– nelle disposizioni del capo IV, titolo VII (ex VI) del Trattato, quindi –
con riguardo alla terza fase dell’Unione – nelle disposizioni dettate da
indirizzi, raccomandazioni e, infine, dal regolamento CE n. 1466, adottati tutti
nel periodo giugno – luglio del 1997, dopo che, nei mesi precedenti, era stata
deliberato il passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione monetaria,
una volta verificato formalmente (dall’IME, dal Consiglio dei ministri e
finalmente dal Consiglio europeo nella composizione particolare sulla quale si
è poco fa richiamata l’attenzione) che, con l’eccezione della Grecia
(ammessa successivamente anch’essa nel sistema della moneta unica), tutti gli
Stati della Comunità avevano rispettato le condizioni imposte dal Trattato per
l’accesso alla fase conclusiva dell’UEM. Nel suo insieme la catena normativa
considerata riguarda il coordinamento delle politiche economiche degli Stati,
cioè l’aspetto più recente e innovativo della politica comunitaria. Essa si
caratterizza: per il profilo strutturale, nel collegare una disposizione
base di carattere permanente con disposizioni da essa dipendenti, a
prescrittività temporalmente circoscritta; per il profilo organizzativo,
nell’associare strettamente, in un procedimento di altissimo profilo politico,
finalizzato all’elaborazione degli indirizzi generali delle politiche
economiche degli Stati, le deliberazioni dei più importanti organi della
Comunità e quelle del Consiglio europeo, istituzione la più alta dell’UE; per
il profilo funzionale, infine, per essere mirata, nel complesso delle
disposizioni che la compongono, a instaurare negli Stati una nuova piattaforma
di equilibrio economico generale, articolata su assetti monetari e di bilancio
meno espansivi, da realizzare utilizzando le leve di comando della politica
economica conformemente agli "indirizzi di massima" elaborati nei modi
previsti dall’articolo, ciò che imprime su di essa uno speciale,
giuridicamente inconsueto, sigillo dinamico .
a) La disposizione di base, l’articolo 99 TCE,
espone la prescrizione basilare per la quale gli Stati devono considerare le
loro politiche economiche "una questione di interesse comune" onde
sono tenuti a coordinarle "nell’ambito del Consiglio" (comma 1), ed
è imperniata su tre procedimenti diretti a realizzarla e disposti secondo un
ordine logico e giuridico di presupposizione. Il primo è il più importante dei
tre; in esso, infatti, la simbologia politico - istituzionale raggiunge la sua
più alta forma di espressione (comma 2) con il prevedersi l’elaborazione in
sede europea di "indirizzi di massima" per le politiche economiche
degli Stati membri della CE, filtrandola attraverso una fitta e concatenata
sequenza di atti imputati ai massimi organi della Comunità e dell’Unione: una
raccomandazione iniziale della Commissione, l’elaborazione di un progetto di
massima ad opera del Consiglio dei ministri e la presentazione di una relazione
sul progetto al Consiglio europeo, le conclusioni di quest’ultimo sulla
relazione, la raccomandazione finale del Consiglio dei ministri che definisce
gli indirizzi di massima, informandone il Parlamento europeo. Il secondo,
meno altisonante, procedimento (comma 3) disciplina la sorveglianza che il
Consiglio, "sulla base di relazioni presentate dalla Commissione",
eserciterà sull’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella
Comunità, paragonandone la coerenza agli indirizzi di massima in precedenza
elaborati e formalizzando regolarmente in "valutazioni globali", i
risultati dei riscontri effettuati. Il terzo procedimento (comma 4),
prevede infine che il Consiglio adotti misure sanzionatorie, (raccomandazioni,
eventualmente pubblicate, rivolte agli Stati inadempienti), nelle quali la cifra
etico–politica sembra prevalere su quella strettamente giuridica, qualora l’incoerenza
eventualmente riscontrata fra le politiche economiche degli Stati e gli
indirizzi di massima deliberati dalla Comunità–Unione, rischi "di
compromettere il corretto funzionamento dell’Unione economica e
monetaria". Ogni connessione particolare fra gli atti di ciascun
procedimento si presta ad analisi particolari variamente complesse, in quanto
tali inadatte a tutte le dimensioni caratteristiche di questi incontri. Ad esse
può considerarsi, viceversa, appropriata, a mò di chiusura sintetica, l’osservazione
che metta in luce come l’esibizione di altissimo decoro istituzionale di cui
la disposizione fa mostra allorché disciplina l’elaborazione degli indirizzi
di massima, solo formalmente discordi con il tenore assai più informale e
flessibile che connota la disciplina della sorveglianza e delle sanzioni,
essendo l’uno e l’altro stile normativo finalizzato a rendere omaggio, in
forme opposte, alla strapazzata sovranità degli Stati; l’intera disposizione
è percorsa, infatti, dalla consapevolezza che limitazioni astratte alle
prerogative sovrane di questi ultimi, tanto profonde quanto quelle che la
fattispecie normativa esaminata configura, possano essere disposte solo
impegnando al massimo le risorse dello stile costituzionale europeo e che l’attuazione
concreta delle limitazioni di quelle stesse prerogative, possa essere
simmetricamente praticata solo facendo ricorso al massimo di leggerezza che le
risorse di quello stesso stile abbiano la capacità di mostrare.
b) All’articolo 99, con la sua signorile cautela
prescrittiva, deve, tuttavia, essere accostato subito il secondo anello della
catena normativa che stiamo considerando, l’art. 121 (ex art. 109 J) TCE,
collocato fra le disposizioni transitorie iscritte nel capitolo IV del titolo
VII (ex VI) qui esaminato, in ragione del fatto che anche questo articolo, come
il primo, si occupa del coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri, considerandole, però, sotto il profilo dei risultati che esse in
ciascuno degli Stati aderenti avrebbero dovuto (entro il 1997), conseguire,
così da rendere possibile ai medesimi Stati di superare positivamente la
valutazione articolata, condotta alla luce dei criteri distintamente enunciati
nel I comma dell’articolo esaminato, alla quale le singole politiche
economiche nazionali avrebbero dovuto sottoporsi in funzione dell’ingresso dei
rispettivi Paesi nell’Unione economica e monetaria europea. Tale articolo si
fa notare, anzitutto, per una diversa qualità del linguaggio normativo, che in
esso esibisce un timbro sempre marcatamente pragmatico, che a tratti anche si
mostra persino brusco, per esempio quando, proprio nelle battute iniziali della
disposizione, richiama i controlli ai quali gli Stati dovevano sottostare onde
mostrare i "progressi compiuti … nell’adempimento dei loro
obblighi", volendo presumibilmente echeggiare il tenore della VII
Dichiarazione premessa al TUE e l’affermazione dell’articolo 2 dello stesso
testo, ove è affermato che l’Unione si prefigge ...." l’instaurazione
di un’Unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in
conformità delle disposizioni del presente Trattato". Ma, certamente, più
significativa ancora è la circostanza che esso esibisca, rispetto a quella dell’art.
99, una struttura concettuale bensì omologa, essendo dominata anch’essa dall’idea
che le politiche economiche nazionali debbano tendere a conformarsi a parametri
elaborati in sede comunitaria, ma espressa in forme molto più rigide, essendo
stati quei parametri, dettati direttamente dal Trattato, concepiti in guisa da
prefigurare con precisione il collegamento interno fra gli aspetti monetari e
gli aspetti "fiscali" di quelle politiche. Queste ultime non avrebbero
dovuto essere più misurate, infatti, a mente dell’art. 121, sul rispetto
degli elastici (tolleranti) indirizzi di massima intorno ai quali abbiamo visto
l’art. 99 limitarsi a dettare disposizioni circa il metodo della loro
elaborazione progressiva, sibbene, invece, e questo è l’aspetto forse più
divulgato, sul rispetto di parametri di convergenza, i quali, anche a chi mette
in dubbio la rilevanza del loro significato economico, appaiono non di meno
formulati dalle disposizioni del Trattato (da associare nella lettura a quelle
dei Protocolli 5 e 6 allegati al Trattato di Maastricht) in termini
contenutisticamente diversificati, rigidi, e tali da implicare inevitabilmente
un irrigidirsi parallelo delle attività susseguenti, di sorveglianza e di
sanzione. In ogni caso, nel raccordo fra le due disposizioni, il profilo della
diversità della fonte e del contenuto dei parametri comunitari di valutazione
delle politiche economiche nazionali risultava esaltata dalla duplice
circostanza che, per tutta la durata della seconda fase dell’UEM, dal 1993 al
1997, l’utilizzazione dei parametri previsti dalle disposizioni transitorie
dell’art. 121, comma 1, TCE, sarebbe stata necessariamente ostativa all’utilizzazione
dei più indeterminati parametri previsti, nel modo che si è detto, dal
precedente art. 99 TCE ,e che, per altro verso, quelle stesse disposizioni,
mostravano, tanto intrinsecamente, per i contenuti, quanto estrinsecamente, per
la dislocazione testuale, quest’ultima consecutiva a quella dei capitoli
destinati dal Trattato alla politica economica degli Stati membri e alla
politica monetaria della Comunità, di voler condensare in una medesima
formulazione prescrittiva, esigenze dedotte dai valori ancor più che dalle
discipline positive di entrambe quelle politiche. Onde, in definitiva, l’art.
121 del Trattato, per il periodo limitato della propria vigenza, ha voluto
stabilire fra la propria formulazione positiva e quella dell’art. 99 che la
precede, un rapporto istituzionalmente derogatorio, essendo la propria cifra
prescrittiva finalizzata a creare puntualmente e in tempi brevi quelle superiori
condizioni di stabilità economica che, per altro verso, sotto il profilo del
"mantenimento della stabilità dei prezzi", rappresentavano e
rappresentano tuttora, secondo l’art. 105 TCE, "l’obiettivo
principale" del SEBC e, dunque, della BCE, della quale il primo rappresenta
contraddittoriamente il contenitore (essendo "composto dalla Banca centrale
europea e dalle banche centrali nazionali") (art. 107 TCE, ex 106, comma 1)
e il contenuto (essendo il sistema europeo delle banche centrali "retto
dagli organi della BCE") (art. 107 TCE, comma 3).
