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Corti europee e corti nazionali
Introduttore: prof. Gustavo Zagrebelsky
12 gennaio 2001
Resoconto redatto dalle dott.sse Roberta Calvano e Martina Corrado
Sergio Panunzio ringrazia Gustavo Zagrebelsky per
avere accolto l’invito ad introdurre la riunione sul tema "Corti europee
e Corti nazionali", e gli dà la parola.
Gustavo Zagrebelsky, come premessa al discorso che
svolgerà sulle giurisdizioni europee e sulla Corte costituzionale, propone una
riflessione relativa alla Carta dei diritti. Rispetto ad essa Zagrebelsky
sottolinea subito che il valore giuridico formale in questo settore può essere
sopperito dal valore materiale: ciò in particolare se ci si riferisce alla
giurisprudenza di Corti come quella di Strasburgo e quella del Lussemburgo, che
fanno riferimento nella loro attività concreta a criteri ampi capaci di
recepire in sé non solo testi giuridicamente dotati di tutti i crismi, ma anche
testi che esprimono tendenze, cultura giuridica generalizzata e accettata.
Secondo Zagrebelsky è molto rischioso mettere in circolazione testi di questo
genere, senza prevedere contemporaneamente un coerente ed organico sistema di
giurisdizione. Sistemi di giurisdizione distinti possono essere chiamati ad
applicare testi formalmente distinti o anche i medesimi testi.
Se il sistema giurisdizionale non è organizzato in maniera
razionale tutto ciò può avere effetti estremamente negativi. Il primo di
questi, secondo il relatore, consiste nel terreno su cui maggiormente si
discuterà e ci si confronterà in futuro nell’ambito delle dichiarazioni dei
diritti, che già oggi è in Italia all’ordine del giorno: la bioetica, la
concezione della famiglia, il diritto all’educazione. In un contesto
giurisdizionale che applica grandi dichiarazioni sui diritti, ma al suo interno
disomogeneo e potenzialmente contraddittorio, (cioè idoneo a produrre decisioni
che, applicando dichiarazioni dei diritti analoghe o addirittura identiche,
purtuttavia sono decisioni contraddittorie), rischiano di prodursi due effetti:
una delegittimazione generale del sistema, dei nostri sistemi politici
costituzionali (perché le dichiarazioni dei diritti sono il prodotto della
democrazia rappresentativa), che porterà ad altre forme di legittimazione, che
non saranno quelle della democrazia rappresentativa; in secondo luogo il
relatore teme che dietro le dichiarazioni dei diritti si nascondano interessi
forti che siano in grado di giocare sulle contraddizioni della giurisprudenza.
Pensiamo al tema della bioetica, o a tutti i campi in cui economia, tecnologia
ed ideologia si fondono tra loro per creare poteri. C’è il rischio che queste
dichiarazioni dei diritti che sono state pensate per proteggere i deboli contro
i forti, chi è senza potere contro chi lo ha, valgano viceversa a rivestire
dello strumento del diritto fondamentale interessi forti.
Ecco il perché della necessità di ragionare su
dichiarazioni dei diritti di cui tutti avvertiamo l’importanza sulla base di
una delle regole del costituzionalismo attuale, che può sostituire la vecchia
regola "no taxation without representation"; forse la regola
attuale potrebbe essere "nessun potere senza diritti" o "senza
dichiarazione dei diritti". Avvertiamo dunque l’esigenza che accanto alla
maturazione su questo terreno si faccia anche un discorso sulle giurisdizioni.
Passando poi più specificamente al tema dell’introduzione,
il discorso si articolerà in tre punti.
I. Chiarire quale atteggiamento la Corte costituzionale in
Italia ha assunto nei confronti delle norme sovranazionali che contengono le
norme sui diritti: quindi, principalmente, la Convenzione europea sui diritti
umani (di seguito CEDU) e il diritto europeo relativo ai diritti; ciò per
enucleare i principi che reggono il nostro atteggiamento nei confronti di questi
testi.
II. Individuare una ratio comune dei due atteggiamenti
della Corte, che come sappiamo sono molto diversi rispetto a questi corpi di
diritto.
III. Porre la domanda sul perché questi atteggiamenti si
sono potuti affermare ed hanno retto fino ad ora, per passare poi alla domanda
successiva: potranno ancora reggere? La giurisprudenza che si è formata nel
riconoscere valore a questi testi potrà reggere in futuro? Se la risposta
dovesse essere negativa allora bisogna chiedersi quale strada imboccare.
I. La Corte costituzionale quando ha nazionalizzato questo
diritto, inserendolo e recependolo nell’ordinamento italiano, non gli ha
riconosciuto valore costituzionale. Nazionalizzandolo lo ha ‘abbassato’, pur
trattandosi di testi che hanno da un punto di vista materiale un contenuto
sicuramente costituzionale. Viceversa quando la Corte ha dovuto
costituzionalizzarlo, riconoscendo a questo diritto un valore superiore a quello
della legge lo ha tenuto fuori dall’ordinamento. Le due affermazioni valgono
la prima per la CEDU, che è considerata diritto italiano, ma non diritto
costituzionale italiano; la seconda affermazione vale per il diritto europeo, al
quale è stato necessario riconoscere quel tal primato, una sorta di
paracostituzionalità, rispetto al diritto italiano; ma che, proprio per questo,
è stato messo da un canto dalla Corte costituzionale.
Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della
CEDU sappiamo che formalmente essa è trattata come legge ordinaria. E’
prevalso il principio formale secondo il quale essendo stata utilizzata la fonte
legislativa per aderire alla Convenzione, la forza della stessa è quella ad
essa assegnata dalla fonte italiana utilizzata allo scopo. Sono stati avanzati
molti argomenti, tra cui alcuni paralleli a quelli utilizzati nella discussione
sul diritto europeo, che porterebbero ad un riconoscimento del valore
paracostituzionale della Convenzione, tra cui l’argomento tratto dall’art. 2
Cost., il principio personalista inteso come clausola aperta, che aprisse il
nostro diritto costituzionale a testi di origine varia purché rappresentativi
di uno sviluppo della coscienza costituzionale. Questo tentativo non ha avuto
successo, come anche quello legato all’art. 10 ed al principio
internazionalista, interpretato come utile a recepire anche testi scritti
rappresentativi di una communis opinio come la CEDU; è così pure quello
legato all’art. 11 ed al principio pacifista, nel quale confluirebbe la difesa
dei diritti come obiettivo che confluisce in quello più generale della pace tra
i popoli. Nessuno di questi orientamenti ha trovato accoglienza nella
giurisprudenza costituzionale, né presso i giudici. Entrambi si sono
tranquillizzati dietro un’affermazione che corrisponde ad una certa fase di
rapporti tra l’ordinamento italiano e la CEDU, che è oggi in fase di
superamento; l’affermazione, cioè, secondo cui la Costituzione italiana
sarebbe più avanzata nel tutelare i diritti. Questa affermazione rischia già
oggi di non essere più attuale. La Corte di giustizia, come si vedrà meglio
nel seguito del discorso, infatti, si muove su linee che ci dimostrano che la
nostra giurisprudenza costituzionale formata sui diritti costituzionali è più
arretrata di quanto non si è elaborato a Strasburgo sui diritti. Discutibile
poi è l’idea che esista una tutela più avanzata tout court. In certi
casi può essere così, ma non in generale. Si veda per esempio il tema dei
diritti sociali, nei quali si intrecciano linee di tensione diverse, in cui non
si ricerca il diritto di un soggetto, ma una situazione in cui più soggetti
possano godere di diritti, non si pone più il problema di quale sia la
dichiarazione più avanzata o più arretrata. La stessa considerazione può
essere fatta sul caso dell’aborto. Qual è la dichiarazione più avanzata?
Nella giurisprudenza costituzionale si è manifestata una
sensibilità crescente nei confronti della CEDU, non disgiunta dal timore di
adottare decisioni confliggenti con quelle di Strasburgo, che porterebbero ad
una condanna dell’Italia in conseguenza di decisioni costituzionali. Per ora
questo non è accaduto nei confronti dell’Italia, ma è già avvenuto in altri
paesi. Ciò ha indotto ad una certa attenzione. Si vedano ad esempio la sentenza
n. 399/1998, relativa al processo penale in contumacia, e la sentenza n.
342/1999, in materia di partecipazione a distanza dell’imputato al
dibattimento. Leggendo queste due decisioni si potrebbe ritenere erroneamente
che la Corte costituzionale si senta vincolata dalla giurisprudenza di
Strasburgo. Ciò a causa del fatto che, formalmente, è rimasto fermo il
principio secondo cui la CEDU ha valore legislativo e la giurisprudenza che si
è sviluppata sulla Convenzione non ci vincola. Tuttavia, il grande spazio che
è dato alla considerazione di questi sviluppi è una dimostrazione di quanto
detto sopra. Si è giunti al punto più avanzato di questa elaborazione nella
sentenza n. 388 del 1999, in cui si argomenta il valore fondamentale della CEDU
ai fini dell’interpretazione del diritto costituzionale interno pur non
collocandosi la stessa sul livello costituzionale. Resta ferma però l’idea
che la Corte costituzionale applica e interpreta solo diritto costituzionale
italiano e che le dichiarazioni delle carte abbiano solo la funzione di
facilitare tale interpretazione.
Per quanto riguarda il diritto comunitario Zagrebelsky
sottolinea che la sentenza n. 170 del 1984 stabilisce principi ancora ben fermi
per la Corte costituzionale. Se ci sono stati cedimenti qua e là nella
giurisprudenza costituzionale sono solo eccezioni che confermano la regola (ad
esempio nel campo del giudizio in via diretta, dove non c’è un giudice che
possa essere utilizzato dalla Corte come strumento di tramite alla Corte di
giustizia, e quindi la Corte è chiamata a conoscere, interpretare ed applicare
il diritto comunitario). A parte questo settore resta però fermo il principio
della sentenza ‘La Pergola’ circa la separatezza dei due ordinamenti,
coordinati dalle norme dei Trattati sulla competenza, ma pur sempre distinti. Le
norme europee non entrano quindi a far parte del diritto costituzionale
italiano. La dottrina sembra particolarmente interessata a cogliere in fallo la
Corte costituzionale, individuando ipotesi in cui questa premessa viene smentita
(così Pinelli a commento della sentenza n. 443 del 1997). Se vi sono state
delle rotture rispetto alla sentenza n. 170 del 1984, si tratta di eccezioni che
confermano la regola. Quindi, ricapitolando la posizione della Corte
costituzionale rispetto al fenomeno comunitario, si è dovuto riconoscere un
elevato valore paracostituzionale al diritto comunitario, ma, per far questo, lo
si è dovuto tenere ai margini dell’ordinamento nazionale.
II. La ratio comune ai due atteggiamenti, consapevoli
o inconsapevoli, assunti dalla Corte nei confronti della CEDU e del diritto
comunitario è duplice. Da un lato, difendere la legittimità dell’ordinamento
italiano, evitando che gli stessi testi potessero essere interpretati da due
corti costituzionali in concorrenza. Si tratta, infatti, per quanto riguarda la
Corte di giustizia e la Corte di Strasburgo, di vere corti costituzionali,
quanto meno dal punto di vista del diritto che usano e che fanno valere. E’
facilmente comprensibile come una concorrenza di giurisprudenze sfasate
produrrebbe la delegittimazione della nostra Corte nazionale. C’è una logica
in queste vicende per cui la legittimità superiore, che coinvolge più soggetti
statali, prevale sulla legittimità del singolo, a meno di una rivolta
generalizzata, che è però inimmaginabile.
Per questo la nostra Corte, come si è visto sin qui, non è
scesa sul terreno delle altre Corti, se non per quanto riguarda la clausola dei
cd. controlimiti, che nell’ipotesi del conflitto tra le due legittimità la
porterebbe ad affermare la propria superiore legittimità come rappresentativa
di un ordinamento che non si presta ad essere smentito su alcuni punti centrali.