Rispetto alle osservazioni che precedono, interesse minore
presenta in questa sede l’esame dettagliato dei singoli criteri di convergenza
dettati dall’articolo 121 TCE (ai quali gli Stati avrebbero dovuto adeguarsi
entro il 1997, importando essenzialmente il trovare conferma, nell’elenco
propostone da tale articolo, e nella bipartizione logica secondo la quale quell’elenco
deve essere decifrato, della volontà del Trattato di abbinare rigidamente,
secondo l’ideologia del parallelismo precedentemente esposta, i due profili,
monetario e di bilancio, della politica economica degli Stati. Basti qui
limitarsi a ricordare che i parametri monetari, inflazione, tassi di interesse a
lungo termine, meccanismi di cambio venivano agganciati a valori diversi,
rappresentati, per i primi due, dai risultati raggiunti dai tre Paesi europei
che avessero conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei
prezzi, e per il terzo, dai normali margini di fluttuazione stabiliti dal
Meccanismo del Sistema monetario europeo, quantificati, tanto i primi che quest’ultimo,
dalle disposizioni (articoli 1, 3 e 4) del Protocollo 6, allegato al Trattato di
Maastricht, attuativo dell’articolo esaminato; e che i parametri stabiliti in
limitazione delle politiche nazionali di bilancio, in virtù del rinvio operato
dall’art. 121, comma 1, II trattino, all’art. 104, paragrafo 6, TCE (che
così facendo istituisce un raccordo orizzontale fra la concatenazione normativa
che stiamo esaminando e quella facente capo a quest’ultimo articolo) erano
agganciati al prodotto interno lordo e quantificati dall’art. 1 del protocollo
5 allegato allo stesso Trattato (al quale faceva rinvio l’art. 2 del
protocollo 6), nel 3% (per il disavanzo) e nel 60 % (per il debito) di quel
medesimo prodotto.
Resta da dire che l’edificio giuridico eretto sulla
disposizione transitoria dell’art. 121 TCE, esaminato dal punto di vista delle
situazioni giuridiche sulle quali si sorregge, mostra un’evidente, forse
inevitabile, discrasia fra obblighi strumentali e obblighi finali imposti dal
Trattato agli Stati e alla stessa Comunità. Alla rigidità dei primi,
illustrata dai vincoli imposti alle politiche economiche nazionali dalle
prescrizioni puntuali dei parametri di convergenza, fa riscontro l’elasticità
dei secondi, esemplificata dalla previsione che un certo numero di Stati –
eventualmente la maggioranza – non si fosse adeguato a quegli obblighi
strumentali al termine del periodo programmato (art. 121, comma 3, I trattino),
dalla previsione che un regime giuridico derogatorio si sarebbe dovuto applicare
alla minoranza di Stati ("Stati membri con deroga") che non avesse
rispettato quegli stessi obblighi entro quello stesso periodo (art. 122 TCE,
commi 1 e 3), dalla facoltà accordata a Stati che pure si fossero conformati
agli obblighi strumentali previsti dall’articolo esaminato di non partecipare
all’Unione economica e monetaria (protocolli, 11 su Gran Bretagna e Irlanda
del Nord e 12 su Danimarca – successivamente denominati "Stati non
partecipanti" – allegati entrambi al Trattato di Maastricht), infine
dalla previsione dell’eventualità che il Consiglio dei ministri nella
speciale composizione integrata della quale si è detto, al termine del periodo
programmato, potesse considerare inopportuno il passaggio "alla terza fase
dell’Unione" (art. 121,comma 3, II trattino). Considerata in astratto, la
discrasia segnalata avrebbe potuto essere considerata fonte di un drastico
abbassamento della probabilità che gli Stati comunitari prendessero sul serio
gli obblighi strumentali ai quali erano richiesti di sottostare. Essendo noto,
viceversa, che, non ostante quella discrasia, non si è verificata alcuna caduta
nell’impegno degli Stati a conseguire l’obiettivo ultimo dell’ingresso
nell’Unione economica e monetaria, e per logica e pratica necessità, anche
nell’impegno a rispettare gli obblighi strumentali e a conseguire gli
obiettivi intermedi collegati a tale rispetto, si offre alla meditazione dei
giuristi una vicenda donde si evince che l’efficacia formale e materiale di
formule normative dirette, come quelle esaminate, a regolare fenomeni economici
di amplissima portata, non dipende dalla forza della propria imperatività
formale e dalla dimensione altrettanto forte delle situazioni soggettive imposte
ai soggetti ai quali esse si indirizzano, ma piuttosto dai caratteri materiali
della situazione ambientale nella quale quelle formule devono trovare
applicazione. Per un verso una constatazione come questa non fa che confermare
tesi ampiamente elaborate in dottrina circa lo stile prescrittivo che più
conviene alle regole finalizzate a disciplinare i fenomeni economici, fondato
assai più sulla sollecitazione e la regolazione di azioni libere che non sulla
limitazione imperativa delle medesime; per altro verso, tuttavia, essa porta ben
al di là di quelle tesi. Infatti, l’imponenza delle modificazioni finali
richieste in forma non imperativa dalle regole comunitarie che si stanno
esaminando, quella delle limitazioni dalle medesime pretese in via strumentale,
tali da incidere profondamente sulla qualità di poteri che tradizionalmente
caratterizzano la sovranità degli Stati nazionali, e, infine, il forte impegno
di obbedienza prestato a queste ultime dagli stessi, non può non rilanciare in
termini rinnovati la riflessione sulla natura, la potenza e la qualità della
normatività costituzionale materiale più basilare e profonda e sui canali
attraverso i quali essa riesce a trasmettere la propria energia di comando a
formule normative di per sé dotate di scarso nerbo prescrittivo. Ma, va da se
che una riflessione di tal portata potrà essere condotta in sedi e in occasioni
diverse da quella nella quale si tiene l’introduzione odierna.
c) L’anello conclusivo della concatenazione normativa
che fa capo all’art. 99 TCE è, secondo Stammati, il risultato dell’incastro
unitario di una serie di anelli minori, intesi nel loro complesso a formulare le
regole particolari destinate a guidare le politiche economiche, e degli Stati
nazionali ammessi a partecipare alla terza fase dell’UEM e di quelli che, pure
possedendo i requisiti per esservi ammessi, abbiano, tuttavia, esercitato il
diritto di opting out loro riconosciuto dai Protocolli ricordati. Quanto
a quelli non ammessi a partecipare alla terza fase dell’Unione (nel 1997, la
sola Grecia, ammessa dopo un biennio), essi avrebbero dovuto sottostare ancora
alle disposizioni regolatrici della seconda fase dell’Unione. Poiché su
queste regole particolari il Trattato tace, si sarebbe potuto ipotizzare che,
una volta esaurito il regime derogatorio previsto transitoriamente per quest’ultima,
si sarebbe tornati, puramente e semplicemente, all’applicazione, nella terza
fase, delle regole generali enunciate dall’art. 99 del medesimo nei modi
avanti ricordati, con elaborazione di indirizzi di massima, sorveglianza delle
politiche economiche nazionali ed eventuali raccomandazioni sanzionatorie. E in
effetti si ritrovano in essa alcuni degli attori menzionati nell’articolo 99
TCE, la Commissione, il Consiglio europeo, e l’atto più caratteristico del
suo dettato, la raccomandazione (nel caso specifico, quella del 7 luglio 1997 -
97/479/CE), su quegli "indirizzi di massima" per la politica economica
della Comunità e degli Stati membri, dei quali si è detto. Ma, a capo e a
conclusione, della sequenza procedimentale che prevede l’approvazione di
quella raccomandazione, si trovano in funzione avvolgente, atti in quell’articolo
non contemplati, e precisamente la Risoluzione del Consiglio europeo del 16
giugno 1997, relativa al patto di stabilità (97/C 236/01) e il Regolamento CE
1466/97 del medesimo Consiglio (7 luglio 1997) volto al "rafforzamento
della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche" degli Stati, atti entrambi
materialmente non previsti dal Trattato, pure se entrambi formalmente fondati su
disposizioni, particolari (l’art. 99, comma2, ex art. 103 comma 2) o generali
(l’art. 249,ex 189), del medesimo.
La risoluzione del Consiglio europeo appena richiamata ha
carattere generale; il suo intento è, infatti, di indirizzare tanto il
regolamento citato, insieme al quale costituisce la prima articolazione del c.d.
patto di stabilità, quanto il regolamento CE 1467/97, insieme al quale
costituisce la seconda articolazione di quel patto. Richiamandosi alla propria
natura di primo atto costitutivo del patto, la risoluzione si rivolge, in modo
conciso, agli Stati membri, alla Commissione europea e al Consiglio dell’Unione
europea (dal quale ultimo essa stessa promanava), invitandoli
"solennemente", "ad attuare – ciascuno secondo le proprie
competenze – il trattato e il patto di stabilità e crescita (qualificazione
quest’ultima abbinata alla prima per esplicita richiesta della Francia ) in
modo rigoroso e tempestivo." Le preoccupazioni più vive che vi risuonano
sono, non ostante la sua natura di atto generale, collegato a valle con ambedue
i regolamenti citati e a monte con le disposizioni degli articoli 99 e 104 TCE,
quelle relative al rispetto del divieto per gli Stati membri di presentare
bilanci che esponessero "disavanzi eccessivi."
Fra la risoluzione e il regolamento CE 1466/97, si interpone,
ampiamente irraggiata sulle questioni socio – economiche più scottanti, con
spirito di stabilità aperto verso le finalità sociali della crescita e dell’occupazione,
la raccomandazione 94/479/CE del Consiglio dell’Unione europea sugli
"indirizzi di massima", adottata sulla base di altra
raccomandazione della Commissione e delle "conclusioni" del Consiglio
Europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997. Gli indirizzi espongono,
consecutivamente a quelle finalità sociali, "una strategia comune di
politica macroeconomica" segnata, metodologicamente, dalla filosofia del
parallelismo, fondata sulla politica monetaria comune guidata dalla Banca
centrale e, insieme, sul coordinamento delle politiche di bilancio, destinate
invece a rimanere "di competenza dei governi nazionali". Quanto al
legame fra le due esigenze, invece, la raccomandazione è nutrita dalla
filosofia della consecuzione, cioè dalla persuasione che la cooperazione delle
persone coinvolte a ogni livello nell’attuazione del quadro macroeconomico in
essa proposto (fondato sulla stabilità dei prezzi e dei cambi, oltre che sull’equilibrio
delle finanze pubbliche), rappresenti il passaggio necessario (il mezzo) per
"la creazione delle condizioni di una crescita forte, sostenuta e creatrice
di posti di lavoro" (il fine).
Conclude la serie degli atti normativi che prolungano la
normatività dell’art. 99 TCE nella terza fase dell’UEM, il regolamento
1466/97 del Consiglio dell’Unione europea e si torna a sentirvi risuonare,
come già nella raccomandazione, la voce alta dello spirito europeo. L’atto
enunciava ed enuncia gli obiettivi del Patto europeo di stabilità e crescita (l’equilibrio
delle finanze pubbliche, funzionale alla stabilizzazione dei prezzi e alla
crescita di produzione e occupazione, il miglioramento del mercato dei prodotti
e dei servizi) e obbliga gli Stati nazionali a presentare al Consiglio e alla
Commissione un "programma di Stabilità", evidente proiezione
in ciascun Paese di quel Patto, considerandone la formazione necessaria a
mantenere e, anzi, a migliorare, nel medio termine, le condizioni economico–finanziarie
raggiunte nella seconda fase dell’UEM, per mezzo delle quali era stata
ottenuta la prima seria realizzazione di quegli obiettivi. Quelle condizioni
rimangono dunque al centro della manovra di stabilizzazione prevista dal
regolamento, ma vengono sospinti innanzi secondo la medesima visione che abbina
la politica di bilancio a quella finanziaria, verso traguardi ulteriori da
perseguirsi con un impegno continuo, ma non brusco come quello che aveva
caratterizzato la fase precedente, né definito temporalmente in forma rigida,
con l’indicazione di un termine finale di compimento. L’orizzonte della
manovra richiesta dal Patto ai programmi nazionali di stabilità è di medio
termine; essa prevede che in quel periodo gli Stati nazionali presentino saldi
di bilancio "prossimi al pareggio o in attivo" e che quelli non ancora
allineati all’indicazione del protocollo 5, (art. 1, III trattino), avvicinino
a quella indicazione il rapporto debito/PIL; presuppone, in parallelo, che gli
indicatori monetari, inflazione, tassi di interesse a medio termine, fra l’altro
misurati ormai sul PIL o sull’indice dei prezzi medi dei prodotti consumati
dalle famiglie, e non più sul parametro dei tre paesi della comunità più
virtuosi nella stabilità dei prezzi, debbano essere sospinti ad assestarsi su
equilibri caratterizzati da un abbassamento del rapporto che li lega a quei
parametri; pretende, infine, l’esposizione dei dati indicativi della
"crescita reale del PIL, come quelli sulle "spese per investimenti
pubblici" e "sull’occupazione." Quanto alla politica del
cambio, il Patto ne tace. A partire dalla III fase dell’UEM, essa ha cessato,
infatti, di essere "un problema di interesse comune" (art. 124, comma
1 TCE) ed è diventata una questione unitaria, essendo demandato alla BCE (art.
105, comma 2, II trattino - ex 105 TCE) di "svolgere le operazioni sui
cambi", salvo le deliberazioni relative agli accordi di cambio fra la
Comunità e gli Stati terzi, regolate da disposizioni speciali (art. 300 TCE e,
in deroga a questo, art. 111). E’ un’impronta dinamica, dunque, quella che
il Patto di stabilità e crescita imprime ai "programmi di stabilità"
degli "Stati membri partecipanti" e anche ai "programmi di
convergenza" degli "Stati membri non partecipanti" ed è tale
impronta a spiegare, secondo Stammati, come, non ostante la previsione accurata
degli esami ai quali sono sottoposte la formulazione, l’aggiornamento e,
infine, l’applicazione di quei programmi (art. 5 Regolamento), da parte dei
loro occhiuti controllori (la commissione, il Consiglio, il Comitato economico–finanziario
dell’art. 114, comma 2 (ex 109 C, comma 2), essi si conchiudono con quelle
stesse raccomandazioni, eventualmente pubblicate, agli Stati nei quali si sia
verificato "uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall’obiettivo
a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo" (art. 6
Regolamento), che abbiamo a suo tempo rinvenute nella disciplina flessibile dell’articolo–padre
della concatenazione normativa descritta. In effetti il proposito della
disciplina regolamentare esaminata di sospingere le politiche economiche
nazionali verso traguardi programmaticamente individuati mediante indirizzi
formulati nelle proprie regole sembrerebbe destinato al fallimento se lo si
paragonasse ai risultati che tentativi omologhi di guidare la politica con
"indirizzi politici costituzionali" hanno conseguito negli ordinamenti
interni. Ma, nel caso esaminato, le cose stanno diversamente. Le regole non sono
sole di fronte alla politiche nazionali; se lo fossero perderebbero il
confronto. Esse sono, invece, possentemente sostenute da una spinta politica
metanazionale, o se si vuole da una costituzione materiale europea, che esalta
la loro efficacia giuridica e le fa pari al compito loro assegnato.
B) L’art. 104 TCE e le disposizioni ad esso collegate
nella fase della convergenza delle politiche economiche degli Stati e in quella
della loro successiva stabilizzazione dinamica.
Secondo Stammati il cammino attraverso i passaggi della
concatenazione normativa fondata sull’art. 104 TCE (ex 104 C), che, lo si è
detto, obbliga gli Stati membri ad "evitare disavanzi eccessivi",
può essere assai più veloce di quello appena concluso, per il giovamento che
si trae dall’aver acquisito coscienza dello spirito dinamico, fatto di
avanzamenti progressivi, che segna complessivamente quel cammino e dall’aver
riconosciuto gli elementi particolari che si incontrano lungo il suo percorso.
a) Il primo passaggio di questo cammino (includente,
come subito vedremo, il secondo) riguarda le caratteristiche pregnanti della
regola base, l’art. 104 TCE esaminate in contrappunto a quelle già esaminate,
dell’art. 99. Sotto questo profilo, l’art. 104 appare, anzitutto come fonte
di regole incidenti su un oggetto più ristretto di quello abbracciato dall’articolo
precedente e che, nello stesso tempo, ricade, come suo aspetto parziale, nel
campo di applicazione di quest’ultimo. L’articolo si occupa, infatti,
esclusivamente del disavanzo di bilancio e del debito storicamente accumulatosi
per effetto del prevalere di politiche pubbliche favorevoli all’indebitamento,
e si preoccupa che il rapporto dell’uno e dell’altro con il prodotto interno
lordo non abbia a superare un "valore di riferimento", da esso stesso,
peraltro non direttamente precisato. Da quest’ultima preoccupazione sembra,
poi, potersi derivare la filosofia complessiva dell’articolo che si sta
esaminando, che è quella di evitare che le situazioni (in ipotesi negative)
fatte registrare dal disavanzo e dal debito pubblico rispetto al PIL, in un
qualsiasi momento nel quale quel rapporto abbia ad essere formalmente misurato,
abbiano a superare il valore di riferimento stabilito. Una prima lettura del
testo indurrebbe, dunque, a ritenerlo ispirato a una filosofia, non solo
diversa, ma opposta, rispetto a quella avanti illustrata, apparendo esso
dominato dall’esigenza statica di evitare il peggioramento delle due posizioni
di bilancio esposte, cioè l’assestamento di entrambe su rapporti con il PIL
superiori a quelli di riferimento prestabiliti per ciascuna di esse dalle
Autorità comunitarie, anziché dall’esigenza di promuovere il miglioramento,
il dinamismo positivo, di quelle posizioni, ottenibile con la riduzione del
valore attuale di ognuno di quei rapporti. Ma all’interpretazione conservativa
dell’articolo, quella cioè onde esso vieterebbe perentoriamente agli Stati
comunitari di peggiorare le proprie attuali posizioni di bilancio, si
giustappone ,e anzi si sovrappone in guisa da comprometterne transitoriamente l’applicabilità,
una diversa, potenzialmente non statica, progressiva, interpretazione del
medesimo, basata sull’osservazione che quelle due posizioni non sono state
prese in considerazione dalla disposizione considerata per come effettivamente
si presentavano in ciascuno Stato al momento dell’approvazione del Trattato di
Maastricht, bensì per come avrebbero dovuto essere, ed eventualmente
trasformarsi nell’ipotesi che non corrispondessero ai parametri minimi fissati
in relazione ad ognuna dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
(art. 1, I e II trattino) al quale il comma 2, lett. b), ultimo periodo, dell’articolo
esaminato, rinvia. Sulla base di questa osservazione non v’è dubbio, secondo
Stammati, che l’ispirazione complessiva dell’articolo assuma carattere più
complesso e diversificato, decifrabile a seconda del periodo,anteriore o
posteriore all’inizio della terza fase dell’UEM, rispetto al quale venga
considerata l’applicazione del medesimo, e, in relazione al primo di tali
periodi, a seconda del rapporto nel quale si trovassero, rispetto al PIL, le due
tipiche posizioni di bilancio, quella attuale e quella storica, in ciascuno
degli Stati comunitari. Considerata all’interno delle due variabili
prospettate, dunque, l’ispirazione dell’articolo sembra essere senz’altro
quella della conservazione (o del non peggioramento) delle posizioni di bilancio
acquisite, se la sua applicazione venga considerata in prospettiva ampia,
riferita al periodo che inizia con la terza fase dell’UEM, allorché gli
Stati, una volta raggiunto l’allineamento assoluto e relativo, delle posizioni
di bilancio, sarebbero stati obbligati a mantenerlo; nel mentre che,
considerando tale applicazione in una prospettiva più immediata, coincidente
con la seconda fase dell’UEM, quell’ispirazione può essere considerata
ugualmente conservativa verso la politica fiscale degli Stati che fin dall’entrata
in vigore del Trattato avessero presentato disavanzi e debiti coerenti con le
indicazioni prescrittive del Protocollo citato; e deve essere considerata,
viceversa, nell’insieme, dinamica e propulsiva verso la politica fiscale degli
Stati (in pratica la totalità dei medesimi) i quali avessero presentato
posizioni di bilancio contrassegnate da livelli di disavanzo e di debito più o
meno negativamente distanti da quelli espressi in quelle indicazioni. La
presenza di questo sdoppiamento di ispirazione nell’art. 104 trova la sua
spiegazione nel fatto che esso, facendo rinvio al V Protocollo allegato al
Trattato di Maastricht, ha incorporato immediatamente in sé, le esigenze di
trasformazione delle politiche nazionali di bilancio imposte agli Stati come
condizione per ammetterli alla fase conclusiva dell’UEM, senza rinunciare allo
stesso tempo, in tal guisa sdoppiandosi, alla propria ambizione fondamentale di
disciplinare le politiche pubbliche trasformate. Una strategia normativa, questa
ora esposta, del tutto diversa da quella che abbiamo visto percorsa dall’art.
99, nel quale i procedimenti di coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri, essendo enunciati senza ancoraggio applicativo a particolari
circostanze temporali, devono poi fare i conti con distinte discipline
transitorie speciali (quelle del ricordato art. 121 TCE) operanti con efficacia
derogatoria nei confronti di quella principale. In definitiva, dunque, nel
mentre che la disciplina comunitaria sul divieto dei disavanzi eccessivi include
nella stessa disposizione due logiche diverse, quella sul coordinamento delle
politiche economiche distribuisce tali logiche all’interno di due disposizioni
distinte.