Questa è la ratio principale, che unifica le due
posizioni pur così distanti nel loro contenuto specifico assunto rispetto ai
due ordini di diritto. Poi c’è una ratio comune minore, si potrebbe
dire, che forse consiste nel tentativo non di difendere la legittimità dell’ordinamento
di cui la Corte costituzionale fa parte, ma di difendere la legittimità della
Corte come tale. La manifestazione di questa esigenza, che non è autonoma, ma
compresa in quella più grande di cui si è detto sin qui sta nella circostanza
che la Corte italiana si è sempre rifiutata di considerarsi giurisdizione di
ultima istanza e quindi tenuta al rinvio pregiudiziale ex art. 234 TCE per non
inserirsi in un circuito giuridico in cui il primo posto non spetti a lei.
III. Questa duplice posizione ha potuto reggere sino ad ora,
in primo luogo, perché la Corte di Strasburgo è stata fino ad ora molto
prudente. Non ci sono stati da parte di nessuna delle due tentativi di
intromissione sull’altra. Le cose però stanno cambiando, non tanto perché la
Corte costituzionale ritenga di potersi arrogare dei poteri nei confronti della
giurisprudenza della Corte europea, ma per il motivo opposto. La Corte europea
dei diritti negli ultimi dieci anni ha elaborato una giurisprudenza pregnante di
elevatissimo tono costituzionale, particolarmente aggressiva anche nei confronti
delle giurisprudenze costituzionali degli Stati aderenti alla Convenzione. Si
può portare qualche esempio. Il meccanismo di Strasburgo non è volto all’annullamento
di atti degli Stati, ma alla dichiarazione della esistenza di una violazione di
diritti di singoli che fanno capo alla Convenzione europea. Quale sia la matrice
da cui consegue la violazione (comportamenti materiali, atti amministrativi,
atti legislativi, e persino atti costituzionali o anche sentenze costituzionali)
è indifferente per la Corte europea. Spetta poi agli Stati sorvegliare l’attuazione
del dictum della Corte da parte dello Stato che è tenuto per la
Convenzione a rimuovere le cause della violazione, ma è una vicenda non
giuridicamente controllabile dalla Corte. Fatta questa premessa, la Corte
europea ha, ad esempio, dichiarato la violazione della CEDU da parte di una
ingiunzione della Corte Suprema irlandese, che trovava la sua base in una norma
della Costituzione che era stata approvata con il referendum contro l’aborto,
al fine di ammettere la possibilità per le gestanti di entrare in possesso di
informazioni sulle cliniche del Regno Unito che operavano aborti. La Corte
Suprema irlandese vietava la circolazione di queste informazioni; la Corte di
Strasburgo ha annullato tale ingiunzione per violazione del diritto alla
libertà di informazione, anche se era basata su norme costituzionali, per di
più confermate da un referendum.
Zagrebelsky riporta altri esempi. Il "caso Rumasa",
relativo alla nazionalizzazione di banche, in cui è stata condannata la Spagna
perché il Tribunale costituzionale non aveva garantito il contraddittorio nel
processo costituzionale. Questa giurisprudenza ha una grande capacità
espansiva, si tratta comunque di sentenze dichiarative della contrarietà alla
Convenzione, e non di annullamento, che però producono un effetto di
delegittimazione notevole.
In un altro esempio recente relativo al Partito comunista
unificato Turco contro la Turchia, la Corte ha affermato di non fare alcuna
distinzione tra il tipo di norme o di misure in questione, e di non ritenere
sottratta alcuna parte della giurisdizione degli Stati membri all’imperio
della Convenzione. Si tratta di una affermazione di competenza illimitata, che
rende difficile in avvenire immaginare che la Corte costituzionale possa
considerare opzionale la Convenzione europea e la giurisprudenza sulla
Convenzione. Bisogna dunque temere, per gli effetti delegittimanti, l’eventualità
per l’Italia di una condanna. A parte la nota giurisprudenza in relazione alla
lunghezza dei processi, pende davanti alla Corte di Strasburgo una causa in tema
di regime di detenzione speciale per i rei di delitti di mafia. Le sentenze
della Corte costituzionale hanno corretto alcuni eccessi in materia ma hanno in
sostanza dato il via libera in questo settore al legislatore. Se l’Italia
venisse condannata in questo settore verrebbe condannata anche in relazione a
sentenze della Corte costituzionale.
Un problema che si pone quasi mensilmente alla Corte è
quello del contraddittorio. La sentenza nel "caso Ruiz Mateos"
contro la Spagna, che originava dal "caso Rumasa", non ha nulla
da dirci perché abbiamo casi quotidiani relativi all’art. 122 Cost. su
conflitti tra autorità parlamentari o consiliari e autorità giudiziarie.
Questi conflitti hanno l’esito di chiudere al terzo la via di accesso alla
giurisdizione. La Corte, in queste decisioni, indirettamente dice sì o no all’art.
24 Cost. per determinati soggetti. Dalla sentenza citata possiamo dedurre che la
nostra giurisprudenza costituzionale non se la caverebbe facilmente davanti ad
un giudizio della Corte di Strasburgo.
Tutto ciò suggerisce che le ragioni che hanno indotto la
Corte a non prendere in considerazione la CEDU come norma costituzionale e a non
sentirsi vincolata dalla giurisprudenza di Strasburgo andranno forse valutate
diversamente per il futuro. Non è detto che la Corte debba espressamente
cambiare giurisprudenza sul punto del valore non costituzionale della CEDU, ma l’importanza
della giurisprudenza di Strasburgo va comunque riconosciuta.
Per quanto riguarda il diritto comunitario, la sentenza n.
170 del 1984 costruisce i rapporti tra i due ordinamenti secondo il principio
per cui ove si espande un sistema si restringe l’altro. Forse quella
giurisprudenza si basava su questa premessa, e cioè che le istituzioni europee
abbiano competenze delimitate e non esista una Carta dei diritti. Nel momento in
cui le istituzioni europee tendono a generalizzare le loro politiche, cosa che
è davanti agli occhi di tutti, e si vogliono dotare di una carta, la sentenza
n. 170 del 1984 rischia di portare a conseguenze non previste, non immaginate.
La Carta dei diritti rischia di produrre il risultato di tagliare fuori la Corte
costituzionale da tutte le controversie sui diritti fondamentali, se è vero che
la Carta approvata a Nizza ha una sua vocazione generalista.
L’art. 51 che afferma che dalla Carta non deriva un aumento
delle competenze e l’affermazione secondo cui i diritti della Carta valgono
solo per gli atti delle istituzioni europee e per gli atti degli Stati in
attuazione delle politiche europee, sono clausole volte a tranquillizzare gli
animi, ma che hanno scarsa possibilità di presa pratica. L’ampliamento delle
competenze è già davanti agli occhi di tutti. La Carta, poi, per i temi che
tratta, va ben oltre le politiche europee. In senso ampio, poi, qualunque
affermazione di un diritto può avere a che vedere con le politiche comunitarie
(vedi ad esempio la sentenza della Corte di giustizia Bickel contro Franz,
in C-274/96).
Per questo motivo la sentenza n. 170 del 1984, escludendo la
Corte costituzionale dalla gestione del diritto europeo, ha fatto il suo tempo;
quella linea ha garantito i risultati voluti dalla Corte di giustizia, ma oggi
rischia di avere effetti perversi perché rischia di risucchiare come
controversia di diritto europeo ogni controversia di diritti fondamentali.
La conclusione sottolinea l’incertezza sul futuro. Il
valore giuridico formale manca alla Carta dei diritti, ma non toglie nulla alla
sua importanza sostanziale. L’incertezza discende anche dalla lotta
sotterranea che è in corso tra Corte di giustizia e Corte di Strasburgo per
determinare quale delle due sarà la Corte costituzionale europea.
La Corte di giustizia ha negato l’adesione alla CEDU della
Comunità, così negando il diritto alla Corte europea di giudicare sugli atti
comunitari.
In risposta, sul versante di Strasburgo, nella causa Matthews
contro Regno Unito (sul diritto di voto di una cittadina di Gibilterra
per l’elezione del Parlamento europeo negato da un atto comunitario) la Corte
europea ha affermato che gli atti comunitari non sono contestabili. Ha
affermato, in tale occasione, che lo Stato può trasferire poteri all’UE
finché garantisce i diritti ai cittadini; se i diritti non sono garantiti
insorge la responsabilità dello Stato che non ha fatto valere presso le
istituzioni europee un diritto di un proprio cittadino. E’ stata dunque
ritenuta la violazione della CEDU da parte del Regno Unito per un comportamento
omissivo.
Guardando i contenuti delle due giurisprudenze si può
affermare che è "più costituzionale" la giurisprudenza della Corte
di Strasburgo, che affronta i grandi problemi del diritto costituzionale.
La Corte di giustizia si occupa di questioni più tecniche.
La soluzione finale dipenderà dal destino della Carta dei diritti, che, se
inclusa nei Trattati, favorirà la crescita costituzionale della Corte di
giustizia. Il problema è dunque ancora aperto.
Per ciò che concerne la Corte costituzionale italiana si
deve riflettere sul diniego di costituzionalizzare la CEDU. Dovrebbe essere poi
ripensata l’attualità della sentenza n. 170 del 1984, per permettere alla
Corte di rientrare nel gioco della conoscenza e dell’applicazione del diritto
comunitario. Nella consapevolezza che se le istituzioni europee sono destinate a
svilupparsi come istituzioni politiche accompagnate da una Carta dei diritti, le
Corti costituzionali nazionali devono fare necessariamente i conti con qualcuno
che sta al di sopra di sé.
Federico Sorrentino prende spunto dalle considerazioni
conclusive di Gustavo Zagrebelsky, nelle quali si è accennato alla possibilità
ovvero alla probabilità di un ripensamento della "svolta" della
sentenza della Corte costituzionale italiana n. 170/1984, per chiedere, all’illustre
relatore, un chiarimento in relazione a due aspetti che caratterizzano quella
sentenza, o meglio, la giurisprudenza che ne è seguita.
In particolare, la svolta significativa di quella sentenza,
che poi si completa con un paio di decisioni, pur ricordate all’inizio,
rispettivamente del 1994 e del 1995 sul giudizio in via principale, è stata: a)
quella di estromettere la Corte dalla garanzia del rispetto del diritto
comunitario direttamente applicabile, e quindi di abbandonare la soluzione della
violazione mediata dell’art. 11 della Costituzione, e b) quella di rimettere
al giudice, all’amministrazione e al privato la soluzione del conflitto tra le
norme interne e quelle del diritto comunitario direttamente applicabile. Di
conseguenza, anche il rifiuto dell’utilizzazione del rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia è apparso altresì coerente con questo indirizzo
giurisprudenziale.
Orbene, se nel futuro si dovesse pervenire ad un superamento
di entrambi gli aspetti caratterizzanti la sentenza n. 170/1984, gli scenari
potrebbero essere molto diversi da quelli attuali; se, al contrario, si dovesse
manifestare la possibilità per la Corte di recuperare l’applicazione del
diritto comunitario, sia di quello direttamente applicabile, sia di quello non
direttamente applicabile, come parametro di legittimità costituzionale delle
leggi nel proprio giudizio, lasciando, nel contempo, ai giudici comuni il
compito di continuare a disapplicare il diritto interno incompatibile con il
diritto comunitario direttamente applicabile, si aprirebbero scenari
conflittuali con la Corte di giustizia. In definitiva, si tratterebbe di negare
tutti gli sviluppi che si sono susseguiti a partire dalla sentenza Simmenthal
in poi. E, qualora si dovesse verificare quest’ultima ipotesi, si tratterebbe
di vedere se la Corte costituzionale non finirà per sentirsi obbligata ad
esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con conseguente
riconoscimento del primato interpretativo dei giudici comunitari nelle questioni
che abbiano riguardo all’applicazione del diritto comunitario.