Non c’è dubbio, tuttavia, una volta che è stato messo a
punto il quadro teorico generale dell’articolo 104, che quest’ultimo si
mostri fonte di norme caratterizzate recisamente in senso imperativo, pienamente
conformi all’intento del trattato di imporre agli Stati un vero e proprio
obbligo giuridico a evitare disavanzi eccessivi e che tale stile normativo,
che il successivo regolamento 1467/97/CE ha condotto a livelli esasperati,
appare assai più conforme alla filosofia normativa che divieta di peggioramento
delle due tipiche posizioni del bilancio pubblico che non a quella donde debbano
irraggiarsi impulsi volti a far si che quelle posizioni, una volta che queste
siano lievitate all’altezza dei livelli voluti, evolvano verso tali livelli,
allineandosi al doppio parametro stabilito dall’art. 1 del nominato protocollo
sulle procedure per i disavanzi eccessivi. Ad argomento di ciò, Stammati si
appella, oltre che alla cultura degli ascoltatori e dei lettori, anche a vari
passaggi delle notazioni precedenti, in particolare a quelli relativi all’elasticità
dell’obbligo finale degli Stati comunitari di partecipare alla terza fase dell’UEM
e agli effetti che siffatta configurazione di quell’obbligo esercita sugli
obblighi strumentali dei medesimi, formulati si rigidamente, ma risospinti, a
causa dell’elasticità del primo, entro i limiti concettuali della situazione
giuridica soggettiva dell’onere. La staticità giuridica sostanziale dell’obbligo
sembra incompatibile con la dinamicità giuridica sostanziale dell’onere.
La difficoltà esposta non viene risolta esplicitamente dal
testo dell’articolo commentato, che, tuttavia, offre elementi testuali
utilizzabili dall’interprete per scoprire entro l’apparato strumentale
predisposto dall’articolo quella stessa ambivalenza concettuale che
caratterizza la parte sostanziale della medesima e per costruire proprio su di
essa una filosofia (statica) dell’obbligo compatibile con quella (dinamica)
dell’onere.
Per Stammati, la questione predetta presenta un profilo
concettuale che si rapporta in forma simmetrica a quella presentata all’inizio
della lettera a) del punto B. Lì, la filosofia del non peggioramento delle
posizioni di bilancio esistenti veniva sconvolta dalla considerazione che quella
filosofia era riferita a posizioni di bilancio future, ancora irraggiunte dalla
più parte degli Stati. Qui l’impostazione filosofica è opposta; l’obbligo
degli Stati a rispettare "i requisiti – peraltro solo eventualmente
posseduti dai medesimi all’interno della seconda fase dell’UEM – previsti
da uno o da entrambi i criteri menzionati" dal Protocollo sulle procedure
per i disavanzi eccessivi, viene apertamente enunciato all’inizio (comma 3, I
periodo) delle disposizioni in serie, commi 3 - 9 e 11 - 12) che mettono a punto
la minuziosissima procedura di sorveglianza multilaterale sui bilanci nazionali,
e predispongono, quando i controlli effettuati siano pervenuti a conclusioni
negative per qualcuno degli Stati, un sistema di sanzioni che si segnala per la
(talora altamente inopportuna e in definitiva inutile) rudezza. Trattandosi,
tuttavia, con evidenza, di un obbligo sostanziale ad attuazione impossibile,
esso viene tacitamente sostituito con il più abbordabile obbligo alternativo
che il rapporto del disavanzo con il PIL, pure essendo superiore a quello
prescritto dal Protocollo, sia, tuttavia "diminuito in modo sostanziale e
continuo" (comma 2, lett. a), I trattino) e che, a sua volta, il rapporto
del debito con il medesimo PIL, pur se superiore anch’esso a quello
prescritto, "si stia riducendo in misura sufficiente" (comma 2, lett.
b).
Per la verità anche il nuovo parametro espresso nelle due
formule citate, a causa del dinamismo pur limitato che vi si esprime, oppone
difficoltà alla costruzione degli obblighi sostanziali intorno ai quali ruota l’intero
costrutto dell’articolo. E, tuttavia, la formula nella quale esso è esposto
può essere letta come sineddoche di due formule normative collegate, centrate
rispettivamente sull’onere e sull’obbligo. La prima, agendo propulsivamente,
metteva ciascuno Stato di fronte all’onere di migliorare gli equilibri della
propria finanza pubblica qualora intendesse beneficiare dei vantaggi dell’Unione
economica e monetaria ed evitare gli svantaggi che (specialmente se la sua
economia fosse stata debole) avrebbe sofferto restando fuori dell’Unione. La
seconda, agendo da stabilizzatore provvisorio, li obbligava a non peggiorare i
più favorevoli equilibri finanziari transitoriamente conquistati, minacciandoli
di sanzioni nell’ipotesi che avessero fatto registrare arretramenti dalle
posizioni appena conquistate; cioè un disavanzo qualificabile come
"eccessivo secondo il parametro transitorio. L’avvicinamento ascensionale
delle finanze pubbliche nazionali ai requisiti fissati dal Protocollo sulle
procedure per i disavanzi eccessivi veniva in tal modo costruito secondo il
modello di un percorso giuridico segmentato in una successione di gradini, e
più precisamente su una serie di elementi verticali (oneri) collegati fra loro
da una serie parallela di elementi orizzontali (obblighi).
Dopo queste considerazioni relative all’apparato
finalistico dell’art. 104, Stammati, avverte di non potere analizzare con la
stessa cura l’apparato strumentale e sanzionatorio del medesimo, e di
limitarsi, per quanto li riguarda, a brevissime note di sintesi. Quanto al
sistema di sorveglianza multilaterale previsto dall’articolo, esso si articola
su un procedimento necessario e su un procedimento eventuale. Il
primo, muovendo dal presupposto che gli Stati membri abbiano assolto agli
obblighi di informazione e abbiano dato assicurazione circa le responsabilità
ad essi assegnate dall’art. 3 del Protocollo sui disavanzi, è basato su una
relazione della Commissione sulla situazione del bilancio pubblico nei singoli
Stati e su un parere del comitato monetario (divenuto comitato economico e
finanziario all’inizio della terza fase UEM) su tale relazione, ed è
funzionale tanto all’accertamento dei progressi fatti registrare dall’equilibrio
finanziario dei singoli Stati, quanto all’accertamento dei regressi e/o di
situazioni che li facciano presagire (commi 3 e 4). Il secondo, basato
sulla trasmissione di un parere della Commissione al Consiglio sulla situazione
finanziariamente precaria di uno Stato membro, quando esista un disavanzo
eccessivo o il rischio di tale disavanzo (comma 5), su una successiva
raccomandazione della Commissione al medesimo Consiglio che ne sollecita una
decisione, e, infine, su una deliberazione di quest’ultimo (comma 6), la quale
può aprire la strada alla serie delle sanzioni previste nei commi 7, 9 e 11
dell’articolo, quando, in punto di procedura, sia stata adottata a maggioranza
qualificata, e, in punto di sostanza, si concluda sfavorevolmente per lo Stato.
Quanto alle sanzioni, le disposizioni appena indicate ne
affidano l’irrogazione a successive deliberazioni del Consiglio adottate a
maggioranza di 2/3 (comma 13) e le dispongono secondo un ordine di gravità
crescente, concatenandole lungo una sequenza procedimentale che può essere
interrotta in qualsiasi momento, da deliberazioni contrarie dello stesso organo,
adottate con la medesima maggioranza, volte ad abrogare "alcune o tutte le
decisioni" sanzionatorie precedenti, se il Consiglio ritenga "che il
disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto"
(comma 12). Per Stammati la circostanza che il Trattato abbia elevato tale
medesima maggioranza "costituzionale" a porta di accesso di ciascuna
delle sanzioni da esso previste deve considerarsi indice della profonda
perplessità teorica e politica del medesimo circa l’adeguatezza del sistema
punitivo da esso architettato al migliore svolgimento della II fase dell’UEM.
La negativa prassi applicativa di quelle disposizioni, dal suo canto, ha
pienamente confermato tali perplessità, aggiungendo ad esse una recisa
valutazione di inutilità dell’altisonante costrutto per la realizzazione
degli specifici scopi di quella fase.
b) Il terzo (e ultimo) passaggio del "nuovo sistema
integrato di norme per l’applicazione dell’articolo 104 TCE" (I
considerando dell’atto in appresso citato) conduce al Regolamento CE n.1467/97
"per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della
procedura per i disavanzi eccessivi", entrato in vigore il I gennaio del
1999 (art. 18 del medesimo), il quale, a confronto con quello individuato con il
numero che immediatamente lo precede (1466/97/CE), esibisce, insieme al
Protocollo n. 5 del Trattato, la "faccia feroce" del "patto di
stabilità e crescita". In effetti, non appena, prima ancora dell’inizio
della terza fase dell’UEM, la Comunità e gli Stati componenti hanno potuto
considerare raggiunti i traguardi dell’unificazione monetaria e dell’allineamento
delle politiche economiche nazionali, in quello stesso momento si sono risolti a
sbrogliare i problemi sollevati dalla sovrapposizione degli obiettivi dinamici
della convergenza economica con quelli statici della conservazione dei
miglioramenti parziali ottenuti sulla via che avrebbe condotto ad essa,
approvando i due regolamenti or ora menzionati, deputati, l’uno (1466/97) a impegnare
gli Stati sulla strada del nuovo obiettivo a medio termine "consistente nel
raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo", l’altro
(1467/97) a obbligarli a "mantenere il disavanzo pubblico entro il
valore del 3% del PIL", (vedi rispettivamente i considerando 3 e 7 premessi
a quest’ultimo). Per assolvere a quest’ultimo compito il regolamento che qui
interessa, che obbliga allo stesso modo gli "Stati partecipanti" alla
moneta unica e quelli "non partecipanti", concentra la propria
disciplina sull’apparato strumentale dell’art. 104, da esso costantemente e
puntualmente richiamato, allo scopo duplice di regolare con precisione il
funzionamento dei meccanismi di sorveglianza e l’applicazione delle sanzioni
eventualmente irrogate a conclusione dei medesimi. Nell’una e nell’altra
ipotesi, osserva Stammati, esso sembra voler assolvere al proprio compito nello
stile normativo puntiglioso di un vero e proprio regolamento (interno)
secondario–esecutivo.
Nella prima, partendo dalla premessa (enunciata nel XV
considerando, poi ribadita nell’art. 7 del testo regolamentare) che il termine
di 10 mesi "tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l’esistenza
di un disavanzo eccessivo e la decisione, ove ritenuto necessario, di imporre
sanzioni" si mostri "realistico ed appropriato al fine di esercitare
sullo Stato membro partecipante interessato" (che non abbia adottato nel
corso di esso "provvedimenti efficaci per correggere" quel disavanzo),
"la pressione opportuna per indurlo ad adottare siffatti
provvedimenti", il regolamento provvede a dettare, all’interno di quel
periodo, (sezione 2, articoli 3 – 8) la cadenza temporale di ciascun
provvedimento tipico di sorveglianza, (raccomandazioni, pareri, intimazioni,
decisioni di irrogare, intensificare, sospendere, abrogare, sanzioni) rispetto a
ciascun altro. In tale cadenza, che parte dalla data entro cui gli Stati membri
devono comunicare i dati relativi alle proprie posizioni di bilancio, la
disciplina regolamentare coinvolge, in aggiunta agli atti (eventuali)
indirizzati dal Consiglio agli "Stati membri partecipanti interessati"
e, nei limiti da essa stessa precisati, agli "Stati membri
interessati"(art. 3, commi 3 e 4; articoli 4, 5, 6, 7 e 8) anche quelli
(normali) indirizzati da ciascun organo comunitario a ciascun altro, collocati
all’inizio del procedimento di sorveglianza e atti potenzialmente a
concluderlo (art. 3, commi 1 – 3).
Nella seconda ipotesi, (sezione 4, articoli 11 – 16),
il regolamento, anzitutto interviene sulle fattispecie sanzionatorie già
individuate dall’art. 104 comma 11, III e IV trattino, TCE, talora per
confermarne semplicemente l’applicazione (ultimo periodo dell’art. 11),
talaltra per articolarle ulteriormente (costituzione di un deposito infruttifero
presso la Comunità, versamento di un’ammenda), legittimando in un caso il
Consiglio ad esigere un "deposito infruttifero aggiuntivo"
dallo Stato membro partecipante che, ricevuta l’intimazione a ridurre il
proprio disavanzo, non abbia adottato le misure necessarie, (art. 12, comma 2) e
prevedendo nell’altro la conversione automatica del primo deposito in
ammenda se, trascorsi due anni dalla decisione che ne abbia imposto la
costituzione, il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non sia stato
corretto (art. 13). Quindi esso interviene sulla quantificazione dei
depositi: del primo, la disciplina regolamentare quantifica direttamente l’elemento
fisso (0,2% del PIL) e stabilisce indirettamente l’elemento mobile (art.
12,comma 1); del secondo stabilisce il metodo per la determinazione dell’ammontare
(art. 12, comma 2); rispetto ad entrambi, stabilisce che debbano essere
costituiti "presso la Commissione" (art. 16, I periodo), che l’importo
di ciascuno non possa superare il massimale dello 0,5% del PIL (art. 12, comma
3), e si spinge financo a precisare con ragionieristica minuzia, che gli
interessi maturati su di essi, da considerarsi entrate diverse dalle risorse
proprie della Comunità (art. 269, ex art. 201), debbano essere "redistribuiti
tra gli Stati membri senza disavanzo". (art. 16, II periodo). Con lo stesso
spirito occhiuto che mal si confà alla dimensione dei fenomeni affrontati, alla
dignità degli Stati membri e al respiro costituzionale dello stesso "patto
di stabilità e crescita", l’articolo 15 del regolamento si premura di
puntualizzare che, pur dopo l’abrogazione della "decisione sui disavanzi
eccessivi" e quella conseguente delle sanzioni ancora in atto, non siano
rimborsate allo Stato membro le ammende risultanti dalla conversione dei
depositi infruttiferi descritti, nel mentre quello successivo riserva agli
interessi maturati su di esse lo stesso trattamento previsto per gli interessi
sui depositi.
La presentazione del sistema architettato dal regolamento non
può evitare di sollevare conclusivamente un problema. L’attivazione
delle deliberazioni con le quali le sanzioni devono essere adottate dal
Consiglio, sono o no vincolate al quorum di 2/3 previsto dall’art. 104, comma
13, non facendovi il regolamento esaminato il minimo rinvio? Il dubbio è lecito
non sembrando la circostanza casuale, e mostrandosi anzi la risposta negativa
quella più conforme agli aggravamenti che la disciplina del regolamento,
espressione di libertà politica, ha apportato a quella dettata dalla
disposizione del Trattato alla quale è collegata, ma non per questo
puntualmente subordinata. Ma anche a respingere quei dubbi, dando peso maggiore
agli argomenti adducibili per oppugnare quelli adombrati, resta pur vero,
secondo Stammati, che l’ostacolo frapposto dal quorum anzidetto, potrebbe
rivelarsi meno insuperabile nella terza fase dell’UEM di quanto lo è stato
nella seconda. Se, infatti, il Consiglio dovesse fare propria l’idea che lo
spirito del regolamento risieda nella volontà di stendere un cordone sanitario
intorno al Paese affetto dal contagioso morbo denominato "disavanzo
eccessivo", piuttosto che in quella di indagare più a fondo le ragioni
specifiche di quel morbo onde potervi contrapporre adeguate terapie comunitarie,
allora la formazione di un fronte comune dei paesi "senza disavanzo"
contro il paese "con disavanzo", potrebbe essere eventualità, non
solo possibile, ma, rispetto a ogni altra, quella maggiormente probabile. E, in
tal caso, gli effetti pratici dell’una o dell’altra soluzione giuridica
della questione discussa, sarebbero assai meno distanti di quanto non siano, sul
piano giuridico–formale, le impostazioni, decisionista e punitiva l’una,
garantista e cooperativa l’altra, dalla quale esse rispettivamente discendono.
3. La disciplina comunitaria sulla politica economica e
monetaria. Riflessi sul potere di bilancio degli Stati. Riflessioni minime e
rinvii.
Si apre, o meglio dovrebbe aprirsi, a questo punto, il
capitolo dei riflessi nel diritto interno degli Stati, delle discipline avanti
esaminate. Poiché, però, se lo si svolgesse, farebbe scoppiare i limiti dell’introduzione,
Stammati avverte che si limiterà a considerazioni minime, affidando all’articolazione
bibliografica proposta, l’indicazione schematica delle proprie intenzioni di
svolgimento del tema.
Una distinzione possibile dei riflessi interni di tali
discipline può essere quella che distingue quelli formali, di natura generale e
indiretta, quelli sostanziali di natura specifica e diretta, infine, quelli
procedimentali, di natura specifica, ma legati alle caratteristiche dell’equilibrio
finanziario dei singoli Stati. I primi attengono ai grandi istituti o
concetti del diritto costituzionale (costituzione, Stato, sovranità); i
secondi riguardano specificamente il potere di bilancio degli Stati (potere
di indirizzo politico economico, potere di spendere , di imporre tributi); i
terzi riguardano specificamente il sempre più complesso processo di
bilancio e gli atti concatenati che ne sono parte costitutiva, il numero dei
quali si accresce (basti pensare al "programma di stabilità"
imperativamente previsto dal regolamento 1467/97/CE) e la fisionomia dei quali
evolve di continuo (basti pensare ai mutamenti di concezione che negli ultimi
venti anni hanno investito l’istituto della legge finanziaria e, negli ultimi
dieci, l’istituto delle "leggi di spesa collegate"), per effetto dei
vincoli comunitari.
L’analisi di questi ultimi limiti, per l’accavallarsi
contradittorio delle discipline che li definiscono, talora di lungo, talora di
brevissimo respiro, e per le distorsioni alle quali spesso una medesima
disciplina è stata applicativamente sottoposta, non può essere compiuta con il
grado di specificità che essa impone, nel tempo, ormai vicino all’esaurimento,
di questa introduzione. Onde va rinviata senz’altro ad altra sede e/o agli
studi, non rari quelli pregevoli, condotti sul tema degli studiosi di
contabilità di Stato citati in bibliografia.
Anche l’analisi delle trasformazioni dei grandi concetti
del diritto costituzionale per effetto della configurazione impressa ai poteri
di bilancio degli Stati dalle discipline comunitarie esaminate, alle quali esse
sono effettivamente associate più frequentemente che a discipline di ogni altra
specie, postula un impegno alla chiarificazione teorica dei concetti usati, che,
pure se per ragioni opposte a quelle appena denunciate, non può essere
parimenti condotta nell’introduzione. Per esempio le restrizioni a quei poteri
(da nessuno studioso negata) si risolvono nella cancellazione della sovranità
degli Stati, o piuttosto in una trasformazione della stessa, o, finiscono per
portare allo scoperto un nucleo irriducibile di quest’ultima che si oppone
insuperabilmente a limitazioni ulteriori ad opera di ordinamenti giuridici
sovranazionali pur quando il rapporto di integrazione di questi con quelli
nazionali è ormai molto sviluppato? Si tratta di tesi tutte sostenibili e tutte
più o meno recentemente sostenute. La prima e più estrema, ad esempio,
da Guarino che alla negazione della sovranità dello Stato, associa quella dello
stesso Stato, pur precisando, poi, che entrambe le negazioni devono intendersi
"nel senso in cui classicamente si intendeva la sovranità." La
seconda, per esempio, nel Maastrichtsurteil nella quale è esposto il
punto di vista democratico – nazionale, onde lo Stato rimane sovrano finché
resta espressione organizzata (attualmente quella di livello più alto) del
principio di legittimazione democratica dei poteri costituzionali e del
principio garantistico che assicura tutela integrale ai diritti enunciati dalla
costituzione nazionale. La seconda, ancora ad esempio, è quella recente di E.
Denninger, secondo il quale ad essersi esaurita è la sovranità dello Stato
nazionale, senza che ciò comporti il venire meno del concetto e della realtà
dello Stato, il quale, pur assumendo ormai la veste di ente intermediario, resta
pur sempre irriducibile al modello degli altri poteri pubblici territoriali.
"Sovranità" ha cessato, dunque, da un pezzo, di essere un concetto
categorico, con certezza di contenuti e di confini, sul quale trovare un
appoggio affidabile; al contrario è divenuto un concetto di approdo al quale si
arriva, per affermarla o negarla, a partire da una prospettiva o da un’altra.
Ognuna ne offre, quindi, una rappresentazione diversa, che non per questo è
incompatibile con ciascun’altra. Stabilire se si tratti dell’una o dell’altra,
secondo Stammati, è compito di un paziente lavoro di analisi, non dell’introduzione.
Questa può limitarsi a constatare che le tesi dottrinali, pur quando divergono
molto, concordano generalmente nel negare alla Comunità europea, anche nella
materia esaminata, la sovranità, in tutto o in parte, sfuggita agli Stati.
Qualche parola in più deve essere detta su quelle che,
secondo la classificazione avanti prospettata, possono denominarsi le incidenze
sostanziali dirette delle discipline comunitarie in tema di politica
economica e monetaria.
Stammati ricapitola, anzitutto, l’incidenza esercitata da
queste ultime sul potere di indirizzo esercitabile dagli Stati sulla politica
economica complessivamente intesa e, più specificamente, su quel più
circoscritto oggetto della medesima costituito dalla politica di bilancio.
Al centro del primo indirizzo sta la politica di
bilancio, considerata, però, non solo nella sua articolazione interna, ma nelle
interrelazioni che, a parità di equilibrio di bilancio, essa può intrattenere
con altri aspetti della politica economica nazionale, a quella politica
collegati, ma non coincidenti con essa. Si pensi, per esempio alla politica
tariffaria, alla produzione e alla vendita di beni da parte di enti pubblici, le
quali incidono (per via diretta) sul livello dei prezzi e (per via indiretta) su
quello dei tassi di interesse. A circoscrivere tale indirizzo stanno, come si è
visto, gli "indirizzi di massima" previsti dall’art. 99 TCE e
ribaditi dal regolamento 1466/97/CE, prima articolazione del Patto di
stabilità, nei quali vengono periodicamente indicati obiettivi a medio termine
alla politica economica degli Stati, formalmente configurabili come limiti
finalistici di natura politico – giuridica, ai quali gli stessi Stati sono
"impegnati" a conformare gli indirizzi di politica economica
annualmente adottati, prima con gli aggiornamenti, anch’essi annuali, del
"Programma di stabilità", quindi, in Italia, con il DPEF.