Gustavo Zagrebelsky, pur dichiarando di non poter
rispondere alla domanda nei termini in cui gli è stata posta, si limita a
rilevare che, come peraltro già sostenuto nel suo intervento, nella
giurisprudenza elaborata dalla Corte costituzionale italiana in materia di
rapporti fra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, intravede degli
elementi di difficoltà, il che tuttavia, allo stato attuale, gli impedisce di
delineare scenari per il futuro.
Sergio Lariccia intende non tanto porre un
interrogativo al relatore quanto esprimere alcune riflessioni sulla specifica
questione relativa al rapporto tra le Corti, ovvero la Corte nazionale, da un
lato, e le Corti diverse dalla nostra, dall’altro.
In particolare, l’interventore ritiene, al contrario del
relatore, che non si debba temere l’effetto delegittimante sulla Corte
costituzionale italiana quale si avrebbe qualora si dovesse arrivare ad un
diverso assetto nei rapporti fra le corti come potrebbe derivare, in particolar
modo, da una diversa concezione della Carta dei diritti.
A giudizio dell’interventore, si deve guardare a quest’
ipotesi di più corti, tutte chiamate a verificare la conformità a principi
costituzionali di costituzioni diverse, con una particolare fiducia, con un
particolare ottimismo, tale atteggiamento non dovendo comportare necessariamente
il superamento di quei principi accolti, in particolare, nella sentenza della
Corte costituzionale italiana n. 399/1998.
Vero è che i principi accolti nella sentenza n. 399/1998
possono essere ritenuti il frutto di un ragionamento ineccepibile che dovrebbe
guidare l’attività della Corte anche di fronte ad una eventuale Carta
costituzionale dei diritti a livello europeo.
Ad esempio, nell’interpretare l’art. 19 della
Costituzione italiana, che non prevede espressamente il diritto alla libertà di
coscienza, può rivelarsi prezioso il contributo che può provenire da una
lettura dell’art. 9 della Convenzione, che, viceversa, lo prevede. Non per
questo, tuttavia, la Corte costituzionale dovrebbe essere chiamata ad applicare
la norma della Convenzione come norma costituzionale, valente all’interno dell’ordinamento
italiano. Trattasi, infatti, di una Convenzione per la cui applicazione è
giusto che vi sia una giurisdizione diversa, una corte diversa e se un domani
sarà possibile arrivare al risultato di un’eventuale smentita di un principio
di una corte nazionale per opera di una corte che agisce a livello europeo ciò
non dovrebbe costituire un grosso problema e anzi potrebbe guardarsi a questo
processo, diciamo di competizione nel senso di garantir di più, come ad un
risultato positivo.
Cesare Pinelli richiama l’attenzione su tre
questioni principali: a) la sentenza sulla pasta; b) il rapporto fra le corti
europee e le corti costituzionali; c) la Carta dei diritti.
a) La sentenza sulla pasta. In questa pronuncia, i giudici
costituzionali, pur richiamando, almeno nella prima parte della motivazione, la
sentenza n. 170/1984 ne prendono successivamente le distanze, senza, peraltro,
ricorrere alla tecnica del "distinguishing" ovvero a dire che,
poiché si tratta di un caso di discriminazione a rovescio, ciò giustifica l’"inversione
di rotta" rispetto alla consolidata giurisprudenza.
b) I rapporti tra le corti europee e le corti costituzionali.
A tale riguardo, sembra lecito domandarsi il motivo in base al quale noi ci
troviamo attualmente, anche indipendentemente dalla Carta dei diritti, ad un
rapporto fra corti europee e corti costituzionali del tipo descritto dal
relatore. Vero è che c’è stata sì l’espansione del diritto comunitario
nei campi già occupati dal diritto nazionale, ma quest’occupazione di campi
se è stata, in qualche modo, legittimata, favorita, anche nei momenti più bui
dell’integrazione comunitaria, dalla corte di giustizia delle comunità, la
quale ha avuto un ruolo cruciale nel processo di integrazione, a maggior ragione
essa è stata resa possibile anche per un'altra serie di ragioni quali la fine
della deferenza nei confronti del legislatore, nei confronti degli Stati come
poteri pubblici politici, il richiamo ai diritti, l’espansione delle
giurisdizioni sui diritti nonché il ricorso ad un criterio teleologico di
interpretazione, ciò che equivale alla fine del ricorso ai criteri puramente
letterali.
La fine della deferenza e il ricorso ad argomenti
teleologici, vicenda che riguarda tanto le corti costituzionali quanto le corti
europee, porta, inevitabilmente, ad un forte aumento del tasso di interferenza
fra le corti.
c) La Carta dei diritti. Partendo dal presupposto, ricordato
anche dal relatore, che le dichiarazioni dei diritti sono il prodotto della
democrazia rappresentativa, ne consegue che il legislatore, quello che sarà il
prossimo legislatore che si incaricherà di approvare effettivamente questa
Carta, esprimerà, attraverso questo atto, un comportamento ovverossia
"batterà un colpo" nel senso di dire che sulla scena della tutela dei
diritti non ci sono solamente i giudici, il potere giudiziario, ma anche il
potere politico ciò che deve essere visto come un fatto positivo in quanto
consente al potere politico di riequilibrare una realtà che, allo stato
attuale, si sta indirizzando verso un certo squilibrio.
Paolo Ridola ricorda come l’introduzione di
Gustavo Zagrebelsky ci abbia posto dinnanzi ad una alternativa di fondo per il
futuro equilibrio o conflitto nei rapporti fra le corti nazionali e le corti
europee o, in generale, fra le corti costituzionali europee.
Certamente questa vocazione espansiva, ricordata prima da
Zagrebelsky, delle corti europee apre degli scenari di conflittualità. Vi è
tuttavia da chiedersi se, di fronte a questo fenomeno, non vi siano anche degli
elementi che inducano a un qualche ottimismo nel senso dell’equilibrio e se
questi elementi non siano ravvisabili, in qualche modo, in alcune tecniche
argomentative sia della Corte europea di Strasburgo che della Corte di Giustizia
di Lussemburgo.
Per quanto riguarda la Corte europea, il riferimento è alla
clausola del margine di apprezzamento. Chiunque abbia fatto una ricerca sulla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo si sarà reso conto del peso che ha
questo costante richiamo al margine di apprezzamento degli Stati.