A circoscrivere il secondo indirizzo, che ha per
oggetto esclusivo la politica di bilancio, stanno, invece, come si è visto i
limiti severi previsti dall’art. 104 CE, che la disciplina del regolamento
1466/97/CE, ha, come si è mostrato, ulteriormente (oltre che inutilmente)
irrigidito. I limiti di questa seconda categoria hanno carattere negativo,
relativamente al disavanzo, positivo rispetto al debito, e configurano,
in entrambi i casi, un vero e proprio obbligo giuridico che gli Stati,
nell’adottare le proprie decisioni in materia di politica di bilancio, delle
quali seguitano ad essere i responsabili, sono tenuti a rispettare. Si apre, per
ciò, a questo punto, la questione se, vista la rigidità dell’obbligo al
quale è sottoposta, la politica di bilancio degli Stati nazionali conservi quei
margini di scelta che paiono necessari a configurare le decisioni, sulla spesa e
sull’entrata, che la caratterizzano, come decisioni di indirizzo.
Stammati ricorda in proposito che i limiti giuridici alle
politiche nazionali di bilancio, previsti dall’art. 104 TCE e specificati dal
Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, sono formulati in termini
relativi, anzi doppiamente relativi, non assoluti. L’oggetto immediato di
essi, non è, infatti, l’ammontare annuale o storico delle spese e/o delle
entrate, ma, invece, il rapporto, annuale o storico, delle une rispetto alle
altre e, quindi, la commisurazione del dislivello delle prime rispetto alle
seconde all’ammontare del PIL. Più precisamente il Trattato e gli atti
collegati obbligano gli Stati a conservare l’equilibrio annuale fra spese ed
entrate raggiunto alla fine della seconda fase dell’UEM, per quel che riguarda
il disavanzo, e a progredire verso il raggiungimento dell’equilibrio storico
da essi stessi astrattamente predeterminato fra spese e entrate e di tale
equilibrio rispetto al PIL, entro un termine non prefissato, per quel che
riguarda il debito. Ipoteticamente, dunque, in due Stati che si pareggino quanto
ad ammontare del PIL, potrebbe registrarsi, senza che venga con ciò infranto
alcun obbligo comunitario, un livello di spesa pubblica anche considerevolmente
diverso, purché nello Stato ove esso è più alto lieviti parallelamente, anche
se non nella stessa misura, il flusso delle entrate, che dovrà innalzarsi
almeno a quel livello, che, maggiorato del 3% del PIL, giunga all’altezza di
quello della spesa. Il potere nazionale di spesa viene, in definitiva,
commisurato dalle discipline comunitarie considerate, a due distinti parametri
giuridici, uno mobile, rappresentato dal livello delle entrate pubbliche, l’altro
fisso, rappresentato dalla quota predefinita del PIL, entro la quale deve essere
contenuto il dislivello delle spese rispetto alle entrate. Giuridicamente quest’ultimo
è il più severo perché sfugge alle scelte di politica di bilancio degli
Stati, al contrario dell’altro, che può essere determinato da tali scelte.
Quantitativamente, però, esso incide solo in misura modesta sull’ammontare
della spesa.
In ogni caso, se ci si fermi a considerarlo in se stesso, l’obbligo
di evitare disavanzi eccessivi imposto agli Stati dall’art. 104 TCE, non è
tale, per l’elasticità del primo dei parametri al quale è ancorato, pure
attenuata dai limiti che le regole comunitarie impongono al credito delle banche
e a quello del pubblico, da cancellare il loro potere di allestire una politica
di bilancio conformata secondo propri indirizzi generali di politica economica.
E’ vero certamente, invece, che esso viene ridimensionato.
A considerazioni più restrittive induce, invece, la
considerazione di quell’obbligo in un quadro normativo più integrato e in una
prospettiva più attenta alla sua applicazione concreta. Relativamente al primo
aspetto, infatti, esso non può essere dissociato dagli impegni alla
convergenza ulteriore delle politiche di bilancio assunti dagli Stati comunitari
con l’approvazione del primo dei regolamenti (1466/97/CE) nei quali si
articola il "patto di stabilità", i quali agiranno in senso contrario
alla differenziazione di quelle politiche e delle loro componenti costitutive,
di entrata e di spesa. Quanto al secondo aspetto, esso fa emergere
ragioni economiche generali e particolari che irrigidiscono i vincoli
discendenti dallo stesso. Infatti, la politica nazionale delle entrate subisce
in tutti gli Stati forti restrizioni causate dalla mondializzazione dei mercati
con le sue implicazioni di mobilità delle attività finanziarie e produttive,
la quale alimenta la concorrenza dei sistemi tributari nazionali, fin qui
riottosa, anche in sede comunitaria, all’accettazione di regole condivise. D’altra
parte, quella stessa politica è esposta a condizionamenti specialmente intensi
in quegli Stati ove l’obbligo di rientro da situazioni storiche di
indebitamento vincola la politica tributaria dei medesimi ad attestarsi, nel
periodo medio – lungo, su livelli superiori a quelli raggiunti dalla spesa
pubblica. Esso agisce, dunque, nello stesso senso del primo, mostrando in
definitiva come i due obblighi stabiliti dall’art. 104 TCE sono destinati ad
esaltare, nel periodo indicato, le differenze fra le politiche di bilancio
nazionali legate in vario senso a circostanze negative, attuali o pregresse, e
ad appiattire, invece, quelle dirette ad affermare differenti scelte di
indirizzo nella politica economica degli Stati comunitari.
E’ sensato sperare che al di là di esso avverrà l’inverso?
Apre il dibattito Roberto Guizzi, soffermandosi sulle
posizioni di Guarino, al quale obietta un errore di confusione di fini e mezzi,
poiché mitizza l’UEM come fine in sé, mentre il Trattato parla
esplicitamente di questa istituzione come di uno strumento. Riguardo ai poteri
della BCE, se è vero che è in corso un trend nel senso di un’autonomia
delle banche centrali in generale, è anche vero che la BCE, salvo per il
controllo dei suoi atti attribuito alla Corte di giustizia, non ha un
contrappeso politico che agisca collateralmente, con ciò rappresentando un
esempio di quel deficit democratico spesso citato.
Altra forzatura è quella operata dal Patto di stabilità.
Infatti, mentre l’art. 104 del Trattato implicava una certa elasticità,
grazie alla quale l’Italia ed il Belgio sono riusciti ad entrare nell’UEM
nonostante non avessero rispettato tutti i parametri richiesti, il Patto di
stabilità è molto più rigido, ad esempio laddove trasforma il mero deposito
infruttifero, disposto nel Trattato, nella sanzione dell’ammenda,
determinandosi una sorta di incostituzionalità del regolamento 1467. Vi è
stata dunque una debolezza di alcuni governi, tra cui quello italiano, nell’accettare
questa camicia di forza imposta dal ministro tedesco Weigel, mentre sarebbe
stato molto più saggio attenersi alle norme del Trattato.
Infine, Guizzi apprezza la citazione di Stammati sul
Consiglio europeo, che con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam assume la
fisionomia di superistituzione.
Paolo Ridola ringrazia Sergio Stammati per la sua ricca
introduzione e riprende la suggestione da lui indicata a proposito delle
ricadute sulla sovranità e sulla democrazia. Non si tratta di due problemi
perfettamente coincidenti, poiché l’approccio fondato sulle ricadute sulla
sovranità è un approccio fondato sulla dialettica tra pretese di sovranità
concorrenti, mentre l’approccio fondato sulla democrazia può non essere
costruito in termini di concorrenza e di esclusività, a meno di non aderire
alla tesi della sentenza Maastricht del Tribunale costituzionale sulla Mittelbarkeitslehre
della sovranità dell’Unione, quindi sulla legittimazione democratica mediata
dell’Unione.
Se non si aderisce a questa prospettiva così
unilateralizzante, l’approccio fondato sulla democrazia è un approccio che
considera un processo democratico integrato che pervade i diversi livelli, dall’Unione
agli stati, alle entità infrastatuali, come le regioni, i Lander.
Il punto veramente critico è quello del polo decisionale
costituito dalla BCE e dalle banche centrali degli stati. Secondo l’art. 105,
l’obiettivo principale di questo polo è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. L’art. 105 fa poi riferimento agli altri obiettivi del Trattato sulla
Comunità, in particolare agli obiettivi fissati dall’art. 2: piena
occupazione, coesione economico-sociale, sviluppo equilibrato e sostenibile. Ma
in sostanza si afferma che tali obiettivi sono subordinati all’obiettivo
primario della stabilità dei prezzi. Il problema è quello di ricondurre l’obiettivo
della stabilità dei prezzi all’interno di un principio democratico, di un
processo democraticamente legittimato.
Si può rispondere che questo polo, pur non avendo una
legittimazione democratica nel senso del principio maggioritario (ma la dottrina
costituzionale ormai da decenni insegna che il principio democratico non si
esaurisce soltanto nelle logiche del principio maggioritario), può considerarsi
comunque soggetto ad un controllo diffuso da parte dell’opinione pubblica
europea. L’importante è che questo controllo diffuso non sia soltanto il
controllo dei mercati. L’importante è che il controllo diffuso dell’opinione
pubblica europea sia rappresentata dalla vitalità del tessuto pluralistico dei
singoli stati, che può avere un rendimento diverso.
Ridola non è incline a dare una valutazione totalmente
negativa del rendimento democratico di questo polo decisionale. Chi legga le
memorie di Guido Carli, che sono un testo fondamentale per capire molti aspetti
della storia costituzionale della Repubblica, si renderà conto che in realtà,
nel lungo periodo durante il quale Carli fu Governatore della Banca d’Italia,
non fu soltanto la stabilità dei prezzi il faro che guidò l’operato della
Banca centrale, ma anche l’equilibrio economico, motivazioni di coesione
economica, ecc. Quindi, in fondo, anche le banche centrali si sono orientate in
una direzione un po’ più ampia.
Natalino Ronzitti propone una considerazione sul problema
del controllo democratico, già introdotto da Guizzi e da Ridola. Bisogna
pensare alle origini della BCE e al modello che si è voluto seguire, il modello
tedesco, della Bundesbank, svincolata da qualsiasi potere politico. Proprio in
vista di questo modello le banche centrali nazionali hanno dovuto cambiare il
proprio statuto. E’ vero che i poteri della BCE sono oggi poco moderati dal
Consiglio, anche se ormai si è stabilita una certa dialettica tra Consiglio e
BCE, secondo quello che hanno voluto alcuni stati membri, ma, ad esempio, un
dibattito, che non è vero e proprio controllo, può essere aperto nel
Parlamento europeo: la BCE, infatti, deve riferire almeno una volta l’anno la
propria politica monetaria al Parlamento europeo.