Proprio il richiamo alla clausola del margine di
apprezzamento ha portato la Corte europea, in tanti casi, a non ravvisare una
violazione della Convenzione su situazioni che, viceversa, viste dall’angolo
visuale del diritto costituzionale interno, forse avrebbero fatto sorgere più
di una perplessità.
Per quanto riguarda la Corte di Lussemburgo, certamente il
processo di generalizzazione del diritto europeo, come sottolineato dallo stesso
Zagrebelsky, ha avuto, ha e avrà un peso forte nell’orientare il rapporto fra
le corti nel senso della conflittualità o nel senso dell’equilibrio.
Sembra lecito, tuttavia chiedersi, se, in questo contesto,
non abbia rilievo il richiamo costante della giurisprudenza della Corte di
Giustizia alla necessità di un’operazione selettiva rispetto all’art. 6 del
trattato sull’Unione europea in cui viene richiamata tanto la Convenzione
europea quanto le tradizioni costituzionali comuni. In particolare, la Corte ha
sempre detto di dover operare in qualche modo un filtro delle tradizioni
costituzionali comuni e della Convenzione europea in relazione alle finalità
del trattato.
Probabilmente questo orientamento è da leggersi come
espressione di un atteggiamento, in qualche modo, parallelo alla grande prudenza
mostrata dalla Corte costituzionale italiana.
Leopoldo Elia prende la parola e, ricordando di essere
stato componente di quel collegio che nel 1984 pronunciò la sentenza n. 170,
rileva che, al di là delle finissime argomentazioni estese da La Pergola, la
sentenza in questione deve essere considerata, in realtà, come un fatto di
profonda integrazione e ciò malgrado le affermazioni dualiste. All’epoca si
agì sotto una pressione molto forte dovuta all’eventualità di un conflitto
fra la Corte di Lussemburgo e la nostra Corte.
Da parte comunitaria c’era un’insofferenza profonda per
il fatto che non ci fosse l’immediata applicazione in sede giudiziaria del
diritto comunitario.
Oggi, per certi aspetti, si tratterebbe un po’ di
proseguire su quella che è stata la scelta sostanziale di allora.
Riguardo alla Carta dei diritti si può dare uno sguardo, ai
fini di una valutazione, alla discussione parlamentare che si è svolta alla
Camera su questo tema. La Camera è stata, per alcuni aspetti, favorevole, come
dimostrano le risoluzioni approvate, alla Carta dei diritti anche perché non
solo tutte le incognite relative ai rapporti fra le corti non sono state
affrontate, ma inoltre c’era e c’è quest’articolo 53 della Carta che è
sembrato una clausola in grado di assicurare che la tutela offerta dalle
costituzioni nazionali fosse più forte rispetto alle formulazioni contenute
nella Carta.
Tutto questo ha paradossalmente facilitato quell’approvazione,
per così dire, un po’ superficiale, tutta politica alla vigilia della
conferenza di Nizza.
Si può dire, a mò di conclusione, che fino ad ora l’incertezza
ha favorito quel passo di approvazione anche se appare chiaro che, in una
prospettiva a lungo termine, i problemi saranno non solo inevitabili, ma
potranno costituire un fattore di grave difficoltà soprattutto con riferimento
all’inserzione delle norme strumentali circa la giurisdizione nei trattati. La
questione che si porrà sarà tutta incentrata sulle modalità di passaggio
dalla Carta ai trattati ovvero al trattato. Su questo punto occorrerà un’approfondita
riflessione.
Massimo Luciani manifesta delle perplessità riguardo
a quanto sostenuto da Zagrebelsky circa la necessità di un intervento normativo
ai fini di una sistemazione dei rapporti tra le corti, posto che la via
giurisprudenziale risulta uno strumento assolutamente impraticabile per la
realizzazione di quel fine.
In realtà, occorrerebbe avere un chiarimento sul tipo di
intervento normativo che dovrebbe rendersi necessario per il raggiungimento di
un siffatto scopo.
Tenendo presente la ben nota distinzione fra potere
costituente e potere costituito, si può dire che se il riferimento è ai poteri
costituiti l’impressione che se ne ricava è che non si riesca ad arrivare a
granché in ragione del fatto che se i rapporti tra gli ordinamenti interni (per
lo meno il nostro) e l’ordinamento europeo sono impostati sul principio della
separazione con interferenza ne consegue che non c’è nessuno dei soggetti
titolari di potere normativo, né a livello europeo né a livello costituzionale
interno, che possa, in modo satisfattivo, fissare per tutti il principio dei
rapporti fra le corti.
C’è poi un secondo problema dato dal vincolo dei principi
fondamentali e ciò indipendentemente dal soggetto chiamato a decidere.
Immaginiamo che l’intervento normativo sia un intervento
normativo a livello comunitario: in questo caso appare evidente che stabilire i
rapporti tra le corti significa stabilire chi è l’organo di chiusura del
sistema. In questo modo si finisce per porre un principio fondamentale cosicché
se vale il limite dei principi fondamentali che la Corte ha stabilito fin dal
1973 un intervento normativo a livello comunitario si rivelerebbe insufficiente.
Se invece l’intervento è un intervento a livello nazionale
è evidente che presenta dei limiti intrinseci dovuti al fatto che chi
interviene è soltanto il legislatore costituzionale nazionale. Anche in questo
caso, peraltro, per quel legislatore vale il limite dei principi fondamentali
stabilito, questa volta, nel 1988, un limite che, a ben vedere, non riguarda
soltanto i diritti fondamentali, ma, come diceva Mortati, anche le norme sull’organizzazione.
Se, dunque, quando si parla di intervento normativo ai fini
della sistemazione del rapporto fra le corti si allude ai poteri normativi
costituiti a livello comunitario e a livello costituzionale non sembra che
questa sia la strada per raggiungere alcunché.
Se, viceversa, si allude ad un potere costituente, che, a
questo punto, non potrebbe non essere che a livello europeo, le cose
cambierebbero.