La BCE oggi si sente svincolata da quello che è il sistema
comunitario. Vi è attualmente un procedimento in corso tra Commissione e BCE
per quanto riguarda la repressione delle frodi e la BCE ha dichiarato che questo
sistema non si applica a lei, poiché la BCE non farebbe parte dell'ordinamento
comunitario così come ne fanno parte altre istituzioni comunitarie. Ciò, a
prescindere da come andrà a finire il procedimento, è sintomatico degli
indirizzi della BCE.
Inoltre, sulla questione della sovranità, vi è da dire che
la sovranità monetaria è uno dei simboli esterni maggiormente incisivi dello
stato, così come la sovranità nel campo della difesa. La conclusione che
Ronzitti dà è che la sovranità monetaria, per il momento, è stata ceduta.
Un quesito cui finora nessuno ha dato una risposta è se
questo sistema è un sistema necessario: cosa succederebbe se uno stato membro,
parte dell’UEM, decidesse di uscire? Potrebbe farlo pur restando nell’ambito
dell’Unione europea e della Comunità europea? Cosa succederebbe poi se uno
stato non fosse più virtuoso? Dopo la sanzione della trasformazione del
deposito infruttifero in ammenda, se questo stato continuasse a derogare ai
parametri stabiliti, vi sarebbe la possibilità di un’espulsione? Una risposta
non è ancora stata data, e per questo Ronzitti conserva dei dubbi sull’effettiva
sovranità monetaria della BCE. Dei limiti, infatti, vengono posti anche da
altre istituzioni monetarie, come il Fondo monetario internazionale, ma nessuno
ne deduce un trasferimento di sovranità. Infine, bisogna ricordarsi che i
Trattati mutano nel tempo: finora sono mutati nel senso di una maggiore
integrazione, ma non è detto che sarà sempre così.
Interviene Augusto Cerri, secondo cui la filosofia
attuale è quella del non nuocersi, che si esplica in un potere negativo. Cerri
si domanda quanto l’iperpotere della BCE sia conseguenza di questa filosofia e
quanto invece di modelli nazionali. Tale filosofia del non nuocersi, si domanda
ancora Cerri, è uno stato temporaneo determinato dal deficit di
democrazia oppure è un modo stabile per eliminare il circuito della democrazia?
Quindi, in questa fase, più che porsi problemi di
etichettatura, forse sarebbe bene concentrarsi su di un recupero di
democraticità ad ogni livello in cui è possibile.
Salvatore Alberto Romano si domanda: se, come detto da
Ronzitti, il modello prescelto per la BCE è stato quello tedesco, della
Bundesbank, a sua volta indipendente dalle strutture politiche e governative
tedesche, allora in Germania lo stato aveva già perso la propria sovranità
monetaria a favore della Banca centrale? Inoltre, a proposito di democrazia, la
posizione d’indipendenza della Banca centrale tedesca non rispondeva proprio
al fatto che la società tedesca riteneva che i propri interessi fossero meglio
tutelati da una Banca centrale indipendente, piuttosto che da un meccanismo che
garantisse il principio democratico?
Prende la parola Guido Sirianni, il quale esprime una
considerazione circa l’ideologia economica che è immanente al modello della
BCE. E forse questo è ciò che distingue il modello della BCE rispetto al
modello di Banca centrale che abbiamo avuto in Italia fino alla riforma
introdotta dietro sollecitazione dell’UE. Non è un caso che abbiamo avuto una
legge bancaria che è sopravvissuta a stagioni economiche completamente diverse:
uno stesso istituto ha continuato a svolgere la sua funzione regolatrice del
mercato finanziario dal fascismo alla guerra, dalla ripresa liberale einaudiana
al momento del centrismo ed alla espansione dello stato sociale. L’interrogativo
che Sirianni si pone è se questa istituzione europea, così segnata da una
cultura economica, abbia quelle caratteristiche di flessibilità e di duttilità
che le possono consentire di reggere la prova del tempo.
A proposito del rendimento democratico, Paolo Ridola parlava
di un controllo che non deve essere solo quello dei mercati. Nei documenti
comunitari ed anche nel Trattato emerge l’enorme problema della coesione
interna. Questa coesione interna, coesione sociale, non è altro che il
tentativo di arricchire i parametri di valutazione in ragione dei quali devono
essere orientate le politiche comunitarie e quindi anche la politica monetaria
fatta attraverso le istituzioni comunitarie. E’ cioè impensabile che soltanto
in funzione di una pur rispettabilissima cultura economica si possa realizzare
un elemento di rigidità che è incompatibile con il dato dell’istituzione
politica, che per forza di cose deve avere degli enormi elementi di
flessibilità e duttilità interna.
Inoltre, a proposito della sovranità, è vero che questa
implica il controllo sulle politiche monetarie, e sappiamo anche che l’esperienza
dello stato sociale ha condotto ad un ingigantimento del ruolo dello stato come
intermediario finanziario. Quindi, dall’idea della sovranità concepita
solamente come potere di imposizione fiscale, si è passati ad un’idea molto
più ampia di una sovranità democratica o sociale concepita come possibilità
di ridistribuire chances di vita nell’ambito del corpo sociale.
Sirianni ricorda come Stammati abbia spiegato che le nostre
nozioni di PIL in realtà sono neutrali, perché il PIL può essere variamente
ridistribuito tra economia pubblica ed economia privata: cioè che possiamo
allargare e ridurre a piacimento questa potestà di riallocazione propria della
sovranità statale. Questo è certamente vero, ma bisogna considerare che si
tratta di dati storici, che devono sempre essere confrontati con le dinamiche
reali e con il problema della coesione sociale. Si può anche immaginare che uno
stato sovrano, membro della UE, decida di colpo di cambiare radicalmente la
propria missione nella ridistribuzione delle chances di vita,
orientandosi per esempio in un senso liberale piuttosto che ridistributivo e
sociale, ma sembra una possibilità virtuale: gli spostamenti potranno essere
del 2 o 3%. E’ follia pensare che la barra del timone possa essere spostata a
piacimento in una direzione piuttosto che in un’altra.
Un altro interrogativo che Sirianni si pone riguarda le sorti
del debito. Noi finora abbiamo vissuto in una rassicurante convinzione che in
fondo il problema dei 2.400 milioni di miliardi di debito fosse un problema
relativo, perché si tratta di un indebitamento interno. Oggi è come se sull’Italia
ricadesse un omen tragico in ragione di scelte di cultura economica,
prima ancora che di responsabilità politica, che sono state fatte nel passato.
E’ veramente stravagante che i figli dei figli dovranno
continuare a pagare per chi sa quanto tempo le responsabilità che non sono solo
responsabilità di dissipazione di risorse pubbliche, ma che dipendono anche da
politiche economiche svolte quando esisteva una cultura economica orientata sul deficit
spending, che non era considerato un crimine in termini economici, ma anzi
era considerato un risvolto del tutto positivo.
Gaetano Azzariti si chiede se la BCE sia espressione di
una nuova forma della sovranità e della democrazia, o se le cose esposte
possono essere interpretate come la conclusione di un percorso di impoverimento
della pienezza del concetto di democrazia così come siamo stati abituati a
concepirla. Si potrebbe anche dire che non si tratta di un impoverimento, bensì
di una mera trasformazione, che si tratta di un processo che viene da lontano,
già presente, in nuce, alle origini dell’istituzione della Comunità, negli
anni ‘50, quando si è affermata l’idea che alcuni valori e alcuni fini,
fino ad allora propri dei sistemi democratici, dovessero essere espunti dalla
dialettica democratica.
Azzariti è d’accordo con Paolo Ridola quando afferma che
la democrazia non è soltanto sistema maggioritario e neppure soltanto
legittimazione dei poteri, bensì contempera anche altri elementi quali il ruolo
dell’opinione pubblica ed il controllo come forma di espressione dei demoi,
per cui non è escluso che alcuni elementi vengano estraniati dal tradizionale
circuito democratico. Tuttavia, questa estraniazione si è sempre più ampliata
dagli anni ‘50, ed oggi ha raggiunto un’estensione che fa un po’
impressione, perché questi valori–fini che vengono estraniati dal circuito
democratico sono la stabilità dei prezzi, la stabilità economica in generale,
i parametri di Maastricht che tanto condizionano non solo l’economia, ma anche
la politica. Fino a far ritenere – è l’argomentazione di Guarino – che
ormai l’impossibilità di fare politica monetaria significa impossibilità per
gli stati di fare politica tout court. Dunque, fine della politica ed
espansione dell’economia a-sovrana e a-democratica.
Si è veramente giunti a questo? Azzariti nota che, in fondo,
non è così se rimane agli stati una capacità ridistributiva, di fare politica
non solo tout court, ma anche politica economica. Cosa riserva allora il
futuro? Secondo la prima ipotesi, solo la conclusione del processo, e dunque la
fine della sovranità e della democrazia. Secondo un’altra ipotesi questo
ciclo non può trovare una sua così lineare soluzione: pensando alla tendenza
verso l’integrazione europea che ha fasi oscillanti, che sembra andare molto
avanti, ma che ogni tanto torna indietro, e che in questa fase è in
arretramento sul piano del consolidamento dell’integrazione, come dimostratosi
a Nizza, può darsi che l’integrazione europea non abbia una prospettiva così
negativa per le sorti della democrazia.
Gianclaudio De Cesare interviene a proposito di alcuni
problemi presenti sin dall’origine dell’Unione monetaria. Un primo problema
riguarda il Consiglio dei ministri degli stati membri dell’UEM e la sua
posizione sostanziale rispetto alla costruzione comunitaria tradizionale. Quest’organo,
separato dall’UE, potrebbe infatti estromettere le altre istituzioni
comunitarie dalla gestione della politica monetaria. De Cesare ritiene invece
che il coordinamento della politica finanziaria debba permanere nell’ambito
dell’Unione europea.
In questo quadro si pone il problema del ruolo che occupano
il nostro Esecutivo ed il nostro Parlamento nell’ambito della gestione dell’Unione
monetaria. L’Italia, che rappresenta il grande punto debole dell’UEM, ha
bisogno di recuperare un’influenza politica. In particolare, il Parlamento
dovrebbe acquisire un ruolo di correzione e di indirizzo nei confronti dell’Esecutivo
quando si tratti, ad esempio, di assicurare il rispetto del Patto di stabilità.
De Cesare sostiene che quella attuale è una fase iniziale
dello sviluppo dei problemi dell’Euro, per cui è necessario farsi carico, da
un punto di vista costituzionale, del riflesso che ciò determina, non tanto a
livello teorico ed astratto, quanto piuttosto a livello puntuale, analizzando i
poteri degli organi costituzionali interni.