Cesare Mirabelli propone di invertire il percorso e di
vedere quella che è l’incidenza della giurisprudenza delle corti
costituzionali sul diritto sovranazionale e sul diritto comunitario.
In primo luogo, se i diritti fondamentali sono riconosciuti
come principi generali del diritto comunitario in conformità alle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri ne consegue che, con molta
probabilità, la giurisprudenza delle corti costituzionali ha un peso nella
definizione dei contenuti di questi diritti.
In secondo luogo, posto che, nella protezione di questi
diritti, vi sia una divaricazione fra diritto comunitario, diritto
sovranazionale-convenzionale (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e
diritto costituzionale ci si troverebbe di fronte ad una strada senza uscita
giacché se salviamo la giurisprudenza, nel senso di ammettere l’esistenza di
ambiti distinti, avremmo allora un conflitto fra fonti. In definitiva, la
forchetta o la tenaglia è o il conflitto fra fonti o il conflitto fra
giurisprudenze, salvo immaginare un’altra soluzione, ammesso che ve ne sia
una.
Un’ultima annotazione che, in realtà vuole essere una
provocazione, muove dalla considerazione di chiedersi se, alla fine, non ci
troviamo di fronte a problemi sì nuovi, ma con i quali occorre fare i conti
utilizzando principi e tecniche della integrazione che forse sono un po’ più
remoti rispetto ai consueti strumenti della tecnica giuridica alla quale siamo
secolarmente abituati.
Giuseppe De Vergottini manifesta delle perplessità
riguardo la possibilità che di fronte ad un’eventuale delegittimazione della
Corte costituzionale ci possa essere una mera sovranità di tipo tecnico e non
già una sovranità di tipo popolare-democratico.
Carlo Amirante sottolinea come il colloquio fra le
corti presenti dei caratteri estremamente interessanti.
La riforma dell’art. 111 della Costituzione può essere
ritenuto una risposta a tutte le condanne che l’Italia ha ricevuto,
soprattutto in materia di processo penale. In una recente sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo si afferma che l’obbligo di patrocinio
gratuito è un obbligo di risultato e non un obbligo di nomina, di posizione,
per cui se è mancata effettivamente la dialettica difesa-accusa in pratica il
processo non è stato regolare. Trattasi di un principio di grande civiltà
giuridica che se trovasse ingresso anche nell’interpretazione della Corte
costituzionale riguardo l’art. 111 non potrebbe non essere accolto che con
favore.
Quali rimedi per il futuro? Ci vorrebbe una revisione della
Costituzione sul modello, ad esempio, dell’art. 23 della Legge Fondamentale di
Bonn, ciò che consentirebbe di prendere sul serio, da una parte, il problema
del deficit democratico e, dall’altra, quello dei rapporti fra gli
ordinamenti.
Vero è che, come riferito da più parti, qualche giudice
costituzionale, in un recente seminario, sembrerebbe aver cambiato opinione
circa la possibilità dell’introduzione di un ricorso diretto nel nostro
Paese. Il dialogo a tre diventerebbe, con ogni probabilità, meno diseguale se,
al punto in cui siamo, venisse inserito anche in Italia il ricorso diretto alla
Corte. In siffatta ipotesi si creerebbe una situazione diversa di fronte all’esigenza
che oggi si ha in certe situazioni angosciose di diritto penale e anche
processuale penale di dover ricorrere appunto a Strasburgo perché rappresenta l’unica
possibilità di ottenere se non la decisione di annullamento, come è noto, per
lo meno una condanna la quale induca il nostro Stato ad un "revirement".
Adele Anzon invita il relatore a rispondere su una
questione puntuale se cioè la riappropriazione, da parte della nostra corte,
del potere di gestione del diritto europeo non finisca, sia pure in una
prospettiva a lungo termine, per debordare dal campo specifico di cui ci siamo
occupati oggi, ovvero il campo dei diritti, con la conseguenza di estendersi
anche alla gestione delle norme sulla competenza. In definitiva, appare
estremamente interessante vedere se questa riappropriazione della gestione del
diritto comunitario possa indurre la nostra corte a verificare o meno che le
autorità comunitarie si mantengano nei limiti delle competenze ad esse
assegnati dai trattati.
Giuseppe Floridia osserva, riguardo il rapporto tra la
Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo, che se è vero che ci avviamo,
attraverso una serie di decisioni pattizie costituenti, ad una Costituzione
europea, di cui la Carta dei diritti è una pietra angolare così come è stata
angolare alla fine del settecento la dichiarazione dei diritti, si pone, a
questo punto, non solo un problema di relazione fra le due corti che sostengono
la convenzione e la carta, ma si pone altresì un problema di difficile
coesistenza fra il sistema normativo di cui fa parte la Carta e il sistema
normativo espresso dalla Convenzione. Ci si potrebbe chiedere se la Convenzione
europea sui diritti dell’uomo non abbia fatto il suo tempo rispetto alla
prospettiva della Costituzione europea, se ed in quanto la Costituzione europea
comprenderà i diritti, essendo stata concepita in un tempo in cui il quadro
ordinamentale della Comunità europea era del tutto diverso.
Vero è che, nella misura in cui i contenuti che sono stati
inseriti e tutelati dal sistema della Convenzione, dovessero essere oggi
recepiti e tutelati dal sistema comunitario che, a sua volta, si sta allargando
ad un’area geografica sempre più vicina al sistema della Convenzione, si
porrà il problema di come si possano tenere insieme queste due cose. E si
porrà, inoltre, addirittura il problema se quella eventuale volontà
costituente di creare una Europa federale, in cui le corti nazionali saranno un
po’ meno sovrane di fronte ad una sovranità superiore - da intendersi non
necessariamente come superiorità politica ma anche solo come superiorità
tecnica - non condurrà ad un conflitto non solo tra modelli di organizzazione
presenti in Europa, ma anche tra sedi in cui i diritti sono definiti e tutelati.
Ciò che in realtà altro non è che un conflitto fra la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo ed il sistema di tutela che ne deriva, da un lato, e la
Carta dei diritti come elemento della Costituzione europea e relativa tutela da
parte di una Corte suprema degli Stati Uniti d’Europa dall’altro.