Prende la parola Francesco Cerrone, che ringrazia
Sergio Stammati, la cui introduzione suscita una domanda circa il rapporto tra i
vincoli determinati dalla normativa comunitaria e che riguardano il Patto di
stabilità interna, la stabilità dei prezzi, ecc. ed i vincoli che derivano,
per ciascuno stato membro, dalle politiche comunitarie, e persino da settori non
formalmente ricompresi in queste ultime. Ad esempio, la filosofia ispiratrice
della riforma universitaria, il c.d. 3+2, nasce anche dall’esigenza, almeno
secondo le dichiarazioni, di seguire un’ispirazione comune quanto meno ad
alcuni paesi dell’Unione. D'altra parte, l’Università è stata fatta
oggetto di cospicui tagli alla spesa a partire dal '97, per cercare di venire
incontro alle esigenze imposte dalle compatibilità finanziarie europee. Sarà
ancora aperto, allora, uno spiraglio di speranza, per il disastrato sistema
universitario italiano, speranza che possa derivare dalla pressione dei
controlli comunitari su questo settore? Ad esempio, l'Università di Perugia ha
una biblioteca che è aperta in orari ristrettissimi, come in nessun'altra
università europea. D'altra parte, c'è una situazione finanziaria che sembra
imporre questa situazione. Come possono trovare composizione le esigenze di
contenimento della spesa e quelle di omogeneità delle politiche? Se questa
composizione non è destinata a trovare spazio nella dialettica fra stati ed
istituzioni comunitarie, come potranno rintracciarsi opportunità reali di
innesto, in un tessuto democratico comune - caratterizzato da opinioni pubbliche
vitali e capaci di controllo - delle istituzioni bancarie europee? Infine,
Cerrone fa presenti delle perplessità circa la prospettiva indicata da Paolo
Ridola sulla vitalità del tessuto pluralista della società italiana.
Sergio Stammati ringrazia tutti i presenti e
particolarmente i colleghi intervenuti. Precisa di aver cercato di conservare in
queste sue osservazioni il carattere immediato e asistematico del dialogo.
Condivide nel loro complesso le osservazioni di Guizzi;
ritiene anch’egli che il regolamento 1467/97/CE aggravi la disciplina
parametro dell’art. 104, ma che, non ostante ciò, la disciplina di quell’atto
non faccia venire meno l’elasticità delle valutazioni relative alla
consistenza dei progressi fatti registrare dal debito.
La tesi di Ridola circa la concorrenzialità (e forse l’antagonismo)
degli Stati con l’Unione a proposito della sovranità e circa la non
necessaria concorrenzialità dei medesimi soggetti riguardo agli indicatori di
democraticità dei rispettivi sistemi, gli sembra meritare ogni attenzione e,
nella sua seconda parte, quella più problematica, sollecitare approfondimenti
adeguati alla cifra, così tipicamente costituzionale, dei problemi che solleva.
Indubbiamente la questione dell’individuazione di nuove forme di
legittimazione delle istituzioni munite di ampia responsabilità di governo,
come la BCE, che va di pari passo con la constatazione del declino delle
vecchie, è di grandissima portata. In ogni caso gli sembra da evitare (e
presume essere così anche per Ridola) che la distinzione delle une dalle altre
sia spinta fino a renderle non comunicanti; e quanto all’esperienza della
politica Carli – Colombo, che non è tanto ingenuo da giudicare per il valore
che ebbe a suo tempo, non la ritiene fonte di suggerimenti utili all’oggi
delle istituzioni europee.
Le osservazioni di Ronzitti (e l’esempio concreto da lui
addotto) sono appunto, dirette contro il tessuto connettivo troppo esangue tra i
due tipi di legittimazione delle principali istituzioni comunitarie, quello
della BCE e quello delle altre. Come dargli torto? Circa l’interrogativo da
lui sollevato, Stammati esprime l’opinione che, allo stato attuale (assai
avanzato) dell’integrazione degli ordinamenti statali con quello comunitario,
l’uscita, transitoria e concordata, degli Stati comunitari dalla sola UEM
possa essere concepita ipotizzando l’attivazione di regimi derogatori
assimilabili a quello previsto dall’art. 122 (ex 109 k) TCE, piuttosto che all’approvazione
di nuovi protocolli che prevedano nuove, temporalmente indeterminate, clausole
di opting out. Quanto all’uscita dall’UEM, e insieme, dalla CE e dall’Unione
europea, egli ritiene che gli Stati membri, avendo ceduto alla CE e all’UE
fino alla data futura e incerta in cui una modificazione unanimemente condivisa
dei Trattati istitutivi dei due ordinamenti sovranazionali preveda quella
eventualità, i poteri sulla base dei quali quegli ordinamenti sono stati
fondati, essi potrebbero riappropriarsene, o sostenendo che gli organi
esponenziali dei medesimi si muovono contro i valori supremi della convivenza
pacifica e dello sviluppo socioeconomico delle nazioni, affermati dalle proprie
costituzioni, oppure assumendosi in via di fatto la responsabilità di
riappropriarsene.
Cerri, se il suo pensiero non è stato frainteso, osserva
come a una certa grandiosità della costruzione europea non corrisponda una
filosofia politico–istituzionale adeguata. Tale non può considerarsi,
infatti, a suo avviso, quella del "non nuocersi" degli Stati, nella
quale essa si esprimerebbe. In effetti, un’osservazione come questa può
servire a spiegare perché sempre più di frequente, a partire dall’avvio
della III fase dell’UEM, e in particolare dalla prima metà del 2000 fino ad
oggi, siano stati enunciati in sedi politiche comunitarie e nazionali favorevoli
a dare ad essi alta risonanza, progetti di riforma dell’organizzazione
politica dell’UE, nei quali è percepibile la preoccupazione di larghi strati
della dirigenza politica degli Stati membri, che l’integrazione economica
raggiunta dall’ordinamento giuridico–economico comunitario, possa pretendere
troppo da se stessa e, privata troppo a lungo del sostegno di istituzioni
politiche radicate nei valori del costituzionalismo delle origini, rischi di
regredire verso forme integrative più rudimentali di quelle attualmente
raggiunte. Inoltre, se dalla stessa osservazione si ritorna al tema della Banca
centrale europea, ci si avvede facilmente come l’assimilazione della stessa
alla Bundesbank (fondata principalmente sull’obiettivo, comune ad entrambe, di
garantire la stabilità dei prezzi) trascuri del tutto la relazione delle due
banche con l’ambiente istituzionale circostante. La banca federale tedesca
nasce, infatti, contestualmente agli organi costituzionali fondamentali,
democraticamente caratterizzati, di quella Repubblica federale ed è rispetto
alla potenziale ingerenza di questi ultimi che la legge fondamentale si
preoccupa di proclamarne l’indipendenza; la BCE, nasce, invece, prima
che gli organi costituzionali europei abbiano acquisito quella piena
caratterizzazione democratica, in un momento nel quale è ancora incerto se mai
la acquisiranno, onde la sua posizione rispetto ad essi appare caratterizzata
più che dall’indipendenza, dal fatto di immedesimare una più forte
rappresentazione di unità degli Stati comunitari. Se le cose stanno così, è
lecito affermare (rivolgendosi qui ad Azzariti) che l’istituzione della BCE
corrisponde al limite massimo di dilatazione della concezione funzionalistica
della CE, oltre il quale non può esserci (questo è almeno ciò che Stammati si
augura) se non il cammino verso il recupero delle forme basilari della
convivenza civile e politica già realizzate nella forma liberal–democratica
degli Stati. In questi ultimi la democrazia politica ha generalmente preceduto
le forme di democrazia (di autonomia) funzionale; nella RFT (in risposta a
Romano), le due forme (la sovranità politica dello Stato federale e quella
funzionale della Bundesbank) sono emerse contestualmente, onde non può parlarsi
di una perdita della seconda da parte del soggetto titolare della prima; nell’organizzazione
sovranazionale europea (prima CEE, poi CE e UE), che poteva usufruire della
rendita democratica ad essa garantita dagli Stati dai quali è stata istituita,
si è potuto percorrere il tragitto inverso, che va dalla caratterizzazione
funzionale a quella politica. Quelle due anime, però, sono destinate, anche se
in forme probabilmente nuove, a riunificarsi. Se così non dovesse essere, si
potrebbe forse affermare che l’UE ci ha fatto scoprire una nuova forma di
democrazia?
Stammati condivide le affermazioni di Sirianni circa la
connessione fra modello istituzionale della BCE e costituzione economica a
struttura liberale della CE, circa le rigidità che ne conseguono per le
politiche economiche degli Stati, e circa le preoccupazioni che ciò desta. I
margini per tali politiche che, fino alla fine degli anni ‘70, venivano
guadagnati a scapito degli equilibri monetari; da quel momento in poi, e tanto
più ora dopo l’ingresso dell’Italia nella terza fase dell’ UEM, possono
essere riconquistati, invece, non attraverso la modifica dei meccanismi di
controllo della politica monetaria e del modello BCE, ma intensificando i
processi di innovazione tecnologica e di crescita economica. Per gli Stati più
indebitati la riconquista di questa nuova libertà sociale sarà, dunque,
durissima e forse potrà essere possibile solo se l’UE saprà attivare
meccanismi di effettiva solidarietà fra gli Stati. Stammati condivide pure l’opinione
di De Cesare se, come è stata intesa, afferma che i Governi dei singoli Stati
potranno riconquistare effettiva autonomia nell’esercizio della politica
economica (che fra l’altro il Trattato affida formalmente alla loro
responsabilità particolare) solo se la perseguiranno all’interno delle
possibilità offerte da un coordinamento comunitario più attivo delle politiche
economiche nazionali e in contesto di responsabilità condivise dai massimi
organi costituzionali e dagli enti dell’autonomia territoriale.
Quanto, infine, alla questione posta da Cerrone, essa offre l’occasione
giusta a portare l’attenzione sulla relazione particolare che la politica e le
istituzioni intrattengono reciprocamente nel contesto della Comunità e dell’Unione
europea. Quella relazione sembra richiamare le forme costituzionali del primo
Stato liberale di diritto, ove la politica, strutturalmente, si esprimeva tutta
all’interno del guscio delle istituzioni rappresentative, e, funzionalmente,
si esauriva nella creazione di regole giuridiche. Se si conviene che sia tale
cifra tutta istituzionale e normativa della politica a caratterizzare l’insediamento
di quest’ultima nel contesto sovranazionale europeo, allora non v’è da
stupirsi che anche le non molte espressioni della medesima che si enunciano con
modalità difformi da quelle proprie del modello dominante, finiscano per
assumere, per l’attrazione esercitata su di esse da quel modello, un’impropria
valenza istituzionale e normativa.
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