Giovanni Maria Flick chiede la parola ricordando,
innanzitutto, di aver fatto parte fino alla metà di febbraio, e dunque prima di
essere chiamato alla Corte costituzionale, della "Convenzione"
incaricata di elaborare la Carta dei diritti.
Quando si parla della Carta dei diritti si dimentica sovente
che sul lavoro della Convenzione hanno pesato due ordini di fattori.
In primo luogo, l’originario mandato attribuito a quest’organo
"sui generis" prevedeva di fare una ricognizione dei diritti già
esistenti nei documenti convenzionali.
In secondo luogo, la Convenzione, su proposta dello stesso
Presidente Herzog, ha deciso di procedere alla redazione del progetto di Carta
non nella forma di un documento, ma "come se" il risultato finale
fosse la presentazione di un catalogo giuridicamente vincolante.
Orbene, questi due condizionamenti inducono a pensare ad uno
strano paradosso ovvero al valore esclusivamente politico di questa Carta,
valore politico che deriva dalla sua accettazione da parte del Consiglio europeo
di Nizza e dai mandati statali così come dalla sua approvazione da parte del
Parlamento europeo.
Ma non è tutto. Il valore esclusivamente politico della
Carta si salda con un deficit di rappresentatività e di democrazia visto che
questa Carta non è nata da un’assemblea costituente. Si tratta, al contrario,
di un documento teorico-tecnico che, strada facendo, è andato al di là di
quelli che erano i limiti imposti all’organo incaricato di elaborarla.
La Carta ha assunto un significato politico molto forte nel
momento in cui la crisi del cammino di unificazione che si è verificata a Nizza
ha richiesto la necessità di una affermazione politica forte ai fini di
proseguire nel cammino verso l’approvazione di una Costituzione europea. Dal
punto di vista politico, è sicuramente un bene il fatto che si continui a
parlare di diritti umani anche se lo si fa a rischio di alcune contraddizioni
quali quelle in precedenza rilevate.
Vero è che queste contraddizioni non potranno essere risolte
almeno fino a quando il discorso della Carta non verrà calato in un discorso
più ampio di Costituzione europea dalla quale, peraltro, siamo ancora ben
lontani come lo stesso vertice di Nizza ha recentemente dimostrato.
Anche ammesso che sia necessario ragionare in termini di
"come se" occorre domandarsi se sia giusto continuare a ragionare in
questo modo giacché sino ad ora la Carta è esclusivamente un documento
politico che nasce da un’elaborazione tecnica anche se, secondo qualcuno per
fortuna secondo altri per disgrazia, è andata certamente al di là del mandato
che è stato conferito all’organo tecnico e non rappresentativo cui essa è
stata affidata.
Antonio Saggio osserva che nulla di nuovo si è
verificato riguardo il regime dei rapporti fra le corti negli ultimi tempi, non
da ultimo a Nizza. Esiste nel Trattato una norma che richiama il contenuto della
Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, ma prima ancora la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, mai smentita sul punto, applicava i principi della Convenzione, così
come interpretati a Strasburgo, nelle controversie dinnanzi a sé.
Il problema del coordinamento si era già posto in
precedenza. All’epoca il sistema di Strasburgo era diverso rispetto a quello
attuale: c’era una Corte e c’era una Commissione ciò che rendeva
impossibile stabilire un collegamento tra le due corti, se non a pena di
profonde modificazioni.
La conclusione è che se c’erano delle difficoltà queste
esistevano anche prima e non nascono in concomitanza con il negoziato di Nizza.
Un’altra osservazione, che investe un problema altrettanto
serio, si deve fare in relazione all’istituto del ricorso diretto. Si è
proposto da più parti di introdurre il ricorso diretto anche in ambito
comunitario. Su questo punto non si può non fare a meno che avanzare delle
perplessità. Si immagini che cosa può significare una massa di ricorsi che
preme su una giurisdizione.
Paolo De Caterini intende soffermarsi su un aspetto
che si è posto a latere dell’oggetto di questo seminario e cioè la
funzionalità delle soluzioni.
La famosa sentenza "La Pergola" può essere
considerata non solo il risultato, come già ricordato da Elia, di una
fortissima pressione esercitata dalla Corte di giustizia, ma anche l’espressione
di una totale, profonda insoddisfazione degli operatori del diritto in quanto la
precedente soluzione, quella del ricorso costituzionale, si era rivelata del
tutto impraticabile.
Stando così le cose, bisogna essere ancor più grati alla
Corte costituzionale la quale, lasciata sola dal legislatore e con grande
modestia e dignità, ci ha regalato una soluzione probabilmente non del tutto
soddisfacente dal punto di vista formale e del rapporto fra ordinamenti, ma che
ha consentito finalmente per quindici anni di far funzionare il diritto
comunitario in Italia.
Se, come sostenuto da più parti sino ad ora, la tendenza è
quella di andare al di là della sentenza "La Pergola" l’auspicio è
che non si vada troppo al di là.
Gustavo Zagrebelsky replica, a conclusione del
seminario, che il tema in discussione è ancora largamente da esplorare. Sotto
questo profilo, le osservazioni espresse in questo consesso hanno il grande
pregio di porre le basi per ulteriori riflessioni su un tema che ci
accompagnerà ancora a lungo.
Riguardo la sentenza n. 170/1984 non c’è da pensare che la
Corte costituzionale si stia attualmente muovendo su soluzioni divergenti da
quella sentenza quantomeno in modo consapevole: è sicuramente vero che quella
sentenza è riuscita per tanti anni, in maniera soddisfacente, ad andare
incontro ad esigenze che l’Italia non poteva non avvertire e che ha ritenuto
di dover risolvere con quella soluzione.
Le considerazioni svolte in questa sede sono solo a titolo
personale e nascono dalla proiezione per il futuro di quelle premesse. In
definitiva, occorre chiedersi se in futuro quelle premesse non siano in fondo il
podromo di una dolce eutanasia della giurisprudenza costituzionale domestica sui
diritti.
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